Bonus edilizi: codice 8114 per la tardiva comunicazione

In materie di bonus edilizi, fornite istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E).

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Tale comunicazione, per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022).
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
In presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini di cui sopra, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (circolare n. 33 del 6 ottobre 2022).
A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
   * nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
   * nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

In materie di bonus edilizi, fornite istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Agenzia delle entrate - Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E).

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Tale comunicazione, per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (Agenzia delle entrate - Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022).
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
In presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini di cui sopra, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (circolare n. 33 del 6 ottobre 2022).
A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS", già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo "10", denominato "cessionario/fornitore".
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
- nella sezione "CONTRIBUENTE":
- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice "10" da riportare nel campo "codice identificativo". Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" sono indicati:
   * nel campo "tipo", la lettera "R";
   * nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
   * nel campo "codice", il codice tributo 8114;
   * nel campo "anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Bonus fonti rinnovabili: definite le modalità di richiesta

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate – provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045).

L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate - provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045).

L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
- inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Bonus alle imprese per acquisto energia elettrica, gas naturale e carburante: codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari (Agenzia delle entrate – risoluzione 11 ottobre 2022, n. 59/E)

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
6967 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6970 – -credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Le disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici sono state estese anche ai crediti d’imposta sopra indicati.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
– “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari (Agenzia delle entrate - risoluzione 11 ottobre 2022, n. 59/E)

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
6967 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) - art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6970 - -credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6972 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) - art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Le disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici sono state estese anche ai crediti d’imposta sopra indicati.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "7727" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".
- "7728" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "7729" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "7730" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "7731" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "7732" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115".

Rilancio delle attività di spettacolo dal vivo nella fase post pandemia

È stato emanato un Avviso pubblico diretto a promuovere e sostenere, nell’anno 2022, attività di spettacolo dal vivo – negli ambiti del teatro, della musica, della danza e del circo, a carattere professionale di produzione, programmazione e promozione per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella fase post-pandemica. (Ministero della cultura – DM 05 ottobre 2022, n. 1348)

Possono presentare domanda di contributo gli organismi professionali, aventi sede legale in Italia, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, che non siano beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024.
La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente, deve essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 16 del 25 ottobre 2022, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo.
Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’organismo, in cui quest’ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
b) sintetica presentazione dell’organismo proponente;
c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte;
d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit (contributo richiesto).
Il progetto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 35.000. Il contributo non potrà comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall’organismo beneficiario.
Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell’anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della cultura.
L’erogazione del contributo è disposta successivamente all’invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 31 gennaio 2023, con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all’attività sovvenzionata.
In sede di riscontro del rendiconto inviato dall’organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
L’importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.

È stato emanato un Avviso pubblico diretto a promuovere e sostenere, nell’anno 2022, attività di spettacolo dal vivo - negli ambiti del teatro, della musica, della danza e del circo, a carattere professionale di produzione, programmazione e promozione per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella fase post-pandemica. (Ministero della cultura - DM 05 ottobre 2022, n. 1348)

Possono presentare domanda di contributo gli organismi professionali, aventi sede legale in Italia, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, che non siano beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024.
La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente, deve essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 16 del 25 ottobre 2022, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo.
Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’organismo, in cui quest’ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
b) sintetica presentazione dell’organismo proponente;
c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte;
d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit (contributo richiesto).
Il progetto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 35.000. Il contributo non potrà comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall’organismo beneficiario.
Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell’anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della cultura.
L'erogazione del contributo è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 31 gennaio 2023, con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all’attività sovvenzionata.
In sede di riscontro del rendiconto inviato dall’organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.

Automotive: al via gli incentivi per lo sviluppo della filiera

Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia. Il Ministero dello sviluppo economico, con due decreti del 10 ottobre 2022, ha infatti attivato gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.
In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati – in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione – sia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.
Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia. Il Ministero dello sviluppo economico, con due decreti del 10 ottobre 2022, ha infatti attivato gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del "Fondo automotive" (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l'insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.
In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati - in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione - sia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.
Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

Digitour, il 12 ottobre riparte l’incentivo per agenzie di viaggio e tour operator

Riparte dal 12 ottobre 2022 Digitour, l’incentivo rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator (INVITALIA – Comunicato 06 ottobre 2022).

Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Digitour è un credito d’imposta gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo.
Sono ancora disponibili 85 milioni di euro. Il 40% delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta può essere richiesto per investire nelle attività di sviluppo digitale (computer, attrezzature informatiche, software, servizi cloud, ecc.) ed è concesso fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 25.000 euro per impresa.
Alla riapertura dello sportello, il 12 ottobre alle ore 12.00, possono presentare la domanda anche le imprese che hanno chiesto le agevolazioni con il precedente bando.

Riparte dal 12 ottobre 2022 Digitour, l’incentivo rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator (INVITALIA - Comunicato 06 ottobre 2022).

Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Digitour è un credito d'imposta gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo.
Sono ancora disponibili 85 milioni di euro. Il 40% delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d'imposta può essere richiesto per investire nelle attività di sviluppo digitale (computer, attrezzature informatiche, software, servizi cloud, ecc.) ed è concesso fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 25.000 euro per impresa.
Alla riapertura dello sportello, il 12 ottobre alle ore 12.00, possono presentare la domanda anche le imprese che hanno chiesto le agevolazioni con il precedente bando.

Imposta unica sulle scommesse e Bookmaker

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28883, è intervenuta sulla soggettività passiva del Bookmaker privo di concessione in merito all’imposta unica sulle scommesse.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
In mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, DLgs n. 504/1998 e dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie, dunque, non il bookmaker estero, operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla ci. L. n. 220.

L’imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti, non già i consumi quanto, al contrario, la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE.

Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, quale quella in esame, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3, D.Lgs. n. 504/1998, 1, co. 66, lett. b, L. n. 220/2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28883, è intervenuta sulla soggettività passiva del Bookmaker privo di concessione in merito all’imposta unica sulle scommesse.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
In mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, DLgs n. 504/1998 e dell'art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie, dunque, non il bookmaker estero, operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla ci. L. n. 220.

L'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti, non già i consumi quanto, al contrario, la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE.

Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, quale quella in esame, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3, D.Lgs. n. 504/1998, 1, co. 66, lett. b, L. n. 220/2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

Accise: destinatario e speditore certificato dei tabacchi lavorati

Disciplinata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che il destinatario registrato, il destinatario certificato e lo speditore certificato nel settore dei tabacchi lavorati sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Determinazione 03 ottobre 2022, n. 445344/RU

Il soggetto che intende operare come destinatario registrato presenta all’Agenzia una domanda.
Alla domanda è allegata la planimetria del locale presso il quale vengono ricevuti i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo che devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti dal medesimo deposito.
L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione.
Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto presso il proprio deposito, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di destinatario registrato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice di accisa.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione.
I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario registrato per la successiva immissione in consumo.
Il destinatario registrato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo, mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come destinatario certificato presenta all’Agenzia una domanda recante:
Il destinatario certificato ha tra l’altro l’obbligo di prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione. I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario certificato per la successiva commercializzazione.
Il destinatario certificato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come speditore certificato presenta all’Agenzia, una domanda recante:
L’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di speditore certificato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente. Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice identificativo.
Lo speditore certificato ha l’obbligo di:
a) iscrivere nella contabilità di cui all’articolo 14 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti effettuate.
Lo speditore certificato è tenuto ad osservare gli obblighi, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
 tabacchi lavorati spediti, accertati quantitativamente, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall’Amministrazione finanziaria.
Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti dallo speditore certificato, l’accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata, su richiesta del medesimo speditore certificato, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l’accisa nel medesimo Stato membro.

Disciplinata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che il destinatario registrato, il destinatario certificato e lo speditore certificato nel settore dei tabacchi lavorati sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Determinazione 03 ottobre 2022, n. 445344/RU

Il soggetto che intende operare come destinatario registrato presenta all’Agenzia una domanda.
Alla domanda è allegata la planimetria del locale presso il quale vengono ricevuti i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo che devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti dal medesimo deposito.
L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione.
Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto presso il proprio deposito, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di destinatario registrato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice di accisa.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione.
I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario registrato per la successiva immissione in consumo.
Il destinatario registrato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo, mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come destinatario certificato presenta all’Agenzia una domanda recante:
Il destinatario certificato ha tra l’altro l’obbligo di prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione. I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario certificato per la successiva commercializzazione.
Il destinatario certificato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come speditore certificato presenta all’Agenzia, una domanda recante:
L’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di speditore certificato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente. Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice identificativo.
Lo speditore certificato ha l’obbligo di:
a) iscrivere nella contabilità di cui all’articolo 14 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti effettuate.
Lo speditore certificato è tenuto ad osservare gli obblighi, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
 tabacchi lavorati spediti, accertati quantitativamente, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall’Amministrazione finanziaria.
Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti dallo speditore certificato, l’accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata, su richiesta del medesimo speditore certificato, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l’accisa nel medesimo Stato membro.

Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis

Forniti chiarimenti sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.l. n.115/2022), in particolare sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Fornite, anche, istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate – Circolare 06 ottobre 2022, n. 33/E).

Nello specifico, la circolare n. 33/E del 2022 fornisce precisazioni sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), fornisce, inoltre, una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
La circolare in oggetto commenta, poi, le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
È prevista, inoltre, una finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
La circolare contiene anche indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata.

Forniti chiarimenti sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.l. n.115/2022), in particolare sulla cessione dei crediti ai "correntisti" e ulteriori precisazioni in merito agli "indici di diligenza", nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Fornite, anche, istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate - Circolare 06 ottobre 2022, n. 33/E).

Nello specifico, la circolare n. 33/E del 2022 fornisce precisazioni sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), fornisce, inoltre, una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
La circolare in oggetto commenta, poi, le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai "correntisti" (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
È prevista, inoltre, una finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della "remissione in bonis", istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
La circolare contiene anche indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata.

Bonus acquisto prodotti energetici: cessione e tracciabilità

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (Agenzia delle entrate – Provvedimento 06 ottobre 2022, n. 376961)

 

Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
1) credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
2) credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
3) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
4) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
5) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
6) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.
I crediti d’imposta di cui ai punti 1 e 6 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023. In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
– il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;
Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:
– si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
– le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento in oggetto le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (Agenzia delle entrate - Provvedimento 06 ottobre 2022, n. 376961)

 

Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
1) credito d’imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
2) credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
3) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
4) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
5) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
6) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.
I crediti d’imposta di cui ai punti 1 e 6 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023. In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;
Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:
- si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento in oggetto le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.