Accantonamento del versamento al Fondo sanitario CCNL Farmacie

 

Il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa dei farmacisti deve essere accantonato per poi essere riversato al fondo di assistenza.

Com’è noto, l’Accordo 7 settembre 2021, ha istituito l’assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori delle farmacie private, finanziata tramite un contributo, a decorrere dall’1/11/2021, pari a 13 euro mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.

Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.
Conseguentemente, i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
In applicazione del predetto Accordo, lo scorso mese di dicembre Federfarma e le OO.SS. dei lavoratori, allo scopo di dare avvio all’operatività del sistema di assistenza sanitaria integrativa, hanno convenuto e attivato la procedura propedeutica alla realizzazione, nei tempi tecnici strettamente necessari,  di quanto previsto dall’Accordo predetto.
Pertanto, nel frattempo, il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro, previsto dall’Accordo di rinnovo per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori,  non va erogato al lavoratore, ma deve essere accantonato, per poi essere riversato al fondo di assistenza, secondo le modalità e i termini che presto saranno indicati.

 

Il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa dei farmacisti deve essere accantonato per poi essere riversato al fondo di assistenza.

Com’è noto, l’Accordo 7 settembre 2021, ha istituito l’assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori delle farmacie private, finanziata tramite un contributo, a decorrere dall’1/11/2021, pari a 13 euro mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.

Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.
Conseguentemente, i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
In applicazione del predetto Accordo, lo scorso mese di dicembre Federfarma e le OO.SS. dei lavoratori, allo scopo di dare avvio all'operatività del sistema di assistenza sanitaria integrativa, hanno convenuto e attivato la procedura propedeutica alla realizzazione, nei tempi tecnici strettamente necessari,  di quanto previsto dall'Accordo predetto.
Pertanto, nel frattempo, il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro, previsto dall’Accordo di rinnovo per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori,  non va erogato al lavoratore, ma deve essere accantonato, per poi essere riversato al fondo di assistenza, secondo le modalità e i termini che presto saranno indicati.

No all’IRAP per l’attività professionale di regista/autore di programmi televisivi

L’attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2614).

Il contribuente, autore e regista di spettacoli e programmi televisivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso gli avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato gli importi dovuti a titolo di Irap, oltre che gli interessi e le sanzioni. L’Ufficio aveva fondato gli atti impositivi sull’esistenza di una organizzazione autonoma facente capo allo stesso.
Il ricorrente, che riteneva di non essere soggetto fiscale sottoposto ad Irap, esercitando la propria attività senza disporre di autonoma organizzazione, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Mantova, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Anche l’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia era stato rigettato. Nella sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte il giudice regionale, dopo aver respinto l’eccezione di nullità della decisione di primo grado, ha ritenuto che il regista/autore esercitasse la propria attività avvalendosi di una organizzazione complessa per beni strumentali e collaborazione di terzi, di cui era responsabile.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’Amministrazione finanziaria.
In tema di IRAP, l’attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui II contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, presunzione che, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, non è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, quando comunque indispensabili all’esercizio dell’attività artistica, né per il solo fatto che l’esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all’accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere il mero intento agevolativo alle modalità di svolgimento dell’attività professionale.
In base a tale principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale della Lombardia perché, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame.

 

L'attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. trib. - Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2614).

Il contribuente, autore e regista di spettacoli e programmi televisivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso gli avvisi di accertamento, con cui l'Agenzia delle entrate aveva determinato gli importi dovuti a titolo di Irap, oltre che gli interessi e le sanzioni. L'Ufficio aveva fondato gli atti impositivi sull'esistenza di una organizzazione autonoma facente capo allo stesso.
Il ricorrente, che riteneva di non essere soggetto fiscale sottoposto ad Irap, esercitando la propria attività senza disporre di autonoma organizzazione, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Mantova, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Anche l'appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia era stato rigettato. Nella sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte il giudice regionale, dopo aver respinto l'eccezione di nullità della decisione di primo grado, ha ritenuto che il regista/autore esercitasse la propria attività avvalendosi di una organizzazione complessa per beni strumentali e collaborazione di terzi, di cui era responsabile.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l'Amministrazione finanziaria.
In tema di IRAP, l'attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui II contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, presunzione che, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, non è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, quando comunque indispensabili all'esercizio dell'attività artistica, né per il solo fatto che l'esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all'accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere il mero intento agevolativo alle modalità di svolgimento dell'attività professionale.
In base a tale principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente e per l'effetto la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale della Lombardia perché, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame.

 

Tutela Inps per i lavoratori in quarantena e c.d. fragili

L’Inps con messaggio n. 679/2022 ha considerato le tutele previdenziali per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili.

Per l’anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell’art. 17 del decreto-legge n. 221/2021, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2/bis dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili ed ha disposto che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”. Si tratta, tuttavia, di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell’Istituto.
Considerato quanto sopra esposto, per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021.
Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente ed al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.
Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.

L’Inps con messaggio n. 679/2022 ha considerato le tutele previdenziali per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili.

Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge n. 221/2021, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2/bis dell'art. 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili ed ha disposto che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile". Si tratta, tuttavia, di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell'Istituto.
Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021.
Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente ed al fine di consentire comunque l'individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l'anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all'acquisizione dei certificati cartacei.
Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.

Imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria: regolarità contributiva

11 febb 2022 Si forniscono indicazioni in merito alla verifica di regolarità contributiva delle imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria.

 

In seguito alle modifiche apportate dal DM 23 febbraio 2016 all’articolo 5 del DM 30 gennaio 2015 (recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, l’attestazione di regolarità non è più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Il Ministero del lavoro ha ritenuto che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, nel periodo che intercorre tra la medesima sentenza del Tribunale e l’adozione del decreto del Tribunale che, ai sensi dell’articolo 30 del cit. D.Lgs. n. 270/1999, dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30 gennaio 2015, secondo la quale “la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Resta confermato che, in caso di procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al DL n. 347/2003, le eventuali situazioni di irregolarità non avranno rilevanza a decorrere dalla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che provvede all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
La verifica della regolarità contributiva avrà quindi ad oggetto gli adempimenti contributivi riferiti ai periodi successivi, rispettivamente, alla data del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria e alla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di ammissione alla procedura nell’amministrazione straordinaria.

11 febb 2022 Si forniscono indicazioni in merito alla verifica di regolarità contributiva delle imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria.

 

In seguito alle modifiche apportate dal DM 23 febbraio 2016 all’articolo 5 del DM 30 gennaio 2015 (recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva", l’attestazione di regolarità non è più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Il Ministero del lavoro ha ritenuto che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, nel periodo che intercorre tra la medesima sentenza del Tribunale e l’adozione del decreto del Tribunale che, ai sensi dell’articolo 30 del cit. D.Lgs. n. 270/1999, dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30 gennaio 2015, secondo la quale "la regolarità sussiste comunque in caso di "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative".
Resta confermato che, in caso di procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al DL n. 347/2003, le eventuali situazioni di irregolarità non avranno rilevanza a decorrere dalla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che provvede all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
La verifica della regolarità contributiva avrà quindi ad oggetto gli adempimenti contributivi riferiti ai periodi successivi, rispettivamente, alla data del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria e alla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di ammissione alla procedura nell’amministrazione straordinaria.

CASSA EDILE BRESCIA: nuovi contributi da gennaio 2022

La Cassa Edile della Provincia di Brescia pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022

Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Brescia a partire dall’1/1/2022

 

A CARICO DITTA

A CARICO OPERAI

TOTALE

Cassa edile 1,875% 0,375 2,25%
Fondo Mutualizzazione Prevedi 0,05% 0,05%
A.P.E. 4,43% 4,43%
Fondo Sanitario Nazionale 0,60% 0,60%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10% 0,10%
Quote Adesione Territoriali 0,876% 0,876% 1,752%
Quote Adesione Nazionali 0,222% 0,222% 0,444%
Contributo fornitura Vestiario 0,20% 0,20%
ESEB – Formazione professionale 0,750%
ESEB – Sicurezza sui cantieri 0,270%
Fondo per la Sicurezza 0,070%

La Cassa Edile della Provincia di Brescia pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022

Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Brescia a partire dall’1/1/2022

 

A CARICO DITTA

A CARICO OPERAI

TOTALE

Cassa edile 1,875% 0,375 2,25%
Fondo Mutualizzazione Prevedi 0,05% - 0,05%
A.P.E. 4,43% - 4,43%
Fondo Sanitario Nazionale 0,60% - 0,60%
Fondo Prepensionamento 0,20% - 0,20%
Fondo Incentivo all'Occupazione 0,10% - 0,10%
Quote Adesione Territoriali 0,876% 0,876% 1,752%
Quote Adesione Nazionali 0,222% 0,222% 0,444%
Contributo fornitura Vestiario 0,20% - 0,20%
ESEB - Formazione professionale 0,750% - -
ESEB - Sicurezza sui cantieri 0,270% - -
Fondo per la Sicurezza 0,070% - -

Credito d’imposta per chi promuove inserimento di neolaureati nel sistema produttivo

Pronte le disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo (MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – Decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni effettuate ai soggetti promotori nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari.
Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tali iniziative, laddove erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al comma precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell’università e della ricerca ogni iniziativa formativa, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio, finalizzate all’acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell’università e della ricerca, per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, e per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023. A tal fine, il Ministero dell’università e della ricerca controllerà la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il Ministero dell’università e della ricerca emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
Il contributo può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio a copertura di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, per le donazioni effettuate nell’anno 2021, e 2023, per le donazioni effettuate nell’anno 2022. Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero dell’università e della ricerca predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione.
L’istanza di accesso deve contenere i seguenti dati: a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore; b) ammontare della donazione; c) ammontare del credito d’imposta richiesto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’università e della ricerca. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca, pena lo scarto del modello F24.

Pronte le disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo (MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Sono ammissibili al credito d'imposta le donazioni effettuate ai soggetti promotori nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell'ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari.
Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tali iniziative, laddove erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al comma precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell'università e della ricerca ogni iniziativa formativa, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio, finalizzate all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'università e della ricerca, per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, e per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023. A tal fine, il Ministero dell'università e della ricerca controllerà la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali, il Ministero dell'università e della ricerca emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d'imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
Il contributo può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio a copertura di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, per le donazioni effettuate nell'anno 2021, e 2023, per le donazioni effettuate nell'anno 2022. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate l'agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all'esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero dell'università e della ricerca predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione.
L'istanza di accesso deve contenere i seguenti dati: a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore; b) ammontare della donazione; c) ammontare del credito d'imposta richiesto.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell'università e della ricerca. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca, pena lo scarto del modello F24.

Edilizia Industria Genova: E.V.R. anno 2022

La Cassa Edile Genovese comunica gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 secondo le disposizioni contenute nel CIPL 13/12/2021 per i dipendenti delle imprese edili industriali della provincia di Genova

A seguito della verifica effettuata sui quattro indicatori previsti dal CIPL 13/12/2021 per le Imprese Edili Ance della provincia di Genova, ai fini della erogabilità dell’EVR, le Parti territoriali hanno determinato i seguenti importi da erogare nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022 e pubblicati dalla Cassa Edile Genovese.

VALORI E.V.R. dall’1/1/2022 al 31/12/2022

Livello

Minimi

 

Valori mensili EVR impiegati

Valori orari EVR operai

30%

VII 1.630,71 2,50% 40,76775   12,23
VI 1.467,63 2,50% 36,69075   11,01
V 1.223,02 2,50% 30,5755   9,17
IV 1.141,51 2,50% 28,53775 0,16 8,56
III 1.059,96 2,50% 26,499 0,15 7,95
III 953,97 2,50% 23,84925 0,14 7,15
I 815,36 2,50% 20,384 0,12 6,12

La Cassa Edile Genovese comunica gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere nel periodo 1/1/2022 - 31/12/2022 secondo le disposizioni contenute nel CIPL 13/12/2021 per i dipendenti delle imprese edili industriali della provincia di Genova

A seguito della verifica effettuata sui quattro indicatori previsti dal CIPL 13/12/2021 per le Imprese Edili Ance della provincia di Genova, ai fini della erogabilità dell’EVR, le Parti territoriali hanno determinato i seguenti importi da erogare nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022 e pubblicati dalla Cassa Edile Genovese.

VALORI E.V.R. dall’1/1/2022 al 31/12/2022

Livello

Minimi

 

Valori mensili EVR impiegati

Valori orari EVR operai

30%

VII 1.630,71 2,50% 40,76775   12,23
VI 1.467,63 2,50% 36,69075   11,01
V 1.223,02 2,50% 30,5755   9,17
IV 1.141,51 2,50% 28,53775 0,16 8,56
III 1.059,96 2,50% 26,499 0,15 7,95
III 953,97 2,50% 23,84925 0,14 7,15
I 815,36 2,50% 20,384 0,12 6,12

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: aspetti contributivi

L’Inps, con il messaggio 09 febbraio 2022, n. 637, ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alla ricaduta sugli aspetti di natura contributiva della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

L’art. 1, commi da 191 a 220, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, sulla base di un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.
Come novellato dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, per gli apprendisti, l’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015:
– non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale;
– non prevede più l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Pertanto, dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.
Non risultano invece novellate le disposizioni concernenti i dirigenti, i quali restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (art. 1, co. 1, D.Lgs n. 148/2015).
In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi.

CIGO e CIGS

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli artt. 10 e 13, D.Lgs n. 148/2015.
La Legge di Bilancio 2022 ha invece modificato l’art. 20, D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’art. 23, D.Lgs. n. 148/2015 e pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

L’art. 1, co. 220, della Legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10, D.Lgs. n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Inoltre, dalla medesima data, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
L’art. 1, co. 219, L. n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Contributo addizionale

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’art. 5, D.lgs n. 148/2015.
Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS, non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. n. 234/2021.
La stessa, infatti, rimane confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse.
Si evidenzia, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 26, D.Lgs n. 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Lavoratori della pesca

L’art. 1, co. 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

L’Inps, con il messaggio 09 febbraio 2022, n. 637, ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alla ricaduta sugli aspetti di natura contributiva della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

L’art. 1, commi da 191 a 220, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, sulla base di un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.
Come novellato dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, per gli apprendisti, l’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015:
- non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale;
- non prevede più l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Pertanto, dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.
Non risultano invece novellate le disposizioni concernenti i dirigenti, i quali restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (art. 1, co. 1, D.Lgs n. 148/2015).
In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi.

CIGO e CIGS

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli artt. 10 e 13, D.Lgs n. 148/2015.
La Legge di Bilancio 2022 ha invece modificato l’art. 20, D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’art. 23, D.Lgs. n. 148/2015 e pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

L’art. 1, co. 220, della Legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10, D.Lgs. n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Inoltre, dalla medesima data, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
L’art. 1, co. 219, L. n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

Contributo addizionale

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’art. 5, D.lgs n. 148/2015.
Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS, non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. n. 234/2021.
La stessa, infatti, rimane confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse.
Si evidenzia, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 26, D.Lgs n. 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Lavoratori della pesca

L’art. 1, co. 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Possibili patologie che possono eseguire il lavoro agile

Il Ministero della salute ha individuato le patologie per consentire ai lavoratori fragili di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022

Sono individuate le seguenti patologie e condizioni, la cui esistenza deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, alle quali è concesso di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
– dialisi e insufficienza renale cronica grave;
– pregressa splenectomia;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
– cardiopatia ischemica;
– fibrillazione atriale;
– scompenso cardiaco;
– ictus;
– diabete mellito;
– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
– epatite cronica;
– obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
– età >60 anni;
– condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

Il Ministero della salute ha individuato le patologie per consentire ai lavoratori fragili di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022

Sono individuate le seguenti patologie e condizioni, la cui esistenza deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, alle quali è concesso di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età >60 anni;
- condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

LAZIO: Protocollo “Lavoro e sviluppo nel turismo”

 

Siglato l’1/2/2022, tra la Regione Lazio e la UNINDUSTRIA, la FEDERALBERGHI, la CONFCOMMERCIO, la CONFESERCENTI, la CNA e la FILCAMS-CGIL, la FISACAT-CISL, la UILTUCS, la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il protocollo d’intesa “Lavoro e sviluppo nel turismo”.

Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Interventi per la promozione e valorizzazione della qualità del lavoro nel settore turistico della regione Lazio.
Il Piano di intervento si pone l’obiettivo di costruire strumenti in favore dei lavoratori e delle aziende del settore del turismo attraverso l’introduzione di misure di sostegno volte a favorire un lavoro stabile, regolare, di qualità e una crescita sostenibile.
In questo contesto, la Regione Lazio promuove il coinvolgimento dei soggetti attivi per la definizione e realizzazione del piano d’intervento. L’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione e l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali riconosciute e maggiormente rappresentative, nonché con la collaborazione degli organi Ispettivi, procede alla definizione di strumenti e misure per favorire un lavoro di qualità nel settore turistico.
Nell’ambito della governance dell’intervento viene istituito un Gruppo di Coordinamento composto dalla Regione Lazio e dalle Organizzazioni sindacali e datoriali al fine di favorire il raccordo fra tutti gli attori coinvolti.
Al gruppo di coordinamento è demandato il compito di realizzare le seguenti attività:
– coinvolgimento, in base alla fase di attuazione dell’intervento, di ulteriori soggetti che per competenza, potranno contribuire alla riuscita dell’intervento;
– individuazione delle risorse da attivare per le misure e condivisione delle modalità di attivazione;
– definizione e condivisione dei dettagli del piano di intervento;
– rilevazione di eventuali criticità e tempestiva adozione di misure correttive in corso d’opera;
– coordinamento e monitoraggio dell’intervento.
Al fine di valorizzare la qualità del lavoro nel settore del turismo della regione Lazio, le Parti condividono l’opportunità di agire prioritariamente in relazione alle seguenti misure di intervento:
1) Ruolo CPI per facilitare l’incontro tra domanda e offerta anche con l’individuazione di forme di integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro e gli Sportelli gestiti dall’Ente Bilaterale di riferimento.
2) Formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro sperimentando la misura inserita nel Patto Politiche Attive del Lavoro “Reddito del cittadino in formazione” uno strumento per garantire a chi è impegnato in un percorso formativo, un sostegno economico per il tempo dedicato alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale, misure queste da attuare anche per il tramite dell’Ente Bilaterale di riferimento.
3) Contrasto al dumping contrattuale attraverso la promozione dei contratti leader al settore del turismo sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in tutti i segmenti di attività riconducibili al settore turistico ricettivo, anche attraverso la previsione di premialità specifiche e condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio.
4) Mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la messa in atto di tutte le azioni utili allo scopo, anche attraverso clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o incentivi alle aziende che non procedono a licenziamenti nel settore e che scelgono di mantenere la gestione diretta di tutti i propri servizi.
5) Campagna di informazione e promozione delle iniziative a sostegno del settore e delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

 

Siglato l’1/2/2022, tra la Regione Lazio e la UNINDUSTRIA, la FEDERALBERGHI, la CONFCOMMERCIO, la CONFESERCENTI, la CNA e la FILCAMS-CGIL, la FISACAT-CISL, la UILTUCS, la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il protocollo d’intesa "Lavoro e sviluppo nel turismo".

Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Interventi per la promozione e valorizzazione della qualità del lavoro nel settore turistico della regione Lazio.
Il Piano di intervento si pone l’obiettivo di costruire strumenti in favore dei lavoratori e delle aziende del settore del turismo attraverso l’introduzione di misure di sostegno volte a favorire un lavoro stabile, regolare, di qualità e una crescita sostenibile.
In questo contesto, la Regione Lazio promuove il coinvolgimento dei soggetti attivi per la definizione e realizzazione del piano d’intervento. L’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start - Up e Innovazione e l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali riconosciute e maggiormente rappresentative, nonché con la collaborazione degli organi Ispettivi, procede alla definizione di strumenti e misure per favorire un lavoro di qualità nel settore turistico.
Nell’ambito della governance dell’intervento viene istituito un Gruppo di Coordinamento composto dalla Regione Lazio e dalle Organizzazioni sindacali e datoriali al fine di favorire il raccordo fra tutti gli attori coinvolti.
Al gruppo di coordinamento è demandato il compito di realizzare le seguenti attività:
- coinvolgimento, in base alla fase di attuazione dell’intervento, di ulteriori soggetti che per competenza, potranno contribuire alla riuscita dell’intervento;
- individuazione delle risorse da attivare per le misure e condivisione delle modalità di attivazione;
- definizione e condivisione dei dettagli del piano di intervento;
- rilevazione di eventuali criticità e tempestiva adozione di misure correttive in corso d’opera;
- coordinamento e monitoraggio dell’intervento.
Al fine di valorizzare la qualità del lavoro nel settore del turismo della regione Lazio, le Parti condividono l’opportunità di agire prioritariamente in relazione alle seguenti misure di intervento:
1) Ruolo CPI per facilitare l’incontro tra domanda e offerta anche con l’individuazione di forme di integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro e gli Sportelli gestiti dall’Ente Bilaterale di riferimento.
2) Formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro sperimentando la misura inserita nel Patto Politiche Attive del Lavoro "Reddito del cittadino in formazione" uno strumento per garantire a chi è impegnato in un percorso formativo, un sostegno economico per il tempo dedicato alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale, misure queste da attuare anche per il tramite dell’Ente Bilaterale di riferimento.
3) Contrasto al dumping contrattuale attraverso la promozione dei contratti leader al settore del turismo sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in tutti i segmenti di attività riconducibili al settore turistico ricettivo, anche attraverso la previsione di premialità specifiche e condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio.
4) Mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la messa in atto di tutte le azioni utili allo scopo, anche attraverso clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o incentivi alle aziende che non procedono a licenziamenti nel settore e che scelgono di mantenere la gestione diretta di tutti i propri servizi.
5) Campagna di informazione e promozione delle iniziative a sostegno del settore e delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.