Agevolazioni “prima casa”: revoca istanza di riliquidazione dell’imposta

L’istanza di riliquidazione dell’imposta di registro per impossibilità ad adempiere alla dichiarazione d’intento rilasciata per beneficiare delle agevolazioni “prima casa” può essere revocata, qualora successivamente sia effettivamente trasferita la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile agevolato entro 18 mesi dall’atto (Agenzia delle Entrate – Risposta 7 gennaio 2022, n. 4)

Il contribuente, dopo aver beneficiato delle agevolazioni “prima casa” rilasciando dichiarazione d’intento di trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, ha presentato istanza di riliquidazione dell’imposta per sopraggiunta impossibilità ad adempiere all’impegno assunto.
Successivamente all’emissione dell’atto di riliquidazione dell’imposta, con addebito degli interessi, e al pagamento di quanto dovuto, il contribuente ha di fatto provveduto a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito.
Si chiede se sia possibile revocare l’istanza di riliquidazione, ottenendo il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”.

Le disposizioni in materia di imposta di registro prevedono l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2 per cento, ai fini dell’imposta di registro, per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano specifiche condizioni.
Tra le condizioni prescritte per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, è previsto che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
Pertanto, per fruire dell’agevolazione occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel Comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo. La dichiarazione dell’acquirente di volere stabilire la residenza nei diciotto mesi è prevista dalla legge a pena di decadenza dall’agevolazione.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in linea di principio deve escludersi che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma, possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni fruite.
Tuttavia, è riconosciuta la possibilità per l’acquirente, in considerazione della peculiarità della condizione legata al trasferimento della residenza, il cui verificarsi dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto, di revocare la dichiarazione di intento, formulata nell’atto di acquisto medesimo, laddove lo stesso si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali.
Invero, la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall’agevolazione, solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.

Nel caso esaminato il contribuente, prima dello scadere del termine dei 18 mesi, ha presentato all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato un’istanza di revoca della dichiarazione d’intento espressa in atto di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato ed ha chiesto la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
A seguito della presentazione dell’istanza, l’Ufficio ha proceduto alla riliquidazione ed all’emissione di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita, cui è seguito il relativo versamento, senza applicazione delle sanzioni.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto della peculiarità della procedura, che comporta l’emissione da parte dell’Ufficio di un apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le imposte e gli interessi dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di “perfezionare” la revoca della dichiarazione d’intenti manifestata nell’atto ai fini dell’agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, deve ritenersi possibile la presentazione di una “revoca” della precedente istanza di riliquidazione, purché risulti in ogni caso integrata la condizione di trasferimento della residenza prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di acquisto.

L’istanza di riliquidazione dell’imposta di registro per impossibilità ad adempiere alla dichiarazione d’intento rilasciata per beneficiare delle agevolazioni "prima casa" può essere revocata, qualora successivamente sia effettivamente trasferita la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile agevolato entro 18 mesi dall’atto (Agenzia delle Entrate - Risposta 7 gennaio 2022, n. 4)

Il contribuente, dopo aver beneficiato delle agevolazioni "prima casa" rilasciando dichiarazione d’intento di trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, ha presentato istanza di riliquidazione dell’imposta per sopraggiunta impossibilità ad adempiere all’impegno assunto.
Successivamente all’emissione dell’atto di riliquidazione dell’imposta, con addebito degli interessi, e al pagamento di quanto dovuto, il contribuente ha di fatto provveduto a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito.
Si chiede se sia possibile revocare l’istanza di riliquidazione, ottenendo il riconoscimento delle agevolazioni "prima casa".

Le disposizioni in materia di imposta di registro prevedono l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per cento, ai fini dell'imposta di registro, per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano specifiche condizioni.
Tra le condizioni prescritte per beneficiare dell'agevolazione "prima casa", è previsto che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.
Pertanto, per fruire dell'agevolazione occorre, tra l'altro, che l'acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel Comune in cui intende acquistare l'immobile abitativo. La dichiarazione dell'acquirente di volere stabilire la residenza nei diciotto mesi è prevista dalla legge a pena di decadenza dall'agevolazione.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in linea di principio deve escludersi che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma, possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni fruite.
Tuttavia, è riconosciuta la possibilità per l'acquirente, in considerazione della peculiarità della condizione legata al trasferimento della residenza, il cui verificarsi dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all'atto, di revocare la dichiarazione di intento, formulata nell'atto di acquisto medesimo, laddove lo stesso si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali.
Invero, la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall'agevolazione, solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.

Nel caso esaminato il contribuente, prima dello scadere del termine dei 18 mesi, ha presentato all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato un'istanza di revoca della dichiarazione d'intento espressa in atto di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato ed ha chiesto la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione.
A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio ha proceduto alla riliquidazione ed all'emissione di apposito avviso di liquidazione dell'imposta dovuta oltre che degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita, cui è seguito il relativo versamento, senza applicazione delle sanzioni.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto della peculiarità della procedura, che comporta l'emissione da parte dell'Ufficio di un apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le imposte e gli interessi dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di "perfezionare" la revoca della dichiarazione d'intenti manifestata nell'atto ai fini dell'agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, deve ritenersi possibile la presentazione di una "revoca" della precedente istanza di riliquidazione, purché risulti in ogni caso integrata la condizione di trasferimento della residenza prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di acquisto.

Superbonus: nuove precisazioni dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non sulla prevalenza della natura residenziale dell’edificio (Agenzia delle entrate – Risposta 07 gennaio 2022, n. 5).

Con riferimento alla possibilità per il contribuente di beneficiare del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell’edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità non può fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio.
Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione nella misura del 50 per cento per gli interventi che riguardano il rifacimento delle scale all’interno dell’edificio posseduto da un unico proprietario, il contribuente potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 16- bis del TUIR, attualmente nella misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare massimo delle stesse pari a 96.000 per immobile, per gli interventi di rifacimento delle scale, secondo i criteri sopra precisati. In particolare, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è inferiore al 50 per cento, la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni dovrà essere commisurata alle sole unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non sulla prevalenza della natura residenziale dell'edificio (Agenzia delle entrate - Risposta 07 gennaio 2022, n. 5).

Con riferimento alla possibilità per il contribuente di beneficiare del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell'edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità non può fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio.
Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione nella misura del 50 per cento per gli interventi che riguardano il rifacimento delle scale all'interno dell'edificio posseduto da un unico proprietario, il contribuente potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 16- bis del TUIR, attualmente nella misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare massimo delle stesse pari a 96.000 per immobile, per gli interventi di rifacimento delle scale, secondo i criteri sopra precisati. In particolare, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è inferiore al 50 per cento, la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni dovrà essere commisurata alle sole unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Legge di Bilancio 2022: Imu per i pensionati all’estero

Per l’anno 2022, è ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso (Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021).

Dal 2020, i pensionati iscritti all’AIRE non beneficiano più di alcuna esenzione IMU.
Infatti fino al 2019, si equiparava l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, alla prima casa.
A partire dal 2015 e fino al 2019, la tassa sulla prima casa non era dovuta dai pensionati iscritti all’AIRE, a patto che l’immobile fosse sfitto e non concesso in comodato d’uso.

Con la Legge di Bilancio 2020, l’agevolazione non è stata riproposta nella nuova IMU, imposta che a partire dal 2020 unifica IMU e TASI. Pertanto l’imposta è dovuta anche dai pensionati iscritti all’AIRE.

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria (IMU), è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Limitatamente all’anno 2022, la nuova Legge di Bilancio ha ridotto la misura dell’imposta municipale propria al 37,5%.

Per l’anno 2022, è ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso (Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021).

Dal 2020, i pensionati iscritti all'AIRE non beneficiano più di alcuna esenzione IMU.
Infatti fino al 2019, si equiparava l'immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, alla prima casa.
A partire dal 2015 e fino al 2019, la tassa sulla prima casa non era dovuta dai pensionati iscritti all’AIRE, a patto che l’immobile fosse sfitto e non concesso in comodato d’uso.

Con la Legge di Bilancio 2020, l’agevolazione non è stata riproposta nella nuova IMU, imposta che a partire dal 2020 unifica IMU e TASI. Pertanto l’imposta è dovuta anche dai pensionati iscritti all’AIRE.

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria (IMU), è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Limitatamente all’anno 2022, la nuova Legge di Bilancio ha ridotto la misura dell’imposta municipale propria al 37,5%.

Fisco: istruzioni per il tax credit “manifesti pubblicitari”

Pubblicate le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico (Agenzia delle entrate – Circolare 07 gennaio 2022, n. 1/E).

Nello specifico, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:
– in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
– in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
– in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal Dl Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022. A partire dal 10 gennaio 2022, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.
Si rammenta che il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Pubblicate le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico (Agenzia delle entrate - Circolare 07 gennaio 2022, n. 1/E).

Nello specifico, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:
- in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
- in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
- in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal Dl Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022. A partire dal 10 gennaio 2022, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.
Si rammenta che il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Legge di Bilancio 2022: rientro dei cervelli

Anche i docenti e i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, che al 31 dicembre 2019 già accedevano al regime di favore previsto dall’articolo 44, D.L. n. 78/2010, potranno optare per l’applicazione delle agevolazioni (art. 1, co. 763, L. n. 234/2021).

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che i docenti o i ricercatori, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44, D.L. n. 78/2010, conv., con modif., dalla L. n. 122/2010, possono optare per l’applicazione del suddetto regime previo versamento di:

– un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);

– un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Anche i docenti e i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, che al 31 dicembre 2019 già accedevano al regime di favore previsto dall’articolo 44, D.L. n. 78/2010, potranno optare per l’applicazione delle agevolazioni (art. 1, co. 763, L. n. 234/2021).

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che i docenti o i ricercatori, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44, D.L. n. 78/2010, conv., con modif., dalla L. n. 122/2010, possono optare per l’applicazione del suddetto regime previo versamento di:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);

- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Legge di Bilancio 2022: le misure per le imprese

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 sono state disposte le seguenti misure per le imprese: rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”, potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese, fondo di garanzia PMI, garanzie a sostegno della liquidità delle imprese, garanzia green, modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese (art. 1, commi 47-49, 53-58, 59-61, 70 e 71).

Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”)

Il comma 47 “integra” l’autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”:
– di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
– di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
– di 60 milioni per l’anno 2027.
Il comma 48, novellando l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato “in più quote”.
In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo “può” essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

Il comma 49 prevede i seguenti interventi:
a) la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Fondo di garanzia PMI

L’articolo 1, al comma 53, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:
– elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
– inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Il comma 53, altresì, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 55, le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.
I commi 56 e 57 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

L’articolo 1, comma 59, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.
La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.
La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Garanzia green

Il comma 60 modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell’apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l’effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal.
Il comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

I commi 70 e 71 estendono al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l’operatività. L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).
L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di euro.
In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali – fino alla soglia di cinque milioni di euro – senza il pagamento di alcuna imposta.

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 sono state disposte le seguenti misure per le imprese: rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini", potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese, fondo di garanzia PMI, garanzie a sostegno della liquidità delle imprese, garanzia green, modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese (art. 1, commi 47-49, 53-58, 59-61, 70 e 71).

Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

Il comma 47 "integra" l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini":
- di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- di 60 milioni per l'anno 2027.
Il comma 48, novellando l'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote".
In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese

Il comma 49 prevede i seguenti interventi:
a) la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Fondo di garanzia PMI

L’articolo 1, al comma 53, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:
- elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
- inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Il comma 53, altresì, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 55, le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.
I commi 56 e 57 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

L’articolo 1, comma 59, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.
La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.
La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Garanzia green

Il comma 60 modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal.
Il comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

I commi 70 e 71 estendono al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l’operatività. L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).
L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro.
In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta.

Legge di Bilancio 2022: proroga Tax credit carta dei giornali

L’art. 1, co. 378-379 della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha prorogato per gli anni 2022 e 2023 e incrementato nell’entità e nel limite di spesa, il credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.

A fronte dell’emergenza Covid-19, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Successivamente, il DL Sostegni-bis ha riconosciuto l’agevolazione anche per l’anno 2021, nella misura del 10% delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

In ultimo, la Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto il credito d’imposta anche per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

L’art. 1, co. 378-379 della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha prorogato per gli anni 2022 e 2023 e incrementato nell’entità e nel limite di spesa, il credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.

A fronte dell’emergenza Covid-19, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è stato riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Successivamente, il DL Sostegni-bis ha riconosciuto l’agevolazione anche per l’anno 2021, nella misura del 10% delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

In ultimo, la Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto il credito d’imposta anche per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

Bonus investimenti in beni strumentali: novità della Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2026 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia (cd. Bonus investimenti in beni strumentali nuovi). Per i nuovi periodi oggetto di proroga, tuttavia, è stabilita una significativa riduzione della misura del beneficio.

Il credito d’imposta (cd. bonus investimenti in beni strumentali nuovi) è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020.
Il beneficio spetta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

La Legge di Bilancio 2022 modifica il termine ultimo di effettuazione degli investimenti agevolabili, estendendo il beneficio a quelli effettuati entro il 30 giugno 2026; contestualmente stabilisce una diversa misura del beneficio in relazione alla data di effettuazione dell’investimento. Restano invariate le tipologie di beni agevolabili.

In particolare, viene aggiunta la previsione secondo la quale per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “INDUSTRIA 4.0” effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella seguente misura:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “INDUSTRIA 4.0”, viene previsto che:
– per quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza;
– per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
– per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Restano invariate le misure del credito d’imposta per gli investimenti effettuati in periodi precedenti, già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2026 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia (cd. Bonus investimenti in beni strumentali nuovi). Per i nuovi periodi oggetto di proroga, tuttavia, è stabilita una significativa riduzione della misura del beneficio.

Il credito d’imposta (cd. bonus investimenti in beni strumentali nuovi) è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020.
Il beneficio spetta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

La Legge di Bilancio 2022 modifica il termine ultimo di effettuazione degli investimenti agevolabili, estendendo il beneficio a quelli effettuati entro il 30 giugno 2026; contestualmente stabilisce una diversa misura del beneficio in relazione alla data di effettuazione dell’investimento. Restano invariate le tipologie di beni agevolabili.

In particolare, viene aggiunta la previsione secondo la quale per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "INDUSTRIA 4.0" effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella seguente misura:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "INDUSTRIA 4.0", viene previsto che:
- per quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza;
- per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
- per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Restano invariate le misure del credito d’imposta per gli investimenti effettuati in periodi precedenti, già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Codici tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto per attività chiuse

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 04 gennaio 2022, n. 2/E)

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
 – “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 04 gennaio 2022, n. 2/E)

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
 - "8137" denominato "Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021";
 - "8138" denominato "Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021";
 - "8139" denominato "Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021".
In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139);
- nel campo "anno di riferimento", l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato "AAAA";
- nel campo "importi a debito versati", l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Legge di Bilancio 2022: novità per Bonus R&S e Mezzogiorno

La L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, introdotto dall’art. 1, co. 198 della Legge di Bilancio 2020 ed ha modificato la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno al fine di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 1, co. 45 e 175, L. n. 234/2021).

Bonus R&S

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per:

– attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro);

– attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale unico di 2 milioni di euro);

– altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).

Bonus Mezzogiorno

In relazione al bonus Mezzogiorno, la Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente modificato la disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2016 sul l credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Fine ultimo della manovra finanziaria è quello di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ne consegue, in particolare, che agli investimenti in Molise potrà applicarsi un’intensità di credito superiore rispetto a quella usata fin’ora.

La L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 - Suppl. Ordinario n. 49, ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, introdotto dall’art. 1, co. 198 della Legge di Bilancio 2020 ed ha modificato la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno al fine di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 1, co. 45 e 175, L. n. 234/2021).

Bonus R&S

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per:

- attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro);

- attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale unico di 2 milioni di euro);

- altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).

Bonus Mezzogiorno

In relazione al bonus Mezzogiorno, la Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente modificato la disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2016 sul l credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Fine ultimo della manovra finanziaria è quello di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ne consegue, in particolare, che agli investimenti in Molise potrà applicarsi un’intensità di credito superiore rispetto a quella usata fin’ora.