Cessione di ramo di azienda illegittima: conseguenze retributive per il datore cedente

In caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 3 novembre 2022, n. 32378.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una retribuzione non erogata ad una lavoratrice, in seguito a sentenza con la quale era stata accertata la nullità della cessione di ramo di azienda dalla società in parola, con diritto al ripristino del rapporto con la cedente ed alle retribuzioni maturate e non erogate.

Secondo i giudici appello, in particolare, le somme percepite dalla lavoratrice collocata in CIGS dalla società cessionaria non erano scomputabili da quelle dovute a titolo di retribuzioni omesse da parte della cedente; la pretesa risarcitoria azionata sorgeva, difatti, dall’inadempimento datoriale a ricostituire il rapporto a seguito di accertamento dell’inefficacia della cessione di ramo di azienda con la lavoratrice ceduta.

Tali conclusioni sono state condivise dal Collegio che ha ricordato che, in caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore.

Le retribuzioni percepite dal lavoratore durante la illecita cessione dallo pseudo cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente, in quanto i rapporti di lavoro che si sono venuti ad instaurare per effetto della illecita cessione sono due e diversi. Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c..
L’unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore continui di fatto a lavorare.

Ciò posto il Collegio ha ribadito il principio, applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo di azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale; in tale ipotesi, difatti, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento; pertanto, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.
 

In caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest'ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 3 novembre 2022, n. 32378.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una retribuzione non erogata ad una lavoratrice, in seguito a sentenza con la quale era stata accertata la nullità della cessione di ramo di azienda dalla società in parola, con diritto al ripristino del rapporto con la cedente ed alle retribuzioni maturate e non erogate.

Secondo i giudici appello, in particolare, le somme percepite dalla lavoratrice collocata in CIGS dalla società cessionaria non erano scomputabili da quelle dovute a titolo di retribuzioni omesse da parte della cedente; la pretesa risarcitoria azionata sorgeva, difatti, dall'inadempimento datoriale a ricostituire il rapporto a seguito di accertamento dell'inefficacia della cessione di ramo di azienda con la lavoratrice ceduta.

Tali conclusioni sono state condivise dal Collegio che ha ricordato che, in caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest'ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore.

Le retribuzioni percepite dal lavoratore durante la illecita cessione dallo pseudo cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente, in quanto i rapporti di lavoro che si sono venuti ad instaurare per effetto della illecita cessione sono due e diversi. Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c..
L'unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore continui di fatto a lavorare.

Ciò posto il Collegio ha ribadito il principio, applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo di azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale; in tale ipotesi, difatti, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento; pertanto, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento.
 

Rinnovo del CCNL Noleggio Anav: sciolta la riserva

E’ stata sciolta la riserva dell’accordo sottoscritto lo scorso 6/10/2022, da Anav e dalle Organizzazioni sindacali, per il rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate

L’accordo avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023.

Livello

Parametro

Aumento dall’1/10/2022

Aumento dall’1/3/2023

Aumento dall’1/10/2023

C4 100 22,39 22,39 22,39
C3 125 27,99 27,99 27,99
C2 134 30,00 30,00 30,00
C1 152 34,03 34,03 34,03
B3 155 34,70 34,70 34,70
B2 162 36,27 36,27 36,27
B1 170 38,06 38,06 38,06
A2 188 42,09 42,09 42,09
A1 200 44,78 44,78 44,78
Q2 200 44,78 44.78 44,78
Q1 200 44,78 44,78 44,78

 

Queste sono le nuove retribuzioni tabellari

 

Livello

Parametro

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/3/2023

Minimo dall’1/10/2023

C4 100 751,48 773,87 796,25
C3 125 939,33 967,32 995,30
C2 134 1.006,97 1.036,97 1.066,97
C1 152 1.142,24 1.176,27 1.210,30
B3 155 1.164,79 1.199,49 1.234,19
B2 162 1.217,38 1.253,65 1.289,92
B1 170 1.277,50 1.315,56 1.353,62
A2 188 1.412,76 1.454,85 1 496,94
A1 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q2 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q1 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50

Una tantum

.A copertura del periodo pregresso dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo forfettario di € 100 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 – 200) e senza alcun effetto di trascinamento.

La predetta somma di 100 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in due tranches di pari importo di 50 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023.

.

Livello

Parametro

Tot. una tantum

Tranches novembre 2022

Tranches maggio 2023

C4 100 74,63 37,31 37,31
C3 125 93,28 46,64 46,64
C2 134 100,00 50,00 50,00
C1 152 113,43 56,72 56,72
B3 155 115,67 57,84 57,84
B2 162 120,90 60,45 60,45
B1 170 126,87 63,43 63,43
A2 188 140,30 70,15 70,15
A1 200 149,25 74,63 74,63
Q2 200 149,25 74,63 74,63
Q1 200 149,25 74,63 74,63

Elemento retributivo di garanzia

E’  pari a 150 euro l’anno e viene erogato a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.

Ticket restaurant

Il  valore del ticket restaurant passa a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;

Fondo assisstenza sanitaria – Fondo Tpl salute

Viene previsto un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023  finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;

E’ stata sciolta la riserva dell’accordo sottoscritto lo scorso 6/10/2022, da Anav e dalle Organizzazioni sindacali, per il rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate

L’accordo avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023.

Livello

Parametro

Aumento dall’1/10/2022

Aumento dall’1/3/2023

Aumento dall’1/10/2023

C4 100 22,39 22,39 22,39
C3 125 27,99 27,99 27,99
C2 134 30,00 30,00 30,00
C1 152 34,03 34,03 34,03
B3 155 34,70 34,70 34,70
B2 162 36,27 36,27 36,27
B1 170 38,06 38,06 38,06
A2 188 42,09 42,09 42,09
A1 200 44,78 44,78 44,78
Q2 200 44,78 44.78 44,78
Q1 200 44,78 44,78 44,78

 

Queste sono le nuove retribuzioni tabellari

 

Livello

Parametro

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/3/2023

Minimo dall’1/10/2023

C4 100 751,48 773,87 796,25
C3 125 939,33 967,32 995,30
C2 134 1.006,97 1.036,97 1.066,97
C1 152 1.142,24 1.176,27 1.210,30
B3 155 1.164,79 1.199,49 1.234,19
B2 162 1.217,38 1.253,65 1.289,92
B1 170 1.277,50 1.315,56 1.353,62
A2 188 1.412,76 1.454,85 1 496,94
A1 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q2 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q1 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50

Una tantum

.A copertura del periodo pregresso dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo forfettario di € 100 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 - 200) e senza alcun effetto di trascinamento.

La predetta somma di 100 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in due tranches di pari importo di 50 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023.

.

Livello

Parametro

Tot. una tantum

Tranches novembre 2022

Tranches maggio 2023

C4 100 74,63 37,31 37,31
C3 125 93,28 46,64 46,64
C2 134 100,00 50,00 50,00
C1 152 113,43 56,72 56,72
B3 155 115,67 57,84 57,84
B2 162 120,90 60,45 60,45
B1 170 126,87 63,43 63,43
A2 188 140,30 70,15 70,15
A1 200 149,25 74,63 74,63
Q2 200 149,25 74,63 74,63
Q1 200 149,25 74,63 74,63

Elemento retributivo di garanzia

E’  pari a 150 euro l’anno e viene erogato a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.

Ticket restaurant

Il  valore del ticket restaurant passa a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;

Fondo assisstenza sanitaria - Fondo Tpl salute

Viene previsto un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023  finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;

Premio di risultato 2022 nel Credito Cooperativo Federpiemonte

Approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2022 da erogare ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

Le Parti, con riferimento e ad integrazione dell’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2020 legate al Covid-19 non siano conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà a individuare le causali di assenza nonché del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale oltre il 31 dicembre 2021, stabiliscono altresì di non conteggiare tutte le assenze 2021 verificatesi per qualsiasi “malattia”.
Per consentire la regolare gestione operativa dell’accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (presumibilmente entro il 30 Novembre), si conviene quanto segue:
– nel mese di novembre 2022 verrà erogata – per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 80.000 € – la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare – fino al massimo di 3.000 €;
– per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 superiore a 80.000 € e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di novembre 2022 verrà erogato l’intero PDR.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l’opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per la quota che i dipendenti utilizzeranno tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione (piattaforma regionale e/o Previdenza Complementare). La quota di maggiorazione così determinata, sarà interamente versata alla Previdenza Integrativa se il lavoratore vi risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
Coloro i quali abbiano scelto di destinare l’intero PDR, o parte di esso, in Welfare avranno tempo fino al 11 Novembre 2022 (o altra data in relazione all’operatività da organizzare con la piattaforma messa a disposizione) per utilizzare tali somme.
L’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato (cosiddetto “inoptato”), in novembre 2022 verrà destinata interamente alla Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).


BCC

Pdr medio per dipendente

BCC di ALBA, LANGHE, ROERO e del CANAVESE 3.730,05
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù 2.757,94
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES Banca di Credito Cooperativo (Boves – Cuneo) 2.631,34
BENEBANCA BCC DI BENE VAGIENNA 2.769,41
BANCA di CA RAG LIO del CUNEESE e della RIVIERA dei FIORI – Credito Cooperativo 1.900,13
BCC di CASALGRASSO e SANT’ALBANO STURA 2.679,73
BCC di PIANFEI e ROCCA DE’ BALDI 3.430,75
BCC CHERASCO 1.488,79
BCC VALDOSTANA 159,13
TOTALE BCC 2.658,76

 

Approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2022 da erogare ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

Le Parti, con riferimento e ad integrazione dell’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, "Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità", che prevede - tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate - che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2020 legate al Covid-19 non siano conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà a individuare le causali di assenza nonché del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale oltre il 31 dicembre 2021, stabiliscono altresì di non conteggiare tutte le assenze 2021 verificatesi per qualsiasi "malattia".
Per consentire la regolare gestione operativa dell’accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (presumibilmente entro il 30 Novembre), si conviene quanto segue:
- nel mese di novembre 2022 verrà erogata - per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 80.000 € - la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare - fino al massimo di 3.000 €;
- per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 superiore a 80.000 € e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di novembre 2022 verrà erogato l’intero PDR.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l’opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per la quota che i dipendenti utilizzeranno tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione (piattaforma regionale e/o Previdenza Complementare). La quota di maggiorazione così determinata, sarà interamente versata alla Previdenza Integrativa se il lavoratore vi risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
Coloro i quali abbiano scelto di destinare l’intero PDR, o parte di esso, in Welfare avranno tempo fino al 11 Novembre 2022 (o altra data in relazione all’operatività da organizzare con la piattaforma messa a disposizione) per utilizzare tali somme.
L’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato (cosiddetto "inoptato"), in novembre 2022 verrà destinata interamente alla Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).

BCC

Pdr medio per dipendente

BCC di ALBA, LANGHE, ROERO e del CANAVESE 3.730,05
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù 2.757,94
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES Banca di Credito Cooperativo (Boves - Cuneo) 2.631,34
BENEBANCA BCC DI BENE VAGIENNA 2.769,41
BANCA di CA RAG LIO del CUNEESE e della RIVIERA dei FIORI - Credito Cooperativo 1.900,13
BCC di CASALGRASSO e SANT’ALBANO STURA 2.679,73
BCC di PIANFEI e ROCCA DE’ BALDI 3.430,75
BCC CHERASCO 1.488,79
BCC VALDOSTANA 159,13
TOTALE BCC 2.658,76

 

INPS: ulteriori chiarimenti sull’esonero 1,2%

L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009).

Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice “L024″il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.

L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009).

Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso "L097", presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di "Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità".
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice "L097" deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice "L026", con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso "L095", avente il significato di: "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%", a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice "L024"il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice "L024" con il codice "L094".
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale "L025", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità", può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero "30" o "31".
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.

Giovani lavoratori: informazioni personalizzate sui servizi Inps

In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Inps ha attivato un sistema di comunicazione personalizzata e approfondita con QR-Code per giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato (Messaggio 07 novembre 2022, n. 3993)

Attraverso l’utilizzo di un QR-Code comunicato direttamente all’interessato l’Inps consente ai giovani lavoratori neoassunti nel settore privato l’accesso a informazioni personalizzate.
In particolare, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, l’Istituto invierà una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione.
Si tratta di un breve video in cui Cody (un avatar animato) illustra brevemente al lavoratore i servizi INPS che lo possono riguardare. Al termine del video l’avatar (Cody) suggerisce di aprire il link relativo alla guida illustrativa dei diversi servizi INPS di maggiore interesse.
La guida interattiva con i relativi link ai contenuti del portale è accessibile altresì dal menu della home page del portale www.inps.it, seguendo il percorso “Inps Comunica” / “Video personalizzati e Guide interattive” / “Guide Interattive”.
La guida può essere salvata come contenuto preferito nella bacheca di MyINPS, cliccando sull’icona del cuore presente in basso.

In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Inps ha attivato un sistema di comunicazione personalizzata e approfondita con QR-Code per giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato (Messaggio 07 novembre 2022, n. 3993)

Attraverso l’utilizzo di un QR-Code comunicato direttamente all’interessato l’Inps consente ai giovani lavoratori neoassunti nel settore privato l’accesso a informazioni personalizzate.
In particolare, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, l’Istituto invierà una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione.
Si tratta di un breve video in cui Cody (un avatar animato) illustra brevemente al lavoratore i servizi INPS che lo possono riguardare. Al termine del video l’avatar (Cody) suggerisce di aprire il link relativo alla guida illustrativa dei diversi servizi INPS di maggiore interesse.
La guida interattiva con i relativi link ai contenuti del portale è accessibile altresì dal menu della home page del portale www.inps.it, seguendo il percorso "Inps Comunica" / "Video personalizzati e Guide interattive" / "Guide Interattive".
La guida può essere salvata come contenuto preferito nella bacheca di MyINPS, cliccando sull’icona del cuore presente in basso.

Comparto sanità, imponibilità contributiva e valutazione TFS/TFR connesse agli incarichi di funzione

Con circolare del 4 novembre 2022, n. 126, l’Inps ha fornito precisazioni sull’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione, di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016-2018.

Nel corso del 2018 sono stati siglati i rinnovi dei CCNL, validi per il triennio 2016-2018, riguardanti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare, il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto Sanità, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuato dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, firmato in data 13 luglio 2016.
Alla luce del citato articolo del CCNQ, fanno parte di tale aggregazione il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del detto CCNQ; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali – Age.Na.S.; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
L’elemento innovativo del CCNL in questione è dato dalla previsione, nel quadro di una revisione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Inoltre, sono stati istituiti due profili: per il settore informazione, il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” e per il settore comunicazione, il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.
Sull’ipotesi di CCNL, comparto Sanità, triennio 2016-2018, gli incarichi di organizzazione e professionale, ove istituiti, sono previsti in luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; essi vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità.

Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale “indennità premio di servizio” (IPS), l’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica la misura del contributo previdenziale e la retribuzione imponibile ai fini contributivi annua di riferimento; la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Quest’ultima, secondo il comma 5 del citato articolo, è costituita esclusivamente da: “stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso”.
Secondo la giurisprudenza costante, la retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui all’articolo 11 della legge n. 152/1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente ivi menzionati, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva riservata a tali emolumenti. Pertanto, ancorché sia stata introdotta la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, per il personale pubblico c.d. contrattualizzato non è consentito all’autonomia negoziale delle Parti, nella stipulazione dei vari CCNL di comparto, introdurre nuove voci retributive con effetti ai fini del TFS; modifiche in tale senso sono da introdursi solo con norme di legge, che hanno la medesima forza giuridica di integrare o abrogare il testo del citato articolo 11.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale del trattamento di fine rapporto, l’articolo 4 dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, applica i criteri di cui all’articolo 2120 del codice civile, considerando, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le seguenti voci: l’intero stipendio tabellare, l’intera indennità integrativa speciale (IIS), la retribuzione individuale di anzianità (RIA), la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).
Il successivo comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, inoltre, prevede che ulteriori voci retributive “potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali”; quindi, tali voci contributive possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva a condizione che siano espressamente finanziate, in linea con gli obbiettivi della finanza pubblica e indicate come utili ai fini del calcolo del TFR.
A tale proposito, l’Inps, con un messaggio del 2019, aveva precisato le basi della retribuzione imponibile ai fini contributivi e le aliquote contributive applicabili, nonché le modalità della corretta denuncia di tali voci retributive, introducendo modifiche nel tracciato Uniemens – ListaPosPA a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.
Pertanto, per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati.
Per le ulteriori voci introdotte dalla contrattazione collettiva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi ai fini TFR, ma non utili ai fini del TFS, sull’ammontare delle stesse è dovuto un contributo, sempre a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati, da calcolarsi in misura pari all’aliquota di computo del 6,91%.

Relativamente alle voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS (IPS) e del TFR, per il personale non dirigente con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, alla luce di quanto contenuto nel CCNL, comparto Sanità, per il triennio 2016-2018, l’Istituto previdenziale precisa che: fino al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, rimane confermato quanto contenuto nella nota operativa ex Inpdap n. 55 del 10 novembre 2009 e, in particolare, la valutabilità delle voci di seguito elencate.
Ai fini IPS: Stipendio tabellare (per 13 mensilità); RIA (per 13 mensilità); Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); Indennità di coordinamento, quota fissa e quota variabile.
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: Indennità di funzione per posizione organizzativa; Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio; con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale in esame, occorre confrontare le voci retributive previste per gli stessi con i principi sopra enunciati per la retribuzione imponibile ai fini TFS (IPS) e TFR. Pertanto, se una nuova voce retributiva, di natura contrattuale, sostituisce (assorbendola in parte) una preesistente voce utile ai fini TFS, per il principio di tassatività, sarà utile ai fini TFS (IPS) e TFR nei limiti dell’assorbimento. Inoltre, la nuova voce retributiva può essere considerata utile per il TFR se risponde ai requisiti sopra evidenziati, ovvero essere espressamente finanziata, in linea con gli obiettivi della finanza pubblica e specificamente indicata dal CCNL come utile ai fine del calcolo del TFR.

Con circolare del 4 novembre 2022, n. 126, l’Inps ha fornito precisazioni sull’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione, di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016-2018.

Nel corso del 2018 sono stati siglati i rinnovi dei CCNL, validi per il triennio 2016-2018, riguardanti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare, il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto Sanità, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuato dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 - 2018, firmato in data 13 luglio 2016.
Alla luce del citato articolo del CCNQ, fanno parte di tale aggregazione il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del detto CCNQ; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S.; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
L’elemento innovativo del CCNL in questione è dato dalla previsione, nel quadro di una revisione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Inoltre, sono stati istituiti due profili: per il settore informazione, il profilo di "Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico" e per il settore comunicazione, il profilo di "Specialista della comunicazione istituzionale".
Sull’ipotesi di CCNL, comparto Sanità, triennio 2016-2018, gli incarichi di organizzazione e professionale, ove istituiti, sono previsti in luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; essi vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato "Condizioni di lavoro e incarichi". Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità.

Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale "indennità premio di servizio" (IPS), l’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica la misura del contributo previdenziale e la retribuzione imponibile ai fini contributivi annua di riferimento; la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Quest’ultima, secondo il comma 5 del citato articolo, è costituita esclusivamente da: "stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso".
Secondo la giurisprudenza costante, la retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui all’articolo 11 della legge n. 152/1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente ivi menzionati, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un’interpretazione restrittiva riservata a tali emolumenti. Pertanto, ancorché sia stata introdotta la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, per il personale pubblico c.d. contrattualizzato non è consentito all’autonomia negoziale delle Parti, nella stipulazione dei vari CCNL di comparto, introdurre nuove voci retributive con effetti ai fini del TFS; modifiche in tale senso sono da introdursi solo con norme di legge, che hanno la medesima forza giuridica di integrare o abrogare il testo del citato articolo 11.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale del trattamento di fine rapporto, l’articolo 4 dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, applica i criteri di cui all’articolo 2120 del codice civile, considerando, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le seguenti voci: l’intero stipendio tabellare, l’intera indennità integrativa speciale (IIS), la retribuzione individuale di anzianità (RIA), la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).
Il successivo comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, inoltre, prevede che ulteriori voci retributive "potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali"; quindi, tali voci contributive possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva a condizione che siano espressamente finanziate, in linea con gli obbiettivi della finanza pubblica e indicate come utili ai fini del calcolo del TFR.
A tale proposito, l’Inps, con un messaggio del 2019, aveva precisato le basi della retribuzione imponibile ai fini contributivi e le aliquote contributive applicabili, nonché le modalità della corretta denuncia di tali voci retributive, introducendo modifiche nel tracciato Uniemens - ListaPosPA a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.
Pertanto, per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati.
Per le ulteriori voci introdotte dalla contrattazione collettiva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi ai fini TFR, ma non utili ai fini del TFS, sull’ammontare delle stesse è dovuto un contributo, sempre a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati, da calcolarsi in misura pari all’aliquota di computo del 6,91%.

Relativamente alle voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS (IPS) e del TFR, per il personale non dirigente con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, alla luce di quanto contenuto nel CCNL, comparto Sanità, per il triennio 2016-2018, l’Istituto previdenziale precisa che: fino al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, rimane confermato quanto contenuto nella nota operativa ex Inpdap n. 55 del 10 novembre 2009 e, in particolare, la valutabilità delle voci di seguito elencate.
Ai fini IPS: Stipendio tabellare (per 13 mensilità); RIA (per 13 mensilità); Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); Indennità di coordinamento, quota fissa e quota variabile.
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: Indennità di funzione per posizione organizzativa; Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio; con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale in esame, occorre confrontare le voci retributive previste per gli stessi con i principi sopra enunciati per la retribuzione imponibile ai fini TFS (IPS) e TFR. Pertanto, se una nuova voce retributiva, di natura contrattuale, sostituisce (assorbendola in parte) una preesistente voce utile ai fini TFS, per il principio di tassatività, sarà utile ai fini TFS (IPS) e TFR nei limiti dell’assorbimento. Inoltre, la nuova voce retributiva può essere considerata utile per il TFR se risponde ai requisiti sopra evidenziati, ovvero essere espressamente finanziata, in linea con gli obiettivi della finanza pubblica e specificamente indicata dal CCNL come utile ai fine del calcolo del TFR.

Dipendenti della PA: telematizzazione della comunicazione ai fini TFS/TFR

L’Inps fornisce indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nonché precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva di tale canale per la trasmissione dei dati utili alla liquidazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Amministrazioni iscritte (Circolare 04 novembre 2022, n. 125)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in base al processo di trasformazione digitale e tecnologica della pubblica Amministrazione, è previsto l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS e per lo scambio digitale dei dati nell’ambito delle procedure TFR.
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale mira a superare le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche della documentazione cartacea, attraverso i modelli “PL/1”, “350/P” e “TFR/1” per la liquidazione del TFS e del TFR, utilizzando, laddove disponibili, le informazioni presenti su Posizione Assicurativa attraverso le denunce contributive mensili (flusso Uniemens) inviate dalle Amministrazioni.

Per effettuare le attività di seguito indicate le Amministrazioni devono essere abilitate ad accedere attraverso il sito istituzionale dell’INPS, sia alla procedura Nuova Passweb sia alla procedura di Comunicazione di Cessazione TFS.
Per l’abilitazione a Nuova Passweb occorre compilare il modulo “RA011”, mentre per l’abilitazione alla Comunicazione di Cessazione TFS occorre compilare il modulo “RA012”. Entrambi i moduli devono essere inviati alla PEC della Struttura territoriale INPS di competenza.

Nel caso in cui l’Amministrazione, già abilitata con i moduli “RA011” e “RA012”, abbia necessità di lavorare su posizioni assicurative di dipendenti appartenenti a Enti diversi dall’Amministrazione stessa (ad esempio, il Provveditorato che deve lavorare sulle posizioni assicurative di dipendenti di diverse scuole) è possibile richiedere la configurazione come Ente gestore compilando il modulo “RA015”. Tale modulo deve essere inviato alla PEC AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it.

FLUSSO INTEGRATO TRA LA PRESTAZIONE TFS E LA POSIZIONE ASSICURATIVA

Il flusso integrato tra la prestazione TFS e la Posizione Assicurativa è strutturato nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Sistemazione della Posizione Assicurativa:
In prima istanza il datore di lavoro è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della Posizione Assicurativa ai fini TFS. Tale attività di verifica e sistemazione della Posizione Assicurativa ha l’obiettivo di consolidare i dati giuridici utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS.
A tal fine, in ciascun periodo lavorativo utile ai fini TFS deve essere verificata la presenza delle seguenti informazioni:
– Cassa previdenziale e regime di fine servizio;
– corretto tipo impiego e tipo servizio;
– laddove previsto, tipo part-time e percentuale part-time;
– motivo di cessazione sull’ultimo periodo di servizio;
– certificazione e validazione di tutti i periodi utili.
La mancata o l’errata indicazione di tali informazioni comporterà un’erronea valutazione del relativo periodo nel calcolo della prestazione finalizzata sia alla certificazione del TFS cedibile che alla liquidazione dello stesso TFS.

Conseguentemente, in caso di incoerenze o assenza di dati, è necessario che l’Amministrazione interessata proceda a un’attività di sistemazione della Posizione Assicurativa attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto (Nuova Passweb, flusso Uniemens). In particolare, gli elementi di interesse da verificare per un’efficace sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini della liquidazione del TFS si riferiscono:
– alle informazioni dei flussi DMA/ListaPosPA con cui si alimenta la Posizione Assicurativa a partire da gennaio 2005;
– alle informazioni previdenziali da sistemare in Posizione Assicurativa relativamente ai periodi ante 2005.

Fase 2 – Inserimento dell’ultimo miglio TFS:
Successivamente alla verifica e alla sistemazione della Posizione Assicurativa, l’Amministrazione deve procedere all’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS, utilizzando lo strumento “Nuova Passweb”. L’attività dell’Ultimo Miglio TFS conferma alcuni dati giuridici e consolida i dati economici che, una volta inseriti, saranno utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS. Tale inserimento è propedeutico alla successiva fase di Comunicazione di Cessazione TFS.
Le informazioni richieste nell’Ultimo Miglio TFS sono le seguenti:
– “Dati utili”: si tratta di dati giuridici estratti dalla Posizione Assicurativa di cui si chiede conferma al datore di lavoro;
– “Dati retributivi”: si tratta di specifici dati economici di cui si chiede l’inserimento al datore di lavoro in base al comparto di appartenenza.
In fase di apertura del processo di lavorazione “Certificazione Ultimo Miglio ai fini TFS” è necessario valorizzare:
1) la data inizio del servizio ai fini TFS, che coincide con il primo giorno di iscrizione previdenziale ai fini TFS anche nell’eventualità che tale data si riferisca a un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro;
2) la data di fine servizio ai fini TFS, che può coincidere con:
– il giorno della cessazione definitiva dal servizio se il dipendente cessa in regime TFS;
– l’ultimo giorno di servizio prestato in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, ha aderito a un fondo di previdenza complementare optando per il regime TFR;
– l’ultimo giorno in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, transita in ausiliaria.
L’attività di “Certificazione dell’Ultimo Miglio ai fini TFS”, a seguito dell’avvenuta sistemazione, consiste nell’inserimento di alcuni dati necessari all’elaborazione del TFS. L’inserimento di tali dati è suddiviso in due folder: Dati utili e Dati retributivi.
I “Dati utili” sono i principali dati giuridici di riferimento sull’intero periodo oggetto di liquidazione/certificazione del TFS cedibile. Si tratta di:
a) data inizio: è la data di inizio del periodo lavorativo in regime TFS presente in Posizione Assicurativa;
b) data fine: è la data dell’ultimo giorno di servizio in regime TFS;
c) motivo di cessazione: è il motivo di cessazione di riferimento per la liquidazione/certificazione TFS cedibile in essere alla data fine;
d) contratto: è il contratto di lavoro in essere alla data fine;
e) qualifica: è la qualifica in essere alla data fine.
L’inserimento dei dati sopra indicati e la selezione del flag, con la quale l’Amministrazione dichiara che tali dati sono coerenti con quanto indicato nel flusso Uniemens/ListaPosPA, sono obbligatori.

I “Dati retributivi” sono gli importi annualizzati degli emolumenti relativi alle voci stipendiali utili ai fini TFS nel comparto di riferimento del dipendente, che dovrà essere opportunamente selezionato, come richiesto dalla procedura. In particolare:
– per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa ex Enpas, occorre inserire l’ultima retribuzione annualizzata con riferimento alle voci utili ai fini TFS, senza considerare la tredicesima mensilità che verrà calcolata in automatico dal gestionale TFS;
– per i dipendenti degli Enti locali e del comparto Sanità, iscritti alla Cassa ex Inadel, occorre inserire la retribuzione utile con riferimento agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, senza considerare la tredicesima mensilità che dovrà essere indicata nell’apposito campo.
A questo punto occorre procedere alla chiusura del processo e alla relativa approvazione. L’approvazione dei dati di Ultimo Miglio TFS li rende disponibili nella fase successiva di Comunicazione di Cessazione TFS.
La presenza di una Posizione Assicurativa consolidata dall’erogazione di una prestazione pensionistica, non impedisce la compilazione e l’invio dell’Ultimo Miglio TFS.

Fase 3 – Comunicazione di cessazione TFS:
La Comunicazione di Cessazione TFS sostituisce i modelli “PL/1” e “350/P” e consente all’Amministrazione di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente ulteriori dati non presenti in Posizione Assicurativa e non comunicati con l’Ultimo Miglio TFS, anche essi utili ai fini del calcolo del TFS. Il servizio online da utilizzare per tale adempimento, denominato Comunicazione di Cessazione TFS, è disponibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it).
Con l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS la Struttura territoriale INPS competente dispone degli elementi utili per avviare la procedura di calcolo della prestazione.
Le principali informazioni che l’Amministrazione deve comunicare, inserendole nelle apposite sezioni, sono le seguenti:
– stato di pagamento dei riscatti TFS presenti negli archivi INPS;
– documentazione (da allegare) per riscatti TFS non presenti negli archivi INPS;
– dati relativi ai periodi di servizio prestati presso Enti non iscritti ai fini previdenziali all’INPS (in particolare nei casi di passaggio per mobilità o periodi presso Enti soppressi);
– dati relativi ai benefici di legge di cui ha usufruito l’scritto e che comportano riflessi nella liquidazione/certificazione del TFS cedibile (ad esempio, quelli relativi al servizio militare di leva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958);
– ulteriori allegati utili alla Struttura territoriale INPS competente per la corretta valutazione del TFS. Con particolare riferimento ai periodi antecedenti al ruolo, per i dipendenti statali iscritti alla Cassa ex Enpas è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione del TFS (indennità di buonuscita). Costituisce buona prassi, anche nel caso dei dipendenti degli Enti iscritti alla Cassa ex Inadel, inviare in allegato gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, con riguardo alla prima assunzione in ruolo e alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Struttura territoriale INPS competente, volti a chiarire iscrizioni dubbie.
Compilata la Comunicazione di Cessazione TFS, tramite la medesima procedura, l’Amministrazione può procedere all’invio della stessa, che verrà, quindi, protocollata presso la Struttura territoriale INPS competente alla definizione della relativa pratica. La Comunicazione di Cessazione TFS inviata dall’Amministrazione all’INPS risulta visualizzabile e consultabile dall’interessato sul portale dell’INPS (www.inps.it) accedendo al Cassetto previdenziale del contribuente.

Fase 4 – Calcolo del TFS:
A seguito dell’impianto della pratica TFS, l’operatore INPS prosegue con la procedura di calcolo della prestazione TFS che utilizza i dati giuridici ed economici predisposti nelle fasi illustrate in precedenza, attraverso la sistemazione della Posizione Assicurativa, l’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS e l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS da parte dell’Amministrazione interessata.

Fase 5 – Certificazione TFS cedibile/Liquidazione TFS:
Il calcolo del TFS è propedeutico alle seguenti due tipologie di richieste:
– predisposizione della certificazione del TFS cedibile in caso di domanda di cessione, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
– predisposizione della liquidazione del TFS da parte dell’INPS all’atto della decorrenza dei termini di pagamento della prestazione.

Fase 6 – Riliquidazioni TFS:
Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni dei dati presenti su Posizione Assicurativa, sull’Ultimo miglio TFS e sulla Comunicazione di Cessazione TFS potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione.
Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima liquidazione TFS, la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si procede esclusivamente a sistemare in modo opportuno la Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS si deve esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se invece le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.

Con riferimento alle variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima liquidazione TFS la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si provvede esclusivamente alla sistemazione della Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS è necessario esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati si deve procedere sia alla certificazione dell’Ultimo Miglio TFS, con la conseguente modifica dei dati di Ultimo Miglio TFS, sia alla Comunicazione di Cessazione TFS, con il conseguente invio del modello di riliquidazione;
– se, invece, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.

L’Inps fornisce indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nonché precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva di tale canale per la trasmissione dei dati utili alla liquidazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Amministrazioni iscritte (Circolare 04 novembre 2022, n. 125)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in base al processo di trasformazione digitale e tecnologica della pubblica Amministrazione, è previsto l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS e per lo scambio digitale dei dati nell’ambito delle procedure TFR.
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale mira a superare le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche della documentazione cartacea, attraverso i modelli "PL/1", "350/P" e "TFR/1" per la liquidazione del TFS e del TFR, utilizzando, laddove disponibili, le informazioni presenti su Posizione Assicurativa attraverso le denunce contributive mensili (flusso Uniemens) inviate dalle Amministrazioni.

Per effettuare le attività di seguito indicate le Amministrazioni devono essere abilitate ad accedere attraverso il sito istituzionale dell’INPS, sia alla procedura Nuova Passweb sia alla procedura di Comunicazione di Cessazione TFS.
Per l’abilitazione a Nuova Passweb occorre compilare il modulo "RA011", mentre per l’abilitazione alla Comunicazione di Cessazione TFS occorre compilare il modulo "RA012". Entrambi i moduli devono essere inviati alla PEC della Struttura territoriale INPS di competenza.

Nel caso in cui l’Amministrazione, già abilitata con i moduli "RA011" e "RA012", abbia necessità di lavorare su posizioni assicurative di dipendenti appartenenti a Enti diversi dall’Amministrazione stessa (ad esempio, il Provveditorato che deve lavorare sulle posizioni assicurative di dipendenti di diverse scuole) è possibile richiedere la configurazione come Ente gestore compilando il modulo "RA015". Tale modulo deve essere inviato alla PEC AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it.

FLUSSO INTEGRATO TRA LA PRESTAZIONE TFS E LA POSIZIONE ASSICURATIVA

Il flusso integrato tra la prestazione TFS e la Posizione Assicurativa è strutturato nelle seguenti fasi:

Fase 1 - Sistemazione della Posizione Assicurativa:
In prima istanza il datore di lavoro è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della Posizione Assicurativa ai fini TFS. Tale attività di verifica e sistemazione della Posizione Assicurativa ha l’obiettivo di consolidare i dati giuridici utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS.
A tal fine, in ciascun periodo lavorativo utile ai fini TFS deve essere verificata la presenza delle seguenti informazioni:
- Cassa previdenziale e regime di fine servizio;
- corretto tipo impiego e tipo servizio;
- laddove previsto, tipo part-time e percentuale part-time;
- motivo di cessazione sull’ultimo periodo di servizio;
- certificazione e validazione di tutti i periodi utili.
La mancata o l’errata indicazione di tali informazioni comporterà un’erronea valutazione del relativo periodo nel calcolo della prestazione finalizzata sia alla certificazione del TFS cedibile che alla liquidazione dello stesso TFS.

Conseguentemente, in caso di incoerenze o assenza di dati, è necessario che l’Amministrazione interessata proceda a un’attività di sistemazione della Posizione Assicurativa attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto (Nuova Passweb, flusso Uniemens). In particolare, gli elementi di interesse da verificare per un’efficace sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini della liquidazione del TFS si riferiscono:
- alle informazioni dei flussi DMA/ListaPosPA con cui si alimenta la Posizione Assicurativa a partire da gennaio 2005;
- alle informazioni previdenziali da sistemare in Posizione Assicurativa relativamente ai periodi ante 2005.

Fase 2 - Inserimento dell’ultimo miglio TFS:
Successivamente alla verifica e alla sistemazione della Posizione Assicurativa, l’Amministrazione deve procedere all’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS, utilizzando lo strumento "Nuova Passweb". L’attività dell’Ultimo Miglio TFS conferma alcuni dati giuridici e consolida i dati economici che, una volta inseriti, saranno utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS. Tale inserimento è propedeutico alla successiva fase di Comunicazione di Cessazione TFS.
Le informazioni richieste nell’Ultimo Miglio TFS sono le seguenti:
- "Dati utili": si tratta di dati giuridici estratti dalla Posizione Assicurativa di cui si chiede conferma al datore di lavoro;
- "Dati retributivi": si tratta di specifici dati economici di cui si chiede l’inserimento al datore di lavoro in base al comparto di appartenenza.
In fase di apertura del processo di lavorazione "Certificazione Ultimo Miglio ai fini TFS" è necessario valorizzare:
1) la data inizio del servizio ai fini TFS, che coincide con il primo giorno di iscrizione previdenziale ai fini TFS anche nell’eventualità che tale data si riferisca a un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro;
2) la data di fine servizio ai fini TFS, che può coincidere con:
- il giorno della cessazione definitiva dal servizio se il dipendente cessa in regime TFS;
- l’ultimo giorno di servizio prestato in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, ha aderito a un fondo di previdenza complementare optando per il regime TFR;
- l’ultimo giorno in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, transita in ausiliaria.
L’attività di "Certificazione dell’Ultimo Miglio ai fini TFS", a seguito dell’avvenuta sistemazione, consiste nell’inserimento di alcuni dati necessari all’elaborazione del TFS. L’inserimento di tali dati è suddiviso in due folder: Dati utili e Dati retributivi.
I "Dati utili" sono i principali dati giuridici di riferimento sull’intero periodo oggetto di liquidazione/certificazione del TFS cedibile. Si tratta di:
a) data inizio: è la data di inizio del periodo lavorativo in regime TFS presente in Posizione Assicurativa;
b) data fine: è la data dell’ultimo giorno di servizio in regime TFS;
c) motivo di cessazione: è il motivo di cessazione di riferimento per la liquidazione/certificazione TFS cedibile in essere alla data fine;
d) contratto: è il contratto di lavoro in essere alla data fine;
e) qualifica: è la qualifica in essere alla data fine.
L’inserimento dei dati sopra indicati e la selezione del flag, con la quale l’Amministrazione dichiara che tali dati sono coerenti con quanto indicato nel flusso Uniemens/ListaPosPA, sono obbligatori.

I "Dati retributivi" sono gli importi annualizzati degli emolumenti relativi alle voci stipendiali utili ai fini TFS nel comparto di riferimento del dipendente, che dovrà essere opportunamente selezionato, come richiesto dalla procedura. In particolare:
- per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa ex Enpas, occorre inserire l’ultima retribuzione annualizzata con riferimento alle voci utili ai fini TFS, senza considerare la tredicesima mensilità che verrà calcolata in automatico dal gestionale TFS;
- per i dipendenti degli Enti locali e del comparto Sanità, iscritti alla Cassa ex Inadel, occorre inserire la retribuzione utile con riferimento agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, senza considerare la tredicesima mensilità che dovrà essere indicata nell’apposito campo.
A questo punto occorre procedere alla chiusura del processo e alla relativa approvazione. L’approvazione dei dati di Ultimo Miglio TFS li rende disponibili nella fase successiva di Comunicazione di Cessazione TFS.
La presenza di una Posizione Assicurativa consolidata dall’erogazione di una prestazione pensionistica, non impedisce la compilazione e l’invio dell’Ultimo Miglio TFS.

Fase 3 - Comunicazione di cessazione TFS:
La Comunicazione di Cessazione TFS sostituisce i modelli "PL/1" e "350/P" e consente all’Amministrazione di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente ulteriori dati non presenti in Posizione Assicurativa e non comunicati con l’Ultimo Miglio TFS, anche essi utili ai fini del calcolo del TFS. Il servizio online da utilizzare per tale adempimento, denominato Comunicazione di Cessazione TFS, è disponibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it).
Con l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS la Struttura territoriale INPS competente dispone degli elementi utili per avviare la procedura di calcolo della prestazione.
Le principali informazioni che l’Amministrazione deve comunicare, inserendole nelle apposite sezioni, sono le seguenti:
- stato di pagamento dei riscatti TFS presenti negli archivi INPS;
- documentazione (da allegare) per riscatti TFS non presenti negli archivi INPS;
- dati relativi ai periodi di servizio prestati presso Enti non iscritti ai fini previdenziali all’INPS (in particolare nei casi di passaggio per mobilità o periodi presso Enti soppressi);
- dati relativi ai benefici di legge di cui ha usufruito l’scritto e che comportano riflessi nella liquidazione/certificazione del TFS cedibile (ad esempio, quelli relativi al servizio militare di leva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958);
- ulteriori allegati utili alla Struttura territoriale INPS competente per la corretta valutazione del TFS. Con particolare riferimento ai periodi antecedenti al ruolo, per i dipendenti statali iscritti alla Cassa ex Enpas è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione del TFS (indennità di buonuscita). Costituisce buona prassi, anche nel caso dei dipendenti degli Enti iscritti alla Cassa ex Inadel, inviare in allegato gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, con riguardo alla prima assunzione in ruolo e alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Struttura territoriale INPS competente, volti a chiarire iscrizioni dubbie.
Compilata la Comunicazione di Cessazione TFS, tramite la medesima procedura, l’Amministrazione può procedere all’invio della stessa, che verrà, quindi, protocollata presso la Struttura territoriale INPS competente alla definizione della relativa pratica. La Comunicazione di Cessazione TFS inviata dall’Amministrazione all’INPS risulta visualizzabile e consultabile dall’interessato sul portale dell’INPS (www.inps.it) accedendo al Cassetto previdenziale del contribuente.

Fase 4 - Calcolo del TFS:
A seguito dell’impianto della pratica TFS, l’operatore INPS prosegue con la procedura di calcolo della prestazione TFS che utilizza i dati giuridici ed economici predisposti nelle fasi illustrate in precedenza, attraverso la sistemazione della Posizione Assicurativa, l’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS e l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS da parte dell’Amministrazione interessata.

Fase 5 - Certificazione TFS cedibile/Liquidazione TFS:
Il calcolo del TFS è propedeutico alle seguenti due tipologie di richieste:
- predisposizione della certificazione del TFS cedibile in caso di domanda di cessione, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
- predisposizione della liquidazione del TFS da parte dell’INPS all’atto della decorrenza dei termini di pagamento della prestazione.

Fase 6 - Riliquidazioni TFS:
Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni dei dati presenti su Posizione Assicurativa, sull’Ultimo miglio TFS e sulla Comunicazione di Cessazione TFS potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione.
Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima liquidazione TFS, la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
- se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si procede esclusivamente a sistemare in modo opportuno la Posizione Assicurativa;
- se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS si deve esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
- se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
- se invece le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.

Con riferimento alle variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima liquidazione TFS la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
- se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si provvede esclusivamente alla sistemazione della Posizione Assicurativa;
- se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS è necessario esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
- se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
- se le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati si deve procedere sia alla certificazione dell’Ultimo Miglio TFS, con la conseguente modifica dei dati di Ultimo Miglio TFS, sia alla Comunicazione di Cessazione TFS, con il conseguente invio del modello di riliquidazione;
- se, invece, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.

DIRIGENTI ZOOTECNICI: nuovi minimi

Nuovi minimi retributivi, con decorrenza novembre 2022, per i Dirigenti e dei Direttori delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici.

Dal 1° novembre 2022 decorrono i nuovi minimi retributivi previsti dal rinnovo del CCNL che disciplina i rapporti di lavoro subordinato tra le Associazioni, Enti e Consorzi zootecnici in genere.

Qualifica

Minimo retributivo

Dirigente 3.459,87
DQ 2.315,76
DA 2.232,65

Il suddetto rinnovo ha considerato il profilo professionale del Direttore di Area, le cui funzioni sono svolte in relazione all’Area o alle Aree di attività assegnate mentre la responsabilità attribuita può essere in riferimento direttamente agli Organi Statutari oppure al Direttore dirigente o al Direttore quadro.
ll Direttore di Area ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 30 giorni lavorativi e dalla data di assunzione, ha diritto ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all’importo di Euro 52,79.

Nuovi minimi retributivi, con decorrenza novembre 2022, per i Dirigenti e dei Direttori delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici.

Dal 1° novembre 2022 decorrono i nuovi minimi retributivi previsti dal rinnovo del CCNL che disciplina i rapporti di lavoro subordinato tra le Associazioni, Enti e Consorzi zootecnici in genere.

Qualifica

Minimo retributivo

Dirigente 3.459,87
DQ 2.315,76
DA 2.232,65

Il suddetto rinnovo ha considerato il profilo professionale del Direttore di Area, le cui funzioni sono svolte in relazione all’Area o alle Aree di attività assegnate mentre la responsabilità attribuita può essere in riferimento direttamente agli Organi Statutari oppure al Direttore dirigente o al Direttore quadro.
ll Direttore di Area ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 30 giorni lavorativi e dalla data di assunzione, ha diritto ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all’importo di Euro 52,79.

Obbligo di repéchage: rilevano le mansioni assegnate di fatto al lavoratore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30950, ha affermato che, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage impone al datore di lavoro di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro, sul rilievo che le mansioni di responsabile di filiale, cui di fatto era assegnato, non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale.

Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il dipendente, riconoscendo, inoltre, a questi il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello del c.c.n.l., con conseguente condanna della datrice a corrispondergli la somma maturata a titolo di differenze retributive.

La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze retributive spettanti al lavoratore, ma dichiarava legittimo il licenziamento intimato.
I giudici del gravame, in particolare, accertavano che il datore di lavoro aveva dato la prova dell’impossibilità di repéchage con riguardo all’inquadramento rivestito all’atto del licenziamento, osservando che il diverso inquadramento risultava essere successivo allo stesso, e concludevano per l’insussistenza di posizioni utili cui riassegnare il lavoratore.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, osservando che la Corte territoriale contraddittoriamente prima aveva riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale e poi non ne aveva tenuto conto nel verificare in concreto l’esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda dello stesso, in relazione all’avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
La Corte, invero, nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, avrebbe dovuto verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.
A riguardo il Collegio non ha mancato di evidenziare che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono ricorrere sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30950, ha affermato che, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage impone al datore di lavoro di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro, sul rilievo che le mansioni di responsabile di filiale, cui di fatto era assegnato, non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale.

Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il dipendente, riconoscendo, inoltre, a questi il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello del c.c.n.l., con conseguente condanna della datrice a corrispondergli la somma maturata a titolo di differenze retributive.

La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze retributive spettanti al lavoratore, ma dichiarava legittimo il licenziamento intimato.
I giudici del gravame, in particolare, accertavano che il datore di lavoro aveva dato la prova dell'impossibilità di repéchage con riguardo all'inquadramento rivestito all'atto del licenziamento, osservando che il diverso inquadramento risultava essere successivo allo stesso, e concludevano per l'insussistenza di posizioni utili cui riassegnare il lavoratore.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, osservando che la Corte territoriale contraddittoriamente prima aveva riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale e poi non ne aveva tenuto conto nel verificare in concreto l'esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda dello stesso, in relazione all'avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
La Corte, invero, nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all'accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, avrebbe dovuto verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.
A riguardo il Collegio non ha mancato di evidenziare che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono ricorrere sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; ma anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

Comparto Sanità Pubblica 2019-2021: ratificato il nuovo accordo

Firmato definitivamente il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.

Il nuovo CCNL prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

In merito al trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare

 

POSIZIONE ECONOMICA

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA CCNL 2016-2018

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Elemento Perequativo

Professionisti della salute e funzionari     2019 2020 2021  
Ds6 2.571,79 20,10 41,70 98,10 42,84
Ds5 2.469,96 19,30 40,10 94,20 42,84
Ds4 2.395,74 18,70 38,90 91,40 64,20
Ds3 2.324,49 18,20 37,70 88,60 53,52
Ds2 2.238,51 17,50 36,30 85,40 85,56
Ds1 2.155,02 16,80 35,00 82,20 117,72
Ds 2.073,65 16,20 33,60 79,10 149,76
D6 2.332,51 18,20 37,80 88,90 96,24
D5 2.251,04 17,60 36,50 85,80 128,40
D4 2.185,45 17,10 35,50 83,30 106,92
D3 2.121,20 16,60 34,40 80,90 128,40
D2 2.057,44 16,10 33,40 78,50 149,76
D1 1.993,30 15,60 32,30 76,00 181,80
D 1.922,87 15,00 31,20 73,30 203,28
Assistenti          
C5 2.147,19 16,80 34,80 81,90 117,72
C4 2.048,20 16,00 33,20 78,50 160,44
C3 1.953,81 15,30 31,70 74,50 192,60
C2 1.889,56 14,80 30,70 72,10 214,26
C1 1.825,90 14,30 29,60 69,60 213,96
C 1.770,90 13,80 28,70 67,50 235,32
Operatori          
Bs5 1.851,44 14,50 30,00 70,60 203,28
Bs4 1.791,98 14,00 29,10 68,30 224,64
Bs3 l./34,39 13,60 28,10 66,10 246,00
Bs2 1.699,65 13,30 27,60 64,80 256,68
Bs1 1.650,88 12,90 26,80 63,00 278,16
Bs 1.600,82 12,50 26,00 61,00 278,16
Personale di supporto          
B5 1.734,92 13,60 28,10 66,20 246,00
B4 1.699,49 13,30 27,60 64,80 256,68
B3 1.664,87 13,00 27,00 63,50 246,00
B2 1.635,76 12,80 26,50 62,40 256,68
B1 1.589,42 12,40 25,80 60,60 278,16
B 1.545,05 12,10 25,10 58,90 278,16
A5 1.583,98 12,40 25,70 60,40 267,48
A4 1.557,29 12,20 25,30 59,40 278,16
A3 1.531,03 12,00 24,80 58,40 288,84
A2 1.507,95 11,80 24,50 57,50 299,52
A1 1.469,39 11,50 23,80 56,00 310,20
A 1.429,75 11,20 23,20 54,50 320,88

Posizione economica

Aumento Mensile Lordo Nuovo

CCNL 2019-2021  (comprensivo

Lordo  di Elemento Mensile Perequativo)  (per 13 mensilità)

Nuovo tabellare lordo mensile (per 13 mensilità) comprensivo dell’elemento perequativo dall’1/11/2022

Arretrati al 31.10.2022

al netto dell’IVC già percepita (per 13 mensilità)

Ds6 101,67 € 2.673,46 € 2.256,30 €
Ds5 97,77 € 2.567,73 € 2.166,60 €
Ds4 96,75 € 2.492,49 € 2.102,20 €
Ds3 93,06 € 2.417,55 € 2.037,80 €
Ds2 92,53 € 2.331,04 € 1.964,20 €
Ds1 92,01 € 2.247,03 € 1.890,60 €
Ds 91,57 € 2.165,23 € 1.819,30 €
D6 96,92 € 2.429,43 € 2.044,70 €
D5 96,50 € 2.347,54 € 1.973,40 €
D4 92,21 € 2.277,66 € 1.915,90 €
D3 91,60 € 2.212,80 € 1.860,70 €
D2 90,98 € 2.148,42 € 1.805,50 €
D1 91,15 € 2.084,45 € 1.748,00 €
D 90,24 € 2.013,11 € 1.685,90 €
C5 91,71 € 2.238,90 € 1.883,70 €
C4 91,47 € 2.139,67 € 1.805,50 €
C3 90,55 € 2.044,36 € 1.713,50 €
C2 89,93 € 1.979,49 € 1.658,30 €
C1 87,43 € 1.913,33 € 1.600,80 €
C 87,11 € 1.858,01 € 1.552,50 €
Bs5 87,54 € 1.938,98 € 1.623,80 €
Bs4 87,02 € 1.879,00 € 1.570,90 €
Bs3 86,60 € 1.820,99 € 1.520,30 €
Bs2 86,19 € 1.785,84 € 1.490,40 €
Bs1 86,18 € 1.737,06 € 1.449,00 €
Bs 84,18 € 1.685,00 € 1.403,00 €
B5 86,70 € 1.821,62 € 1.522,60 €
B4 86,19 € 1.785,68 € 1.490,40 €
B3 84,00 € 1.748,87 € 1.460,50 €
B2 83,79 € 1.719,55 € 1.435,20 €
B1 83,77 € 1.673,20 € 1.393,80 €
B 82,08 € 1.627,13 € 1.354,70 €
A5 82,69 € 1.666,67 € 1.389,20 €
A4 82,58 € 1.639,87 € 1.366,20 €
A3 82,47 € 1.613,50 € 1.343,20 €
A2 82,46 € 1.590,41 € 1.322,50 €
A1 81,85 € 1.551,24 € 1.288,00 €
A 81,24 € 1.510,99 € 1.253,50 €

Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Posizione economica

Infermieristica*

Tutela del Malato**

Infermieristica dal 1.1.2021

Tutela del Malato dal 1.1.2021

Ds6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
C5 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C4 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C3 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C2 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C1 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
Bs5 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs4 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs3 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs2 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs1 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €

Firmato definitivamente il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.

Il nuovo CCNL prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo "differenziali economici di professionalità" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

In merito al trattamento economico, l’accordo riconosce - a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare

 

POSIZIONE ECONOMICA

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA CCNL 2016-2018

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Elemento Perequativo

Professionisti della salute e funzionari     2019 2020 2021  
Ds6 2.571,79 20,10 41,70 98,10 42,84
Ds5 2.469,96 19,30 40,10 94,20 42,84
Ds4 2.395,74 18,70 38,90 91,40 64,20
Ds3 2.324,49 18,20 37,70 88,60 53,52
Ds2 2.238,51 17,50 36,30 85,40 85,56
Ds1 2.155,02 16,80 35,00 82,20 117,72
Ds 2.073,65 16,20 33,60 79,10 149,76
D6 2.332,51 18,20 37,80 88,90 96,24
D5 2.251,04 17,60 36,50 85,80 128,40
D4 2.185,45 17,10 35,50 83,30 106,92
D3 2.121,20 16,60 34,40 80,90 128,40
D2 2.057,44 16,10 33,40 78,50 149,76
D1 1.993,30 15,60 32,30 76,00 181,80
D 1.922,87 15,00 31,20 73,30 203,28
Assistenti          
C5 2.147,19 16,80 34,80 81,90 117,72
C4 2.048,20 16,00 33,20 78,50 160,44
C3 1.953,81 15,30 31,70 74,50 192,60
C2 1.889,56 14,80 30,70 72,10 214,26
C1 1.825,90 14,30 29,60 69,60 213,96
C 1.770,90 13,80 28,70 67,50 235,32
Operatori          
Bs5 1.851,44 14,50 30,00 70,60 203,28
Bs4 1.791,98 14,00 29,10 68,30 224,64
Bs3 l./34,39 13,60 28,10 66,10 246,00
Bs2 1.699,65 13,30 27,60 64,80 256,68
Bs1 1.650,88 12,90 26,80 63,00 278,16
Bs 1.600,82 12,50 26,00 61,00 278,16
Personale di supporto          
B5 1.734,92 13,60 28,10 66,20 246,00
B4 1.699,49 13,30 27,60 64,80 256,68
B3 1.664,87 13,00 27,00 63,50 246,00
B2 1.635,76 12,80 26,50 62,40 256,68
B1 1.589,42 12,40 25,80 60,60 278,16
B 1.545,05 12,10 25,10 58,90 278,16
A5 1.583,98 12,40 25,70 60,40 267,48
A4 1.557,29 12,20 25,30 59,40 278,16
A3 1.531,03 12,00 24,80 58,40 288,84
A2 1.507,95 11,80 24,50 57,50 299,52
A1 1.469,39 11,50 23,80 56,00 310,20
A 1.429,75 11,20 23,20 54,50 320,88

Posizione economica

Aumento Mensile Lordo Nuovo

CCNL 2019-2021  (comprensivo

Lordo  di Elemento Mensile Perequativo)  (per 13 mensilità)

Nuovo tabellare lordo mensile (per 13 mensilità) comprensivo dell’elemento perequativo dall’1/11/2022

Arretrati al 31.10.2022

al netto dell'IVC già percepita (per 13 mensilità)

Ds6 101,67 € 2.673,46 € 2.256,30 €
Ds5 97,77 € 2.567,73 € 2.166,60 €
Ds4 96,75 € 2.492,49 € 2.102,20 €
Ds3 93,06 € 2.417,55 € 2.037,80 €
Ds2 92,53 € 2.331,04 € 1.964,20 €
Ds1 92,01 € 2.247,03 € 1.890,60 €
Ds 91,57 € 2.165,23 € 1.819,30 €
D6 96,92 € 2.429,43 € 2.044,70 €
D5 96,50 € 2.347,54 € 1.973,40 €
D4 92,21 € 2.277,66 € 1.915,90 €
D3 91,60 € 2.212,80 € 1.860,70 €
D2 90,98 € 2.148,42 € 1.805,50 €
D1 91,15 € 2.084,45 € 1.748,00 €
D 90,24 € 2.013,11 € 1.685,90 €
C5 91,71 € 2.238,90 € 1.883,70 €
C4 91,47 € 2.139,67 € 1.805,50 €
C3 90,55 € 2.044,36 € 1.713,50 €
C2 89,93 € 1.979,49 € 1.658,30 €
C1 87,43 € 1.913,33 € 1.600,80 €
C 87,11 € 1.858,01 € 1.552,50 €
Bs5 87,54 € 1.938,98 € 1.623,80 €
Bs4 87,02 € 1.879,00 € 1.570,90 €
Bs3 86,60 € 1.820,99 € 1.520,30 €
Bs2 86,19 € 1.785,84 € 1.490,40 €
Bs1 86,18 € 1.737,06 € 1.449,00 €
Bs 84,18 € 1.685,00 € 1.403,00 €
B5 86,70 € 1.821,62 € 1.522,60 €
B4 86,19 € 1.785,68 € 1.490,40 €
B3 84,00 € 1.748,87 € 1.460,50 €
B2 83,79 € 1.719,55 € 1.435,20 €
B1 83,77 € 1.673,20 € 1.393,80 €
B 82,08 € 1.627,13 € 1.354,70 €
A5 82,69 € 1.666,67 € 1.389,20 €
A4 82,58 € 1.639,87 € 1.366,20 €
A3 82,47 € 1.613,50 € 1.343,20 €
A2 82,46 € 1.590,41 € 1.322,50 €
A1 81,85 € 1.551,24 € 1.288,00 €
A 81,24 € 1.510,99 € 1.253,50 €

Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 - Legge 178/2020)

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 - Legge 178/2020)

Totale arretrati - Nuove indennità al 31/10/2022

Totale arretrati - Nuove indennità al 31/10/2022

Posizione economica

Infermieristica*

Tutela del Malato**

Infermieristica dal 1.1.2021

Tutela del Malato dal 1.1.2021

Ds6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
C5 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C4 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C3 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C2 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C1 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
Bs5 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
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