CCNL Cinematografia Artigianato: siglato il contratto per i dipendenti generici

Prevista indennità di mensa, indennità per abiti e la classificazione su tre livelli retributivi

In data 28 novembre 2022 è stato sottoscritto tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil il contratto collettivo applicabile a tutti i lavoratori impegnati nella produzione:
– cinematografica e televisiva;
– pubblicità;
– riprese televisive;
– videoclips;
– web, documentari,  TLP.
Il contratto decorre dal 28 novembre 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Di seguito gli aspetti più rilevanti.

 

Livelli Retributivi 

I lavoratori generici sono classificati su tre livelli retributivi:

Livello 1: Aosm (uno ogni 20 presenze di generici od ogni 30 sulla base di semplice prestazione giornaliera);
Livello 2: generico extra (figurazioni speciali recitanti reazioni escluse, stand-in degli attori protagonisti, conducente mezzi di scena se autorizzato);
Livello 3: generico (scala parametrale 100).

 

Retribuzione

I minimi retributivi sono composti da:

– paga base (8h)
– la percentuale del 27% a titolo di istituti differiti;
– la percentuale del 7,41% a titolo di TFR.
Prevista la maggiorazione del 55% per lavoro straordinario ed una quota di rinforzo del 25% per i lavoratori classificati nella categoria Aosm.

 

Indennità per abiti/Prova Costume

L’indennità concernente l’abito normale viene stabilita in 10,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge; mentre per gli abiti speciali quali “smoking, frack, tight ed abito elegante per signore” viene stabilita in 30,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge.

 

Mensa

Prevista un’indennità mensa pari a 10,00 euro lordi laddove la distribuzione dei pasti non possa aver luogo. 

 

Diarie
Per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, ovvero in caso di assunzione fatta per altre località e previsto un rimborso spese ovvero una diaria stabilita di comune accordo e comunque non inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo. 

 

Lavori fuori stabilimento
Per il trasporto fuori dalla sede del set viene riconosciuta una retribuzione fino ad un massimo di un’ora di lavoro ulteriore rispetto all’orario di lavoro sul set. 

Prevista indennità di mensa, indennità per abiti e la classificazione su tre livelli retributivi

In data 28 novembre 2022 è stato sottoscritto tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil il contratto collettivo applicabile a tutti i lavoratori impegnati nella produzione:
- cinematografica e televisiva;
- pubblicità;
- riprese televisive;
- videoclips;
- web, documentari,  TLP.
Il contratto decorre dal 28 novembre 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Di seguito gli aspetti più rilevanti.

 

Livelli Retributivi 

I lavoratori generici sono classificati su tre livelli retributivi:

- Livello 1: Aosm (uno ogni 20 presenze di generici od ogni 30 sulla base di semplice prestazione giornaliera);
- Livello 2: generico extra (figurazioni speciali recitanti reazioni escluse, stand-in degli attori protagonisti, conducente mezzi di scena se autorizzato);
- Livello 3: generico (scala parametrale 100).

 

Retribuzione

I minimi retributivi sono composti da:

- paga base (8h)
- la percentuale del 27% a titolo di istituti differiti;
- la percentuale del 7,41% a titolo di TFR.
Prevista la maggiorazione del 55% per lavoro straordinario ed una quota di rinforzo del 25% per i lavoratori classificati nella categoria Aosm.

 

Indennità per abiti/Prova Costume

L'indennità concernente l'abito normale viene stabilita in 10,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge; mentre per gli abiti speciali quali "smoking, frack, tight ed abito elegante per signore" viene stabilita in 30,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge.

 

Mensa

Prevista un'indennità mensa pari a 10,00 euro lordi laddove la distribuzione dei pasti non possa aver luogo. 

 

Diarie
Per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, ovvero in caso di assunzione fatta per altre località e previsto un rimborso spese ovvero una diaria stabilita di comune accordo e comunque non inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo. 

 

Lavori fuori stabilimento
Per il trasporto fuori dalla sede del set viene riconosciuta una retribuzione fino ad un massimo di un'ora di lavoro ulteriore rispetto all'orario di lavoro sul set. 

CCNL Terziario Avanzato (Anpit-Cisal): dal 2023 nuovi valori di welfare contrattuale

Il datore di lavoro erogherà, entro il 31 dicembre, valori di welfare contrattuale, differenziati per livelli, a tutti i lavoratori che abbiano superato il patto di prova

Il datore di lavoro metterà a disposizione valori welfare contrattuale a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme.
L’erogazione del welfare è prevista annualmente (entro il 31 dicembre), fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, dall’anno 2023, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella di seguito. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero. 

Livello Dal 2023
Dirigente 2.600,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 216,66 euro)
Quadro 1.300,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 108,33 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 660,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 55,00 euro)

Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del premio di risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di allineamento. 

 

Destinatari

I valori di welfare spetteranno a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto, ossia:
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.

 

Utilizzazione

I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Detti valori non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla previdenza complementare da parte del lavoratore. Fermo restando che non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro dei valori di welfare contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la Piattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.C., o la diversa piattaforma individuata dal Contratto di secondo livello o dal Regolamento aziendale.
Le possibili destinazioni dei valori di welfare, da integrare, coordinare ed eventualmente estendere per il tramite della contrattazione di secondo livello o del Regolamento aziendale, sono:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente;
– beni e servizi in natura (per tali spese, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa);
– previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

Il datore di lavoro erogherà, entro il 31 dicembre, valori di welfare contrattuale, differenziati per livelli, a tutti i lavoratori che abbiano superato il patto di prova

Il datore di lavoro metterà a disposizione valori welfare contrattuale a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme.
L’erogazione del welfare è prevista annualmente (entro il 31 dicembre), fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, dall’anno 2023, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella di seguito. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero. 

Livello Dal 2023
Dirigente 2.600,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 216,66 euro)
Quadro 1.300,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 108,33 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 660,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 55,00 euro)

Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del premio di risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di allineamento. 

 

Destinatari

I valori di welfare spetteranno a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto, ossia:
- tempo indeterminato o determinato;
- a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
- lavoratori apprendisti;
- lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori "Agili".
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.

 

Utilizzazione

I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Detti valori non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla previdenza complementare da parte del lavoratore. Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro dei valori di welfare contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la Piattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.C., o la diversa piattaforma individuata dal Contratto di secondo livello o dal Regolamento aziendale.
Le possibili destinazioni dei valori di welfare, da integrare, coordinare ed eventualmente estendere per il tramite della contrattazione di secondo livello o del Regolamento aziendale, sono:
- opere e servizi per finalità sociali;
- servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
- ludoteche, centri estivi o invernali;
- servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
- servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
- abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente;
- beni e servizi in natura (per tali spese, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa);
- previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

Settore trasporto aereo e Fondi di solidarietà: semplificata l’autocertificazione

L’INPS interviene sull’obbligo di dichiarazione in autocertificazione riguardante lo svolgimento di attività lavorativa all’estero del personale di terra (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4498).

L’obbligo di dichiarazione in questione – da adempiere attraverso la compilazione del modello “SR85” entro il 31 dicembre di ogni anno – è stato introdotto dall’Istituto per permettere al personale del settore aereo o aeroportuale di autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.

 

Allo scopo di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti, a decorrere dal 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il predetto modello “SR85” per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di averla svolta.

 

Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. 

 

L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.

 

Resta fermo, in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante, sia personale di terra, l’obbligo previsto di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

L'INPS interviene sull'obbligo di dichiarazione in autocertificazione riguardante lo svolgimento di attività lavorativa all'estero del personale di terra (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4498).

L'obbligo di dichiarazione in questione - da adempiere attraverso la compilazione del modello “SR85” entro il 31 dicembre di ogni anno - è stato introdotto dall'Istituto per permettere al personale del settore aereo o aeroportuale di autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.

 

Allo scopo di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti, a decorrere dal 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il predetto modello “SR85” per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di averla svolta.

 

Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. 

 

L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.

 

Resta fermo, in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante, sia personale di terra, l’obbligo previsto di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore

Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 

Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita

Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo

 

Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 

Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d'intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L'intesa sottoscritta prevede l'erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L'accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita

Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo

 

CCNL Gas: dal 2023 cambia la disciplina della reperibilità

 Maggiorazioni sui compensi e limiti all’impegno di reperibilità per i dipendenti del settore Gas

A decorrere dal 1°gennaio 2023, per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento, alla cogenerazione ed ai servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, l’impegno di reperibilità sarà limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite.
I compensi saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese e semestralmente verrà attivata una verifica con la rsu sulle eccedenze medie.
Nei confronti del personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati verrà riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 6,00 euro. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24esimo per ciascuna ora. Tutti i compensi saranno corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.

 Maggiorazioni sui compensi e limiti all'impegno di reperibilità per i dipendenti del settore Gas

A decorrere dal 1°gennaio 2023, per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento, alla cogenerazione ed ai servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, l'impegno di reperibilità sarà limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite.
I compensi saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese e semestralmente verrà attivata una verifica con la rsu sulle eccedenze medie.
Nei confronti del personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell'intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati verrà riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 6,00 euro. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24esimo per ciascuna ora. Tutti i compensi saranno corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.

CCNL Igiene Ambientale: prorogata al 31 marzo 2023 la fruizione dei permessi sindacali

Le Associazioni datoriali, in via eccezionale e non ripetibile, hanno concesso la proroga al fine di favorire il processo elettorale di rinnovo delle RSU

A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di settore nel mese di ottobre, le Associazioni datoriali, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, A.g.c.i. Servizi e Assoambiente, hanno consentito, in via eccezionale e non ripetibile, l’utilizzo da parte delle strutture territoriali, entro il 31 marzo 2023 o fino alle elezioni delle nuove RSU, delle ore di permesso spettanti alla RSU nella misura del 35% del monte ore annuo relativo all’anno 2022, cui si aggiunge un ulteriore 35% del monte ore annuo per l’anno 2023. Le ore in oggetto andranno fruite esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla RSU dal CCNL di settore e le eventuali eccedenze non potranno essere riportate in periodi successivi. Tutte le ore eventualmente già fruite al medesimo titolo, fino alla data del 10 novembre 2022, andranno comunque detratte dal monte ore attribuito.
Nel comunicato le Associazioni datoriali hanno altresì precisato che la proroga è stata concessa al fine di favorire un rapido rinnovo delle RSU e per agevolare la gestione della fase preparatoria del relativo processo elettorale.

 

Le Associazioni datoriali, in via eccezionale e non ripetibile, hanno concesso la proroga al fine di favorire il processo elettorale di rinnovo delle RSU

A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di settore nel mese di ottobre, le Associazioni datoriali, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, A.g.c.i. Servizi e Assoambiente, hanno consentito, in via eccezionale e non ripetibile, l’utilizzo da parte delle strutture territoriali, entro il 31 marzo 2023 o fino alle elezioni delle nuove RSU, delle ore di permesso spettanti alla RSU nella misura del 35% del monte ore annuo relativo all’anno 2022, cui si aggiunge un ulteriore 35% del monte ore annuo per l’anno 2023. Le ore in oggetto andranno fruite esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla RSU dal CCNL di settore e le eventuali eccedenze non potranno essere riportate in periodi successivi. Tutte le ore eventualmente già fruite al medesimo titolo, fino alla data del 10 novembre 2022, andranno comunque detratte dal monte ore attribuito.
Nel comunicato le Associazioni datoriali hanno altresì precisato che la proroga è stata concessa al fine di favorire un rapido rinnovo delle RSU e per agevolare la gestione della fase preparatoria del relativo processo elettorale.

 

Il lavoro domestico in regime di somministrazione

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l’attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall’ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l'attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l'altro, l'erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall'ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).

Ebit: realizzata l’intesa per nuove prestazioni straordinarie

Novità in materia di formazione e sostegno familiare

Realizzata l’intesa per le nuove prestazioni a carattere straordinario da parte dell’Ebit (Ente Bilaterale Industria Turistica), al fine di poter rispondere alle esigenze di sostegno circa il reddito percepito ed il welfare familiare.
Sfruttando le risorse residue del precedente intervento straordinario, per tutti coloro interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali, è stata convenuta l’introduzione di due sostegni familiari:
– il primo prevede un contributo alla genitorialità, a titolo di Una Tantum pari a 200,00 euro per un figlio fiscalmente a carico e di età compresa tra zero e 18 anni; per familiari non autosufficienti;
– il secondo un contributo Una Tantum pari a 500,00 euro al dipendente iscritto all’ Ebit con familiare, convivente e non, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100%, o con grave disabilità come previsto dalla L. n. 104/1992.
I contributi anzidetti, sono erogabili agli iscritti con un Isee pari o inferiori a 25mila euro annui, ed ai dipendenti di aziende che applicano integralmente il CCNL dell’Industria turistica.
E’ poi previsto un ulteriore contributo legato alla formazione ed aggiornamento rivolto ai lavoratori ed alle lavoratrici di imprese che non hanno operato licenziamenti nel periodo tra gennaio 2022 e la data di presentazione del progetto.
Ove, per comprovate esigenze organizzative, l’erogazione della formazione avvenga fuori dall’orario di lavoro, e per un massimo di 16 ore, la partecipazione è volontaria ed incentivata con il riconoscimento di un’indennità pari a 10,00 euro l’ora.
L’Ente Bilaterale predisporrà, inoltre, procedure e modulistica entro il mese di gennaio 2023, al fine di essere operativo a decorrere dal 1° febbraio 2023.
Da ultimo, si può ben osservare che, l’intesa ha raccolto positivamente le richieste avanzate, unitamente ai precedenti interventi, ponendo quindi le basi per una riforma sostanziale del sistema bilaterale nel settore. Difatti, ciò a cui si vuole giungere è un sistema in cui, le prestazioni, vengano garantite in modo stabile ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, a tutti i lavoratori e le lavoratrici.

 

Novità in materia di formazione e sostegno familiare

Realizzata l’intesa per le nuove prestazioni a carattere straordinario da parte dell'Ebit (Ente Bilaterale Industria Turistica), al fine di poter rispondere alle esigenze di sostegno circa il reddito percepito ed il welfare familiare.
Sfruttando le risorse residue del precedente intervento straordinario, per tutti coloro interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali, è stata convenuta l'introduzione di due sostegni familiari:
- il primo prevede un contributo alla genitorialità, a titolo di Una Tantum pari a 200,00 euro per un figlio fiscalmente a carico e di età compresa tra zero e 18 anni; per familiari non autosufficienti;
- il secondo un contributo Una Tantum pari a 500,00 euro al dipendente iscritto all' Ebit con familiare, convivente e non, a cui sia stata riconosciuta un'invalidità al 100%, o con grave disabilità come previsto dalla L. n. 104/1992.
I contributi anzidetti, sono erogabili agli iscritti con un Isee pari o inferiori a 25mila euro annui, ed ai dipendenti di aziende che applicano integralmente il CCNL dell'Industria turistica.
E' poi previsto un ulteriore contributo legato alla formazione ed aggiornamento rivolto ai lavoratori ed alle lavoratrici di imprese che non hanno operato licenziamenti nel periodo tra gennaio 2022 e la data di presentazione del progetto.
Ove, per comprovate esigenze organizzative, l’erogazione della formazione avvenga fuori dall’orario di lavoro, e per un massimo di 16 ore, la partecipazione è volontaria ed incentivata con il riconoscimento di un’indennità pari a 10,00 euro l'ora.
L'Ente Bilaterale predisporrà, inoltre, procedure e modulistica entro il mese di gennaio 2023, al fine di essere operativo a decorrere dal 1° febbraio 2023.
Da ultimo, si può ben osservare che, l’intesa ha raccolto positivamente le richieste avanzate, unitamente ai precedenti interventi, ponendo quindi le basi per una riforma sostanziale del sistema bilaterale nel settore. Difatti, ciò a cui si vuole giungere è un sistema in cui, le prestazioni, vengano garantite in modo stabile ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, a tutti i lavoratori e le lavoratrici.

 

Assegno sociale per stranieri: i requisiti per ottenerlo

L’INPS fornisce chiarimenti in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale a cittadini stranieri sia appartenenti all’UE, sia extracomunitari o apolidi (INPS, circolare 12 dicembre 2022, n. 131).

L’intervento dell’Istituto riguardante i requisiti necessari all’ottenimento dell’assegno sociale da parte di cittadini stranieri sia appartenenti a Stati dell’Unione Europea, sia extracomunitari o apolidi, si è reso necessario per le richieste provenienti dalle sue stesse strutture territoriali e in virtù della complessità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale. Nel caso dei cittadini stranieri, infatti, a partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto dall’articolo 20, comma 10 del D.L. n. 112/2008 l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni. Dato che la norma citata non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno legale e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero, l’Istituto, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, applica l’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

Nel caso dell’assegno sociale, pertanto, l’INPS ritiene che per analogia possa applicarsi la suddivisione del decennio in due periodi quinquennali consecutivi, con la verifica delle ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo: continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio; nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio.

Infine, nella circolare in oggetto vengono, tra l’altro, illustrati i requisiti richiesti per il riconoscimento della maggiorazione del trattamento prevista dall’articolo 70 della Legge n. 388/2000 e dall’articolo 38 della Legge n. 448/2001.

L’INPS fornisce chiarimenti in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale a cittadini stranieri sia appartenenti all’UE, sia extracomunitari o apolidi (INPS, circolare 12 dicembre 2022, n. 131).

L’intervento dell’Istituto riguardante i requisiti necessari all'ottenimento dell'assegno sociale da parte di cittadini stranieri sia appartenenti a Stati dell'Unione Europea, sia extracomunitari o apolidi, si è reso necessario per le richieste provenienti dalle sue stesse strutture territoriali e in virtù della complessità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale. Nel caso dei cittadini stranieri, infatti, a partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto dall’articolo 20, comma 10 del D.L. n. 112/2008 l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni. Dato che la norma citata non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno legale e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero, l’Istituto, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, applica l’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

Nel caso dell’assegno sociale, pertanto, l’INPS ritiene che per analogia possa applicarsi la suddivisione del decennio in due periodi quinquennali consecutivi, con la verifica delle ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo: continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio; nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio.

Infine, nella circolare in oggetto vengono, tra l’altro, illustrati i requisiti richiesti per il riconoscimento della maggiorazione del trattamento prevista dall’articolo 70 della Legge n. 388/2000 e dall’articolo 38 della Legge n. 448/2001.

CCNL Aerei Compagnie Straniere (Fairo): rinnovata la sezione economica

Aumento dei minimi retributivi, previdenza integrativa e corresponsione dell’Una Tantum a partire da dicembre 2022

Il Contratto Collettivo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, applicato ai dipendenti delle compagnie aeree straniere affiliate a Fairo, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-TA, prospetta importanti novità dal 1° dicembre 2022 per i lavoratori del settore circa l’aumento dei minimi salariali, la previdenza integrativa, nonché la corresponsione dell’Una Tantum, di seguito meglio specificate.

 

Minimi retributivi

 

Livelli Minimi
Quadro 2.270,38
1 2.157,12
2A 2.061,48
2B 1.977,98
3 1.890,75
4 1.817,18
5 1.764,54
6 1.715,05
7 1.635,28
8 1.631,19

E’ da aggiungere che, tali importi, sono comprensivi del Superminimo Fairo, e che, a questo, deve esser sommato l’ammontare di 10,33 euro a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).

Una Tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2017 – 30 novembre 2022, ai lavoratori in servizio al 5 dicembre 2022, viene corrisposta, entro dicembre 2022, un importo a titolo di Una Tantum, pari a:
1.950,00 euro, per i dipendenti inquadrati nel Livello Q;
1.850,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 1, 2A, 2B;
1.750,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2017, il compenso è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato dalla data di assunzione al 30 novembre 2022. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
L’Una Tantum è poi ridotta nei contratti part-time e non è utile per alcun istituto contrattuale o legale, ed esclusa dal calcolo del TFR.
Ai fini dell’erogazione, vengono altresì presi in considerazione, i livelli di inquadramento ed il lavoro part-time svolto al 30 novembre 2022.
Le assenze nel periodo anzidetto, non hanno effetto ai fini del calcolo.

Previdenza integrativa
Dal 1° dicembre 2022, il contributo al Fondo Prevaer, e a carico dell’azienda, è aumentato al 2,5% della retribuzione utile ai fini del TFR.

 

 

Aumento dei minimi retributivi, previdenza integrativa e corresponsione dell'Una Tantum a partire da dicembre 2022

Il Contratto Collettivo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, applicato ai dipendenti delle compagnie aeree straniere affiliate a Fairo, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-TA, prospetta importanti novità dal 1° dicembre 2022 per i lavoratori del settore circa l'aumento dei minimi salariali, la previdenza integrativa, nonché la corresponsione dell'Una Tantum, di seguito meglio specificate.

 

Minimi retributivi

 

Livelli Minimi
Quadro 2.270,38
1 2.157,12
2A 2.061,48
2B 1.977,98
3 1.890,75
4 1.817,18
5 1.764,54
6 1.715,05
7 1.635,28
8 1.631,19

E' da aggiungere che, tali importi, sono comprensivi del Superminimo Fairo, e che, a questo, deve esser sommato l'ammontare di 10,33 euro a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).

Una Tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2017 - 30 novembre 2022, ai lavoratori in servizio al 5 dicembre 2022, viene corrisposta, entro dicembre 2022, un importo a titolo di Una Tantum, pari a:
- 1.950,00 euro, per i dipendenti inquadrati nel Livello Q;
- 1.850,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 1, 2A, 2B;
- 1.750,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2017, il compenso è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato dalla data di assunzione al 30 novembre 2022. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
L’Una Tantum è poi ridotta nei contratti part-time e non è utile per alcun istituto contrattuale o legale, ed esclusa dal calcolo del TFR.
Ai fini dell’erogazione, vengono altresì presi in considerazione, i livelli di inquadramento ed il lavoro part-time svolto al 30 novembre 2022.
Le assenze nel periodo anzidetto, non hanno effetto ai fini del calcolo.

Previdenza integrativa
Dal 1° dicembre 2022, il contributo al Fondo Prevaer, e a carico dell’azienda, è aumentato al 2,5% della retribuzione utile ai fini del TFR.