Anche quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’accesso al Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 18 novembre 2022, n. 34032.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di una lavoratrice volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex I. n. 297/1982, l’importo del TFR maturato alle dipendenze della società datrice di lavoro.
Secondo i giudici del gravame, in particolare, il rigetto della pretesa avanzata dalla dipendente discendeva dalla circostanza che la stessa avesse solo tentato di notificare un decreto ingiuntivo corredato di precetto alla società ex datrice di lavoro presso la quale aveva maturato il TFR, senza intraprendere alcuna esecuzione forzata né nei suoi confronti né nei confronti di altra società, che pure era stata affittuaria della relativa azienda e presso la quale ella stessa aveva prestato servizio in forza di autonomo rapporto di lavoro subordinato stipulato alcuni giorni dopo la conclusione del contratto di affitto; pertanto, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, non essendovi prova che le garanzie patrimoniali dei due datori di lavoro fossero risultate insufficienti.
La dipendente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo, tra i motivi, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità solidale dell’impresa affittuaria dell’azienda dell’ex datrice di lavoro valesse comunque ad escludere l’intervento del Fondo di garanzia: secondo la tesi della lavoratrice, al contrario, essendo il TFR un credito a maturazione progressiva, era indubbio l’obbligo dell’ex datrice di lavoro di corrisponderlo per la parte di rapporto svolto alle sue dipendenze, dovendosi ritenere, dunque, ingiustificato il rifiuto dell’INPS di corrisponderlo.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che, anche quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile; resta, invece, irrilevante e inopponibile all’INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente.
Pertanto, assume rilievo, ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, la previsione che rende l’impresa cedente coobbligata con l’impresa cessionaria per la quota di TFR maturata alle sue dipendenze prima della cessione; ciò che conta è, in particolare, che insolvente o sottoposto a procedura fallimentare sia il datore di lavoro alle cui dipendenze si trova il lavoratore al momento della cessazione del rapporto e della conseguente esigibilità del TFR.
In quest’ultimo caso, infatti, la garanzia del Fondo non è subordinata alla previa escussione di altri condebitori solidali pro quota, viceversa, laddove debba trovare applicazione la tutela prevista nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, non può farsi luogo, in caso di insolvenza del datore di lavoro cedente, alla copertura del Fondo di Garanzia, non potendo configurarsi alcuna indebita contaminazione tra le due tutele.
Anche quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'accesso al Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 18 novembre 2022, n. 34032.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di una lavoratrice volta a conseguire dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex I. n. 297/1982, l'importo del TFR maturato alle dipendenze della società datrice di lavoro.
Secondo i giudici del gravame, in particolare, il rigetto della pretesa avanzata dalla dipendente discendeva dalla circostanza che la stessa avesse solo tentato di notificare un decreto ingiuntivo corredato di precetto alla società ex datrice di lavoro presso la quale aveva maturato il TFR, senza intraprendere alcuna esecuzione forzata né nei suoi confronti né nei confronti di altra società, che pure era stata affittuaria della relativa azienda e presso la quale ella stessa aveva prestato servizio in forza di autonomo rapporto di lavoro subordinato stipulato alcuni giorni dopo la conclusione del contratto di affitto; pertanto, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia, non essendovi prova che le garanzie patrimoniali dei due datori di lavoro fossero risultate insufficienti.
La dipendente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo, tra i motivi, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità solidale dell'impresa affittuaria dell'azienda dell'ex datrice di lavoro valesse comunque ad escludere l'intervento del Fondo di garanzia: secondo la tesi della lavoratrice, al contrario, essendo il TFR un credito a maturazione progressiva, era indubbio l'obbligo dell'ex datrice di lavoro di corrisponderlo per la parte di rapporto svolto alle sue dipendenze, dovendosi ritenere, dunque, ingiustificato il rifiuto dell'INPS di corrisponderlo.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che, anche quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile; resta, invece, irrilevante e inopponibile all'INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente.
Pertanto, assume rilievo, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, la previsione che rende l'impresa cedente coobbligata con l'impresa cessionaria per la quota di TFR maturata alle sue dipendenze prima della cessione; ciò che conta è, in particolare, che insolvente o sottoposto a procedura fallimentare sia il datore di lavoro alle cui dipendenze si trova il lavoratore al momento della cessazione del rapporto e della conseguente esigibilità del TFR.
In quest’ultimo caso, infatti, la garanzia del Fondo non è subordinata alla previa escussione di altri condebitori solidali pro quota, viceversa, laddove debba trovare applicazione la tutela prevista nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, non può farsi luogo, in caso di insolvenza del datore di lavoro cedente, alla copertura del Fondo di Garanzia, non potendo configurarsi alcuna indebita contaminazione tra le due tutele.