Bonus Natale: ampliata la platea dei beneficiari

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che consente l’erogazione del beneficio anche ai genitori soli con figli a carico (D.L. 14 novembre 2024, n. 167).

Il D.L n. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre ed entrato in vigore nella stessa data, ha ampliato la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale” anche ai genitori soli con figli a carico. Il provvedimento, infatti, interviene modificando l’articolo 2-bis del precedente D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

La precedente versione del comma 1, lettera b) del citato articolo viene sostituita in questo modo: “il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 

In sostanza, non viene più richiesta come condizione per richiedere il citato bonus l’avere fiscalmente a carico anche il coniuge

Peraltro, il D.L. n. 167/2024 inserisce nella normativa precedente al citato articolo 2-bis anche un comma 2-bis che prescrive come l’indennità non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della medesima indennità.

La novità dovrebbe comportare un aumento dei potenziali fruitori del Bonus Natale che dovrebbero passare da oltre un milione a più di 4 milioni e 500.000

 

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che consente l'erogazione del beneficio anche ai genitori soli con figli a carico (D.L. 14 novembre 2024, n. 167).

Il D.L n. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre ed entrato in vigore nella stessa data, ha ampliato la platea dei beneficiari del cosiddetto "Bonus Natale" anche ai genitori soli con figli a carico. Il provvedimento, infatti, interviene modificando l'articolo 2-bis del precedente D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

La precedente versione del comma 1, lettera b) del citato articolo viene sostituita in questo modo: "il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 

In sostanza, non viene più richiesta come condizione per richiedere il citato bonus l'avere fiscalmente a carico anche il coniuge

Peraltro, il D.L. n. 167/2024 inserisce nella normativa precedente al citato articolo 2-bis anche un comma 2-bis che prescrive come l'indennità non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della medesima indennità.

La novità dovrebbe comportare un aumento dei potenziali fruitori del Bonus Natale che dovrebbero passare da oltre un milione a più di 4 milioni e 500.000

 

 

CCNL Cooperative sociali: stabiliti i nuovi piani per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 l’offerta relativa all’assistenza sanitaria integrativa si allarga per soddisfare le esigenze dei lavoratori

La Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e le associazioni datoriali Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci imprese sociali hanno reso noto, tramite un comunicato stampa del 13 novembre scorso, che sono state definite le nuove linee guida per la costruzione dei piani di assistenza sanitaria integrativa per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative sociali in relazione ai settori sociosanitari, socioassistenziali, socioeducativi e di inserimento lavorativo. Mediante la modifica delle linee guida si è voluto rendere omogenee le prestazioni tra i vari gestori presenti sul territorio e le Sigle sono state unanimi nel sostenere un’attività di monitoraggio annuale, con relativi incontri periodici, al fine di essere sempre aggiornate sulle esigenze dei dipendenti, così da mettere prontamente in atto misure adeguate. 
A tal proposito gli attuali piani di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° gennaio 2025, dovranno ampliarsi, inglobando le aree relative a: ricoveri; alta diagnostica; visite specialistiche; ticket e pronto soccorso; maternità e gravidanza; prestazioni sociosanitarie assistenziali, compresa invalidità temporanea; prestazioni di assistenza odontoiatrica e contributo lenti da vista. 

Dal 1° gennaio 2025 l'offerta relativa all'assistenza sanitaria integrativa si allarga per soddisfare le esigenze dei lavoratori

La Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e le associazioni datoriali Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci imprese sociali hanno reso noto, tramite un comunicato stampa del 13 novembre scorso, che sono state definite le nuove linee guida per la costruzione dei piani di assistenza sanitaria integrativa per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative sociali in relazione ai settori sociosanitari, socioassistenziali, socioeducativi e di inserimento lavorativo. Mediante la modifica delle linee guida si è voluto rendere omogenee le prestazioni tra i vari gestori presenti sul territorio e le Sigle sono state unanimi nel sostenere un'attività di monitoraggio annuale, con relativi incontri periodici, al fine di essere sempre aggiornate sulle esigenze dei dipendenti, così da mettere prontamente in atto misure adeguate. 
A tal proposito gli attuali piani di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° gennaio 2025, dovranno ampliarsi, inglobando le aree relative a: ricoveri; alta diagnostica; visite specialistiche; ticket e pronto soccorso; maternità e gravidanza; prestazioni sociosanitarie assistenziali, compresa invalidità temporanea; prestazioni di assistenza odontoiatrica e contributo lenti da vista. 

Concordato preventivo biennale: decreto di riapertura dei termini

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L’articolo 1 del nuovo D.L. interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

 

L’esercizio di tale facoltà sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati:

  • un minore imponibile;

  • un minore debito d’imposta;

  • un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Inoltre, con l’articolo 2 del nuovo Decreto, viene ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto Bonus Natale“, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità, anche ai genitori soli con figli a carico, apportando modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L'articolo 1 del nuovo D.L. interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

 

L’esercizio di tale facoltà sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati:

  • un minore imponibile;

  • un minore debito d’imposta;

  • un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Inoltre, con l'articolo 2 del nuovo Decreto, viene ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto "Bonus Natale", aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità, anche ai genitori soli con figli a carico, apportando modifiche all'articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

Enti lirici: firmata la stesura definitiva

La Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo all’ipotesi di rinnovo del 30 novembre 2023

Al termine di un lungo iter di validazione da parte degli organismi di controllo nella giornata del 13 novembre 2024 è stata firmata, presso la sede del ministero della Cultura, la stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni lirico sinfoniche tra Anfols e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal.
Per le OO. SS. con questo primo atto di rinnovo è stato intrapreso un percorso che, dopo 20 anni di vacanza contrattuale, riporta la contrattazione collettiva al centro dell’attenzione delle istituzioni, evidenziandola quale priorità per tutto il comparto. Nonostante alcuni temi rimasti ancora irrisolti, come il turn over e le assunzioni, il rinnovo del contratto rappresenta un importante punto di partenza per i dipendenti del settore. 
Le lavoratrici ed i lavoratori potranno beneficiare dell’aumento del 4% dei minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2024, del riconoscimento di una “Una Tantum” in sostituzione degli arretrati contrattuali dal 2019 al 2021 e del trasferimento di una quota dalla contrattazione aziendale oltre che di una parte di welfare aziendale.

La Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo all'ipotesi di rinnovo del 30 novembre 2023

Al termine di un lungo iter di validazione da parte degli organismi di controllo nella giornata del 13 novembre 2024 è stata firmata, presso la sede del ministero della Cultura, la stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni lirico sinfoniche tra Anfols e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal.
Per le OO. SS. con questo primo atto di rinnovo è stato intrapreso un percorso che, dopo 20 anni di vacanza contrattuale, riporta la contrattazione collettiva al centro dell'attenzione delle istituzioni, evidenziandola quale priorità per tutto il comparto. Nonostante alcuni temi rimasti ancora irrisolti, come il turn over e le assunzioni, il rinnovo del contratto rappresenta un importante punto di partenza per i dipendenti del settore. 
Le lavoratrici ed i lavoratori potranno beneficiare dell'aumento del 4% dei minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2024, del riconoscimento di una "Una Tantum" in sostituzione degli arretrati contrattuali dal 2019 al 2021 e del trasferimento di una quota dalla contrattazione aziendale oltre che di una parte di welfare aziendale.

CCNL Metalmeccanica Industria: interrotto il negoziato

Distanza tra le Parti Sociali sugli aumenti salariali ed i sindacati sono pronti alla mobilitazione

Nei giorni scorsi si è interrotta la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria 2024-2027, soprattutto a causa delle distanze sulle proposte relative agli aumenti salariali. Infatti i sindacati chiedono un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello), mentre Federmeccanica e Assistal hanno invece proposto il solo aumento definito in base all’andamento dell’inflazione oltre a 700,00 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno contratti integrativi con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
Secondo i sindacati, l’adeguamento dei minimi tabellari all’indice Ipca sarebbe pari a 173,37 euro lordi per il livello C3 nel periodo 2025-2028.
Per quanto riguarda, invece, la parte normativa la trattativa non è ancora iniziata in quanto le parti datoriali  non rispondono alle richieste dei sindacati, nonostante i sei mesi di trattativa
I sindacati si dichiarano consapevoli della crisi dei principali settori dell’industria, ma hanno annunciato l’avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.

Distanza tra le Parti Sociali sugli aumenti salariali ed i sindacati sono pronti alla mobilitazione

Nei giorni scorsi si è interrotta la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria 2024-2027, soprattutto a causa delle distanze sulle proposte relative agli aumenti salariali. Infatti i sindacati chiedono un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello), mentre Federmeccanica e Assistal hanno invece proposto il solo aumento definito in base all'andamento dell'inflazione oltre a 700,00 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno contratti integrativi con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all'anno precedente.
Secondo i sindacati, l'adeguamento dei minimi tabellari all'indice Ipca sarebbe pari a 173,37 euro lordi per il livello C3 nel periodo 2025-2028.
Per quanto riguarda, invece, la parte normativa la trattativa non è ancora iniziata in quanto le parti datoriali  non rispondono alle richieste dei sindacati, nonostante i sei mesi di trattativa
I sindacati si dichiarano consapevoli della crisi dei principali settori dell'industria, ma hanno annunciato l'avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.

CCNL Aziende industriali: sottoscritto il rinnovo

Previsti aumenti retributivi ed il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale

Il 13 novembre 2024 le Parti sociali hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Con il rinnovo, sono stati effettuati numerosi interventi:
– viene aggiornata la figura del dirigente, al fine di ricomprendere anche le figure professionali di più elevata qualificazione ed esperienza tecnico professionale che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa;
– rafforzato il sistema di welfare bilaterale, con particolare attenzione alla parità di genere;
– disposti aumenti retributivi, elevando i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) a 80 mila euro per l’anno 2025 e a 85 mila euro dal 2026. 
Inoltre, a copertura dell’anno 2024 è stato previsto un importo “Una Tantum” pari al 6% del trattamento economico annuo lordo per i dirigenti che non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura dal gennaio 2019 (entro il limite di reddito di 100 mila euro). 
Infine, è stata resa obbligatoria per tutti i lavoratori l’adozione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati (MBO) al fine di orientare la prestazione dei dirigenti al raggiungimento di obiettivi specifici dell’impresa.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Previsti aumenti retributivi ed il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale

Il 13 novembre 2024 le Parti sociali hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Con il rinnovo, sono stati effettuati numerosi interventi:
- viene aggiornata la figura del dirigente, al fine di ricomprendere anche le figure professionali di più elevata qualificazione ed esperienza tecnico professionale che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell'impresa;
- rafforzato il sistema di welfare bilaterale, con particolare attenzione alla parità di genere;
- disposti aumenti retributivi, elevando i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) a 80 mila euro per l'anno 2025 e a 85 mila euro dal 2026. 
Inoltre, a copertura dell'anno 2024 è stato previsto un importo "Una Tantum" pari al 6% del trattamento economico annuo lordo per i dirigenti che non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura dal gennaio 2019 (entro il limite di reddito di 100 mila euro). 
Infine, è stata resa obbligatoria per tutti i lavoratori l'adozione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati (MBO) al fine di orientare la prestazione dei dirigenti al raggiungimento di obiettivi specifici dell'impresa.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Al via la “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”

Comunicato il rilascio dell’applicazione alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” (INPS, messaggio 13 novembre 2024, n. 3782).

L’INPS ha comunicato il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, progetto finanziato dal PNRR.

Da punto di vista normativo, l’articolo 30, comma 5 del D.L. n. 19 /2024 ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Istituto metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

In questa prima fase, la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel Cruscotto di monitoraggio Uniemens/UNILAV, relativi ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle Comunicazioni Obbligatorie, privi delle denunce Uniemens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Lo strumento in questione consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle sedi INPS, i datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia nel periodo di tempo considerato, e cioè un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati, in particolare, tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici dell’Istituto. Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro monitorati, l’istruttoria delle singole pratiche selezionate e l’eventuale invio della comunicazione di compliance.

L’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.

Il messaggio in argomento, infine, include le modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens.

Comunicato il rilascio dell'applicazione alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” (INPS, messaggio 13 novembre 2024, n. 3782).

L’INPS ha comunicato il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, progetto finanziato dal PNRR.

Da punto di vista normativo, l’articolo 30, comma 5 del D.L. n. 19 /2024 ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Istituto metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

In questa prima fase, la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel Cruscotto di monitoraggio Uniemens/UNILAV, relativi ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle Comunicazioni Obbligatorie, privi delle denunce Uniemens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Lo strumento in questione consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle sedi INPS, i datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia nel periodo di tempo considerato, e cioè un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati, in particolare, tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici dell’Istituto. Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro monitorati, l’istruttoria delle singole pratiche selezionate e l’eventuale invio della comunicazione di compliance.

L’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.

Il messaggio in argomento, infine, include le modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens.

CIPL Agricoltura Operai Cuneo: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento retributivo del 2,7%

Il giorno 14 ottobre, presso Confagricoltura Cuneo, è stato rinnovato tra Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le sigle sindacali Uila-Uil, Fai-Cisl e Flai-Cgil il contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Dopo alcuni mesi di confronto si è giunti alla sottoscrizione dell’intesa, in applicazione degli artt. 2 e 3 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022, mantenendo la retribuzione differenziata per gli operai che svolgono mansioni non professionalizzate come ad esempio la raccolta.
In materia di classificazione del personale la categoria dei raccoglitori è stata inserita nella nuova qualifica “operaio comune non professionalizzato”, mantenendo invariata la struttura retributiva.
Dal punto di vista economico, oltre all’aumento retributivo del 3,5%, già definito con accordo nazionale del 2023 per compensare l’inflazione accumulata negli anni 2022 e 2023 e non coperta dal precedente rinnovo nazionale, è stato definito fra le parti a livello territoriale un aumento del 2,7%. Sono state inoltre definite maggiorazioni dei contributi per i lavoratori erogati dal FAVLA, nonchè maggiori integrazioni “una tantum” in occasione della nascita di un figlio ed un contributo forfettario per le spese scolastiche dei figli degli operai agricoli. 

Previsto un aumento retributivo del 2,7%

Il giorno 14 ottobre, presso Confagricoltura Cuneo, è stato rinnovato tra Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le sigle sindacali Uila-Uil, Fai-Cisl e Flai-Cgil il contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Dopo alcuni mesi di confronto si è giunti alla sottoscrizione dell'intesa, in applicazione degli artt. 2 e 3 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022, mantenendo la retribuzione differenziata per gli operai che svolgono mansioni non professionalizzate come ad esempio la raccolta.
In materia di classificazione del personale la categoria dei raccoglitori è stata inserita nella nuova qualifica “operaio comune non professionalizzato”, mantenendo invariata la struttura retributiva.
Dal punto di vista economico, oltre all'aumento retributivo del 3,5%, già definito con accordo nazionale del 2023 per compensare l’inflazione accumulata negli anni 2022 e 2023 e non coperta dal precedente rinnovo nazionale, è stato definito fra le parti a livello territoriale un aumento del 2,7%. Sono state inoltre definite maggiorazioni dei contributi per i lavoratori erogati dal FAVLA, nonchè maggiori integrazioni “una tantum” in occasione della nascita di un figlio ed un contributo forfettario per le spese scolastiche dei figli degli operai agricoli. 

I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Bonus Natale

L’Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l’anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

L'Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l'anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall'Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: i sindacati chiedono il rinnovo

Fissato per il prossimo 19 novembre un nuovo incontro 

Secondo i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm la trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato, scaduto il 31 dicembre 2022, è giunto ad una fase decisiva, anche a fronte di una crescente inflazione che penalizza le condizioni economiche degli oltre 500.00 lavoratori del settore e comparta una forte differenza economica con i lavoratori dell’industria.
Dal punto di vista economico, le richieste sindacali (aumento dei minimi del 18,6% per il quadriennio 2023-2026 e rivalutazione del trattamento di trasferta e reperibilità) non hanno ancora avuto alcun riscontro e il negoziato, nonostante i numerosi incontri svoltisi finora, non registra significativi avanzamenti. 
Per quanto riguarda il quadro normativo, invece, si sono rivenuti i punti di incontro sulla riorganizzazione delle parti speciali del contratto, sulla formazione professionale, sull’inquadramento e sui criteri di maturazione di tredicesima e festività, sull’apprendistato e sul periodo di preavviso. 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 novembre 2024.

Fissato per il prossimo 19 novembre un nuovo incontro 

Secondo i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm la trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato, scaduto il 31 dicembre 2022, è giunto ad una fase decisiva, anche a fronte di una crescente inflazione che penalizza le condizioni economiche degli oltre 500.00 lavoratori del settore e comparta una forte differenza economica con i lavoratori dell’industria.
Dal punto di vista economico, le richieste sindacali (aumento dei minimi del 18,6% per il quadriennio 2023-2026 e rivalutazione del trattamento di trasferta e reperibilità) non hanno ancora avuto alcun riscontro e il negoziato, nonostante i numerosi incontri svoltisi finora, non registra significativi avanzamenti. 
Per quanto riguarda il quadro normativo, invece, si sono rivenuti i punti di incontro sulla riorganizzazione delle parti speciali del contratto, sulla formazione professionale, sull'inquadramento e sui criteri di maturazione di tredicesima e festività, sull'apprendistato e sul periodo di preavviso. 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 novembre 2024.