CCNL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Aumenti salariali previsti dal 1°gennaio 2023

Il verbale di accordo dell’11 ottobre 2022 ha stabilito, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni al fine di mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, un incremento retributivo a partire dal 1°gennaio 2023 per per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Livello Minimo 
7 1.975,96
6 1.778,36
5 1.481,98
4 1.383,17
3 1.284,38
2 1.155,94
1 987,99

 

Aumenti salariali previsti dal 1°gennaio 2023

Il verbale di accordo dell'11 ottobre 2022 ha stabilito, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni al fine di mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, un incremento retributivo a partire dal 1°gennaio 2023 per per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Livello Minimo 
7 1.975,96
6 1.778,36
5 1.481,98
4 1.383,17
3 1.284,38
2 1.155,94
1 987,99

 

Welfare aziendale: le indicazioni dell’INPS su profili previdenziali e operazioni di conguaglio

L’INPS, in materia di welfare aziendale, fornisce istruzioni sulle operazioni di conguaglio da parte dei datori di lavoro e sull’esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens, soffermandosi, in particolare, sui fringe benefit (INPS, messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616).

L’INPS, dopo aver riassunto la normativa vigente in materia di welfare aziendale, con particolare riferimento ai fringe benefit, si sofferma su alcuni profili previdenziali. Infatti, viene ribadito che, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, come previsto dal comma 3, articolo 51, TUIR. ll superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.

 

Su tale limite massimo di esenzione, nonchè sulle tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, è intervenuto il Decreto Aiuti quater che, da un lato ha disposto l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro esclusivamente per l’anno 2022 e, dall’altro, ha incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sempre per il solo 2022.

 

Si tratta delle utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono altresì comprese le utenze che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

 

Tra le misure di welfare aziendale, si deve poi tener presente anche del cd. bonus carburante la cui disciplina prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022 (ovvero 200 euro per il bonus carburante e/o 3.000 euro per i fringe benefit), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

L’INPS si sofferma poi sulle operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro, precisando che gli stessi: 1) porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno; 2) provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

L’Istituto, nel messaggio in oggetto, fornisce infine le istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata, indicando le diverse modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens per le denunce di competenza dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.

 

L’INPS, in materia di welfare aziendale, fornisce istruzioni sulle operazioni di conguaglio da parte dei datori di lavoro e sull’esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens, soffermandosi, in particolare, sui fringe benefit (INPS, messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616).

L'INPS, dopo aver riassunto la normativa vigente in materia di welfare aziendale, con particolare riferimento ai fringe benefit, si sofferma su alcuni profili previdenziali. Infatti, viene ribadito che, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, come previsto dal comma 3, articolo 51, TUIR. ll superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.

 

Su tale limite massimo di esenzione, nonchè sulle tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, è intervenuto il Decreto Aiuti quater che, da un lato ha disposto l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro esclusivamente per l'anno 2022 e, dall'altro, ha incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sempre per il solo 2022.

 

Si tratta delle utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono altresì comprese le utenze che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

 

Tra le misure di welfare aziendale, si deve poi tener presente anche del cd. bonus carburante la cui disciplina prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022 (ovvero 200 euro per il bonus carburante e/o 3.000 euro per i fringe benefit), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

L'INPS si sofferma poi sulle operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro, precisando che gli stessi: 1) porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; 2) provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

L’Istituto, nel messaggio in oggetto, fornisce infine le istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata, indicando le diverse modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens per le denunce di competenza dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.

 

CCNL Chimica-Industria: contributo straordinario dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.

Previsto per il mese di marzo 2023 il contributo straordinario

Con la Circolare del 6 dicembre 2022, è stato reso noto da Federchimica-Confindustria, l’accordo relativo al contributo straordinario di 23,00 euro corrisposto dai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, per il rinnovo contrattuale.
In applicazione dell’art.57 del predetto contratto, sono stati definiti, i modi ed i tempi relativi al prelievo ed al versamento dell’importo.
A tal proposito, le Aziende realizzeranno tale ritenuta, sulla retribuzione netta del mese di marzo 2023, dei lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni Sindacali tra Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, che non abbiano manifestato per iscritto, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, la non accettazione della medesima; mentre, nei confronti di coloro risultanti iscritti alle richiamate OO.SS., questa sarà solo indicata, ma non effettuata.
I Sindacati hanno concordato inoltre, di far affluire tutti i contributi su un unico conto corrente bancario, provvedendo poi, la banca, ad accreditare loro, le relative quote, secondo le percentuali di ripartizione tra gli stessi stabilite.
Da ultimo, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra tutte le Organizzazioni firmatarie, hanno definito con le stesse, le modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.

 

Previsto per il mese di marzo 2023 il contributo straordinario

Con la Circolare del 6 dicembre 2022, è stato reso noto da Federchimica-Confindustria, l'accordo relativo al contributo straordinario di 23,00 euro corrisposto dai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, per il rinnovo contrattuale.
In applicazione dell’art.57 del predetto contratto, sono stati definiti, i modi ed i tempi relativi al prelievo ed al versamento dell'importo.
A tal proposito, le Aziende realizzeranno tale ritenuta, sulla retribuzione netta del mese di marzo 2023, dei lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni Sindacali tra Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, che non abbiano manifestato per iscritto, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, la non accettazione della medesima; mentre, nei confronti di coloro risultanti iscritti alle richiamate OO.SS., questa sarà solo indicata, ma non effettuata.
I Sindacati hanno concordato inoltre, di far affluire tutti i contributi su un unico conto corrente bancario, provvedendo poi, la banca, ad accreditare loro, le relative quote, secondo le percentuali di ripartizione tra gli stessi stabilite.
Da ultimo, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra tutte le Organizzazioni firmatarie, hanno definito con le stesse, le modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.

 

CCNL Consorzi ed Enti di industrializzazione: nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023

Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:

 

Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75

Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023

Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:

 

Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): rinnovato il contratto

Previsti aumenti salariali e maggiore flessibilità per andare incontro alle esigenze dei lavoratori 

Nei giorni scorsi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti investigativi privati e dalle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Al tavolo erano presenti i maggiori rappresentanti di Fesica, Confsal, Federpol Italia, Sistema Impresa ed Ebiten.
Il contratto è stato rinnovato dalle parti sociali con l’intento di andare incontro alle esigenze degli investigatori privati, ovvero ponendo maggiore attenzione alla flessibilità, ma soprattutto alla necessità di maggiore liquidità in un momento così delicato come quello sta attraversando l’Italia e l’Europa.
In sostanza, ha affermato il segretario della Fesica, sono stati aumentati tutti i parametri di ogni livello delle tabelle salariali, unendo anche quella flessibilità di cui il lavoratore moderno ha sempre più bisogno in linea con i dettati della società di oggi.

Previsti aumenti salariali e maggiore flessibilità per andare incontro alle esigenze dei lavoratori 

Nei giorni scorsi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti investigativi privati e dalle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Al tavolo erano presenti i maggiori rappresentanti di Fesica, Confsal, Federpol Italia, Sistema Impresa ed Ebiten.
Il contratto è stato rinnovato dalle parti sociali con l’intento di andare incontro alle esigenze degli investigatori privati, ovvero ponendo maggiore attenzione alla flessibilità, ma soprattutto alla necessità di maggiore liquidità in un momento così delicato come quello sta attraversando l’Italia e l’Europa.
In sostanza, ha affermato il segretario della Fesica, sono stati aumentati tutti i parametri di ogni livello delle tabelle salariali, unendo anche quella flessibilità di cui il lavoratore moderno ha sempre più bisogno in linea con i dettati della società di oggi.

Proroga della Decontribuzione Sud e aumento dei massimali di aiuto

La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l’INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).

La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l'INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).

CCNL Guardie ai fuochi: cosa cambia a gennaio 2023

Nuovi minimi retributivi e modifiche sulla retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti

Minimi retributivi

Di seguito i nuovi minimi a partire da gennaio 2023.

Livello Minimo
1 1.961,26
2 1.817,27
3 1.608,37
4 1.466,55
5 1.396,20
6 1.330,19
7 1.258,74

Retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti 
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
A partire dal 1° gennaio 2023 la retribuzione non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili. Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
Resta inteso che il lavoratore maturerà per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.

Nuovi minimi retributivi e modifiche sulla retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti

Minimi retributivi

Di seguito i nuovi minimi a partire da gennaio 2023.

Livello Minimo
1 1.961,26
2 1.817,27
3 1.608,37
4 1.466,55
5 1.396,20
6 1.330,19
7 1.258,74

Retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti 
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell'orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
A partire dal 1° gennaio 2023 la retribuzione non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili. Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
Resta inteso che il lavoratore maturerà per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.

Approvato il Milleproroghe 2023: le novità in materia di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l’altro l’ampliamento della platea delle imprese ammesse all’istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l’ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l’ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l'altro l'ampliamento della platea delle imprese ammesse all'istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l'ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l'ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

CCNL Elettrici: le novità a partire da gennaio 2023

Previste modifiche su welfare, elemento perequativo e ferie

Ferie

A partire dal 2023, il lavoratore avrà diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno come appresso specificato, con decorrenza della retribuzione:

20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Produttività / elemento perequativo

Per l’anno 2023, per le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, l’incremento da destinare a produttività sarà di 140,00 euro.

Tale importo – quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale e quindi comprensivo degli stessi – sarà da allocare sull’elemento perequativo.

Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende dovranno versare ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico dell’ Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3,00 euro per ogni mensilità.

 

Previste modifiche su welfare, elemento perequativo e ferie

Ferie

A partire dal 2023, il lavoratore avrà diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell'anno come appresso specificato, con decorrenza della retribuzione:

- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Produttività / elemento perequativo

Per l’anno 2023, per le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, l’incremento da destinare a produttività sarà di 140,00 euro.

Tale importo - quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale e quindi comprensivo degli stessi - sarà da allocare sull'elemento perequativo.

Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende dovranno versare ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico dell' Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3,00 euro per ogni mensilità.

 

Un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla nomina del RSPP in azienda (Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 dicembre 2022, n. 3).

La Commissione giunge a fornire la risposta al quesito indicato partendo dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008 che, all’art. 2, comma 1, lett. f), definisce  il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

 

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in particolare, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.

 

Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la norma prevede che, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (art. 31, comma 8, del citato decreto).

 

Il legislatore, dunque, si riferisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sempre utilizzando il singolare.

 

Pertanto, la Commissione ritiene che, alla luce della suddetta normativa in vigore, sia possibile  la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla nomina del RSPP in azienda (Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 dicembre 2022, n. 3).

La Commissione giunge a fornire la risposta al quesito indicato partendo dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008 che, all'art. 2, comma 1, lett. f), definisce  il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest'ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

 

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in particolare, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.

 

Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la norma prevede che, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (art. 31, comma 8, del citato decreto).

 

Il legislatore, dunque, si riferisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sempre utilizzando il singolare.

 

Pertanto, la Commissione ritiene che, alla luce della suddetta normativa in vigore, sia possibile  la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).