Gruppo Iva: chiarimenti sulla garanzia dei rimborsi

La società capogruppo, se coincide con la controllante IVA, cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione, è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo. Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell’ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale (Agenzia Entrate – risposta 15 luglio 2022, n. 381).

 

Ai fini della costituzione di un gruppo Iva, vale il principio del cosiddetto ” all in all out”, secondo il quale, se si intende costituire un gruppo IVA, tutte le società stabilite in Italia legate devono obbligatoriamente esercitare l’opzione, pena il recupero degli eventuali vantaggi indebitamente conseguiti dall’esclusione di talune società e, in caso di perseveranza nella violazione, lo scioglimento del gruppo IVA.
Il rappresentante del gruppo è individuato nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo previsto dall’articolo 70- ter, co. 1, Decreto IVA (c.d. “vincolo finanziario”).
In relazione al rimborso del credito Iva, il legislatore tributario, al pari di quello civile, ha disposto, dunque, che il rimborso del credito IVA sia tutelato da un sistema complesso di garanzie.
Il codice civile prevede, infatti, oltre alla generica garanzia sottostante ad ogni rapporto debitorio, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, un ulteriore sistema di garanzie a protezione del credito stesso. In particolare, è possibile aumentare il numero dei soggetti passivi che, obbligandosi personalmente verso il creditore con il proprio patrimonio, garantiscono l’adempimento di una obbligazione altrui.
Ugualmente, la norma tributaria, prevede che, a fronte del rimborso, il contribuente (ove non esonerato) presti, in aggiunta alla generica garanzia data dal suo patrimonio, un’ulteriore garanzia mediante “cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito, o da un’impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione”.
Tuttavia, attesa l’onerosità delle disposizioni sopra richiamate, il legislatore ha previsto a beneficio di alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti, una semplificazione delle modalità di prestazione della garanzia prevedendo che per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 del codice civile.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione, la società capogruppo o controllante può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l’obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, “fideiussore” della controllata. In tal caso, la controllante assume direttamente l’obbligo di restituire le imposte indebitamente rimborsate alle società del gruppo che ne hanno fatto richiesta.
Al riguardo, con riferimento alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la società capogruppo, se coincide con la controllante IVA (cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione), è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo.
Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell’ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale.
Tanto premesso, nel caso di specie, il rappresentante fiscale non può essere equiparato alla società capogruppo, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVA effettuate dai soggetti ad esso partecipanti. Manca, infatti, quell’alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la forma di garanzia mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al gruppo IVA.

La società capogruppo, se coincide con la controllante IVA, cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione, è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo. Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell'ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale (Agenzia Entrate - risposta 15 luglio 2022, n. 381).

 

Ai fini della costituzione di un gruppo Iva, vale il principio del cosiddetto " all in all out", secondo il quale, se si intende costituire un gruppo IVA, tutte le società stabilite in Italia legate devono obbligatoriamente esercitare l'opzione, pena il recupero degli eventuali vantaggi indebitamente conseguiti dall'esclusione di talune società e, in caso di perseveranza nella violazione, lo scioglimento del gruppo IVA.
Il rappresentante del gruppo è individuato nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo previsto dall'articolo 70- ter, co. 1, Decreto IVA (c.d. "vincolo finanziario").
In relazione al rimborso del credito Iva, il legislatore tributario, al pari di quello civile, ha disposto, dunque, che il rimborso del credito IVA sia tutelato da un sistema complesso di garanzie.
Il codice civile prevede, infatti, oltre alla generica garanzia sottostante ad ogni rapporto debitorio, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, un ulteriore sistema di garanzie a protezione del credito stesso. In particolare, è possibile aumentare il numero dei soggetti passivi che, obbligandosi personalmente verso il creditore con il proprio patrimonio, garantiscono l'adempimento di una obbligazione altrui.
Ugualmente, la norma tributaria, prevede che, a fronte del rimborso, il contribuente (ove non esonerato) presti, in aggiunta alla generica garanzia data dal suo patrimonio, un'ulteriore garanzia mediante "cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione".
Tuttavia, attesa l'onerosità delle disposizioni sopra richiamate, il legislatore ha previsto a beneficio di alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti, una semplificazione delle modalità di prestazione della garanzia prevedendo che per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione, la società capogruppo o controllante può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, "fideiussore" della controllata. In tal caso, la controllante assume direttamente l'obbligo di restituire le imposte indebitamente rimborsate alle società del gruppo che ne hanno fatto richiesta.
Al riguardo, con riferimento alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la società capogruppo, se coincide con la controllante IVA (cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione), è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo.
Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell'ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale.
Tanto premesso, nel caso di specie, il rappresentante fiscale non può essere equiparato alla società capogruppo, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVA effettuate dai soggetti ad esso partecipanti. Manca, infatti, quell'alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la forma di garanzia mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al gruppo IVA.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Il Fisco chiarisce l’applicabilità delle nuove disposizioni nell’ambito dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) introdotte dal decreto semplificazioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E)

Il decreto semplificazioni (articolo 10 del decreto- legge 21 giugno 2022, n. 73) ha modificato l’articolo 11 del Decreto Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Il nuovo decreto prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:
– la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);
– la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);
– la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis. 1, del decreto IRAP).
Inoltre, prevede, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:
– la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP);
– la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).
La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente).
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).
A tal riguardo, si forniscono le modalità di compilazione del modello IRAP 2022, in particolare le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS:
– nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
– i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
– nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
– nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

Il Fisco chiarisce l’applicabilità delle nuove disposizioni nell’ambito dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) introdotte dal decreto semplificazioni (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E)

Il decreto semplificazioni (articolo 10 del decreto- legge 21 giugno 2022, n. 73) ha modificato l’articolo 11 del Decreto Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Il nuovo decreto prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:
- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis. 1, del decreto IRAP).
Inoltre, prevede, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:
- la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP);
- la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).
La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per "differenza" rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente).
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).
A tal riguardo, si forniscono le modalità di compilazione del modello IRAP 2022, in particolare le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS:
- nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
- nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

Esterometro: nessun obbligo comunicativo per le PA

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022 n. 379).

In merito all’ambito applicativo della trasmissione dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate on la circolare n.26/E del 13 luglio 2022 ha precisato che l’obbligo:

– sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

– ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Il documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso, ha ribadito, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Pertanto, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro, comunque possibile su base volontaria, in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).

Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione.

Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (Agenzia Entrate - risposta 14 luglio 2022 n. 379).

In merito all'ambito applicativo della trasmissione dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate on la circolare n.26/E del 13 luglio 2022 ha precisato che l'obbligo:

- sussiste per i soli "soggetti passivi" residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

- ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Il documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all'adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso, ha ribadito, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.

Pertanto, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro, comunque possibile su base volontaria, in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (tipicamente quelle c.d. "istituzionali").

Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione.

Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall'altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Terzo Settore: il regolamento sul social bonus

Pubblicato nella G.U. 14 luglio 2022, n. 163 il regolamento concernente le modalità di attuazione del credito d’imposta denominato social bonus (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 23 febbraio 2022, n. 89).

Possono fruire del credito d’imposta social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni relative alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società;
– alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

Pubblicato nella G.U. 14 luglio 2022, n. 163 il regolamento concernente le modalità di attuazione del credito d'imposta denominato social bonus (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 23 febbraio 2022, n. 89).

Possono fruire del credito d'imposta social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.
Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni relative alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali di cui all'articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Il credito d'imposta è riconosciuto:
- nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società;
- alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

Chiarimenti del Fisco sul bonus carburante

Ambito soggettivo e oggettivo, modalità di applicazione ed erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 luglio 2022, n. 27/E)

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburani  è stato previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore. (art. 2, decreto-legge n. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022).
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti “nel contesto del caro carburanti”, si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati».
Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.
Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Il buono non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del tuir, pertanto, i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, si fa presente che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Ambito soggettivo e oggettivo, modalità di applicazione ed erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato (AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 14 luglio 2022, n. 27/E)

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburani  è stato previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore. (art. 2, decreto-legge n. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022).
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti "nel contesto del caro carburanti", si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati».
Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel "settore privato", sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.
Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Il buono non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del tuir, pertanto, i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, si fa presente che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Superbonus: chiarimenti su portico e pertinenze

Forniti, in materia di Superbonus, chiarimenti in relazione agli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale e sui limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell’abitazione al primo piano dell’edificio poste nell’edificio separato (Agenzia delle entrate – Risposta 13 luglio 2022, n. 375).

La contribuente è comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative in categoria A/3 e un portico di pertinenza esclusiva dell’unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest’ultima e costruito in aderenza all’edificio principale a cui è strutturalmente connesso.
Nella medesima area cortiliva insiste, inoltre, un fabbricato separato con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza dell’unità abitativa posta al primo piano dell’altro edificio.
Entrambi gli edifici saranno oggetto di parziale demolizione delle strutture e ricostruzione rientrante nella ristrutturazione edilizia.
L’Istante chiede:
– se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo il detto portico parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell’abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata;
– quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell’abitazione al primo piano dell’edificio poste nell’edificio separato nonché il periodo di fruizione dell’agevolazione per tali interventi e le modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
Per i predetti interventi antisismici, l’Istante potrà calcolare il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla norma, con due distinti limiti di spesa. In particolare:
– per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente ad una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro X le due unità immobiliari A/3), in funzione della spesa imputata;
– per l’intervento antisismico nell’ambito della parziale demolizione e ricostruzione dell’edificio separato composto dalle due pertinenze di una delle unità abitative dell’altro edificio sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull’unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito concernente i termini di vigenza dell’agevolazione con riferimento all’esecuzione delle opere antisismiche sul fabbricato separato composto dalle due pertinenze, l’Agenzia rileva che, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025». La disposizione si applica anche agli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno (…) dello stesso edificio», intendendosi con tale locuzione estendere l’arco temporale di vigenza dell’agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell’edificio.
Il Fisco ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.

Forniti, in materia di Superbonus, chiarimenti in relazione agli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale e sui limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato (Agenzia delle entrate - Risposta 13 luglio 2022, n. 375).

La contribuente è comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative in categoria A/3 e un portico di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest'ultima e costruito in aderenza all'edificio principale a cui è strutturalmente connesso.
Nella medesima area cortiliva insiste, inoltre, un fabbricato separato con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza dell'unità abitativa posta al primo piano dell'altro edificio.
Entrambi gli edifici saranno oggetto di parziale demolizione delle strutture e ricostruzione rientrante nella ristrutturazione edilizia.
L'Istante chiede:
- se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo il detto portico parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell'abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata;
- quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato nonché il periodo di fruizione dell'agevolazione per tali interventi e le modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
Per i predetti interventi antisismici, l'Istante potrà calcolare il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla norma, con due distinti limiti di spesa. In particolare:
- per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente ad una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro X le due unità immobiliari A/3), in funzione della spesa imputata;
- per l'intervento antisismico nell'ambito della parziale demolizione e ricostruzione dell'edificio separato composto dalle due pertinenze di una delle unità abitative dell'altro edificio sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull'unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito concernente i termini di vigenza dell'agevolazione con riferimento all'esecuzione delle opere antisismiche sul fabbricato separato composto dalle due pertinenze, l’Agenzia rileva che, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025». La disposizione si applica anche agli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno (...) dello stesso edificio», intendendosi con tale locuzione estendere l'arco temporale di vigenza dell'agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell'edificio.
Il Fisco ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.

Incluso nel reddito di lavoro dipendente il contributo derivante dai buoni pasto 2020 non erogati

Il contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022, n. 377).

Ai sensi dell’art. 1, co. 870, L. n. 178/2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell’anno 2021, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 51, co. 2, lett. c), del Tuir.

Inoltre, il contributo in denaro in esame non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall’art. 51, commi 2 e seguenti del Tuir.

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir.

Il contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del Tuir (Agenzia Entrate - risposta 14 luglio 2022, n. 377).

Ai sensi dell'art. 1, co. 870, L. n. 178/2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 51, co. 2, lett. c), del Tuir.

Inoltre, il contributo in denaro in esame non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'art. 51, commi 2 e seguenti del Tuir.

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del Tuir.

Il Fisco risponde sull’esterometro

L’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

I quesiti riguardano l’ambito di applicazione dell’esterometro, le regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la conservazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
L’evoluzione normativa del c.d. “esterometro” dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
In tema di conservazione l’Agenzia chiarisce che l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.

L’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

I quesiti riguardano l’ambito di applicazione dell’esterometro, le regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la conservazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
L’evoluzione normativa del c.d. "esterometro" dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è "estera".
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
In tema di conservazione l’Agenzia chiarisce che l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.

Iva al 22% per il mero noleggio di ponteggi

Sono assoggettate ad Iva ordinaria le prestazioni che consistono nella messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza che sia svolta alcuna attività edile nel cantiere (Agenzia Entrate – risposta 12 luglio 2022, n. 373).

Il caso di specie si riferisce ad una società che opera nel settore edile ed effettua in particolare:

– lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;

– messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.

Con riferimento alla prima attività, la società applica alle prestazioni fatturate l’aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull’intero importo dell’appalto.

Per quanto riguarda la seconda attività, la società ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore.

Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l’aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del riverse charge.

Sono assoggettate ad Iva ordinaria le prestazioni che consistono nella messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza che sia svolta alcuna attività edile nel cantiere (Agenzia Entrate - risposta 12 luglio 2022, n. 373).

Il caso di specie si riferisce ad una società che opera nel settore edile ed effettua in particolare:

- lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;

- messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.

Con riferimento alla prima attività, la società applica alle prestazioni fatturate l'aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull'intero importo dell'appalto.

Per quanto riguarda la seconda attività, la società ha sempre applicato l'aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore.

Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del riverse charge.

Compensazione prezzi materiali nei contratti pubblici: IVA sulle risorse finanziarie

Forniti chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Agenzia delle entrate – Risoluzione 13 luglio 2022, n. 39/E).

A fronte degli eventi che, durante il primo semestre dell’anno 2021, hanno determinato l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e le conseguenti ripercussioni negative sia per gli operatori economici (soggetti appaltatori) sia delle stazioni appaltanti, il legislatore, all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo con una dotazione, per l’anno 2021, pari a 100 milioni di euro.
Ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici e segnatamente ai sensi del comma 27- ter dell’articolo 216, che fa salva la disciplina previgente di cui all’articolo 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Ministero istante continua a rilevare con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei suddetti materiali da costruzione più significativi che concernono i contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e in corso di esecuzione.
Al fine dell’emanazione di detto decreto, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali appositamente istituita, sulla base dell’attività istruttoria effettuata dalla stessa Direzione generale, ha il compito di esprimere un parere in merito alla sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali.
In merito alle specifiche modalità di utilizzo del predetto Fondo e circa le modalità operative per il calcolo e il pagamento della richiamata compensazione sono stati emanati rispettivamente il decreto ministeriale n. 371 del 2021 e la circolare ministeriale n. 43362 del 2021.
In particolare, l’articolo 1 del predetto decreto ministeriale n. 371, stabilisce che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all’articolo 1- septies, comma 7, del decreto legge n. 73 del 2021 e ritenute ammissibili, il Fondo è ripartito tra le categorie piccola, media e grande impresa.
L’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto prevede che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all’articolo 7-septies, comma 1, decreto legge n. 73/2021, (…), ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7 del medesimo decreto legge n. 73/2021 (…) invia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero (…) – Direzione generale (…) – richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto articolo 1-septies. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del decretolegge n. 73/2021 (…) e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo 1-septies. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 (…), i soggetti indicati al comma 7 del predetto articolo 1-septies inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa; l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione (…); la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 (…), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione”.
Il successivo articolo 3 stabilisce che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…) la Direzione generale (…) assegna, a ciascuno dei soggetti indicati (…), le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.”
L’articolo 4, comma 1, dispone che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…), i soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. (…).” .
Infine, l’articolo 6 prevede che “la Direzione generale (…) provvede a comunicare ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) l’assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.”.
Con la successiva circolare ministeriale n. 43362 del 2021, esplicativa delle modalità operative di calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei predetti materiali da costruzione, il Ministero istante ha, tra l’altro, precisato che “gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario (…) e a determinare l’ammontare della compensazione (…). Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni (…) e li presenta alla stazione appaltante. (…). La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, (…). Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.”.
Secondo quanto rappresentato nell’istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l’adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1- septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021.
Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l’insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1- septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l’erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1- septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1- septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato.
Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1- septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore.
In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ” aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

 

Forniti chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Agenzia delle entrate - Risoluzione 13 luglio 2022, n. 39/E).

A fronte degli eventi che, durante il primo semestre dell'anno 2021, hanno determinato l'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e le conseguenti ripercussioni negative sia per gli operatori economici (soggetti appaltatori) sia delle stazioni appaltanti, il legislatore, all'articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo con una dotazione, per l'anno 2021, pari a 100 milioni di euro.
Ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici e segnatamente ai sensi del comma 27- ter dell'articolo 216, che fa salva la disciplina previgente di cui all'articolo 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Ministero istante continua a rilevare con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei suddetti materiali da costruzione più significativi che concernono i contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice e in corso di esecuzione.
Al fine dell'emanazione di detto decreto, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali appositamente istituita, sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla stessa Direzione generale, ha il compito di esprimere un parere in merito alla sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali.
In merito alle specifiche modalità di utilizzo del predetto Fondo e circa le modalità operative per il calcolo e il pagamento della richiamata compensazione sono stati emanati rispettivamente il decreto ministeriale n. 371 del 2021 e la circolare ministeriale n. 43362 del 2021.
In particolare, l'articolo 1 del predetto decreto ministeriale n. 371, stabilisce che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'articolo 1- septies, comma 7, del decreto legge n. 73 del 2021 e ritenute ammissibili, il Fondo è ripartito tra le categorie piccola, media e grande impresa.
L'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto prevede che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all'articolo 7-septies, comma 1, decreto legge n. 73/2021, (...), ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7 del medesimo decreto legge n. 73/2021 (...) invia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero (...) - Direzione generale (...) - richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto articolo 1-septies. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 1-septies del decretolegge n. 73/2021 (...) e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo 1-septies. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 (...), i soggetti indicati al comma 7 del predetto articolo 1-septies inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione (...); la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 (...), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione".
Il successivo articolo 3 stabilisce che "nell'ambito della ripartizione del Fondo (...) la Direzione generale (...) assegna, a ciascuno dei soggetti indicati (...), le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa."
L'articolo 4, comma 1, dispone che "nell'ambito della ripartizione del Fondo (...), i soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (...) partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. (...)." .
Infine, l'articolo 6 prevede che "la Direzione generale (...) provvede a comunicare ai soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (...) l'assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.".
Con la successiva circolare ministeriale n. 43362 del 2021, esplicativa delle modalità operative di calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei predetti materiali da costruzione, il Ministero istante ha, tra l'altro, precisato che "gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L'istanza conterrà l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario (...) e a determinare l'ammontare della compensazione (...). Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni (...) e li presenta alla stazione appaltante. (...). La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, (...). Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.".
Secondo quanto rappresentato nell'istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l'adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l'insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1- septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021.
Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l'insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1- septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l'erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l'articolo 1- septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1- septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato.
Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1- septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore.
In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".
Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all'articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali " aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".