Agevolazione prima casa esclusa con il solo “mandato a vendere”

Il conferimento al coniuge di un mandato a vendere l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non salva quest’ultima in caso di acquisto di un secondo immobile nello stesso Comune del primo (Corte di cassazione – ordinanza 14 settembre 2022 n. 27000).

L’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 condiziona la possibilità di fruire della agevolazione prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare. Prevede specificamente alla lettera b) che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato, l’immobile da acquistare”.

Detto questo, con riferimento al caso di specie, i giudici della Corte hanno già avuto modo di affermare che il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante”.

In precedenza era stato detto che “Nel mandato ad alienare, come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato, è ravvisabile un contratto in cui l’effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria del bene da parte del mandatario – commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l’esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.

Il conferimento al coniuge di un mandato a vendere l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non salva quest’ultima in caso di acquisto di un secondo immobile nello stesso Comune del primo (Corte di cassazione - ordinanza 14 settembre 2022 n. 27000).

L'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 condiziona la possibilità di fruire della agevolazione prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare. Prevede specificamente alla lettera b) che "nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato, l'immobile da acquistare".

Detto questo, con riferimento al caso di specie, i giudici della Corte hanno già avuto modo di affermare che il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante".

In precedenza era stato detto che "Nel mandato ad alienare, come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato, è ravvisabile un contratto in cui l'effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene da parte del mandatario - commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l'esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.

Codice tributo per il credito d’imposta imprese turistiche-ricettive versamento IMU

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 settembre 2022, n. 53).

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola.
In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Agenzia delle entrate - Risoluzione 30 settembre 2022, n. 53).

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola.
In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- "6982" denominato "Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato "AAAA".
Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Bonus imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale: codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 settembre 2022, n. 54)

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 30 settembre 2022, n. 54)

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "6983" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- "6984" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144";
- "6985" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- "6986" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- "6987" denominato "credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144".
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Riduzione IRPEF al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Pubblicato nella G.U. 29 settembre 2022, n. 228 il decreto 04 agosto 2022 della Presidenza del consiglio dei ministri, recante la riduzione dell’imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, per l’anno 2022.

La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell’anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro.
Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata.
Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Pubblicato nella G.U. 29 settembre 2022, n. 228 il decreto 04 agosto 2022 della Presidenza del consiglio dei ministri, recante la riduzione dell'imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, per l’anno 2022.

La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro.
Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.
Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Comunicazione della giacenza fisica dei carburanti per rideterminazione aliquote di accisa

30 SETT 2022 Pubblicazione del modello per la comunicazione della giacenza fisica dei carburanti oggetto della rideterminazione delle aliquote di accisa (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Determinazione direttoriale n. 439237/RU del 29/09/2022)

In applicazione dell’art. 8, comma 6, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, è stato stabilito ed approvato il modello da utilizzare per la comunicazione, in forma cumulativa, dei dati relativi ai quantitativi di benzina, di gasolio usato come carburante, di gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e di gas naturale usato per autotrazione giacenti presso i depositi commerciali o presso gli impianti di distribuzione stradale alla data di scadenza del periodo di vigenza della rideterminazione, in riduzione, delle relative aliquote di accisa.
Il modello valevole in tutti i casi in cui divenga obbligatoria la trasmissione dei dati, debitamente compilato in ogni sua parte, andrà inviato alla PEC dell’Ufficio ADM territorialmente competente sul deposito o sull’impianto al quale il modello stesso unicamente si riferisce.

30 SETT 2022 Pubblicazione del modello per la comunicazione della giacenza fisica dei carburanti oggetto della rideterminazione delle aliquote di accisa (Agenzia delle dogane e dei monopoli - Determinazione direttoriale n. 439237/RU del 29/09/2022)

In applicazione dell’art. 8, comma 6, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, è stato stabilito ed approvato il modello da utilizzare per la comunicazione, in forma cumulativa, dei dati relativi ai quantitativi di benzina, di gasolio usato come carburante, di gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e di gas naturale usato per autotrazione giacenti presso i depositi commerciali o presso gli impianti di distribuzione stradale alla data di scadenza del periodo di vigenza della rideterminazione, in riduzione, delle relative aliquote di accisa.
Il modello valevole in tutti i casi in cui divenga obbligatoria la trasmissione dei dati, debitamente compilato in ogni sua parte, andrà inviato alla PEC dell’Ufficio ADM territorialmente competente sul deposito o sull’impianto al quale il modello stesso unicamente si riferisce.

Accertamento: attribuzione utili ai soci

La presunzione di distribuzione utili extracontabili al socio di società a ristretta partecipazione sociale può essere vinta con la prova dell’estraneità alla gestione e conduzione societaria (Corte di cassazione – ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

Tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Si è, altresì, aggiunto che il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa che ricopra anche l’incarico di amministratore può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l’esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell’accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto.

La presunzione di distribuzione utili extracontabili al socio di società a ristretta partecipazione sociale può essere vinta con la prova dell’estraneità alla gestione e conduzione societaria (Corte di cassazione - ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

Tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Si è, altresì, aggiunto che il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa che ricopra anche l'incarico di amministratore può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto.

COVID-19: erogazione contributo sostegno industria tessile biellese

Modalità di erogazione del contributo per il sostegno dell’industria tessile biellese gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 08 agosto 2022).

La misura è stata istituita dall’art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti, pubblici o privati, individuati come soggetti attuatori nell’ambito dell’Accordo sottoscritto dal Ministero, dall’Unione Industriale Biellese, dai soggetti attuatori stessi e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento localizzati nella provincia di Biella, volti alla realizzazione di strutture e strumenti in grado di accrescere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità dell’industria tessile biellese, riconducibili a una o più delle seguenti linee di intervento:
– realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile;
– valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese.
I programmi sono definiti nell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate e attuati attraverso progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, distinte, come da decreto, a seconda della linea di intervento prescelta.
Le agevolazioni sono concesse ai soggetti attuatori dei progetti esecutivi nella forma del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e limitazioni rispettivamente previste dalla disciplina del regolamento generale di esenzione.
Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in relazione a richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante dal soggetto beneficiario secondo le tempistiche e modalità specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite sulla base del cronoprogramma di realizzazione stabilito nell’Accordo.
Al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate, la Proposta Quadro è presentata dall’UIB – Unione Industriale Biellese in via esclusivamente telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it, entro 30 giorni dal 28 settembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

 

Modalità di erogazione del contributo per il sostegno dell'industria tessile biellese gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ministero dello sviluppo economico - Decreto 08 agosto 2022).

La misura è stata istituita dall’art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti, pubblici o privati, individuati come soggetti attuatori nell’ambito dell’Accordo sottoscritto dal Ministero, dall’Unione Industriale Biellese, dai soggetti attuatori stessi e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento localizzati nella provincia di Biella, volti alla realizzazione di strutture e strumenti in grado di accrescere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità dell’industria tessile biellese, riconducibili a una o più delle seguenti linee di intervento:
- realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile;
- valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese.
I programmi sono definiti nell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate e attuati attraverso progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, distinte, come da decreto, a seconda della linea di intervento prescelta.
Le agevolazioni sono concesse ai soggetti attuatori dei progetti esecutivi nella forma del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e limitazioni rispettivamente previste dalla disciplina del regolamento generale di esenzione.
Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in relazione a richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante dal soggetto beneficiario secondo le tempistiche e modalità specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite sulla base del cronoprogramma di realizzazione stabilito nell’Accordo.
Al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate, la Proposta Quadro è presentata dall’UIB - Unione Industriale Biellese in via esclusivamente telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it, entro 30 giorni dal 28 settembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

 

Bonus redditi esteri anche per il pensionato INPS

Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall’Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dall’art. 24-ter del Tuir (Agenzia Entrate – risposta 27 settembre 2022 n. 471).

L’art. 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati, e considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l’altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti in Italia, la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

L’opzione è:

– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace;

– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

Per l’accesso al regime in argomento è necessaria anche la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett a, DPR n. 917/1986 erogati da soggetti esteri.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato art. 49, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”.

In particolare alle condizioni sopra evidenziate, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi del cit. art. 165, co. 2, del TUIR.

L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Ai sensi del cit. art. 23, co. 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano “le pensioni, gli assegni ad esse assimilati …” se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri.

Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

La normativa in esame non prevede che il soggetto non residente, titolare di pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall’applicazione dell’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

Pertanto, nella fattispecie, la circostanza che l’Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS, non impedisce l’applicazione del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR.

Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall'Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dall’art. 24-ter del Tuir (Agenzia Entrate - risposta 27 settembre 2022 n. 471).

L’art. 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati, e considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l'altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti in Italia, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

L'opzione è:

- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

- valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale - anno in cui l'opzione diviene efficace;

- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

Per l'accesso al regime in argomento è necessaria anche la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all'art. 49, co. 2, lett a, DPR n. 917/1986 erogati da soggetti esteri.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato art. 49, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente".

In particolare alle condizioni sopra evidenziate, l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati ai sensi del cit. art. 165, co. 2, del TUIR.

L'ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Ai sensi del cit. art. 23, co. 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano "le pensioni, gli assegni ad esse assimilati ..." se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri.

Diversamente, restano escluse dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

La normativa in esame non prevede che il soggetto non residente, titolare di pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall'applicazione dell'articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

Pertanto, nella fattispecie, la circostanza che l'Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall'INPS, non impedisce l'applicazione del regime di cui all'articolo 24-ter del TUIR.

Rilevanza fiscale per il rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale

29 SETT 2022 Nell’ambito del reddito da lavoro autonomo, ha rilevanza ai fini IRPEF, la somma conseguita a rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale (Agenzia delle entrate – Risposta 28 settembre 2022, n. 482)

L’articolo 54 del (TUIR) relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, stabilisce tra l’altro che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, è stato chiarito che le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
Costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso esaminato dal Fisco, l’Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all’esito di un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, nel 2021, una somma di denaro per la restituzione di una parte di quanto pagato in ” eccesso” per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
In particolare, il procedimento di mediazione ha avuto origine da istanza di mediazione proposta dall’Istante relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine ad intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo. La mediazione è giunta a conclusione a seguito della manifestata disponibilità dell’Istante a chiudere la vertenza dietro la corresponsione di un certo importo da parte della ex locatrice, la quale ha accettato e si è impegnata a versare il suddetto importo.
Le parti si sono altresì date atto di non avere null’altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o diritto inerente il rapporto locatizio intercorso.
Al riguardo, il Fisco ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’Istante nell’anno di percezione in quanto “rimborso” di spese inerenti l’esercizio della attività professionale svolta.

29 SETT 2022 Nell’ambito del reddito da lavoro autonomo, ha rilevanza ai fini IRPEF, la somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio della attività professionale (Agenzia delle entrate - Risposta 28 settembre 2022, n. 482)

L'articolo 54 del (TUIR) relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, stabilisce tra l’altro che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, è stato chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
Costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso esaminato dal Fisco, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all'esito di un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, nel 2021, una somma di denaro per la restituzione di una parte di quanto pagato in " eccesso" per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
In particolare, il procedimento di mediazione ha avuto origine da istanza di mediazione proposta dall'Istante relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine ad intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo. La mediazione è giunta a conclusione a seguito della manifestata disponibilità dell'Istante a chiudere la vertenza dietro la corresponsione di un certo importo da parte della ex locatrice, la quale ha accettato e si è impegnata a versare il suddetto importo.
Le parti si sono altresì date atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o diritto inerente il rapporto locatizio intercorso.
Al riguardo, il Fisco ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio della attività professionale svolta.

Tomografo computerizzato in leasing: iva al 5%

Una società che ha sottoscritto, in qualità di locatore, un contratto di locazione finanziaria con un conduttore avente ad oggetto un tomografo computerizzato, può applicare i benefici Iva previsti dall’art. 124, D.L. n. 34/2020, cioè l’esenzione per le cessioni fino al 31 dicembre 2020 e l’Iva al 5% per quelle effettuate successivamente (Agenzia Entrate – risposta 27 settembre 2022 n. 478).

L’art. 124, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%.
In relazione al caso di specie, coerentemente a quanto già chiarito con la risposta n. 470 del 14 ottobre 2020, secondo cui ai fini della corretta definizione dell’aliquota IVA applicabile ai prodotti elencati dal cit. art. 124, è necessario procedere all’esatta classificazione merceologica degli stessi sulla base di un parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con la circolare n. 12/D del 30maggio 2020, l’ADM ha specificamente individuato i codici di classificazione doganale, associando alla voce tomografo computerizzato il codice TARIC ex902212, che, nell’ambito degli “Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento “individua gli “Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell’informazione”.
Ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto del contratto di locazione finanziaria in argomento sia effettivamente riconducibile alla classificazione doganale con il codice TARIC 902212 (“tomografo computerizzato”), rispetto alla quale esula dal presente parere qualsiasi valutazione, si è dell’avviso che lo stesso sia astrattamente riconducibile tra i prodotti “agevolabili” di cui all’art. 124 del D.L. n. 34/2020.

Una società che ha sottoscritto, in qualità di locatore, un contratto di locazione finanziaria con un conduttore avente ad oggetto un tomografo computerizzato, può applicare i benefici Iva previsti dall’art. 124, D.L. n. 34/2020, cioè l’esenzione per le cessioni fino al 31 dicembre 2020 e l’Iva al 5% per quelle effettuate successivamente (Agenzia Entrate - risposta 27 settembre 2022 n. 478).

L'art. 124, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell'applicazione dell'aliquota ridotta del 5%.
In relazione al caso di specie, coerentemente a quanto già chiarito con la risposta n. 470 del 14 ottobre 2020, secondo cui ai fini della corretta definizione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti elencati dal cit. art. 124, è necessario procedere all'esatta classificazione merceologica degli stessi sulla base di un parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con la circolare n. 12/D del 30maggio 2020, l’ADM ha specificamente individuato i codici di classificazione doganale, associando alla voce tomografo computerizzato il codice TARIC ex902212, che, nell'ambito degli "Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento "individua gli "Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione".
Ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto del contratto di locazione finanziaria in argomento sia effettivamente riconducibile alla classificazione doganale con il codice TARIC 902212 ("tomografo computerizzato"), rispetto alla quale esula dal presente parere qualsiasi valutazione, si è dell'avviso che lo stesso sia astrattamente riconducibile tra i prodotti "agevolabili" di cui all'art. 124 del D.L. n. 34/2020.