Concordato preventivo: rilevanza ai fini IRAP delle plusvalenza da cessione di marchio d’impresa

In risposta ad un interpello posto da una società soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio, l’Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito all’eventuale rilevanza ai fini dell’IRAP della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa (Agenzia delle entrate, risposta 31 gennaio 2024, n. 27).

L’articolo 160 del Regio decreto n. 267/1942 stabiliva che l’impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d’azienda.

Tale concordato preventivo è oggi regolato dall’articolo 84 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Attualmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze.

L’Agenzia delle entrate osserva che, ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il sistema dell’imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito.

 

In relazione alle società di capitali, tra le quali è riconducibile l’istante, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

 

Per quanto riguarda la concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/2009 ha già avuto modo di chiarire che non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

Un’interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.

 

In particolare riguardo ai marchi d’impresa, l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto. A ciò va aggiunto che nell’ambito della disciplina IRAP non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l’ordinaria disciplina IRAP, tranne nel caso in cui­ derivino da operazioni di cessione d’azienda.

 

Nel caso di specie, dunque, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico.

In risposta ad un interpello posto da una società soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio, l'Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito all'eventuale rilevanza ai fini dell'IRAP della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa (Agenzia delle entrate, risposta 31 gennaio 2024, n. 27).

L'articolo 160 del Regio decreto n. 267/1942 stabiliva che l'impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d'azienda.

Tale concordato preventivo è oggi regolato dall'articolo 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

 

Attualmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze.

L’Agenzia delle entrate osserva che, ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il sistema dell’imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della "presa diretta da bilancio" delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito.

 

In relazione alle società di capitali, tra le quali è riconducibile l'istante, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

 

Per quanto riguarda la concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/2009 ha già avuto modo di chiarire che non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

Un'interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.

 

In particolare riguardo ai marchi d'impresa, l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d'acquisto. A ciò va aggiunto che nell'ambito della disciplina IRAP non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l'ordinaria disciplina IRAP, tranne nel caso in cui­ derivino da operazioni di cessione d'azienda.

 

Nel caso di specie, dunque, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico.

Gestori di piattaforme digitali: prorogato il termine per la comunicazione dati

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga del termine per adempiere allo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale, relative all’anno 2023, a carico dei gestori delle piattaforme online (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 gennaio 2024, n. 22931).

Il D.Lgs. n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Direttiva “DAC 7”) che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

 

Con il provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671, sono state poi definite le modalità e i termini entro cui i gestori di piattaforma tenuti alla comunicazione
devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

 

A seguito di segnalazione da parte di diversi gestori di piattaforma, sia residenti sia non residenti, in merito a difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sui termini all’interno del punto 7 del predetto provvedimento del 20 novembre 2023.

 

Pertanto, il termine per comunicare i dati relativi alle proprie vendite on line realizzati tramite siti ed app relative all’anno 2023, inizialmente fissato al 31 gennaio 2024, è stato prorogato al 15 febbraio 2024.

 

Oltre a tale proroga, è stata anche resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del d D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

L'Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga del termine per adempiere allo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale, relative all’anno 2023, a carico dei gestori delle piattaforme online (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 gennaio 2024, n. 22931).

Il D.Lgs. n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Direttiva "DAC 7") che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

 

Con il provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671, sono state poi definite le modalità e i termini entro cui i gestori di piattaforma tenuti alla comunicazione
devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

 

A seguito di segnalazione da parte di diversi gestori di piattaforma, sia residenti sia non residenti, in merito a difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sui termini all’interno del punto 7 del predetto provvedimento del 20 novembre 2023.

 

Pertanto, il termine per comunicare i dati relativi alle proprie vendite on line realizzati tramite siti ed app relative all'anno 2023, inizialmente fissato al 31 gennaio 2024, è stato prorogato al 15 febbraio 2024.

 

Oltre a tale proroga, è stata anche resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del d D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Accordi di ristrutturazione debiti: disposizioni sugli adempimenti in materia di transazione

L’Agenzia delle entrate ha emanato disposizioni inerenti gli adempimenti in materia di transazione, di cui all’articolo 63 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447).

Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

 

La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).

 

Il provvedimento n. 21447/2024, dunque, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del D.L. n. 145/2023, secondo cui nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.

 

Il successivo comma 6 del citato articolo 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 rimette sempre al provvedimento il compito di individuare la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1 febbraio 2024.

 

Il provvedimento individua dunque:

  • la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

  • la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;

  • la decorrenza delle nuove disposizioni.

L'Agenzia delle entrate ha emanato disposizioni inerenti gli adempimenti in materia di transazione, di cui all'articolo 63 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447).

Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

 

La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).

 

Il provvedimento n. 21447/2024, dunque, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del D.L. n. 145/2023, secondo cui nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.

 

Il successivo comma 6 del citato articolo 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 rimette sempre al provvedimento il compito di individuare la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1 febbraio 2024.

 

Il provvedimento individua dunque:

  • la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

  • la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;

  • la decorrenza delle nuove disposizioni.

Corretto utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione, di iscrizione e nelle domande di annotazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcune prime indicazioni specifiche e concretamente applicabili nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare a tutela dei diritti in materia di protezione dei dati (Agenzia delle entrate, circolare 29 gennaio 2024, n. 1).

Il vigente sistema di pubblicità immobiliare ha una funzione di conoscenza dei dati relativi ai beni immobili e di tutela dell’affidamento dei terzi, in un’ottica di garanzia per la corretta circolazione dei medesimi.

In base alle disposizioni contenute nel libro VI del Codice civile, al fine dell’esecuzione di una formalità (trascrizione, iscrizione, annotazione) nei registri immobiliari devono essere presentati al conservatore il titolo, in originale o in copia autenticata, recante l’evento giuridico da pubblicare e la relativa nota ove devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore.

 

Il titolo potrebbe contenere informazioni e dati non strettamente necessari o addirittura ultronei rispetto alle esigenze garantite dal sistema della pubblicità immobiliare, ma comunque accessibili da parte di chiunque ispezioni i registri, in questo evidenziando profili di mancata armonizzazione della disciplina in materia di pubblicità immobiliare con quella successiva relativa alla protezione dei dati personali, dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003. Parimenti, anche la nota può riportare elementi non necessari alla pubblicità immobiliare e liberamente conoscibili da parte di chiunque.

Con specifico riferimento alle note, l’Agenzia rammenta che, con l’automazione dei servizi di pubblicità immobiliare avviata dalla Legge 27 febbraio n. 52/1995, esse sono redatte su appositi modelli specificatamente approvati.
In coerenza con tali modelli e da utilizzarsi a pena di rifiuto, le note sono, allo stato attuale, formate da quattro sezioni:

  • la “sezione A”, riportante i dati relativi al titolo presentato per l’esecuzione della formalità (identificativi dell’atto, autorità emanante, ecc…);

  • la “sezione B”, riportante i dati relativi agli immobili relazionati nella formalità (sostanzialmente, gli identificativi catastali degli immobili);

  • la “sezione C”, riportante i dati relativi ai soggetti presenti nella formalità (identificativi dei soggetti e rispettivi diritti relazionati sugli immobili oggetto di formalità);

  • la “sezione D”, riportante eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni previste ai fini dell’esecuzione della voltura catastale automatica.

Nelle prime tre sezioni (A, B e C), si devono indicare dati corrispondenti a quelli richiesti dalla legge a pena di rifiuto (art. 2674 c.c.). Tali dati possono ritenersi lecitamente indicati, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto riportati in presenza di un’adeguata base giuridica rappresentata dall’obbligo normativo di indicazione imposto in materia di “tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili”.
La sezione D della nota è costituita, invece, da un campo integralmente libero, utilizzabile per l’indicazione di eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai
fini di una compiuta pubblicità immobiliare e quindi rimesso, nella sua compilazione, alle relative valutazioni effettuate dalla parte richiedente.

 

Alla luce dei principi di autosufficienza e autoresponsabilità della nota elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa deve essere “autoconsistente” sotto il profilo della funzione pubblicitaria e la responsabilità verso i terzi ricade sul soggetto che richiede la formalità relativamente ad un determinato atto, redigendone (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto.

Secondo l’Agenzia è da escludersi che tale responsabilità possa ricadere sul conservatore, il quale è chiamato dall’ordinamento a svolgere controlli esclusivamente di tipo formale.
Tali principi generali della nota ancor più paiono riferibili ai dati riportati nella sezione D, proprio in quanto l’indicazione di tali dati è rimessa alla esclusiva disponibilità e valutazione della parte richiedente che ne cura la compilazione.

 

La sezione D delle note, appare, dunque, l’ambito su cui concentrare l’attenzione, ai fini del rispetto dei principi di liceità e minimizzazione nel trattamento dei dati personali.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate sollecita le categorie interessate (notai e altri pubblici ufficiali, avvocati, uffici giudiziari, istituti di credito, ecc..) e i soggetti che predispongono le richieste di formalità ad avere cura di utilizzare la sezione D del modello di nota per l’indicazione delle sole informazioni specificamente previste da documenti di prassi e/o necessarie ai fini di una compiuta pubblicità.

In particolare, occorre che la sezione D non venga impropriamente utilizzata per riportare informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell’atto ma non utili alla pubblicità stessa.

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcune prime indicazioni specifiche e concretamente applicabili nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare a tutela dei diritti in materia di protezione dei dati (Agenzia delle entrate, circolare 29 gennaio 2024, n. 1).

Il vigente sistema di pubblicità immobiliare ha una funzione di conoscenza dei dati relativi ai beni immobili e di tutela dell’affidamento dei terzi, in un’ottica di garanzia per la corretta circolazione dei medesimi.

In base alle disposizioni contenute nel libro VI del Codice civile, al fine dell’esecuzione di una formalità (trascrizione, iscrizione, annotazione) nei registri immobiliari devono essere presentati al conservatore il titolo, in originale o in copia autenticata, recante l’evento giuridico da pubblicare e la relativa nota ove devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore.

 

Il titolo potrebbe contenere informazioni e dati non strettamente necessari o addirittura ultronei rispetto alle esigenze garantite dal sistema della pubblicità immobiliare, ma comunque accessibili da parte di chiunque ispezioni i registri, in questo evidenziando profili di mancata armonizzazione della disciplina in materia di pubblicità immobiliare con quella successiva relativa alla protezione dei dati personali, dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003. Parimenti, anche la nota può riportare elementi non necessari alla pubblicità immobiliare e liberamente conoscibili da parte di chiunque.

Con specifico riferimento alle note, l'Agenzia rammenta che, con l’automazione dei servizi di pubblicità immobiliare avviata dalla Legge 27 febbraio n. 52/1995, esse sono redatte su appositi modelli specificatamente approvati.
In coerenza con tali modelli e da utilizzarsi a pena di rifiuto, le note sono, allo stato attuale, formate da quattro sezioni:

  • la “sezione A”, riportante i dati relativi al titolo presentato per l’esecuzione della formalità (identificativi dell’atto, autorità emanante, ecc…);

  • la “sezione B”, riportante i dati relativi agli immobili relazionati nella formalità (sostanzialmente, gli identificativi catastali degli immobili);

  • la “sezione C”, riportante i dati relativi ai soggetti presenti nella formalità (identificativi dei soggetti e rispettivi diritti relazionati sugli immobili oggetto di formalità);

  • la “sezione D”, riportante eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni previste ai fini dell’esecuzione della voltura catastale automatica.

Nelle prime tre sezioni (A, B e C), si devono indicare dati corrispondenti a quelli richiesti dalla legge a pena di rifiuto (art. 2674 c.c.). Tali dati possono ritenersi lecitamente indicati, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto riportati in presenza di un’adeguata base giuridica rappresentata dall’obbligo normativo di indicazione imposto in materia di “tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili”.
La sezione D della nota è costituita, invece, da un campo integralmente libero, utilizzabile per l’indicazione di eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai
fini di una compiuta pubblicità immobiliare e quindi rimesso, nella sua compilazione, alle relative valutazioni effettuate dalla parte richiedente.

 

Alla luce dei principi di autosufficienza e autoresponsabilità della nota elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa deve essere “autoconsistente” sotto il profilo della funzione pubblicitaria e la responsabilità verso i terzi ricade sul soggetto che richiede la formalità relativamente ad un determinato atto, redigendone (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto.

Secondo l'Agenzia è da escludersi che tale responsabilità possa ricadere sul conservatore, il quale è chiamato dall’ordinamento a svolgere controlli esclusivamente di tipo formale.
Tali principi generali della nota ancor più paiono riferibili ai dati riportati nella sezione D, proprio in quanto l’indicazione di tali dati è rimessa alla esclusiva disponibilità e valutazione della parte richiedente che ne cura la compilazione.

 

La sezione D delle note, appare, dunque, l’ambito su cui concentrare l’attenzione, ai fini del rispetto dei principi di liceità e minimizzazione nel trattamento dei dati personali.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate sollecita le categorie interessate (notai e altri pubblici ufficiali, avvocati, uffici giudiziari, istituti di credito, ecc..) e i soggetti che predispongono le richieste di formalità ad avere cura di utilizzare la sezione D del modello di nota per l’indicazione delle sole informazioni specificamente previste da documenti di prassi e/o necessarie ai fini di una compiuta pubblicità.

In particolare, occorre che la sezione D non venga impropriamente utilizzata per riportare informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell’atto ma non utili alla pubblicità stessa.

Servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria: aliquota IVA applicabile

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di aliquota IVA applicabile al servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria affidati in concessione ad un’azienda nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (Agenzia delle entrate, risposta 26 gennaio 2024, n. 19).

Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

 

In riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E/1997 del MEF ha già avuto modo di chiarire che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Pertanto, la predetta aliquota del 4% spetta anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga.

 

Con riferimento al caso di specie, dai documenti allegati all’interpello si desume che l’istante:

  • si obbliga a fornire un servizio bar-tavola fredda;

  • si obbliga ad avviare presso la struttura in concessione, oltre al servizio inerente al bar-tavola fredda, anche un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato;

  • ha facoltà di svolgere ulteriori servizi, quale quello di catering.

Sono dunque tre le tipologie di prestazioni di servizi previste dai documenti, di cui due obbligatorie.

Alla luce di tali pattuizioni, l’Agenzia ritiene che l’affidamento in concessione all’istante del servizio di bar-tavola fredda (l’unico attualmente attivo), non presenti le caratteristiche per essere qualificato somministrazioni di alimenti e bevande effettuate, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, trattandosi di prestazioni oggettivamente diverse.

A tale servizio, dunque, è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici.

 

Conclusioni diverse valgono per il servizio di mensa universitaria (non ancora attivato dal concessionario) consistente nella somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato.

Le Entrate ritengono che questa fattispecie presenti le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica, con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l’utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell’avente diritto al pasto. Pertanto, tale servizio di mensa potrà beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% sia nel rapporto utente-concessionario, sia nel rapporto concessionario concedente.

 

Infine, l’Agenzia precisa che le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.

L'Agenzia delle entrate si sofferma in materia di aliquota IVA applicabile al servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria affidati in concessione ad un'azienda nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (Agenzia delle entrate, risposta 26 gennaio 2024, n. 19).

Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

 

In riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E/1997 del MEF ha già avuto modo di chiarire che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Pertanto, la predetta aliquota del 4% spetta anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all'interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga.

 

Con riferimento al caso di specie, dai documenti allegati all'interpello si desume che l'istante:

  • si obbliga a fornire un servizio bar-tavola fredda;

  • si obbliga ad avviare presso la struttura in concessione, oltre al servizio inerente al bar-tavola fredda, anche un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato;

  • ha facoltà di svolgere ulteriori servizi, quale quello di catering.

Sono dunque tre le tipologie di prestazioni di servizi previste dai documenti, di cui due obbligatorie.

Alla luce di tali pattuizioni, l'Agenzia ritiene che l'affidamento in concessione all'istante del servizio di bar-tavola fredda (l'unico attualmente attivo), non presenti le caratteristiche per essere qualificato somministrazioni di alimenti e bevande effettuate, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, trattandosi di prestazioni oggettivamente diverse.

A tale servizio, dunque, è applicabile l'aliquota IVA del 10% prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici.

 

Conclusioni diverse valgono per il servizio di mensa universitaria (non ancora attivato dal concessionario) consistente nella somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato.

Le Entrate ritengono che questa fattispecie presenti le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica, con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l'utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell'avente diritto al pasto. Pertanto, tale servizio di mensa potrà beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4% sia nel rapporto utente-concessionario, sia nel rapporto concessionario concedente.

 

Infine, l'Agenzia precisa che le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all'aliquota IVA del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.

Trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori di quote “auto-estinguibili” di Srl

L’Agenzia delle entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, titolari di quote di categoria speciale c.d. “auto–estinguibili” di S.r.l. (Agenzia delle entrate, risposta 25 gennaio 2024, n. 15).

Nel caso di specie, la Società intende offrire al pubblico quote di partecipazione al capitale attraverso un’operazione di equity crowdfunding su una piattaforma online. Tale piattaforma internet (o marketplace) svolge una funzione di intermediario, attraverso la rete, tra emittente e potenziali investitori.

 

La possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, anche tramite operazioni di crowdfunding, è prevista dall’articolo 100ter del Testo Unico della Finanza TUF, il quale dispone che le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

 

In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1bis, del D.L. n. 112/2008 per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

  1. la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;

  2. entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate precisa che la scritturazione e il trasferimento delle quote non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante. La successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

 

L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da S.r.l. ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è resa disponibile agli investitori secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

 

Per quanto rappresentato nell’istanza, il modello che intende utilizzare la Società è il modello equity based, che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, acquistando una quota nominativa di partecipazione al capitale della stessa tramite la piattaforma.

In particolare, la Società intende offrire al pubblico quote ”auto-estinguibili”, ovvero quote speciali di partecipazione al capitale, prive di diritti amministrativi, che si estinguono automaticamente al verificarsi di un determinato evento indicato nello Statuto.

Come chiarito nella documentazione integrativa, tali quote sono connotate da un elemento distintivo: esse sono destinate all’estinzione senza che il socio interessato, né la società, né un socio terzo debbano esprimere alcuna specifica volontà.

Pertanto, le relative partecipazioni si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione e l’estinzione delle suddette quote non darà luogo ad alcuna riduzione del capitale sociale, che rimarrà immutato e la misura delle quote dei soci restanti si accrescerà in via proporzionale.

 

Dunque, secondo quanto previsto nella bozza dello Statuto, l’Agenzia delle entrate rileva che:

  • le suddette quote sono quote di partecipazione al capitale, ancorché prive di diritti di voto;

  • i soci possessori di tali quote non avranno diritto a una remunerazione predeterminata, gli utili verranno loro distribuiti in via prioritaria in proporzione al capitale investito;

  • le quote si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione;

  • non sono previste clausole che garantiscono il rimborso del capitale, con il rischio di perdita del capitale investito.

Sulla base di tale quadro di riferimento, l’Agenzia ritiene che, essendo le suddette quote ”auto-estinguibili” rappresentative della partecipazione al capitale sociale di una società di capitali a responsabilità limitata, le somme corrisposte in relazione a dette quote (a persone fisiche che le detengono, al di fuori dell’attività di impresa, arte e professione) costituiscono redditi di capitale, con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all’articolo 47 del TUIR.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, titolari di quote di categoria speciale c.d. "auto–estinguibili" di S.r.l. (Agenzia delle entrate, risposta 25 gennaio 2024, n. 15).

Nel caso di specie, la Società intende offrire al pubblico quote di partecipazione al capitale attraverso un'operazione di equity crowdfunding su una piattaforma online. Tale piattaforma internet (o marketplace) svolge una funzione di intermediario, attraverso la rete, tra emittente e potenziali investitori.

 

La possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, anche tramite operazioni di crowdfunding, è prevista dall'articolo 100ter del Testo Unico della Finanza TUF, il quale dispone che le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

 

In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1bis, del D.L. n. 112/2008 per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

  1. la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;

  2. entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che la scritturazione e il trasferimento delle quote non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

 

L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da S.r.l. ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è resa disponibile agli investitori secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

 

Per quanto rappresentato nell'istanza, il modello che intende utilizzare la Società è il modello equity based, che consente all'investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell'azienda finanziata, acquistando una quota nominativa di partecipazione al capitale della stessa tramite la piattaforma.

In particolare, la Società intende offrire al pubblico quote ''auto-estinguibili'', ovvero quote speciali di partecipazione al capitale, prive di diritti amministrativi, che si estinguono automaticamente al verificarsi di un determinato evento indicato nello Statuto.

Come chiarito nella documentazione integrativa, tali quote sono connotate da un elemento distintivo: esse sono destinate all'estinzione senza che il socio interessato, né la società, né un socio terzo debbano esprimere alcuna specifica volontà.

Pertanto, le relative partecipazioni si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione e l'estinzione delle suddette quote non darà luogo ad alcuna riduzione del capitale sociale, che rimarrà immutato e la misura delle quote dei soci restanti si accrescerà in via proporzionale.

 

Dunque, secondo quanto previsto nella bozza dello Statuto, l'Agenzia delle entrate rileva che:

  • le suddette quote sono quote di partecipazione al capitale, ancorché prive di diritti di voto;

  • i soci possessori di tali quote non avranno diritto a una remunerazione predeterminata, gli utili verranno loro distribuiti in via prioritaria in proporzione al capitale investito;

  • le quote si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione;

  • non sono previste clausole che garantiscono il rimborso del capitale, con il rischio di perdita del capitale investito.

Sulla base di tale quadro di riferimento, l'Agenzia ritiene che, essendo le suddette quote ''auto-estinguibili'' rappresentative della partecipazione al capitale sociale di una società di capitali a responsabilità limitata, le somme corrisposte in relazione a dette quote (a persone fisiche che le detengono, al di fuori dell'attività di impresa, arte e professione) costituiscono redditi di capitale, con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR.

Aggiornamento del modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie

L’Agenzia delle entrate ha disposto delle modifiche al modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax) approvato con provvedimento del 15 dicembre 2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 gennaio 2024, n. 13275).

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge di stabilità 2013 ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza.

 

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato, poi, approvato il modello FTT per la dichiarazione della suddetta imposta, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

 

A seguito dell’articolo 28, comma 3-bis, D.L. 27 n. 4/2022, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 241/1997, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello FTT finora utilizzato.

 

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, nella nuova modulistica è stato previsto nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.

Al contempo sono state aggiornate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. 

 

Il modello, nella versione aggiornata, sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituirà il precedente a partire dal 25 gennaio 2024.

La trasmissione telematica potrà, poi, essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “Modello FTT” sempre a partire dalla stessa data.

L'Agenzia delle entrate ha disposto delle modifiche al modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax) approvato con provvedimento del 15 dicembre 2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 gennaio 2024, n. 13275).

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge di stabilità 2013 ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza.

 

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato, poi, approvato il modello FTT per la dichiarazione della suddetta imposta, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

 

A seguito dell'articolo 28, comma 3-bis, D.L. 27 n. 4/2022, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 241/1997, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello FTT finora utilizzato.

 

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, nella nuova modulistica è stato previsto nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.

Al contempo sono state aggiornate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. 

 

Il modello, nella versione aggiornata, sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituirà il precedente a partire dal 25 gennaio 2024.

La trasmissione telematica potrà, poi, essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “Modello FTT” sempre a partire dalla stessa data.

Abitazione principale: detrazione interessi passivi mutuo ipotecario per acquisto immobile locato

L’Agenzia delle entrate provvede a fornire chiarimenti sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale (Agenzia delle entrate, risposta 23 gennaio 2024, n. 13).

L’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

 

Con la circolare n. 14/2023 l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di ribadire che, per i mutui stipulati dal 1993, la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. Tale acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

 

Per i soggetti che acquistano un’unità immobiliare locata, la norma prevede che la detrazione spetti a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

Nel caso di specie, il contratto di locazione è stato effettuato ai sensi della Legge n. 431/1998 che all’articolo 3, comma 4, dispone che per la procedura di diniego di rinnovo si applichi l’articolo 30 della Legge n. 392/1975 (c.d. Legge sull’equo canone).

Tale articolo 30, rubricato “procedura per il rilascio“, a sua volta dispone che avvenuta la comunicazione relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore possa convenire in giudizio il conduttore.

 

Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione individua nella ”scadenza” del rapporto il presupposto della cessazione del vincolo da cui discende l’applicabilità del procedimento per convalida di licenza o sfratto.

 

Nella fattispecie in esame, l’istante ha utilizzato la procedura di cui al citato articolo 30 della Legge n. 392/1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall’ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che l’utilizzo della procedura di rilascio non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di “tre mesi dall’acquisto” venga esercitata la relativa azione giudiziale.

Nel caso in esame, ai fini della fruizione della detrazione, tale circostanza non risulta soddisfatta.

L'Agenzia delle entrate provvede a fornire chiarimenti sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale (Agenzia delle entrate, risposta 23 gennaio 2024, n. 13).

L'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

 

Con la circolare n. 14/2023 l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di ribadire che, per i mutui stipulati dal 1993, la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e delle sue pertinenze. Tale acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l'immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

 

Per i soggetti che acquistano un'unità immobiliare locata, la norma prevede che la detrazione spetti a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

Nel caso di specie, il contratto di locazione è stato effettuato ai sensi della Legge n. 431/1998 che all'articolo 3, comma 4, dispone che per la procedura di diniego di rinnovo si applichi l'articolo 30 della Legge n. 392/1975 (c.d. Legge sull'equo canone).

Tale articolo 30, rubricato "procedura per il rilascio", a sua volta dispone che avvenuta la comunicazione relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore possa convenire in giudizio il conduttore.

 

Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione individua nella ''scadenza'' del rapporto il presupposto della cessazione del vincolo da cui discende l'applicabilità del procedimento per convalida di licenza o sfratto.

 

Nella fattispecie in esame, l'istante ha utilizzato la procedura di cui al citato articolo 30 della Legge n. 392/1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall'ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

 

L'Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che l'utilizzo della procedura di rilascio non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di "tre mesi dall'acquisto" venga esercitata la relativa azione giudiziale.

Nel caso in esame, ai fini della fruizione della detrazione, tale circostanza non risulta soddisfatta.

Dichiarazione precompilata IVA, sperimentazione anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 gennaio 2024, n. 11806).

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 11806/2024 è stato ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, essendo stato ritenuto opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA.

 

In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’IVA a credito.

Il 12 dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (utilizzabile a partire dal 1 febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’IVA ammessa in detrazione.

Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

 

Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024, è stata resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati un’ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:

  • bozze dei registri IVA mensili;

  • prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

  • bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

  • bozza della dichiarazione IVA annuale.

I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

 

Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 gennaio 2024, n. 11806).

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

 

Con il nuovo provvedimento dell'Agenzia n. 11806/2024 è stato ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, essendo stato ritenuto opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA.

 

In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’IVA a credito.

Il 12 dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (utilizzabile a partire dal 1 febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’IVA ammessa in detrazione.

Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

 

Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024, è stata resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati un'ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:

  • bozze dei registri IVA mensili;

  • prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

  • bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

  • bozza della dichiarazione IVA annuale.

I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

 

Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

Compensazione credito IVA per società non “operative”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione dell’eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il test di operatività (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2024, n. 10).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, il mancato superamento del cosiddetto ”test di operatività” comporta ai fini IVA l’indisponibilità dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che, dunque, non può essere:

  • chiesta a rimborso;

  • utilizzata in compensazione ”orizzontale”;

  • ceduta.

Inoltre, l’eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi (compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente sia risultato non operativo per tre periodi d’imposta consecutivi e al contempo, non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d’imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30.

 

Nel caso di specie, la società risulta non operativa per soli due periodi e non anche per il terzo. Ricorre, infatti, una delle cause di esclusione/disapplicazione della normativa dell’articolo 30, Legge n. 724/1994.

Si tratta, in particolare, dell’esimente prevista dall’articolo 30, comma 1, n. 6sexies), che opera ex lege, nel senso che, in presenza di una o più cause di esclusione, in ogni caso e indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi non operativa, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contraria.

 

Dunque, il ricorrere della causa di esclusione sopra indicata, comporta, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.

 

Pertanto, nel presupposto dell’effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell’effettiva esistenza del credito IVA, l’Agenzia ritiene che l’istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle rate mensili.

 

Nelle istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, con riferimento al rigo VL40, è chiarito che è possibile indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili.

Quindi, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l’istante può indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ripristinata, che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso o destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

L’utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il test di operatività (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2024, n. 10).

L'Agenzia delle entrate chiarisce che, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, il mancato superamento del cosiddetto ''test di operatività'' comporta ai fini IVA l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che, dunque, non può essere:

  • chiesta a rimborso;

  • utilizzata in compensazione ''orizzontale'';

  • ceduta.

Inoltre, l'eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi (compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente sia risultato non operativo per tre periodi d'imposta consecutivi e al contempo, non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d'imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 30.

 

Nel caso di specie, la società risulta non operativa per soli due periodi e non anche per il terzo. Ricorre, infatti, una delle cause di esclusione/disapplicazione della normativa dell'articolo 30, Legge n. 724/1994.

Si tratta, in particolare, dell'esimente prevista dall'articolo 30, comma 1, n. 6sexies), che opera ex lege, nel senso che, in presenza di una o più cause di esclusione, in ogni caso e indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi non operativa, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contraria.

 

Dunque, il ricorrere della causa di esclusione sopra indicata, comporta, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.

 

Pertanto, nel presupposto dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA, l'Agenzia ritiene che l'istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle rate mensili.

 

Nelle istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, con riferimento al rigo VL40, è chiarito che è possibile indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili.

Quindi, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l'istante può indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ripristinata, che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso o destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

L'utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.