Regime franchigia IVA piccole imprese: la comunicazione preventiva

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 dicembre 2024, n. 460166).

La direttiva UE 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione europea. La citata direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

  • sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;

  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;

  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.

Per piccole imprese si intende qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini dell’IVA (Titolo III della Direttiva -IVA), indipendentemente dalla loro forma (lavoratori autonomi, liberi professionisti, start-up, società costituite, persone fisiche che svolgono attività economica, ecc.) e il cui fatturato annuo all’interno dell’Unione europea non supera i 100 000 EUR (regime transfrontaliero per le PMI) o la soglia nazionale annua o settoriale dello Stato membro di stabilimento (regime nazionale per le PMI).

 

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue sopra richiamate possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.

 

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, devono inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In conformità ai requisiti previsti da ogni Stato membro ai fini dell’accesso al regime, la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, svolgono attività artigianali, professionali o commerciali (con alcune eccezioni).

La trasmissione della comunicazione preventiva, consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” e deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

 

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla trasmissione, l’Agenzia effettua controlli sulle informazioni contenute. Superati i controlli, la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva viene trasmessa agli Stati di esenzione indicati nella stessa.

All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 dicembre 2024, n. 460166).

La direttiva UE 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all'interno dell'Unione europea. La citata direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

  • sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;

  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;

  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.

Per piccole imprese si intende qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini dell'IVA (Titolo III della Direttiva -IVA), indipendentemente dalla loro forma (lavoratori autonomi, liberi professionisti, start-up, società costituite, persone fisiche che svolgono attività economica, ecc.) e il cui fatturato annuo all'interno dell'Unione europea non supera i 100 000 EUR (regime transfrontaliero per le PMI) o la soglia nazionale annua o settoriale dello Stato membro di stabilimento (regime nazionale per le PMI).

 

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue sopra richiamate possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.

 

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, devono inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In conformità ai requisiti previsti da ogni Stato membro ai fini dell’accesso al regime, la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, svolgono attività artigianali, professionali o commerciali (con alcune eccezioni).

La trasmissione della comunicazione preventiva, consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” e deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

 

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla trasmissione, l’Agenzia effettua controlli sulle informazioni contenute. Superati i controlli, la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva viene trasmessa agli Stati di esenzione indicati nella stessa.

All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.

CCNL Pesca Cooperative: previsti nuovi aumenti

I nuovi minimi decorrono dal 1° gennaio 2025

L’accordo del 28 giugno 2024 siglato da Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-cgil, Uilpesca ha previsto nuovi minimi dal 1°gennaio  per i dipendenti da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
Di seguito gli importi della seconda tranche di aumenti.

Livelli Parametro Retribuzione al 1° gennaio 2025
7 100 1553,67
6 109 1693,52
5 114 1771,17
4 120 1864,40
3 129 2004,22
2 140 2175,13
1 152 2361,57
Quadro 162 2516,93

I nuovi minimi decorrono dal 1° gennaio 2025

L'accordo del 28 giugno 2024 siglato da Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-cgil, Uilpesca ha previsto nuovi minimi dal 1°gennaio  per i dipendenti da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
Di seguito gli importi della seconda tranche di aumenti.

Livelli Parametro Retribuzione al 1° gennaio 2025
7 100 1553,67
6 109 1693,52
5 114 1771,17
4 120 1864,40
3 129 2004,22
2 140 2175,13
1 152 2361,57
Quadro 162 2516,93

CIPL Edilizia Industria Pesaro: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

 Le imprese edili riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura del 4% 

Il 19 dicembre 2024 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno verificato i parametri utili per il calcolo dell’EVR che le imprese saranno tenute ad applicare per il calcolo del suddetto elemento retributivo relativo all’anno 2025. Il CCNL di settore prevede che l’EVR venga annualmente calcolato sulla base della comparazione di quattro parametri, costituiti da:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pesaro;
– massa salariale denunciata in Cassa Edile Pesaro;
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro. 
La Cassa Edile Pesaro ha messo a disposizione delle Parti i dati relativi all’anno di bilancio 1° ottobre 2023/30 settembre 2024, consentendo quindi di operare la comparazione prevista nell’Accordo integrativo del 9 novembre 2023 tra la media del triennio 2024/2023/2022 e quella del triennio 2023/2022/2021.
Sulla base di quanto sopra le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo. Le imprese edili riconosceranno quindi ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura della percentuale del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL. In applicazione del contratto ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alle ore denunciate in Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nel caso in cui uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente. 

 Le imprese edili riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l'EVR nella misura del 4% 

Il 19 dicembre 2024 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno verificato i parametri utili per il calcolo dell'EVR che le imprese saranno tenute ad applicare per il calcolo del suddetto elemento retributivo relativo all'anno 2025. Il CCNL di settore prevede che l'EVR venga annualmente calcolato sulla base della comparazione di quattro parametri, costituiti da:
- numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pesaro;
- massa salariale denunciata in Cassa Edile Pesaro;
- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
- numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro. 
La Cassa Edile Pesaro ha messo a disposizione delle Parti i dati relativi all'anno di bilancio 1° ottobre 2023/30 settembre 2024, consentendo quindi di operare la comparazione prevista nell'Accordo integrativo del 9 novembre 2023 tra la media del triennio 2024/2023/2022 e quella del triennio 2023/2022/2021.
Sulla base di quanto sopra le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell'EVR hanno fatto registrare un andamento positivo. Le imprese edili riconosceranno quindi ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l'EVR nella misura della percentuale del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL. In applicazione del contratto ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alle ore denunciate in Cassa Edile Pesaro ed al volume d'affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell'EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l'EVR non sarà riconosciuto, mentre nel caso in cui uno solo dei due parametri risulti negativo, l'impresa erogherà l'EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l'impresa avrà l'onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente. 

Esonero contributivo per parità di genere: avviata la campagna di acquisizione delle domande

I datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024, possono presentare le richieste fino al 30 aprile 2025 (INPS, messaggio 30 dicembre 2024, n. 4479).

L’INPS ha comunicato di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la cosiddetta “Certificazione della parità di genere” (articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006) entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, l’articolo 5 della Legge n. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione in questione.
Al riguardo, l’INPS ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine citato del 31 dicembre 2024, possono presentare all’INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN“, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione. 

In materia di elaborazione delle istanze, va evidenziato che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle richieste, ovvero il prossimo 30 aprile.

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, l’INPS chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

I datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024, possono presentare le richieste fino al 30 aprile 2025 (INPS, messaggio 30 dicembre 2024, n. 4479).

L'INPS ha comunicato di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la cosiddetta “Certificazione della parità di genere” (articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006) entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, l’articolo 5 della Legge n. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione in questione.
Al riguardo, l'INPS ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine citato del 31 dicembre 2024, possono presentare all’INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN", le richieste di riconoscimento dell’agevolazione. 

In materia di elaborazione delle istanze, va evidenziato che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle richieste, ovvero il prossimo 30 aprile.

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, l'INPS chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Legge di bilancio 2025: le novità fiscali di maggior interesse

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure fiscali troviamo la riduzione del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote IRPEF (Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 dicembre 2024).

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 207/2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

 

Di seguito le novità fiscali di maggior interesse.

 

Revisione delle aliquote IRPEF

L’articolo 1, comma 2, della Legge di bilancio 2025 stabilisce che l’imposta lorda venga determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Viene, dunque, confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024.

Inoltre, all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: “1.880 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.955 euro”.

 

Taglio del cuneo fiscale

La manovra conferma e rende strutturale anche il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, che viene esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro (articolo 1, comma 6).

 

Congedi parentali e bonus asilo nido
Viene ampliato il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.

Inoltre, riguardo al bonus per gli asili nido viene stabilito che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio viene portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene, poi, confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

 

Riordino detrazioni

Il comma 10 della manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e PMI innovative. La detrazione può arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.

 

Bonus bebè
Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (articolo1, comma 206).

 

Esonero contributivo mamme lavoratrici
Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici (articolo 1, comma 219).

 

Fondo di garanzia mutui per la prima casa

Il comma 114 stabilisce che la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa sia incrementata di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Bonus elettrodomestici
Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (articolo1, comma 107).

 

Al comma 161, la nuova Legge di bilancio 2025 prevede la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cd. Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

 

Detassazione premi di produttività
Prorogata fino al 2027 la riduzione, dal 10% al 5%, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo1, comma 385).

 

Fringe benefit
Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione (commi 386, 387, 388).

 

Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti
L’articolo 1, comma 12, della manovra stabilisce che per l’anno 2025, il limite di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro.

 

IRES premiale
La nuova Legge di bilancio prevede una riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Per favorire gli investimenti privati per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Vengono incrementate le risorse della “Nuova Sabatini“, l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico.

Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute.

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure fiscali troviamo la riduzione del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote IRPEF (Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato 28 dicembre 2024).

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 207/2024 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

 

Di seguito le novità fiscali di maggior interesse.

 

Revisione delle aliquote IRPEF

L'articolo 1, comma 2, della Legge di bilancio 2025 stabilisce che l’imposta lorda venga determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Viene, dunque, confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024.

Inoltre, all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: “1.880 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.955 euro”.

 

Taglio del cuneo fiscale

La manovra conferma e rende strutturale anche il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, che viene esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro (articolo 1, comma 6).

 

Congedi parentali e bonus asilo nido
Viene ampliato il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.

Inoltre, riguardo al bonus per gli asili nido viene stabilito che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio viene portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene, poi, confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

 

Riordino detrazioni

Il comma 10 della manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e PMI innovative. La detrazione può arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.

 

Bonus bebè
Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (articolo1, comma 206).

 

Esonero contributivo mamme lavoratrici
Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici (articolo 1, comma 219).

 

Fondo di garanzia mutui per la prima casa

Il comma 114 stabilisce che la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa sia incrementata di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Bonus elettrodomestici
Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (articolo1, comma 107).

 

Al comma 161, la nuova Legge di bilancio 2025 prevede la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cd. Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

 

Detassazione premi di produttività
Prorogata fino al 2027 la riduzione, dal 10% al 5%, dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (articolo1, comma 385).

 

Fringe benefit
Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione (commi 386, 387, 388).

 

Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti
L'articolo 1, comma 12, della manovra stabilisce che per l’anno 2025, il limite di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro.

 

IRES premiale
La nuova Legge di bilancio prevede una riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Per favorire gli investimenti privati per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Vengono incrementate le risorse della "Nuova Sabatini", l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico.

Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute.

La Legge di bilancio 2025 è in GU: sostegno ai redditi e riduzione della pressione fiscale tra le misure

Il provvedimento include il taglio del cuneo fiscale, la revisione delle aliquote IRPEF e il rafforzamento del congedo parentale (Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 dicembre 2024).

La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure previste nella manovra ci sono gli interventi sul sostegno ai redditi di lavoratori dipendenti e pensionati e la revisione delle aliquote IRPEF. 

Di seguito ci si concentra sulle misure rilevanti sul versante del mondo del lavoro.

Assunzioni, Fringe e premi di produttività

La manovra proroga, per i prossimi 3 anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Per quanto riguarda i premi di produttività, viene prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.

Viene, poi, confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi 2 anni dalla data di assunzione.

Viene anche prevista la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0 e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Infine, si incrementa da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della cosiddetta flat tax al 15%

Taglio del cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi viene reso strutturale ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro annui con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro, mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro.

Congedo parentale e bonus mamme lavoratrici

Il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% aumenta a 3 mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio, dai 2 mesi precedenti. Per le mamme che lavorano a tempo determinato o autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, viene esteso il relativo bonus. In sostanza, si tratta di uno sgravio contributivo che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di 2 o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con 3 o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.

La materia previdenziale

Per quel che riguarda la previdenza, la Legge di bilancio 2025 introduce 2 interventi finalizzati a favorire la permanenza al lavoro e ovviare alla mancanza di determinate competenze nel settore pubblico e privato.

Prevista la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo, l’agevolazione che consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cosiddetto Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e viene prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

Per agevolare la permanenza al lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono state introdotte modifiche alla normativa vigente sia per adeguare i limiti ordinamentali di età ai requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, sia per consentire comunque la permanenza in servizio anche dopo aver maturato i requisiti per il pensionamento anticipato.

Il pacchetto previdenziale comprende la conferma anche per il 2025 dei canali di uscita anticipata attualmente vigenti (Quota 103, Ape sociale e Opzione donna) e viene introdotta la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni attraverso il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare.

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo saranno incrementate del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026.  Aumenti anche per i pensionati in condizioni di disagio over 70 e per i titolari di assegno sociale.

Il provvedimento include il taglio del cuneo fiscale, la revisione delle aliquote IRPEF e il rafforzamento del congedo parentale (Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato 28 dicembre 2024).

La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure previste nella manovra ci sono gli interventi sul sostegno ai redditi di lavoratori dipendenti e pensionati e la revisione delle aliquote IRPEF. 

Di seguito ci si concentra sulle misure rilevanti sul versante del mondo del lavoro.

Assunzioni, Fringe e premi di produttività

La manovra proroga, per i prossimi 3 anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Per quanto riguarda i premi di produttività, viene prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Viene, poi, confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi 2 anni dalla data di assunzione.

Viene anche prevista la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0 e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Infine, si incrementa da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della cosiddetta flat tax al 15%

Taglio del cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi viene reso strutturale ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro annui con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro, mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro.

Congedo parentale e bonus mamme lavoratrici

Il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% aumenta a 3 mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio, dai 2 mesi precedenti. Per le mamme che lavorano a tempo determinato o autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, viene esteso il relativo bonus. In sostanza, si tratta di uno sgravio contributivo che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di 2 o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con 3 o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.

La materia previdenziale

Per quel che riguarda la previdenza, la Legge di bilancio 2025 introduce 2 interventi finalizzati a favorire la permanenza al lavoro e ovviare alla mancanza di determinate competenze nel settore pubblico e privato.

Prevista la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo, l’agevolazione che consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cosiddetto Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e viene prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

Per agevolare la permanenza al lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono state introdotte modifiche alla normativa vigente sia per adeguare i limiti ordinamentali di età ai requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, sia per consentire comunque la permanenza in servizio anche dopo aver maturato i requisiti per il pensionamento anticipato.

Il pacchetto previdenziale comprende la conferma anche per il 2025 dei canali di uscita anticipata attualmente vigenti (Quota 103, Ape sociale e Opzione donna) e viene introdotta la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni attraverso il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare.

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo saranno incrementate del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026.  Aumenti anche per i pensionati in condizioni di disagio over 70 e per i titolari di assegno sociale.

CCNL Emittenti radiofoniche: diffusa la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. richiedono un intervento di semplificazione ed ammodernamento testuale del contratto di settore

Con un comunicato diffuso il 20 dicembre 2024, le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista del rinnovo del CCNL che interessa il personale dipendente di imprese Radiotelevisive, Multimediali e Multipiattaforma, hanno esposto le tematiche che devono essere necessariamente affrontate.
Con riferimento alle rappresentanze sindacali, le OO.SS.:
– rivendicano uno strumento specifico a livello nazionale/osservatorio, (Sezione Intelligenza Artificiale) attraverso una specifica sezione, che, in maniera fattiva, sviluppi momenti cadenzati di confronto e di monitoraggio, in una ottica di evoluzione formativa, professionale, e anche di miglioramento salariale;
– richiedono una contrattazione dei diritti sindacali da remoto in tutte le aziende, anche le più piccole, con bacheche elettroniche facilmente individuabili nei portali aziendali, volte a favorire l’accessibilità alle informative sindacali.
In tema di accesso alle informazioni, si chiede che la percentuale sulla diffusione dei contratti in somministrazione o comunque “atipici” venga data, nelle aziende “pluridiffuse”, sulle singole unità produttive e non solo sull’intero perimetro aziendale. 
Inoltre, le Organizzazioni sindacali richiedono:
– di generalizzare, sino alla obbligatorietà della costituzione, la formazione delle commissioni “ambiente e sicurezza” in ogni azienda;
– garantire la effettività e fattività della Commissione bilaterale permanente avendo la possibilità di agire attraverso confronti di merito, rivedendo e/o aggiornando il modello inquadramentale anche nel corso della vigenza contrattuale, viste le novità legate ai processi tecnologici/digitalizzazione/I.A;
– l’introduzione di permessi aggiuntivi, agevolazioni turnistiche;
– di favorire le riduzioni orarie e la conservazione del posto di lavoro oltre i limiti previsti per le donne e lavoratori LGBTQI vittime di violenza;
– di rafforzare la tutela della genitorialità.
Infine, relativamente alla parte economica: 
– viene richiesto il recupero del triennio precedente essendoci stati degli scostamenti notevoli dagli indici inflattivi previsti in fase di rinnovo (2022) e quelli reali che si sono realizzati;
– richiesto un aumento complessivo in linea con gli indici Istat per il triennio, non assorbile da precedenti erogazioni unilaterali;
– rendere esigibile l’istituto dell’Elemento di Garanzia Retributiva.

Le OO.SS. richiedono un intervento di semplificazione ed ammodernamento testuale del contratto di settore

Con un comunicato diffuso il 20 dicembre 2024, le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista del rinnovo del CCNL che interessa il personale dipendente di imprese Radiotelevisive, Multimediali e Multipiattaforma, hanno esposto le tematiche che devono essere necessariamente affrontate.
Con riferimento alle rappresentanze sindacali, le OO.SS.:
- rivendicano uno strumento specifico a livello nazionale/osservatorio, (Sezione Intelligenza Artificiale) attraverso una specifica sezione, che, in maniera fattiva, sviluppi momenti cadenzati di confronto e di monitoraggio, in una ottica di evoluzione formativa, professionale, e anche di miglioramento salariale;
- richiedono una contrattazione dei diritti sindacali da remoto in tutte le aziende, anche le più piccole, con bacheche elettroniche facilmente individuabili nei portali aziendali, volte a favorire l’accessibilità alle informative sindacali.
In tema di accesso alle informazioni, si chiede che la percentuale sulla diffusione dei contratti in somministrazione o comunque “atipici” venga data, nelle aziende “pluridiffuse”, sulle singole unità produttive e non solo sull’intero perimetro aziendale. 
Inoltre, le Organizzazioni sindacali richiedono:
- di generalizzare, sino alla obbligatorietà della costituzione, la formazione delle commissioni “ambiente e sicurezza” in ogni azienda;
- garantire la effettività e fattività della Commissione bilaterale permanente avendo la possibilità di agire attraverso confronti di merito, rivedendo e/o aggiornando il modello inquadramentale anche nel corso della vigenza contrattuale, viste le novità legate ai processi tecnologici/digitalizzazione/I.A;
- l'introduzione di permessi aggiuntivi, agevolazioni turnistiche;
- di favorire le riduzioni orarie e la conservazione del posto di lavoro oltre i limiti previsti per le donne e lavoratori LGBTQI vittime di violenza;
- di rafforzare la tutela della genitorialità.
Infine, relativamente alla parte economica: 
- viene richiesto il recupero del triennio precedente essendoci stati degli scostamenti notevoli dagli indici inflattivi previsti in fase di rinnovo (2022) e quelli reali che si sono realizzati;
- richiesto un aumento complessivo in linea con gli indici Istat per il triennio, non assorbile da precedenti erogazioni unilaterali;
- rendere esigibile l'istituto dell'Elemento di Garanzia Retributiva.