Trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione

Il Ministero della giustizia, con circolare 2 maggio 2023, ha fornito chiarimenti attinenti al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022.

A seguito di diversi quesiti pervenuti alla direzione generale riguardo al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, il Ministero della giustizia è intervenuto a fare luce in assenza di specifiche indicazioni di diritto positivo.

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante, ai sensi del’ art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 149/2022. Tale norma prevede che il notaio possa esperire un’istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione; inoltre, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

L’autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e dunque l’efficacia dell’autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo.

L’interessato può quindi alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice, trattandosi di una competenza concorrente con due canali autorizzatori autonomi e alternativi.

Poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso che tale attività possa qualificarsi come giurisdizionale. Mancano, infatti, particolari prescrizioni, in merito alla forma della richiesta da presentare al notaio, al contenuto-forma dell’autorizzazione notarile e ai criteri distributivi della competenza territoriale.

Ciò premesso, affinché sorga l’obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è necessario che sia instaurato un processo dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza, in merito al regime fiscale applicabile in caso di autorizzazione resa dal notaio, non si configura un provvedimento di natura giurisdizionale e perciò l’ufficio giudiziario non sarà tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato e per le medesime ragioni, risulterà inesigibile anche l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del Testo unico.

Il Ministero chiarisce infine che, in caso di autorizzazione resa dal notaio, il rimedio impugnatorio previsto è il reclamo camerale di cui all’art. 739 c.p.c., soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’articolo 13, comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

 

Il Ministero della giustizia, con circolare 2 maggio 2023, ha fornito chiarimenti attinenti al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022.

A seguito di diversi quesiti pervenuti alla direzione generale riguardo al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, il Ministero della giustizia è intervenuto a fare luce in assenza di specifiche indicazioni di diritto positivo.

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante, ai sensi del' art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 149/2022. Tale norma prevede che il notaio possa esperire un'istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione; inoltre, ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

L’autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e dunque l’efficacia dell’autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo.

L'interessato può quindi alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice, trattandosi di una competenza concorrente con due canali autorizzatori autonomi e alternativi.

Poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso che tale attività possa qualificarsi come giurisdizionale. Mancano, infatti, particolari prescrizioni, in merito alla forma della richiesta da presentare al notaio, al contenuto-forma dell'autorizzazione notarile e ai criteri distributivi della competenza territoriale.

Ciò premesso, affinché sorga l’obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è necessario che sia instaurato un processo dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza, in merito al regime fiscale applicabile in caso di autorizzazione resa dal notaio, non si configura un provvedimento di natura giurisdizionale e perciò l’ufficio giudiziario non sarà tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato e per le medesime ragioni, risulterà inesigibile anche l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del Testo unico.

Il Ministero chiarisce infine che, in caso di autorizzazione resa dal notaio, il rimedio impugnatorio previsto è il reclamo camerale di cui all’art. 739 c.p.c., soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'articolo 13, comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

 

Aggiornamento FAQ Rottamazione-quater: chiarimenti dall’Agenzia riscossione

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate relative alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal D.L. n. 51/2023.

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione delle nuove FAQ relative alla Rottamazione quater vengono forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione, alle nuove scadenze, alle modalità di adesione e di pagamento e alle conseguenze in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

 

Riguardo all’ambito di applicazione, è la Legge n. 197/2022 a stabilire che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

 

Risultano esclusi dal suddetto beneficio:
– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

– i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– i carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione;
– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
– i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. 

Sulle modalità di adesione viene chiarito che è compito del debitore manifestare la propria volontà di procedere alla definizione agevolata, presentando apposita dichiarazione di adesione telematica, entro il 30 giugno 2023, come da termine modificato dall’ articolo 4 del D.L. n. 51/2023.

E’ possibile presentare la domanda:
– in area riservata, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare dell’agevolazione;
– in area pubblica compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Dopodiché, entro il 30 settembre 2023, nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, perverrà dall’Agenzia una comunicazione di accoglimento/diniego e sarà possibile procedere ai pagamenti secondo le date di scadenza riportate sulla comunicazione delle somme dovute.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, le FAQ chiariscono che la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

L'Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate relative alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal D.L. n. 51/2023.

Con la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate-riscossione delle nuove FAQ relative alla Rottamazione quater vengono forniti chiarimenti in merito all'ambito di applicazione, alle nuove scadenze, alle modalità di adesione e di pagamento e alle conseguenze in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

 

Riguardo all'ambito di applicazione, è la Legge n. 197/2022 a stabilire che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

 

Risultano esclusi dal suddetto beneficio:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

- i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- i carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. 

Sulle modalità di adesione viene chiarito che è compito del debitore manifestare la propria volontà di procedere alla definizione agevolata, presentando apposita dichiarazione di adesione telematica, entro il 30 giugno 2023, come da termine modificato dall' articolo 4 del D.L. n. 51/2023.

E' possibile presentare la domanda:
- in area riservata, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare dell'agevolazione;
- in area pubblica compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Dopodiché, entro il 30 settembre 2023, nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, perverrà dall'Agenzia una comunicazione di accoglimento/diniego e sarà possibile procedere ai pagamenti secondo le date di scadenza riportate sulla comunicazione delle somme dovute.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, le FAQ chiariscono che la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Agenzia delle entrate: chiarimenti su esenzione IVA per attività di carattere educativo e didattico

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA riguardante attività di natura educativa e didattica (Agenzia delle entrate, risposta 9 maggio 2023, n. 321).

La questione oggetto del parere dell’Agenzia delle entrate è posta da una società che svolge corsi di formazione di lingua inglese e che dichiara di aver ottenuto il riconoscimento all’applicazione del regime di esenzione IVA, così come previsto dall’articolo 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). Dovendo erogare corsi di lingua per conto di due diverse società, delle quali una sola in possesso dei requisiti di esenzione, l’istate ha chiesto chiarimenti in merito al regime di esenzione IVA  prospettando la possibilità di fatturare alla prima società la prestazione senza IVA, fatturando la società stessa a sua volta ai propri
clienti in esenzione IVA, e alla seconda società di fatturare la prestazione ugualmente senza IVA, ma lasciando poi fatturare la società ai propri clienti applicando l’IVA.

 

L’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Per beneficare della suddetta esenzione IVA, le prestazioni devono essere:

– di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo)

– erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

 

L’istante gode del regime speciale basato sul parere tecnico vincolante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ma essendo tale regime circoscritto all’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta, è da valutare se, in base agli accordi stipulati con gli istituti interessati, l’attività che la società rende a loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto (sentenza della Corte di Giustizia UE, C­434/05 del 14 giugno 2007, par. 19, 22, 23). In questa fattispecie, infatti, non ricorrerebbero i presupposti per l’esenzione IVA.

 

L’Agenzia, pertanto, ritiene che le prestazioni che la società intende effettuare siano esenti da IVA al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • permangano in capo all’istante i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali la Direzione regionale del Lazio ha reso il citato parere;

  • le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di ”riconoscimento” e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE.

Al ricorrere dunque di questi presupposti l’istante potrà fatturare le prestazioni pattuite in esenzione da IVA agli istituti committenti, riconosciuti o meno.

Per quanto riguarda, invece, la prestazione di insegnamento che gli stessi istituti committenti a loro volta fatturano ai propri discenti, torna dirimente il possesso del requisito del riconoscimento.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA riguardante attività di natura educativa e didattica (Agenzia delle entrate, risposta 9 maggio 2023, n. 321).

La questione oggetto del parere dell’Agenzia delle entrate è posta da una società che svolge corsi di formazione di lingua inglese e che dichiara di aver ottenuto il riconoscimento all'applicazione del regime di esenzione IVA, così come previsto dall'articolo 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). Dovendo erogare corsi di lingua per conto di due diverse società, delle quali una sola in possesso dei requisiti di esenzione, l'istate ha chiesto chiarimenti in merito al regime di esenzione IVA  prospettando la possibilità di fatturare alla prima società la prestazione senza IVA, fatturando la società stessa a sua volta ai propri
clienti in esenzione IVA, e alla seconda società di fatturare la prestazione ugualmente senza IVA, ma lasciando poi fatturare la società ai propri clienti applicando l'IVA.

 

L'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Per beneficare della suddetta esenzione IVA, le prestazioni devono essere:

- di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo)

- erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

 

L'istante gode del regime speciale basato sul parere tecnico vincolante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ma essendo tale regime circoscritto all'attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta, è da valutare se, in base agli accordi stipulati con gli istituti interessati, l'attività che la società rende a loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest'ultimo istituto (sentenza della Corte di Giustizia UE, C­434/05 del 14 giugno 2007, par. 19, 22, 23). In questa fattispecie, infatti, non ricorrerebbero i presupposti per l'esenzione IVA.

 

L'Agenzia, pertanto, ritiene che le prestazioni che la società intende effettuare siano esenti da IVA al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • permangano in capo all'istante i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali la Direzione regionale del Lazio ha reso il citato parere;

  • le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di ''riconoscimento'' e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE.

Al ricorrere dunque di questi presupposti l'istante potrà fatturare le prestazioni pattuite in esenzione da IVA agli istituti committenti, riconosciuti o meno.

Per quanto riguarda, invece, la prestazione di insegnamento che gli stessi istituti committenti a loro volta fatturano ai propri discenti, torna dirimente il possesso del requisito del riconoscimento.

D.L. n. 51/2023: nuove date per la Rottamazione quater

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2023, n. 108, è stato pubblicato il decreto-legge 10 maggio, n. 51. tra le numerose disposizioni, prevista la proroga dei termini della rottamazione quater.

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, è stata ufficializzata la proroga di termini legislativi, già preannunciata dal comunicato del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, n. 33. Nello specifico, all’ interno del citato decreto, cosiddetto “Omnibus”, è l’articolo 4 ad occuparsi della proroga dei termini in materia fiscale, apportando modifiche all’articolo 1 della Legge n. 197/2022, commi 232, 233, 235, 237, 241 e 243.

 

Tali modifiche prevedono in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

– in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023; 

– ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre, invece che il 31 luglio, e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Con riferimento alla manifestazione della volontà di procedere alla definizione, la data entro la quale dovrà essere resa è il 30 giugno 2023, e non più il 30 aprile 2023, e potrà essere integrata entro la stessa data. Inoltre la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno.

Risulta, inoltre, posposta al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Infine il decreto specifica che le disposizioni di cui all’ articolo 37 comma 2-bis lettera c-bis) del D.Lgs. n. 241/1997, riguardo alla trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2022. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze n. 164/1999.

Per concludere l’articolo 4 prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2023, n. 108, è stato pubblicato il decreto-legge 10 maggio, n. 51. tra le numerose disposizioni, prevista la proroga dei termini della rottamazione quater.

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, è stata ufficializzata la proroga di termini legislativi, già preannunciata dal comunicato del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, n. 33. Nello specifico, all' interno del citato decreto, cosiddetto "Omnibus", è l'articolo 4 ad occuparsi della proroga dei termini in materia fiscale, apportando modifiche all'articolo 1 della Legge n. 197/2022, commi 232, 233, 235, 237, 241 e 243.

 

Tali modifiche prevedono in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

- in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023; 

- ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre, invece che il 31 luglio, e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Con riferimento alla manifestazione della volontà di procedere alla definizione, la data entro la quale dovrà essere resa è il 30 giugno 2023, e non più il 30 aprile 2023, e potrà essere integrata entro la stessa data. Inoltre la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno.

Risulta, inoltre, posposta al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Infine il decreto specifica che le disposizioni di cui all' articolo 37 comma 2-bis lettera c-bis) del D.Lgs. n. 241/1997, riguardo alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2022. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze n. 164/1999.

Per concludere l'articolo 4 prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Tari e fabbisogni standard: aggiornamento linee guida

 Il Dipartimento delle finanze ha aggiornato le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023.

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013 a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva. 

 

Con la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, approvando, successivamente, il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa, nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite.

 

E’ confermata, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”, infatti, deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Il DEF ricorda, altresì, che le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. 

 

Nello specifico, le linee guida chiariscono che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, alla stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti bisogna aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti: 

– la percentuale di raccolta differenziata;
– la distanza in km fra il comune e gli impianti;
– il numero e la tipologia degli impianti regionali;
– la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
– la forma di gestione del servizio rifiuti;

– i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale;
– le economie/diseconomie di scala;
– le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”;
– il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

 

La variabile “percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di incenerimento e coincenerimento” deve essere considerata nel calcolo del costo standard anche se non presenta individualmente un impatto statisticamente significativo, in quanto, considerata congiuntamente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto, risulta significativa.

Infine, il DEF specifica che le variabili “percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di trattamento meccanicobiologico” e “raccolta stradale” non compaiono nel modello in quanto già considerate nella quantificazione del costo base come categorie di confronto (benchmark).

 Il Dipartimento delle finanze ha aggiornato le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2023.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013 a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva. 

 

Con la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, approvando, successivamente, il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa, nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite.

 

E' confermata, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”, infatti, deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Il DEF ricorda, altresì, che le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. 

 

Nello specifico, le linee guida chiariscono che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, alla stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti bisogna aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti: 

- la percentuale di raccolta differenziata;
- la distanza in km fra il comune e gli impianti;
- il numero e la tipologia degli impianti regionali;
- la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
- la forma di gestione del servizio rifiuti;

- i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale;
- le economie/diseconomie di scala;
- le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”;
- il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

 

La variabile “percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di incenerimento e coincenerimento” deve essere considerata nel calcolo del costo standard anche se non presenta individualmente un impatto statisticamente significativo, in quanto, considerata congiuntamente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto, risulta significativa.

Infine, il DEF specifica che le variabili “percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di trattamento meccanicobiologico” e “raccolta stradale” non compaiono nel modello in quanto già considerate nella quantificazione del costo base come categorie di confronto (benchmark).

Credito d’imposta per imprese gasivore: requisito dell’incremento del 30%

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello dell’8 maggio 2023, n. 316, ha fornito chiarimenti in materia di credito d’imposta per imprese gasivore, in particolare sul requisito dell’incremento 30% in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso.

La società istante ha sollevato dubbi riguardo alla propria ammissibilità al credito d’imposta per imprese gasivore, ponendosi il dubbio se la verifica dell’incremento di almeno il 30% debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.

 

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento all’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, che ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Al riguardo l’Agenzia sottolinea come tale contributo spetti qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Tale credito d’imposta ha subito, poi, diverse proroghe:
– per il secondo trimestre 2022, con il decreto Energia, nella misura del 15%, poi rideterminata nella misura del 20% dal decreto Ucraina e nella misura del 25% dal decreto Aiuti;
– per il terzo trimestre 2022, con il decreto Aiuti-bis, nella misura del 25%;
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, con il decreto Aiuti-ter, nella misura del 40%;
– per il mese di dicembre 2022, con il decreto Aiuti-quater, nella misura del 40%;
– per il primo trimestre 2023, con la legge di bilancio 2023, nella misura del 45%.

 

Nel caso in esame, l’Agenzia osserva come il Legislatore abbia individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). Sulla base di questa scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
– alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
– al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

In conclusione, considerando che la norma sul suddetto credito d’imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, pubblicati dal GME, l’istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.

 

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello dell’8 maggio 2023, n. 316, ha fornito chiarimenti in materia di credito d'imposta per imprese gasivore, in particolare sul requisito dell'incremento 30% in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso.

La società istante ha sollevato dubbi riguardo alla propria ammissibilità al credito d'imposta per imprese gasivore, ponendosi il dubbio se la verifica dell'incremento di almeno il 30% debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.

 

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento all'articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, che ha previsto un credito d'imposta in misura pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Al riguardo l'Agenzia sottolinea come tale contributo spetti qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

Tale credito d'imposta ha subito, poi, diverse proroghe:
- per il secondo trimestre 2022, con il decreto Energia, nella misura del 15%, poi rideterminata nella misura del 20% dal decreto Ucraina e nella misura del 25% dal decreto Aiuti;
- per il terzo trimestre 2022, con il decreto Aiuti-bis, nella misura del 25%;
- per i mesi di ottobre e novembre 2022, con il decreto Aiuti-ter, nella misura del 40%;
- per il mese di dicembre 2022, con il decreto Aiuti-quater, nella misura del 40%;
- per il primo trimestre 2023, con la legge di bilancio 2023, nella misura del 45%.

 

Nel caso in esame, l’Agenzia osserva come il Legislatore abbia individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). Sulla base di questa scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del predetto valore non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
- alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
- al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

In conclusione, considerando che la norma sul suddetto credito d'imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l'aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, pubblicati dal GME, l'istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.

 

Dal MEF nuovo modello di dichiarazione IMU per enti non commerciali

Il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 4 maggio 2023, ha emanato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Secondo quanto disposto dal decreto del 4 maggio 2023 del MEF, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella suddetta lettera i).

Il modello approvato riguarda la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso tali enti non commerciali e l’invio telematico dello stesso va effettuato nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante.

 

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU ENC è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’articolo 3, comma 1 del D.L. 29 n. 198/ 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l’anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare.

 

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni.

Come espressamente previsto dal comma 770 del decreto ministeriale n. 770/2022, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, diversamente da quello che avviene per l’altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi.

 

Riguardo a chi vada presentata la dichiarazione IMU ENC, il decreto specifica che:

– deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati;

– deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile, se esso insiste su territori di comuni diversi;

– deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni.

 

Nelle istruzioni il MEF ricorda, infine, che il versamento dell’imposta dovuta va effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

 

Il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 4 maggio 2023, ha emanato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Secondo quanto disposto dal decreto del 4 maggio 2023 del MEF, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella suddetta lettera i).

Il modello approvato riguarda la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso tali enti non commerciali e l'invio telematico dello stesso va effettuato nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante.

 

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU ENC è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’articolo 3, comma 1 del D.L. 29 n. 198/ 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l'anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare.

 

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni.

Come espressamente previsto dal comma 770 del decreto ministeriale n. 770/2022, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, diversamente da quello che avviene per l’altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi.

 

Riguardo a chi vada presentata la dichiarazione IMU ENC, il decreto specifica che:

- deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati;

- deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile, se esso insiste su territori di comuni diversi;

- deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni.

 

Nelle istruzioni il MEF ricorda, infine, che il versamento dell’imposta dovuta va effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

 

CdM: decreto-legge formalizza la proroga della rottamazione quater

Il CdM, in data 4 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale è anche ufficializzata la proroga di due mesi per l’invio delle domande della rottamazione quater (Consiglio dei ministri, comunicato 4 maggio 2023, n. 33).

Il decreto-legge approvato in data 4 maggio 2023 dal CdM contiene norme che mirano al riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, intervenendo inoltre in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

In particolare, in materia di fisco, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, è previsto che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

– in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023;

– nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In questo caso, optando per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023 e non più dal 1° agosto 2023.

 

Il decreto ufficializza lo slittamento del termine per la manifestazione della volontà di procedere alla definizione, ora possibile entro il 30 giugno 2023 e non più entro il 30 aprile 2023, con possibilità di integrazione entro la stessa data.

Dal decreto risulta prorogato anche il termine per la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute, che potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno e la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate, che passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

Inoltre, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille, con il mantenimento delle modalità di trasmissione cartacea per il periodo d’imposta 2022.

Il CdM ha infine sancito che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Il CdM, in data 4 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale è anche ufficializzata la proroga di due mesi per l’invio delle domande della rottamazione quater (Consiglio dei ministri, comunicato 4 maggio 2023, n. 33).

Il decreto-legge approvato in data 4 maggio 2023 dal CdM contiene norme che mirano al riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, intervenendo inoltre in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

In particolare, in materia di fisco, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, è previsto che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

- in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023;

- nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In questo caso, optando per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023 e non più dal 1° agosto 2023.

 

Il decreto ufficializza lo slittamento del termine per la manifestazione della volontà di procedere alla definizione, ora possibile entro il 30 giugno 2023 e non più entro il 30 aprile 2023, con possibilità di integrazione entro la stessa data.

Dal decreto risulta prorogato anche il termine per la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute, che potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno e la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate, che passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

Inoltre, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille, con il mantenimento delle modalità di trasmissione cartacea per il periodo d’imposta 2022.

Il CdM ha infine sancito che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Cause di esclusione dal regime forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, con risposta 3 maggio 2023, n. 311, fornisce chiarimenti in merito al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi 54 e ss., della Legge  n. 190/2014 e in particolare su una causa di esclusione da tale regime.

A presentare l’istanza di interpello è un contribuente, residente in un paese dell’Ue, che desidera avere chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti per l’inizio di un’attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato e capire se il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l’accesso al suddetto regime fiscale.

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla Legge n. 190/2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, che ha introdotto un regime fiscale agevolato (regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.  All’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della suddetta Legge n. 190/2014, è previsto, in particolare, che non possono avvalersi del regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro, soglia irrilevante a rapporto di lavoro cessato.

In risposta al quesito dell’istante, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, nella quale viene chiarito che tale limite, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla Legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Il citato limite rileva, invece, nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Infine la circolare evidenzia che ai fini della non applicabilità di tale causa di esclusione rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto che la previsione della citata lettera d-ter) escluda dalla fruizione del regime forfettario i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.

Nel caso di specie, perciò, l’Agenzia esclude la possibilità di accesso al regime dei forfetari per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

 

 

L’Agenzia delle entrate, con risposta 3 maggio 2023, n. 311, fornisce chiarimenti in merito al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi 54 e ss., della Legge  n. 190/2014 e in particolare su una causa di esclusione da tale regime.

A presentare l’istanza di interpello è un contribuente, residente in un paese dell'Ue, che desidera avere chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inizio di un'attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato e capire se il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l'accesso al suddetto regime fiscale.

Preliminarmente l'Agenzia delle entrate fa riferimento alla Legge n. 190/2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, che ha introdotto un regime fiscale agevolato (regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.  All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della suddetta Legge n. 190/2014, è previsto, in particolare, che non possono avvalersi del regime dei forfetari i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, eccedenti l'importo di 30.000 euro, soglia irrilevante a rapporto di lavoro cessato.

In risposta al quesito dell'istante, l'Agenzia delle entrate richiama la circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, nella quale viene chiarito che tale limite, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla Legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Il citato limite rileva, invece, nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Infine la circolare evidenzia che ai fini della non applicabilità di tale causa di esclusione rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, l'Agenzia delle entrate ritiene pertanto che la previsione della citata lettera d-ter) escluda dalla fruizione del regime forfettario i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.

Nel caso di specie, perciò, l'Agenzia esclude la possibilità di accesso al regime dei forfetari per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

 

 

Regole tecniche del processo tributario telematico: eliminazione firma digitale per gli allegati

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 21 aprile 2023, ha apportato modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico.

Il MEF, con il comunicato del 21 aprile 2023, ha ricapitolato le modifiche apportate, con decreto del direttore generale del 21 aprile 2023, alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del MEF n. 163/2013, concernente il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
All’articolo 1, dopo la lettera s), del DM 4 agosto 2015 sono state in primo luogo inserite le seguenti definizioni:
– “t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
– u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
– v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda in particolare:
– l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
– la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, art. 8 del DM citato, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati;
– la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
– l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
– la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES. 

Il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (PTT) consentirà, dunque, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

 

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 21 aprile 2023, ha apportato modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico.

Il MEF, con il comunicato del 21 aprile 2023, ha ricapitolato le modifiche apportate, con decreto del direttore generale del 21 aprile 2023, alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del MEF n. 163/2013, concernente il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
All’articolo 1, dopo la lettera s), del DM 4 agosto 2015 sono state in primo luogo inserite le seguenti definizioni:
- “t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
- u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
- v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda in particolare:
- l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
- la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, art. 8 del DM citato, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati;
- la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
- l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
- la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES. 

Il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (PTT) consentirà, dunque, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.