Comunicazioni all’anagrafe tributaria: modificate le specifiche tecniche

Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900)

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate - Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900)

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di "eliminazione delle barriere architettoniche" al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Agenzie viaggi: per i servizi acquistati c’è il regime speciale Iva

Rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici anche i servizi singoli resi da altri soggetti e acquistati nella disponibilità dalle agenzie di viaggio prima di una richiesta da parte della clientela (Corte di cassazione – sentenza 08 febbraio 2022, n. 3857).

Ai sensi dell’art.74-ter, D.P.R. n.633/1972, le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 111/1995, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Tali disposizioni si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari, mentre non trovano applicazione per le agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

Inoltre, per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.

Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità.

Il regime di cui all’art. 74 ter trova quindi applicazione per le vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non trova applicazione per la fornitura delle singole prestazioni, fatta eccezione per l’acquisizione, indipendentemente da una richiesta specifica, di singoli servizi, in seguito ceduti al cliente.

Pertanto, anche i servizi singoli rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici qualora siano resi da altri soggetti e siano stati “acquisiti nella disponibilità” dalle agenzie prima di una specifica richiesta del cliente.

Invero, il comma 5-bis dell’art. 74-ter stabilisce che per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’I.v.a., tra il prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, qualora tali prestazioni siano state “precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”.

L’applicazione della norma non richiede che l’agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggi, “anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.

L’espressione: «precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia» deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all’agenzia, prima della vendita al cliente effettuata da quest’ultima. Tale espressione porta ad escludere che sia richiesto l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, ben potendosi rapportare il concetto di disponibilità alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.

Alla luce della suddetta normativa, un servizio turistico può ritenersi “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia quando questa può effettivamente disporne a favore dei propri clienti in via esclusiva e senza necessità di autorizzazioni (come, ad esempio, nel caso in cui l’agenzia di viaggi non abbia la necessità della conferma della disponibilità delle camere).

Dunque, deve ritenersi applicabile il regime speciale nel caso in cui un albergo assicuri all’agenzia temporaneamente la disponibilità di un certo numero di stanze; in tal caso, fino al termine finale di disponibilità delle camere, l’agenzia può disporre liberamente delle camere stesse, senza dovere volta per volta richiedere autorizzazioni di sorta all’albergo mentre nel medesimo periodo l’albergo non può disporre delle camere, in quanto le medesime sono nella disponibilità dell’agenzia di viaggi.

Di conseguenza, la struttura alberghiera concedente, laddove cedesse a terzi, diversi dall’opzionario, le camere oggetto del patto di opzione, incorrerebbe in responsabilità nei riguardi dello stesso opzionario, non potendo, se non illecitamente, cedere a terzi il bene oggetto di opzione, né porre in essere atti che pregiudichino il trasferimento del medesimo bene, nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della conclusione del correlativo patto.

Solo allo scadere del termine pattuito, le camere non utilizzate dall’agenzia ritorneranno nella disponibilità dell’albergo, che potrà liberamente farne uso, mentre, da qual momento in poi, l’agenzia non avrà più la disponibilità del servizio.

E’ questo è il caso in cui l’agenzia acquista dei singoli servizi, che poi cede a clienti, indipendentemente da una specifica richiesta, quali, ad esempio, l’acquisto da parte dell’agenzia di posti letto in albergo o su voli charter con “allotment”, ma anche l’acquisto di altri servizi con opzioni temporanee.

In tali casi, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta.

Invece, il particolare regime di determinazione del tributo non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’imposta fondato sul sistema detrattivo imposta da imposta.

In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.

 

Rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici anche i servizi singoli resi da altri soggetti e acquistati nella disponibilità dalle agenzie di viaggio prima di una richiesta da parte della clientela (Corte di cassazione - sentenza 08 febbraio 2022, n. 3857).

Ai sensi dell'art.74-ter, D.P.R. n.633/1972, le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 111/1995, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Tali disposizioni si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari, mentre non trovano applicazione per le agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

Inoltre, per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.

Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità.

Il regime di cui all'art. 74 ter trova quindi applicazione per le vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non trova applicazione per la fornitura delle singole prestazioni, fatta eccezione per l'acquisizione, indipendentemente da una richiesta specifica, di singoli servizi, in seguito ceduti al cliente.

Pertanto, anche i servizi singoli rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici qualora siano resi da altri soggetti e siano stati "acquisiti nella disponibilità" dalle agenzie prima di una specifica richiesta del cliente.

Invero, il comma 5-bis dell’art. 74-ter stabilisce che per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'I.v.a., tra il prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, qualora tali prestazioni siano state "precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia".

L’applicazione della norma non richiede che l'agenzia di viaggi abbia "acquistato" il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato "acquisito nella disponibilità" dell’agenzia di viaggi, "anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore".

L'espressione: «precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia» deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all’agenzia, prima della vendita al cliente effettuata da quest’ultima. Tale espressione porta ad escludere che sia richiesto l'acquisto definitivo da parte dell'agenzia di viaggio del servizio turistico, ben potendosi rapportare il concetto di disponibilità alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.

Alla luce della suddetta normativa, un servizio turistico può ritenersi "acquisito nella disponibilità" dell’agenzia quando questa può effettivamente disporne a favore dei propri clienti in via esclusiva e senza necessità di autorizzazioni (come, ad esempio, nel caso in cui l'agenzia di viaggi non abbia la necessità della conferma della disponibilità delle camere).

Dunque, deve ritenersi applicabile il regime speciale nel caso in cui un albergo assicuri all’agenzia temporaneamente la disponibilità di un certo numero di stanze; in tal caso, fino al termine finale di disponibilità delle camere, l’agenzia può disporre liberamente delle camere stesse, senza dovere volta per volta richiedere autorizzazioni di sorta all’albergo mentre nel medesimo periodo l’albergo non può disporre delle camere, in quanto le medesime sono nella disponibilità dell’agenzia di viaggi.

Di conseguenza, la struttura alberghiera concedente, laddove cedesse a terzi, diversi dall’opzionario, le camere oggetto del patto di opzione, incorrerebbe in responsabilità nei riguardi dello stesso opzionario, non potendo, se non illecitamente, cedere a terzi il bene oggetto di opzione, né porre in essere atti che pregiudichino il trasferimento del medesimo bene, nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della conclusione del correlativo patto.

Solo allo scadere del termine pattuito, le camere non utilizzate dall'agenzia ritorneranno nella disponibilità dell'albergo, che potrà liberamente farne uso, mentre, da qual momento in poi, l'agenzia non avrà più la disponibilità del servizio.

E' questo è il caso in cui l'agenzia acquista dei singoli servizi, che poi cede a clienti, indipendentemente da una specifica richiesta, quali, ad esempio, l'acquisto da parte dell'agenzia di posti letto in albergo o su voli charter con "allotment", ma anche l'acquisto di altri servizi con opzioni temporanee.

In tali casi, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta.

Invece, il particolare regime di determinazione del tributo non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'imposta fondato sul sistema detrattivo imposta da imposta.

In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.

 

INPS – Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale contributi previdenziali

L’Inps, con messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, in materia di gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, fornisce chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali comunicando il rilascio di una nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

L’Inps, con messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021 (messaggio n. 4620/2021).
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

L’Inps, con messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, in materia di gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, fornisce chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali comunicando il rilascio di una nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

L’Inps, con messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso "Domande Telematizzate" > "Rimborso e/o compensazione contributiva".
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021 (messaggio n. 4620/2021).
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le "Comunicazioni Bidirezionali" in presenza del riferimento "Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione" nell’oggetto.

Elemento di garanzia retributiva per il CCNL cuoio e pelli – Industria

 

  Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, l’elemento di garanzia retributivaai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

Ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR”.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L’importo dell’EGR, pari a 230,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

  Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, l’elemento di garanzia retributivaai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

Ai fini dell'incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di "Elemento di Garanzia Retributiva - EGR".
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L'importo dell'EGR, pari a 230,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno precedente.
L'importo dell'EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espleta- mento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza.

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Portieri

Siglato il 24/1/2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’adeguamento economico a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti firmatarie, deliberano di dar seguito a quanto previsto dall’Accordo del 26/11/2019 e quindi di riconoscere, con decorrenza dall’1/1/2022, la corresponsione di ulteriori € 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4), mentre per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale, come da tabella che segue.

Tabella Salario Conglobato

(Dall’1/1/2022 al 31/12/2022)

Figura professionale

Salario conglobato dall’1/1/2022 al 31/12/2022 (valori mensili in euro)

Portiere con profili professionali A3) e A4) 1.205,04
Portiere con profili professionali A1), A2) e A5) 1.099,64
Portiere con profili professionali A6) e A7) 1.152,27
Portiere con profili professionali A8) e A9) 1.206,96
Lavoratore con profili professionali B1) 1.346,69
Lavoratore con profili professionali B2) 1.280,32
Lavoratore con profili professionali B3) 1.278,12
Lavoratore con profili professionali B4) 1.189,98
Lavoratore con profili professionali B5) 1.120,99
Lavoratore con profili professionali C1) 1.982,30
Lavoratore con profili professionali C2) 1.817,83
Lavoratore con profili professionali C3) 1.592,10
Lavoratore con profili professionali C4) 1.340,93
Lavoratore con profili professionali C4) 1° impiego 1.144,05
Lavoratore con profili professionali D1) 1.276,47
Lavoratore con profili professionali D2) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D3) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D4) 1.275,30

Apprendisti professionalizzanti

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

B1 1 12 1.077,35
13 24 1.144,69
25 36 1.212,02
B2 1 8 1.024,26
9 16 1.088,27
17 24 1.152,29
B4 1 8 951,98
9 16 1.011,48
17 24 1.070,98
C3 1 12 1.273,68
13 24 1.353,28
25 36 1.432,89
C4 1 8 1.072,74
9 16 1.139,79
17 24 1.206,84
D1 1 8 1.021,18
9 16 1.085,00
17 24 1.148,82
D3 1 8 1.020,24
9 16 1.084,01
17 24 1.147,77

Siglato il 24/1/2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’adeguamento economico a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti firmatarie, deliberano di dar seguito a quanto previsto dall'Accordo del 26/11/2019 e quindi di riconoscere, con decorrenza dall'1/1/2022, la corresponsione di ulteriori € 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4), mentre per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale, come da tabella che segue.

Tabella Salario Conglobato

(Dall’1/1/2022 al 31/12/2022)

Figura professionale

Salario conglobato dall'1/1/2022 al 31/12/2022 (valori mensili in euro)

Portiere con profili professionali A3) e A4) 1.205,04
Portiere con profili professionali A1), A2) e A5) 1.099,64
Portiere con profili professionali A6) e A7) 1.152,27
Portiere con profili professionali A8) e A9) 1.206,96
Lavoratore con profili professionali B1) 1.346,69
Lavoratore con profili professionali B2) 1.280,32
Lavoratore con profili professionali B3) 1.278,12
Lavoratore con profili professionali B4) 1.189,98
Lavoratore con profili professionali B5) 1.120,99
Lavoratore con profili professionali C1) 1.982,30
Lavoratore con profili professionali C2) 1.817,83
Lavoratore con profili professionali C3) 1.592,10
Lavoratore con profili professionali C4) 1.340,93
Lavoratore con profili professionali C4) 1° impiego 1.144,05
Lavoratore con profili professionali D1) 1.276,47
Lavoratore con profili professionali D2) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D3) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D4) 1.275,30

Apprendisti professionalizzanti

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

B1 1 12 1.077,35
13 24 1.144,69
25 36 1.212,02
B2 1 8 1.024,26
9 16 1.088,27
17 24 1.152,29
B4 1 8 951,98
9 16 1.011,48
17 24 1.070,98
C3 1 12 1.273,68
13 24 1.353,28
25 36 1.432,89
C4 1 8 1.072,74
9 16 1.139,79
17 24 1.206,84
D1 1 8 1.021,18
9 16 1.085,00
17 24 1.148,82
D3 1 8 1.020,24
9 16 1.084,01
17 24 1.147,77

Investimento 5.2 e agevolazioni per i contratti di sviluppo

Attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 13 gennaio 2022).

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il D.M. 13 gennaio 2022 fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell’attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativi dedicato alle domande di Contratto di sviluppo.
Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:
– da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
– da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell’ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.
Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
In sede di presentazione dell’istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
Tali agevolazioni possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
Le agevolazioni possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento che rivestono carattere di ecostenibilità e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Ministero dello sviluppo economico - Decreto 13 gennaio 2022).

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il D.M. 13 gennaio 2022 fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell'attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativi dedicato alle domande di Contratto di sviluppo.
Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:
- da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
- da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.
Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
b) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
Tali agevolazioni possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
Le agevolazioni possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento che rivestono carattere di ecostenibilità e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Contributi volontari 2022: dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti gestione separata

L’INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (INPS – Circolare 11 febbraio 2022, n. 24)

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT per l’anno 2022:
– la retribuzione minima settimanale è pari a € 210,15;
– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 48.279,00;
– il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 105.014,00.
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990.
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2022 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 16.243,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.060,80 su base annua e a € 338,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.360,28 su base annua e a € 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

L’INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (INPS - Circolare 11 febbraio 2022, n. 24)

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT per l’anno 2022:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 210,15;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 48.279,00;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 105.014,00.
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990.
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2022 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 16.243,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.060,80 su base annua e a € 338,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.360,28 su base annua e a € 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Edilizia Artigianato Bolzano: accordo per l’attuazione del’E.V.R. 2022

Firmato il 27/1/2022, tra LVH.APA – Confartigianato Imprese, CNA/SHV – Unione Provinciale Artigiani e Pmi e ASGB BAU, FENEAL-UIL – SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA/GBH – CGIL/AGB, l’accordo per l’attuazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione nel settore dell’Artigianato Edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022

Le parti dopo un’attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell’accordo provinciale di secondo livello per l’artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11/12/2013 convengono per l’anno 2022 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022.
L’EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017 Importo orario

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo orario

10,03 3,00% 0,30
8,78 3,00% 0,26
7,31 3,00% 0,22
6,77 3,00% 0,20
6,34 3,00% 0,19
5,60 3,00% 0,17
4,89 3,00% 0,15

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo mensile

1.735,48 3,00% 52,07
1.518,56 3,00% 45,56
1.265,27 3,00% 37,96
1.172,05 3,00% 35,16
1.096,12 3,00% 32,88
968,93 3,00% 29,07
846,45 3,00% 25,40

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Le parti convengono che l’EVR sia tassato con l’imposta sostitutiva al 10% in quanto trattasi di “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività.

Firmato il 27/1/2022, tra LVH.APA - Confartigianato Imprese, CNA/SHV - Unione Provinciale Artigiani e Pmi e ASGB BAU, FENEAL-UIL - SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA/GBH - CGIL/AGB, l’accordo per l'attuazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione nel settore dell'Artigianato Edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022

Le parti dopo un'attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell'accordo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11/12/2013 convengono per l’anno 2022 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022.
L'EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017 Importo orario

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo orario

10,03 3,00% 0,30
8,78 3,00% 0,26
7,31 3,00% 0,22
6,77 3,00% 0,20
6,34 3,00% 0,19
5,60 3,00% 0,17
4,89 3,00% 0,15

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo mensile

1.735,48 3,00% 52,07
1.518,56 3,00% 45,56
1.265,27 3,00% 37,96
1.172,05 3,00% 35,16
1.096,12 3,00% 32,88
968,93 3,00% 29,07
846,45 3,00% 25,40

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Le parti convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva al 10% in quanto trattasi di "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività.

Regime fiscale neo residenti

I chiarimenti del Fisco sul regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 febbraio 2022, n. 83)

L’articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero.
Tenuto conto che il contribuente, come sopra evidenziato, esercita l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento o all’anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce.
L’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest’ultima disposizione stabilisce che «redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». In sostanza, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano. Il criterio di collegamento dei compensi percepiti dal lavoratore dipendente, pertanto, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa, con la conseguenza che risultano imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l’attività lavorativa svolta in Italia. Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all’estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all’estero, il reddito imputabile all’attività effettuata all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell’Irpef.
Con riferimento alla fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria in relazione ai primi due quesiti, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica, si ritiene che il sostituto d’imposta possa applicare la ritenuta di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione del dipendente. Tale conclusione è avvalorata da quanto affermato nella circolare n.17/E del 2017, seppur con riferimento ad altre tipologie reddituali, che “una volta esercitata l’opzione”, il soggetto che si avvale dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 24-bis del Tuir può rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. Pertanto, le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nel periodo d’imposta per il quale si intende esercitata l’opzione e prima dell’esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al fine di non applicare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso in cui ha esercitato l’opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 con il quale è stata versata l’imposta sostitutiva. Come stabilito dal Provvedimento, infatti, l’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione stessa o di decadenza dal regime. Con riferimento al terzo quesito, al fine di individuare la quota parte prodotta all’estero e da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Per quanto riguarda, invece, le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene che tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della determinazione della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. In merito alla questione su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l’Italia si ritiene che sia sufficiente la presenza fisica in Italia per quel giorno per considerare tale giorno come “giorno lavorativo italiano”. In relazione ai giorni trascorsi all’estero, salvo specifica documentabile comprovante l’effettivo svolgimento all’estero dell’attività lavorativa in argomento, i redditi conseguiti dai dipendenti devono essere considerati come prodotti in Italia, venendo pertanto tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti e restando, quindi, esclusi dall’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir. Con riferimento al quarto quesito relativo ai bonus che prevedono un’assegnazione del diritto di ricevere gli stessi in un determinato anno (Grant),mentre l’effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo, come chiarito nella citata circolare n. 17/E del 2017, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni.
Pertanto, sul punto si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in relazione all’individuazione del “criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi utilizzando pertanto al denominatore 365 giorni annui”. Con riferimento, infine, agli obblighi del sostituto d’imposta, si osserva che ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Istante che corrisponde i redditi di lavoro dipendente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In capo al sostituto d’imposta sussiste, dunque, un obbligo di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile, pertanto, non si ritiene che il sostituto possa essere sollevato da tale responsabilità attraverso un’autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all’estero.

I chiarimenti del Fisco sul regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 febbraio 2022, n. 83)

L'articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. L'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero.
Tenuto conto che il contribuente, come sopra evidenziato, esercita l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all'anno di trasferimento o all'anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l'intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell'anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce.
L'imposta già ritenuta nell'annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L'opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest'ultima disposizione stabilisce che «redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». In sostanza, i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano. Il criterio di collegamento dei compensi percepiti dal lavoratore dipendente, pertanto, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa, con la conseguenza che risultano imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l'attività lavorativa svolta in Italia. Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all'estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all'estero, il reddito imputabile all'attività effettuata all'estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell'Irpef.
Con riferimento alla fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria in relazione ai primi due quesiti, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica, si ritiene che il sostituto d'imposta possa applicare la ritenuta di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, solo dopo l'esercizio dell'opzione in dichiarazione del dipendente. Tale conclusione è avvalorata da quanto affermato nella circolare n.17/E del 2017, seppur con riferimento ad altre tipologie reddituali, che "una volta esercitata l'opzione", il soggetto che si avvale dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 24-bis del Tuir può rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. Pertanto, le ritenute effettuate dal sostituto d'imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero nel periodo d'imposta per il quale si intende esercitata l'opzione e prima dell'esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al fine di non applicare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso in cui ha esercitato l'opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 con il quale è stata versata l'imposta sostitutiva. Come stabilito dal Provvedimento, infatti, l'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione stessa o di decadenza dal regime. Con riferimento al terzo quesito, al fine di individuare la quota parte prodotta all'estero e da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Per quanto riguarda, invece, le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene che tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della determinazione della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. In merito alla questione su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l'Italia si ritiene che sia sufficiente la presenza fisica in Italia per quel giorno per considerare tale giorno come "giorno lavorativo italiano". In relazione ai giorni trascorsi all'estero, salvo specifica documentabile comprovante l'effettivo svolgimento all'estero dell'attività lavorativa in argomento, i redditi conseguiti dai dipendenti devono essere considerati come prodotti in Italia, venendo pertanto tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti e restando, quindi, esclusi dall'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir. Con riferimento al quarto quesito relativo ai bonus che prevedono un'assegnazione del diritto di ricevere gli stessi in un determinato anno (Grant),mentre l'effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo, come chiarito nella citata circolare n. 17/E del 2017, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all'estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni.
Pertanto, sul punto si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in relazione all'individuazione del "criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi utilizzando pertanto al denominatore 365 giorni annui". Con riferimento, infine, agli obblighi del sostituto d'imposta, si osserva che ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Istante che corrisponde i redditi di lavoro dipendente deve operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In capo al sostituto d'imposta sussiste, dunque, un obbligo di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile, pertanto, non si ritiene che il sostituto possa essere sollevato da tale responsabilità attraverso un'autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all'estero.