CIPL Agricoltura Operai Avellino: rinnovato il contratto fino al 2027

Previsto un incremento del 6% per compensare l’inflazione

Il 7 novembre 2024, presso la sede di Confagricoltura Avellino, si sono incontrate le Organizzazioni datoriali, Confagricoltura Avellino, Federazione Provinciale Coldiretti Avellino, Confederazione Italiana Agricoltori e le Organizzazioni Sindacali, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil per definire il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Avellino, con decorrenza 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027. 
A partire dal 1° gennaio 2025, per consentire all’Ente Bilaterale, EBAT Avellino, di assicurare ed erogare le prestazioni ed i trattamenti assistenziali previsti, nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stato stabilito un aumento di 0,20 euro a carico dei datori di lavoro e dei concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi Inps. Con separato accordo le Parti costituenti stabiliranno la quota da destinare alle prestazioni sanitarie integrative ai trattamenti di legge previste dall’art. 3 lettera a) dello statuto dell’EBAT Avellino, e la quota da destinare alle singole altre attività previste. 
Dal punto di vista retributivo, con decorrenza 1° ottobre 2024, i salari contrattuali vigenti alla data del 31 dicembre 2023 per ciascun livello professionale sono incrementati del 6%, con aumenti graduali che compensano l’inflazione e assicurano un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori del comparto.

Previsto un incremento del 6% per compensare l'inflazione

Il 7 novembre 2024, presso la sede di Confagricoltura Avellino, si sono incontrate le Organizzazioni datoriali, Confagricoltura Avellino, Federazione Provinciale Coldiretti Avellino, Confederazione Italiana Agricoltori e le Organizzazioni Sindacali, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil per definire il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Avellino, con decorrenza 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027. 
A partire dal 1° gennaio 2025, per consentire all'Ente Bilaterale, EBAT Avellino, di assicurare ed erogare le prestazioni ed i trattamenti assistenziali previsti, nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stato stabilito un aumento di 0,20 euro a carico dei datori di lavoro e dei concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi Inps. Con separato accordo le Parti costituenti stabiliranno la quota da destinare alle prestazioni sanitarie integrative ai trattamenti di legge previste dall'art. 3 lettera a) dello statuto dell'EBAT Avellino, e la quota da destinare alle singole altre attività previste. 
Dal punto di vista retributivo, con decorrenza 1° ottobre 2024, i salari contrattuali vigenti alla data del 31 dicembre 2023 per ciascun livello professionale sono incrementati del 6%, con aumenti graduali che compensano l’inflazione e assicurano un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori del comparto.

SIISL, per i disoccupati c’è l’iscrizione d’ufficio

Dal 24 novembre la presentazione di domanda di NASpI e DIS-COLL porterà di conseguenza l’adesione alla piattaforma informatica (D.M. 21 novembre 2024 n. 174).

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. 21 novembre n. 174/2024 che ha fissato al 24 novembre 2024 la data da cui la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all’iscrizione d’ufficio alla piattaforma SIISL, con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell’indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

In sostanza il provvedimento attua gli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).

Inoltre, dal 18 dicembre 2024, la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestita dall’INPS, sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

Il D.M. n. 174/2024 indica anche le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

Il decreto ministeriale in questione è stato trasmesso alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio per i controlli di competenza.

 

Dal 24 novembre la presentazione di domanda di NASpI e DIS-COLL porterà di conseguenza l'adesione alla piattaforma informatica (D.M. 21 novembre 2024 n. 174).

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. 21 novembre n. 174/2024 che ha fissato al 24 novembre 2024 la data da cui la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

In sostanza il provvedimento attua gli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).

Inoltre, dal 18 dicembre 2024, la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestita dall'INPS, sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

Il D.M. n. 174/2024 indica anche le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

Il decreto ministeriale in questione è stato trasmesso alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio per i controlli di competenza.

 

CCNL Terziario Confesercenti: siglato l’accordo sui nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Ai fini dell’assunzione con contratto di apprendistato, dal 1° novembre 2024 verranno applicate le modifiche alla classificazione ed i nuovi profili formativi 

Con accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Confesercenti Nazionale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno stabilito che, al fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte con l’accordo di rinnovo del CCNL di settore siglato in data 22 marzo 2024, entrano in vigore dal 1° novembre 2024.
Pertanto, troveranno applicazione le nuove figure previste dagli articoli 113, 115, e 115.1. Inoltre, vengono forniti i nuovi profili formativi.
Con specifico riferimento alla figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53 del testo contrattuale vigente, le Parti sociali stabiliscono che il livello di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico saranno quelli del secondo livello per tutta la durata dei 36 mesi.

Ai fini dell'assunzione con contratto di apprendistato, dal 1° novembre 2024 verranno applicate le modifiche alla classificazione ed i nuovi profili formativi 

Con accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Confesercenti Nazionale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno stabilito che, al fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte con l’accordo di rinnovo del CCNL di settore siglato in data 22 marzo 2024, entrano in vigore dal 1° novembre 2024.
Pertanto, troveranno applicazione le nuove figure previste dagli articoli 113, 115, e 115.1. Inoltre, vengono forniti i nuovi profili formativi.
Con specifico riferimento alla figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 del testo contrattuale vigente, le Parti sociali stabiliscono che il livello di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico saranno quelli del secondo livello per tutta la durata dei 36 mesi.

Banche e assicurazioni: la comunicazione per evitare ulteriore ripartizione delle rate di crediti edilizi

L’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

 

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

L'Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e "Bonus barriere architettoniche" acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.

 

Pertanto, l'Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo 2025-2027

La piattaforma per il rinnovo è stata rinnovata a larga approvazione dei lavoratori, ora la via il tavolo del negoziato

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 20 novembre 2024, l’approvazione da parte della lavoratrici e dei lavoratori della piattaforma di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. La votazione ha raccolto il 99% dei consensi, facendo registrare una partecipazione pari a 47.031 lavoratori su 80.891 dipendenti coinvolti negli stabilimenti. 
Il rinnovo contrattuale consentirà di dare risposte concrete, affermano le Sigle, in materia di salario, riduzione dell’orario di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza e conciliazione vita e lavoro; tutti elementi che consentiranno di rilanciare un settore cruciale per il tessuto produttivo. La piattaforma verrà ora inviata alle parti datoriali di Unionmeccanica e Confapi, con l’auspicio che venga convocato il tavolo del negoziato in tempi brevi. 

La piattaforma per il rinnovo è stata rinnovata a larga approvazione dei lavoratori, ora la via il tavolo del negoziato

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 20 novembre 2024, l'approvazione da parte della lavoratrici e dei lavoratori della piattaforma di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. La votazione ha raccolto il 99% dei consensi, facendo registrare una partecipazione pari a 47.031 lavoratori su 80.891 dipendenti coinvolti negli stabilimenti. 
Il rinnovo contrattuale consentirà di dare risposte concrete, affermano le Sigle, in materia di salario, riduzione dell'orario di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza e conciliazione vita e lavoro; tutti elementi che consentiranno di rilanciare un settore cruciale per il tessuto produttivo. La piattaforma verrà ora inviata alle parti datoriali di Unionmeccanica e Confapi, con l'auspicio che venga convocato il tavolo del negoziato in tempi brevi. 

CCNL Cinematografia Esercizi: nuovo incontro per il rinnovo

Definito l’aumento di 200,00 euro al 4° livello 

Lo scorso 19 novembre si sono incontrate l’ANEC e  le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil per discutere sul rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Di seguito gli argomenti discussi:
– revoca della proposta datoriale su una nuova classificazione;
– definito l’aumento contrattuale complessivo in 200,00 euro al FTE 4° livello e prima tranche pari a 60,00 euro con decorrenza 1° novembre 2024;
– stabilita la decorrenza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2026.
Viene revocato, inoltre, lo stato di agitazione dichiarato dalle sigle sindacali. 

Definito l'aumento di 200,00 euro al 4° livello 

Lo scorso 19 novembre si sono incontrate l'ANEC e  le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil per discutere sul rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Di seguito gli argomenti discussi:
- revoca della proposta datoriale su una nuova classificazione;
- definito l'aumento contrattuale complessivo in 200,00 euro al FTE 4° livello e prima tranche pari a 60,00 euro con decorrenza 1° novembre 2024;
- stabilita la decorrenza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2026.
Viene revocato, inoltre, lo stato di agitazione dichiarato dalle sigle sindacali. 

Pensioni: il cedolino di dicembre 2024

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l’importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l’INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

– abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
– fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell’INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L’importo aggiuntivo

L’INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L’Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l'importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l'INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

- abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
- fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L'importo aggiuntivo

L'INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

- al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L'Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.

CCNL Portuali: siglato il verbale

Sottoscritto il verbale che integra l’ipotesi dell’ 8 ottobre

Il 18 novembre è stato siglato tra le segreterie nazionali delle OOSS Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e le Associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport il verbale di accordo che integra e conferma l’ipotesi sottoscritta lo scorso 8 ottobre.
Il verbale prevede, innanzitutto, la tabella con i nuovi minimi a decorrere da:
– novembre 2024;
– dicembre 2025;
– dicembre 2026.

Livello Valore mc al 10/2024 I tranche nov ’24 Il tranche dic ’25 III Tranche dic ’26 Tot aumento Tot mc a regime 31/12/2026
VII 1460,01 37 47 57 141 1601
VI 1625,20 38 48 58 144 1769
V 1703,44 39 49 59 147 1850
IV 1804,96 40 50 60 150 1955
III 1920,84 41 51 61 153 2074
II 2076,80 42 52 62 156 2233
I 2229,03 43 53 63 159 2388
Quadro 2383,74 44 54 64 162 2546
Quadro B ADSP 2432,94 45 55 66 166 2599
Quadro A ADSP 2681,80 46 56 67 169 2851

Confermati:
– l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR come da articolo 15 CCNL), di 50,00 euro lordi (cinquanta,00), a decorrere dal 1° novembre 2024, per 13 mensilità, che si aggiunge all’attuale importo di EDR.
–  per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 un importo una tantum di 350,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli in tre tranches: 150,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025;  100,00 euro a luglio 2026. A tal proposito, è prevista una disciplina più dettagliata che prevede per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2024 e prima del 31 ottobre 2024 che il suddetto importo sia calcolato moltiplicando un decimo di tale cifra per ogni mese di servizio  in cui il dipendente ha lavorato almeno 15 giorni di calendario ed è erogato in proporzione all’orario di lavoro prestato, in caso di part-time. 
– un importo figurativo pari a 250,00 euro, uguale per tutti i livelli, a titolo di misure di welfare (flexible e/o fringe benefit) ripartito in 3 tranches: 50,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025; 100,00 euro a luglio 2026.

Sottoscritto il verbale che integra l'ipotesi dell' 8 ottobre

Il 18 novembre è stato siglato tra le segreterie nazionali delle OOSS Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e le Associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport il verbale di accordo che integra e conferma l'ipotesi sottoscritta lo scorso 8 ottobre.
Il verbale prevede, innanzitutto, la tabella con i nuovi minimi a decorrere da:
- novembre 2024;
- dicembre 2025;
- dicembre 2026.

Livello Valore mc al 10/2024 I tranche nov '24 Il tranche dic '25 III Tranche dic '26 Tot aumento Tot mc a regime 31/12/2026
VII 1460,01 37 47 57 141 1601
VI 1625,20 38 48 58 144 1769
V 1703,44 39 49 59 147 1850
IV 1804,96 40 50 60 150 1955
III 1920,84 41 51 61 153 2074
II 2076,80 42 52 62 156 2233
I 2229,03 43 53 63 159 2388
Quadro 2383,74 44 54 64 162 2546
Quadro B ADSP 2432,94 45 55 66 166 2599
Quadro A ADSP 2681,80 46 56 67 169 2851

Confermati:
- l'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR come da articolo 15 CCNL), di 50,00 euro lordi (cinquanta,00), a decorrere dal 1° novembre 2024, per 13 mensilità, che si aggiunge all'attuale importo di EDR.
-  per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 un importo una tantum di 350,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli in tre tranches: 150,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025;  100,00 euro a luglio 2026. A tal proposito, è prevista una disciplina più dettagliata che prevede per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2024 e prima del 31 ottobre 2024 che il suddetto importo sia calcolato moltiplicando un decimo di tale cifra per ogni mese di servizio  in cui il dipendente ha lavorato almeno 15 giorni di calendario ed è erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato, in caso di part-time. 
- un importo figurativo pari a 250,00 euro, uguale per tutti i livelli, a titolo di misure di welfare (flexible e/o fringe benefit) ripartito in 3 tranches: 50,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025; 100,00 euro a luglio 2026.

Voucher 3I – Investire in Innovazione: termini e modalità presentazione domande

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 ha fissato i termini e le modalità di apertura per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura “Voucher 3I – Investire in Innovazione” (MIMIT, comunicato 20 novembre 2024). 

L’incentivo, disposto dal MIMIT in attuazione della Legge Made in Italy, intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l’acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. 

 

Tramite il “Voucher 3I” è possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

  • deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.

 

Le microimprese e le start-up innovative interessate potranno presentare le domande tramite la piattaforma online di Invitalia che gestisce la misura per conto del MIMIT a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

Ogni microimpresa e start-up innovativa potrà presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dall’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.

 

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

– accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore (accordo di consulenza);

– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore relativa ai seguenti elementi: possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; aiuti “de minimis” già percepiti; regolarità contributiva dell’impresa richiedente; assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell’impresa richiedente; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019; carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

 

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 

 

L’importo dell’agevolazione verrà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 ha fissato i termini e le modalità di apertura per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura "Voucher 3I - Investire in Innovazione" (MIMIT, comunicato 20 novembre 2024). 

L’incentivo, disposto dal MIMIT in attuazione della Legge Made in Italy, intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l’acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. 

 

Tramite il “Voucher 3I” è possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.

 

Le microimprese e le start-up innovative interessate potranno presentare le domande tramite la piattaforma online di Invitalia che gestisce la misura per conto del MIMIT a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

Ogni microimpresa e start-up innovativa potrà presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dall'articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.

 

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore (accordo di consulenza);

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore relativa ai seguenti elementi: possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; aiuti “de minimis” già percepiti; regolarità contributiva dell’impresa richiedente; assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell’impresa richiedente; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019; carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

 

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 

 

L’importo dell’agevolazione verrà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

CCNL Editoria e Grafica Artigianato: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Stabiliti nuovi aumenti retributivi a partire dal 1° dicembre 2024 e novità normative

Il 18 novembre scorso le associazioni datoriali Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL area comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e ha validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista retributivo, per le imprese artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 200,00 euro suddivisi in 4 tranches:
– 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
– 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
– 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 4a tranche 40,00 euro dal 1° novembre 2026.
Per le imprese non artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 207,00 euro suddivisi in 4 tranches:
– 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
– 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
– 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 4a tranche 47,00 euro dal 1° novembre 2026.
Inoltre, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024 viene corrisposto un importo Una Tantum pari a 150,00 euro, corrisposte nella seguente modalità:
100,00 euro con la retribuzione di febbraio 2025;
50,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025
L’Una Tantum è riproporzionata per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo viene erogata un’Una Tantum dell’importo di cui sopra nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. 
L’ipotesi prevede, tra le altre novità normative, delle modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato; mentre, per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante per le piccole e medie imprese, la durata massima è ridotta a 3 anni e le percentuali retributive sono indicate nella tabella riportata nella tabella di seguito. Inoltre, durante il periodo formativo, gli apprendisti matureranno gli scatti di anzianità. 

Livello I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
1A, 1B, 2, 3, 4, 5bis, 5 60% 60% 80% 80% 90% 90%
Livello 5 – figure a 2 anni 60% 80% 85% 95%    

Per quanto concerne la malattia, il periodo di comporto è incrementato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità. Riconosciuto anche un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere. 

È stato stabilita la creazione di una Commissione tecnica che ha il compito di aggiornare le figure professionali che operano nel settore ICT, secondo normative UNI e framework europeo delle competenze digitali e-CF; ed un’ulteriore commissione per le tematiche relative alle certificazioni ESG. 

Stabiliti nuovi aumenti retributivi a partire dal 1° dicembre 2024 e novità normative

Il 18 novembre scorso le associazioni datoriali Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL area comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e ha validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista retributivo, per le imprese artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 200,00 euro suddivisi in 4 tranches:
- 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
- 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
- 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
- 4a tranche 40,00 euro dal 1° novembre 2026.
Per le imprese non artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 207,00 euro suddivisi in 4 tranches:
- 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
- 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
- 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
- 4a tranche 47,00 euro dal 1° novembre 2026.
Inoltre, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024 viene corrisposto un importo Una Tantum pari a 150,00 euro, corrisposte nella seguente modalità:
- 100,00 euro con la retribuzione di febbraio 2025;
- 50,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025
L'Una Tantum è riproporzionata per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo viene erogata un'Una Tantum dell'importo di cui sopra nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. 
L'ipotesi prevede, tra le altre novità normative, delle modifiche all'istituto del contratto a tempo determinato; mentre, per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante per le piccole e medie imprese, la durata massima è ridotta a 3 anni e le percentuali retributive sono indicate nella tabella riportata nella tabella di seguito. Inoltre, durante il periodo formativo, gli apprendisti matureranno gli scatti di anzianità. 

Livello I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
1A, 1B, 2, 3, 4, 5bis, 5 60% 60% 80% 80% 90% 90%
Livello 5 - figure a 2 anni 60% 80% 85% 95%    

Per quanto concerne la malattia, il periodo di comporto è incrementato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità. Riconosciuto anche un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere. 

È stato stabilita la creazione di una Commissione tecnica che ha il compito di aggiornare le figure professionali che operano nel settore ICT, secondo normative UNI e framework europeo delle competenze digitali e-CF; ed un'ulteriore commissione per le tematiche relative alle certificazioni ESG.