CCNL METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza il contributo per rappresentanza contrattuale datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza – 20/1/2022 – relativa alla Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2021: la scadenza è il 20 gennaio 2022.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza - 20/1/2022 - relativa alla Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
- per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2021: la scadenza è il 20 gennaio 2022.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma - Agenzia 72).

Sicurezza sul lavoro: non sussiste l’imprevedibilità del lavoratore

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Corte di Cassazione – sentenza 11 gennaio 2022, n. 387).

Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza, il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo.

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Corte di Cassazione - sentenza 11 gennaio 2022, n. 387).

Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza, il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro. È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo.

Nuovo CCNL Servizi (Anpit – Cisal) e nuove tabelle retributive

Siglato  il nuovo CCNL “Servizi Ausiliari” con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.

Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo  CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema

Previgente CCNL “Servizi Ausiliari”, fino al 31/10/2021

Nuovo CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, dal 1/11/2021

Non previsto Dirigente
Quadro Al Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2 C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1 D1
D2 D2

Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:

Livello

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/21

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/22

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/23

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 144,00 144,00 144,00
Quadro (ex QA1) 72,00 72,00 72,00 72,00
A1 (ex A2) 62,40 62,40 62,40 62,40
A2 (ex A3) 55,80 55,80 55,80 55,80
B1 49,80 49,80 49,80 49,80
B2 44,70 44,70 44,70 44,70
C1 40,20 40,20 40,20 40,20
C2 36,60 36,60 36,60 36,60
D1 33,60 33,60 33,60 33,60
D2 30,00 30,00 30,00 30,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

Livello

P.B.N.C.M.31/10/21

P.B.N.C.M.01/11/21

P.B.N.C.M.01/11/22

P.B.N.C.M.01/11/23

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 4.416,00 4.560,00 4.704,00 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.116,00 2.188,00 2.260,00 2.332,00 2.404,00
Al(ex A2) 1.840,00 1.902,40 1.964,80 2.027,20 2.089,60
A2(ex A3) 1.656,00 1.711,80 1.767,60 1.823,40 1.879,20
B1 1.472,00 1.521,80 1.571,60 1.621,40 1.671,20
B2 1.334,00 1.378,70 1.423,40 1.468,10 1.512,80
C1 1.196,00 1.236,20 1.276,40 1.316,60 1.356,80
C2 1.104,00 1.140,60 1.177,20 1.213,80 1.250,40
D1 1.012,00 1.045,60 1.079,20 1.112,80 1.146,40
D2 920,00 950,00 980,00 1.010,00 1.040,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

 

Livello

P.B.N.C.M.

31/10/21

P.B.N.C.M.

01/11/21

P.B.N.C.M.

01/11/22

P.B.N.C.M.

01/11/23

P.B.N.C.M.

01/11/24

OperatoreGestionale —- 1.369,62 1.414,44 1.459,26 1.504,08
Operatore di 1 ° Categoria 1.200,60 1.240,83 1.281,06 1.321,29 1.361,52
Operatore di 2° Categoria 1.076,40 1.112,58 1.148,76 1.184,94 1.221,12
Operatore di 3° Categoria 993,60 1.026,54 1.059,48 1.092,42 1.125,36

Siglato  il nuovo CCNL "Servizi Ausiliari" con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.

Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo  CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema

Previgente CCNL "Servizi Ausiliari", fino al 31/10/2021

Nuovo CCNL "Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche", dal 1/11/2021

Non previsto Dirigente
Quadro Al Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2 C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1 D1
D2 D2

Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:

Livello

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/21

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/22

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/23

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 144,00 144,00 144,00
Quadro (ex QA1) 72,00 72,00 72,00 72,00
A1 (ex A2) 62,40 62,40 62,40 62,40
A2 (ex A3) 55,80 55,80 55,80 55,80
B1 49,80 49,80 49,80 49,80
B2 44,70 44,70 44,70 44,70
C1 40,20 40,20 40,20 40,20
C2 36,60 36,60 36,60 36,60
D1 33,60 33,60 33,60 33,60
D2 30,00 30,00 30,00 30,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

Livello

P.B.N.C.M.31/10/21

P.B.N.C.M.01/11/21

P.B.N.C.M.01/11/22

P.B.N.C.M.01/11/23

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 4.416,00 4.560,00 4.704,00 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.116,00 2.188,00 2.260,00 2.332,00 2.404,00
Al(ex A2) 1.840,00 1.902,40 1.964,80 2.027,20 2.089,60
A2(ex A3) 1.656,00 1.711,80 1.767,60 1.823,40 1.879,20
B1 1.472,00 1.521,80 1.571,60 1.621,40 1.671,20
B2 1.334,00 1.378,70 1.423,40 1.468,10 1.512,80
C1 1.196,00 1.236,20 1.276,40 1.316,60 1.356,80
C2 1.104,00 1.140,60 1.177,20 1.213,80 1.250,40
D1 1.012,00 1.045,60 1.079,20 1.112,80 1.146,40
D2 920,00 950,00 980,00 1.010,00 1.040,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

 

Livello

P.B.N.C.M.

31/10/21

P.B.N.C.M.

01/11/21

P.B.N.C.M.

01/11/22

P.B.N.C.M.

01/11/23

P.B.N.C.M.

01/11/24

OperatoreGestionale ---- 1.369,62 1.414,44 1.459,26 1.504,08
Operatore di 1 ° Categoria 1.200,60 1.240,83 1.281,06 1.321,29 1.361,52
Operatore di 2° Categoria 1.076,40 1.112,58 1.148,76 1.184,94 1.221,12
Operatore di 3° Categoria 993,60 1.026,54 1.059,48 1.092,42 1.125,36

INPS: richiesta online per la delega identità digitale in caso di figli minori

Dal 13 gennaio 2022, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.

 

Dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Dal 13 gennaio 2022, quindi, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.
Al momento della registrazione della delega, oltre ad essere richiesta espressa dichiarazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di agire con il consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, viene accertata presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la genitorialità del dichiarante e l’appartenenza del minore allo stesso nucleo familiare.
La registrazione della delega online non potrà essere effettuata se tali riscontri dovessero avere esito negativo. In tale caso, se si è in possesso dei requisiti richiesti, sarà comunque possibile registrare la delega presso una Struttura territoriale INPS producendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it) ovvero la copia del documento di riconoscimento del delegante.
Per registrare la delega online, il genitore, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, alla voce “Inserisci la delega per conto di un figlio minorenne”, inserendo i relativi dati identificativi.

Dal 13 gennaio 2022, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.

 

Dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Dal 13 gennaio 2022, quindi, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.
Al momento della registrazione della delega, oltre ad essere richiesta espressa dichiarazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di agire con il consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, viene accertata presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la genitorialità del dichiarante e l’appartenenza del minore allo stesso nucleo familiare.
La registrazione della delega online non potrà essere effettuata se tali riscontri dovessero avere esito negativo. In tale caso, se si è in possesso dei requisiti richiesti, sarà comunque possibile registrare la delega presso una Struttura territoriale INPS producendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it) ovvero la copia del documento di riconoscimento del delegante.
Per registrare la delega online, il genitore, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio disponibile nell’area riservata MyInps, sezione "Deleghe identità digitali", alla voce "Inserisci la delega per conto di un figlio minorenne", inserendo i relativi dati identificativi.

Corsi di insegnamento a distanza: trattamento Iva

L’esenzione IVA prevista per le prestazioni formative è applicabile ai corsi di insegnamento accreditati dalla Regione svolte anche mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Ciò a condizione che la sede in cui si svolge il corso sia ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi. È irrilevante che gli studenti, talvolta, siano dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione. (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25).

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale sono esenti da IVA.
Affinché l’esenzione sia applicabile sono necessari due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. In particolare, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento utile ai fini fiscali è effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
Tuttavia, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare. Pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione del soggetto che eroga la formazione nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’esenzione IVA non può trovare applicazione per le attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Nel caso esaminato, la società di formazione effettua prestazioni formative accreditate dalla Regione che possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, quindi, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i corsi siano fruiti anche “a distanza” con interazione in tempo reale tra docente e studente non cambia la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. Diversamente, qualora i servizi di insegnamento fossero forniti attraverso internet o una rete elettronica in forma essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione, si configurerebbero servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi deve ritenersi applicabile l’esenzione IVA, essendo soddisfatti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.

L’esenzione IVA prevista per le prestazioni formative è applicabile ai corsi di insegnamento accreditati dalla Regione svolte anche mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Ciò a condizione che la sede in cui si svolge il corso sia ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi. È irrilevante che gli studenti, talvolta, siano dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione. (Agenzia delle Entrate - Risposta 14 gennaio 2022, n. 25).

Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale sono esenti da IVA.
Affinché l’esenzione sia applicabile sono necessari due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo. In particolare, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento utile ai fini fiscali è effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento.
Tuttavia, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare. Pertanto l'accreditamento e la relativa iscrizione del soggetto che eroga la formazione nell'Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l'accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l'esenzione IVA non può trovare applicazione per le attività di formazione svolte al di fuori dell'ambito della Regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa.
Nel caso esaminato, la società di formazione effettua prestazioni formative accreditate dalla Regione che possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, quindi, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i corsi siano fruiti anche "a distanza" con interazione in tempo reale tra docente e studente non cambia la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. Diversamente, qualora i servizi di insegnamento fossero forniti attraverso internet o una rete elettronica in forma essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione, si configurerebbero servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell'esenzione dall'IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l'accreditamento dei corsi deve ritenersi applicabile l’esenzione IVA, essendo soddisfatti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.

Chiarimenti sulla proroga dei termini per l’accesso all’opzione donna

L’Inps, con il messaggio 13 gennaio 2022, n. 169, ha fornito chiarimenti sulla proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna prevista dall’art. 1, co. 94, L. n. 234/2021.

L’art. 16, co. 1, D.L. n. 4/2019, conv., con modif., dalla L. n. 26/2019 ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, trova applicazione quanto disposto in materia dall’art. 12, D.L. n. 78/2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

– dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

– diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Il trattamento pensionistico, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

L’Inps, con il messaggio 13 gennaio 2022, n. 169, ha fornito chiarimenti sulla proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna prevista dall’art. 1, co. 94, L. n. 234/2021.

L’art. 16, co. 1, D.L. n. 4/2019, conv., con modif., dalla L. n. 26/2019 ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, trova applicazione quanto disposto in materia dall’art. 12, D.L. n. 78/2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Il trattamento pensionistico, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi dello spettacolo

Il Ministro del lavoro ha, dunque, firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo, su proposta dell’Inail.

 

L’articolo 66 del DL 73/2021 ha previsto che, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo suddetto, sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Il Ministro del lavoro ha, dunque, firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo, su proposta dell’Inail.

 

L’articolo 66 del DL 73/2021 ha previsto che, l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Ai fini dell’adempimento dell'obbligo suddetto, sono tenuti al versamento all'Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Branch exemption: configurabile in presenza di stabile organizzazione nello Stato di localizzazione

L’opzione per il regime di branch exemption può essere esercitata in presenza di stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione ai sensi dall’art. 162 del TUIR (Agenzia delle entrate – risposta 12 gennaio 2022, n. 18).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, subordina l’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption (art. 168- ter TUIR), alla condizione che ” sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’art. 162 TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica.

Nel caso di specie, l’Italia ha in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni con YYYY.

Il Trattato detta una definizione di stabile organizzazione che sostanzialmente ricalca quella del Modello OCSE, i cui presupposti essenziali, possono sintetizzarsi in:

– esistenza della sede d’affari;

– fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

– svolgimento dell’attività d’impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

Il primo requisito è integrato nella misura in cui l’impresa abbia a disposizione un certo spazio, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale ne disponga, purché abbia il potere di utilizzarlo per svolgervi l’attività imprenditoriale.

Il secondo requisito implica che la sede d’affari sia fissa e cioè sia stabilita in un determinato luogo con un certo grado di permanenza.

In base alla terza condizione, affinché l’insediamento estero sia considerato stabile organizzazione, è necessario che l’impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la sede stessa. Inoltre, l’attività posta in essere dalla sede estera non deve consistere in una di quelle elencate nel paragrafo 3 della Convenzione, caratterizzate dall’apporto scarsamente significativo all’attività d’impresa della casa madre.

Soddisfatte tali condizioni, ai fini dell’esercizio della branch exemption, è necessario che anche l’Amministrazione finanziaria estera ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione come autonomo soggetto fiscalmente rilevante assoggettato a imposizione in base alla normativa domestica.

L'opzione per il regime di branch exemption può essere esercitata in presenza di stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione ai sensi dall'art. 162 del TUIR (Agenzia delle entrate - risposta 12 gennaio 2022, n. 18).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, subordina l'esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption (art. 168- ter TUIR), alla condizione che " sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall'art. 162 TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica.

Nel caso di specie, l'Italia ha in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni con YYYY.

Il Trattato detta una definizione di stabile organizzazione che sostanzialmente ricalca quella del Modello OCSE, i cui presupposti essenziali, possono sintetizzarsi in:

- esistenza della sede d'affari;

- fissità spaziale e temporale della sede d'affari;

- svolgimento dell'attività d'impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d'affari.

Il primo requisito è integrato nella misura in cui l'impresa abbia a disposizione un certo spazio, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale ne disponga, purché abbia il potere di utilizzarlo per svolgervi l'attività imprenditoriale.

Il secondo requisito implica che la sede d'affari sia fissa e cioè sia stabilita in un determinato luogo con un certo grado di permanenza.

In base alla terza condizione, affinché l'insediamento estero sia considerato stabile organizzazione, è necessario che l'impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la sede stessa. Inoltre, l'attività posta in essere dalla sede estera non deve consistere in una di quelle elencate nel paragrafo 3 della Convenzione, caratterizzate dall'apporto scarsamente significativo all'attività d'impresa della casa madre.

Soddisfatte tali condizioni, ai fini dell'esercizio della branch exemption, è necessario che anche l'Amministrazione finanziaria estera ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione come autonomo soggetto fiscalmente rilevante assoggettato a imposizione in base alla normativa domestica.

Emergenza COVID-19: monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti a sostegno dell’economia

Il MEF ha definito le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza da COVID-19. (D.M. 11 dicembre 2021)

Il decreto in oggetto, in corso di pubblicazione nella G. U., è stato adottato in attuazione del decreto Sostegni (co. 16, art. 1, decreto-legge n. 41/2021) e definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19.
Il provvedimento contiene quattro articoli. L’articolo 1 elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all’epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell’ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d’imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del “regime-quadro” e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
L’articolo 2, in considerazione della circostanza che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali – per quanto di interesse ai fini del presente decreto – è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato” sia per quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12, individua i massimali pro tempore applicabili, precisando, in particolare, che:
a) agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:
• 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
• 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
b) agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali :
• 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
• 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita come:
(i) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
(ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
(iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.
L’articolo 3 prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 presentino all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato. Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell’autodichiarazione la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione. Per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
L’articolo 4, infine, disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Il MEF ha definito le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza da COVID-19. (D.M. 11 dicembre 2021)

Il decreto in oggetto, in corso di pubblicazione nella G. U., è stato adottato in attuazione del decreto Sostegni (co. 16, art. 1, decreto-legge n. 41/2021) e definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19.
Il provvedimento contiene quattro articoli. L’articolo 1 elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell’ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d'imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del "regime-quadro" e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
L’articolo 2, in considerazione della circostanza che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali – per quanto di interesse ai fini del presente decreto – è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" e successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 "Aiuti di importi limitato" sia per quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12, individua i massimali pro tempore applicabili, precisando, in particolare, che:
a) agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:
• 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
• 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
b) agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali :
• 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
• 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita come:
(i) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
(ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
(iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.
L’articolo 3 prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 presentino all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato. Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell’autodichiarazione la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione. Per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
L’articolo 4, infine, disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Tassazione compensi per incarico di commissario straordinario di imprese in crisi

I compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria svolto dal dipendente/socio della società di consulenza, versati direttamente sul conto di quest’ultima, non costituiscono reddito in capo al dipendente/socio, bensì in capo alla società. Pertanto, non deve essere operata la ritenuta d’acconto. (Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 12).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria, qualora sia svolto dal dirigente/socio di una società di servizi di consulenza ad imprese ed enti (pubblici e privati), il quale operi in rapporto di esclusiva con la propria società, avvalendosi altresì di risorse proprie della medesima società per svolgere l’incarico, tenuto conto che le somme dovute al commissario dalla procedura di amministrazione straordinaria sono accreditate direttamente sul conto corrente intestato alla società di servizi.
La disciplina che regola le condizioni per lo svolgimento dell’attività di commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.M. 10 aprile 2013, n. 60), prevede che i commissari straordinari sono scelti tra persone in possesso di «diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
La necessità del possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, implica che l’incarico di componete del collegio commissariale sia attribuito ad una persona fisica.
Nel caso di specie, l’incarico di commissario straordinario è formalmente attribuito al dirigente/socio, il quale però sostanzialmente lo svolge con il supporto della società da cui dipende e comunque nell’ambito di un vincolo della prestazione lavorativa esclusivamente a favore della medesima società.
Secondo, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della clausola di “esclusività” della prestazione lavorativa del dirigente/socio a favore della società di servizi di cui è dipendente e della circostanza che i compensi per l’incarico di commissario straordinario sono versati direttamente dalla aziende amministrate a favore della stessa, deve ritenersi che le somme siano irrilevanti ai fini Irpef in capo al commissario e, conseguentemente, escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tali somme concorreranno, invece, alla formazione del reddito in capo alla società di servizi, rilevando ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, con relativo obbligo di fatturazione.

I compensi per l’incarico di componente del "collegio commissariale" della procedura di amministrazione straordinaria svolto dal dipendente/socio della società di consulenza, versati direttamente sul conto di quest’ultima, non costituiscono reddito in capo al dipendente/socio, bensì in capo alla società. Pertanto, non deve essere operata la ritenuta d'acconto. (Agenzia delle Entrate - Risposta 11 gennaio 2022, n. 12).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi per l’incarico di componente del "collegio commissariale" della procedura di amministrazione straordinaria, qualora sia svolto dal dirigente/socio di una società di servizi di consulenza ad imprese ed enti (pubblici e privati), il quale operi in rapporto di esclusiva con la propria società, avvalendosi altresì di risorse proprie della medesima società per svolgere l’incarico, tenuto conto che le somme dovute al commissario dalla procedura di amministrazione straordinaria sono accreditate direttamente sul conto corrente intestato alla società di servizi.
La disciplina che regola le condizioni per lo svolgimento dell’attività di commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.M. 10 aprile 2013, n. 60), prevede che i commissari straordinari sono scelti tra persone in possesso di «diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente.
La necessità del possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, implica che l'incarico di componete del collegio commissariale sia attribuito ad una persona fisica.
Nel caso di specie, l’incarico di commissario straordinario è formalmente attribuito al dirigente/socio, il quale però sostanzialmente lo svolge con il supporto della società da cui dipende e comunque nell’ambito di un vincolo della prestazione lavorativa esclusivamente a favore della medesima società.
Secondo, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della clausola di "esclusività" della prestazione lavorativa del dirigente/socio a favore della società di servizi di cui è dipendente e della circostanza che i compensi per l’incarico di commissario straordinario sono versati direttamente dalla aziende amministrate a favore della stessa, deve ritenersi che le somme siano irrilevanti ai fini Irpef in capo al commissario e, conseguentemente, escluse dall'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tali somme concorreranno, invece, alla formazione del reddito in capo alla società di servizi, rilevando ai fini dell'Ires, dell'Irap e dell'Iva, con relativo obbligo di fatturazione.