Superbonus, determinazione della plusvalenza per immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione  (Agenzia delle entrate, risposta 23 ottobre 2024, n. 208).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della Legge di bilancio 2024 disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, relativamente ai quali spetta la detrazione prevista (cd. Superbonus).

 

In particolare, l’articolo 67 del TUIR dispone che: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

 

Il comma 66 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 (che prevede che alle suddette plusvalenze si può applicare l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 26%), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di impartite le istruzioni operative relative all’applicazione delle suddette disposizioni ed è stato evidenziato che, ai fini dell’emersione della plusvalenza imponibile, non rileva, tra l’altro, la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione.

Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di 10 anni, compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Inoltre, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

L’Agenzia, al riguardo, ritiene che tale esclusione operi anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’esclusione dall’ambito applicativo della citata lettera bbis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare.

 

Nel caso di specie, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, la quota relativa all’immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile).

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra:

  • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta;

  • il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi entro cinque anni dalla vendita.

Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell’ordinario regime d’imposizione, l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della Legge di bilancio 2024).

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione  (Agenzia delle entrate, risposta 23 ottobre 2024, n. 208).

L'articolo 1, commi da 64 a 67, della Legge di bilancio 2024 disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d'immobili che sono stati oggetto d'interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, relativamente ai quali spetta la detrazione prevista (cd. Superbonus).

 

In particolare, l'articolo 67 del TUIR dispone che: "sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo".

 

Il comma 66 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 (che prevede che alle suddette plusvalenze si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26%), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di impartite le istruzioni operative relative all'applicazione delle suddette disposizioni ed è stato evidenziato che, ai fini dell'emersione della plusvalenza imponibile, non rileva, tra l'altro, la tipologia d'interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione.

Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di 10 anni, compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Inoltre, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

L'Agenzia, al riguardo, ritiene che tale esclusione operi anche nell'ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l'esclusione dall'ambito applicativo della citata lettera bbis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell'immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare.

 

Nel caso di specie, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell'intero immobile, la quota relativa all'immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell'immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile).

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra:

  • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta;

  • il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall'istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi entro cinque anni dalla vendita.

Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell'ordinario regime d'imposizione, l'imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della Legge di bilancio 2024).

CdM approva il Codice unico degli incentivi

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo sul “Codice degli Incentivi”, in attuazione della Legge n. 160/2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy).

La riforma è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure e della relativa strumentazione tecnica.

 

L’adozione, per la prima volta nell’ordinamento, di un “Codice degli incentivi”, consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.

 
Mediante i suoi 29 articoli, suddivisi in 5 Capi, lo schema di decreto attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.

 

Nel dettaglio, il primo tratto qualificante della proposta è rappresentato dalla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” – entrambe in capo al Mimit – che verranno potenziate.

Verrà sviluppato infatti progressivamente un insieme di nuovi servizi a supporto delle diverse attività del ciclo di vita delle agevolazioni che andranno a formare il “Sistema incentivi Italia”.

Secondo tratto qualificante del nuovo Codice è da ritrovarsi nella standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. 
A riguardo vengono introdotte disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.

 

Vengono poi introdotti strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero del ciclo di vita dell’agevolazione.

A tal fine sarà istituito presso il Mimit il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
 
Viene, altresì, introdotta una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo sul "Codice degli Incentivi", in attuazione della Legge n. 160/2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy).

La riforma è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure e della relativa strumentazione tecnica.

 

L’adozione, per la prima volta nell’ordinamento, di un “Codice degli incentivi”, consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.

 
Mediante i suoi 29 articoli, suddivisi in 5 Capi, lo schema di decreto attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.

 

Nel dettaglio, il primo tratto qualificante della proposta è rappresentato dalla centralità degli strumenti digitali, a partire dal "Registro nazionale degli aiuti di Stato" e dalla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" – entrambe in capo al Mimit - che verranno potenziate.

Verrà sviluppato infatti progressivamente un insieme di nuovi servizi a supporto delle diverse attività del ciclo di vita delle agevolazioni che andranno a formare il “Sistema incentivi Italia”.

Secondo tratto qualificante del nuovo Codice è da ritrovarsi nella standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. 
A riguardo vengono introdotte disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.

 

Vengono poi introdotti strumenti di programmazione dell'intervento pubblico in funzione dei risultati. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero del ciclo di vita dell’agevolazione.

A tal fine sarà istituito presso il Mimit il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
 
Viene, altresì, introdotta una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

Misure in materia economica, fiscale e enti territoriali: il D.L. in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, con entrata in vigore dal 20 ottobre, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Tra le misure previste, al Capo II si collocano, in particolare, delle nuove disposizioni in ambito fiscale.

 

Il nuovo Decreto, all’articolo 7, apporta modifiche al D.L. 9 agosto 2024, n. 113 e al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Nello specifico viene adeguata la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Secondo il testo normativo, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell’imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l’aliquota del 12,5%;

  • la base  imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando l’aliquota del 3,9%.

A seguire, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 apporta modifiche al credito d’imposta ZES, specificando che, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, con entrata in vigore dal 20 ottobre, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Tra le misure previste, al Capo II si collocano, in particolare, delle nuove disposizioni in ambito fiscale.

 

Il nuovo Decreto, all’articolo 7, apporta modifiche al D.L. 9 agosto 2024, n. 113 e al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Nello specifico viene adeguata la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Secondo il testo normativo, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l'aliquota del 12,5%;

  • la base  imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando l'aliquota del 3,9%.

A seguire, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 apporta modifiche al credito d'imposta ZES, specificando che, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

Fondo sostegno all’editoria, dal 28 ottobre invio delle domande per accedere ai contributi

La fase di presentazione delle domande telematiche per beneficiare del contributo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive che hanno effettuato investimenti in tecnologie innovative nel 2023, va dal 28 ottobre al 19 novembre 2024 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 ottobre 2024).

La misura, istituita dalla Legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 375, è rivolta alle imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive, al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva.

 

Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti realizzati nell’anno 2023 e dichiarati in domanda, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

 

Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024. Al riguardo il MIMIT comunica che, qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

 

Le risorse, stanziate nell’ambito del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, sono così suddivise:

  • 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali;

  • 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale;

  • 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.

Le imprese che intendono accedere al contributo per l’anno 2023 possono presentare la domanda telematica dal 28 ottobre 2024 al 19 novembre 2024, attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del MIMIT.

La fase di presentazione delle domande telematiche per beneficiare del contributo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive che hanno effettuato investimenti in tecnologie innovative nel 2023, va dal 28 ottobre al 19 novembre 2024 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 ottobre 2024).

La misura, istituita dalla Legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 375, è rivolta alle imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive, al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva.

 

Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti realizzati nell’anno 2023 e dichiarati in domanda, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

 

Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024. Al riguardo il MIMIT comunica che, qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

 

Le risorse, stanziate nell'ambito del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", sono così suddivise:

  • 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali;

  • 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale;

  • 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.

Le imprese che intendono accedere al contributo per l’anno 2023 possono presentare la domanda telematica dal 28 ottobre 2024 al 19 novembre 2024, attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del MIMIT.

D.Lgs. di revisione delle disposizioni in materia di accise approvato dal CdM in esame preliminare

Nella riunione del 15 ottobre 2024 del Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Di seguito le principali previsioni del provvedimento.

 

INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI

Viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione (base, medio e avanzato) a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

 

RIFORMA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale verrà sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici per i quali la denuncia all’ADM sarà assorbita dalla comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

 

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI AFFINI

Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DA FUMO
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

Nella riunione del 15 ottobre 2024 del Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Di seguito le principali previsioni del provvedimento.

 

INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI

Viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione (base, medio e avanzato) a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

 

RIFORMA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale verrà sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici per i quali la denuncia all’ADM sarà assorbita dalla comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

 

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI AFFINI

Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DA FUMO
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

Rinuncia unilaterale al credito ed emissione nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento 8Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2024, n. 203).

L’articolo 26 del decreto IVA, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021, dispone al comma 2 che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

 

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Le disposizioni di cui al suddetto articolo 26, comma 3­bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Quindi, con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, derivante dall’apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 in commento.

 

Il legislatore ha, poi, circoscritto la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato  pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale, stabilendo al contempo che l’imposta non va recuperata nell’ipotesi di procedure concorsuali.
L’articolo 26 contempla, infine, un’altra ipotesi in cui è consentita la variazione, disponendo, nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti
a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Ne consegue l’obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del  decreto IVA, secondo cui ”Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Resta fermo l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.
L’esercizio della rivalsa mediante addebito dell’IVA non è una facoltà rimessa al libero arbitrio del cedente/prestatore, ma è un obbligo di legge. Conformemente a detto scopo, le fattispecie contemplate dall’articolo 26 attengono:

  • a vizi ontologici dell’atto;

  • alla fase dell’esecuzione del contratto;

  • a specifiche previsioni contrattuali;

  • a un accordo sopravvenuto delle parti;

L’unico caso nel quale il legislatore, ai fini dell’emissione della nota di variazione, attribuisce rilevanza alla volontà sopravvenuta rispetto al contratto originario di entrambe le parti contraenti, è quello che consente l’emissione della nota di variazione, entro il ristretto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, qualora, in dipendenza di un accordo sopravvenuto, la stessa operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non possa essere assimilata ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA. L’incasso del credito cui l’istante intende rinunciare, infatti, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa ­in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall’operazione originaria) solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

L'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento 8Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2024, n. 203).

L'articolo 26 del decreto IVA, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021, dispone al comma 2 che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

 

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Le disposizioni di cui al suddetto articolo 26, comma 3­bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Quindi, con riferimento all'ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, derivante dall'apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l'emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell'articolo 26 in commento.

 

Il legislatore ha, poi, circoscritto la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato  pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale, stabilendo al contempo che l'imposta non va recuperata nell'ipotesi di procedure concorsuali.
L'articolo 26 contempla, infine, un'altra ipotesi in cui è consentita la variazione, disponendo, nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti
a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Ne consegue l'obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, del  decreto IVA, secondo cui ''Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa".

Resta fermo l'obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l'eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.
L'esercizio della rivalsa mediante addebito dell'IVA non è una facoltà rimessa al libero arbitrio del cedente/prestatore, ma è un obbligo di legge. Conformemente a detto scopo, le fattispecie contemplate dall'articolo 26 attengono:

  • a vizi ontologici dell'atto;

  • alla fase dell'esecuzione del contratto;

  • a specifiche previsioni contrattuali;

  • a un accordo sopravvenuto delle parti;

L'unico caso nel quale il legislatore, ai fini dell'emissione della nota di variazione, attribuisce rilevanza alla volontà sopravvenuta rispetto al contratto originario di entrambe le parti contraenti, è quello che consente l'emissione della nota di variazione, entro il ristretto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria, qualora, in dipendenza di un accordo sopravvenuto, la stessa operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l'ammontare imponibile.

 

Nel caso di specie, l'Agenzia ritiene che la rinuncia unilaterale al credito che l'istante intende esercitare nei confronti del fallimento non possa essere assimilata ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA. L'incasso del credito cui l'istante intende rinunciare, infatti, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa ­in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall'operazione originaria) solo all'esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre 2024

Si può aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire il rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi delle partite IVA di minori dimensioni al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

 

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

 

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;

  • per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

 

Inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al CPB è previsto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito nella Legge n. 143/2024).
A tale fine le norme stabiliscono:
– i criteri di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive per i periodi di imposta 2020 e 2021;
– il valore minimo complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione che non può essere inferiore a 1000 euro;
– le modalità e le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva.

In particolare, è previsto che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applichino l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità (2018, 2019 e 2022) si applica l’imposta sostitutiva dell’IRAP con l’aliquota del 3,9%.

Si può aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire il rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi delle partite IVA di minori dimensioni al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

 

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

 

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;

  • per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

 

Inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al CPB è previsto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'IRAP (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito nella Legge n. 143/2024).
A tale fine le norme stabiliscono:
- i criteri di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
- le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive per i periodi di imposta 2020 e 2021;
- il valore minimo complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione che non può essere inferiore a 1000 euro;
- le modalità e le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva.

In particolare, è previsto che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applichino l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità (2018, 2019 e 2022) si applica l'imposta sostitutiva dell’IRAP con l'aliquota del 3,9%.

Superbonus, chiarimenti delle Entrate per installazione secondo impianto fotovoltaico

In merito all’installazione di un impianto fotovoltaico sul medesimo edificio nel quale risulti già installato un precedente impianto, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di fruizione del Suberbonus e sul calcolo del limite massimo di spesa agevolabile (Agenzia delle entrate, risposta 10 ottobre 2024, n. 199).

Una Onlus intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW e sul quale non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura.

 

In merito ai soggetti beneficiari dell’agevolazione al comma 9, lettera dbis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate ricorda che la detrazione si applica, tra l’altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale , alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110%.

 

Con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici, il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La normativa, inoltre, stabilisce che per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle ONLUS che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o delle indennità di carica, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la norma non indica che, ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, si debba tener conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all’impianto installato, specificando che il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro va commisurato ”all’intero impianto”.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’istante potrà fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello ”sconto in fattura”, per l’installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.

In merito all'installazione di un impianto fotovoltaico sul medesimo edificio nel quale risulti già installato un precedente impianto, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di fruizione del Suberbonus e sul calcolo del limite massimo di spesa agevolabile (Agenzia delle entrate, risposta 10 ottobre 2024, n. 199).

Una Onlus intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW e sul quale non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura.

 

In merito ai soggetti beneficiari dell'agevolazione al comma 9, lettera dbis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, l'Agenzia delle entrate ricorda che la detrazione si applica, tra l'altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale , alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110%.

 

Con riferimento all'installazione di impianti fotovoltaici, il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

La normativa, inoltre, stabilisce che per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle ONLUS che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o delle indennità di carica, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110% delle spese sostenute.

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che la norma non indica che, ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, si debba tener conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all'impianto installato, specificando che il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro va commisurato ''all'intero impianto''.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l'istante potrà fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello ''sconto in fattura'', per l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”, un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul "Bonus Natale", un'indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.