Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto del 29 novembre 2022, ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021, in favore dei cuochi professionisti.
L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, co. 117, L 30 dicembre 2020 n. 178, e ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, DM 01 luglio 2022, devono presentare al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello approvato, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
– l’importo dell’agevolazione richiesta;
– i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili;
– di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell’istanza di agevolazione:
– i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
– i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare.
In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, ad allegare:
– titoli giustificativi delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022;
– copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;
– eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;
Sono ammissibili le seguenti spese relative a:
– l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
– l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
– la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto del 29 novembre 2022, ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021, in favore dei cuochi professionisti.
L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, co. 117, L 30 dicembre 2020 n. 178, e ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, DM 01 luglio 2022, devono presentare al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello approvato, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
- l’importo dell’agevolazione richiesta;
- i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili;
- di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell’istanza di agevolazione:
- i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una "impresa unica";
- i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare.
In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, ad allegare:
- titoli giustificativi delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022;
- copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;
- eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;
Sono ammissibili le seguenti spese relative a:
- l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.