CCNL Rai: predisposto il Calendario di Assemblee unitarie

A seguito dell’Ipotesi di Accordo firmata nei giorni scorsi, dal 24 febbraio 2025 si svolgeranno le Assemblee unitarie

In vista del Referendum di Approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 23 gennaio 2025 per il rinnovo del CCNL di settore per gli anni 2023-2026, le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater e Libersind-Confsal hanno predisposto un Calendario di Assemblee unitarie da tenere in presenza, in tutte le Unità produttive della Rai.
Tramite esse, verrà garantita la massima partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori, illustrando sia l’Ipotesi di rinnovo che l’Accordo sulla Conciliazione Vita/Lavoro, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dell’ipotesi contrattuale. 
La prima Assemblea è prevista per la giornata del 24 febbraio 2025 e seguiranno altre in tutte le Sedi ed i Centri di Produzione. 
Il Referendum di Approvazione dell’ipotesi in oggetto avverrà il 13 ed il 14 marzo 2025, attraverso la modalità telematica.

A seguito dell'Ipotesi di Accordo firmata nei giorni scorsi, dal 24 febbraio 2025 si svolgeranno le Assemblee unitarie

In vista del Referendum di Approvazione dell'ipotesi di accordo siglata il 23 gennaio 2025 per il rinnovo del CCNL di settore per gli anni 2023-2026, le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater e Libersind-Confsal hanno predisposto un Calendario di Assemblee unitarie da tenere in presenza, in tutte le Unità produttive della Rai.
Tramite esse, verrà garantita la massima partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori, illustrando sia l'Ipotesi di rinnovo che l'Accordo sulla Conciliazione Vita/Lavoro, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dell’ipotesi contrattuale. 
La prima Assemblea è prevista per la giornata del 24 febbraio 2025 e seguiranno altre in tutte le Sedi ed i Centri di Produzione. 
Il Referendum di Approvazione dell'ipotesi in oggetto avverrà il 13 ed il 14 marzo 2025, attraverso la modalità telematica.

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: aperta la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. sollecitano interventi su salario e orario di lavoro 

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Aran ha aperto il tavolo chiedendo alle Organizzazioni sindacali di esprimere le proprie considerazioni e priorità rispetto ai contenuti del contratto, rimandando alle prossime riunioni la discussione nel merito della proposta dell’Amministrazione. 
Dal punto di vista economico, in attesa di conoscere la reale entità delle risorse disponibili, le OO.SS. hanno richiesto di destinare le risorse alla retribuzione tabellare, rispetto a quella accessoria. Hanno inoltre richiesto l’intervento sugli aspetti normativi, per adeguare alcuni istituti del CCNL vigente alle specificità presenti all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) chiede invece che le indennità, in particolare quelle relative a turni e reperibilità, siano definite in modo chiaro e rispondente alle esigenze specifiche. Al termine dell’incontro i sindacati hanno sollevato diverse questioni contrattuali ancora irrisolte, tra cui la necessità di reperire risorse per gli incrementi stipendiali legati al passaggio da 36 a 38 ore, e la stabilizzazione nei ruoli della Presidenza del personale in servizio con contratto a termine. 
L’Aran ha convocato un nuovo incontro per il 19 febbraio. Per discutere le questioni emerse e prepararsi al prossimo confronto, i sindacati hanno indetto un’assemblea online l’11 febbraio. Durante l’assemblea, sarà anche fornito un resoconto dell’incontro avuto con il Segretario Generale il 31 gennaio e delle mancate risposte dell’Amministrazione alle istanze presentate. 

Le OO.SS. sollecitano interventi su salario e orario di lavoro 

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Aran ha aperto il tavolo chiedendo alle Organizzazioni sindacali di esprimere le proprie considerazioni e priorità rispetto ai contenuti del contratto, rimandando alle prossime riunioni la discussione nel merito della proposta dell’Amministrazione. 
Dal punto di vista economico, in attesa di conoscere la reale entità delle risorse disponibili, le OO.SS. hanno richiesto di destinare le risorse alla retribuzione tabellare, rispetto a quella accessoria. Hanno inoltre richiesto l'intervento sugli aspetti normativi, per adeguare alcuni istituti del CCNL vigente alle specificità presenti all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) chiede invece che le indennità, in particolare quelle relative a turni e reperibilità, siano definite in modo chiaro e rispondente alle esigenze specifiche. Al termine dell'incontro i sindacati hanno sollevato diverse questioni contrattuali ancora irrisolte, tra cui la necessità di reperire risorse per gli incrementi stipendiali legati al passaggio da 36 a 38 ore, e la stabilizzazione nei ruoli della Presidenza del personale in servizio con contratto a termine. 
L'Aran ha convocato un nuovo incontro per il 19 febbraio. Per discutere le questioni emerse e prepararsi al prossimo confronto, i sindacati hanno indetto un'assemblea online l'11 febbraio. Durante l'assemblea, sarà anche fornito un resoconto dell'incontro avuto con il Segretario Generale il 31 gennaio e delle mancate risposte dell'Amministrazione alle istanze presentate. 

Ebav Veneto: stabilito il contributo per il personale disabile

Il contributo di 300,00 euro viene riconosciuto ai lavoratori con disabilità al 79%

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha stabilito un contributo Una Tantum, pari a 300,00 euro, per una nuova assunzione del personale con disabilità superiore al 79%. Il contributo viene erogato dalla data di assunzione, fino ad un massimo di 24 mesi, erogabili semestralmente. Le assunzioni devono rientrare nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024. Gli interventi non sono cumulabili per il singolo lavoratore e il contributo può essere erogato Una Tantum per azienda.
Per accedere al contributo, alla data d’assunzione, l’azienda deve avere meno di 15 dipendenti e non aver ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell’autocertificazione che il disabile abbia una percentuale di invalidità superiore al 79%. 
Viene precisato, inoltre, che il lavoratore assunto deve aver superato: il periodo di prova, al momento della presentazione della domanda; il pagamento del contributo deve avere trattenute Ebav almeno un mese per l’azienda già versante, da almeno 3 mesi per l’azienda ex-novo nel sistema Ebav e da almeno 6 mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 

Il contributo di 300,00 euro viene riconosciuto ai lavoratori con disabilità al 79%

L'Ente bilaterale artigianato Veneto ha stabilito un contributo Una Tantum, pari a 300,00 euro, per una nuova assunzione del personale con disabilità superiore al 79%. Il contributo viene erogato dalla data di assunzione, fino ad un massimo di 24 mesi, erogabili semestralmente. Le assunzioni devono rientrare nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024. Gli interventi non sono cumulabili per il singolo lavoratore e il contributo può essere erogato Una Tantum per azienda.
Per accedere al contributo, alla data d'assunzione, l'azienda deve avere meno di 15 dipendenti e non aver ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti. Inoltre l'Ente si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell'autocertificazione che il disabile abbia una percentuale di invalidità superiore al 79%. 
Viene precisato, inoltre, che il lavoratore assunto deve aver superato: il periodo di prova, al momento della presentazione della domanda; il pagamento del contributo deve avere trattenute Ebav almeno un mese per l'azienda già versante, da almeno 3 mesi per l'azienda ex-novo nel sistema Ebav e da almeno 6 mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 

Flussi 2025: al via i click day

L’invio delle istanze per assumere lavoratori stranieri è fissato per i giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 5 febbraio 2025).

I datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso mese di novembre per assumere lavoratori stranieri potranno inviare le istanze tramite la sezione Sportello unico immigrazione del Portale servizi del Ministero dell’interno nei giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025. Per il 2025, sarà possibile presentare, al di fuori delle quote, le domande per lavoro subordinato non stagionale, fino a un massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

Il calendario per l’inoltro delle domande varia in base alla tipologia dei lavoratori da assumere:

– il 5 febbraio 2025 si possono presentare le domande per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia (modello domanda B2020), tra gli altri, per i settori edilizia, meccanica, autotrasporto merci per conto terzi, telecomunicazioni, cantieristica navale;
– il 7 febbraio 2025 si potranno presentare le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, come lavoratori aventi origini italiane residenti in Venezuela (modello domanda B) o lavoratori del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, “in quota” e “fuori quota” (modello domanda A-BIS);
– il 12 febbraio 2025 sarà possibile presentare le istanze per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).

L'invio delle istanze per assumere lavoratori stranieri è fissato per i giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 5 febbraio 2025).

I datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso mese di novembre per assumere lavoratori stranieri potranno inviare le istanze tramite la sezione Sportello unico immigrazione del Portale servizi del Ministero dell’interno nei giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025. Per il 2025, sarà possibile presentare, al di fuori delle quote, le domande per lavoro subordinato non stagionale, fino a un massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

Il calendario per l’inoltro delle domande varia in base alla tipologia dei lavoratori da assumere:

- il 5 febbraio 2025 si possono presentare le domande per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (modello domanda B2020), tra gli altri, per i settori edilizia, meccanica, autotrasporto merci per conto terzi, telecomunicazioni, cantieristica navale;
- il 7 febbraio 2025 si potranno presentare le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, come lavoratori aventi origini italiane residenti in Venezuela (modello domanda B) o lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, "in quota" e "fuori quota" (modello domanda A-BIS);
- il 12 febbraio 2025 sarà possibile presentare le istanze per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico - alberghiero (modello domanda C-STAG).

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: secondo incontro per il rinnovo del contratto

Unionmeccanica risponde alle richieste avanzate dalle OO.SS. il 16 dicembre 2023

Il 3 febbraio 2025 si è tenuto il secondo confronto tra Unionmeccanica e le sigle sindacali Fim, Fiom ed Uilm per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre 2024 che interessa i 400.000 dipendenti del settore.
A parere di Unionmeccanica, lo scenario odierno della situazione generale risulta assai critica, constatando anche un rallentamento economico per i settori Automotive, Siderurgia ed Elettrodomestico ed i pochi effetti prodotti dal PNNR, rendendo difficile un rinnovo del CCNL in oggetto. 
Con riferimento alle richieste mosse dalle OO.SS. e presentate in piattaforma, Unionmeccanica ha risposto su quasi tutti i punti, non pronunciandosi sul lato economico. 
Non sono state accolte le richieste riguardanti una ridefinizione dell’inquadramento professionale, in quanto ritenuta di scarsa utilità per le imprese al pari della richiesta di rendere effettivamente praticabile la formazione continua per tutti i lavoratori e di introdurre i break formativi in materia di prevenzione e sicurezza. 
Anche rispetto alla regolamentazione del mercato del lavoro, Unionmeccanica ha replicando affermando che non è necessario alcun intervento negoziale essendoci una corretta applicazione delle norme nelle aziende. 
Infine, sono stati definiti i prossimi incontri per il 3 ed il 17 marzo 2025. Partiranno dai prossimi giorni anche le assemblee informative in ogni luogo di lavoro.

Unionmeccanica risponde alle richieste avanzate dalle OO.SS. il 16 dicembre 2023

Il 3 febbraio 2025 si è tenuto il secondo confronto tra Unionmeccanica e le sigle sindacali Fim, Fiom ed Uilm per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre 2024 che interessa i 400.000 dipendenti del settore.
A parere di Unionmeccanica, lo scenario odierno della situazione generale risulta assai critica, constatando anche un rallentamento economico per i settori Automotive, Siderurgia ed Elettrodomestico ed i pochi effetti prodotti dal PNNR, rendendo difficile un rinnovo del CCNL in oggetto. 
Con riferimento alle richieste mosse dalle OO.SS. e presentate in piattaforma, Unionmeccanica ha risposto su quasi tutti i punti, non pronunciandosi sul lato economico. 
Non sono state accolte le richieste riguardanti una ridefinizione dell'inquadramento professionale, in quanto ritenuta di scarsa utilità per le imprese al pari della richiesta di rendere effettivamente praticabile la formazione continua per tutti i lavoratori e di introdurre i break formativi in materia di prevenzione e sicurezza. 
Anche rispetto alla regolamentazione del mercato del lavoro, Unionmeccanica ha replicando affermando che non è necessario alcun intervento negoziale essendoci una corretta applicazione delle norme nelle aziende. 
Infine, sono stati definiti i prossimi incontri per il 3 ed il 17 marzo 2025. Partiranno dai prossimi giorni anche le assemblee informative in ogni luogo di lavoro.

Dichiarazione dei redditi: dal Fisco le bozze dei modelli 2025

I modelli Redditi 2025 in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate. Online anche la dichiarazione IRAP con le ultime novità normative (Agenzia delle entrate, comunicato 4 gennaio 2025).

Dopo le bozze di 730/2025 e 770/2025, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione nuovi modelli dichiarativi, attualmente disponibili in versione non definitiva.

 

Le bozze dei modelli in questione includono:

  • modello Redditi Persone fisiche;

  • modello Società di persone;

  • modello Società di capitali;

  • modello Enti non commerciali;

  • modello Consolidato nazionale e mondiale;

  • modello IRAP.

La dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (Cu) 2025 sono già state approvate definitivamente a metà gennaio.

 

Nel modello Redditi Persone fisiche (PF), emergono diverse novità significative. Tra queste, la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito e l’introduzione di un nuovo regime agevolato per i redditi dominicali e agrari destinati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Inoltre, vi sono modifiche rilevanti nella tassazione delle locazioni brevi. Il quadro Rc del modello include il “bonus tredicesima” e le nuove regole per il regime agevolato destinato ai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, è ancora in fase di definizione e non è incluso nella bozza attuale.

 

Sono anche disponibili le bozze per le dichiarazioni dei redditi delle delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (Cnm).

 

Infine, l’Agenzia comunica che il modello IRAP è stato aggiornato per riflettere le recenti modifiche normative che hanno interessato la relativa disciplina.

I modelli Redditi 2025 in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate. Online anche la dichiarazione IRAP con le ultime novità normative (Agenzia delle entrate, comunicato 4 gennaio 2025).

Dopo le bozze di 730/2025 e 770/2025, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione nuovi modelli dichiarativi, attualmente disponibili in versione non definitiva.

 

Le bozze dei modelli in questione includono:

  • modello Redditi Persone fisiche;

  • modello Società di persone;

  • modello Società di capitali;

  • modello Enti non commerciali;

  • modello Consolidato nazionale e mondiale;

  • modello IRAP.

La dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (Cu) 2025 sono già state approvate definitivamente a metà gennaio.

 

Nel modello Redditi Persone fisiche (PF), emergono diverse novità significative. Tra queste, la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito e l'introduzione di un nuovo regime agevolato per i redditi dominicali e agrari destinati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Inoltre, vi sono modifiche rilevanti nella tassazione delle locazioni brevi. Il quadro Rc del modello include il "bonus tredicesima" e le nuove regole per il regime agevolato destinato ai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, è ancora in fase di definizione e non è incluso nella bozza attuale.

 

Sono anche disponibili le bozze per le dichiarazioni dei redditi delle delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (Cnm).

 

Infine, l'Agenzia comunica che il modello IRAP è stato aggiornato per riflettere le recenti modifiche normative che hanno interessato la relativa disciplina.

CCNL Agenzie di somministrazione: firmata l’ipotesi di accordo

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno posto maggiore attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali

Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e le Organizzazioni Sindacali di categoria Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp, dopo oltre due anni di intense trattative, hanno sottoscritto nei giorni scorsi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione. 
Tra le novità più rilevanti emerge una speciale attenzione dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali. Il rinnovo regola infatti in modo pattizio l’utilizzo delle risorse del fondo Formatemp dedicate alla formazione, allineandosi alle recenti modifiche normative introdotte dal “Collegato Lavoro”. 
L’intesa dal punto di vista normativo, per rispondere alla difficoltà del Fondo di solidarietà del settore, che oggi eroga la cassa integrazione e altre prestazioni a sostegno dei lavoratori, prevede un raddoppio del finanziamento che sarà di 0,45% dell’imponibile a carico delle Agenzie per il Lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori. L’indennità di disponibilità, sia ordinaria sia in caso di procedura di ricollocazione (ex art. 25), è stata aumentata, con percentuali superiori al 15%, portandola rispettivamente da 800,00 euro mensili a 1.000,00 euro e da 1.000,00 euro a 1.150,00 euro, prevedendo anche verifiche periodiche di adeguatezza in base all’andamento dell’inflazione. Anche le prestazioni della bilateralità vengono incrementate del 20%.
Sono state inoltre rafforzate le relazioni sindacali, soprattutto a livello decentrato, che potranno permettere una puntuale verifica anche della parità di trattamento e delle condizioni di lavoro e si potrà aprire una contrattazione di secondo livello con le singole agenzie per politiche redistributive. 
Come affermano Felsa, Nidil e UilTemp il rinnovo conferma l’importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore e del ruolo centrale del sindacato.

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno posto maggiore attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali

Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e le Organizzazioni Sindacali di categoria Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp, dopo oltre due anni di intense trattative, hanno sottoscritto nei giorni scorsi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione. 
Tra le novità più rilevanti emerge una speciale attenzione dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali. Il rinnovo regola infatti in modo pattizio l’utilizzo delle risorse del fondo Formatemp dedicate alla formazione, allineandosi alle recenti modifiche normative introdotte dal “Collegato Lavoro”. 
L'intesa dal punto di vista normativo, per rispondere alla difficoltà del Fondo di solidarietà del settore, che oggi eroga la cassa integrazione e altre prestazioni a sostegno dei lavoratori, prevede un raddoppio del finanziamento che sarà di 0,45% dell’imponibile a carico delle Agenzie per il Lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori. L’indennità di disponibilità, sia ordinaria sia in caso di procedura di ricollocazione (ex art. 25), è stata aumentata, con percentuali superiori al 15%, portandola rispettivamente da 800,00 euro mensili a 1.000,00 euro e da 1.000,00 euro a 1.150,00 euro, prevedendo anche verifiche periodiche di adeguatezza in base all’andamento dell’inflazione. Anche le prestazioni della bilateralità vengono incrementate del 20%.
Sono state inoltre rafforzate le relazioni sindacali, soprattutto a livello decentrato, che potranno permettere una puntuale verifica anche della parità di trattamento e delle condizioni di lavoro e si potrà aprire una contrattazione di secondo livello con le singole agenzie per politiche redistributive. 
Come affermano Felsa, Nidil e UilTemp il rinnovo conferma l’importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore e del ruolo centrale del sindacato.

Restituzione integrale della NASpI: i chiarimenti dell’INPS

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza 90/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025 (INPS, circolare 4 febbraio 2025, n. 36).

L’INPS ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta e a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli era stata erogata.

In particolare, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS evidenzia che, nel caso in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato (calamità naturali, guerre, esplosioni, restrizioni da pandemia, ecc.) che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività.

Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della struttura territorialmente competente dell’Istituto. 

All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza 90/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025 (INPS, circolare 4 febbraio 2025, n. 36).

L'INPS ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta e a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli era stata erogata.

In particolare, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, l'INPS evidenzia che, nel caso in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato (calamità naturali, guerre, esplosioni, restrizioni da pandemia, ecc.) che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività.

Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della struttura territorialmente competente dell’Istituto. 

All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

CIPL Edilizia Bolzano: definito l’EVR 2025

Stabilito nella misura massima del 100%, a seguito del conseguimento positivo dI quattro indicatori su sei

Il 21 gennaio è stato sottoscritto dal Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano e da Flc-Flb, Feneal-Uil, Filca-Cisl. Fillea-Cgil Bolzano il verbale di accordo per la definizione dell’EVR.
E’ stato, innanzitutto, evidenziato l’avvenuto conseguimento positivo di quattro indicatori su sei:
– monte salari denunciato in Cassa Edile;
– riduzione ore di malattia;
– riduzione ore CIGO;
– volume del PIL.
Inoltre, l’EVR da corrispondersi nel 2025 viene riconosciuto nella misura massima del 100% dell’EVR, come da tabella allegata.

EVR 2025 OPERAI
Livello I Livello II Livello III Livello IV
0,33 0,38 0,43 0,46
EVR 2025 IMPIEGATI
Livello I Livello II Livello III Livello IV  Livello V Livello VI Livello VII
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Stabilito nella misura massima del 100%, a seguito del conseguimento positivo dI quattro indicatori su sei

Il 21 gennaio è stato sottoscritto dal Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano e da Flc-Flb, Feneal-Uil, Filca-Cisl. Fillea-Cgil Bolzano il verbale di accordo per la definizione dell'EVR.
E' stato, innanzitutto, evidenziato l'avvenuto conseguimento positivo di quattro indicatori su sei:
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- riduzione ore di malattia;
- riduzione ore CIGO;
- volume del PIL.
Inoltre, l'EVR da corrispondersi nel 2025 viene riconosciuto nella misura massima del 100% dell'EVR, come da tabella allegata.

EVR 2025 OPERAI
Livello I Livello II Livello III Livello IV
0,33 0,38 0,43 0,46
EVR 2025 IMPIEGATI
Livello I Livello II Livello III Livello IV  Livello V Livello VI Livello VII
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Iscrizione ipoteca giudiziale derivante da accordo di mediazione e regime di esenzione fiscale

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l’applicazione delle agevolazioni recate dall’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell’accordo di mediazione (Agenzia delle entrate, risposta 3 febbraio 2025, n. 3).

Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il procedimento di mediazione, attivato da apposita domanda, ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e si articola in una serie di incontri che si svolgono, senza formalità, tra il mediatore designato e le parti della controversia (artt. 6 e 8).

All’esito del suddetto procedimento, se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale viene allegato il testo dell’accordo. Laddove, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, decorsi inutilmente i quali si ha per rifiutata.

Il procedimento di mediazione termina, quindi, nel momento in cui viene formato il relativo verbale (sia in caso di raggiungimento dell’accordo amichevole sia per intervenuta accettazione della proposta di conciliazione formulata dal mediatore). Tale verbale conclusivo dell’iter conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che procede, altresì, alla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni apposte.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

Ai fini fiscali, è stata introdotta anche una peculiare disciplina di carattere agevolativo, in materia di imposte indirette, per gli atti del procedimento di mediazione. In particolare, la vigente previsione di cui all’articolo 17, comma 1 del predetto decreto, come modificata dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Per quanto concerne l’applicazione, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, del regime di favore sopra individuato, l’Agenzia delle entrate ritiene che nell’ambito di tale definizione siano ricompresi anche quei tributi non espressamente menzionati dalla norma.

Detto regime di esenzione, come già precisato con la risposta n. 235/2020, trova applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell’accordo.

 

L’Agenzia, dunque, rileva che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza porta a ritenere che nell’ambito agevolativo di cui al citato articolo 17, comma 1, non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l’iscrizione ipotecaria che l’Istante, nel caso di specie, intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo di mediazione.

L'Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l'applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione (Agenzia delle entrate, risposta 3 febbraio 2025, n. 3).

Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il procedimento di mediazione, attivato da apposita domanda, ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e si articola in una serie di incontri che si svolgono, senza formalità, tra il mediatore designato e le parti della controversia (artt. 6 e 8).

All'esito del suddetto procedimento, se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale viene allegato il testo dell'accordo. Laddove, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, decorsi inutilmente i quali si ha per rifiutata.

Il procedimento di mediazione termina, quindi, nel momento in cui viene formato il relativo verbale (sia in caso di raggiungimento dell'accordo amichevole sia per intervenuta accettazione della proposta di conciliazione formulata dal mediatore). Tale verbale conclusivo dell'iter conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che procede, altresì, alla certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni apposte.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

Ai fini fiscali, è stata introdotta anche una peculiare disciplina di carattere agevolativo, in materia di imposte indirette, per gli atti del procedimento di mediazione. In particolare, la vigente previsione di cui all'articolo 17, comma 1 del predetto decreto, come modificata dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Per quanto concerne l'applicazione, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, del regime di favore sopra individuato, l'Agenzia delle entrate ritiene che nell'ambito di tale definizione siano ricompresi anche quei tributi non espressamente menzionati dalla norma.

Detto regime di esenzione, come già precisato con la risposta n. 235/2020, trova applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo.

 

L'Agenzia, dunque, rileva che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza porta a ritenere che nell'ambito agevolativo di cui al citato articolo 17, comma 1, non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l'iscrizione ipotecaria che l'Istante, nel caso di specie, intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione.