L’accesso al SIISL per gli istituti di patronato

Dal 1° febbraio 2025, l’ammissione avviene al fine di supportare i cittadini nello svolgimento degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti (INPS, messaggio 14 febbraio 2025, n. 575).

Dal 1° febbraio 2025 i patronati possono accedere alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, i patronati possono assistere i beneficiari nella compilazione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il SIISL mette a disposizione una guida per ciascuna delle procedure, facilitando così l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti. L’operatore dell’istituto di patronato può accedere alla piattaforma SIISL con le modalità già in uso.

All’interno della lista dei cittadini patrocinati, oltre ai beneficiari delle prestazioni Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), sono, pertanto, visibili anche quelli che hanno presentato domanda di NASpI o DIS-COLL tramite l’istituto di patronato medesimo, e il cui stato di lavorazione risulti essere “In liquidazione”.

L’operatore dell’Istituto di patronato può, quindi, scegliere all’interno della lista, tramite ricerca puntuale per codice fiscale, un determinato beneficiario di NASpI o di DIS-COLL e procedere con le attività previste.

Il messaggio in commento riporta in allegato il manuale utente.

 

Dal 1° febbraio 2025, l'ammissione avviene al fine di supportare i cittadini nello svolgimento degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti (INPS, messaggio 14 febbraio 2025, n. 575).

Dal 1° febbraio 2025 i patronati possono accedere alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, i patronati possono assistere i beneficiari nella compilazione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il SIISL mette a disposizione una guida per ciascuna delle procedure, facilitando così l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti. L’operatore dell’istituto di patronato può accedere alla piattaforma SIISL con le modalità già in uso.

All’interno della lista dei cittadini patrocinati, oltre ai beneficiari delle prestazioni Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), sono, pertanto, visibili anche quelli che hanno presentato domanda di NASpI o DIS-COLL tramite l’istituto di patronato medesimo, e il cui stato di lavorazione risulti essere “In liquidazione”.

L’operatore dell’Istituto di patronato può, quindi, scegliere all’interno della lista, tramite ricerca puntuale per codice fiscale, un determinato beneficiario di NASpI o di DIS-COLL e procedere con le attività previste.

Il messaggio in commento riporta in allegato il manuale utente.

 

Patto di famiglia: chiarimenti in merito alla tassazione delle “attribuzioni compensative”

Arrivano chiarimenti dal Fisco in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle cosiddette “attribuzioni compensative” che, in base all’articolo 768-quater, secondo comma, del codice civile, inserito tra le disposizioni normative relative al patto di famiglia, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario (Agenzia delle entrate, risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

 

Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

 

In termini di imposte indirette, il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) stabilisce che i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia non sono soggetti a imposta, a condizione che gli aventi causa continuino l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Tuttavia, il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dai benefici fiscali e l’applicazione dell’imposta ordinaria, accompagnata da sanzioni e interessi di mora.

Le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E e del 29 maggio 2013, n. 18/E hanno chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai trasferimenti effettuati tramite il patto di famiglia e non alle attribuzioni di somme di denaro o beni da parte dell’assegnatario. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni.

 

La giurisprudenza ha evoluto la propria interpretazione riguardo al patto di famiglia. La Corte di Cassazione, con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, ha stabilito che il patto è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda sia per la corresponsione della somma compensativa ai legittimari non assegnatari. In una successiva sentenza del 2020, la Corte ha ribadito che la liquidazione operata dall’assegnatario deve essere considerata come una liberalità nei confronti dei legittimari non assegnatari, applicando le aliquote e le franchigie relative al rapporto di parentela.

 

Pertanto, in considerazione del riportato orientamento di legittimità, l’Agenzia precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

Arrivano chiarimenti dal Fisco in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle cosiddette “attribuzioni compensative” che, in base all’articolo 768-quater, secondo comma, del codice civile, inserito tra le disposizioni normative relative al patto di famiglia, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario (Agenzia delle entrate, risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

 

Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

 

In termini di imposte indirette, il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) stabilisce che i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia non sono soggetti a imposta, a condizione che gli aventi causa continuino l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Tuttavia, il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dai benefici fiscali e l’applicazione dell’imposta ordinaria, accompagnata da sanzioni e interessi di mora.

Le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E e del 29 maggio 2013, n. 18/E hanno chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai trasferimenti effettuati tramite il patto di famiglia e non alle attribuzioni di somme di denaro o beni da parte dell’assegnatario. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni.

 

La giurisprudenza ha evoluto la propria interpretazione riguardo al patto di famiglia. La Corte di Cassazione, con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, ha stabilito che il patto è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda sia per la corresponsione della somma compensativa ai legittimari non assegnatari. In una successiva sentenza del 2020, la Corte ha ribadito che la liquidazione operata dall’assegnatario deve essere considerata come una liberalità nei confronti dei legittimari non assegnatari, applicando le aliquote e le franchigie relative al rapporto di parentela.

 

Pertanto, in considerazione del riportato orientamento di legittimità, l'Agenzia precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

CCNL Elettrici: siglato il rinnovo

Previsto un aumento complessivo pari a 312,00 euro sul parametro medio

In data 11 febbraio è stata sottoscritta da Enel S.p.A., G.S.E. S.p.A. Sogin S.p.A., Terna S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil l’ipotesi di rinnovo del CCNL del18 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico, triennio 2025-2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento complessivo nel triennio di 312,00 euro.
L’aumento medio sui minimi (TEM) prevede 290,00 euro distribuiti in 4 tranches:
– dal 1° aprile 2025 aumento di 90,00 euro;
– dal 1° aprile 2026 aumento di 65,00 euro; 
– dal 1° aprile 2027 aumento di 65,00 euro; 
– dal 1° ottobre 2027 aumento di 70,00 euro
Il montante complessivo è di 6928,00 euro.
Previsti, inoltre, 15,00 euro erogati per 14 mensilità per la produttività.
Definito, infine, un incremento sul welfare contrattuale di 7,00 euro.
A livello normativo, la novità più rilevante è sulla riduzione dell’orario di lavoro in quanto viene prevista la possibilità di usufruire, a decorrere dal 2025, di 3 mezze giornate in più (24, 31 dicembre e 2 novembre).
Ai fini della maturazione delle ferie è ampliata la definizione di neo assunto (da 6 a 3 anni) per usufruire delle ferie aggiuntive (da 20 a 24).

Previsto un aumento complessivo pari a 312,00 euro sul parametro medio

In data 11 febbraio è stata sottoscritta da Enel S.p.A., G.S.E. S.p.A. Sogin S.p.A., Terna S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil l'ipotesi di rinnovo del CCNL del18 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico, triennio 2025-2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento complessivo nel triennio di 312,00 euro.
L’aumento medio sui minimi (TEM) prevede 290,00 euro distribuiti in 4 tranches:
- dal 1° aprile 2025 aumento di 90,00 euro;
- dal 1° aprile 2026 aumento di 65,00 euro; 
- dal 1° aprile 2027 aumento di 65,00 euro; 
- dal 1° ottobre 2027 aumento di 70,00 euro
Il montante complessivo è di 6928,00 euro.
Previsti, inoltre, 15,00 euro erogati per 14 mensilità per la produttività.
Definito, infine, un incremento sul welfare contrattuale di 7,00 euro.
A livello normativo, la novità più rilevante è sulla riduzione dell'orario di lavoro in quanto viene prevista la possibilità di usufruire, a decorrere dal 2025, di 3 mezze giornate in più (24, 31 dicembre e 2 novembre).
Ai fini della maturazione delle ferie è ampliata la definizione di neo assunto (da 6 a 3 anni) per usufruire delle ferie aggiuntive (da 20 a 24).

L’indennità per i lavoratori dei call center 2025

Emanato il Decreto ministeriale n. 45/2025 per l’attuazione delle misure di sostegno al reddito dei dipendenti del settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 febbraio 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 45/2025 che prevede l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center è stato emanato: ne da notizia proprio il Ministero sul suo sito istituzionale.

Infatti, l’articolo 1, comma 195 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) prevedeva il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

I destinatari

Il trattamento spetta ai lavoratori di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, cui è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.

Campo di applicazione

L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse a una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività. La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.

Sul sito del Ministero sono riportate le indicazioni sulle modalità di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento da parte dell’azienda.

 

 

 

Emanato il Decreto ministeriale n. 45/2025 per l'attuazione delle misure di sostegno al reddito dei dipendenti del settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 febbraio 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 45/2025 che prevede l'attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center è stato emanato: ne da notizia proprio il Ministero sul suo sito istituzionale.

Infatti, l’articolo 1, comma 195 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) prevedeva il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

I destinatari

Il trattamento spetta ai lavoratori di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, cui è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.

Campo di applicazione

L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse a una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività. La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.

Sul sito del Ministero sono riportate le indicazioni sulle modalità di presentazione dell'istanza di concessione del trattamento da parte dell'azienda.

 

 

 

CCNL Terziario (Confimprese-Confsal): adeguamento retribuzioni dal 1° gennaio

Gli importi ridefiniti sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per le operazioni di rinnovo contrattuale

Il giorno 31 gennaio 2025 Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno concordato di modificare la modalità per la rivalutazione degli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata, con decorrenza 1° gennaio 2025.

LIVELLI Retribuzione
Quadri A 2.213,34 
Quadri B 1.842,63 
Livello I 1.732,50 
Livello II 1.604,94 
Livello III 1.479,77 
Livello IV 1.422,40 
Livello V 1.378,15 
Livello VI 1.350,90 

Tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per le operazioni di rinnovo contrattuale, dandosi atto che per periodi antecedenti dalla data del 1° gennaio 2025 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati. 

Gli importi ridefiniti sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per le operazioni di rinnovo contrattuale

Il giorno 31 gennaio 2025 Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno concordato di modificare la modalità per la rivalutazione degli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata, con decorrenza 1° gennaio 2025.

LIVELLI Retribuzione
Quadri A 2.213,34 
Quadri B 1.842,63 
Livello I 1.732,50 
Livello II 1.604,94 
Livello III 1.479,77 
Livello IV 1.422,40 
Livello V 1.378,15 
Livello VI 1.350,90 

Tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per le operazioni di rinnovo contrattuale, dandosi atto che per periodi antecedenti dalla data del 1° gennaio 2025 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati. 

CCNL Pulizia Artigianato: iniziate le trattative per il rinnovo contrattuale

Tra le proposte contenute dalla piattaforma vi sono aumenti retributivi e aspetti normativi

La Fisascat-Cisl, insieme alla Filcams-Cgil e a Uil-Trasporti, ha reso noto, mediante comunicato stampa del 6 febbraio 2025, che sono state avviate le trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL Pulizie Artigianato. Nel corso del primo incontro in plenaria, le OO.SS. hanno presentato alle associazioni datoriali di settore la piattaforma rivendicativa unitaria. Le richieste dei Sindacati riguardano l’aumento salariale, in linea con l’indice inflattivo. Da aggiornare anche la parte normativa, in particolare l’articolato sul cambio appalto e il contrasto al dumping contrattuale esistente, proponendo un riallineamento sul costo orario del lavoro rispetto a quanto previsto dal CCNL. All’interno della piattaforma, tra le altre cose, vi sono proposte in materia di: malattia, part-time, lavoro supplementare, apprendistato, indennità, salario di anzianità.
I prossimi incontri sono calendarizzati per il 12 e 20 marzo e per il 10 aprile. 

Tra le proposte contenute dalla piattaforma vi sono aumenti retributivi e aspetti normativi

La Fisascat-Cisl, insieme alla Filcams-Cgil e a Uil-Trasporti, ha reso noto, mediante comunicato stampa del 6 febbraio 2025, che sono state avviate le trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL Pulizie Artigianato. Nel corso del primo incontro in plenaria, le OO.SS. hanno presentato alle associazioni datoriali di settore la piattaforma rivendicativa unitaria. Le richieste dei Sindacati riguardano l'aumento salariale, in linea con l'indice inflattivo. Da aggiornare anche la parte normativa, in particolare l'articolato sul cambio appalto e il contrasto al dumping contrattuale esistente, proponendo un riallineamento sul costo orario del lavoro rispetto a quanto previsto dal CCNL. All'interno della piattaforma, tra le altre cose, vi sono proposte in materia di: malattia, part-time, lavoro supplementare, apprendistato, indennità, salario di anzianità.
I prossimi incontri sono calendarizzati per il 12 e 20 marzo e per il 10 aprile. 

Imposta successione per distribuzione di riserva straordinaria erogata agli eredi

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione della successione e della distribuzione di utili in relazione a una partecipazione azionaria gravata da usufrutto, in particolare riguardo alla situazione degli eredi del defunto (Agenzia delle entrate, risposta 12 febbraio 2025, n. 30).

A seguito della delibera di distribuzione delle riserve straordinarie della Società, infatti, gli Istanti hanno ricevuto somme significative, ma si sono trovati a dover chiarire il trattamento fiscale di tali crediti in relazione all’imposta di successione.

 

L’Agenzia delle entrate, nel suo parere, ricorda che nell’ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale, viene attribuito al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall’altrui partecipazione societaria.

La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà. 

Il valore dell’usufrutto deve essere calcolato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell’Allegato al citato D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal decreto del MEF 18 dicembre 2020, in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

Tale criterio non si rende applicabile alla determinazione dei redditi di capitale, che sono imputabili per intero all’usufruttuario.

 

Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR, costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.

Si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Pertanto, le somme erogate a titolo di distribuzione di riserve non rientranti in tale fattispecie, costituiscono redditi di capitale. Con la delibera di distribuzione vengono stabiliti gli importi che verranno attribuiti agli aventi diritto che, con riferimento alle quote di partecipazione gravate di usufrutto, coincide con l’usufruttuario. Gli importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all’usufruttuario al momento della delibera, anche nell’ipotesi in cui lo stesso usufruttuario sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata, in qualità di eredi.

 

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%.

 

Nel caso di specie, come dichiarato dagli Istanti, l’assemblea dei soci della Società ha deliberato la distribuzione della riserva straordinaria (derivante da accantonamento di utili degli esercizi precedenti). A causa del decesso del padre, la quota della riserva di utili spettante al de cuius è stata materialmente erogata ai figli, in qualità di eredi, al netto della ritenuta del 26%.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetti unicamente all’usufruttuario, in base a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 984 c.c., ovvero al de cuius. In conseguenza del decesso dell’usufruttuario, avvenuto prima della effettiva erogazione delle predette somme, i figli, in qualità di eredi del de cuius, sono diventati titolari del diritto di credito nei confronti della Società.

Prima della deliberazione di distribuzione degli utili, il socio risulterà solo titolare di una situazione soggettiva prodromica all’acquisto, nella propria sfera patrimoniale, del diritto alla distribuzione degli utili: titolare di un’aspettativa di mero fatto nei confronti della società, fin quando non ne venga deliberata l’effettiva distribuzione da cui discende l’insorgere del vero e proprio diritto di credito.

Dunque, il predetto credito rientra tra i beni che compongono l’attivo ereditario del de cuius e, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione di successione dello stesso per l’importo effettivamente percepito dai figli e al netto della ritenuta del 26% a titolo di imposta sostituiva operata dalla Società.

L'Agenzia delle entrate ha analizzato la questione della successione e della distribuzione di utili in relazione a una partecipazione azionaria gravata da usufrutto, in particolare riguardo alla situazione degli eredi del defunto (Agenzia delle entrate, risposta 12 febbraio 2025, n. 30).

A seguito della delibera di distribuzione delle riserve straordinarie della Società, infatti, gli Istanti hanno ricevuto somme significative, ma si sono trovati a dover chiarire il trattamento fiscale di tali crediti in relazione all'imposta di successione.

 

L'Agenzia delle entrate, nel suo parere, ricorda che nell'ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale, viene attribuito al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall'altrui partecipazione societaria.

La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà. 

Il valore dell'usufrutto deve essere calcolato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell'Allegato al citato D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal decreto del MEF 18 dicembre 2020, in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

Tale criterio non si rende applicabile alla determinazione dei redditi di capitale, che sono imputabili per intero all'usufruttuario.

 

Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR, costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Pertanto, le somme erogate a titolo di distribuzione di riserve non rientranti in tale fattispecie, costituiscono redditi di capitale. Con la delibera di distribuzione vengono stabiliti gli importi che verranno attribuiti agli aventi diritto che, con riferimento alle quote di partecipazione gravate di usufrutto, coincide con l'usufruttuario. Gli importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all'usufruttuario al momento della delibera, anche nell'ipotesi in cui lo stesso usufruttuario sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata, in qualità di eredi.

 

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%.

 

Nel caso di specie, come dichiarato dagli Istanti, l'assemblea dei soci della Società ha deliberato la distribuzione della riserva straordinaria (derivante da accantonamento di utili degli esercizi precedenti). A causa del decesso del padre, la quota della riserva di utili spettante al de cuius è stata materialmente erogata ai figli, in qualità di eredi, al netto della ritenuta del 26%.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene che, in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetti unicamente all'usufruttuario, in base a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 984 c.c., ovvero al de cuius. In conseguenza del decesso dell'usufruttuario, avvenuto prima della effettiva erogazione delle predette somme, i figli, in qualità di eredi del de cuius, sono diventati titolari del diritto di credito nei confronti della Società.

Prima della deliberazione di distribuzione degli utili, il socio risulterà solo titolare di una situazione soggettiva prodromica all'acquisto, nella propria sfera patrimoniale, del diritto alla distribuzione degli utili: titolare di un'aspettativa di mero fatto nei confronti della società, fin quando non ne venga deliberata l'effettiva distribuzione da cui discende l'insorgere del vero e proprio diritto di credito.

Dunque, il predetto credito rientra tra i beni che compongono l'attivo ereditario del de cuius e, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione di successione dello stesso per l'importo effettivamente percepito dai figli e al netto della ritenuta del 26% a titolo di imposta sostituiva operata dalla Società.

CCNL Agenzie delle Entrate: siglato l’accordo sul job posting

Previsti per i candidati un’indennità di pendolarismo

Il 10 febbraio è stata sottoscritta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il verbale di accordo del 10 febbraio 2025 per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative e per l’accesso alla dirigenza.
A partire dal mese di maggio 2024 è stata attivata dall’Ente una nuova sezione dedicata alla pubblicazione del job posting per le posizioni di responsabilità organizzativa vacanti, per un numero di 115 job posting.
Viene, infatti, stabilito che ai candidati al job posting viene riconosciuta l’indennità di pendolarismo ed adeguati percorsi formativi e di affiancamento.
Le Parti si impegnano, infatti, ad incontrarsi entro 12 mesi dalla stipula del verbale.

Previsti per i candidati un'indennità di pendolarismo

Il 10 febbraio è stata sottoscritta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il verbale di accordo del 10 febbraio 2025 per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative e per l'accesso alla dirigenza.
A partire dal mese di maggio 2024 è stata attivata dall'Ente una nuova sezione dedicata alla pubblicazione del job posting per le posizioni di responsabilità organizzativa vacanti, per un numero di 115 job posting.
Viene, infatti, stabilito che ai candidati al job posting viene riconosciuta l'indennità di pendolarismo ed adeguati percorsi formativi e di affiancamento.
Le Parti si impegnano, infatti, ad incontrarsi entro 12 mesi dalla stipula del verbale.

CCNL Energia e Petrolio: chiesti aumenti per 250,00 euro in vista del rinnovo 2025-2027

Oltre all’aumento salariale, le OO.SS. chiedono interventi normativi e un’aggiornamento del sistema classificatorio

In data 11 febbraio 2025 le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo contrattuale del CCNL Energia e Petrolio, avanzando la richiesta di un aumento complessivo (Tec) di 250,00 euro per il livello 4/3 relativo al triennio 2025/2027. Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2024 ed interessa circa 40mila addetti impiegati in 34 aziende.
Tra le novità inserite in piattaforma vi è la proposta di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni aziendali e un’aggiornamento del sistema classificatorio, alla luce delle trasformazioni legate all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale ed energetica. Richiesti anche interventi per migliorare il settore della prevenzione; l’istituzione di un coordinamento tra Rlsa e Rsu delle stazioni appaltanti e delle imprese terze, oltre alla creazione di un libretto formativo che certifichi le competenze professionali. 
Inoltre, la piattaforma rappresenta uno strumento importante per definire le modalità di corresponsione del differenziale inflattivo/retributivo maturato nel biennio 2022-2023, pari a 134,00 euro

Oltre all'aumento salariale, le OO.SS. chiedono interventi normativi e un'aggiornamento del sistema classificatorio

In data 11 febbraio 2025 le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo contrattuale del CCNL Energia e Petrolio, avanzando la richiesta di un aumento complessivo (Tec) di 250,00 euro per il livello 4/3 relativo al triennio 2025/2027. Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2024 ed interessa circa 40mila addetti impiegati in 34 aziende.
Tra le novità inserite in piattaforma vi è la proposta di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni aziendali e un'aggiornamento del sistema classificatorio, alla luce delle trasformazioni legate all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale ed energetica. Richiesti anche interventi per migliorare il settore della prevenzione; l'istituzione di un coordinamento tra Rlsa e Rsu delle stazioni appaltanti e delle imprese terze, oltre alla creazione di un libretto formativo che certifichi le competenze professionali. 
Inoltre, la piattaforma rappresenta uno strumento importante per definire le modalità di corresponsione del differenziale inflattivo/retributivo maturato nel biennio 2022-2023, pari a 134,00 euro

Decreto Flussi 2025, distribuite le prime quote 

Attribuiti a livello territoriale ingressi per lavoro subordinato sia stagionale, sia non stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 febbraio 2025).

Una prima distribuzione delle quote previste del Decreto Flussi 2025 è stata effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così da rendere possibile il rilascio dei nulla osta al lavoro a fronte delle domande presentate agli Sportelli unici per l’immigrazione.

In particolare, la Nota del 12 febbraio 2025 della Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale 42.835 quote, di cui 17.129 riservate alle lavoratrici.

Più nel dettaglio, relativamente al lavoro subordinato non stagionale, sono state distribuite a livello provinciale 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, oltre a 1.542 riservate a lavoratori subordinati della Tunisia, 3.464 riservate a lavoratori dell’India e 5.700 riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Inoltre, sono state attribuite 38.462 quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cui: 15.380 riservate alle lavoratrici; 2.101 riservate a lavoratori di cittadinanza indiana; 841 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale; 13.736 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore agricolo presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro; 3.143 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore turistico presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e, infine, 3.261 residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione, che saranno segnalate alla Direzione generale per le politiche migratorie dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

Attribuiti a livello territoriale ingressi per lavoro subordinato sia stagionale, sia non stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 febbraio 2025).

Una prima distribuzione delle quote previste del Decreto Flussi 2025 è stata effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così da rendere possibile il rilascio dei nulla osta al lavoro a fronte delle domande presentate agli Sportelli unici per l’immigrazione.

In particolare, la Nota del 12 febbraio 2025 della Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale 42.835 quote, di cui 17.129 riservate alle lavoratrici.

Più nel dettaglio, relativamente al lavoro subordinato non stagionale, sono state distribuite a livello provinciale 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, oltre a 1.542 riservate a lavoratori subordinati della Tunisia, 3.464 riservate a lavoratori dell’India e 5.700 riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Inoltre, sono state attribuite 38.462 quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cui: 15.380 riservate alle lavoratrici; 2.101 riservate a lavoratori di cittadinanza indiana; 841 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale; 13.736 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore agricolo presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro; 3.143 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore turistico presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e, infine, 3.261 residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione, che saranno segnalate alla Direzione generale per le politiche migratorie dagli Ispettorati territoriali del lavoro.