La società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata (Agenzie delle Entrate, risposta a interpello 16 febbraio 2023, n. 218).
L’Agenzie delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta (art. 121, D.L. n. 34/2020) nel caso di una società cooperativa che intende acquistare i crediti nei confronti dell’erario maturati dai soci attraverso lo ”sconto in fattura”, per i lavori rientrati nell’agevolazione fiscale in materia di ristrutturazioni edilizie e di risparmio energetico (cosiddetti Ecobonus e Bonus ristrutturazione rispettivamente al 65% e al 50%).
L’istante fa presente che è stato avviato un percorso di integrazione con un altro consorzio di artigiani. Il progetto di fusione è stato approvato dai due rispettivi consigli di amministrazione a novembre 2022 e iscritto nel Registro delle imprese nello stesso mese. Presumibilmente la fusione dovrebbe concretizzarsi dal 1° marzo 2023. Ciò premesso, la cooperativa chiede chiarimenti sulle modalità tecniche con cui i crediti presenti nell’attuale cassetto fiscale dell’incorporata possano essere trasferiti dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate sul cassetto fiscale dell’incorporante.
Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver esaminato le modalità applicative della misura richiamata, con riferimento al caso di specie, cita l’art. 2504 bis del codice civile, secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Sotto il profilo fiscale, il TUIR (art. 172, co. 4), stabilisce che dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7 del citato provvedimento.
Tenuto conto delle norme appena richiamate, l’operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. In particolare, con riferimento al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 è stato chiarito che il bonus riconosciuto alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.
Sul punto, richiama inoltre le risoluzioni n. 118/E del 29 aprile 2009 e n. 22/E del 6 febbraio 2006 che, a proposito del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, hanno specificato che il trasferimento del contributo è consentito unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società). Gli stessi principi, precisa l’Agenzia, valgono anche con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui è titolare l’istante perché acquistati dai singoli consorziati.
Dal progetto di fusione descritto, non risultano specifiche destinazioni delle risultanze della società incorporata. La fusione produrrà quindi i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese. Pertanto, la data da cui le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, sarà quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti. Dalla stessa data decorreranno altresì gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi (art. 172, co. 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86).
In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.
Tuttavia, per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, è necessario che nella sezione ”CONTRIBUENTE” del modello F24 siano indicati:
- nel campo ”CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.
La società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata (Agenzie delle Entrate, risposta a interpello 16 febbraio 2023, n. 218).
L'Agenzie delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta (art. 121, D.L. n. 34/2020) nel caso di una società cooperativa che intende acquistare i crediti nei confronti dell'erario maturati dai soci attraverso lo ''sconto in fattura'', per i lavori rientrati nell'agevolazione fiscale in materia di ristrutturazioni edilizie e di risparmio energetico (cosiddetti Ecobonus e Bonus ristrutturazione rispettivamente al 65% e al 50%).
L’istante fa presente che è stato avviato un percorso di integrazione con un altro consorzio di artigiani. Il progetto di fusione è stato approvato dai due rispettivi consigli di amministrazione a novembre 2022 e iscritto nel Registro delle imprese nello stesso mese. Presumibilmente la fusione dovrebbe concretizzarsi dal 1° marzo 2023. Ciò premesso, la cooperativa chiede chiarimenti sulle modalità tecniche con cui i crediti presenti nell’attuale cassetto fiscale dell’incorporata possano essere trasferiti dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate sul cassetto fiscale dell'incorporante.
Nel fornire risposta, l'Amministrazione finanziaria, dopo aver esaminato le modalità applicative della misura richiamata, con riferimento al caso di specie, cita l'art. 2504 bis del codice civile, secondo cui "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".
Sotto il profilo fiscale, il TUIR (art. 172, co. 4), stabilisce che dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7 del citato provvedimento.
Tenuto conto delle norme appena richiamate, l'operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. In particolare, con riferimento al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 è stato chiarito che il bonus riconosciuto alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.
Sul punto, richiama inoltre le risoluzioni n. 118/E del 29 aprile 2009 e n. 22/E del 6 febbraio 2006 che, a proposito del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, hanno specificato che il trasferimento del contributo è consentito unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società). Gli stessi principi, precisa l’Agenzia, valgono anche con riferimento ai crediti d'imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui è titolare l’istante perché acquistati dai singoli consorziati.
Dal progetto di fusione descritto, non risultano specifiche destinazioni delle risultanze della società incorporata. La fusione produrrà quindi i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese. Pertanto, la data da cui le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti. Dalla stessa data decorreranno altresì gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi (art. 172, co. 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86).
In conclusione, l'Agenzia ritiene che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.
Tuttavia, per verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, è necessario che nella sezione ''CONTRIBUENTE'' del modello F24 siano indicati:
- nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO''.