Misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” rifinanziata dalla Legge Made in Italy 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge n. 206/2023 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 novembre 2024).

L’articolo  5 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” ha disposto un rifinanziamento della misura per 15 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

 

L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

 

Le iniziative ammesse devono riguardare:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;

  • commercio di beni e servizi;

    turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

 

Le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge n. 206/2023 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 novembre 2024).

L’articolo  5 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” ha disposto un rifinanziamento della misura per 15 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

 

L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

 

Le iniziative ammesse devono riguardare:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;

  • commercio di beni e servizi;

    turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

 

Le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

 

Pensioni: il cedolino di dicembre 2024

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l’importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l’INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

– abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
– fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell’INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L’importo aggiuntivo

L’INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L’Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l'importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l'INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

- abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
- fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L'importo aggiuntivo

L'INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

- al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L'Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.

Banche e assicurazioni: la comunicazione per evitare ulteriore ripartizione delle rate di crediti edilizi

L’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

 

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

L'Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e "Bonus barriere architettoniche" acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.

 

Pertanto, l'Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

CCNL Terziario Confesercenti: siglato l’accordo sui nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Ai fini dell’assunzione con contratto di apprendistato, dal 1° novembre 2024 verranno applicate le modifiche alla classificazione ed i nuovi profili formativi 

Con accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Confesercenti Nazionale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno stabilito che, al fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte con l’accordo di rinnovo del CCNL di settore siglato in data 22 marzo 2024, entrano in vigore dal 1° novembre 2024.
Pertanto, troveranno applicazione le nuove figure previste dagli articoli 113, 115, e 115.1. Inoltre, vengono forniti i nuovi profili formativi.
Con specifico riferimento alla figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53 del testo contrattuale vigente, le Parti sociali stabiliscono che il livello di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico saranno quelli del secondo livello per tutta la durata dei 36 mesi.

Ai fini dell'assunzione con contratto di apprendistato, dal 1° novembre 2024 verranno applicate le modifiche alla classificazione ed i nuovi profili formativi 

Con accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Confesercenti Nazionale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno stabilito che, al fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte con l’accordo di rinnovo del CCNL di settore siglato in data 22 marzo 2024, entrano in vigore dal 1° novembre 2024.
Pertanto, troveranno applicazione le nuove figure previste dagli articoli 113, 115, e 115.1. Inoltre, vengono forniti i nuovi profili formativi.
Con specifico riferimento alla figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 del testo contrattuale vigente, le Parti sociali stabiliscono che il livello di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico saranno quelli del secondo livello per tutta la durata dei 36 mesi.

CCNL Cinematografia Esercizi: nuovo incontro per il rinnovo

Definito l’aumento di 200,00 euro al 4° livello 

Lo scorso 19 novembre si sono incontrate l’ANEC e  le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil per discutere sul rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Di seguito gli argomenti discussi:
– revoca della proposta datoriale su una nuova classificazione;
– definito l’aumento contrattuale complessivo in 200,00 euro al FTE 4° livello e prima tranche pari a 60,00 euro con decorrenza 1° novembre 2024;
– stabilita la decorrenza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2026.
Viene revocato, inoltre, lo stato di agitazione dichiarato dalle sigle sindacali. 

Definito l'aumento di 200,00 euro al 4° livello 

Lo scorso 19 novembre si sono incontrate l'ANEC e  le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil per discutere sul rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Di seguito gli argomenti discussi:
- revoca della proposta datoriale su una nuova classificazione;
- definito l'aumento contrattuale complessivo in 200,00 euro al FTE 4° livello e prima tranche pari a 60,00 euro con decorrenza 1° novembre 2024;
- stabilita la decorrenza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2026.
Viene revocato, inoltre, lo stato di agitazione dichiarato dalle sigle sindacali. 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo 2025-2027

La piattaforma per il rinnovo è stata rinnovata a larga approvazione dei lavoratori, ora la via il tavolo del negoziato

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 20 novembre 2024, l’approvazione da parte della lavoratrici e dei lavoratori della piattaforma di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. La votazione ha raccolto il 99% dei consensi, facendo registrare una partecipazione pari a 47.031 lavoratori su 80.891 dipendenti coinvolti negli stabilimenti. 
Il rinnovo contrattuale consentirà di dare risposte concrete, affermano le Sigle, in materia di salario, riduzione dell’orario di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza e conciliazione vita e lavoro; tutti elementi che consentiranno di rilanciare un settore cruciale per il tessuto produttivo. La piattaforma verrà ora inviata alle parti datoriali di Unionmeccanica e Confapi, con l’auspicio che venga convocato il tavolo del negoziato in tempi brevi. 

La piattaforma per il rinnovo è stata rinnovata a larga approvazione dei lavoratori, ora la via il tavolo del negoziato

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 20 novembre 2024, l'approvazione da parte della lavoratrici e dei lavoratori della piattaforma di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. La votazione ha raccolto il 99% dei consensi, facendo registrare una partecipazione pari a 47.031 lavoratori su 80.891 dipendenti coinvolti negli stabilimenti. 
Il rinnovo contrattuale consentirà di dare risposte concrete, affermano le Sigle, in materia di salario, riduzione dell'orario di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza e conciliazione vita e lavoro; tutti elementi che consentiranno di rilanciare un settore cruciale per il tessuto produttivo. La piattaforma verrà ora inviata alle parti datoriali di Unionmeccanica e Confapi, con l'auspicio che venga convocato il tavolo del negoziato in tempi brevi. 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: con il rinnovo previsto un aumento di 216,00 euro

Nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo

Il 19 novembre 2024, presso la sede di CNA nazionale, è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle imprese del settore metalmeccanico, installazione di impianti, orafo, argentieri, autoriparazioni e odontotecnici, restauro, con validità per il periodo 2023-2026. Il contratto interessa oltre 500.000 lavoratori delle 122.000 imprese artigiane metalmeccaniche. 
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento salariale complessivo al 14,8% (216,00 euro al 4° livello). Dopo l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) di 96,00 euro al 4° livello erogati per 50,00 euro dal 1° dicembre 2023 e per 46,00 euro dal 1° aprile 2024, sono previsti i seguenti aumenti:
50,00 euro da dicembre 2024;
25,00 euro da luglio 2025;
25,00 euro da marzo 2026;
20,00 euro da novembre 2026.
A partire da gennaio 2025 è stato introdotto il riconoscimento dello scatto di anzianità di 10,00 euro per gli apprendisti. 
Dal punto di vista normativo, il campo di applicazione del contratto è stato esteso anche ai lavoratori metalmeccanici che svolgono attività subacquee. Sono stati adeguati i tempi di preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. In materia di formazione professionale è previsto l’aumento da 8 a 16 ore della formazione continua per i lavoratori.
Le OO.SS. hanno infine comunicato che nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo.

Nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo

Il 19 novembre 2024, presso la sede di CNA nazionale, è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle imprese del settore metalmeccanico, installazione di impianti, orafo, argentieri, autoriparazioni e odontotecnici, restauro, con validità per il periodo 2023-2026. Il contratto interessa oltre 500.000 lavoratori delle 122.000 imprese artigiane metalmeccaniche. 
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento salariale complessivo al 14,8% (216,00 euro al 4° livello). Dopo l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) di 96,00 euro al 4° livello erogati per 50,00 euro dal 1° dicembre 2023 e per 46,00 euro dal 1° aprile 2024, sono previsti i seguenti aumenti:
- 50,00 euro da dicembre 2024;
- 25,00 euro da luglio 2025;
- 25,00 euro da marzo 2026;
- 20,00 euro da novembre 2026.
A partire da gennaio 2025 è stato introdotto il riconoscimento dello scatto di anzianità di 10,00 euro per gli apprendisti. 
Dal punto di vista normativo, il campo di applicazione del contratto è stato esteso anche ai lavoratori metalmeccanici che svolgono attività subacquee. Sono stati adeguati i tempi di preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. In materia di formazione professionale è previsto l’aumento da 8 a 16 ore della formazione continua per i lavoratori.
Le OO.SS. hanno infine comunicato che nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo.

Esonero contributivo per le assunzioni di beneficiari ADI e SFL: disponibile il modulo per la richiesta

L’istanza on-line si trova all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” (INPS, messaggio 20 novembre 2024, n. 3888).

L’INPS ha comunicato che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale, al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), come stabilito dagli articoli 10 e 12 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro).

La domanda

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

–    l’indicazione del lavoratore assunto;

–    l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);

–    il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

–    l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

–    l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

–    la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

–    l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

Nel caso risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Peraltro, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Il riconoscimento del contributo per l’attività di mediazione 

Al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione (articolo 10, comma 4 del Decreto Lavoro).

Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconoscono il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’INPS, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI” e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Con l’accesso al medesimo cruscotto, inoltre, l’agenzia/ente interessato può visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato per il quale sia stato dichiarato l’utilizzo dell’attività di intermediazione e degli eventuali importi già fruiti.

Il pagamento del contributo viene effettuato in modalità accentrata, mediante liquidazione su contabilità di sede, con le seguenti tempistiche: a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN da parte del soggetto interessato nella piattaforma dedicata; gli eventuali ulteriori importi spettanti vengono accreditati nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo pagamento.

Infine, nel messaggio in commento sono comunicate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

 

L'istanza on-line si trova all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” (INPS, messaggio 20 novembre 2024, n. 3888).

L'INPS ha comunicato che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale, al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), come stabilito dagli articoli 10 e 12 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro).

La domanda

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

-    l’indicazione del lavoratore assunto;

-    l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);

-    il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

-    l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

-    l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

-    la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

-    l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

Nel caso risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Peraltro, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Il riconoscimento del contributo per l’attività di mediazione 

Al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione (articolo 10, comma 4 del Decreto Lavoro).

Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconoscono il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’INPS, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI” e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Con l’accesso al medesimo cruscotto, inoltre, l’agenzia/ente interessato può visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato per il quale sia stato dichiarato l’utilizzo dell’attività di intermediazione e degli eventuali importi già fruiti.

Il pagamento del contributo viene effettuato in modalità accentrata, mediante liquidazione su contabilità di sede, con le seguenti tempistiche: a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN da parte del soggetto interessato nella piattaforma dedicata; gli eventuali ulteriori importi spettanti vengono accreditati nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo pagamento.

Infine, nel messaggio in commento sono comunicate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

 

CCNL Portuali: siglato il verbale

Sottoscritto il verbale che integra l’ipotesi dell’ 8 ottobre

Il 18 novembre è stato siglato tra le segreterie nazionali delle OOSS Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e le Associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport il verbale di accordo che integra e conferma l’ipotesi sottoscritta lo scorso 8 ottobre.
Il verbale prevede, innanzitutto, la tabella con i nuovi minimi a decorrere da:
– novembre 2024;
– dicembre 2025;
– dicembre 2026.

Livello Valore mc al 10/2024 I tranche nov ’24 Il tranche dic ’25 III Tranche dic ’26 Tot aumento Tot mc a regime 31/12/2026
VII 1460,01 37 47 57 141 1601
VI 1625,20 38 48 58 144 1769
V 1703,44 39 49 59 147 1850
IV 1804,96 40 50 60 150 1955
III 1920,84 41 51 61 153 2074
II 2076,80 42 52 62 156 2233
I 2229,03 43 53 63 159 2388
Quadro 2383,74 44 54 64 162 2546
Quadro B ADSP 2432,94 45 55 66 166 2599
Quadro A ADSP 2681,80 46 56 67 169 2851

Confermati:
– l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR come da articolo 15 CCNL), di 50,00 euro lordi (cinquanta,00), a decorrere dal 1° novembre 2024, per 13 mensilità, che si aggiunge all’attuale importo di EDR.
–  per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 un importo una tantum di 350,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli in tre tranches: 150,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025;  100,00 euro a luglio 2026. A tal proposito, è prevista una disciplina più dettagliata che prevede per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2024 e prima del 31 ottobre 2024 che il suddetto importo sia calcolato moltiplicando un decimo di tale cifra per ogni mese di servizio  in cui il dipendente ha lavorato almeno 15 giorni di calendario ed è erogato in proporzione all’orario di lavoro prestato, in caso di part-time. 
– un importo figurativo pari a 250,00 euro, uguale per tutti i livelli, a titolo di misure di welfare (flexible e/o fringe benefit) ripartito in 3 tranches: 50,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025; 100,00 euro a luglio 2026.

Sottoscritto il verbale che integra l'ipotesi dell' 8 ottobre

Il 18 novembre è stato siglato tra le segreterie nazionali delle OOSS Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e le Associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport il verbale di accordo che integra e conferma l'ipotesi sottoscritta lo scorso 8 ottobre.
Il verbale prevede, innanzitutto, la tabella con i nuovi minimi a decorrere da:
- novembre 2024;
- dicembre 2025;
- dicembre 2026.

Livello Valore mc al 10/2024 I tranche nov '24 Il tranche dic '25 III Tranche dic '26 Tot aumento Tot mc a regime 31/12/2026
VII 1460,01 37 47 57 141 1601
VI 1625,20 38 48 58 144 1769
V 1703,44 39 49 59 147 1850
IV 1804,96 40 50 60 150 1955
III 1920,84 41 51 61 153 2074
II 2076,80 42 52 62 156 2233
I 2229,03 43 53 63 159 2388
Quadro 2383,74 44 54 64 162 2546
Quadro B ADSP 2432,94 45 55 66 166 2599
Quadro A ADSP 2681,80 46 56 67 169 2851

Confermati:
- l'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR come da articolo 15 CCNL), di 50,00 euro lordi (cinquanta,00), a decorrere dal 1° novembre 2024, per 13 mensilità, che si aggiunge all'attuale importo di EDR.
-  per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 un importo una tantum di 350,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli in tre tranches: 150,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025;  100,00 euro a luglio 2026. A tal proposito, è prevista una disciplina più dettagliata che prevede per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2024 e prima del 31 ottobre 2024 che il suddetto importo sia calcolato moltiplicando un decimo di tale cifra per ogni mese di servizio  in cui il dipendente ha lavorato almeno 15 giorni di calendario ed è erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato, in caso di part-time. 
- un importo figurativo pari a 250,00 euro, uguale per tutti i livelli, a titolo di misure di welfare (flexible e/o fringe benefit) ripartito in 3 tranches: 50,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025; 100,00 euro a luglio 2026.

Voucher 3I – Investire in Innovazione: termini e modalità presentazione domande

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 ha fissato i termini e le modalità di apertura per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura “Voucher 3I – Investire in Innovazione” (MIMIT, comunicato 20 novembre 2024). 

L’incentivo, disposto dal MIMIT in attuazione della Legge Made in Italy, intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l’acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. 

 

Tramite il “Voucher 3I” è possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

  • deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.

 

Le microimprese e le start-up innovative interessate potranno presentare le domande tramite la piattaforma online di Invitalia che gestisce la misura per conto del MIMIT a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

Ogni microimpresa e start-up innovativa potrà presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dall’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.

 

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

– accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore (accordo di consulenza);

– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore relativa ai seguenti elementi: possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; aiuti “de minimis” già percepiti; regolarità contributiva dell’impresa richiedente; assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell’impresa richiedente; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019; carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

 

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 

 

L’importo dell’agevolazione verrà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 ha fissato i termini e le modalità di apertura per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura "Voucher 3I - Investire in Innovazione" (MIMIT, comunicato 20 novembre 2024). 

L’incentivo, disposto dal MIMIT in attuazione della Legge Made in Italy, intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l’acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. 

 

Tramite il “Voucher 3I” è possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.

 

Le microimprese e le start-up innovative interessate potranno presentare le domande tramite la piattaforma online di Invitalia che gestisce la misura per conto del MIMIT a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

Ogni microimpresa e start-up innovativa potrà presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dall'articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.

 

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore (accordo di consulenza);

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore relativa ai seguenti elementi: possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; aiuti “de minimis” già percepiti; regolarità contributiva dell’impresa richiedente; assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell’impresa richiedente; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019; carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

 

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 

 

L’importo dell’agevolazione verrà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.