Formazione 4.0: potenziato il credito d’imposta per le imprese

Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico. (MISE – Comunicato 08 Luglio 2022)

È quanto stabilisce il decreto attuativo del Mise che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto legge “Aiuti” – al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera.
L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. E’ infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
– dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
– dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico. (MISE - Comunicato 08 Luglio 2022)

È quanto stabilisce il decreto attuativo del Mise che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 - previsto nel Decreto legge "Aiuti" - al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera.
L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. E’ infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Wedding, ristorazione collettiva e discoteche: i codici tributo per la restituzione spontanea

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 luglio 2022, n. 36/E).

I contributi a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo sono stati riconosciuti dai seguenti provvedimenti legislativi:
– l’articolo 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., alle condizioni ivi indicate. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
– l’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, alle condizioni ivi indicate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
– l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Ai fini dell’attuazione del citato articolo 1, comma 1, restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, con il quale sono stati individuati i soggetti beneficiari delle risorse del richiamato Fondo, nonché l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente, nn. 197396 dell’8 giugno 2022, 151077 del 3 maggio 2022 e 171638 del 18 maggio 2022, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in parola.
In particolare, nei richiamati provvedimenti, è stabilito che:
– le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi riconosciuti, in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
– il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Al fine di consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8146” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8147” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8148” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8149” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
– “8150” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
– “8151” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
–  “8152” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”;
– “8153” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”;
– “8154” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
   * nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
   * nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
   * nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo (Agenzia delle entrate - Risoluzione 11 luglio 2022, n. 36/E).

I contributi a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo sono stati riconosciuti dai seguenti provvedimenti legislativi:
- l’articolo 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., alle condizioni ivi indicate. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
- l’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, alle condizioni ivi indicate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
- l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 "Discoteche, sale da ballo, night club e simili" che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da "Covid-19", adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Ai fini dell’attuazione del citato articolo 1, comma 1, restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, con il quale sono stati individuati i soggetti beneficiari delle risorse del richiamato Fondo, nonché l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente, nn. 197396 dell’8 giugno 2022, 151077 del 3 maggio 2022 e 171638 del 18 maggio 2022, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in parola.
In particolare, nei richiamati provvedimenti, è stabilito che:
- le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi riconosciuti, in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Al fine di consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "8146" denominato "Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021";
- "8147" denominato "Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021";
- "8148" denominato "Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021";
- "8149" denominato "Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021";
- "8150" denominato "Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021";
- "8151" denominato "Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021";
-  "8152" denominato "Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022";
- "8153" denominato "Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022";
- "8154" denominato "Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022".
In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
   * nel campo "tipo", la lettera "R";
   * nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
   * nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
   * nel campo "anno di riferimento", l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato "AAAA";
   * nel campo "importi a debito versati", l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Bonus Energia: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 luglio 2022, n. 25/E risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese energivore e non energivore e sul contributo straordinario contro il caro bollette.

Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dall’articolo 15 del decreto Sostegni-ter, dall’articolo 4 del decreto Energia, dall’articolo 3 del decreto Ucraina.

In particolare, l’articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25% dal decreto Ucraina.

Lo stesso decreto Ucraina ha poi previsto un credito d’imposta in misura pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15% dall’art. 2, co. 3, D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti).

Le suddette imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.

Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sui bonus, fornendo chiarimenti in relazione ai seguenti argomenti:

– iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva;

– la nozione di “componente energia”;

– modalità di calcolo del costo medio;

– clienti “multisito”;

– rilevanza dell’IVA ai fini del credito d’imposta;

– dispacciamento;

– sussidi;

– rilevanza di imposte e sussidi;

– utilizzo del valore del prezzo unico nazionale;

– molteplicità di POD;

– vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica;

– obblighi /documenti certificativi;

– fatture di cortesia;

– effettività dei dati di consumo;

– fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022;

– modalità di fruizione del credito d’imposta maturato;

– contributo straordinario contro il caro bollette: operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 luglio 2022, n. 25/E risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese energivore e non energivore e sul contributo straordinario contro il caro bollette.

Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese "energivore" e "non energivore", previsti dall’articolo 15 del decreto Sostegni-ter, dall’articolo 4 del decreto Energia, dall’articolo 3 del decreto Ucraina.

In particolare, l’articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25% dal decreto Ucraina.

Lo stesso decreto Ucraina ha poi previsto un credito d’imposta in misura pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15% dall’art. 2, co. 3, D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti).

Le suddette imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.

Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sui bonus, fornendo chiarimenti in relazione ai seguenti argomenti:

- iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva;

- la nozione di "componente energia";

- modalità di calcolo del costo medio;

- clienti "multisito";

- rilevanza dell’IVA ai fini del credito d’imposta;

- dispacciamento;

- sussidi;

- rilevanza di imposte e sussidi;

- utilizzo del valore del prezzo unico nazionale;

- molteplicità di POD;

- vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica;

- obblighi /documenti certificativi;

- fatture di cortesia;

- effettività dei dati di consumo;

- fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022;

- modalità di fruizione del credito d’imposta maturato;

- contributo straordinario contro il caro bollette: operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Bonus in favore di imprese turistiche per canoni di locazione: codici tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 luglio 2022, n. 37/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui in oggetto, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 11 luglio 2022, n. 37/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui in oggetto, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- "6978" denominato "Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato "AAAA".
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Superbonus: serramenti, chiusure oscuranti, schermature solari

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e sull’installazione delle schermature solari (Agenzia delle entrate – Risposta 08 luglio 2022, n. 369).

Ai fini del Superbonus, tra gli interventi trainati rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. Ai fini della detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e sull’installazione delle schermature solari (Agenzia delle entrate - Risposta 08 luglio 2022, n. 369).

Ai fini del Superbonus, tra gli interventi trainati rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Ai fini della detrazione, in particolare, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi "trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi "trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

Irpef: detraibili le spese per attività sportive praticate dai ragazzi

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportivadilettantisticadei ragazzi di età compresatraicinqueei diciotto anni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 24 del 2022)

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione  delprincipio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche perle spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre2021.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (adesempiofigli).
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti       alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9maggio2007 n. 106.
Dall’annod’imposta2020ladetrazioneperspeseperattivitàsportivepraticatedairagazzispettaper    intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predettolimite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari aeuro240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, sein possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore chepercepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente acarico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamentesostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Devonoesserecompresenell’importoanchelespeseindicatenellaCU2022(puntida341a352)con il codice16.
Ladetrazione nonspettaperlespesesostenute,adesempio,perl’attivitàsportiva praticata presso:       
– le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle chenon hanno
– lesocietàdicapitali dicui alla legge 23 marzo 1981, n. 91(sportprofessionistico);
– le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attivitàmotorianon in palestra.
Laspesadeveesseredocumentataattraversobollettinobancarioopostale,fattura,ricevutao quietanzadi pagamentodacui risulti lamodalità di pagamento “tracciabile”.
Ladocumentazioneattestantelaspesadeve  riportare:
– laditta,ladenominazioneoragione socialeovverocognomeenome (sepersonafisica) ela sedeovverolaresidenza, nonchéilcodicefiscaledelpercettore (associazionisportive,palestre,ecc.);
– lacausaledelpagamento(iscrizione,abbonamento,ecc.);
– l’attivitàsportivaesercitata(adesempionuoto,pallacanestro,ecc.);
– l’importopagato;
– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale delsoggettocheeffettuail versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazionisportive,palestreopiscine,convenzioniperlafrequenzadicorsidinuoto, ginnastica,ecc..Pertanto,  il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta inomidituttiiragazzichehannofrequentatoilcorsononcostituisconodocumentazionesufficienteai  finidelladetrazione.

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportivadilettantisticadei ragazzi di età compresatraicinqueei diciotto anni. (Agenzia delle entrate - circolare n. 24 del 2022)

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione  delprincipio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche perle spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre2021.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (adesempiofigli).
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti       alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9maggio2007 n. 106.
Dall’annod’imposta2020ladetrazioneperspeseperattivitàsportivepraticatedairagazzispettaper    intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predettolimite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari aeuro240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, sein possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore chepercepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente acarico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamentesostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Devonoesserecompresenell’importoanchelespeseindicatenellaCU2022(puntida341a352)con il codice16.
Ladetrazione nonspettaperlespesesostenute,adesempio,perl’attivitàsportiva praticata presso:       
- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle chenon hanno
- lesocietàdicapitali dicui alla legge 23 marzo 1981, n. 91(sportprofessionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attivitàmotorianon in palestra.
Laspesadeveesseredocumentataattraversobollettinobancarioopostale,fattura,ricevutao quietanzadi pagamentodacui risulti lamodalità di pagamento "tracciabile".
Ladocumentazioneattestantelaspesadeve  riportare:
- laditta,ladenominazioneoragione socialeovverocognomeenome (sepersonafisica) ela sedeovverolaresidenza, nonchéilcodicefiscaledelpercettore (associazionisportive,palestre,ecc.);
- lacausaledelpagamento(iscrizione,abbonamento,ecc.);
- l’attivitàsportivaesercitata(adesempionuoto,pallacanestro,ecc.);
- l’importopagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale delsoggettocheeffettuail versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazionisportive,palestreopiscine,convenzioniperlafrequenzadicorsidinuoto, ginnastica,ecc..Pertanto,  il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta inomidituttiiragazzichehannofrequentatoilcorsononcostituisconodocumentazionesufficienteai  finidelladetrazione.

Non paga l’Irap il professionista che svolge due attività distinte

Non paga l’Irap il medico del lavoro che è anche socio e legale rappresentante di società che svolge attività di consulenza e poliambulatorio (Corte di cassazione – ordinanza 06 luglio 2022 n. 21357).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Pertanto, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

In relazione al caso di specie, il contribuente medio del lavoro, che si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite, è anche socio e legale rappresentante di una società che svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica.

A riguardo, secondo la CTR, la corresponsione di compensi da parte della società al medico depone per l’assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l’esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.

Inoltre. secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell’attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un’autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore, e più comodo per il pubblico, esercizio dell’attività professionale.

Non paga l’Irap il medico del lavoro che è anche socio e legale rappresentante di società che svolge attività di consulenza e poliambulatorio (Corte di cassazione - ordinanza 06 luglio 2022 n. 21357).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Pertanto, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

In relazione al caso di specie, il contribuente medio del lavoro, che si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite, è anche socio e legale rappresentante di una società che svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica.

A riguardo, secondo la CTR, la corresponsione di compensi da parte della società al medico depone per l'assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l'esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.

Inoltre. secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell'attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un'autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore, e più comodo per il pubblico, esercizio dell'attività professionale.

Adempimento spontaneo: in arrivo la comunicazione dell’AdE

Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate – provvedimento 07 luglio 2022 n. 268755).

Nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti informazioni:

– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, oltre ad essere trasmessa agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, è consultabile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, dove sono resi

disponibili i seguenti dati:

– numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;

– dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

a) tipo fattura

b) tipo documento

c) numero fattura/documento

d) data di emissione

e) identificativo cliente/fornitore

f) imponibile/importo

g) aliquota IVA e imposta

h) natura operazione

i) esigibilità IVA

l) dati relativi al flusso di trasmissione.

A riguardo, il contribuente, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate - provvedimento 07 luglio 2022 n. 268755).

Nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, oltre ad essere trasmessa agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, è consultabile all’interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", dove sono resi

disponibili i seguenti dati:

- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;

- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

a) tipo fattura

b) tipo documento

c) numero fattura/documento

d) data di emissione

e) identificativo cliente/fornitore

f) imponibile/importo

g) aliquota IVA e imposta

h) natura operazione

i) esigibilità IVA

l) dati relativi al flusso di trasmissione.

A riguardo, il contribuente, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Nella dichiarazione redditi 2022 il credito d’imposta prima casa under 36

Forniti chiarimenti sul credito d’imposta prima casa under 36 presente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E).

L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021. La norma prevede i seguenti benefici:
– per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
– per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
– per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
– non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della “prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
– in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
– limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso).

Forniti chiarimenti sul credito d’imposta prima casa under 36 presente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate - Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E).

L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della "prima casa" di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni "prima casa under 36" si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021. La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
- per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
- per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Possono beneficiare delle agevolazioni "prima casa under 36" coloro che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della "prima casa" assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
- limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo "6928".
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso).

Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. (GENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E)

Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto “impossibilito alla firma” o “illetterato”, il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. (GENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E)

Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto "impossibilito alla firma" o "illetterato", il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.