Inps, controllo green-pass per gli over 50

15 febb 2022 Dal 15 febbraio, l’Inps fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50 è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

Al servizio è possibile accedere sito dell’Inps: mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il servizio è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
L’accreditamento degli Enti pubblici può essere effettuato dai soggetti che per il proprio Ente possiedono il profilo “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”, con abilitazione “Denunce contributive: Compilazione manuale DMA – UNIEMENS Lista PosPa” oppure “Denunce contributive: Visualizzazione DMA – UNIEMENS Lista PosPa”. I “Verificatori” possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino” per effettuare la verifica.
L’Istituto individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi: Uniemens, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati, PosAGRI, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola, ListaPosPA, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici, presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.

In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.

15 febb 2022 Dal 15 febbraio, l’Inps fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50 è verificato il green-pass "rafforzato" (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass "base" (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

Al servizio è possibile accedere sito dell’Inps: mediante la funzione di ricerca, digitando "GreenPass50+"; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: "Prestazioni e servizi" >"Servizi", nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G"; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: "Prestazioni e servizi" >"Prestazioni", all’interno della scheda prestazione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", nell’elenco alfabetico alla lettera "A".
Il servizio è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
L’accreditamento degli Enti pubblici può essere effettuato dai soggetti che per il proprio Ente possiedono il profilo "Amministrazioni e Enti pubblici - Servizi GDP", con abilitazione "Denunce contributive: Compilazione manuale DMA - UNIEMENS Lista PosPa" oppure "Denunce contributive: Visualizzazione DMA - UNIEMENS Lista PosPa". I "Verificatori" possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il "profilo cittadino" per effettuare la verifica.
L’Istituto individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi: Uniemens, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati, PosAGRI, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola, ListaPosPA, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici, presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.

In fase di controllo, i "Verificatori" selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.

Imprese che occupano oltre 50 dipendenti: rapporto biennale sulla situazione del personale

 

Pubblicato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti

 

Ai fini dell’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro), già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile dall’11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aziende, infatti, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall’11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all’emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.

 

Pubblicato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti

 

Ai fini dell'applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l'applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro), già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile dall'11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aziende, infatti, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall'11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all'emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.

Imprese armatoriali: attuazione degli sgravi contributivi

Con il decreto 29 dicembre 2021, n. 536 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative alla decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristichedi cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020, di 84 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni per l’anno 2022.

Nello specifico, il suddetto decreto dispone le modalità attuative per l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.
A seguito della crisi pandemica da Covid-19 le imprese armatoriali possono beneficiare di agevolazioni contributive.
Entro il 22 febbraio 2022 le imprese che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, possono presentare domanda per essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’esonero contributivo riguarda il personale avente i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri (articolo 119 del codice della navigazione).

Con il decreto 29 dicembre 2021, n. 536 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative alla decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristichedi cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020, di 84 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni per l’anno 2022.

Nello specifico, il suddetto decreto dispone le modalità attuative per l'estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.
A seguito della crisi pandemica da Covid-19 le imprese armatoriali possono beneficiare di agevolazioni contributive.
Entro il 22 febbraio 2022 le imprese che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, possono presentare domanda per essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’esonero contributivo riguarda il personale avente i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri (articolo 119 del codice della navigazione).

Convenzione Cadiprof e PLP per gli Studi Professionali

Rinnovata per il 2022 la convenzione di Cadiprof e PLP, BenEssere in famiglia, che prevede il rimborso di parte delle spese sostenute per consulenze psicologiche a favore dei lavoratori degli studi professionali iscritti.

Il progetto sperimentale “BenEssere in famiglia”, promosso dalla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e dall’associazione PLP – Psicologi Liberi Professionisti, è confermato anche per il 2022, con l’aggiunta di alcune novità. Il progetto prevede il rimborso di una parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche presso psicologi convenzionati, con il rinnovo per l’anno 2022, il massimale potrà essere erogato anche agli assistiti che ne avessero beneficiato nella precedente decorrenza e vengono ampliate le aree di supporto.
Le aree di riferimento del progetto “BenEssere in famiglia” sono:

– supporto relativo all’emergenza Covid-19 (gestione dello stress legato al distanziamento sociale, difficoltà legate alla gestione dei nuovi tempi e spazi di vita, gestione di ansie e paure legate al contagio, alla vaccinazione e alle riaperture, gestione di situazioni di malattia o lutti legati al contagio da Covid-19);

– supporto relativo all’ambito lavorativo (prevenzione del burnout, coaching sulle competenze trasversali, ottimizzazione della gestione del tempo, prevenzione dello stress lavorativo correlato, coaching di comunicazione efficace)

– sostegno alla genitorialità (nel momento della scelta di avere un figlio, nelle problematiche a essa connesse come difficoltà nella procreazione, fecondazione assistita, ecc., nel cambiamento che la nascita determina nell’equilibrio della persona, della coppia e/o della famiglia, nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell’età, presenta problematiche sempre nuove, supporto per i problemi legati alla scuola del figlio come difficoltà scolastiche, demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.)

– sostegno relativo a momenti di criticità della vita (scelta dell’IVS – Interruzione Volontaria della Gravidanza, gravi eventi come morti accidentali/precoci congiunti, catastrofi/incidenti gravi, malattie gravi, supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione famiglia/lavoro, separazione e/o divorzio, problematiche dell’età evolutiva, sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in casa, in risposta al nuovo fenomeno di “generazione sandwich” intesa come quella che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani, abusi e dipendenze come ludopatia, abuso di alcol e/o sostanze)

Per le ultime due aree è stata estesa la possibilità di usufruire anche di consulenze di coppia e familiari prevedendo, quindi, la partecipazione di altre persone del nucleo familiare oltre all’assistito. Inoltre è stata introdotta una nuova area oggetto della garanzia: Supporto psicologico e riabilitazione per i Disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo per i figli a carico (fino al compimento dei 18 anni di età). Dal 1 gennaio 2022 il rimborso è esteso anche alle prestazioni erogate per i figli entro il compimento del 18° anno di età e per l’ambito sopra indicato (rientrano ad esempio Terapie ABA – Interventi di potenziamento cognitivo e non rientrano interventi per il supporto didattico). Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al genitore iscritto Cadiprof o al figlio/a beneficiario.

Cadiprof rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in cui l’iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete Cadiprof/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti. Presso la rete degli psicologi convenzionati, gli iscritti Cadiprof potranno beneficiare di:

Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP); il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5,00, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari ad € 35,00.
Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di € 350,00.
Nel corso della vigenza del progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una volta del massimale indicato.

Con il rinnovo del progetto (dal 1 gennaio 2022) il massimale di euro 350,00 potrà essere erogato anche agli assistiti che ne abbiano già beneficiato nella precedente decorrenza:

– per le richieste di rimborso con fatture emesse dall’1/5/2020 al 31/12/2021 il massimale erogato sarà di euro 350,00 complessivi, in quanto nel corso della vigenza del precedente progetto ogni assistito poteva beneficiare solo una volta del massimale indicato.

– per le richieste di rimborso che perverranno con fatture emesse dall’1/1/2022 al 31/12/2022 il massimale erogato sarà di ulteriori euro 350,00.

Rinnovata per il 2022 la convenzione di Cadiprof e PLP, BenEssere in famiglia, che prevede il rimborso di parte delle spese sostenute per consulenze psicologiche a favore dei lavoratori degli studi professionali iscritti.

Il progetto sperimentale "BenEssere in famiglia", promosso dalla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e dall’associazione PLP - Psicologi Liberi Professionisti, è confermato anche per il 2022, con l’aggiunta di alcune novità. Il progetto prevede il rimborso di una parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche presso psicologi convenzionati, con il rinnovo per l’anno 2022, il massimale potrà essere erogato anche agli assistiti che ne avessero beneficiato nella precedente decorrenza e vengono ampliate le aree di supporto.
Le aree di riferimento del progetto "BenEssere in famiglia" sono:

- supporto relativo all’emergenza Covid-19 (gestione dello stress legato al distanziamento sociale, difficoltà legate alla gestione dei nuovi tempi e spazi di vita, gestione di ansie e paure legate al contagio, alla vaccinazione e alle riaperture, gestione di situazioni di malattia o lutti legati al contagio da Covid-19);

- supporto relativo all’ambito lavorativo (prevenzione del burnout, coaching sulle competenze trasversali, ottimizzazione della gestione del tempo, prevenzione dello stress lavorativo correlato, coaching di comunicazione efficace)

- sostegno alla genitorialità (nel momento della scelta di avere un figlio, nelle problematiche a essa connesse come difficoltà nella procreazione, fecondazione assistita, ecc., nel cambiamento che la nascita determina nell’equilibrio della persona, della coppia e/o della famiglia, nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell’età, presenta problematiche sempre nuove, supporto per i problemi legati alla scuola del figlio come difficoltà scolastiche, demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.)

- sostegno relativo a momenti di criticità della vita (scelta dell’IVS – Interruzione Volontaria della Gravidanza, gravi eventi come morti accidentali/precoci congiunti, catastrofi/incidenti gravi, malattie gravi, supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione famiglia/lavoro, separazione e/o divorzio, problematiche dell’età evolutiva, sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in casa, in risposta al nuovo fenomeno di "generazione sandwich" intesa come quella che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani, abusi e dipendenze come ludopatia, abuso di alcol e/o sostanze)


Per le ultime due aree è stata estesa la possibilità di usufruire anche di consulenze di coppia e familiari prevedendo, quindi, la partecipazione di altre persone del nucleo familiare oltre all’assistito. Inoltre è stata introdotta una nuova area oggetto della garanzia: Supporto psicologico e riabilitazione per i Disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo per i figli a carico (fino al compimento dei 18 anni di età). Dal 1 gennaio 2022 il rimborso è esteso anche alle prestazioni erogate per i figli entro il compimento del 18° anno di età e per l’ambito sopra indicato (rientrano ad esempio Terapie ABA - Interventi di potenziamento cognitivo e non rientrano interventi per il supporto didattico). Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al genitore iscritto Cadiprof o al figlio/a beneficiario.

Cadiprof rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in cui l’iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete Cadiprof/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti. Presso la rete degli psicologi convenzionati, gli iscritti Cadiprof potranno beneficiare di:

Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP); il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5,00, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari ad € 35,00.
Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di € 350,00.
Nel corso della vigenza del progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una volta del massimale indicato.

Con il rinnovo del progetto (dal 1 gennaio 2022) il massimale di euro 350,00 potrà essere erogato anche agli assistiti che ne abbiano già beneficiato nella precedente decorrenza:

- per le richieste di rimborso con fatture emesse dall’1/5/2020 al 31/12/2021 il massimale erogato sarà di euro 350,00 complessivi, in quanto nel corso della vigenza del precedente progetto ogni assistito poteva beneficiare solo una volta del massimale indicato.

- per le richieste di rimborso che perverranno con fatture emesse dall’1/1/2022 al 31/12/2022 il massimale erogato sarà di ulteriori euro 350,00.

Comunicazione dati interessi su mutui per dichiarazione precompilata: variazione

Nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi su contratti di mutuo trasmessa dagli operatori finanziari ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata è inserita una nuova sezione dedicata agli operatori interessati da operazioni societarie straordinarie (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46931)

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri sostenuti dai contribuenti nell’ambito dei rispettivi rapporti, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione precompilata) nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, con riferimento agli oneri corrisposti dai contribuenti nell’anno precedente relativamente a quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, utilizzando una delle seguenti modalità:
– direttamente, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; oppure
– tramite intermediari, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”.
Con riferimento ai dati relativi all’anno d’imposta 2021, la comunicazione è stata implementata con ulteriori informazioni di dettaglio, per consentire agli operatori finanziari coinvolti da operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d’anno di comunicare i dati di rapporti oggetto di trasferimento.
In particolare, nel caso di mutui oggetto di trasferimento da un operatore finanziario ad un altro a causa di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di riferimento e al contempo, a causa di tale operazione, i dati del mutuo trasmessi si riferiscono solo ad una parte dell’anno, entrambi gli Operatori finanziari che sono stati coinvolti nell’operazione societaria sono tenuti a segnalare, compilando gli appositi campi del record:
a) se il mutuo è stato trasferito ad altro operatore finanziario nel corso dell’anno (a cura del “dante causa”);
b) se il mutuo è stato oggetto di trasferimento da un altro operatore finanziario (a cura dell’”avente causa”).
c) il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l’Archivio dei Rapporti Finanziari, assegnato dalla banca cedente. Nel caso in cui sia rimasto invariato dopo il trasferimento, deve essere comunque indicato.

Nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi su contratti di mutuo trasmessa dagli operatori finanziari ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata è inserita una nuova sezione dedicata agli operatori interessati da operazioni societarie straordinarie (Agenzia delle Entrate - Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46931)

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri sostenuti dai contribuenti nell’ambito dei rispettivi rapporti, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione precompilata) nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, con riferimento agli oneri corrisposti dai contribuenti nell’anno precedente relativamente a quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, utilizzando una delle seguenti modalità:
- direttamente, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; oppure
- tramite intermediari, designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati".
Con riferimento ai dati relativi all’anno d’imposta 2021, la comunicazione è stata implementata con ulteriori informazioni di dettaglio, per consentire agli operatori finanziari coinvolti da operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d’anno di comunicare i dati di rapporti oggetto di trasferimento.
In particolare, nel caso di mutui oggetto di trasferimento da un operatore finanziario ad un altro a causa di operazioni societarie avvenute nel corso dell'anno di riferimento e al contempo, a causa di tale operazione, i dati del mutuo trasmessi si riferiscono solo ad una parte dell'anno, entrambi gli Operatori finanziari che sono stati coinvolti nell'operazione societaria sono tenuti a segnalare, compilando gli appositi campi del record:
a) se il mutuo è stato trasferito ad altro operatore finanziario nel corso dell’anno (a cura del "dante causa");
b) se il mutuo è stato oggetto di trasferimento da un altro operatore finanziario (a cura dell’"avente causa").
c) il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l'Archivio dei Rapporti Finanziari, assegnato dalla banca cedente. Nel caso in cui sia rimasto invariato dopo il trasferimento, deve essere comunque indicato.

Cassa Edile Vercelli: tabella contributiva dall’1/1/2022

La Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia pubblica le nuove contribuzioni per le imprese iscritte a Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia in vigore dal 1° gennaio 2022

Tabelle contributive, in vigore dal mese di GENNAIO 2022

Contributi

Carico ditta

Carico dipendente

Totale da versare

FNAPE ordinaria Contributo Minimo € 51,00/mese/lavoratore 3,91% 0,00% 3,91%
Cassa Edile 1,88% 0,37% 2,25%
Ente Unico 0,90% 0,00% 0,90%
Servizio sindacale locale 0,45% 0,89% 1,34%
Servizio sindacale nazionale 0,22% 0,22% 0,44%
Fondo Prepensionamenti(ex Lavori Usuranti) 0,20% 0,00% 0,20%
Quota Ance 0,50% 0,00% 0,50%
Totale 8,06% 1,48% 9,54%
       
Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,00% 0,10%
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) 0,60% 0,00% 0,60%
       
Gestione RLST 0,42% 0,00% 0,42%
Fondo sanitario IMPIEGATI 0,26%   0,26%

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:
PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) X ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali)

La Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia pubblica le nuove contribuzioni per le imprese iscritte a Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia in vigore dal 1° gennaio 2022

Tabelle contributive, in vigore dal mese di GENNAIO 2022

Contributi

Carico ditta

Carico dipendente

Totale da versare

FNAPE ordinaria Contributo Minimo € 51,00/mese/lavoratore 3,91% 0,00% 3,91%
Cassa Edile 1,88% 0,37% 2,25%
Ente Unico 0,90% 0,00% 0,90%
Servizio sindacale locale 0,45% 0,89% 1,34%
Servizio sindacale nazionale 0,22% 0,22% 0,44%
Fondo Prepensionamenti(ex Lavori Usuranti) 0,20% 0,00% 0,20%
Quota Ance 0,50% 0,00% 0,50%
Totale 8,06% 1,48% 9,54%
       
Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,00% 0,10%
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) 0,60% 0,00% 0,60%
       
Gestione RLST 0,42% 0,00% 0,42%
Fondo sanitario IMPIEGATI 0,26%   0,26%

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:
PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) X ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria: modificate le specifiche tecniche

Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900)

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate - Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900)

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di "eliminazione delle barriere architettoniche" al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Edilizia Artigianato Bolzano: accordo per l’attuazione del’E.V.R. 2022

Firmato il 27/1/2022, tra LVH.APA – Confartigianato Imprese, CNA/SHV – Unione Provinciale Artigiani e Pmi e ASGB BAU, FENEAL-UIL – SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA/GBH – CGIL/AGB, l’accordo per l’attuazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione nel settore dell’Artigianato Edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022

Le parti dopo un’attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell’accordo provinciale di secondo livello per l’artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11/12/2013 convengono per l’anno 2022 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022.
L’EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017 Importo orario

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo orario

10,03 3,00% 0,30
8,78 3,00% 0,26
7,31 3,00% 0,22
6,77 3,00% 0,20
6,34 3,00% 0,19
5,60 3,00% 0,17
4,89 3,00% 0,15

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo mensile

1.735,48 3,00% 52,07
1.518,56 3,00% 45,56
1.265,27 3,00% 37,96
1.172,05 3,00% 35,16
1.096,12 3,00% 32,88
968,93 3,00% 29,07
846,45 3,00% 25,40

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Le parti convengono che l’EVR sia tassato con l’imposta sostitutiva al 10% in quanto trattasi di “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività.

Firmato il 27/1/2022, tra LVH.APA - Confartigianato Imprese, CNA/SHV - Unione Provinciale Artigiani e Pmi e ASGB BAU, FENEAL-UIL - SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA/GBH - CGIL/AGB, l’accordo per l'attuazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione nel settore dell'Artigianato Edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022

Le parti dopo un'attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell'accordo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11/12/2013 convengono per l’anno 2022 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022.
L'EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017 Importo orario

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo orario

10,03 3,00% 0,30
8,78 3,00% 0,26
7,31 3,00% 0,22
6,77 3,00% 0,20
6,34 3,00% 0,19
5,60 3,00% 0,17
4,89 3,00% 0,15

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo mensile

1.735,48 3,00% 52,07
1.518,56 3,00% 45,56
1.265,27 3,00% 37,96
1.172,05 3,00% 35,16
1.096,12 3,00% 32,88
968,93 3,00% 29,07
846,45 3,00% 25,40

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Le parti convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva al 10% in quanto trattasi di "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività.

Regime fiscale neo residenti

I chiarimenti del Fisco sul regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 febbraio 2022, n. 83)

L’articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero.
Tenuto conto che il contribuente, come sopra evidenziato, esercita l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento o all’anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce.
L’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest’ultima disposizione stabilisce che «redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». In sostanza, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano. Il criterio di collegamento dei compensi percepiti dal lavoratore dipendente, pertanto, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa, con la conseguenza che risultano imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l’attività lavorativa svolta in Italia. Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all’estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all’estero, il reddito imputabile all’attività effettuata all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell’Irpef.
Con riferimento alla fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria in relazione ai primi due quesiti, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica, si ritiene che il sostituto d’imposta possa applicare la ritenuta di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione del dipendente. Tale conclusione è avvalorata da quanto affermato nella circolare n.17/E del 2017, seppur con riferimento ad altre tipologie reddituali, che “una volta esercitata l’opzione”, il soggetto che si avvale dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 24-bis del Tuir può rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. Pertanto, le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nel periodo d’imposta per il quale si intende esercitata l’opzione e prima dell’esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al fine di non applicare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso in cui ha esercitato l’opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 con il quale è stata versata l’imposta sostitutiva. Come stabilito dal Provvedimento, infatti, l’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione stessa o di decadenza dal regime. Con riferimento al terzo quesito, al fine di individuare la quota parte prodotta all’estero e da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Per quanto riguarda, invece, le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene che tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della determinazione della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. In merito alla questione su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l’Italia si ritiene che sia sufficiente la presenza fisica in Italia per quel giorno per considerare tale giorno come “giorno lavorativo italiano”. In relazione ai giorni trascorsi all’estero, salvo specifica documentabile comprovante l’effettivo svolgimento all’estero dell’attività lavorativa in argomento, i redditi conseguiti dai dipendenti devono essere considerati come prodotti in Italia, venendo pertanto tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti e restando, quindi, esclusi dall’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir. Con riferimento al quarto quesito relativo ai bonus che prevedono un’assegnazione del diritto di ricevere gli stessi in un determinato anno (Grant),mentre l’effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo, come chiarito nella citata circolare n. 17/E del 2017, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni.
Pertanto, sul punto si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in relazione all’individuazione del “criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi utilizzando pertanto al denominatore 365 giorni annui”. Con riferimento, infine, agli obblighi del sostituto d’imposta, si osserva che ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Istante che corrisponde i redditi di lavoro dipendente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In capo al sostituto d’imposta sussiste, dunque, un obbligo di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile, pertanto, non si ritiene che il sostituto possa essere sollevato da tale responsabilità attraverso un’autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all’estero.

I chiarimenti del Fisco sul regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 febbraio 2022, n. 83)

L'articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. L'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero.
Tenuto conto che il contribuente, come sopra evidenziato, esercita l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all'anno di trasferimento o all'anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l'intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell'anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce.
L'imposta già ritenuta nell'annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L'opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest'ultima disposizione stabilisce che «redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». In sostanza, i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano. Il criterio di collegamento dei compensi percepiti dal lavoratore dipendente, pertanto, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa, con la conseguenza che risultano imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l'attività lavorativa svolta in Italia. Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all'estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all'estero, il reddito imputabile all'attività effettuata all'estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell'Irpef.
Con riferimento alla fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria in relazione ai primi due quesiti, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica, si ritiene che il sostituto d'imposta possa applicare la ritenuta di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, solo dopo l'esercizio dell'opzione in dichiarazione del dipendente. Tale conclusione è avvalorata da quanto affermato nella circolare n.17/E del 2017, seppur con riferimento ad altre tipologie reddituali, che "una volta esercitata l'opzione", il soggetto che si avvale dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 24-bis del Tuir può rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. Pertanto, le ritenute effettuate dal sostituto d'imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero nel periodo d'imposta per il quale si intende esercitata l'opzione e prima dell'esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al fine di non applicare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso in cui ha esercitato l'opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 con il quale è stata versata l'imposta sostitutiva. Come stabilito dal Provvedimento, infatti, l'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione stessa o di decadenza dal regime. Con riferimento al terzo quesito, al fine di individuare la quota parte prodotta all'estero e da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Per quanto riguarda, invece, le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene che tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della determinazione della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. In merito alla questione su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l'Italia si ritiene che sia sufficiente la presenza fisica in Italia per quel giorno per considerare tale giorno come "giorno lavorativo italiano". In relazione ai giorni trascorsi all'estero, salvo specifica documentabile comprovante l'effettivo svolgimento all'estero dell'attività lavorativa in argomento, i redditi conseguiti dai dipendenti devono essere considerati come prodotti in Italia, venendo pertanto tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti e restando, quindi, esclusi dall'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir. Con riferimento al quarto quesito relativo ai bonus che prevedono un'assegnazione del diritto di ricevere gli stessi in un determinato anno (Grant),mentre l'effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo, come chiarito nella citata circolare n. 17/E del 2017, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all'estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni.
Pertanto, sul punto si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in relazione all'individuazione del "criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi utilizzando pertanto al denominatore 365 giorni annui". Con riferimento, infine, agli obblighi del sostituto d'imposta, si osserva che ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Istante che corrisponde i redditi di lavoro dipendente deve operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In capo al sostituto d'imposta sussiste, dunque, un obbligo di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile, pertanto, non si ritiene che il sostituto possa essere sollevato da tale responsabilità attraverso un'autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all'estero.