CCNL Metalmeccanica Cooperative: ripresa la trattativa di rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno avuto primi riscontri alla piattaforma di rinnovo

E’ stata ripresa, il 10 febbraio 2025, la trattativa per il rinnovo del CCNL delle imprese metalmeccaniche della cooperazione. Durante l’incontro, le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto le prime risposte sulle richieste avanzate nella piattaforma di rinnovo presentata, compreso alcuni primi aspetti inerenti il versante economico. 
Inizialmente, è stata espressa la volontà di effettuare un negoziato svincolato dagli altri aperti sul piano nazionale per il rinnovo dei contratti collettivi scaduti, al fine di valorizzare il mondo della cooperazione metalmeccanica. 
Per questo motivo, le Parti hanno espresso la disponibilità a valutare le richieste riguardanti il mercato del lavoro, considerando i lavoratori, una risorsa importante da valorizzare all’interno delle imprese. 
Invece, è più delicata l’applicazione organizzativa inerente alla richiesta dei break formativi in caso di quasi/infortunio, mentre la richiesta di riduzione di orario di lavoro così come in piattaforma è stata ritenuta di difficile applicazione non solo per l’impatto di costo che avrebbe sulle imprese.
Per la parte economica, sono state fatte timide aperture per quanto riguarda la strutturazione degli aumenti retributivi, definendo un aumento minimo di garanzia, così da evitare che questi siano lasciati all’andamento annuale dell’IPCA-NEI. Pertanto, vi è la disponibilità a definire un importo minimo di riferimento all’interno del contratto. 
E’ stato, inoltre, proposto un meccanismo a tutela delle imprese qualora a l’andamento dell’IPCA-NEI dovesse aumentare oltre misura rispetto alle previsioni.
La trattazione procederà nelle giornate del 4 e 28 marzo 2025.

Le OO.SS. hanno avuto primi riscontri alla piattaforma di rinnovo

E' stata ripresa, il 10 febbraio 2025, la trattativa per il rinnovo del CCNL delle imprese metalmeccaniche della cooperazione. Durante l'incontro, le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto le prime risposte sulle richieste avanzate nella piattaforma di rinnovo presentata, compreso alcuni primi aspetti inerenti il versante economico. 
Inizialmente, è stata espressa la volontà di effettuare un negoziato svincolato dagli altri aperti sul piano nazionale per il rinnovo dei contratti collettivi scaduti, al fine di valorizzare il mondo della cooperazione metalmeccanica. 
Per questo motivo, le Parti hanno espresso la disponibilità a valutare le richieste riguardanti il mercato del lavoro, considerando i lavoratori, una risorsa importante da valorizzare all'interno delle imprese. 
Invece, è più delicata l'applicazione organizzativa inerente alla richiesta dei break formativi in caso di quasi/infortunio, mentre la richiesta di riduzione di orario di lavoro così come in piattaforma è stata ritenuta di difficile applicazione non solo per l’impatto di costo che avrebbe sulle imprese.
Per la parte economica, sono state fatte timide aperture per quanto riguarda la strutturazione degli aumenti retributivi, definendo un aumento minimo di garanzia, così da evitare che questi siano lasciati all'andamento annuale dell'IPCA-NEI. Pertanto, vi è la disponibilità a definire un importo minimo di riferimento all'interno del contratto. 
E' stato, inoltre, proposto un meccanismo a tutela delle imprese qualora a l’andamento dell’IPCA-NEI dovesse aumentare oltre misura rispetto alle previsioni.
La trattazione procederà nelle giornate del 4 e 28 marzo 2025.

CCNL Istruzione e ricerca: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Introdotta la nuova figura preruolo nell’ambito della ricerca, si attende la firma definitiva e l’avvio dei contratti

La Flc-Cgil ha comunicato, mediante nota stampa del 7 febbraio 2025, che è stata approvata, come ipotesi di accordo, la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritta dalle OO.SS. e l’Aran il 9 ottobre 2024,riferita al settore ricerca. Con la sequenza è stata introdotta la nuova figura del preruolo di ricerca, introdotta dalla Legge 79 del 2022. Rispetto all’ipotesi iniziale, nella fase di contrattazione è stata definita una differenziazione della retribuzione in funzione dell’impegno richiesto e l’indicazione che sono fatte salve alcune norme specifiche per alcuni settori, in particolar modo per gli Epr, data la natura del contratto a tempo determinato, come indicato dall’art. 12bis del DLgs 218/2016. Parallelamente all’introduzione della nuova figura professionale, i sindacati affermano che è necessario ritirare il Disegno di Legge di iniziativa ministeriale 1240. 
In materia di precariato nell’ambito universitario, le OO.SS. hanno avanzato la proposta per un nuovo piano straordinario per allargare gli organi e stabilizzare i precari che rafforza il sistema pubblico universitario. Nei prossimi giorni i Sindacati attendono la convocazione per la sottoscrizione definitiva e la partenza del confronto nelle università e negli enti sui regolamenti attuativi. 

Introdotta la nuova figura preruolo nell'ambito della ricerca, si attende la firma definitiva e l'avvio dei contratti

La Flc-Cgil ha comunicato, mediante nota stampa del 7 febbraio 2025, che è stata approvata, come ipotesi di accordo, la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritta dalle OO.SS. e l'Aran il 9 ottobre 2024,riferita al settore ricerca. Con la sequenza è stata introdotta la nuova figura del preruolo di ricerca, introdotta dalla Legge 79 del 2022. Rispetto all'ipotesi iniziale, nella fase di contrattazione è stata definita una differenziazione della retribuzione in funzione dell'impegno richiesto e l'indicazione che sono fatte salve alcune norme specifiche per alcuni settori, in particolar modo per gli Epr, data la natura del contratto a tempo determinato, come indicato dall'art. 12bis del DLgs 218/2016. Parallelamente all'introduzione della nuova figura professionale, i sindacati affermano che è necessario ritirare il Disegno di Legge di iniziativa ministeriale 1240. 
In materia di precariato nell'ambito universitario, le OO.SS. hanno avanzato la proposta per un nuovo piano straordinario per allargare gli organi e stabilizzare i precari che rafforza il sistema pubblico universitario. Nei prossimi giorni i Sindacati attendono la convocazione per la sottoscrizione definitiva e la partenza del confronto nelle università e negli enti sui regolamenti attuativi. 

Lavoratori impatriati, ulteriori chiarimenti AdE sul nuovo regime

Nella risposta n. 22/2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce un dubbio sulla possibilità di beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a decorrere dall’anno d’imposta 2024 e, in particolare, se l’emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione dello stesso.

Il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di: sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La base imponibile è ridotta al 40% nei seguenti casi:

– il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

– in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.

La riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

 

L’Agenzia chiarisce che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all’estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. La norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

Nel caso di specie, dunque, l’istante che al rientro in Italia presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all’estero per almeno 6 anni.

Nella risposta n. 22/2025, l'Agenzia delle entrate chiarisce un dubbio sulla possibilità di beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a decorrere dall'anno d'imposta 2024 e, in particolare, se l'emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione dello stesso.

Il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di: sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

  • l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La base imponibile è ridotta al 40% nei seguenti casi:

- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.

La riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

 

L'Agenzia chiarisce che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. La norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

 

Nel caso di specie, dunque, l'istante che al rientro in Italia presterà l'attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all'estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d'imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all'estero per almeno 6 anni.

CCNL Metalmeccanici: non riparte la trattativa di rinnovo

Previsti ulteriori scioperi per il mese di marzo 

L’11 febbraio 2025, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, comunicano che a seguito dell’incontro avvenuto con la delegazione di Federmeccanica e Assistal, non è ripartita la trattativa di rinnovo.
A fronte di ciò, le Organizzazioni sindacali confermano l’intenzione di procedere con le otto ore di sciopero, articolato dai territori, entro il mese di febbraio, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.
Difatti, a parere delle stesse, è necessario riaprire la trattiva al fine di rinnovare il contratto di settore, con l’obiettivo di difendere e promuovere l’industria metalmeccanica e l ‘occupazione. 
Pertanto, in assenza della volontà di riaprire la trattativa entro febbraio da parte di Federmeccanica e Assistal, vi saranno molteplici scioperi per il mese di marzo

 

Previsti ulteriori scioperi per il mese di marzo 

L'11 febbraio 2025, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, comunicano che a seguito dell'incontro avvenuto con la delegazione di Federmeccanica e Assistal, non è ripartita la trattativa di rinnovo.
A fronte di ciò, le Organizzazioni sindacali confermano l'intenzione di procedere con le otto ore di sciopero, articolato dai territori, entro il mese di febbraio, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.
Difatti, a parere delle stesse, è necessario riaprire la trattiva al fine di rinnovare il contratto di settore, con l'obiettivo di difendere e promuovere l'industria metalmeccanica e l 'occupazione. 
Pertanto, in assenza della volontà di riaprire la trattativa entro febbraio da parte di Federmeccanica e Assistal, vi saranno molteplici scioperi per il mese di marzo

 

CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025

CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025

Le Parti hanno riconosciuto l’EVR fino al 31 dicembre 2025

Il 4 febbraio è stato siglato da Anaepa, Cna, Fiae,Claai delle Marche e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per la verifica  dei parametri relativi alla definizione dell’Elemento Variabile della Retribuzione previsti dal CIPL del 17 dicembre 2021 per le imprese artigiane edili ed affini delle Marche.
Le Parti hanno, infatti, stabilito che i cinque parametri indicati risultano positivi e, nelle more del rinnovo del CIPL, hanno provveduto a determinare il valore dell’EVR per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Di seguito gli importi.

Livello  EVR 2025
7 68,58 euro
6 60,02 euro
5 50,01 euro
4 46,33 euro
3 43,32 euro
2 38,30 euro
1 33,45 euro

CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l'EVR 2025

Le Parti hanno riconosciuto l'EVR fino al 31 dicembre 2025

Il 4 febbraio è stato siglato da Anaepa, Cna, Fiae,Claai delle Marche e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per la verifica  dei parametri relativi alla definizione dell'Elemento Variabile della Retribuzione previsti dal CIPL del 17 dicembre 2021 per le imprese artigiane edili ed affini delle Marche.
Le Parti hanno, infatti, stabilito che i cinque parametri indicati risultano positivi e, nelle more del rinnovo del CIPL, hanno provveduto a determinare il valore dell'EVR per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Di seguito gli importi.

Livello  EVR 2025
7 68,58 euro
6 60,02 euro
5 50,01 euro
4 46,33 euro
3 43,32 euro
2 38,30 euro
1 33,45 euro

CCNL Scuole Private Asils: siglato il rinnovo con aumenti e indennità di vacanza contrattuale

Previste 4 tranches di aumenti a partire dal 1° febbraio 2025 e IVC di 75,00 euro

Il 29 gennaio 2025 Asils e Ugl-Scuola hanno siglato il rinnovo del CCNL Scuole Private relativo al periodo 2024-2028. Per la parte normativa, il contratto decorre dal 1° maggio 2024 e scade il 30 aprile 2028; mentre, per la parte economica decorre dal 1° febbraio 2024 al 30 aprile 2028. Il CCNL si applica al personale assunto nelle scuole e corsi di lingue di italiano a stranieri o di italiano come seconda lingua; corsi di cultura italiana varia; scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti e scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico. Tra le novità inserite all’interno del contratto, si evidenziano gli aumenti contrattuali con le seguenti decorrenze:
1° febbraio 2025;
1° maggio 2025;
1° maggio 2026;
1° maggio 2027
Gli importi dei nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.

Area Livello Retribuzione CCNL 2021-2024 Minimo 1.2.2025 Minimo1.5.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.5.2027
Prima 1 1.075 1.118 1.161 1.204 1.247
2 1.105 1.149 1.193 1.237 1.281
3 1.160 1.206 1.252 1.298 1.344
Seconda 3 1.255 1.305 1.355 1.405 1.455
4 1.325 1.378 1.431 1.484 1.537
5 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
Terza 6 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
7 1.485 1.544 1.603 1.662 1.721

Prevista l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1° maggio 2024-31 gennaio 2025, pari a 75,00 euro

Previste 4 tranches di aumenti a partire dal 1° febbraio 2025 e IVC di 75,00 euro

Il 29 gennaio 2025 Asils e Ugl-Scuola hanno siglato il rinnovo del CCNL Scuole Private relativo al periodo 2024-2028. Per la parte normativa, il contratto decorre dal 1° maggio 2024 e scade il 30 aprile 2028; mentre, per la parte economica decorre dal 1° febbraio 2024 al 30 aprile 2028. Il CCNL si applica al personale assunto nelle scuole e corsi di lingue di italiano a stranieri o di italiano come seconda lingua; corsi di cultura italiana varia; scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti e scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico. Tra le novità inserite all'interno del contratto, si evidenziano gli aumenti contrattuali con le seguenti decorrenze:
- 1° febbraio 2025;
- 1° maggio 2025;
- 1° maggio 2026;
- 1° maggio 2027
Gli importi dei nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.

Area Livello Retribuzione CCNL 2021-2024 Minimo 1.2.2025 Minimo1.5.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.5.2027
Prima 1 1.075 1.118 1.161 1.204 1.247
2 1.105 1.149 1.193 1.237 1.281
3 1.160 1.206 1.252 1.298 1.344
Seconda 3 1.255 1.305 1.355 1.405 1.455
4 1.325 1.378 1.431 1.484 1.537
5 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
Terza 6 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
7 1.485 1.544 1.603 1.662 1.721

Prevista l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1° maggio 2024-31 gennaio 2025, pari a 75,00 euro

Chiarimenti su detrazione per acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta ad un quesito riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto di un’autovettura per il trasporto di disabile e anche per il valore del veicolo usato dato in permuta (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11/E).

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

 

La detrazione pari al 19% è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;

  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti.

A partire dal 2020, dunque, ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del n. 108/E/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano le !ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

 

Nel caso di specie, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente ha venduto al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e tale ”valore” è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.

In tal caso, l’Agenzia delle entrate ritiene che il valore del veicolo usato, se documentato adeguatamente e utilizzato a scomputo del prezzo del nuovo veicolo, possa essere incluso nel calcolo della detrazione.

Per fruire della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR. è essenziale che il contribuente disponga di documentazione idonea che attesti il prezzo di acquisto del nuovo veicolo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario.

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta ad un quesito riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per l'acquisto di un'autovettura per il trasporto di disabile e anche per il valore del veicolo usato dato in permuta (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11/E).

L'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

 

La detrazione pari al 19% è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;

  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti.

A partire dal 2020, dunque, ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del n. 108/E/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che "altri mezzi di pagamento" siano le !ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli".

 

Nel caso di specie, in occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente ha venduto al concessionario un veicolo usato concordandone un ''valore'' e tale ''valore'' è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.

In tal caso, l'Agenzia delle entrate ritiene che il valore del veicolo usato, se documentato adeguatamente e utilizzato a scomputo del prezzo del nuovo veicolo, possa essere incluso nel calcolo della detrazione.

Per fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR. è essenziale che il contribuente disponga di documentazione idonea che attesti il prezzo di acquisto del nuovo veicolo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario.

Manageritalia: polizza assicurativa Long Term Care

La polizza collettiva viene ricompresa nella quota associativa Manageritalia per i quadri

Manageritalia, a fronte dell’importanza del tema della non autosufficienza, ha deciso di comprendere nella quota associativa prevista per i Quadri con età inferiore ai 69 anni, una polizza collettiva Long Term Care in forma temporanea. 
Le polizze assicurative Long Term Care prevedono due diverse tipologie di prestazioni: una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza o l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali. 
Si tratta di una copertura assicurativa per eventi imprevisti causati da malattia o infortunio che comportino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro che si attiva qualora l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi). 
L’ingresso in polizza avviene automaticamente per tutti i quadri in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate. La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età.

La polizza collettiva viene ricompresa nella quota associativa Manageritalia per i quadri

Manageritalia, a fronte dell'importanza del tema della non autosufficienza, ha deciso di comprendere nella quota associativa prevista per i Quadri con età inferiore ai 69 anni, una polizza collettiva Long Term Care in forma temporanea. 
Le polizze assicurative Long Term Care prevedono due diverse tipologie di prestazioni: una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza o l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali. 
Si tratta di una copertura assicurativa per eventi imprevisti causati da malattia o infortunio che comportino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro che si attiva qualora l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi). 
L’ingresso in polizza avviene automaticamente per tutti i quadri in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate. La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età.

CCNL Trasporto aereo: siglato l’accordo sul rinnovo della Parte Generale

Previste novità su lavoro agile, ferie solidali e formazione del personale

Le Associazioni datoriali Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno sottoscritto nei giorni scorsi la Parte Generale del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto Aereo, con decorrenza 1° gennaio 2025. Con l’intesa le Parti Sociali hanno voluto confermare la valenza centrale ed inclusiva del CCNL, considerato quale strumento di regolamentazione finalizzato a creare un sistema di regole certe e condivise tra imprese e lavoratori della filiera. 
Dal punto di vista normativo l’accordo include norme di armonizzazione per implementare le modifiche legislative su tutele sociali e lavoro, già in vigore dal 2019. Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, chiamato a verificare gli andamenti socio-economici del comparto ed approfondire temi di comune interesse, nonchè coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro.
Le Parti Sociali hanno infine condiviso importanti novità su alcune tematiche come il lavoro agile, le ferie solidali, l’agevolazione per percorsi universitari e specialistici, la tutela delle disabilità, la formazione del personale orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e a tutela della parità di genere, nonché le misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni ai lavoratori aeroportuali nell’esercizio delle loro funzioni. In materia di welfare è stato avviato un percorso per l’istituzione della cassa sanitaria di settore. 

Previste novità su lavoro agile, ferie solidali e formazione del personale

Le Associazioni datoriali Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno sottoscritto nei giorni scorsi la Parte Generale del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto Aereo, con decorrenza 1° gennaio 2025. Con l’intesa le Parti Sociali hanno voluto confermare la valenza centrale ed inclusiva del CCNL, considerato quale strumento di regolamentazione finalizzato a creare un sistema di regole certe e condivise tra imprese e lavoratori della filiera. 
Dal punto di vista normativo l'accordo include norme di armonizzazione per implementare le modifiche legislative su tutele sociali e lavoro, già in vigore dal 2019. Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, chiamato a verificare gli andamenti socio-economici del comparto ed approfondire temi di comune interesse, nonchè coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro.
Le Parti Sociali hanno infine condiviso importanti novità su alcune tematiche come il lavoro agile, le ferie solidali, l’agevolazione per percorsi universitari e specialistici, la tutela delle disabilità, la formazione del personale orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e a tutela della parità di genere, nonché le misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni ai lavoratori aeroportuali nell’esercizio delle loro funzioni. In materia di welfare è stato avviato un percorso per l’istituzione della cassa sanitaria di settore. 

Indennità per inabilità temporanea assoluta: l’aggiornamento degli applicativi

Dal 6 febbraio scorso il rimborso dell’importo anticipato dal datore di lavoro può essere effettuato soltanto tramite IBAN (INAIL, comunicato 6 febbraio 2025).

L’INAIL ha comunicato di aver aggiornato gli applicativi delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.

Infatti, a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 D.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice IBAN. Di conseguenza, sono stati aggiornati gli applicativi delle denunce sopra citate.

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili sul sito istituzionale dell’INAIL nella sezione “Prestazioni”, raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.

Dal 6 febbraio scorso il rimborso dell'importo anticipato dal datore di lavoro può essere effettuato soltanto tramite IBAN (INAIL, comunicato 6 febbraio 2025).

L'INAIL ha comunicato di aver aggiornato gli applicativi delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.

Infatti, a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 D.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice IBAN. Di conseguenza, sono stati aggiornati gli applicativi delle denunce sopra citate.

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili sul sito istituzionale dell'INAIL nella sezione "Prestazioni", raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.