Avviato l’iter di approvazione del Ddl bilancio 2023

Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 novembre, viene avviato alla Camera dei deputati l’iter per l’approvazione del provvedimento.

Nel testo della manovra, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è confermato l’approccio prudente e realista ma allo stesso tempo coraggioso che sta alla base delle scelte di politica economica del Governo, nelle quali si tiene conto della situazione economica, anche internazionale, e della necessità di garantire interventi sostenibili per la finanza pubblica, a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e l’aumento dell’inflazione, nonché di prospettiva per la crescita e la competitività economica del Paese (MEF – comunicato 01 dicembre 2022)

Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 novembre, viene avviato alla Camera dei deputati l’iter per l’approvazione del provvedimento.

Nel testo della manovra, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è confermato l’approccio prudente e realista ma allo stesso tempo coraggioso che sta alla base delle scelte di politica economica del Governo, nelle quali si tiene conto della situazione economica, anche internazionale, e della necessità di garantire interventi sostenibili per la finanza pubblica, a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e l’aumento dell’inflazione, nonché di prospettiva per la crescita e la competitività economica del Paese (MEF - comunicato 01 dicembre 2022)

Bonus chef: pronte le modalità di presentazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto del 29 novembre 2022, ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021, in favore dei cuochi professionisti.

L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, co. 117, L 30 dicembre 2020 n. 178, e ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, DM 01 luglio 2022, devono presentare al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello approvato, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

– l’importo dell’agevolazione richiesta;

– i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili;

– di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell’istanza di agevolazione:

– i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;

– i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, ad allegare:

– titoli giustificativi delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022;

– copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;

– eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;

Sono ammissibili le seguenti spese relative a:

– l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;

– l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

– la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto del 29 novembre 2022, ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021, in favore dei cuochi professionisti.

L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, co. 117, L 30 dicembre 2020 n. 178, e ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, DM 01 luglio 2022, devono presentare al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello approvato, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

- l’importo dell’agevolazione richiesta;

- i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili;

- di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell’istanza di agevolazione:

- i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una "impresa unica";

- i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, ad allegare:

- titoli giustificativi delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022;

- copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;

- eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;

Sono ammissibili le seguenti spese relative a:

- l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;

- l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il Fondo di garanzia PMI per contrastare il caro bollette

Per contrastare il caro bollette cresce la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolare 30 novembre 2022, n. 13 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Comunicato 30 novembre 2022).

Per accedere all’incremento della garanzia previsto dal Decreto Aiuti Ter (art.3, comma 3), i finanziamenti devono essere finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Rientrando in questa fattispecie i finanziamenti possono ottenere una copertura dell’80% che riguarderà tutte le PMI e i professionisti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza stabilita attraverso l’applicazione del modello rating del Fondo. Per questa specifica tipologia di finanziamenti per esigenze di liquidità, dunque, il decreto Aiuti Ter incrementa dal 60% all’80% la percentuale di intervento a favore delle imprese in fascia 1 e 2.
La garanzia, inoltre, viene concessa gratuitamente qualora il tasso applicato alla quota garantita del finanziamento concesso dalle banche o dagli altri intermediari non superi il tetto massimo stabilito dal decreto (il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il predetto tasso dovrà essere limitato al recupero dei costi).
Per ottenere la gratuità, infine, i soggetti finanziatori devono indicare nella richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate in conseguenza dell’intervento del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza garanzia.

Per contrastare il caro bollette cresce la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale /Invitalia - Circolare 30 novembre 2022, n. 13 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy - Comunicato 30 novembre 2022).

Per accedere all’incremento della garanzia previsto dal Decreto Aiuti Ter (art.3, comma 3), i finanziamenti devono essere finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Rientrando in questa fattispecie i finanziamenti possono ottenere una copertura dell’80% che riguarderà tutte le PMI e i professionisti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza stabilita attraverso l’applicazione del modello rating del Fondo. Per questa specifica tipologia di finanziamenti per esigenze di liquidità, dunque, il decreto Aiuti Ter incrementa dal 60% all’80% la percentuale di intervento a favore delle imprese in fascia 1 e 2.
La garanzia, inoltre, viene concessa gratuitamente qualora il tasso applicato alla quota garantita del finanziamento concesso dalle banche o dagli altri intermediari non superi il tetto massimo stabilito dal decreto (il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il predetto tasso dovrà essere limitato al recupero dei costi).
Per ottenere la gratuità, infine, i soggetti finanziatori devono indicare nella richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate in conseguenza dell’intervento del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza garanzia.

Nuovo modello di avviso di intimazione

Approvato il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439455)

L’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
La notifica del suddetto avviso va effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
In particolare gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Con il provvedimento in oggetto si procede pertanto a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.

Approvato il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439455)

L’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
La notifica del suddetto avviso va effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
In particolare gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Con il provvedimento in oggetto si procede pertanto a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.

Fisco: invio comunicazione per promozione adempimento spontaneo

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani (Agenzia delle entrate – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439255).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– la tipologia di reddito percepito;
– la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
– l’ammontare dei redditi esteri percepiti;
– lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani (Agenzia delle entrate - Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439255).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
- la tipologia di reddito percepito;
- la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
- l’ammontare dei redditi esteri percepiti;
- lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19: proroga al 31 gennaio 2023

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400)

Il provvedimento in oggetto sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400)

Il provvedimento in oggetto sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

Bonus Energia e Gas: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29 novembre 2022 n. 36, ha fornito chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono stati emanati:

– il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. “decreto Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

– il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

– il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto Aiutiter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

– il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, rubricato “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d. “decreto Aiuti-quater).

In particolare, le disposizioni agevolative di cui all’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, all’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e all’articolo 1 del decreto Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con riferimento a periodi precedenti, incrementandone la misura.

A riguardo, con la circolare 36, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con il medesimo documento di prassi la stessa Agenzia provvede, inoltre, a rispondere a taluni quesiti specifici in merito all’ambito applicativo delle anzidette misure.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29 novembre 2022 n. 36, ha fornito chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono stati emanati:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (c.d. "decreto Aiuti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (c.d. "decreto Aiuti-bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rubricato "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (c.d. "decreto Aiutiter"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, rubricato "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (c.d. "decreto Aiuti-quater).

In particolare, le disposizioni agevolative di cui all’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, all’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e all’articolo 1 del decreto Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con riferimento a periodi precedenti, incrementandone la misura.

A riguardo, con la circolare 36, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con il medesimo documento di prassi la stessa Agenzia provvede, inoltre, a rispondere a taluni quesiti specifici in merito all’ambito applicativo delle anzidette misure.

Chiarimenti dal Fisco sui PIR alternativi per operazioni di cartolarizzazione immobiliare

L’ammissibilità, nell’ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa (Agenzia delle Entrate – risposta 25 novembre 2022 n. 577).

La Legge di bilancio 2017 ha previsto un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi di capitale e diversi, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori di attività d’impresa, nonché dagli enti di previdenza obbligatoria (cd. Casse di Previdenza) e dalle forme di previdenza complementare (cd. Fondi pensione) derivanti da investimenti operati tramite PIR che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalla normativa.
Come chiarito nella circolare n. 19/E del 2021, l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del PIR Alternativo è quello di utilizzare il risparmio come risorsa finanziaria della collettività indirizzandolo su investimenti illiquidi al fine di assicurare risorse, in termini di capitali, al settore delle piccole e medie imprese.
Si tratta, infatti, come dichiarato nella relazione illustrativa, di una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei PIR di convogliare risparmio privato verso il mondo delle piccole e medie imprese.
Come noto, per la costituzione di un PIR Alternativo occorre rispettare i seguenti vincoli di investimento:
– per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore complessivo del PIR deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
– gli strumenti finanziari, oggetto dell’investimento di cui sopra, dovranno essere emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia, con imprese residenti in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Sia le imprese residenti nell’UE che quelle residenti in Stati SEE devono avere una stabile organizzazione in Italia;
– le imprese, oggetto degli investimenti, devono essere diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
– gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti e crediti erogati alle predette imprese.

Relativamente alla possibilità di includere tra gli investimenti qualificati anche quelli rappresentati da prestiti e crediti, nel paragrafo 2 della circolare n. 19/E del 2021 è stato precisato che possono essere immessi all’interno del PIR anche Asset Backed Securities (ABS) emesse da special purpose vehicle di cartolarizzazione di crediti di imprese fiscalmente residenti in Italia e/o di imprese residenti in Stati membri UE o in Stati SEE aventi una stabile organizzazione in Italia.
A tale proposito si osserva che, nel medesimo paragrafo del documento di prassi citato, viene prima chiarito che le somme o i valori conferiti nel piano nell’ambito della quota obbligatoria possono essere destinati anche “indirettamente” agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR.
Pertanto, ai fini della valorizzazione nell’ambito degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, anche degli investimenti effettuati indirettamente, rileva l’investimento sottostante (i.e. look through).

In tale contesto, attraverso l’investimento in titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si persegue la finalità di convogliare le risorse finanziarie, immesse nei PIR Alternativi, alle imprese obiettivo della misura agevolativa tramite fonti di finanziamento, ulteriori rispetto agli strumenti finanziari, quali l’investimento in prestiti e crediti delle predette imprese.
Al riguardo, come già anticipato, deve trattarsi di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese target), in quanto la misura tende ad indirizzare gli investimenti verso le imprese di minori dimensioni.
L’ammissibilità, nell’ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa.
Nel caso di specie, considerato che l’oggetto dell’investimento della società di cartolarizzazione immobiliari non è costituito da crediti di imprese target, ma dai proventi derivanti dalla titolarità dei beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione, i titoli emessi da società di cartolarizzazione immobiliare possono essere inclusi nella quota libera del 30% del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR.

L'ammissibilità, nell'ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l'operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa (Agenzia delle Entrate - risposta 25 novembre 2022 n. 577).

La Legge di bilancio 2017 ha previsto un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi di capitale e diversi, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori di attività d'impresa, nonché dagli enti di previdenza obbligatoria (cd. Casse di Previdenza) e dalle forme di previdenza complementare (cd. Fondi pensione) derivanti da investimenti operati tramite PIR che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalla normativa.
Come chiarito nella circolare n. 19/E del 2021, l'obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l'introduzione del PIR Alternativo è quello di utilizzare il risparmio come risorsa finanziaria della collettività indirizzandolo su investimenti illiquidi al fine di assicurare risorse, in termini di capitali, al settore delle piccole e medie imprese.
Si tratta, infatti, come dichiarato nella relazione illustrativa, di una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei PIR di convogliare risparmio privato verso il mondo delle piccole e medie imprese.
Come noto, per la costituzione di un PIR Alternativo occorre rispettare i seguenti vincoli di investimento:
- per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore complessivo del PIR deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- gli strumenti finanziari, oggetto dell'investimento di cui sopra, dovranno essere emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia, con imprese residenti in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Sia le imprese residenti nell'UE che quelle residenti in Stati SEE devono avere una stabile organizzazione in Italia;
- le imprese, oggetto degli investimenti, devono essere diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti e crediti erogati alle predette imprese.

Relativamente alla possibilità di includere tra gli investimenti qualificati anche quelli rappresentati da prestiti e crediti, nel paragrafo 2 della circolare n. 19/E del 2021 è stato precisato che possono essere immessi all'interno del PIR anche Asset Backed Securities (ABS) emesse da special purpose vehicle di cartolarizzazione di crediti di imprese fiscalmente residenti in Italia e/o di imprese residenti in Stati membri UE o in Stati SEE aventi una stabile organizzazione in Italia.
A tale proposito si osserva che, nel medesimo paragrafo del documento di prassi citato, viene prima chiarito che le somme o i valori conferiti nel piano nell'ambito della quota obbligatoria possono essere destinati anche "indirettamente" agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR.
Pertanto, ai fini della valorizzazione nell'ambito degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, anche degli investimenti effettuati indirettamente, rileva l'investimento sottostante (i.e. look through).

In tale contesto, attraverso l'investimento in titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si persegue la finalità di convogliare le risorse finanziarie, immesse nei PIR Alternativi, alle imprese obiettivo della misura agevolativa tramite fonti di finanziamento, ulteriori rispetto agli strumenti finanziari, quali l'investimento in prestiti e crediti delle predette imprese.
Al riguardo, come già anticipato, deve trattarsi di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese target), in quanto la misura tende ad indirizzare gli investimenti verso le imprese di minori dimensioni.
L'ammissibilità, nell'ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l'operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa.
Nel caso di specie, considerato che l'oggetto dell'investimento della società di cartolarizzazione immobiliari non è costituito da crediti di imprese target, ma dai proventi derivanti dalla titolarità dei beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione, i titoli emessi da società di cartolarizzazione immobiliare possono essere inclusi nella quota libera del 30% del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR.

Rinnovabili e batterie PNRR, riapertura dei termini

Definiti i nuovi termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura M2C2 dell’investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Decreto 16 novembre 2022).

Nell’ambito della Missione 2 – Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” – Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”, l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie”, mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie, attraverso i seguenti tre sub-investimenti:
– 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento;
– 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande;
– 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie.
A partire dalle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 28 febbraio 2023 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.1, sub-investimenti 5.1.1 “Tecnologia PV”, 5.1.2 “Industria eolica”, e 5.1.3 “Settore batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
I soggetti proponenti delle domande potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e del regime di aiuti SA.102702 (2022/N) “Investimenti in favore di una ripresa sostenibile” di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull’intero territorio nazionale.

Definiti i nuovi termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura M2C2 dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Ministero delle Imprese e del Made In Italy - Decreto 16 novembre 2022).

Nell’ambito della Missione 2 – Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" – Investimento 5 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione", l’Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie", mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie, attraverso i seguenti tre sub-investimenti:
- 5.1.1 "Tecnologia PV (PhotoVoltaics)": sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento;
- 5.1.2 "Industria eolica": sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande;
- 5.1.3 "Settore batterie": sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie.
A partire dalle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 28 febbraio 2023 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.1, sub-investimenti 5.1.1 "Tecnologia PV", 5.1.2 "Industria eolica", e 5.1.3 "Settore batterie" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
I soggetti proponenti delle domande potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e del regime di aiuti SA.102702 (2022/N) "Investimenti in favore di una ripresa sostenibile" di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull’intero territorio nazionale.

Riaprono gli sportelli per gli incentivi al settore automotive

Nuove domande dal 29 novembre per i Contratti di sviluppo e gli Accordi di innovazione. (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – Comunicato 25 novembre 2022)

Dal 29 novembre le imprese della filiera potranno infatti richiedere le agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo e sugli Accordi per l’innovazione.
Le iniziative agevolabili dovranno riguardare temi come la riduzione delle emissioni, l’alleggerimento dei veicoli, lo sviluppo di nuovi sistemi e componenti, nonché le infrastrutture per il rifornimento e la ricarica.
In particolare, sono oltre 320 milioni di euro le risorse a disposizione per sostenere i Contratti di sviluppo, che promuoveranno programmi di investimento di grandi dimensioni e di particolare rilevanza strategica e innovativa.
Le domande di agevolazione andranno presentate a Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero.
Gli Accordi per l’innovazione mettono invece a disposizione del settore automotive, con la nuova finestra del primo sportello, risorse finanziarie pari a circa 200 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere nuovi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella filiera.
Le proposte vanno presentate al Ministero attraverso la piattaforma messa a disposizione da Mediocredito Centrale, soggetto gestore degli Accordi.

Nuove domande dal 29 novembre per i Contratti di sviluppo e gli Accordi di innovazione. (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Comunicato 25 novembre 2022)

Dal 29 novembre le imprese della filiera potranno infatti richiedere le agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo e sugli Accordi per l'innovazione.
Le iniziative agevolabili dovranno riguardare temi come la riduzione delle emissioni, l'alleggerimento dei veicoli, lo sviluppo di nuovi sistemi e componenti, nonché le infrastrutture per il rifornimento e la ricarica.
In particolare, sono oltre 320 milioni di euro le risorse a disposizione per sostenere i Contratti di sviluppo, che promuoveranno programmi di investimento di grandi dimensioni e di particolare rilevanza strategica e innovativa.
Le domande di agevolazione andranno presentate a Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero.
Gli Accordi per l'innovazione mettono invece a disposizione del settore automotive, con la nuova finestra del primo sportello, risorse finanziarie pari a circa 200 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere nuovi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella filiera.
Le proposte vanno presentate al Ministero attraverso la piattaforma messa a disposizione da Mediocredito Centrale, soggetto gestore degli Accordi.