Autoliquidazione 2024-2025: disponibile la  “Comunicazione Basi di Calcolo”

Dal 3 dicembre 2024 il servizio online è disponibile sul sito dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL, nota 4 dicembre 2024, n. 11783).

L’INAIL comunica che dal 3 dicembre scorso è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” sul proprio sito istituzionale il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 3 dicembre 2024 nei Servizi Online disponibili sul sito istituzionale.
Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.
Dal 10 dicembre 2024 sarà disponibile anche il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

L’INAIL rammenta che per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della Legge n. 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata
ai contributi associativi.
Nel caso in cui all’apertura dei servizi online dell’autoliquidazione 2024-2025 il sistema non ha ancora acquisito la denuncia di cessazione dell’attività e quindi non sono presenti.

Dal 3 dicembre 2024 il servizio online è disponibile sul sito dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL, nota 4 dicembre 2024, n. 11783).

L'INAIL comunica che dal 3 dicembre scorso è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” sul proprio sito istituzionale il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 3 dicembre 2024 nei Servizi Online disponibili sul sito istituzionale.
Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.
Dal 10 dicembre 2024 sarà disponibile anche il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

L'INAIL rammenta che per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della Legge n. 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata
ai contributi associativi.
Nel caso in cui all’apertura dei servizi online dell’autoliquidazione 2024-2025 il sistema non ha ancora acquisito la denuncia di cessazione dell’attività e quindi non sono presenti.

CCNL Funzioni Locali: report sulla trattativa in corso per il rinnovo 2022-2024

Al centro dell’incontro il confronto sugli aspetti retributivi e normativi. Le posizioni restano distanti, prossimo incontro per il 17 dicembre

La Uilf-Pl ha reso noto con un comunicato stampa del 2 dicembre 2024, il report sull’ottavo incontro tenutosi presso l’Aran per il rinnovo contrattuale del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Per quel che riguarda gli argomenti trattati, nella fattispecie, le clausole contrattuali proposte e modificate dall’Aran, le OO.SS. hanno ribadito la necessità di costituire il fondo risorse decentrare e di utilizzare il fondo dell’anno precedente, oltre al piano triennale del fabbisogno personale. Occorre anche estendere i tempi di vestizione a tutti i dipendenti del comporto che necessitano dell’uso della divisa. In materia di straordinario, l’Aran ha chiarito che la destinazione di risorse è legata ai progetti finanziati da norme comunitarie, nel rispetto del tetto del fondo. I Sindacati hanno espresso la propria contrarietà sull’utilizzo di risparmi derivanti dalla quota delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato. Per le ferie ad ore, si è chiesta l’estensione anche agli enti locali della disciplina prevista per le regioni. Sul welfare integrativo si è chiesto il finanziamento con le risorse a bilancio. 
Rispedita nuovamente al mittente la proposta dell’Aran di un incremento salariale di 128,00 euro, corrispondenti al 94% della somma complessiva di 136,00 euro, destinando la somma residua di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Per quanto concerne questa quota, si potrà aggiungere al massimo lo 0,22% del monte salari 2021 da suddividersi tra comparto e EQ che andrebbe ad alimentare la parte variabile del Fondo. Tuttavia, questo potrà avvenire previa approvazione dell’attuale testo della legge di stabilità. Inoltre, non sono previsti arretrati contrattuali sull’anno 2022 e 2023. 
Il prossimo incontro è previsto per il 17 dicembre. 

Al centro dell'incontro il confronto sugli aspetti retributivi e normativi. Le posizioni restano distanti, prossimo incontro per il 17 dicembre

La Uilf-Pl ha reso noto con un comunicato stampa del 2 dicembre 2024, il report sull'ottavo incontro tenutosi presso l'Aran per il rinnovo contrattuale del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Per quel che riguarda gli argomenti trattati, nella fattispecie, le clausole contrattuali proposte e modificate dall'Aran, le OO.SS. hanno ribadito la necessità di costituire il fondo risorse decentrare e di utilizzare il fondo dell'anno precedente, oltre al piano triennale del fabbisogno personale. Occorre anche estendere i tempi di vestizione a tutti i dipendenti del comporto che necessitano dell'uso della divisa. In materia di straordinario, l'Aran ha chiarito che la destinazione di risorse è legata ai progetti finanziati da norme comunitarie, nel rispetto del tetto del fondo. I Sindacati hanno espresso la propria contrarietà sull'utilizzo di risparmi derivanti dalla quota delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato. Per le ferie ad ore, si è chiesta l'estensione anche agli enti locali della disciplina prevista per le regioni. Sul welfare integrativo si è chiesto il finanziamento con le risorse a bilancio. 
Rispedita nuovamente al mittente la proposta dell'Aran di un incremento salariale di 128,00 euro, corrispondenti al 94% della somma complessiva di 136,00 euro, destinando la somma residua di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Per quanto concerne questa quota, si potrà aggiungere al massimo lo 0,22% del monte salari 2021 da suddividersi tra comparto e EQ che andrebbe ad alimentare la parte variabile del Fondo. Tuttavia, questo potrà avvenire previa approvazione dell'attuale testo della legge di stabilità. Inoltre, non sono previsti arretrati contrattuali sull'anno 2022 e 2023. 
Il prossimo incontro è previsto per il 17 dicembre. 

Fondo Fasda: riapertura campagna iscrizione familiari e pensionati

Dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025 sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare

Il Fondo Fasda ha informato che anche per il 2025 per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia è prevista l’attivazione delle Campagne “Familiari” e “Pensionati”.
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare al Fondo a partire dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025, scegliendo tra:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni”.
Per i Pensionati già iscritti al Fondo, i pensionandi e i loro familiari fino all’ottantesimo anno di età, sarà possibile scegliere, dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 marzo 2025, il “Piano sanitario Pensionati”.
Per ulteriori approfondimenti sui costi e sulle procedure si rinvia al sito del Fondo. 

Dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025 sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare

Il Fondo Fasda ha informato che anche per il 2025 per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia è prevista l'attivazione delle Campagne “Familiari” e “Pensionati”.
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare al Fondo a partire dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025, scegliendo tra:
- il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”;
- il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni”.
Per i Pensionati già iscritti al Fondo, i pensionandi e i loro familiari fino all’ottantesimo anno di età, sarà possibile scegliere, dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 marzo 2025, il “Piano sanitario Pensionati”.
Per ulteriori approfondimenti sui costi e sulle procedure si rinvia al sito del Fondo. 

La percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria

La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria è pari al 25,0778% (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 dicembre 2024, n. 435525)

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), l’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).

 

Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fondo unico nazionale, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.

 

In particolare, l’articolo 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la Fondazione ONC trasmetta all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.

 

L’Agenzia delle entrate, poi, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, deve rendere nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

 

Pertanto, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024 è pari a 39.875.748,38 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 di euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 39.875.748,38.

Il risultato di tale rapporto, dunque, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 25,0778%.

 

La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria è pari al 25,0778% (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 dicembre 2024, n. 435525)

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), l’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).

 

Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fondo unico nazionale, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.

 

In particolare, l’articolo 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la Fondazione ONC trasmetta all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.

 

L’Agenzia delle entrate, poi, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, deve rendere nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

 

Pertanto, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024 è pari a 39.875.748,38 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 di euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 39.875.748,38.

Il risultato di tale rapporto, dunque, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 25,0778%.

 

Codice di condotta per i produttori di software gestionali: arriva l’ok del Garante per la privacy

L’Autorità ha approvato il documento che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese del settore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 3 dicembre 2024, n. 529).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato la sua approvazione al Codice di condotta di Assosoftware, Associazione italiana dei produttori di software in Italia, che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione dei software gestionali (SWH).

Questi programmi, destinati ad aziende, associazioni, professionisti e pubblica amministrazione, vengono utilizzati per l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, assistenziali e gestionali, la redazione dei bilanci, la gestione del personale e gli adempimenti societari, con un impatto dunque notevole sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali.

In particolare, consentono l’automazione dei processi interni delle imprese relativi alla gestione delle fatturazioni, dei rapporti con i clienti, mentre per i professionisti, la gestione delle attività di contabilità, tributarie, lavoristiche, legali.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, il Codice si propone di definire una serie di regole e di misure tecniche ed organizzative affinché i software prodotti e resi disponibili sul mercato dalle imprese aderenti ad Assosoftware siano sviluppati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Questo al fine di favorire il rispetto del Regolamento UE e di rendere disponibili ai clienti idonei strumenti per adempiere agli obblighi di protezione dei dati riguardo ai trattamenti svolti tramite i software.

Oltre ad approvare il Codice di condotta, l’Autorità ha anche accreditato il relativo Organismo di monitoraggio, composto da esperti nel settore dell’ICT, con particolare riferimento ai profili di protezione dei dati personali. Il Codice è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.278 del 27 novembre.
 

 

L'Autorità ha approvato il documento che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese del settore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 3 dicembre 2024, n. 529).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato la sua approvazione al Codice di condotta di Assosoftware, Associazione italiana dei produttori di software in Italia, che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione dei software gestionali (SWH).

Questi programmi, destinati ad aziende, associazioni, professionisti e pubblica amministrazione, vengono utilizzati per l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, assistenziali e gestionali, la redazione dei bilanci, la gestione del personale e gli adempimenti societari, con un impatto dunque notevole sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali.

In particolare, consentono l’automazione dei processi interni delle imprese relativi alla gestione delle fatturazioni, dei rapporti con i clienti, mentre per i professionisti, la gestione delle attività di contabilità, tributarie, lavoristiche, legali.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, il Codice si propone di definire una serie di regole e di misure tecniche ed organizzative affinché i software prodotti e resi disponibili sul mercato dalle imprese aderenti ad Assosoftware siano sviluppati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Questo al fine di favorire il rispetto del Regolamento UE e di rendere disponibili ai clienti idonei strumenti per adempiere agli obblighi di protezione dei dati riguardo ai trattamenti svolti tramite i software.

Oltre ad approvare il Codice di condotta, l’Autorità ha anche accreditato il relativo Organismo di monitoraggio, composto da esperti nel settore dell’ICT, con particolare riferimento ai profili di protezione dei dati personali. Il Codice è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.278 del 27 novembre.
 

 

CCNL Istituti Investigativi: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo contrattuale prevede due tranche di aumenti, l’erogazione della seconda tranche di Una Tantum e novità normative

In data 26 novembre 2024 le organizzazioni datoriali Aiss, Federterziario e Piuservizi, insieme alla Federazione nazionale Ugl Sicurezza civile e con il supporto tecnico di Ancl hanno siglato il rinnovo del CCNL per il settore della vigilanza, investigazioni, security, safety, servizi di controllo, steward e servizi ausiliari alla sicurezza. Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, sostituendo il precedente che era scaduto il 31 maggio 2020. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento salariale in due tranche: gennaio 2025 e gennaio 2026, differente sulla base del divisore applicato. Per il Quadro è prevista un’indennità di funzione pari a 150,00 euro.

Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 173 1.645,00 1.670,00
2 173 1.440,00 1.460,00
3 173 1.340,00 1.380,00
4 173 1.280,00 1.310,00
5 173 1.195,00 1.245,00
6I 173 1.075,50 1.120,00
Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 182 1.730,58 1.756,88
2 182 1.514,91 1.535,95
3 182 1.409,71 1.451,79
4 182 1.346,59 1.378,15
5 182 1.257,62 1.309,77
6I 182 1.131,45 1.178,79
Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 196 1.863,70 1.892,02
2 196 1.631,45 1.645,10
3 196 1.518,15 1.563,47
4 196 1.450,17 1.484,16
5 196 1.353,87 1.410,52
6I 196 1.218,49 1.269,47

È prevista l’erogazione di un’indennità di presenza pari a 0,60 euro per tutte le ore effettivamente lavorate. L’indennità sostituisce l’elemento di garanzia retributiva. Viene riformulato anche il salario di ingresso per promuovere una maggiore stabilità occupazionale. Infatti per il livello 6I è previsto, per i primi 12 mesi un salario di ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del 5° livello, con l’esclusione dell’indennità di presenza; indennità che viene riconosciuta per il mesi successivi. 
Con il protocollo straordinario del 26 giugno 2024, viene stabilita l’erogazione di una Una Tantum ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo. Con il rinnovo viene stabilita l’erogazione della seconda tranche pari al 50% per il mese di luglio 2025. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, l’Una Tantum viene erogata nella misura del 70%. Gli importi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Una Tantum 1.7.2025
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00

Dal punto di vista normativo, invece, con il rinnovo vengono riorganizzate le aree professionali in 4 nuove categorie, ampliando l’applicazione del contratto alle aziende che operano nei settori safety, antincendio, primo soccorso e gestione emergenze. Novità anche per i contratti a termine, lavoro stagionale, banca ore. In materia di welfare, è stato incrementato il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Il rinnovo contrattuale prevede due tranche di aumenti, l'erogazione della seconda tranche di Una Tantum e novità normative

In data 26 novembre 2024 le organizzazioni datoriali Aiss, Federterziario e Piuservizi, insieme alla Federazione nazionale Ugl Sicurezza civile e con il supporto tecnico di Ancl hanno siglato il rinnovo del CCNL per il settore della vigilanza, investigazioni, security, safety, servizi di controllo, steward e servizi ausiliari alla sicurezza. Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, sostituendo il precedente che era scaduto il 31 maggio 2020. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento salariale in due tranche: gennaio 2025 e gennaio 2026, differente sulla base del divisore applicato. Per il Quadro è prevista un'indennità di funzione pari a 150,00 euro.

Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 173 1.645,00 1.670,00
2 173 1.440,00 1.460,00
3 173 1.340,00 1.380,00
4 173 1.280,00 1.310,00
5 173 1.195,00 1.245,00
6I 173 1.075,50 1.120,00
Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 182 1.730,58 1.756,88
2 182 1.514,91 1.535,95
3 182 1.409,71 1.451,79
4 182 1.346,59 1.378,15
5 182 1.257,62 1.309,77
6I 182 1.131,45 1.178,79
Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 196 1.863,70 1.892,02
2 196 1.631,45 1.645,10
3 196 1.518,15 1.563,47
4 196 1.450,17 1.484,16
5 196 1.353,87 1.410,52
6I 196 1.218,49 1.269,47

È prevista l'erogazione di un'indennità di presenza pari a 0,60 euro per tutte le ore effettivamente lavorate. L'indennità sostituisce l'elemento di garanzia retributiva. Viene riformulato anche il salario di ingresso per promuovere una maggiore stabilità occupazionale. Infatti per il livello 6I è previsto, per i primi 12 mesi un salario di ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del 5° livello, con l'esclusione dell'indennità di presenza; indennità che viene riconosciuta per il mesi successivi. 
Con il protocollo straordinario del 26 giugno 2024, viene stabilita l'erogazione di una Una Tantum ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo. Con il rinnovo viene stabilita l'erogazione della seconda tranche pari al 50% per il mese di luglio 2025. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, l'Una Tantum viene erogata nella misura del 70%. Gli importi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Una Tantum 1.7.2025
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00

Dal punto di vista normativo, invece, con il rinnovo vengono riorganizzate le aree professionali in 4 nuove categorie, ampliando l'applicazione del contratto alle aziende che operano nei settori safety, antincendio, primo soccorso e gestione emergenze. Novità anche per i contratti a termine, lavoro stagionale, banca ore. In materia di welfare, è stato incrementato il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Giornalisti autonomi e freelance: confermato il welfare allargato per il 2025 e il 2026

Stanziate le risorse per le misure di sanità integrativa “Win-in” e “Win-plus” (INPGI, comunicato 2 dicembre 2024).

L’INPGI ha confermato per il 2025 e 2026, le misure che puntano ad allargare il welfare di categoria per le giornaliste e i giornalisti freelance e autonomi. Attraverso le convenzioni attualmente in atto, tra l’Istituto e la CASAGIT (la mutua di assistenza sanitaria integrativa fondata dagli enti di categoria dei giornalisti) sono state confermate anche per i prossimi anni le misure di “Win-in” e “Win-plus” che hanno permesso l’accesso alle prestazioni a migliaia di giornalisti freelance e autonomi.

Il progetto di welfare, che si struttura su base volontaria e che è rivolto a favore di coloro che versano in condizioni di minori disponibilità economiche, ha l’obiettivo di garantire un tassello di welfare integrato di natura sanitaria a garanzia di una maggiore tutela dei propri iscritti. 

In particolare, l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti della prima delibera dell’allora Comitato amministratore è del settembre 2017, da qui si sono aperte le porte al programma di assistenza sanitaria integrativa creato appositamente dalla CASAGIT sulla base di una convenzione tra i due enti, con un impegno complessivo da parte di INPGI di circa 16 milioni di euro. Per il progetto “Win-in”, dopo una prima proroga alla fine del 2024, ora l’Istituto di previdenza concede un’ulteriore proroga, grazie ai fondi ancora disponibili fino alla fine 2025. Stesso iter per il progetto “Win-plus”: dopo una prima delibera del 2022, approvata dai ministeri vigilanti, arriva adesso la conferma del programma di tutela sanitaria integrativa fino a fine 2026.

I programmi, che in questa ultima tranche prevedono proroghe di finanziamento in favore degli iscritti per strumenti di welfare per oltre 2 milioni di euro, saranno rivolti a coloro che hanno mantenuto i requisiti di partecipazione, con redditi dai con redditi dai 2.100 a 30.000 euro annui lordi e con accesso garantito anche alle fasce di prossimità di reddito. 

Stanziate le risorse per le misure di sanità integrativa "Win-in" e "Win-plus" (INPGI, comunicato 2 dicembre 2024).

L'INPGI ha confermato per il 2025 e 2026, le misure che puntano ad allargare il welfare di categoria per le giornaliste e i giornalisti freelance e autonomi. Attraverso le convenzioni attualmente in atto, tra l’Istituto e la CASAGIT (la mutua di assistenza sanitaria integrativa fondata dagli enti di categoria dei giornalisti) sono state confermate anche per i prossimi anni le misure di “Win-in” e “Win-plus” che hanno permesso l'accesso alle prestazioni a migliaia di giornalisti freelance e autonomi.

Il progetto di welfare, che si struttura su base volontaria e che è rivolto a favore di coloro che versano in condizioni di minori disponibilità economiche, ha l'obiettivo di garantire un tassello di welfare integrato di natura sanitaria a garanzia di una maggiore tutela dei propri iscritti. 

In particolare, l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti della prima delibera dell’allora Comitato amministratore è del settembre 2017, da qui si sono aperte le porte al programma di assistenza sanitaria integrativa creato appositamente dalla CASAGIT sulla base di una convenzione tra i due enti, con un impegno complessivo da parte di INPGI di circa 16 milioni di euro. Per il progetto "Win-in", dopo una prima proroga alla fine del 2024, ora l’Istituto di previdenza concede un'ulteriore proroga, grazie ai fondi ancora disponibili fino alla fine 2025. Stesso iter per il progetto "Win-plus": dopo una prima delibera del 2022, approvata dai ministeri vigilanti, arriva adesso la conferma del programma di tutela sanitaria integrativa fino a fine 2026.

I programmi, che in questa ultima tranche prevedono proroghe di finanziamento in favore degli iscritti per strumenti di welfare per oltre 2 milioni di euro, saranno rivolti a coloro che hanno mantenuto i requisiti di partecipazione, con redditi dai con redditi dai 2.100 a 30.000 euro annui lordi e con accesso garantito anche alle fasce di prossimità di reddito. 

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): erogazione welfare contrattuale entro il 31 dicembre

I valori di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro 

Il CCNL sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra ANPIT – Associazione Nazionale per l’lndustria e Terziario, AIFES – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servii, Terziario e  Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha previsto l’erogazione del welfare contrattuale per i dipendenti del commercio.
Anche per l’anno 2024 è prevista l’erogazione da parte del Datore di lavoro entro il 31 dicembre dei seguenti valori di welfare contrattuale. 

 

Livello Dal 2023 e seguenti
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto. Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore. 
Detti valori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Salvo diverso accordo aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. 

I valori di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro 

Il CCNL sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra ANPIT - Associazione Nazionale per l'lndustria e Terziario, AIFES - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro, CONFIMPRENDITORI - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato e CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servii, Terziario e  Turismo, con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha previsto l'erogazione del welfare contrattuale per i dipendenti del commercio.
Anche per l'anno 2024 è prevista l'erogazione da parte del Datore di lavoro entro il 31 dicembre dei seguenti valori di welfare contrattuale. 

 

Livello Dal 2023 e seguenti
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto. Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore. 
Detti valori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Salvo diverso accordo aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. 

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: previsto welfare contrattuale nel mese di dicembre

Entro il 31 dicembre 2024 verrà erogato il welfare contrattuale per i dipendenti del settore

Con il contratto collettivo nazionale di lavoro firmato in data 26 luglio 2024 da Anpit, Confiomprenditori, Unica e Cisal Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo Cisal, viene stabilito che il datore di lavoro dovrà erogare a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, entro il 31 dicembre 2024, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati.

Livello Dal 2024
Dirigente 1.000,00/anno

(in quote mensili maturate di € 83,33)

Quadro 600,00/anno

(in quote mensili maturate di € 50)

A1 e A2 500,00/anno

(in quote mensili maturate di € 41,67)

B1 e B2 – Operatori di Vendita di 1° e 2° Cat. 400,00/anno

(in quote mensili maturate di € 33,33)

C1 e C2 – Operatori di Vendita di 3° e 4° Cat. 350,00/anno

(in quote mensili maturate di € 29,16)

D1 e D2

Lavoratori Discontinui

300,00/anno

(in quote mensili maturate di € 25)

I valori di Welfare Contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Azienda e devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.
Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare ed eventualmente estendere:
1) per Opere e servizi per finalità sociali
– check up medici;
– visite specialistiche;
– cure odontoiatriche;
– terapie e riabilitazione;
– sportello ascolto psicologico;
– assistenza domiciliare;
– badanti;
– case di riposo.
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
– asili nido;
– servizi di babysitting;
– spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore;
– università e Master;
– libri di testo scolastici e universitari;
– doposcuola o Pre-scuola;
– buoni pasto e mensa scolastica;
– scuolabus o gite didattiche;
– frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua italiana per bambini
stranieri ecc.).
3) Per ludoteche, centri estivi o invernali:
– spese per frequentazione di campus estivi o invernali;
– spese per frequentazione di ludoteche.
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
– badanti;
– assistenza domiciliare;
– case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita);
– case di cura.
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e
dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (entro i limite massimo 258,23 euro/anno, onnicomprensivi o, fino ad 2.000 euro/anno per i Lavoratoli con figli a carico che ne facciano apposita richiesta, secondo la previsione vigente o a 1.000 euro/anno in assenza di figli a carico:
– buoni spesa per generi alimentari;
– buoni spesa per acquisti vari;
– buoni carburante;
– ricariche telefoniche;
– rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dal lavoratore; interessi passivi del mutuo contratto dal lavoratore per l’acquisto dell’abitazione principale.
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento pensione).

 

Entro il 31 dicembre 2024 verrà erogato il welfare contrattuale per i dipendenti del settore

Con il contratto collettivo nazionale di lavoro firmato in data 26 luglio 2024 da Anpit, Confiomprenditori, Unica e Cisal Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo Cisal, viene stabilito che il datore di lavoro dovrà erogare a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, entro il 31 dicembre 2024, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati.

Livello Dal 2024
Dirigente 1.000,00/anno

(in quote mensili maturate di € 83,33)

Quadro 600,00/anno

(in quote mensili maturate di € 50)

A1 e A2 500,00/anno

(in quote mensili maturate di € 41,67)

B1 e B2 - Operatori di Vendita di 1° e 2° Cat. 400,00/anno

(in quote mensili maturate di € 33,33)

C1 e C2 - Operatori di Vendita di 3° e 4° Cat. 350,00/anno

(in quote mensili maturate di € 29,16)

D1 e D2

Lavoratori Discontinui

300,00/anno

(in quote mensili maturate di € 25)

I valori di Welfare Contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Azienda e devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.
Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare ed eventualmente estendere:
1) per Opere e servizi per finalità sociali
- check up medici;
- visite specialistiche;
- cure odontoiatriche;
- terapie e riabilitazione;
- sportello ascolto psicologico;
- assistenza domiciliare;
- badanti;
- case di riposo.
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
- asili nido;
- servizi di babysitting;
- spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore;
- università e Master;
- libri di testo scolastici e universitari;
- doposcuola o Pre-scuola;
- buoni pasto e mensa scolastica;
- scuolabus o gite didattiche;
- frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua italiana per bambini
stranieri ecc.).
3) Per ludoteche, centri estivi o invernali:
- spese per frequentazione di campus estivi o invernali;
- spese per frequentazione di ludoteche.
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
- badanti;
- assistenza domiciliare;
- case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita);
- case di cura.
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e
dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (entro i limite massimo 258,23 euro/anno, onnicomprensivi o, fino ad 2.000 euro/anno per i Lavoratoli con figli a carico che ne facciano apposita richiesta, secondo la previsione vigente o a 1.000 euro/anno in assenza di figli a carico:
- buoni spesa per generi alimentari;
- buoni spesa per acquisti vari;
- buoni carburante;
- ricariche telefoniche;
- rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dal lavoratore; interessi passivi del mutuo contratto dal lavoratore per l’acquisto dell’abitazione principale.
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento pensione).

 

CCNL Cuio e Pelli: nuovi minimi a partire da dicembre 2024

Aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti Sociali Assopellettieri, Confindustria Moda, Filctem, Cgil, Femca, Uiltec e Uil hanno stabilito, con l’accordo siglato in data 22 dicembre 2023, gli aumenti dei minimi contrattuali per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli.
Di seguito le tabelle con i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° dicembre 2024.

Livello Minimi dal 1/12/2024
6 2.336,18 €
5 2.115,83 €
4s 1.982,40 €
4 1.936,98 €
3 1.851,70 €
2 1.757,29 €

Aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti Sociali Assopellettieri, Confindustria Moda, Filctem, Cgil, Femca, Uiltec e Uil hanno stabilito, con l'accordo siglato in data 22 dicembre 2023, gli aumenti dei minimi contrattuali per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli.
Di seguito le tabelle con i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° dicembre 2024.

Livello Minimi dal 1/12/2024
6 2.336,18 €
5 2.115,83 €
4s 1.982,40 €
4 1.936,98 €
3 1.851,70 €
2 1.757,29 €