I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Bonus Natale

L’Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l’anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

L'Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l'anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall'Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

CIPL Agricoltura Operai Cuneo: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento retributivo del 2,7%

Il giorno 14 ottobre, presso Confagricoltura Cuneo, è stato rinnovato tra Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le sigle sindacali Uila-Uil, Fai-Cisl e Flai-Cgil il contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Dopo alcuni mesi di confronto si è giunti alla sottoscrizione dell’intesa, in applicazione degli artt. 2 e 3 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022, mantenendo la retribuzione differenziata per gli operai che svolgono mansioni non professionalizzate come ad esempio la raccolta.
In materia di classificazione del personale la categoria dei raccoglitori è stata inserita nella nuova qualifica “operaio comune non professionalizzato”, mantenendo invariata la struttura retributiva.
Dal punto di vista economico, oltre all’aumento retributivo del 3,5%, già definito con accordo nazionale del 2023 per compensare l’inflazione accumulata negli anni 2022 e 2023 e non coperta dal precedente rinnovo nazionale, è stato definito fra le parti a livello territoriale un aumento del 2,7%. Sono state inoltre definite maggiorazioni dei contributi per i lavoratori erogati dal FAVLA, nonchè maggiori integrazioni “una tantum” in occasione della nascita di un figlio ed un contributo forfettario per le spese scolastiche dei figli degli operai agricoli. 

Previsto un aumento retributivo del 2,7%

Il giorno 14 ottobre, presso Confagricoltura Cuneo, è stato rinnovato tra Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le sigle sindacali Uila-Uil, Fai-Cisl e Flai-Cgil il contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Dopo alcuni mesi di confronto si è giunti alla sottoscrizione dell'intesa, in applicazione degli artt. 2 e 3 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022, mantenendo la retribuzione differenziata per gli operai che svolgono mansioni non professionalizzate come ad esempio la raccolta.
In materia di classificazione del personale la categoria dei raccoglitori è stata inserita nella nuova qualifica “operaio comune non professionalizzato”, mantenendo invariata la struttura retributiva.
Dal punto di vista economico, oltre all'aumento retributivo del 3,5%, già definito con accordo nazionale del 2023 per compensare l’inflazione accumulata negli anni 2022 e 2023 e non coperta dal precedente rinnovo nazionale, è stato definito fra le parti a livello territoriale un aumento del 2,7%. Sono state inoltre definite maggiorazioni dei contributi per i lavoratori erogati dal FAVLA, nonchè maggiori integrazioni “una tantum” in occasione della nascita di un figlio ed un contributo forfettario per le spese scolastiche dei figli degli operai agricoli. 

Al via la “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”

Comunicato il rilascio dell’applicazione alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” (INPS, messaggio 13 novembre 2024, n. 3782).

L’INPS ha comunicato il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, progetto finanziato dal PNRR.

Da punto di vista normativo, l’articolo 30, comma 5 del D.L. n. 19 /2024 ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Istituto metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

In questa prima fase, la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel Cruscotto di monitoraggio Uniemens/UNILAV, relativi ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle Comunicazioni Obbligatorie, privi delle denunce Uniemens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Lo strumento in questione consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle sedi INPS, i datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia nel periodo di tempo considerato, e cioè un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati, in particolare, tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici dell’Istituto. Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro monitorati, l’istruttoria delle singole pratiche selezionate e l’eventuale invio della comunicazione di compliance.

L’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.

Il messaggio in argomento, infine, include le modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens.

Comunicato il rilascio dell'applicazione alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” (INPS, messaggio 13 novembre 2024, n. 3782).

L’INPS ha comunicato il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, progetto finanziato dal PNRR.

Da punto di vista normativo, l’articolo 30, comma 5 del D.L. n. 19 /2024 ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Istituto metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

In questa prima fase, la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel Cruscotto di monitoraggio Uniemens/UNILAV, relativi ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle Comunicazioni Obbligatorie, privi delle denunce Uniemens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Lo strumento in questione consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle sedi INPS, i datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia nel periodo di tempo considerato, e cioè un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati, in particolare, tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici dell’Istituto. Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro monitorati, l’istruttoria delle singole pratiche selezionate e l’eventuale invio della comunicazione di compliance.

L’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.

Il messaggio in argomento, infine, include le modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens.

CCNL Metalmeccanica Industria: interrotto il negoziato

Distanza tra le Parti Sociali sugli aumenti salariali ed i sindacati sono pronti alla mobilitazione

Nei giorni scorsi si è interrotta la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria 2024-2027, soprattutto a causa delle distanze sulle proposte relative agli aumenti salariali. Infatti i sindacati chiedono un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello), mentre Federmeccanica e Assistal hanno invece proposto il solo aumento definito in base all’andamento dell’inflazione oltre a 700,00 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno contratti integrativi con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
Secondo i sindacati, l’adeguamento dei minimi tabellari all’indice Ipca sarebbe pari a 173,37 euro lordi per il livello C3 nel periodo 2025-2028.
Per quanto riguarda, invece, la parte normativa la trattativa non è ancora iniziata in quanto le parti datoriali  non rispondono alle richieste dei sindacati, nonostante i sei mesi di trattativa
I sindacati si dichiarano consapevoli della crisi dei principali settori dell’industria, ma hanno annunciato l’avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.

Distanza tra le Parti Sociali sugli aumenti salariali ed i sindacati sono pronti alla mobilitazione

Nei giorni scorsi si è interrotta la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria 2024-2027, soprattutto a causa delle distanze sulle proposte relative agli aumenti salariali. Infatti i sindacati chiedono un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello), mentre Federmeccanica e Assistal hanno invece proposto il solo aumento definito in base all'andamento dell'inflazione oltre a 700,00 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno contratti integrativi con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all'anno precedente.
Secondo i sindacati, l'adeguamento dei minimi tabellari all'indice Ipca sarebbe pari a 173,37 euro lordi per il livello C3 nel periodo 2025-2028.
Per quanto riguarda, invece, la parte normativa la trattativa non è ancora iniziata in quanto le parti datoriali  non rispondono alle richieste dei sindacati, nonostante i sei mesi di trattativa
I sindacati si dichiarano consapevoli della crisi dei principali settori dell'industria, ma hanno annunciato l'avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: i sindacati chiedono il rinnovo

Fissato per il prossimo 19 novembre un nuovo incontro 

Secondo i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm la trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato, scaduto il 31 dicembre 2022, è giunto ad una fase decisiva, anche a fronte di una crescente inflazione che penalizza le condizioni economiche degli oltre 500.00 lavoratori del settore e comparta una forte differenza economica con i lavoratori dell’industria.
Dal punto di vista economico, le richieste sindacali (aumento dei minimi del 18,6% per il quadriennio 2023-2026 e rivalutazione del trattamento di trasferta e reperibilità) non hanno ancora avuto alcun riscontro e il negoziato, nonostante i numerosi incontri svoltisi finora, non registra significativi avanzamenti. 
Per quanto riguarda il quadro normativo, invece, si sono rivenuti i punti di incontro sulla riorganizzazione delle parti speciali del contratto, sulla formazione professionale, sull’inquadramento e sui criteri di maturazione di tredicesima e festività, sull’apprendistato e sul periodo di preavviso. 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 novembre 2024.

Fissato per il prossimo 19 novembre un nuovo incontro 

Secondo i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm la trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato, scaduto il 31 dicembre 2022, è giunto ad una fase decisiva, anche a fronte di una crescente inflazione che penalizza le condizioni economiche degli oltre 500.00 lavoratori del settore e comparta una forte differenza economica con i lavoratori dell’industria.
Dal punto di vista economico, le richieste sindacali (aumento dei minimi del 18,6% per il quadriennio 2023-2026 e rivalutazione del trattamento di trasferta e reperibilità) non hanno ancora avuto alcun riscontro e il negoziato, nonostante i numerosi incontri svoltisi finora, non registra significativi avanzamenti. 
Per quanto riguarda il quadro normativo, invece, si sono rivenuti i punti di incontro sulla riorganizzazione delle parti speciali del contratto, sulla formazione professionale, sull'inquadramento e sui criteri di maturazione di tredicesima e festività, sull'apprendistato e sul periodo di preavviso. 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 novembre 2024.

CCNL istituzioni Socio Assistenziali Uneba: resoconto dell’ultimo confronto per il rinnovo del contratto

Prosegue il confronto tra l’associazione datoriale e le organizzazioni sindacali

Le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs si sono riunite con l’associazione datoriale nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di settore. 
La discussione si è incentrata sull’analisi dei testi relativi al mercato del lavoro (revisionando l’articolo relativo ai tempi determinati in considerazione delle novità normative), sulla definizione delle causali e sulla percentuale relativa alla clausola di stabilizzazione. 
E’ stata accolta la richiesta di elevare la clausola di stabilizzazione del personale a tempo determinato al 30%.
Il confronto è poi proseguito sulla modifica dell’attuale articolo 28 “Divise e indumenti di servizio”. In merito, la delegazione trattante di Uneba recepisce le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sia rispetto alla costruzione dell’articolato sia con riguardo alla quantificazione sul primo livello, individuata dalle controparti in 14 minuti; ipotesi quest’ultima che le OO.SS. ritengono non percorribile, a fronte di accordi territoriali chiusi su 15 minuti e dei recenti CCNL rinnovati.
Le Parti si riuniranno nuovamente il prossimo 13 novembre per confrontarsi in tema di tutela della maternità e paternità e di trattamento economico progressivo, di cui le organizzazioni sindacali chiedono l’eliminazione.

Prosegue il confronto tra l'associazione datoriale e le organizzazioni sindacali

Le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs si sono riunite con l'associazione datoriale nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di settore. 
La discussione si è incentrata sull'analisi dei testi relativi al mercato del lavoro (revisionando l'articolo relativo ai tempi determinati in considerazione delle novità normative), sulla definizione delle causali e sulla percentuale relativa alla clausola di stabilizzazione. 
E' stata accolta la richiesta di elevare la clausola di stabilizzazione del personale a tempo determinato al 30%.
Il confronto è poi proseguito sulla modifica dell'attuale articolo 28 "Divise e indumenti di servizio". In merito, la delegazione trattante di Uneba recepisce le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sia rispetto alla costruzione dell'articolato sia con riguardo alla quantificazione sul primo livello, individuata dalle controparti in 14 minuti; ipotesi quest’ultima che le OO.SS. ritengono non percorribile, a fronte di accordi territoriali chiusi su 15 minuti e dei recenti CCNL rinnovati.
Le Parti si riuniranno nuovamente il prossimo 13 novembre per confrontarsi in tema di tutela della maternità e paternità e di trattamento economico progressivo, di cui le organizzazioni sindacali chiedono l'eliminazione.

Misure urgenti per riapertura termini di adesione al CPB: approvato decreto legge

Il Consiglio dei ministri, riunito il 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 novembre 2024, n. 103).

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale.

 

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

 

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

 

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

 

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

 

Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.Lgs. n. 1/2018, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri, riunito il 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 novembre 2024, n. 103).

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale.

 

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

 

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

 

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

 

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

 

Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.Lgs. n. 1/2018, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CCNL Funzioni Centrali: le OO.SS. Fp-Cgil e Uil-Pa non firmano l’ipotesi

La mancata firma da parte delle Sigle rappresenta un segnale di protesta contro un’ipotesi che non va incontro alle esigenze dei lavoratori del comparto

Il 6 novembre 2024 è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale 2022-2024 del CCNL Funzioni Centrali. Alla firma non hanno preso parte le Sigle sindacali Fp-Cgil e Uil-Pa che, mediante un comunicato stampa, hanno spiegato le ragioni che hanno portato alla mancata sottoscrizione. Le OO.SS. lamentano il fatto che il rinnovo porterà ad un valore delle retribuzioni più basso rispetto al contratto precedente che prevedeva aumenti di +1,87% rispetto all’inflazione. Infatti, l’inflazione nel triennio 2022-2024 è stata del 16,5%, mentre l’incremento stipendiale previsto è del 5,78%; oltre al fatto che metà degli aumenti previsti sono già stati corrisposti con acconti e il residuo che verrà erogato sarà davvero poco. Gli importi relativi all’indennità di vacanza contrattuale sono più bassi perché calcolati solo sullo stipendio tabellare senza contare i differenziali stipendiali. Altro problema è rappresentato dalla settimana lavorativa di 4 giorni che, stando a quanto affermano le OO.SS., non rappresenta una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, dal momento che la scelta è demandata all’amministrazione che decide se concederla o meno. 
Tra le altre cose, le Sigle contestano anche il mancato riconoscimento, durante il periodo di ferie, di tutta la retribuzione dovuta, comprese anche le indennità connesse allo status personale e professionale, oltre ai buoni pasto; e protestano anche per la mancanza di risorse adeguate da destinare al salario, alla carriera, alla valorizzazione professionale, ai buoni pasto. La firma apportata dalle altre Sigle all’ipotesi rappresenta per la Fp-Cgil e la Uil-Pa un arretramento per il personale. A tal proposito, per il 29 novembre 2024 è stato indetto uno sciopero generale. 

La mancata firma da parte delle Sigle rappresenta un segnale di protesta contro un'ipotesi che non va incontro alle esigenze dei lavoratori del comparto

Il 6 novembre 2024 è stato sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale 2022-2024 del CCNL Funzioni Centrali. Alla firma non hanno preso parte le Sigle sindacali Fp-Cgil e Uil-Pa che, mediante un comunicato stampa, hanno spiegato le ragioni che hanno portato alla mancata sottoscrizione. Le OO.SS. lamentano il fatto che il rinnovo porterà ad un valore delle retribuzioni più basso rispetto al contratto precedente che prevedeva aumenti di +1,87% rispetto all'inflazione. Infatti, l'inflazione nel triennio 2022-2024 è stata del 16,5%, mentre l'incremento stipendiale previsto è del 5,78%; oltre al fatto che metà degli aumenti previsti sono già stati corrisposti con acconti e il residuo che verrà erogato sarà davvero poco. Gli importi relativi all'indennità di vacanza contrattuale sono più bassi perché calcolati solo sullo stipendio tabellare senza contare i differenziali stipendiali. Altro problema è rappresentato dalla settimana lavorativa di 4 giorni che, stando a quanto affermano le OO.SS., non rappresenta una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dal momento che la scelta è demandata all'amministrazione che decide se concederla o meno. 
Tra le altre cose, le Sigle contestano anche il mancato riconoscimento, durante il periodo di ferie, di tutta la retribuzione dovuta, comprese anche le indennità connesse allo status personale e professionale, oltre ai buoni pasto; e protestano anche per la mancanza di risorse adeguate da destinare al salario, alla carriera, alla valorizzazione professionale, ai buoni pasto. La firma apportata dalle altre Sigle all'ipotesi rappresenta per la Fp-Cgil e la Uil-Pa un arretramento per il personale. A tal proposito, per il 29 novembre 2024 è stato indetto uno sciopero generale. 

Riduzione contributiva 2024 per l’edilizia: le indicazioni operative

Confermata per l’anno in corso l’agevolazione a favore delle imprese del settore nella misura dell’11,5% (INPS, circolare 11 novembre 2024, n. 93).

L’INPS ha illustrato le modalità operative per l’invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso Uniemens per la riduzione contributiva relativa al settore edilizia. Il beneficio è stabilito (articolo 29 del D.L. n. 244/1995 confermata dal decreto 16 maggio 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura dell’11,50%, per gli operai edili a tempo pieno per l’anno 2024.

In particolare, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
L’accesso al beneficio è subordinato:
– al possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC (articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006);
– al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989, in materia di retribuzione imponibile;
– al requisito che i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (articolo 36-bis, comma 8 del D.L. n. 223/2006).
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le strutture territorialmente competenti dell’INPS, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, dovranno procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.
Infine, la circolare in commento include le indicazioni per i datori di lavoro sulle modalità di esposizione dello sgravio nel flusso Uniemens. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025

 

Confermata per l'anno in corso l'agevolazione a favore delle imprese del settore nella misura dell’11,5% (INPS, circolare 11 novembre 2024, n. 93).

L'INPS ha illustrato le modalità operative per l’invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso Uniemens per la riduzione contributiva relativa al settore edilizia. Il beneficio è stabilito (articolo 29 del D.L. n. 244/1995 confermata dal decreto 16 maggio 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura dell’11,50%, per gli operai edili a tempo pieno per l’anno 2024.

In particolare, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
L’accesso al beneficio è subordinato:
- al possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC (articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006);
- al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- al requisito che i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (articolo 36-bis, comma 8 del D.L. n. 223/2006).
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le strutture territorialmente competenti dell’INPS, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, dovranno procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.
Infine, la circolare in commento include le indicazioni per i datori di lavoro sulle modalità di esposizione dello sgravio nel flusso Uniemens. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025

 

CCNL Abbigliamento Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo che prevede aumenti retributivi

Stabilito un incremento salariale di 200,00 euro, contributo per welfare sanitario e l’erogazione di un EGR per i dipendenti del settore

In data 11 novembre 2024, la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec-Uil hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore tessile abbigliamento moda, insieme alle rappresentanze di Confindustria Sistema Moda Italia. Il contratto, scaduto il 31 marzo scorso, avrà validità fino al 31 marzo 2027 e riguarda oltre 372mila dipendenti occupati in circa 41mila aziende. Il rinnovo prevede novità sia per quanto riguarda la parte economica che quella normativa.
Dal punto di vista economico, l’accordo ha stabilito un aumento complessivo (Tec) nel periodo di vigenza contrattuale pari a 232,00 euro al 4° livello, vale a dire del 13%. Per quanto concerne, invece, il Tem, l’aumento, sempre riferito al 4° livello e da riproporzionarsi sugli altri livelli, è pari a 200,00 euro, diviso in 3 tranche:
95,00 euro dal 1° dicembre 2024;
57,00 euro dal 1° gennaio 2026;
48,00 euro dal 1° gennaio 2027
Il montante sarà pari a 4.001,00 euro e la percentuale di aumento sui minimi dell’11,20%. Incrementato anche l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti delle aziende che non praticano la contrattazione di 2° livello che sarà pari a 50,00 euro annuali. Vengono riconosciuti anche 200,00 euro a titolo di welfare; mentre, per il welfare sanitario sarà compito delle aziende versare per ogni dipendente un contributo aggiuntivo di 3,00 euro al fondo Sanimoda e di 2,00 euro all’assicurazione per la non autosufficienza (LCT). Il contributo al fondo pensione complementare Previmoda sarà innalzato dello 0,30% a partire dal 1° luglio 2026 e la quota per Premorienza passerà, dal 1° aprile 2025, allo 0,24%. 
Alla luce delle migliorie apportate, i sindacati fanno sapere che dal lato retributivo i lavoratori avranno un incremento di 271,00 euro nel triennio, superando, di fatto, la cifra oraria di 9,00 euro. 
Dal punto di vista normativo, invece, aumentano i permessi per i rappresentanti della sicurezza e aumentano, in generale, i permessi retribuiti e non. Nella fattispecie:
– 10 giorni di permessi non retribuiti per malattia figlio/a;
– estensione dei 3 giorni in caso di infermità o decesso dei figli del coniuge/convivente e in caso di perdita dei genitori di quest’ultimo;
– permessi retribuiti dalla legge per adozioni e donatori di midollo osseo;
– permessi non retribuiti per chi assume la tutela di stranieri non accompagnati e per percorsi di fecondazione assistita anche all’estero;
– 30 giorni retribuiti per gli invalidi civili oltre il 50%. 
Per i genitori con figli con Dsa è previsto un orario agevolato e la possibilità di frazionare i permessi 104. L’aspettativa non retribuita, in caso di superamento del periodo di comporto, passa a 8 mesi e viene riconosciuto un periodo di comporto di 15 mesi per gli invalidi (legge 68). Per i certificati medici superiori ai 5 giorni, la carenza di malattia verrà pagata al 100%. Novità anche in tema di ferie solidali, Banca Ore, smart working e ampliamento delle ore di formazione, oltre al rispetto delle norme di legge per le donne vittime di violenza di genere; senza dimenticare l’istituzione di un ente bilaterale di settore che avrà il compito di sviluppare un’informativa nazionale ed iniziative volte alla difesa e allo sviluppo del comparto e un Osservatorio per la promozione dell’occupazione femminile. 

Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore che dovranno votare l’accordo. 
 

Stabilito un incremento salariale di 200,00 euro, contributo per welfare sanitario e l'erogazione di un EGR per i dipendenti del settore

In data 11 novembre 2024, la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec-Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore tessile abbigliamento moda, insieme alle rappresentanze di Confindustria Sistema Moda Italia. Il contratto, scaduto il 31 marzo scorso, avrà validità fino al 31 marzo 2027 e riguarda oltre 372mila dipendenti occupati in circa 41mila aziende. Il rinnovo prevede novità sia per quanto riguarda la parte economica che quella normativa.
Dal punto di vista economico, l'accordo ha stabilito un aumento complessivo (Tec) nel periodo di vigenza contrattuale pari a 232,00 euro al 4° livello, vale a dire del 13%. Per quanto concerne, invece, il Tem, l'aumento, sempre riferito al 4° livello e da riproporzionarsi sugli altri livelli, è pari a 200,00 euro, diviso in 3 tranche:
- 95,00 euro dal 1° dicembre 2024;
- 57,00 euro dal 1° gennaio 2026;
- 48,00 euro dal 1° gennaio 2027
Il montante sarà pari a 4.001,00 euro e la percentuale di aumento sui minimi dell'11,20%. Incrementato anche l'elemento di garanzia retributiva per i dipendenti delle aziende che non praticano la contrattazione di 2° livello che sarà pari a 50,00 euro annuali. Vengono riconosciuti anche 200,00 euro a titolo di welfare; mentre, per il welfare sanitario sarà compito delle aziende versare per ogni dipendente un contributo aggiuntivo di 3,00 euro al fondo Sanimoda e di 2,00 euro all'assicurazione per la non autosufficienza (LCT). Il contributo al fondo pensione complementare Previmoda sarà innalzato dello 0,30% a partire dal 1° luglio 2026 e la quota per Premorienza passerà, dal 1° aprile 2025, allo 0,24%. 
Alla luce delle migliorie apportate, i sindacati fanno sapere che dal lato retributivo i lavoratori avranno un incremento di 271,00 euro nel triennio, superando, di fatto, la cifra oraria di 9,00 euro. 
Dal punto di vista normativo, invece, aumentano i permessi per i rappresentanti della sicurezza e aumentano, in generale, i permessi retribuiti e non. Nella fattispecie:
- 10 giorni di permessi non retribuiti per malattia figlio/a;
- estensione dei 3 giorni in caso di infermità o decesso dei figli del coniuge/convivente e in caso di perdita dei genitori di quest'ultimo;
- permessi retribuiti dalla legge per adozioni e donatori di midollo osseo;
- permessi non retribuiti per chi assume la tutela di stranieri non accompagnati e per percorsi di fecondazione assistita anche all'estero;
- 30 giorni retribuiti per gli invalidi civili oltre il 50%. 
Per i genitori con figli con Dsa è previsto un orario agevolato e la possibilità di frazionare i permessi 104. L'aspettativa non retribuita, in caso di superamento del periodo di comporto, passa a 8 mesi e viene riconosciuto un periodo di comporto di 15 mesi per gli invalidi (legge 68). Per i certificati medici superiori ai 5 giorni, la carenza di malattia verrà pagata al 100%. Novità anche in tema di ferie solidali, Banca Ore, smart working e ampliamento delle ore di formazione, oltre al rispetto delle norme di legge per le donne vittime di violenza di genere; senza dimenticare l'istituzione di un ente bilaterale di settore che avrà il compito di sviluppare un'informativa nazionale ed iniziative volte alla difesa e allo sviluppo del comparto e un Osservatorio per la promozione dell'occupazione femminile. 

Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore che dovranno votare l'accordo.