Voucher 3I – Investire in Innovazione: termini e modalità presentazione domande

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 ha fissato i termini e le modalità di apertura per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura “Voucher 3I – Investire in Innovazione” (MIMIT, comunicato 20 novembre 2024). 

L’incentivo, disposto dal MIMIT in attuazione della Legge Made in Italy, intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l’acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. 

 

Tramite il “Voucher 3I” è possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

  • deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.

 

Le microimprese e le start-up innovative interessate potranno presentare le domande tramite la piattaforma online di Invitalia che gestisce la misura per conto del MIMIT a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

Ogni microimpresa e start-up innovativa potrà presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dall’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.

 

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

– accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore (accordo di consulenza);

– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore relativa ai seguenti elementi: possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; aiuti “de minimis” già percepiti; regolarità contributiva dell’impresa richiedente; assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell’impresa richiedente; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019; carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

 

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 

 

L’importo dell’agevolazione verrà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 ha fissato i termini e le modalità di apertura per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura "Voucher 3I - Investire in Innovazione" (MIMIT, comunicato 20 novembre 2024). 

L’incentivo, disposto dal MIMIT in attuazione della Legge Made in Italy, intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l’acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. 

 

Tramite il “Voucher 3I” è possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.

 

Le microimprese e le start-up innovative interessate potranno presentare le domande tramite la piattaforma online di Invitalia che gestisce la misura per conto del MIMIT a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

Ogni microimpresa e start-up innovativa potrà presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dall'articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.

 

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore (accordo di consulenza);

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore relativa ai seguenti elementi: possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; aiuti “de minimis” già percepiti; regolarità contributiva dell’impresa richiedente; assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell’impresa richiedente; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019; carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

 

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 

 

L’importo dell’agevolazione verrà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: con il rinnovo previsto un aumento di 216,00 euro

Nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo

Il 19 novembre 2024, presso la sede di CNA nazionale, è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle imprese del settore metalmeccanico, installazione di impianti, orafo, argentieri, autoriparazioni e odontotecnici, restauro, con validità per il periodo 2023-2026. Il contratto interessa oltre 500.000 lavoratori delle 122.000 imprese artigiane metalmeccaniche. 
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento salariale complessivo al 14,8% (216,00 euro al 4° livello). Dopo l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) di 96,00 euro al 4° livello erogati per 50,00 euro dal 1° dicembre 2023 e per 46,00 euro dal 1° aprile 2024, sono previsti i seguenti aumenti:
50,00 euro da dicembre 2024;
25,00 euro da luglio 2025;
25,00 euro da marzo 2026;
20,00 euro da novembre 2026.
A partire da gennaio 2025 è stato introdotto il riconoscimento dello scatto di anzianità di 10,00 euro per gli apprendisti. 
Dal punto di vista normativo, il campo di applicazione del contratto è stato esteso anche ai lavoratori metalmeccanici che svolgono attività subacquee. Sono stati adeguati i tempi di preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. In materia di formazione professionale è previsto l’aumento da 8 a 16 ore della formazione continua per i lavoratori.
Le OO.SS. hanno infine comunicato che nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo.

Nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo

Il 19 novembre 2024, presso la sede di CNA nazionale, è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle imprese del settore metalmeccanico, installazione di impianti, orafo, argentieri, autoriparazioni e odontotecnici, restauro, con validità per il periodo 2023-2026. Il contratto interessa oltre 500.000 lavoratori delle 122.000 imprese artigiane metalmeccaniche. 
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento salariale complessivo al 14,8% (216,00 euro al 4° livello). Dopo l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) di 96,00 euro al 4° livello erogati per 50,00 euro dal 1° dicembre 2023 e per 46,00 euro dal 1° aprile 2024, sono previsti i seguenti aumenti:
- 50,00 euro da dicembre 2024;
- 25,00 euro da luglio 2025;
- 25,00 euro da marzo 2026;
- 20,00 euro da novembre 2026.
A partire da gennaio 2025 è stato introdotto il riconoscimento dello scatto di anzianità di 10,00 euro per gli apprendisti. 
Dal punto di vista normativo, il campo di applicazione del contratto è stato esteso anche ai lavoratori metalmeccanici che svolgono attività subacquee. Sono stati adeguati i tempi di preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. In materia di formazione professionale è previsto l’aumento da 8 a 16 ore della formazione continua per i lavoratori.
Le OO.SS. hanno infine comunicato che nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo.

CCNL Editoria e Grafica Artigianato: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Stabiliti nuovi aumenti retributivi a partire dal 1° dicembre 2024 e novità normative

Il 18 novembre scorso le associazioni datoriali Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL area comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e ha validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista retributivo, per le imprese artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 200,00 euro suddivisi in 4 tranches:
– 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
– 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
– 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 4a tranche 40,00 euro dal 1° novembre 2026.
Per le imprese non artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 207,00 euro suddivisi in 4 tranches:
– 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
– 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
– 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 4a tranche 47,00 euro dal 1° novembre 2026.
Inoltre, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024 viene corrisposto un importo Una Tantum pari a 150,00 euro, corrisposte nella seguente modalità:
100,00 euro con la retribuzione di febbraio 2025;
50,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025
L’Una Tantum è riproporzionata per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo viene erogata un’Una Tantum dell’importo di cui sopra nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. 
L’ipotesi prevede, tra le altre novità normative, delle modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato; mentre, per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante per le piccole e medie imprese, la durata massima è ridotta a 3 anni e le percentuali retributive sono indicate nella tabella riportata nella tabella di seguito. Inoltre, durante il periodo formativo, gli apprendisti matureranno gli scatti di anzianità. 

Livello I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
1A, 1B, 2, 3, 4, 5bis, 5 60% 60% 80% 80% 90% 90%
Livello 5 – figure a 2 anni 60% 80% 85% 95%    

Per quanto concerne la malattia, il periodo di comporto è incrementato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità. Riconosciuto anche un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere. 

È stato stabilita la creazione di una Commissione tecnica che ha il compito di aggiornare le figure professionali che operano nel settore ICT, secondo normative UNI e framework europeo delle competenze digitali e-CF; ed un’ulteriore commissione per le tematiche relative alle certificazioni ESG. 

Stabiliti nuovi aumenti retributivi a partire dal 1° dicembre 2024 e novità normative

Il 18 novembre scorso le associazioni datoriali Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL area comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e ha validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista retributivo, per le imprese artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 200,00 euro suddivisi in 4 tranches:
- 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
- 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
- 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
- 4a tranche 40,00 euro dal 1° novembre 2026.
Per le imprese non artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 207,00 euro suddivisi in 4 tranches:
- 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
- 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
- 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
- 4a tranche 47,00 euro dal 1° novembre 2026.
Inoltre, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024 viene corrisposto un importo Una Tantum pari a 150,00 euro, corrisposte nella seguente modalità:
- 100,00 euro con la retribuzione di febbraio 2025;
- 50,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025
L'Una Tantum è riproporzionata per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo viene erogata un'Una Tantum dell'importo di cui sopra nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. 
L'ipotesi prevede, tra le altre novità normative, delle modifiche all'istituto del contratto a tempo determinato; mentre, per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante per le piccole e medie imprese, la durata massima è ridotta a 3 anni e le percentuali retributive sono indicate nella tabella riportata nella tabella di seguito. Inoltre, durante il periodo formativo, gli apprendisti matureranno gli scatti di anzianità. 

Livello I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
1A, 1B, 2, 3, 4, 5bis, 5 60% 60% 80% 80% 90% 90%
Livello 5 - figure a 2 anni 60% 80% 85% 95%    

Per quanto concerne la malattia, il periodo di comporto è incrementato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità. Riconosciuto anche un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere. 

È stato stabilita la creazione di una Commissione tecnica che ha il compito di aggiornare le figure professionali che operano nel settore ICT, secondo normative UNI e framework europeo delle competenze digitali e-CF; ed un'ulteriore commissione per le tematiche relative alle certificazioni ESG. 

CCNL Funzioni locali: incontro all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Verso un aumento medio di 136,00 euro lordi medi mensili per dipendente da ripartire tra aumento tabellare e salario accessorio

Si è svolto nei giorni scorsi all’Aran il settimo incontro tra le Parti Sociali per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Dopo una breve introduzione è stato illustrato il piano di ripartizione delle risorse, rappresentando che l’importo al momento attribuibile è pari al 5,78% che determina un importo medio pro capite pari a 136,00 euro, comprensivo delle quote da destinare alla contrattazione decentrata. In particolare l’Aran ha proposto di incrementare la parte tabellare della retribuzione con 128,00 euro, corrispondenti al 94% della citata somma complessiva e destinando la residua somma di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Nell’utilizzo dell’incremento stabile ha proposto di attribuire alla retribuzione base di ciascuna delle quattro aree un incremento pari al 7,32%, che determina per:
– Area Funzionari ed EQ: 141,50 euro per 13 mensilità;
– Area Istruttori: 130,41 euro per 13 mensilità;
– Area Operatori Esperti: 116,03 euro per 13 mensilità;
– Area Operatori: 111,45 euro per 13 mensilità.
Dal punto di vista normativo si è ribadito che tra le materie oggetto di confronto devono essere inserite la costituzione del fondo risorse decentrate e l’utilizzo di quello dell’anno precedente nonché il piano triennale del fabbisogno del personale.
Le OO.SS. ritengono altresì necessario riconsegnare alla contrattazione decentrata le materie che riguardano i profili professionali ed integrare quelli relativi al trattamento economico accessorio ancora escluse.
Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 2 dicembre all’Aran. 

Verso un aumento medio di 136,00 euro lordi medi mensili per dipendente da ripartire tra aumento tabellare e salario accessorio

Si è svolto nei giorni scorsi all'Aran il settimo incontro tra le Parti Sociali per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Dopo una breve introduzione è stato illustrato il piano di ripartizione delle risorse, rappresentando che l’importo al momento attribuibile è pari al 5,78% che determina un importo medio pro capite pari a 136,00 euro, comprensivo delle quote da destinare alla contrattazione decentrata. In particolare l’Aran ha proposto di incrementare la parte tabellare della retribuzione con 128,00 euro, corrispondenti al 94% della citata somma complessiva e destinando la residua somma di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Nell’utilizzo dell’incremento stabile ha proposto di attribuire alla retribuzione base di ciascuna delle quattro aree un incremento pari al 7,32%, che determina per:
- Area Funzionari ed EQ: 141,50 euro per 13 mensilità;
- Area Istruttori: 130,41 euro per 13 mensilità;
- Area Operatori Esperti: 116,03 euro per 13 mensilità;
- Area Operatori: 111,45 euro per 13 mensilità.
Dal punto di vista normativo si è ribadito che tra le materie oggetto di confronto devono essere inserite la costituzione del fondo risorse decentrate e l’utilizzo di quello dell’anno precedente nonché il piano triennale del fabbisogno del personale.
Le OO.SS. ritengono altresì necessario riconsegnare alla contrattazione decentrata le materie che riguardano i profili professionali ed integrare quelli relativi al trattamento economico accessorio ancora escluse.
Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 2 dicembre all'Aran. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: esito dell’incontro per il rinnovo

L’incontro si è incentrato su periodo di comporto, premio di risultato e previdenza. Il prossimo 2 dicembre al centro gli aumenti contrattuali

Le OO.SS. Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 15 novembre 2024, l’esisto dell’incontro avvenuto, il 12 novembre, tra le Sigle e l’associazione datoriale per il rinnovo contrattuale del CCNL Istituzioni socio assistenziali Agidae. Il confronto si è focalizzato sull’articolato contrattuale relativo al periodo di comporto, al premio di risultato e alla previdenza complementare.
È stato demandato al 2 dicembre prossimo il tema degli aumenti contrattuali, che devono essere in linea con l’aumento del costo della vita e con i contratti di settori che sono stati rinnovati lo scorso anno. Con l’incontro che verrà, le Sigle auspicano che il rinnovo possa concludersi in tempi brevi. 

L'incontro si è incentrato su periodo di comporto, premio di risultato e previdenza. Il prossimo 2 dicembre al centro gli aumenti contrattuali

Le OO.SS. Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 15 novembre 2024, l'esisto dell'incontro avvenuto, il 12 novembre, tra le Sigle e l'associazione datoriale per il rinnovo contrattuale del CCNL Istituzioni socio assistenziali Agidae. Il confronto si è focalizzato sull'articolato contrattuale relativo al periodo di comporto, al premio di risultato e alla previdenza complementare.
È stato demandato al 2 dicembre prossimo il tema degli aumenti contrattuali, che devono essere in linea con l'aumento del costo della vita e con i contratti di settori che sono stati rinnovati lo scorso anno. Con l'incontro che verrà, le Sigle auspicano che il rinnovo possa concludersi in tempi brevi. 

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per ottenere il “Bonus Natale”

L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 22/E/2024 contenente i chiarimenti sul Bonus Natale 2024, a seguito delle nuove regole introdotte dal D.L. n. 167/2024.

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 apporta alcune modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 (Decreto Omnibus), che ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti.

La modifica riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari.

Viene, infatti, previsto che il bonus spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;

  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Spiega, pertanto, l’Agenzia che il bonus in commento viene riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Contrariamente alla formulazione previgente, dunque, non è più richiesto per la spettanza del bonus il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il Bonus Natale, per effetto delle modifiche introdotte, il sostituto d’imposta pubblico o privato deve riconoscere il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

 

Precisa, infine, l’Agenzia che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità in parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

 

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore possa beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

 

Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 22/E/2024 contenente i chiarimenti sul Bonus Natale 2024, a seguito delle nuove regole introdotte dal D.L. n. 167/2024.

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 apporta alcune modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 (Decreto Omnibus), che ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti.

La modifica riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari.

Viene, infatti, previsto che il bonus spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;

  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR - con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo - percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Spiega, pertanto, l'Agenzia che il bonus in commento viene riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Contrariamente alla formulazione previgente, dunque, non è più richiesto per la spettanza del bonus il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il Bonus Natale, per effetto delle modifiche introdotte, il sostituto d’imposta pubblico o privato deve riconoscere il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

 

Precisa, infine, l'Agenzia che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità in parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

 

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore possa beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

 

Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Il modello per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 novembre 2024, n. 418393).

L’articolo 16-bis del D.L n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Per accedere al contributo i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione viene rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

 

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e
acquacoltura”.

 

La Comunicazione deve essere inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

A seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

È considerata tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata. 

 

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 novembre 2024, n. 418393).

L’articolo 16-bis del D.L n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Per accedere al contributo i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione viene rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

 

Pertanto, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e
acquacoltura”.

 

La Comunicazione deve essere inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

 

A seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

È considerata tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata. 

 

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Flussi 2025, il 30 novembre scade la fase della precompilazione delle domande

Possono accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, i datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 15 novembre 2024).

Entro il 30 novembre prossimo si chiude la fase della precompilazione delle domande per far entrare in Italia e assumere lavoratori subordinati stranieri, stagionali e non stagionali, nell’ambito dei flussi 2025.

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, per preparare e salvare le domande di nulla osta. Per l’accesso è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE, e i datori di lavoro devono avere un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale. La precompilazione è aperta ogni giorno dalle ore 8.00 alle 20.00. Lo stesso Portale andrà utilizzato per l’invio delle domande a partire dai click day fissati, a seconda della tipologia di lavoratori, il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025.

Il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero del turismo hanno pubblicato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024.

Inoltre, sul Portale Servizi ALI sono disponibili ulteriori istruzioni per la compilazione delle domande, un manuale utente e un servizio di help desk che offre assistenza alla precompilazione.

Peraltro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che prima di chiedere far entrare in Italia e assumere un lavoratore subordinato non stagionale residente all’estero, i datori di lavoro devono verificare presso il Centro per l’Impiego (CPI) la mancata disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio dalla richiesta. Alla circolare congiunta sono allegati il modulo per la domanda al CPI e il modulo per autocertificare il mancato riscontro, l’inidoneità del lavoratore inviato o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

Possono accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, i datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 15 novembre 2024).

Entro il 30 novembre prossimo si chiude la fase della precompilazione delle domande per far entrare in Italia e assumere lavoratori subordinati stranieri, stagionali e non stagionali, nell’ambito dei flussi 2025.

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, per preparare e salvare le domande di nulla osta. Per l'accesso è indispensabile un'identità digitale SPID o CIE, e i datori di lavoro devono avere un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale. La precompilazione è aperta ogni giorno dalle ore 8.00 alle 20.00. Lo stesso Portale andrà utilizzato per l’invio delle domande a partire dai click day fissati, a seconda della tipologia di lavoratori, il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025.

Il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero del turismo hanno pubblicato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024.

Inoltre, sul Portale Servizi ALI sono disponibili ulteriori istruzioni per la compilazione delle domande, un manuale utente e un servizio di help desk che offre assistenza alla precompilazione.

Peraltro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che prima di chiedere far entrare in Italia e assumere un lavoratore subordinato non stagionale residente all'estero, i datori di lavoro devono verificare presso il Centro per l'Impiego (CPI) la mancata disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio dalla richiesta. Alla circolare congiunta sono allegati il modulo per la domanda al CPI e il modulo per autocertificare il mancato riscontro, l’inidoneità del lavoratore inviato o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

CCNL Elettrici: presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un aumento dei minimi, la riduzione dell’orario di lavoro, la parificazione delle ferie e modifiche sulla reperibilità 

Nei giorni scorsi è stata presentata dal Filctem-Cgil, FlaEi-Cisl e Uiltec-Uil l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti del settore elettrico, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Di seguito alcuni degli argomenti discussi.
Classificazione del Personale
Richiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, rendendo maggiormente coerente l’inquadramento con il bagaglio di esperienze, competenze e conoscenze del singolo lavoratore.
Orario di lavoro
I sindacati propongono una riduzione dell’orario di lavoro.
Ferie
Richiesta una parificazione delle ferie per i lavoratori neo assunti sin dal primo anni di servizio.
Reperibilità
Ai fini del calcolo di riposo, si chiede la parificazione del conteggio delle giornate di reperibilità speciale a quelle di reperibilità ordinaria ai fini del calcolo dei riposi. 
Minimi
Secondo i sindacati, il recupero salariale deve tenere conto, oltre che dell’IPCA previsionale per il triennio 2025-2027, anche del consistente differenziale tra quanto riconosciuto nel rinnovo 2022 e la inflazione effettivamente misurata nel triennio precedente.

Tra le richieste dei sindacati un aumento dei minimi, la riduzione dell'orario di lavoro, la parificazione delle ferie e modifiche sulla reperibilità 

Nei giorni scorsi è stata presentata dal Filctem-Cgil, FlaEi-Cisl e Uiltec-Uil l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti del settore elettrico, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Di seguito alcuni degli argomenti discussi.
Classificazione del Personale
Richiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, rendendo maggiormente coerente l’inquadramento con il bagaglio di esperienze, competenze e conoscenze del singolo lavoratore.
Orario di lavoro
I sindacati propongono una riduzione dell'orario di lavoro.
Ferie
Richiesta una parificazione delle ferie per i lavoratori neo assunti sin dal primo anni di servizio.
Reperibilità
Ai fini del calcolo di riposo, si chiede la parificazione del conteggio delle giornate di reperibilità speciale a quelle di reperibilità ordinaria ai fini del calcolo dei riposi. 
Minimi
Secondo i sindacati, il recupero salariale deve tenere conto, oltre che dell’IPCA previsionale per il triennio 2025-2027, anche del consistente differenziale tra quanto riconosciuto nel rinnovo 2022 e la inflazione effettivamente misurata nel triennio precedente.





Eber Emilia Romagna: attivate le prestazioni straordinarie

Attivato un pacchetto di prestazioni straordinarie a sostegno delle aziende e dei lavoratori dell’artigianato coinvolti nell’alluvione

Con il Verbale di Accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Cna Emilia Romagna, Confartigianato Imprese Emilia Romagna, Claai Federlibere Emilia Romagna, Casartigiani Emilia Romagna, Cgil Emilia Romagna, Cisl Emilia Romagna e U.R. Uil Emilia Romagna hanno deciso di attivare delle prestazioni straordinarie a fronte degli eventi alluvionali di forte intensità che hanno colpito nei mesi scorsi la Regione Emilia Romagna.
Le prestazioni sono le seguenti: 
– per i danni alle strutture-attrezzature riportate a seguito delle alluvioni, è ammessa una sola domanda per impresa da un importo minimo di 1300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 30% delle spese documentate fino ad un massimale di 50.000 euro. Tale prestazione verrà erogata dopo la verifica della documentazione richiesta secondo i massimali e le percentuali indicate ovvero fino a  un massimo di 15.000 euro;
– a sostegno dei costi sostenuti dai dipendenti per le opero di risanamento e ripristino delle proprie abitazioni, verrà riconosciuto un contributo Una Tantum fino ad un massimo di 1000,00 euro. Il contributo potrà essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Le modalità per la richiesta delle prestazioni sono indicate nel regolamento pubblicato sul sito Eber. Si specifica inoltre, che le prestazioni saranno accessibili solo alle imprese in regola con i versamenti alla bilateralità previsti dagli accordi nazionali e regionali.
Il “Fondo Emergenza” messo a disposizione per le prestazioni straordinarie alluvione 2023 e 2024 è di 4.000.000 euro pertanto, le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza dell’importo stanziato.

Attivato un pacchetto di prestazioni straordinarie a sostegno delle aziende e dei lavoratori dell'artigianato coinvolti nell'alluvione

Con il Verbale di Accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Cna Emilia Romagna, Confartigianato Imprese Emilia Romagna, Claai Federlibere Emilia Romagna, Casartigiani Emilia Romagna, Cgil Emilia Romagna, Cisl Emilia Romagna e U.R. Uil Emilia Romagna hanno deciso di attivare delle prestazioni straordinarie a fronte degli eventi alluvionali di forte intensità che hanno colpito nei mesi scorsi la Regione Emilia Romagna.
Le prestazioni sono le seguenti: 
- per i danni alle strutture-attrezzature riportate a seguito delle alluvioni, è ammessa una sola domanda per impresa da un importo minimo di 1300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 30% delle spese documentate fino ad un massimale di 50.000 euro. Tale prestazione verrà erogata dopo la verifica della documentazione richiesta secondo i massimali e le percentuali indicate ovvero fino a  un massimo di 15.000 euro;
- a sostegno dei costi sostenuti dai dipendenti per le opero di risanamento e ripristino delle proprie abitazioni, verrà riconosciuto un contributo Una Tantum fino ad un massimo di 1000,00 euro. Il contributo potrà essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Le modalità per la richiesta delle prestazioni sono indicate nel regolamento pubblicato sul sito Eber. Si specifica inoltre, che le prestazioni saranno accessibili solo alle imprese in regola con i versamenti alla bilateralità previsti dagli accordi nazionali e regionali.
Il "Fondo Emergenza" messo a disposizione per le prestazioni straordinarie alluvione 2023 e 2024 è di 4.000.000 euro pertanto, le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza dell'importo stanziato.