Riforma delle imposte sui redditi: pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L’articolo 1 stabilisce che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

L’articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

 

Infine con l’articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell’agevolazione fiscale “Aiuto alla crescita economica” (ACE).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L'articolo 1 stabilisce che per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l'anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

 

L'articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all'articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

 

Infine con l'articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell'agevolazione fiscale "Aiuto alla crescita economica" (ACE).

Delega fiscale: pubblicato in G.U. D.Lgs. sulla fiscalità internazionale

In attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301, Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Le prime disposizioni del Decreto interessano la delicata questione della determinazione della residenza fiscale.

Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Per quanto, invece, riguarda la residenza delle società e degli enti, all’articolo 2 vengono fatte modifiche l’articolo 73 del TUIR.

 

L’articolo 5 prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni dell’articolo 5 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

 

Al fine, poi, di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, l’articolo 6 stabilisce che i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

 

All’interno della riforma della fiscalità internazionale, l’intero Titolo II è dedicato al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021.

Al riguardo vengono trattati nel dettaglio:

  • l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale;

  • la procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante;

  • il calcolo delle imposte rilevanti rettificate;

  • il calcolo dell’aliquota d’imposizione effettiva e dell’imposizione integrativa;

  • il calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali;

  • i regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni.

In attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301, Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Le prime disposizioni del Decreto interessano la delicata questione della determinazione della residenza fiscale.

Nello specifico, all'articolo 1 è previsto che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Per quanto, invece, riguarda la residenza delle società e degli enti, all'articolo 2 vengono fatte modifiche l'articolo 73 del TUIR.

 

L'articolo 5 prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

 

Al fine, poi, di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, l'articolo 6 stabilisce che i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'UE o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

 

All'interno della riforma della fiscalità internazionale, l'intero Titolo II è dedicato al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021.

Al riguardo vengono trattati nel dettaglio:

  • l'imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale;

  • la procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante;

  • il calcolo delle imposte rilevanti rettificate;

  • il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa;

  • il calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali;

  • i regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni.

Pubblicata la Legge sulla valorizzazione e promozione del made in Italy

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’UE.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 300, persegue come obiettivo il recupero delle tradizioni, la valorizzazione dei mestieri e il sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonchè la promozione del territorio, delle bellezze naturali e artistiche e del turismo.

L’entrata in vigore è prevista per l’11 gennaio 2024.

 

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la “Giornata nazionale del made in Italy”, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione.

 

Viene istituito, all’articolo 4, un Fondo Nazionale del Made in Italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,

 

Per il rafforzamento del sostegno alle iniziative di auto imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, all’articolo 5 viene rifinanziato, per un importo di 15milioni di euro per l’anno 2024, il Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Allo scopo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l’anno 2024, il “Voucher 3I – Investire In Innovazione”, autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024.

 

Per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

 

All’articolo 18, è istituito il liceo del Made in Italy con l’obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, con scrizioni a partire da gennaio 2024.

 

L’articolo 7, poi, prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, notifichi preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Dopodiché il MIMIT potrà scegliere di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria.

 

Con l’articolo 36 viene modificato il comma 132, dell’articolo 2, della Legge n. 662/1996, stabilendo che l’ISMEA possa concedere mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all’acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'UE.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 300, persegue come obiettivo il recupero delle tradizioni, la valorizzazione dei mestieri e il sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonchè la promozione del territorio, delle bellezze naturali e artistiche e del turismo.

L'entrata in vigore è prevista per l'11 gennaio 2024.

 

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la "Giornata nazionale del made in Italy", al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione.

 

Viene istituito, all'articolo 4, un Fondo Nazionale del Made in Italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,

 

Per il rafforzamento del sostegno alle iniziative di auto imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, all'articolo 5 viene rifinanziato, per un importo di 15milioni di euro per l'anno 2024, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Allo scopo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il "Voucher 3I - Investire In Innovazione", autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

 

Per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

 

All'articolo 18, è istituito il liceo del Made in Italy con l’obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, con scrizioni a partire da gennaio 2024.

 

L'articolo 7, poi, prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifichi preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Dopodiché il MIMIT potrà scegliere di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria.

 

Con l'articolo 36 viene modificato il comma 132, dell'articolo 2, della Legge n. 662/1996, stabilendo che l'ISMEA possa concedere mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. 

Dichiarazioni dei redditi: pubblicate le bozze dei modelli 2024

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa (Agenzia delle entrate, comunicato 22 dicembre 2023).

I Modelli in bozza, pubblicati il 22 dicembre 2023, riguardano le seguenti dichiarazioni:

  • 770/2024;

  • 730/2024;

  • Redditi persone fisiche 2024;

  • Redditi Enti non commerciali 2024;

  • Redditi Società di capitali 2024

  • Redditi Società di persone 2024;

  • IRAP 2024;

  • IVA annuale 2024.

Online anche le bozze della Certificazione Unica 2024 e del modello Consolidato nazionale e mondiale 2024.

 

Per quanto riguarda i modelli 730 e Redditi PF trovano spazio diverse novità: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa e la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Tali modelli recepiscono, inoltre, le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività“, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della flat tax incrementale.

 

I Modelli imprese, enti e società, poi, sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di imposta sul reddito delle società.

Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.

Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

 

Tra le novità più importanti che riguardano la Certificazione Unica, invece, si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

Il modello IVA è stato a sua volta aggiornato per accogliere le novità normative del 2023, con la rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF e con l’introduzione nel quadro VO della possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

 

Infine, tra le novità del modello 770 si denota la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa (Agenzia delle entrate, comunicato 22 dicembre 2023).

I Modelli in bozza, pubblicati il 22 dicembre 2023, riguardano le seguenti dichiarazioni:

  • 770/2024;

  • 730/2024;

  • Redditi persone fisiche 2024;

  • Redditi Enti non commerciali 2024;

  • Redditi Società di capitali 2024

  • Redditi Società di persone 2024;

  • IRAP 2024;

  • IVA annuale 2024.

Online anche le bozze della Certificazione Unica 2024 e del modello Consolidato nazionale e mondiale 2024.

 

Per quanto riguarda i modelli 730 e Redditi PF trovano spazio diverse novità: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa e la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Tali modelli recepiscono, inoltre, le novità relative alla disciplina di tassazione delle "cripto-attività", quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della flat tax incrementale.

 

I Modelli imprese, enti e società, poi, sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di imposta sul reddito delle società.

Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.

Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

 

Tra le novità più importanti che riguardano la Certificazione Unica, invece, si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

Il modello IVA è stato a sua volta aggiornato per accogliere le novità normative del 2023, con la rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF e con l'introduzione nel quadro VO della possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

 

Infine, tra le novità del modello 770 si denota la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

 

Bonus Sud per le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto

Ulteriori chiarimenti dalle Entrate in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (Agenzia delle entrate, circolare 21 dicembre 2023, n. 33/E).

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E/2022, ha già fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa del Bonus Sud, con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto, attività regolata dalle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto.

 

La suddetta agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio di tali regioni.

 

In merito ai riflessi sulla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso mediante contratti di noleggio e di locazione, con la citata circolare n. 32/E/2022 il Fisco ha ribadito che, in linea di principio, occorre operare una distinzione fra il contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di locazione di cose mobili che, a differenza del primo, comporta il trasferimento del godimento del bene a favore del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione.

Coerentemente, non possono comunque costituire oggetto di agevolazione i beni destinati alla ”locazione onerosa di cose mobili”, in quanto, tramite la stessa, l’utilizzo dei beni avviene usualmente sotto la direzione, sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore”.

Dunque, occorre in primo luogo verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che si instaura, in concreto, tra:

  • impresa proprietaria del bene;

  • soggetto utilizzatore dello stesso.

Con specifico riferimento alle attività che hanno ad oggetto unità da diporto, dalla disciplina specifica prevista dal Codice emerge che gli elementi essenziali del contratto di locazione sono:

– l’obbligo del locatore di cedere il godimento del bene, a fronte del quale il conduttore esercita la navigazione assumendone, in linea di principio, la responsabilità e i rischi;

– l’obbligo del locatore di fornire un’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione prevista dalla legge;

– l’obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo dovuto e di usare l’unità da diporto secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto sul quale ricadono la responsabilità e i rischi della navigazione, la disciplina dei contratti di noleggio e di locazione prevista dal Codice deve essere coordinata e integrata con quanto stabilito dall’articolo 24-bis del Codice stesso.

In particolare, in base alla predetta disposizione:

  • chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’UCON tramite lo sportello telematico del diportista. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario;

  • quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità;

  • in mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario fino a prova contraria;

  • l’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto.

L’Agenzia precisa che in assenza della “dichiarazione di armatore” si presume tale il proprietario, con la conseguenza che quest’ultimo deve considerarsi responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda “sia l’utilizzo che l’esercizio” di unità da diporto.

 

Per quanto attiene, dunque, al riconoscimento del Bonus Sud, in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

 

Afferma, pertanto, l’Agenzia delle entrate che, nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra struttura produttiva, a cui conseguirebbe una rideterminazione del Bonus Sud.

Ulteriori chiarimenti dalle Entrate in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (Agenzia delle entrate, circolare 21 dicembre 2023, n. 33/E).

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E/2022, ha già fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa del Bonus Sud, con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto, attività regolata dalle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto.

 

La suddetta agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio di tali regioni.

 

In merito ai riflessi sulla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso mediante contratti di noleggio e di locazione, con la citata circolare n. 32/E/2022 il Fisco ha ribadito che, in linea di principio, occorre operare una distinzione fra il contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di locazione di cose mobili che, a differenza del primo, comporta il trasferimento del godimento del bene a favore del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione.

Coerentemente, non possono comunque costituire oggetto di agevolazione i beni destinati alla ”locazione onerosa di cose mobili”, in quanto, tramite la stessa, l’utilizzo dei beni avviene usualmente sotto la direzione, sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore”.

Dunque, occorre in primo luogo verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che si instaura, in concreto, tra:

  • impresa proprietaria del bene;

  • soggetto utilizzatore dello stesso.

Con specifico riferimento alle attività che hanno ad oggetto unità da diporto, dalla disciplina specifica prevista dal Codice emerge che gli elementi essenziali del contratto di locazione sono:

- l’obbligo del locatore di cedere il godimento del bene, a fronte del quale il conduttore esercita la navigazione assumendone, in linea di principio, la responsabilità e i rischi;

- l’obbligo del locatore di fornire un’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione prevista dalla legge;

- l’obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo dovuto e di usare l’unità da diporto secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto sul quale ricadono la responsabilità e i rischi della navigazione, la disciplina dei contratti di noleggio e di locazione prevista dal Codice deve essere coordinata e integrata con quanto stabilito dall’articolo 24-bis del Codice stesso.

In particolare, in base alla predetta disposizione:

  • chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’UCON tramite lo sportello telematico del diportista. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario;

  • quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità;

  • in mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario fino a prova contraria;

  • l’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l'esercizio dell’unità da diporto.

L'Agenzia precisa che in assenza della “dichiarazione di armatore” si presume tale il proprietario, con la conseguenza che quest’ultimo deve considerarsi responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda “sia l'utilizzo che l'esercizio” di unità da diporto.

 

Per quanto attiene, dunque, al riconoscimento del Bonus Sud, in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

 

Afferma, pertanto, l'Agenzia delle entrate che, nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra struttura produttiva, a cui conseguirebbe una rideterminazione del Bonus Sud.

Acconto IVA 2023: istruzioni del Fisco sulle modalità di riversamento

L’Agenzia delle entrate ha disposto i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario dell’acconto dell’IVA del mese di dicembre 2023 da parte degli intermediari convenzionati (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 dicembre 2023, n. 429954).

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’IVA sono tenuti ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste, prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).

Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire non oltre il successivo 31 dicembre.

A seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti, le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento di tali somme.

 

Al riguardo, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento stabilisce che: 

  • gli intermediari riversano entro il 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi;

  • gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2023 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi;

  • gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA; in tal caso il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2023.

Infine, l’Agenzia precisa che sono escluse da tali disposizioni le somme affluite il 29 dicembre 2023 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

 

L'Agenzia delle entrate ha disposto i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario dell’acconto dell’IVA del mese di dicembre 2023 da parte degli intermediari convenzionati (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 dicembre 2023, n. 429954).

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'IVA sono tenuti ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste, prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).

Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire non oltre il successivo 31 dicembre.

A seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti, le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento di tali somme.

 

Al riguardo, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, l'Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento stabilisce che: 

  • gli intermediari riversano entro il 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia - Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi;

  • gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2023 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi;

  • gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA; in tal caso il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2023.

Infine, l'Agenzia precisa che sono escluse da tali disposizioni le somme affluite il 29 dicembre 2023 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

 

Consiglio dei ministri, approvato in esame preliminare il D.Lgs. di riordino del settore giochi

In esame preliminare, il Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della Legge delega per l’attuazione della riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 19 dicembre 2023, n. 62).

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

 

Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico:

  • tutela dei minori;

  • cura e prevenzione delle ludopatie;

  • contrasto del gioco illegale;

  • tutela dell’affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario;

  • utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile.

Oltre ciò, il D.Lgs. si sofferma sul rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l’individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro.

Viene confermato che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo.

Sono previsti specifici requisiti e condizioni che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione.

 

Tra gli obblighi a carico del concessionario vi sono:

– la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco;

– il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta;

– il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario.

 

Sono, inoltre, introdotte specifiche penali in caso di mancato/ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione.

 

Lo schema di D.Lgs. prevede anche che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l’organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione e l’istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche.

 

Per tutelare il giocatore viene istituita la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute.

 

Tra le misure previste per proteggere la salute dei giocatori:

  • limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio;

  • investimento da parte del concessionario di una somma pari allo 0,2% dei ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

In esame preliminare, il Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della Legge delega per l’attuazione della riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 19 dicembre 2023, n. 62).

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

 

Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico:

  • tutela dei minori;

  • cura e prevenzione delle ludopatie;

  • contrasto del gioco illegale;

  • tutela dell'affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario;

  • utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile.

Oltre ciò, il D.Lgs. si sofferma sul rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l’individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro.

Viene confermato che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo.

Sono previsti specifici requisiti e condizioni che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione.

 

Tra gli obblighi a carico del concessionario vi sono:

- la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco;

- il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta;

- il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario.

 

Sono, inoltre, introdotte specifiche penali in caso di mancato/ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell'inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione.

 

Lo schema di D.Lgs. prevede anche che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l'organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione e l’istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche.

 

Per tutelare il giocatore viene istituita la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell'andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute.

 

Tra le misure previste per proteggere la salute dei giocatori:

  • limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio;

  • investimento da parte del concessionario di una somma pari allo 0,2% dei ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Dichiarazione integrativa per garantire l’effettività del diritto alla detrazione IVA

È possibile garantire l’esercizio del diritto a detrazione IVA attraverso una dichiarazione integrativa, relativa al periodo di imposta nel quale il diritto poteva essere esercitato (Agenzia delle entrate, risposta 18 dicembre 2023, n. 479).

L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto IVA stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il momento da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  • sostanziale, dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;

  • formale, del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Decreto IVA.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Il suddetto diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

 

L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori/omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ammette la possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, per mero errore, ­il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

 

Nella fattispecie oggetto di interpello, per errore, l’istante ha riversato all’erario l’IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo così di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l’imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse nel 2021.

Ricorrendo la presenza del duplice presupposto, sostanziale e formale, pur non essendo stato esercitato ”tempestivamente” il diritto alla detrazione, resta possibile ”integrare” l’originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.

È possibile garantire l’esercizio del diritto a detrazione IVA attraverso una dichiarazione integrativa, relativa al periodo di imposta nel quale il diritto poteva essere esercitato (Agenzia delle entrate, risposta 18 dicembre 2023, n. 479).

L'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto IVA stabilisce che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  • sostanziale, dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;

  • formale, del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del Decreto IVA.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Il suddetto diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

 

L'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori/omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

L'Agenzia delle entrate, dunque, ammette la possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, per mero errore, ­il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

 

Nella fattispecie oggetto di interpello, per errore, l'istante ha riversato all'erario l'IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo così di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l'imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse nel 2021.

Ricorrendo la presenza del duplice presupposto, sostanziale e formale, pur non essendo stato esercitato ''tempestivamente'' il diritto alla detrazione, resta possibile ''integrare" l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.

Decreto Anticipi dopo la conversione in Legge: le novità fiscali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto Anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In data 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha apportato in sede di conversione alcune modifiche al decreto-legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi).

 

Tra gli interventi in ambito fiscale, si segnalano:

  • all’articolo 2, la proroga al 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020;

  • all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, la modifica del criterio di calcolo per i prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione dell’imponibile;

  • all’articolo 4, il rinvio al 16 gennaio del 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, della seconda rata di acconto IRPEF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000, specificando che per i titolari sia di reddito agrario che d’impresa il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari;

  • all’articolo 4-bis, la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023;

  • all’articolo 4-ter e all’articolo 4-quater, novità in materia di regime IVA per integratori alimentari e prestazioni di chirurgia estetica;

  • all’articolo 5, lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

  • all’articolo 8-bis, la modifica dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, con la previsione che vengano sempre applicate l’assistenza e la  rappresentanza del contribuente in caso di verifiche fiscali.

L’articolo 13, comma 1, prevede poi il rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) per 50 milioni di euro per il 2023.

 

L’articolo 13-bis innalza da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro, nei tre anni d’imposta, l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

 

In merito al Fondo di garanzia per le PMI, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, l’articolo 15-bis stabilisce:

– l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;

– modifiche alle percentuali di copertura;

– l’esclusione delle imprese valutate come rischiose;

– l’ammissione degli Enti del Terzo settore alla garanzia del Fondo.

 

Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi, l’articolo 21-bis prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 17 dicembre 2023, vengano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto Anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In data 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha apportato in sede di conversione alcune modifiche al decreto-legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi).

 

Tra gli interventi in ambito fiscale, si segnalano:

  • all'articolo 2, la proroga al 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020;

  • all'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, la modifica del criterio di calcolo per i prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione dell’imponibile;

  • all'articolo 4, il rinvio al 16 gennaio del 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, della seconda rata di acconto IRPEF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000, specificando che per i titolari sia di reddito agrario che d’impresa il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari;

  • all'articolo 4-bis, la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023;

  • all'articolo 4-ter e all'articolo 4-quater, novità in materia di regime IVA per integratori alimentari e prestazioni di chirurgia estetica;

  • all'articolo 5, lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;

  • all’articolo 8-bis, la modifica dell'articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, con la previsione che vengano sempre applicate l'assistenza e la  rappresentanza del contribuente in caso di verifiche fiscali.

L’articolo 13, comma 1, prevede poi il rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) per 50 milioni di euro per il 2023.

 

L'articolo 13-bis innalza da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro, nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

 

In merito al Fondo di garanzia per le PMI, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, l'articolo 15-bis stabilisce:

- l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;

- modifiche alle percentuali di copertura;

- l’esclusione delle imprese valutate come rischiose;

- l’ammissione degli Enti del Terzo settore alla garanzia del Fondo.

 

Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi, l'articolo 21-bis prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 17 dicembre 2023, vengano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023

Indennità di esproprio: ambito applicativo ai fini del regime di tassazione

L’indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2023, n. 476).

L’articolo 35, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (TUEPU) dispone che si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b) del TUIR qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta.

Inoltre, con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.

L’articolo 33 del TUEPU prevede, poi, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Oltre a ciò, l’Agenzia osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, nel caso di espropriazione parziale l’indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. 
Pertanto, tale indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

Dunque, conclude l’Agenzia, nel caso di specie in cui l’istante è interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l’indennità per il deprezzamento residuo dell’area non espropriata va tassata ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

L'indennità corrisposta per il deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di esproprio, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2023, n. 476).

L'articolo 35, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (TUEPU) dispone che si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b) del TUIR qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta.

Inoltre, con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

 

L'Agenzia delle entrate chiarisce che l'assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.

L'articolo 33 del TUEPU prevede, poi, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Oltre a ciò, l'Agenzia osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, nel caso di espropriazione parziale l'indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. 
Pertanto, tale indennità corrisposta per il deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di esproprio deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU.

Dunque, conclude l'Agenzia, nel caso di specie in cui l'istante è interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l'indennità per il deprezzamento residuo dell'area non espropriata va tassata ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU.