Cuochi professionisti: fino al 3 aprile per accedere al credito d’imposta

 

 

Entro il 3 aprile, i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta. Lo ricorda il Ministero delle imprese e del made in Italy con comunicato del 27 marzo 2023. 

 L’art. 1, comma 117 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), modificato dall’art. 18-quater del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto l’agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti. Successivamente, attraverso il Decreto interministeriale 1° luglio 2022 , il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al suddetto credito d’imposta.

Secondo quanto previsto dal citato Decreto interministeriale, l’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, che hanno sostenuto una o più spese, di cui all’art 7, comma 1, tra la data del 1 gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, il cui importo massimo non può, comunque, eccedere i 6 mila euro.

Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, il Ministero ha previsto:

  1. l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  2. l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tali spese devono essere state pagate tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, attraverso pagamenti tracciabili e riconducibili alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l’IVA è ammissibile solo se ha rappresentato per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Riguardo alla presentazione delle istanze, il MIMIT ha chiarito i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande attraverso Decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.

Il termine, in scadenza, per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta è, dunque, il 3 aprile 2023, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica predisposta, accessibile con SPID, CNS o CIE.

 

 

 

Entro il 3 aprile, i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare domanda per accedere al credito d'imposta. Lo ricorda il Ministero delle imprese e del made in Italy con comunicato del 27 marzo 2023. 

 L'art. 1, comma 117 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), modificato dall’art. 18-quater del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto l'agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti. Successivamente, attraverso il Decreto interministeriale 1° luglio 2022 , il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al suddetto credito d’imposta.

Secondo quanto previsto dal citato Decreto interministeriale, l’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, che hanno sostenuto una o più spese, di cui all’art 7, comma 1, tra la data del 1 gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, il cui importo massimo non può, comunque, eccedere i 6 mila euro.

Relativamente alle spese ammissibili al credito d'imposta, il Ministero ha previsto:

  1. l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  2. l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tali spese devono essere state pagate tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, attraverso pagamenti tracciabili e riconducibili alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l'IVA è ammissibile solo se ha rappresentato per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Riguardo alla presentazione delle istanze, il MIMIT ha chiarito i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande attraverso Decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.

Il termine, in scadenza, per la presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta è, dunque, il 3 aprile 2023, esclusivamente tramite l'apposita procedura informatica predisposta, accessibile con SPID, CNS o CIE.

 

Consiglio dei ministri: le misure in materia energetica

Nel Decreto legge del governo c’è la riduzione dell’IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l’altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L’intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: l’intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Più nel dettaglio:

– alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019:

– alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Nel Decreto legge del governo c'è la riduzione dell'IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l'altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L'intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l'IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: l'intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Più nel dettaglio:

- alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019:

- alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d'imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Gli adempimenti fiscali nel nuovo decreto legge in arrivo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale” e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell'ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l'accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale" e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l'istituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore dei lavoratori - nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi - di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

Recepimento DAC 7: scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l’Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un’entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l’identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2; l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all'Agenzia delle entrate:

  • il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l'identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2; l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 


 

Maggiorazione ammortamento costo fabbricati strumentali per le imprese commercio al dettaglio

 

Con il provvedimento del 23 marzo 2023 n. 89458 l’Agenzia delle entrate ha fornito le disposizioni attuative dell’art. 1 commi 65-68 della Legge 197/2022, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

L’art. 1, comma 65, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo art. 1. In particolare, il citato ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

I requisiti che devono sussistere per il riconoscimento di tale maggiorazione sono due:

  • l’appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti codici ATECO

– 47.11.10 (Ipermercati);
– 47.11.20 (Supermercati);
– 47.11.30 (Discount di alimentari);
– 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

– 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
– 47.19.10 (Grandi magazzini);
– 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
– 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

– 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
–  47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
– 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
–  47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
– 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
– 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
– 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

  • la prevalenza delle attività rilevanti effettivamente svolte dalle imprese in questione, che si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività sopra citate, rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori sopra indicati nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ne restano esclusi i fabbricati concessi in locazione, leasing (a meno che non imputino a conto economico i relativi canoni) o contratti assimilabili e quelli il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%. 

Le imprese, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Riguardo all’ipotesi di cessione di fabbricati che beneficiano della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento; mentre, nell’ipotesi di trasferimento dei fabbricati mediante operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta non va rideterminata.

La durata della maggiorazione è prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

 

Con il provvedimento del 23 marzo 2023 n. 89458 l'Agenzia delle entrate ha fornito le disposizioni attuative dell’art. 1 commi 65-68 della Legge 197/2022, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

L’art. 1, comma 65, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo art. 1. In particolare, il citato ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

I requisiti che devono sussistere per il riconoscimento di tale maggiorazione sono due:

  • l'appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti codici ATECO

- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
-  47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
-  47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

  • la prevalenza delle attività rilevanti effettivamente svolte dalle imprese in questione, che si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività sopra citate, rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori sopra indicati nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ne restano esclusi i fabbricati concessi in locazione, leasing (a meno che non imputino a conto economico i relativi canoni) o contratti assimilabili e quelli il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%. 

Le imprese, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Riguardo all’ipotesi di cessione di fabbricati che beneficiano della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento; mentre, nell’ipotesi di trasferimento dei fabbricati mediante operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta non va rideterminata.

La durata della maggiorazione è prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

Credito d’imposta Art-bonus, esclusione per i contributi versati dai fondatori di un ente

L’Agenzia delle entrate si pronuncia sull’ammissibilità all’agevolazione fiscale Art-bonus dei contributi versati al fondo di gestione a sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente da parte dei fondatori dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta 22 marzo 2023, n. 266).

Il cosiddetto Art-bonus, è l’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

 

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Con la risposta a interpello in oggetto, l’Agenzia delle entrate interviene in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui sopra alle erogazioni liberali effettuate annualmente dai fondatori di un Ente e destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente stesso.

 

Ciò che rileva nel caso di specie, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale, circostanza che viene esclusa laddove il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto e imposto dallo statuto del medesimo, il che farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art-bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ”diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.

 

Diversamente dalla fattispecie oggetto della risposta n. 164/2021, dove una fondazione erogava dei fondi a un’associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione, nel caso specifico in esame non solo la fondazione istante è tra i fondatori dell’Ente ma, soprattutto, lo statuto di quest’ultimo prevede (e impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione. 

 

Pertanto, seppure l’Ente in questione risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dal citato decreto legge come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione, l’Agenzia ritiene che non siano ammissibili all’agevolazione fiscale Art-bonus i contributi, deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.

L'Agenzia delle entrate si pronuncia sull'ammissibilità all'agevolazione fiscale Art-bonus dei contributi versati al fondo di gestione a sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente da parte dei fondatori dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta 22 marzo 2023, n. 266).

Il cosiddetto Art-bonus, è l'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

 

Tale credito d'imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Con la risposta a interpello in oggetto, l'Agenzia delle entrate interviene in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale di cui sopra alle erogazioni liberali effettuate annualmente dai fondatori di un Ente e destinate al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente stesso.

 

Ciò che rileva nel caso di specie, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale, circostanza che viene esclusa laddove il versamento dei contributi, finalizzato all'accrescimento del fondo di gestione dell'Ente, sia espressamente previsto e imposto dallo statuto del medesimo, il che farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art-bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ''diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio''.

 

Diversamente dalla fattispecie oggetto della risposta n. 164/2021, dove una fondazione erogava dei fondi a un'associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione, nel caso specifico in esame non solo la fondazione istante è tra i fondatori dell'Ente ma, soprattutto, lo statuto di quest'ultimo prevede (e impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all'accrescimento del fondo di gestione. 

 

Pertanto, seppure l'Ente in questione risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dal citato decreto legge come beneficiaria dell'erogazione liberale in questione, l'Agenzia ritiene che non siano ammissibili all'agevolazione fiscale Art-bonus i contributi, deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l'attività concertistica e corale dell'Ente.

Comunicazione spese impianti di compostaggio: i termini e le specifiche tecniche per la trasmissione 

 

Definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione e le Modifiche al provvedimento n. 80989 del 14 marzo 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 84261 del 21 marzo 2023).

L’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

 

Per la fruizione del credito d’imposta, la comunicazione va presentata, in via telematica, nei termini definiti dall’Agenzia delle entrate: dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022; dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023. 

L’invio telematico deve avvenire nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche, attraverso il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, messo a disposizione gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

 

La Legge di bilancio per il 2023, nel dettaglio, ha modificato il comma 831 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, estendendo la fruizione del credito d’imposta alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Pertanto, l’Agenzia ha apportato modifiche al precedente provvedimento prot. n. 80989 del 14 marzo 2022, con il quale sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto credito ed è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni, per adeguarne il contenuto alla proroga prevista dalla legge di bilancio per il 2023. 

 

L’Agenzia, oltre al contenuto del provvedimento, nell’allegato stabilisce il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica dei dati contenuti nella comunicazione da parte dei contribuenti che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti incaricati alla trasmissione.

 

 

 

 

 

 

Definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione e le Modifiche al provvedimento n. 80989 del 14 marzo 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 84261 del 21 marzo 2023).

L’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

 

Per la fruizione del credito d’imposta, la comunicazione va presentata, in via telematica, nei termini definiti dall'Agenzia delle entrate: dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022; dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023. 

L'invio telematico deve avvenire nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche, attraverso il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, messo a disposizione gratuitamente sul sito dell'Agenzia.

 

La Legge di bilancio per il 2023, nel dettaglio, ha modificato il comma 831 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, estendendo la fruizione del credito d’imposta alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Pertanto, l'Agenzia ha apportato modifiche al precedente provvedimento prot. n. 80989 del 14 marzo 2022, con il quale sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto credito ed è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni, per adeguarne il contenuto alla proroga prevista dalla legge di bilancio per il 2023. 

 

L'Agenzia, oltre al contenuto del provvedimento, nell’allegato stabilisce il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica dei dati contenuti nella comunicazione da parte dei contribuenti che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti incaricati alla trasmissione.

 

 

 

 

 

Tregua fiscale: le risposte dell’Agenzia ai quesiti degli operatori

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Fornite, in particolare, indicazioni sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (circolare n. 6/E del 20 marzo 2023).

L’Agenzia delle entrate, in risposta ad alcuni dubbi interpretativi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria, ha fornito ulteriori indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo le precedenti circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E, in cui erano già stati esposti i primi chiarimenti relativi, rispettivamente, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cd. tregua fiscale. L’Agenzia si pronuncia, in particolare, in merito alla regolarizzazione delle irregolarità formali, al cosiddetto “ravvedimento speciale” e all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Sciolti anche dubbi sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Agenzia chiarisce che, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato l’elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni risulta o meno obbligatoria e che non dipende dalla rilevanza della violazione formale, ai fini delle attività di controllo, che la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. Viene, inoltre, specificato che possono essere considerate irregolarità formali, quindi sanabili, sia l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, se correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, sia l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

In relazione al nuovo ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, l’Agenzia rammenta che, in base alla circolare n. 2/E del 2023, vi si applicano gli stessi chiarimenti del ravvedimento ordinario, per quanto non derogato espressamente. Risulta essenziale, per beneficiare della suddetta regolarizzazione, che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. 

 

In riferimento all’adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di bilancio 2023, ma possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023, è confermata la possibilità di definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito d’ufficio, ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs., anche successivi al 31 marzo 2023, purché l’accertamento sia sottoscritto con adesione e perfezionato con il pagamento.

 

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Fornite, in particolare, indicazioni sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (circolare n. 6/E del 20 marzo 2023).

L'Agenzia delle entrate, in risposta ad alcuni dubbi interpretativi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria, ha fornito ulteriori indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo le precedenti circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E, in cui erano già stati esposti i primi chiarimenti relativi, rispettivamente, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cd. tregua fiscale. L'Agenzia si pronuncia, in particolare, in merito alla regolarizzazione delle irregolarità formali, al cosiddetto “ravvedimento speciale” e all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Sciolti anche dubbi sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, l'Agenzia chiarisce che, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato l'elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni risulta o meno obbligatoria e che non dipende dalla rilevanza della violazione formale, ai fini delle attività di controllo, che la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. Viene, inoltre, specificato che possono essere considerate irregolarità formali, quindi sanabili, sia l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, se correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, sia l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

In relazione al nuovo ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, l'Agenzia rammenta che, in base alla circolare n. 2/E del 2023, vi si applicano gli stessi chiarimenti del ravvedimento ordinario, per quanto non derogato espressamente. Risulta essenziale, per beneficiare della suddetta regolarizzazione, che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. 

 

In riferimento all'adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di bilancio 2023, ma possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023, è confermata la possibilità di definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito d’ufficio, ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs., anche successivi al 31 marzo 2023, purché l'accertamento sia sottoscritto con adesione e perfezionato con il pagamento.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale 

 

Pubblicato in G.U., il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 contenente disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio  per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

L’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il registro ha, dunque, la funzione di garantire l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni  attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Consente, inoltre, direttamente o indirettamente, l’identificazione dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di permetterne la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate tali scritturazioni ha sempre la possibilità di accedere alle scritturazioni relative ai propri strumenti finanziari  digitali  ed estrarre copia in formato elettronico, restandovi comunque sempre garantita l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni.

 

Per il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in suddetto registro ne consegue la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, mentre in capo all’emittente resta la verifica della legittimazione all’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali.

Ai fini dell’emissione nel registro in forma digitale:

  • di azioni, le informazioni elencate all’art. 2354 del c.c. e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all’articolo 2355-bis del c.c. risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo;
  • di obbligazioni, le informazioni elencate all’art. 2414 del c.c., nonché i termini e le condizioni dell’emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, anche attraverso registro;
  • di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 del c.c., risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito, i termini e le condizioni dell’emissione nonchè le informazioni equivalenti a quelle previste dall’articolo 2414 del c.c., le informazioni necessarie all’identificazione dell’investitore professionale e le informazioni necessarie all’identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti;
  • di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa o risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale.

A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali, non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, è associata una strategia di transizione chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile al fine di garantire il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile. Nel caso, invece, di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE)  858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento  del regime di forma e circolazione degli strumenti  finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell’attività.

 

 

Pubblicato in G.U., il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 contenente disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio  per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il registro ha, dunque, la funzione di garantire l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni  attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Consente, inoltre, direttamente o indirettamente, l'identificazione dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di permetterne la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate tali scritturazioni ha sempre la possibilità di accedere alle scritturazioni relative ai propri strumenti finanziari  digitali  ed estrarre copia in formato elettronico, restandovi comunque sempre garantita l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

 

Per il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in suddetto registro ne consegue la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, mentre in capo all'emittente resta la verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali.

Ai fini dell'emissione nel registro in forma digitale:

  • di azioni, le informazioni elencate all'art. 2354 del c.c. e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all'articolo 2355-bis del c.c. risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo;
  • di obbligazioni, le informazioni elencate all'art. 2414 del c.c., nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, anche attraverso registro;
  • di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2483 del c.c., risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito, i termini e le condizioni dell'emissione nonchè le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del c.c., le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale e le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti;
  • di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa o risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale.

A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali, non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, è associata una strategia di transizione chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile al fine di garantire il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile. Nel caso, invece, di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT, secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE)  858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento  del regime di forma e circolazione degli strumenti  finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività.

 

Riforma fiscale: l’ok del Consiglio dei ministri

Approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 16 marzo 2023, n. 25).

La seduta del Consiglio dei ministri n. 25 del 16 marzo ha dato il via libera al disegno di legge delega al Governo per una riforma del fisco con l’obiettivo, tra gli altri, della riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo di raccogliere le norme in testi unici per tipologia di imposta e di redigere uno specifico codice.

IRPEF

In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione in modo da attuare gradualmente l’obiettivo dell’ “equità orizzontale”, mediante:

– l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

– il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;

– la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;

– l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;

– la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le condizioni di seguito elencate:

– una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito in questione sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;

– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA

Per la revisione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono:

– la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione;

– la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote;

– la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP

Prevista una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Viene rivisto lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

Approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 16 marzo 2023, n. 25).

La seduta del Consiglio dei ministri n. 25 del 16 marzo ha dato il via libera al disegno di legge delega al Governo per una riforma del fisco con l'obiettivo, tra gli altri, della riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo di raccogliere le norme in testi unici per tipologia di imposta e di redigere uno specifico codice.

IRPEF

In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione in modo da attuare gradualmente l’obiettivo dell' “equità orizzontale”, mediante:

- l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

- il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;

- la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;

- l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;

- la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le condizioni di seguito elencate:

- una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito in questione sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;

- gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA

Per la revisione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono:

- la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione;

- la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote;

- la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP

Prevista una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Viene rivisto lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.