CIRL Idraulico forestale Lombardia: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti 40,00 euro di aumento e novità, tra le altre cose, su classificazione del personale e permessi

In data 8 ottobre 2024, le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, le delegazioni di Ersaf e dei consorzi forestali e la regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale regionale idraulico forestale relativo alla regione Lombardia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda la parte retributiva, dal 1° settembre 2024 è previsto un aumento salariale pari a 40,00 euro (parametro 100). Inoltre, è stato inserito all’art. 4, nei lavoro elencati per la stabilizzazione della manodopera anche il vivaismo forestale. All’interno della classificazioni, al 3° livello operai qualificati Super anche i profili di: muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale; mentre, al 2° livello operai qualificati anche i profili di: muratore, ferraioli e falegnami qualificati.
Viene specificato che all’interno dell’orario di lavoro rientra anche la preparazione dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature da utilizzare nella giornata lavorativa. All’art. 13 bis “permessi straordinari” viene aggiunto che in caso di decesso o di un parente o affine entro il 2° grado o del convivente ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. A tutti gli assunti vengono riconosciute le ore per le visite mediche pre-assuntive e incostanza di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio-pasto avute nella giornata, salvo condizioni di miglior favore. 

Con il rinnovo sono previsti 40,00 euro di aumento e novità, tra le altre cose, su classificazione del personale e permessi

In data 8 ottobre 2024, le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, le delegazioni di Ersaf e dei consorzi forestali e la regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale regionale idraulico forestale relativo alla regione Lombardia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda la parte retributiva, dal 1° settembre 2024 è previsto un aumento salariale pari a 40,00 euro (parametro 100). Inoltre, è stato inserito all'art. 4, nei lavoro elencati per la stabilizzazione della manodopera anche il vivaismo forestale. All'interno della classificazioni, al 3° livello operai qualificati Super anche i profili di: muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale; mentre, al 2° livello operai qualificati anche i profili di: muratore, ferraioli e falegnami qualificati.
Viene specificato che all'interno dell'orario di lavoro rientra anche la preparazione dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature da utilizzare nella giornata lavorativa. All'art. 13 bis "permessi straordinari" viene aggiunto che in caso di decesso o di un parente o affine entro il 2° grado o del convivente ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. A tutti gli assunti vengono riconosciute le ore per le visite mediche pre-assuntive e incostanza di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio-pasto avute nella giornata, salvo condizioni di miglior favore. 

CIPL Agricoltura Operai Bergamo: siglato il rinnovo

Firmato il rinnovo del contratto per i 6 mila operai agricoli e florovivaisti di Bergamo

Nei giorni scorsi Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil di Bergamo, con Confagricoltura, Cia Alta Lombardia e Coldiretti hanno siglato il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, a tempo indeterminato e determinato, nella sede di Confagricoltura Bergamo, ad Azzano San Paolo. 
L’intesa, volta a migliorare il precedente accordo del maggio 2021, riconosce ai lavoratori un incremento del salario pari al 6,2% da erogare con una prima tranche del 6% dal 1° ottobre e con una seconda tranche dello 0,2% dal 1° giugno 2025. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum dal valore di 150,00 euro, nella busta paga di ottobre per gli operai a tempo indeterminato, e di 75,00 euro per quelli a tempo determinato, con almeno 100 giornate lavorate nell’anno in corso e di 50,00 euro per chi, a tempo determinato, ha meno di 100 giornate. 
Le Parti sociali hanno stabilito anche di:
– armonizzare le maggiorazioni retributive, già ora previste alla percentuale attualmente più elevata, per il lavoro straordinario, quello festivo e notturno;
– garantire la giornata retribuita in concomitanza della convocazione in Questura per il foto-segnalamento del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno;
– presentare un progetto in sede d’incontro dell’Ente Bilaterale CASAF entro la fine di marzo.
L’accordo è valido dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 

Firmato il rinnovo del contratto per i 6 mila operai agricoli e florovivaisti di Bergamo

Nei giorni scorsi Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil di Bergamo, con Confagricoltura, Cia Alta Lombardia e Coldiretti hanno siglato il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, a tempo indeterminato e determinato, nella sede di Confagricoltura Bergamo, ad Azzano San Paolo. 
L'intesa, volta a migliorare il precedente accordo del maggio 2021, riconosce ai lavoratori un incremento del salario pari al 6,2% da erogare con una prima tranche del 6% dal 1° ottobre e con una seconda tranche dello 0,2% dal 1° giugno 2025. Inoltre, è prevista l'erogazione di un importo Una Tantum dal valore di 150,00 euro, nella busta paga di ottobre per gli operai a tempo indeterminato, e di 75,00 euro per quelli a tempo determinato, con almeno 100 giornate lavorate nell'anno in corso e di 50,00 euro per chi, a tempo determinato, ha meno di 100 giornate. 
Le Parti sociali hanno stabilito anche di:
- armonizzare le maggiorazioni retributive, già ora previste alla percentuale attualmente più elevata, per il lavoro straordinario, quello festivo e notturno;
- garantire la giornata retribuita in concomitanza della convocazione in Questura per il foto-segnalamento del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno;
- presentare un progetto in sede d’incontro dell'Ente Bilaterale CASAF entro la fine di marzo.
L'accordo è valido dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 

Lavoratori delle piattaforme digitali: nuove norme dall’Europa

Adottata una nuova direttiva per rendere più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane (Consiglio europeo, comunicato 14 ottobre 2024).

Il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per migliorare le condizioni di lavoro degli oltre 28 milioni di persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l’Ue. In particolare, la direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate.

La normativa, inoltre, contribuirà a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo di beneficiare dei diritti che spettano loro in materia di lavoro. Gli stati membri stabiliranno una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, che sarà attivata quando si ravvisino fatti che indicano controllo e direzione.

L’iter del provvedimento risale al 2021: infatti la proposta della Commissione è stata pubblicata il 9 dicembre 2021. I ministri dell’Occupazione e degli affari sociali hanno raggiunto un accordo sull’orientamento generale del Consiglio nella sessione del 12 giugno 2023. I negoziati con il Parlamento europeo sono stati avviati l’11 luglio 2023 e si sono conclusi con l’accordo raggiunto l’8 febbraio 2024.

Ora la direttiva sarà firmata sia dal Consiglio, sia dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Gli stati membri avranno poi 2 anni per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

Adottata una nuova direttiva per rendere più trasparente l'uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane (Consiglio europeo, comunicato 14 ottobre 2024).

Il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per migliorare le condizioni di lavoro degli oltre 28 milioni di persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l'Ue. In particolare, la direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali renderà più trasparente l'uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate.

La normativa, inoltre, contribuirà a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo di beneficiare dei diritti che spettano loro in materia di lavoro. Gli stati membri stabiliranno una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, che sarà attivata quando si ravvisino fatti che indicano controllo e direzione.

L'iter del provvedimento risale al 2021: infatti la proposta della Commissione è stata pubblicata il 9 dicembre 2021. I ministri dell'Occupazione e degli affari sociali hanno raggiunto un accordo sull'orientamento generale del Consiglio nella sessione del 12 giugno 2023. I negoziati con il Parlamento europeo sono stati avviati l'11 luglio 2023 e si sono conclusi con l'accordo raggiunto l'8 febbraio 2024.

Ora la direttiva sarà firmata sia dal Consiglio, sia dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Gli stati membri avranno poi 2 anni per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

CCNL Cemento Industria: siglato l’accordo per l’adeguamento salariale

Previsto un aumento di 120,00 euro al parametro medio

Nei giorni scorsi i sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Federbeton hanno sottoscritto un accordo sull’adeguamento delle tabelle salariali, prevedendo un aumento di 120,00 euro al parametro di addensamento medio. 
In applicazione dell’art. 44 del CCNL di Settore l’accordo sottoscritto risponde ad una richiesta fatta dalle organizzazioni sindacali all’associazione di categoria, consentendo di recuperare l’inflazione registrata nel triennio di vigenza contrattuale 2022-2024.
L’incremento retributivo di 120,00 euro previsto dall’accordo andrà infatti a sommarsi all’ultima tranche di aumento pari a 39,00 euro, che erogato nel mese di dicembre 2024 porterà nelle buste paga delle lavoratrici e lavoratori un ulteriore aumento medio di 159,00 euro.  In totale l’aumento sul triennio 2022-2024 è di 239,00 euro
In attesa della diffusione del testo ufficiale si riportano le retribuzioni diffuse dalle Parti Sociali. 

Area professionale Livelli Aumenti dal 1° dicembre 2024
Area direttiva 238,50
213,51
195,34
Area concettuale 185,12
178,31
169,22
Area specialistica 159,00
152,19
146,51
Area qualificata 137,42
131,74
Area esecutiva 113,57

Previsto un aumento di 120,00 euro al parametro medio

Nei giorni scorsi i sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Federbeton hanno sottoscritto un accordo sull’adeguamento delle tabelle salariali, prevedendo un aumento di 120,00 euro al parametro di addensamento medio. 
In applicazione dell'art. 44 del CCNL di Settore l'accordo sottoscritto risponde ad una richiesta fatta dalle organizzazioni sindacali all’associazione di categoria, consentendo di recuperare l’inflazione registrata nel triennio di vigenza contrattuale 2022-2024.
L’incremento retributivo di 120,00 euro previsto dall'accordo andrà infatti a sommarsi all’ultima tranche di aumento pari a 39,00 euro, che erogato nel mese di dicembre 2024 porterà nelle buste paga delle lavoratrici e lavoratori un ulteriore aumento medio di 159,00 euro.  In totale l'aumento sul triennio 2022-2024 è di 239,00 euro
In attesa della diffusione del testo ufficiale si riportano le retribuzioni diffuse dalle Parti Sociali. 

Area professionale Livelli Aumenti dal 1° dicembre 2024
Area direttiva 238,50
213,51
195,34
Area concettuale 185,12
178,31
169,22
Area specialistica 159,00
152,19
146,51
Area qualificata 137,42
131,74
Area esecutiva 113,57

CIRL Edilizia Cooperative Puglia: rinnovato il contratto

Prevista per i lavoratori l’erogazione di un importo Una Tantum 

Il giorno 2 Ottobre 2024 Legacoop Puglia e Feneal-Uil Puglia, Filca-Cisl Puglia, Fillea-Cgil Puglia hanno rinnovato il contratto integrativo regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative dell’edilizia ed affini della Puglia. 
Tra le novità dal punto di vista economico si segnala l’erogazione, agli operai in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, di un importo una tantum della misura di:
110,00 euro lordi agli assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra, da erogarsi in due rate di pari importo unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024 e dicembre 2024;
55,00 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra da erogarsi in un’unica soluzione unitamente alla retribuzione di ottobre 2024.
Per i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all’orario contrattualmente concordato. Agli impiegati l’importo di cui sopra sarà corrisposto nel solo caso in cui non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni dei CCNL vigenti. 
In materia di reperibilità, sarà possibile distribuirla in articolazioni settimanali, senza eccedere due settimane consecutive nel mese ed i 6 giorni consecutivi nell’arco della settimana. Al lavoratore inserito in turno di reperibilità ma sospeso in cassa integrazione per eventi atmosferici, se richiamato in servizio per interventi d’urgenza finalizzati al ripristino di servizi di pubblica utilità, dovrà essere corrisposta I’intera giornata lavorativa. Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell’intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto I’esenzione dagli stessi o avviare un confronto con I’azienda per esporre le proprie ragioni con I’eventuale assistenza della RSU o, in assenza, delle Organizzazioni Sindacali. Oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta una indennità settimanale pari a 90,00 euro lordi.
In tema di EVR, fermi restando i parametri regionali di cui all’art. 10 del CCRL, ai fini della determinazione della misura massima di EVR erogabile negli ambiti provinciale in cui le OO.DD. e le OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore edile non abbiano sottoscritto accordi sull’erogazione dell’EVR, la misura massima dello stesso sarà definita in accordo tra le Parti stipulanti il presente contratto in una misura di sostenibilità tesa a evitare fenomeni di dumping contrattuale nel territorio di riferimento. Al fine dell’erogazione dell’EVR in tali territori le Parti Sociali si sono impegnate a dare puntuale informativa di tale misura a imprese e lavoratori entro il 31 dicembre 2024.  

Prevista per i lavoratori l'erogazione di un importo Una Tantum 

Il giorno 2 Ottobre 2024 Legacoop Puglia e Feneal-Uil Puglia, Filca-Cisl Puglia, Fillea-Cgil Puglia hanno rinnovato il contratto integrativo regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative dell’edilizia ed affini della Puglia. 
Tra le novità dal punto di vista economico si segnala l'erogazione, agli operai in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, di un importo una tantum della misura di:
- 110,00 euro lordi agli assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra, da erogarsi in due rate di pari importo unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024 e dicembre 2024;
- 55,00 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra da erogarsi in un’unica soluzione unitamente alla retribuzione di ottobre 2024.
Per i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all’orario contrattualmente concordato. Agli impiegati l’importo di cui sopra sarà corrisposto nel solo caso in cui non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni dei CCNL vigenti. 
In materia di reperibilità, sarà possibile distribuirla in articolazioni settimanali, senza eccedere due settimane consecutive nel mese ed i 6 giorni consecutivi nell’arco della settimana. Al lavoratore inserito in turno di reperibilità ma sospeso in cassa integrazione per eventi atmosferici, se richiamato in servizio per interventi d’urgenza finalizzati al ripristino di servizi di pubblica utilità, dovrà essere corrisposta I’intera giornata lavorativa. Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell’intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto I’esenzione dagli stessi o avviare un confronto con I’azienda per esporre le proprie ragioni con I’eventuale assistenza della RSU o, in assenza, delle Organizzazioni Sindacali. Oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta una indennità settimanale pari a 90,00 euro lordi.
In tema di EVR, fermi restando i parametri regionali di cui all’art. 10 del CCRL, ai fini della determinazione della misura massima di EVR erogabile negli ambiti provinciale in cui le OO.DD. e le OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore edile non abbiano sottoscritto accordi sull’erogazione dell’EVR, la misura massima dello stesso sarà definita in accordo tra le Parti stipulanti il presente contratto in una misura di sostenibilità tesa a evitare fenomeni di dumping contrattuale nel territorio di riferimento. Al fine dell’erogazione dell’EVR in tali territori le Parti Sociali si sono impegnate a dare puntuale informativa di tale misura a imprese e lavoratori entro il 31 dicembre 2024.  

Disegno di legge di bilancio 2025: le misure sul lavoro

Taglio del cuneo fiscale, incentivi alle imprese e supporto alle famiglie tra gli interventi più rilevanti della manovra (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Inoltre, nella seduta del 15 ottobre è stato anche illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea. 

Diverse le misure che riguardano il lavoro a partire dal taglio del cosiddetto cuneo fiscale agli incentivi per le assunzioni alle imprese.

Le misure sul lavoro

Innanzitutto, sul piano fiscale con riflessi sui redditi da lavoro dipendente, la manovra 2025 rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento su 3 scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso. Inoltre, in particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027.

Vengono confermati, poi, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Supporto alle famiglie e bonus nascite

Vengono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Viene introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40.000 euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni di euro. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Ape sociale 2024

Il Consiglio dei ministri, oltre al disegno di legge di bilancio, ha approvato anche un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Tra gli interventi previsti, vanno segnalati anche gli incrementi di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, per l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

Taglio del cuneo fiscale, incentivi alle imprese e supporto alle famiglie tra gli interventi più rilevanti della manovra (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Inoltre, nella seduta del 15 ottobre è stato anche illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea. 

Diverse le misure che riguardano il lavoro a partire dal taglio del cosiddetto cuneo fiscale agli incentivi per le assunzioni alle imprese.

Le misure sul lavoro

Innanzitutto, sul piano fiscale con riflessi sui redditi da lavoro dipendente, la manovra 2025 rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento su 3 scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso. Inoltre, in particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027.

Vengono confermati, poi, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Supporto alle famiglie e bonus nascite

Vengono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Viene introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40.000 euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni di euro. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Ape sociale 2024

Il Consiglio dei ministri, oltre al disegno di legge di bilancio, ha approvato anche un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Tra gli interventi previsti, vanno segnalati anche gli incrementi di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, per l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

CCNL Metalmeccanici: la contro-piattaforma delle imprese ostacola il rinnovo contrattuale

Federmeccanica e Assistal si mettono di traverso presentando una piattaforma che, secondo i sindacati di settore, è peggiorativa

Con una nota stampa del 10 ottobre 2024 la Fiom-Cgil ha illustrato la situazione di stallo in cui versa il rinnovo contrattuale dei Metalmeccanico. L’impasse è dovuta alla presentazione da parte di Federmeccanica e Assistal di una contro-piattaforma che, di fatto, mette i bastoni tra le ruote alla prosecuzione del confronto e, secondo quanto affermato dal sindacato, non risponde alle principali richieste avanzate dai metalmeccanici su salario, stabilità dei contratti di lavoro, riduzione dell’orario e garanzia sugli appalti. 
Infatti, Federmeccanica e Assistal propongono un contratto di 4 anni (2024-2028), a differenza di 3 proposto da Fim, Fiom e Uilm, puntando a costruire un contratto che ricalca quello dell’Environment, social e governance, come richiesto nella piattaforma unitaria. Per quanto riguarda l’aspetto retributivo non è previsto alcun aumento sicuro e non verrà garantito nulla di più di quello che sarà definito in base all’andamento dell’inflazione (Ipca Nei), sottolineando che se la cifra di adeguamento, tra previsione e consuntivo, dovesse risultare superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 
I sindacati fanno sapere che se non ci sarà una reale trattativa sulla piattaforma presentata dalle Sigle, queste sono pronte a disporre una serie di iniziative, tra cui blocco delle flessibilità e lo sciopero. La Fiom-Cgil è disposta a proseguire le trattative a patto che si abbia come piano di rivendicazione la piattaforma unitaria con Fim e Uil votata dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore. 

Federmeccanica e Assistal si mettono di traverso presentando una piattaforma che, secondo i sindacati di settore, è peggiorativa

Con una nota stampa del 10 ottobre 2024 la Fiom-Cgil ha illustrato la situazione di stallo in cui versa il rinnovo contrattuale dei Metalmeccanico. L'impasse è dovuta alla presentazione da parte di Federmeccanica e Assistal di una contro-piattaforma che, di fatto, mette i bastoni tra le ruote alla prosecuzione del confronto e, secondo quanto affermato dal sindacato, non risponde alle principali richieste avanzate dai metalmeccanici su salario, stabilità dei contratti di lavoro, riduzione dell'orario e garanzia sugli appalti. 
Infatti, Federmeccanica e Assistal propongono un contratto di 4 anni (2024-2028), a differenza di 3 proposto da Fim, Fiom e Uilm, puntando a costruire un contratto che ricalca quello dell'Environment, social e governance, come richiesto nella piattaforma unitaria. Per quanto riguarda l'aspetto retributivo non è previsto alcun aumento sicuro e non verrà garantito nulla di più di quello che sarà definito in base all'andamento dell'inflazione (Ipca Nei), sottolineando che se la cifra di adeguamento, tra previsione e consuntivo, dovesse risultare superiore all'1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 
I sindacati fanno sapere che se non ci sarà una reale trattativa sulla piattaforma presentata dalle Sigle, queste sono pronte a disporre una serie di iniziative, tra cui blocco delle flessibilità e lo sciopero. La Fiom-Cgil è disposta a proseguire le trattative a patto che si abbia come piano di rivendicazione la piattaforma unitaria con Fim e Uil votata dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore. 

Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive, le indicazioni dell’INAIL

Fornite le istruzioni operative sul nuovo regime che decorre dal 1° settembre 2024 (INAIL, circolare 10 ottobre 2024, n. 31).

L’INAIL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio derivante dalle modifiche apportate all’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili) della Legge n. 388/2000 dall’ articolo 30, commi da 1 a 4 del D.L. n. 19/2024, far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 viene applicato il seguente regime:
– se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
– negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il
versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. 

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento, vengono contemplati anche i casi delle sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive e delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze.

Fornite le istruzioni operative sul nuovo regime che decorre dal 1° settembre 2024 (INAIL, circolare 10 ottobre 2024, n. 31).

L'INAIL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio derivante dalle modifiche apportate all'articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili) della Legge n. 388/2000 dall' articolo 30, commi da 1 a 4 del D.L. n. 19/2024, far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 viene applicato il seguente regime:
- se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
- negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il
versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. 

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento, vengono contemplati anche i casi delle sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive e delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze.

CIRL Alimentari Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti, tra le altre cose, aumenti retributivi e novità normative

In data 3 settembre 2024, la Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani e Claai delle Marche, insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil delle Marche hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare e della panificazione artigiano delle Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. Per quanto concerne l’aspetto retributivo, per il settore alimentare e nella fattispecie per le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le maggiorazioni prevedono aumenti pari agli importi indicati nella tabella seguente. 

Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1 60,20 13,92
2 56,08 12,10
3 51,97 9,98
4 48,07 8,77
5 44,17 7,86
6 40,03 7,27
7 36,37 6,65
8 36,37 6,05

Per le imprese artigiane, settore alimentare e panificazione, viene riconosciuto un incremento della quota di salario quale elemento economico regionale (EER) nella misura dell’1,2%. L’elemento sarà pari a 7,27 euro al mese. Mentre, per l’elemento retributivo pregresso (ERP) viene applicato quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022 per le aziende del settore. 

Imprese artigiane – Settore alimentare

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1S 64,31 10,44
1 60,20 9,37
2 56,08 8,58
3A 51,97 8,00
3 48,07 7,56
4 44,17 7,27
5 40,03 6,92
6 36,37 6,47

Imprese artigiane – Settore Panificazione

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
A1S 29,27 9,10
A1 27,54 8,46
A2 24,10 7,93
A3 20,66 7,27
A4 17,22 6,88
B1 27,11 9,09
B2 22,59 7,46
B3S 19,58 7,27
B3 18,08 7,03
B4 15,06 6,66

Le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione, per quanto riguarda il 2024, nella mensilità di ottobre e a decorrere dal 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno. Tra le altre cose, per quel che riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione. Infatti, per le prime 32 ore viene riconosciuto un incremento del 10%, dalla 33esima alla 64esima ora del 12% e dalla 65esima alla 96esima del 15%. 

Con il rinnovo sono previsti, tra le altre cose, aumenti retributivi e novità normative

In data 3 settembre 2024, la Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani e Claai delle Marche, insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil delle Marche hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare e della panificazione artigiano delle Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. Per quanto concerne l'aspetto retributivo, per il settore alimentare e nella fattispecie per le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le maggiorazioni prevedono aumenti pari agli importi indicati nella tabella seguente. 

Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1 60,20 13,92
2 56,08 12,10
3 51,97 9,98
4 48,07 8,77
5 44,17 7,86
6 40,03 7,27
7 36,37 6,65
8 36,37 6,05

Per le imprese artigiane, settore alimentare e panificazione, viene riconosciuto un incremento della quota di salario quale elemento economico regionale (EER) nella misura dell'1,2%. L'elemento sarà pari a 7,27 euro al mese. Mentre, per l'elemento retributivo pregresso (ERP) viene applicato quanto previsto dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022 per le aziende del settore. 

Imprese artigiane - Settore alimentare

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1S 64,31 10,44
1 60,20 9,37
2 56,08 8,58
3A 51,97 8,00
3 48,07 7,56
4 44,17 7,27
5 40,03 6,92
6 36,37 6,47

Imprese artigiane - Settore Panificazione

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
A1S 29,27 9,10
A1 27,54 8,46
A2 24,10 7,93
A3 20,66 7,27
A4 17,22 6,88
B1 27,11 9,09
B2 22,59 7,46
B3S 19,58 7,27
B3 18,08 7,03
B4 15,06 6,66

Le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 120,00 euro da corrispondere in un'unica soluzione, per quanto riguarda il 2024, nella mensilità di ottobre e a decorrere dal 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno. Tra le altre cose, per quel che riguarda la flessibilità dell'orario di lavoro, l'azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell'anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione. Infatti, per le prime 32 ore viene riconosciuto un incremento del 10%, dalla 33esima alla 64esima ora del 12% e dalla 65esima alla 96esima del 15%. 

CCNL Lavanderie Conflavoro-Confsal: sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno ridefinito le retribuzioni per il comparto artigianato

Il 9 settembre 2024 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Lavanderie e Tintorie – Industria, Artigianato siglato il 28 febbraio 2022. Considerate le caratteristiche specifiche del settore le Parti Sindacali, al fine di tutelare l’occupazione del personale ed il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate, sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione per il comparto artigianato, in particolare alla Tabella B. 

Livelli Retribuzione dal’1.9.2024 Retribuzione dall’1.1.2025
Primo Livello 1.326,00 1.362,30
Secondo Livello 1.402,00 1.440,55
Terzo Livello 1.462,00 1.502,05
Quarto Livello 1.524,85 1.566,65
Quinto Livello 1.652,30 1.697,75
Sesto Livello 1.815,60 1.865,45
Quadri  1.945,10* 1.998,00

*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

Le Parti Sociali hanno ridefinito le retribuzioni per il comparto artigianato

Il 9 settembre 2024 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l'assistenza di Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Lavanderie e Tintorie - Industria, Artigianato siglato il 28 febbraio 2022. Considerate le caratteristiche specifiche del settore le Parti Sindacali, al fine di tutelare l’occupazione del personale ed il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate, sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione per il comparto artigianato, in particolare alla Tabella B. 

Livelli Retribuzione dal'1.9.2024 Retribuzione dall'1.1.2025
Primo Livello 1.326,00 1.362,30
Secondo Livello 1.402,00 1.440,55
Terzo Livello 1.462,00 1.502,05
Quarto Livello 1.524,85 1.566,65
Quinto Livello 1.652,30 1.697,75
Sesto Livello 1.815,60 1.865,45
Quadri  1.945,10* 1.998,00

*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.