Manovra 2023: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero – già previsto per il 2022 – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero - già previsto per il 2022 - sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l'intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Eber: erogato l’aiuto economico contro il caro energia

Corrisposto il sostegno economico contro il caro energia, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato in Emilia Romagna (Eber) 

Per far fronte al caro energia che sta caratterizzando in questo periodo il nostro Paese, Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna con le associazioni artigiane, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’erogazione, da parte dell’Eber, di una prestazione economica pari a 350,00 euro, da destinare a tutto il personale impiegato di settore avente un Isee di importo fino a 25mila euro, che ne farà richiesta nel 2023.
Tale somma, corrisposta a titolo di “caro energia”, rientra infatti tra le prestazioni che il Fondo di welfare contrattuale eroga in favore dei dipendenti.
Nell’accordo è previsto altresì, il riconoscimento di un contributo a favore delle Aziende che decidono d’investire nella riconversione energetica e ambientale.
A tal proposito, è bene ricordare che, l’Ente bilaterale dell’Artigianato viene costantemente alimentato dalle contribuzioni previste contrattualmente delle imprese del comparto: oltre ad operare sugli ammortizzatori sociali, interviene pure per integrare il reddito dei lavoratori e gli investimenti delle imprese. Il Fondo di welfare contrattuale invece, opera al fine di integrare e sostenere la maternità ed i  congedi parentali; la frequenza scolastica dall’asilo fino all’università; la non autosufficienza; l’acquisto e la ristrutturazione prima casa; gli investimenti delle imprese; il consolidamento occupazionale; la transizione energetica; la transizione digitale; la formazione.
Da ultimo, le OO.SS. regionali ci tengono ad affermare che, l’intervento economico posto in essere, rafforza di molto il welfare contrattuale dell’artigianato, dando concrete risposte ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici artigiane in Emilia Romagna.
Difatti, proprio questa nuova prestazione straordinaria, messa a disposizione del personale operante nel settore, conferma l’importanza e la validità della bilateralità regionale.

Corrisposto il sostegno economico contro il caro energia, dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato in Emilia Romagna (Eber) 

Per far fronte al caro energia che sta caratterizzando in questo periodo il nostro Paese, Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna con le associazioni artigiane, hanno sottoscritto un accordo che prevede l'erogazione, da parte dell'Eber, di una prestazione economica pari a 350,00 euro, da destinare a tutto il personale impiegato di settore avente un Isee di importo fino a 25mila euro, che ne farà richiesta nel 2023.
Tale somma, corrisposta a titolo di "caro energia", rientra infatti tra le prestazioni che il Fondo di welfare contrattuale eroga in favore dei dipendenti.
Nell'accordo è previsto altresì, il riconoscimento di un contributo a favore delle Aziende che decidono d'investire nella riconversione energetica e ambientale.
A tal proposito, è bene ricordare che, l'Ente bilaterale dell'Artigianato viene costantemente alimentato dalle contribuzioni previste contrattualmente delle imprese del comparto: oltre ad operare sugli ammortizzatori sociali, interviene pure per integrare il reddito dei lavoratori e gli investimenti delle imprese. Il Fondo di welfare contrattuale invece, opera al fine di integrare e sostenere la maternità ed i  congedi parentali; la frequenza scolastica dall'asilo fino all'università; la non autosufficienza; l'acquisto e la ristrutturazione prima casa; gli investimenti delle imprese; il consolidamento occupazionale; la transizione energetica; la transizione digitale; la formazione.
Da ultimo, le OO.SS. regionali ci tengono ad affermare che, l’intervento economico posto in essere, rafforza di molto il welfare contrattuale dell'artigianato, dando concrete risposte ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici artigiane in Emilia Romagna.
Difatti, proprio questa nuova prestazione straordinaria, messa a disposizione del personale operante nel settore, conferma l'importanza e la validità della bilateralità regionale.

Settore trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi dal Fondo di solidarietà

L’INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande (INPS, circolare 28 dicembre 2022, n. 138).

Il Fondo di solidarietà eroga un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI. L’articolo 1, comma 132, della Legge n. 234/2021, ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:

 

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

la domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti.

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;

in questo caso, la domanda di accesso sarà presentata dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo.

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. La domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.

 

L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto, ovvero: nel caso sub a), entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, purchè l’azienda sia in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima;

per gli interventi formativi di cui alle lettere b) e c), l’accesso potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con i versamenti di cui sopra, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti e la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

 

La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall’autorità competente e dei verbali d’istruzione e/o esame rilasciati dall’ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell’intervento).

 

L’istruttoria della domanda si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, fornisce poi le indicazioni per il regime transitorio, ove il contributo viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro, nonchè le istruzioni contabili.

L'INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande (INPS, circolare 28 dicembre 2022, n. 138).

Il Fondo di solidarietà eroga un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI. L’articolo 1, comma 132, della Legge n. 234/2021, ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:

 

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

la domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti.

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;

in questo caso, la domanda di accesso sarà presentata dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo.

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. La domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.

 

L'accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto, ovvero: nel caso sub a), entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, purchè l'azienda sia in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima;

per gli interventi formativi di cui alle lettere b) e c), l'accesso potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con i versamenti di cui sopra, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti e la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

 

La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall'autorità competente e dei verbali d'istruzione e/o esame rilasciati dall'ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell'intervento).

 

L'istruttoria della domanda si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.

 

L'INPS, nella circolare in oggetto, fornisce poi le indicazioni per il regime transitorio, ove il contributo viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro, nonchè le istruzioni contabili.

La Camera dà il via libera alla Legge di bilancio 2023: gli aspetti relativi al lavoro

L’assemblea di Montecitorio ha approvato la manovra finanziaria che ora passa all’esame del Senato. Rafforzato l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, rivista la disciplina sulla decontribuzione per favorire le assunzioni stabili (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Il testo della Manovra 2023 ha ricevuto l’ok della Camera dei deputati. L’aula di Montecitorio ha anche votato la nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, approvata dal Consiglio dei ministri che apporta le modifiche al disegno di legge derivanti dagli emendamenti approvati alla stessa Camera nel corso della discussione parlamentare. 

Il disegno di Legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, 176,2 miliardi nel 2024 e 149 miliardi nel 2025.

In particolare, sul versante del lavoro e delle politiche sociali c’è da segnalare il rafforzamento, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Viene infatti elevato da 20.000 euro annui a 25.000 euro annui il limite retributivo per il riconoscimento dell’ulteriore esonero di un punto percentuale della contribuzione a carico del lavoratore (al netto degli effetti fiscali indotti 378 milioni nel 2023 e 70 milioni nel 2024), passando in questo caso dal 2 al 3%. Si rivede, inoltre, la disciplina sulle diverse forme di decontribuzione volte a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’occupazione giovanile e l’assunzione di donne, innalzando il limite massimo dell’esonero da 6.000 euro annui a 8.000 euro annui (al netto degli effetti fiscali 41,7 milioni nel 2023, 79,7 milioni nel 2024 e 57,1 milioni nel 2025). In favore delle famiglie, si potenzia l’assegno unico universale, incrementando del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta per i nuclei con quattro o più figli (64 milioni nel 2023, 67,8 milioni nel 2024, 69,4 milioni nel 2025 e oltre 70 milioni dal 2026).

Prevista anche un’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo con risorse pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025.

Per quel che riguarda le pensioni, invece, per il 2023 per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni si eleva al 6,4% la percentuale di incremento transitorio della pensione prevista per i pensionati con un trattamento pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo INPS (270 milioni nel 2023).

L'assemblea di Montecitorio ha approvato la manovra finanziaria che ora passa all'esame del Senato. Rafforzato l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, rivista la disciplina sulla decontribuzione per favorire le assunzioni stabili (Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Il testo della Manovra 2023 ha ricevuto l'ok della Camera dei deputati. L'aula di Montecitorio ha anche votato la nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, approvata dal Consiglio dei ministri che apporta le modifiche al disegno di legge derivanti dagli emendamenti approvati alla stessa Camera nel corso della discussione parlamentare. 

Il disegno di Legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, 176,2 miliardi nel 2024 e 149 miliardi nel 2025.

In particolare, sul versante del lavoro e delle politiche sociali c'è da segnalare il rafforzamento, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Viene infatti elevato da 20.000 euro annui a 25.000 euro annui il limite retributivo per il riconoscimento dell’ulteriore esonero di un punto percentuale della contribuzione a carico del lavoratore (al netto degli effetti fiscali indotti 378 milioni nel 2023 e 70 milioni nel 2024), passando in questo caso dal 2 al 3%. Si rivede, inoltre, la disciplina sulle diverse forme di decontribuzione volte a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’occupazione giovanile e l’assunzione di donne, innalzando il limite massimo dell’esonero da 6.000 euro annui a 8.000 euro annui (al netto degli effetti fiscali 41,7 milioni nel 2023, 79,7 milioni nel 2024 e 57,1 milioni nel 2025). In favore delle famiglie, si potenzia l’assegno unico universale, incrementando del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta per i nuclei con quattro o più figli (64 milioni nel 2023, 67,8 milioni nel 2024, 69,4 milioni nel 2025 e oltre 70 milioni dal 2026).

Prevista anche un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo con risorse pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025.

Per quel che riguarda le pensioni, invece, per il 2023 per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni si eleva al 6,4% la percentuale di incremento transitorio della pensione prevista per i pensionati con un trattamento pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo INPS (270 milioni nel 2023).

CCNL Moda (Conflavoro-Confsal): corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva

Con la retribuzione del mese di gennaio viene corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di 300,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva

Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale, corrispondono annualmente l’importo di 300,00 euro a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L’importo viene corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1° gennaio ed aventi diritto in base alla situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’elemento di garanzia retributiva in quanto individualmente erogato. Tale importo è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR e deve essere riproporzionato in base al numero di mesi o frazione di mese effettivamente lavorati, nonché per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale.
Per le imprese con situazione di crisi, rilevata nell’anno precedente o corrente all’erogazione del suddetto importo, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, è possibile, mediante accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, sospendere, ridurre o differire il versamento dell’importo per l’anno di competenza. 

Con la retribuzione del mese di gennaio viene corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di 300,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva

Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale, corrispondono annualmente l’importo di 300,00 euro a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L’importo viene corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1° gennaio ed aventi diritto in base alla situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’elemento di garanzia retributiva in quanto individualmente erogato. Tale importo è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR e deve essere riproporzionato in base al numero di mesi o frazione di mese effettivamente lavorati, nonché per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale.
Per le imprese con situazione di crisi, rilevata nell’anno precedente o corrente all’erogazione del suddetto importo, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, è possibile, mediante accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, sospendere, ridurre o differire il versamento dell’importo per l’anno di competenza. 

Legge di bilancio 2023: esoneri contributivi assunzioni 2023

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera, è ora al vaglio del Senato. Fra le disposizioni in materia di lavoro, l’articolo 1, commi da 294 a 300, introduce nuove disposizioni e proroghe in materia di esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati per le assunzioni di determinati soggetti, effettuate nel 2023, previa autorizzazione della Commissione europea.

Beneficiari Rdc

Innanzitutto, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (l’importo originariamente previsto nel disegno di legge era di 6.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile;
  • in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza. Il richiamato articolo 8 del D.L. 4/2019 – si ricorda – ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili. 

L’esonero in argomento è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale del 1° gennaio 2023/31 dicembre 2023.

Giovani al di sotto dei trentasei anni

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, sono estesi inoltre gli esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di trentasei mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a quarantotto mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Donne lavoratrici svantaggiate

Esteso, altresì, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, il citato esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Giovani imprenditori agricoli

Infine, la Legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente, vale a dire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni.

 

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera, è ora al vaglio del Senato. Fra le disposizioni in materia di lavoro, l’articolo 1, commi da 294 a 300, introduce nuove disposizioni e proroghe in materia di esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati per le assunzioni di determinati soggetti, effettuate nel 2023, previa autorizzazione della Commissione europea.

Beneficiari Rdc

Innanzitutto, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (l’importo originariamente previsto nel disegno di legge era di 6.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile;
  • in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza. Il richiamato articolo 8 del D.L. 4/2019 - si ricorda - ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili. 

L’esonero in argomento è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale del 1° gennaio 2023/31 dicembre 2023.

Giovani al di sotto dei trentasei anni

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, sono estesi inoltre gli esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di trentasei mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a quarantotto mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Donne lavoratrici svantaggiate

Esteso, altresì, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, il citato esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Giovani imprenditori agricoli

Infine, la Legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente, vale a dire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.

 

CCNL Chimica – Piccola Industria e Chimica Artigianato: stabilite le piattaforme

Le richieste dei sindacati si incentrano su aumenti salariali e maggiori tutele normative

Entrambi i contratti scadranno il prossimo 31 dicembre ed i sindacati (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno stabilito in questi giorni le piattaforme, che verranno inviate alle controparti, per i rinnovi relativi al triennio 2023-2025.
Di seguito gli argomenti trattati.
Minimi retributivi
Per il CCNL Chimica – Piccola Industria richiesti:
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione, vetro soffiato;
  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica.
Per il CCNL Chimica Artigianato richiesti:
–  211,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile e abbigliamento-moda-calzature (livello 3° bis) e per i comparti pelli e cuoio-occhiali-giocattoli-penne, spazzole e pennelli (livello 3°);
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi;
–  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto vetro, vetro trasformazione, vetro soffiato.
Si richiedono, inoltre, un aumento delle maggiorazioni turni e straordinari ed un aumento del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti.
Argomenti che dovranno essere trattati sono, inoltre, la formazione continua e permanente, l’ estensione del diritto assembleare e della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

 

Le richieste dei sindacati si incentrano su aumenti salariali e maggiori tutele normative

Entrambi i contratti scadranno il prossimo 31 dicembre ed i sindacati (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno stabilito in questi giorni le piattaforme, che verranno inviate alle controparti, per i rinnovi relativi al triennio 2023-2025.
Di seguito gli argomenti trattati.
Minimi retributivi
Per il CCNL Chimica - Piccola Industria richiesti:
177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione, vetro soffiato;
-  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica.
Per il CCNL Chimica Artigianato richiesti:
211,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile e abbigliamento-moda-calzature (livello 3° bis) e per i comparti pelli e cuoio-occhiali-giocattoli-penne, spazzole e pennelli (livello 3°);
177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico e settori accorpati (livello A);
-  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi;
-  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica;
203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto vetro, vetro trasformazione, vetro soffiato.
Si richiedono, inoltre, un aumento delle maggiorazioni turni e straordinari ed un aumento del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti.
Argomenti che dovranno essere trattati sono, inoltre, la formazione continua e permanente, l' estensione del diritto assembleare e della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

 

CCNL Federculture: raggiunta l’intesa sul rinnovo contrattuale 

Novità su incrementi salariali, corresponsione dell’Una Tantum, incrementi su accantonamenti per il Fondo valorizzazione del personale, ferie, riposi domenicali

Dopo un lungo confronto, il 20 dicembre 2022 si è finalmente raggiunta l’intesa sul rinnovo del CCNL Federculture 2019-2021.
Di seguito, le prime importanti novità:
– un incremento salariale del 3,5% parametrato sul livello ex C1 a cui si aggiungerà l’1% da destinare all’introduzione di un Fondo Sanitario per il personale;
– entro il mese di febbraio 2023, verrà corrisposta una Una Tantum pari a 500,00 euro, riparametrata sui vari livelli, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2021, a cui si aggiungeranno gli arretrati relativi al periodo 1° dicembre 2021 – dicembre 2022 da corrispondere entro aprile 2023;
– ripristino ed incremento dell’accantonamento per il Fondo della valorizzazione del personale ex art. 64 ter che consentirà, in sede di trattativa decentrata, di condividere con le OO.SS. progetti di sviluppo e crescita professionale.
Respinti poi i tentativi da parte dei datori di lavoro di aumentare le quote di flessibilità, poiché ciò avrebbe comportato l’implementazione del precariato nei posti di lavoro, ed introdotte invece, le clausole di maggior tutela del personale in caso di cambi appalto ripristinando la centralità del confronto con il sindacato.
Il rinnovo contrattuale, è stato l’occasione per la Fp-Cgil, di chiarire in maniera definitiva le giuste interpretazioni su ferie per il personale in turno, l’introduzione del riposo domenicale per il personale impegnato anche nei giorni festivi ed il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni anche in caso di prestazioni con accantonamento in banca ore.
Da ultimo è bene ricordare che, già nei primi mesi che verranno, si riaprirà la discussione per le annualità 2022-2024, che verterà pure su argomenti non ancora stati esauriti, sebbene sin dai prossimi giorni, nei vari territori e posti di lavoro, saranno organizzate assemblee per il confronto con il personale di settore, al fine di illustrare in modo più ampio, il testo sottoscritto.

Novità su incrementi salariali, corresponsione dell'Una Tantum, incrementi su accantonamenti per il Fondo valorizzazione del personale, ferie, riposi domenicali

Dopo un lungo confronto, il 20 dicembre 2022 si è finalmente raggiunta l'intesa sul rinnovo del CCNL Federculture 2019-2021.
Di seguito, le prime importanti novità:
- un incremento salariale del 3,5% parametrato sul livello ex C1 a cui si aggiungerà l’1% da destinare all’introduzione di un Fondo Sanitario per il personale;
- entro il mese di febbraio 2023, verrà corrisposta una Una Tantum pari a 500,00 euro, riparametrata sui vari livelli, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2021, a cui si aggiungeranno gli arretrati relativi al periodo 1° dicembre 2021 - dicembre 2022 da corrispondere entro aprile 2023;
- ripristino ed incremento dell’accantonamento per il Fondo della valorizzazione del personale ex art. 64 ter che consentirà, in sede di trattativa decentrata, di condividere con le OO.SS. progetti di sviluppo e crescita professionale.
Respinti poi i tentativi da parte dei datori di lavoro di aumentare le quote di flessibilità, poiché ciò avrebbe comportato l'implementazione del precariato nei posti di lavoro, ed introdotte invece, le clausole di maggior tutela del personale in caso di cambi appalto ripristinando la centralità del confronto con il sindacato.
Il rinnovo contrattuale, è stato l’occasione per la Fp-Cgil, di chiarire in maniera definitiva le giuste interpretazioni su ferie per il personale in turno, l’introduzione del riposo domenicale per il personale impegnato anche nei giorni festivi ed il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni anche in caso di prestazioni con accantonamento in banca ore.
Da ultimo è bene ricordare che, già nei primi mesi che verranno, si riaprirà la discussione per le annualità 2022-2024, che verterà pure su argomenti non ancora stati esauriti, sebbene sin dai prossimi giorni, nei vari territori e posti di lavoro, saranno organizzate assemblee per il confronto con il personale di settore, al fine di illustrare in modo più ampio, il testo sottoscritto.

CCNL Istituti sostentamento del clero: in vigore da gennaio i nuovi minimi retributivi

La seconda tranche di aumenti salariali prevista dal CCNL entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 

In base al CCNL siglato il 10 gennaio 2022 tra l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e la Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Ultucs-Uil, dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi.
Di seguito gli importi applicabili al personale dipendente dagli Istituti per il sostentamento del clero. 

Livello Minimo
Quadro Super 2.244,26
Quadro 2.238,43
1 Super 2.040,39
1 1.907,35
2 Super 1.723,43
2 1.622,49
3 Super 1.413,72
3 1.404,40
4 1.218,49
5 1.145,23
6 1.049,24
7 951,32

La seconda tranche di aumenti salariali prevista dal CCNL entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 

In base al CCNL siglato il 10 gennaio 2022 tra l'Istituto centrale per il sostentamento del clero e la Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Ultucs-Uil, dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi.
Di seguito gli importi applicabili al personale dipendente dagli Istituti per il sostentamento del clero. 

Livello Minimo
Quadro Super 2.244,26
Quadro 2.238,43
1 Super 2.040,39
1 1.907,35
2 Super 1.723,43
2 1.622,49
3 Super 1.413,72
3 1.404,40
4 1.218,49
5 1.145,23
6 1.049,24
7 951,32

CCNL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Aumenti salariali previsti dal 1°gennaio 2023

Il verbale di accordo dell’11 ottobre 2022 ha stabilito, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni al fine di mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, un incremento retributivo a partire dal 1°gennaio 2023 per per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Livello Minimo 
7 1.975,96
6 1.778,36
5 1.481,98
4 1.383,17
3 1.284,38
2 1.155,94
1 987,99

 

Aumenti salariali previsti dal 1°gennaio 2023

Il verbale di accordo dell'11 ottobre 2022 ha stabilito, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni al fine di mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, un incremento retributivo a partire dal 1°gennaio 2023 per per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Livello Minimo 
7 1.975,96
6 1.778,36
5 1.481,98
4 1.383,17
3 1.284,38
2 1.155,94
1 987,99