L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, facendo chiarezza in merito alla proroga dei termini per la spettanza del beneficio introdotta dall’ articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023 (Agenzia delle entrate, principio di diritto 5 dicembre 2024, n. 5).
L’articolo 64, comma 6, del D.L. 73/2021 ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti under 36, nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.
L’agevolazione, originariamente, andava applicata agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, temine poi sostituito dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 197/2022. Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023, convertito con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione stabilendo che «le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».
Dunque, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.
In altre parole, conclude l’Agenzia, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del D.L. 73/2021.
L'Agenzia delle entrate si sofferma in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, facendo chiarezza in merito alla proroga dei termini per la spettanza del beneficio introdotta dall' articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023 (Agenzia delle entrate, principio di diritto 5 dicembre 2024, n. 5).
L’articolo 64, comma 6, del D.L. 73/2021 ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti under 36, nell’anno in cui l'atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.
L'agevolazione, originariamente, andava applicata agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, temine poi sostituito dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 197/2022. Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023, convertito con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione stabilendo che «le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».
Dunque, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.
In altre parole, conclude l'Agenzia, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del D.L. 73/2021.