Adeguamento aliquote addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni

I Comuni hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF(Ministero delle finanze – comunicato 17 febbraio 2022)

I Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dalla legge di Bilancio 2022 entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. (art. 1, commi 2 e 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l’addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

I Comuni hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF(Ministero delle finanze - comunicato 17 febbraio 2022)

I Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dalla legge di Bilancio 2022 entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. (art. 1, commi 2 e 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

Firmato il nuovo CCNL Scuole private – Aninsei

Sottoscritto il nuovo CCNL 2021 -2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il per-sonale direttivo, docente, educativo, amininistrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il CCNL decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023 e non è invece stato firmato il contratto dalla FLC-CGIL.
L’accordo prevede aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021, conferma il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale, garantisce la copertura totale dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, conferma la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.).
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Livelli

Retribuzione CCNL 2015-2018

Retribuzione CCNL 2021-2023

Dall’1/9/2018

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 1.181,07 1.201,87 1.218,51 1.239,31
II 1.209,25 1.230,55 1.247,58 1.268,88
III 1.267,65 1.289,97 1.307,83 1.330,16
IV 1.331,89 1.355,34 1.374,11 1.397,56
V 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VI 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VII 1.441,37 1.466,75 1.487,06 1.512,44
VIII A 1.510,88 1.537,49 1.558,77 1.585,38
VIII B 1.593,24 1.621,30 1.643,74 1.671,80

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

Livelli

Totale aumento

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 58,24 20,80 16,64 20,80
II 59,63 21,30 17,04 21,30
III 62,51 22,32 17,86 22,32
IV 65,67 23,45 18,76 23,45
V 70,00 25,00 20,00 25,00
VI 70,00 25,00 20,00 25,00
VII 71,07 25,38 20,31 25,38
VIII A 74,50 26,61 21,29 26,61
VIII B 78,56 28,06 22,45 28,06

Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione

Data di assunzione

dal1/01/2004

dal1/01/2008

dal1/01/2012

dal1/01/2014

dal1/01/2016

dal1/09/2022

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 +
Prima del 31/12/1995 € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 €15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/2002 al 31/12/2005   € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00
dal 1/01/2006 al 31/12/2009     € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 45,00
dal 1/01/2010 al 31/12/2001       € 10,00 € 20,00 € 35,00
dal 1/01/2012 al 31/12/2013         € 10,00 € 25,00
dal 1/01/2014 al 31/08/2020           € 15,00

Sottoscritto il nuovo CCNL 2021 -2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il per-sonale direttivo, docente, educativo, amininistrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il CCNL decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023 e non è invece stato firmato il contratto dalla FLC-CGIL.
L’accordo prevede aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021, conferma il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale, garantisce la copertura totale dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, conferma la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.).
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Livelli

Retribuzione CCNL 2015-2018

Retribuzione CCNL 2021-2023

Dall’1/9/2018

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 1.181,07 1.201,87 1.218,51 1.239,31
II 1.209,25 1.230,55 1.247,58 1.268,88
III 1.267,65 1.289,97 1.307,83 1.330,16
IV 1.331,89 1.355,34 1.374,11 1.397,56
V 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VI 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VII 1.441,37 1.466,75 1.487,06 1.512,44
VIII A 1.510,88 1.537,49 1.558,77 1.585,38
VIII B 1.593,24 1.621,30 1.643,74 1.671,80

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

Livelli

Totale aumento

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 58,24 20,80 16,64 20,80
II 59,63 21,30 17,04 21,30
III 62,51 22,32 17,86 22,32
IV 65,67 23,45 18,76 23,45
V 70,00 25,00 20,00 25,00
VI 70,00 25,00 20,00 25,00
VII 71,07 25,38 20,31 25,38
VIII A 74,50 26,61 21,29 26,61
VIII B 78,56 28,06 22,45 28,06

Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione

Data di assunzione

dal1/01/2004

dal1/01/2008

dal1/01/2012

dal1/01/2014

dal1/01/2016

dal1/09/2022

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 +
Prima del 31/12/1995 € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 €15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/2002 al 31/12/2005   € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00
dal 1/01/2006 al 31/12/2009     € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 45,00
dal 1/01/2010 al 31/12/2001       € 10,00 € 20,00 € 35,00
dal 1/01/2012 al 31/12/2013         € 10,00 € 25,00
dal 1/01/2014 al 31/08/2020           € 15,00

Sospensioni FSBA 2022 per l’artigianato dell’Emilia Romagna

Le Parti Sociali dell’Emilia Romagna hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un Protocollo di Intesa per sospensioni FSBA 2022.

A seguito del comunicato FSBA, che garantisce le prestazioni a partire da gennaio, ma rimanda la possibilità di accedere alle stesse alla fine di marzo, le Parti Sociali di EBER hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un protocollo d’intesa sindacale al fine di anticipare i tempi di presentazione sulla base dei seguenti punti:
– Si prevede, per ora, per un periodo che si conclude al 31/1/2022.
– I lavoratori interessati saranno, in questa fase, quelli presenti in Anagrafica ABACO.
– Le procedure seguiranno quelle consolidate con invio del protocollo ai rappresentanti sindacali che potranno rispondere via mail al consulente approvando il protocollo.
– Le imprese che risultassero irregolari, possono verificare e regolarizzare la propria posizione con le consuete modalità prima di attivare il protocollo.
– Le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione prima di accedere al protocollo saranno tenute ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori.
– Il protocollo d’intesa verrà valutato dalle Parti Sociali in bacino dopo una attenta verifica della completezza della documentazione e, se conforme alle previsioni, potrà essere definitivamente condiviso.
– Successivamente alla emanazione dei regolamenti FSBA, sarà possibile, per i protocolli condivisi, rendicontare i periodi richiesti con le consuete modalità.
– Il ticket INPS, qualora non ancora disponibile, andrà inserito in accordo all’apertura della rendicontazione.

MODALITÀ OPERATIVE PROTOCOLLO DI INTESA FSBA AISO 2022

Attraverso la funzione “Gestione accordi e prestazioni” viene esposta la Situazione contributiva dell’impresa.
Il protocollo AISO è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata “SOSPENSIONE FSBA AISO 2022”.

Abaco controlla la regolarità contributiva dell’impresa (36 mesi dall’ultimo flusso di versamenti disponibile al sistema) e invita l’impresa che risulta irregolare a verificare e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di regolarizzare la posizione prima di attivare il protocollo e pertanto di non proseguire con l’attivazione del protocollo fino alla conferma di avvenuta regolarizzazione da parte di EBER.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di accedere subito al protocollo apponendo il flag su “Ho letto e intendo comunque proseguire”. In questo caso l’impresa è tenuta ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori e sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi alla legislazione vigente, obbligo sancito dal D.Lgs. 148/2015 e confermato dalla Legge 234/2021.
Il protocollo è attivabile con il tasto “Crea Protocollo FSBA AISO 2022”.

Le Parti Sociali dell’Emilia Romagna hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un Protocollo di Intesa per sospensioni FSBA 2022.

A seguito del comunicato FSBA, che garantisce le prestazioni a partire da gennaio, ma rimanda la possibilità di accedere alle stesse alla fine di marzo, le Parti Sociali di EBER hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un protocollo d’intesa sindacale al fine di anticipare i tempi di presentazione sulla base dei seguenti punti:
- Si prevede, per ora, per un periodo che si conclude al 31/1/2022.
- I lavoratori interessati saranno, in questa fase, quelli presenti in Anagrafica ABACO.
- Le procedure seguiranno quelle consolidate con invio del protocollo ai rappresentanti sindacali che potranno rispondere via mail al consulente approvando il protocollo.
- Le imprese che risultassero irregolari, possono verificare e regolarizzare la propria posizione con le consuete modalità prima di attivare il protocollo.
- Le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione prima di accedere al protocollo saranno tenute ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori.
- Il protocollo d’intesa verrà valutato dalle Parti Sociali in bacino dopo una attenta verifica della completezza della documentazione e, se conforme alle previsioni, potrà essere definitivamente condiviso.
- Successivamente alla emanazione dei regolamenti FSBA, sarà possibile, per i protocolli condivisi, rendicontare i periodi richiesti con le consuete modalità.
- Il ticket INPS, qualora non ancora disponibile, andrà inserito in accordo all’apertura della rendicontazione.

MODALITÀ OPERATIVE PROTOCOLLO DI INTESA FSBA AISO 2022

Attraverso la funzione "Gestione accordi e prestazioni" viene esposta la Situazione contributiva dell'impresa.
Il protocollo AISO è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata "SOSPENSIONE FSBA AISO 2022".

Abaco controlla la regolarità contributiva dell'impresa (36 mesi dall'ultimo flusso di versamenti disponibile al sistema) e invita l'impresa che risulta irregolare a verificare e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata.
- L'impresa che risulta irregolare può decidere di regolarizzare la posizione prima di attivare il protocollo e pertanto di non proseguire con l'attivazione del protocollo fino alla conferma di avvenuta regolarizzazione da parte di EBER.
- L'impresa che risulta irregolare può decidere di accedere subito al protocollo apponendo il flag su "Ho letto e intendo comunque proseguire". In questo caso l'impresa è tenuta ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori e sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi alla legislazione vigente, obbligo sancito dal D.Lgs. 148/2015 e confermato dalla Legge 234/2021.
Il protocollo è attivabile con il tasto "Crea Protocollo FSBA AISO 2022".

Settore sportivo: ok alla richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto

Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive per gestione di impianti (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 28 gennaio 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000,00, di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 23.02.2020 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.
l contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
I soggetti presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq;
b) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, nonché il possesso e la validità del titolo;
c) avere un numero di tesserati, presso gli enti pari ad almeno 50 unità.
Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti natatori anche polivalenti.
Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue:
a) La somma di 26 milioni di euro è attribuita fino a euro 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche), con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati e fino a euro 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche), con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.
b) La somma di 4 milioni di euro è attribuita con un contributo pari a quello previsto dalla precedente lettera a), alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine. Per essere ammessi all’assegnazione del contributo di cui alla presente lettera b), gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Europei assoluti o giovanili svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive federazioni sportive internazionali. L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui al presente comma b), deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.
Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.

 

Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive per gestione di impianti (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto 28 gennaio 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000,00, di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 23.02.2020 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.
l contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
I soggetti presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq;
b) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, nonché il possesso e la validità del titolo;
c) avere un numero di tesserati, presso gli enti pari ad almeno 50 unità.
Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti natatori anche polivalenti.
Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue:
a) La somma di 26 milioni di euro è attribuita fino a euro 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche), con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati e fino a euro 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche), con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.
b) La somma di 4 milioni di euro è attribuita con un contributo pari a quello previsto dalla precedente lettera a), alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine. Per essere ammessi all’assegnazione del contributo di cui alla presente lettera b), gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Europei assoluti o giovanili svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive federazioni sportive internazionali. L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui al presente comma b), deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.
Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.

 

METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale per l’anno 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
- per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
- per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
- per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
- per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma - Agenzia 72).

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l’anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l'anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l'anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

Revocabilità dell’agevolazione prima casa

Conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza (Corte di cassazione – Sez. trib. – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4600).

Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, avendo già usufruito della medesima agevolazione per l’acquisto del 25% di altro immobile sito nel Comune di Ercolano.
Il contribuente si opponeva, assumendo di aver trasferito la residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi presso l’abitazione sita nel Comune di Ercolano, ma di aver continuato ad abitare e risedere in Roma, sicché non avendone diritto versava all’Agenzia gli importi integrativi dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla predetta abitazione, pagando anche le sanzioni a seguito di procedura finalizzata ad ottenere la revoca del beneficio.
La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso, sul rilievo che l’atto impugnato era adeguatamente motivato in merito alle cause della revoca del beneficio, avendo il ricorrente dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 1 tariffa allegata al d.p.r. 131/86 per l’immobile acquistato in Ercolano, non potendo egli rinunciare in un secondo momento al beneficio ottenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente che reiterava le difese svolte in primo grado.
Con sentenza, la CTR del Lazio rigettava l’appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate e confermando le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
Nel caso di specie, la dichiarazione abdicativa è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto (in Roma) e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare (in Ercolano) per il quale il ricorrente aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile in Ercolano e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto.
Del resto, il principio di buonafede che il ricorrente fa discendere dal rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia che confermava la congruità del versamento nulla ha a che vedere con quella che, in concreto, si configura come l’inammissibile rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un decennio.
A nulla rileva che il contribuente abbia, molti anni dopo, dichiarato di aver (illegittimamente) usufruito dell’agevolazione e sostanzialmente di rinunciarvi e che l’amministrazione abbia accettato i versamenti.
Manca, infatti, ogni ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell’operazione, anche sul piano amministrativo.
Il legislatore individua, difatti, i presupposti per richiedere i benefici in esame, al contrario, non prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. In linea generale, il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti.
Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. A tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia una istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita in sede di registrazione dell’atto.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Conseguita l'agevolazione "prima casa", questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l'impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza (Corte di cassazione - Sez. trib. - Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4600).

Nel caso di specie, il contribuente impugnava l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava l'imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, avendo già usufruito della medesima agevolazione per l'acquisto del 25% di altro immobile sito nel Comune di Ercolano.
Il contribuente si opponeva, assumendo di aver trasferito la residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi presso l'abitazione sita nel Comune di Ercolano, ma di aver continuato ad abitare e risedere in Roma, sicché non avendone diritto versava all'Agenzia gli importi integrativi dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla predetta abitazione, pagando anche le sanzioni a seguito di procedura finalizzata ad ottenere la revoca del beneficio.
La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso, sul rilievo che l'atto impugnato era adeguatamente motivato in merito alle cause della revoca del beneficio, avendo il ricorrente dichiarato di possedere i requisiti di cui all'art. 1 tariffa allegata al d.p.r. 131/86 per l'immobile acquistato in Ercolano, non potendo egli rinunciare in un secondo momento al beneficio ottenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente che reiterava le difese svolte in primo grado.
Con sentenza, la CTR del Lazio rigettava l'appello, ritenendo legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate e confermando le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
Nel caso di specie, la dichiarazione abdicativa è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto (in Roma) e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare (in Ercolano) per il quale il ricorrente aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell'agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile in Ercolano e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto.
Del resto, il principio di buonafede che il ricorrente fa discendere dal rilascio della certificazione da parte dell'Agenzia che confermava la congruità del versamento nulla ha a che vedere con quella che, in concreto, si configura come l'inammissibile rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un decennio.
A nulla rileva che il contribuente abbia, molti anni dopo, dichiarato di aver (illegittimamente) usufruito dell'agevolazione e sostanzialmente di rinunciarvi e che l'amministrazione abbia accettato i versamenti.
Manca, infatti, ogni ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell'operazione, anche sul piano amministrativo.
Il legislatore individua, difatti, i presupposti per richiedere i benefici in esame, al contrario, non prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni "prima casa". In linea generale, il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti.
Pertanto, conseguita l'agevolazione "prima casa", questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l'impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile. A tal fine, l'acquirente che non intende adempiere all'impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d'intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall'acquisto e richiede la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all'ufficio dell'Agenzia una istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dall'agevolazione "prima casa" fruita in sede di registrazione dell'atto.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Farmacie: passaggio al FIS e obblighi contributivi

Con il Messaggio 16 febbraio 2022, n. 772, l’INPS fornisce, in riferimento alle farmacie, le istruzioni operative relative  al recupero del contributo ordinario, versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali da marzo 2020, e indica l’iter da seguire per la regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Successivamente al passaggio delle farmacie dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al Fondo di integrazione salariale (FIS), con effetto retroattivo, l’Inps ha fornito istruzioni operative  per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
A decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai farmacisti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) che sostituisce il codice autorizzazione “0S”(datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
La procedura di calcolo verrà adeguata per stabilire la corretta aliquota contributiva dovuta.

I farmacisti interessati, inoltre, per il recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causali introdotti per tale finalità :
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
– in <CausaleADebito> il codice “M131” o “M149” già in uso;
– in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
– in <SommaADebito> l’importo del contributo:
a) pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M131);
b) pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

Con il Messaggio 16 febbraio 2022, n. 772, l’INPS fornisce, in riferimento alle farmacie, le istruzioni operative relative  al recupero del contributo ordinario, versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali da marzo 2020, e indica l’iter da seguire per la regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Successivamente al passaggio delle farmacie dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al Fondo di integrazione salariale (FIS), con effetto retroattivo, l’Inps ha fornito istruzioni operative  per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
A decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai farmacisti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione "0J" (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) che sostituisce il codice autorizzazione "0S"(datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
La procedura di calcolo verrà adeguata per stabilire la corretta aliquota contributiva dovuta.

I farmacisti interessati, inoltre, per il recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causali introdotti per tale finalità :
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno - all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito> il codice "M131" o "M149" già in uso;
- in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- in <SommaADebito> l’importo del contributo:
a) pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131);
b) pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

I chiarimenti del Fisco sulla RITA

Il Fisco chiarisce alcune questioni interpretative relative alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. RITA) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 febbraio 2022, n. 9/E)

La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, è attualmente a regime.
Tale istituto risponde alla precipua funzione di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
La RITA, per le caratteristiche che presenta, non costituisce una prestazione di carattere definitivo. Essa, infatti, oltre a poter essere revocata, può interessare tutto o parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta, a titolo di RITA, l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto alla data della richiesta medesima.
Ne consegue che, anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di RITA parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della RITA stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA; mentre, in caso di RITA totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA.
Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una RITA totale sia perché, in corso di erogazione della RITA, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, si ritiene che il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione possa essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata di RITA.
Rimane fermo, in ogni caso, il criterio di imputazione dell’anticipazione che ne prevede la prioritaria imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti, con la conseguenza che sono imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione.
La RITA, per sua definizione, è una prestazione “temporanea” in capitale ad erogazione frazionata. Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l’altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione.
Il capitale richiesto a titolo di RITA, pertanto, non entra nell’immediata disponibilità del beneficiario, se non nella misura della singola rata percepita.
A tale proposito, la COVIP ha precisato che la sua erogazione avviene in modo necessariamente frazionato in considerazione della particolare funzione di sostegno al reddito che la stessa assolve.
Le somme richieste a titolo di RITA, che costituiscono un capitale unitario nella misura in cui sono caratterizzate da un particolare vincolo di destinazione, continuano, tuttavia, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere nella disponibilità della forma pensionistica, che, come già detto, le gestisce secondo la linea concordata con l’iscritto.
La tassazione è, infatti, applicata sulla singola rata di RITA, al momento della sua erogazione, in base al principio di cassa.
Ciò considerato, si ritiene che la misura dell’aliquota applicabile non possa cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.
Infine, per le prestazioni erogate a titolo di RITA a un “vecchio iscritto” riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, l’aliquota del 15 per cento, che si riduce fino al 9 per cento in ragione dell’anzianità di iscrizione al fondo.

Il Fisco chiarisce alcune questioni interpretative relative alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. RITA) (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 16 febbraio 2022, n. 9/E)

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, è attualmente a regime.
Tale istituto risponde alla precipua funzione di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
La RITA, per le caratteristiche che presenta, non costituisce una prestazione di carattere definitivo. Essa, infatti, oltre a poter essere revocata, può interessare tutto o parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta, a titolo di RITA, l'intera posizione individuale maturata dall'iscritto alla data della richiesta medesima.
Ne consegue che, anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione della RITA, il conguaglio dell'imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di RITA parziale, dai montanti non utilizzati per l'erogazione della RITA stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA; mentre, in caso di RITA totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA.
Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una RITA totale sia perché, in corso di erogazione della RITA, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, si ritiene che il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione possa essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata di RITA.
Rimane fermo, in ogni caso, il criterio di imputazione dell’anticipazione che ne prevede la prioritaria imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti, con la conseguenza che sono imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione.
La RITA, per sua definizione, è una prestazione "temporanea" in capitale ad erogazione frazionata. Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l’altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione.
Il capitale richiesto a titolo di RITA, pertanto, non entra nell’immediata disponibilità del beneficiario, se non nella misura della singola rata percepita.
A tale proposito, la COVIP ha precisato che la sua erogazione avviene in modo necessariamente frazionato in considerazione della particolare funzione di sostegno al reddito che la stessa assolve.
Le somme richieste a titolo di RITA, che costituiscono un capitale unitario nella misura in cui sono caratterizzate da un particolare vincolo di destinazione, continuano, tuttavia, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere nella disponibilità della forma pensionistica, che, come già detto, le gestisce secondo la linea concordata con l’iscritto.
La tassazione è, infatti, applicata sulla singola rata di RITA, al momento della sua erogazione, in base al principio di cassa.
Ciò considerato, si ritiene che la misura dell’aliquota applicabile non possa cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.
Infine, per le prestazioni erogate a titolo di RITA a un "vecchio iscritto" riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, l'aliquota del 15 per cento, che si riduce fino al 9 per cento in ragione dell'anzianità di iscrizione al fondo.

Cassa Edile di Modena: nuovi contributi

La Cassa Edile della provincia di Modena pubblica la nuova tabella contributiva per le Imprese Edili che applicano il CCNL Ance e Cooperative in vigore dall’1/1/2022

TABELLA CCNL ANCE – COOP IMPRESE

Contribuzione in vigore dall’1/1/2022

Contributi

Quota a carico Aziende

Quota a carico lavoratori

Totale

APE 3,60%   3,60%
Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
Ente Scuola CTP 0,65%   0,65%
Contributo Fondo Prepensionamento 0,20%   0,20%
Quota Adesione Contrattuale Nazionale e Provinciale 0,66% 0,22% 0,88%
Totali Parziali 6,985% 0,595% 7,58%
     
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,60%   0,60%
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10%   0,10%
     
Contributo RLST (per imprese senza RLS interno) 0,20%   0,20%
Contributo Associativo Ance Nazionale (per imprese aderenti a Ance con sede fuori provincia di Modena ed iscritte alla Cassa Edili della Provincia di Modena) 1,30%   1,30%
     
Contributo Fondo Sanitario Impiegati 0,26%   0,26%

La Cassa Edile della provincia di Modena pubblica la nuova tabella contributiva per le Imprese Edili che applicano il CCNL Ance e Cooperative in vigore dall’1/1/2022

TABELLA CCNL ANCE - COOP IMPRESE

Contribuzione in vigore dall’1/1/2022

Contributi

Quota a carico Aziende

Quota a carico lavoratori

Totale

APE 3,60%   3,60%
Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
Ente Scuola CTP 0,65%   0,65%
Contributo Fondo Prepensionamento 0,20%   0,20%
Quota Adesione Contrattuale Nazionale e Provinciale 0,66% 0,22% 0,88%
Totali Parziali 6,985% 0,595% 7,58%
     
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,60%   0,60%
Contributo Fondo incentivo all'occupazione 0,10%   0,10%
     
Contributo RLST (per imprese senza RLS interno) 0,20%   0,20%
Contributo Associativo Ance Nazionale (per imprese aderenti a Ance con sede fuori provincia di Modena ed iscritte alla Cassa Edili della Provincia di Modena) 1,30%   1,30%
     
Contributo Fondo Sanitario Impiegati 0,26%   0,26%