Start-up e PMI innovative: agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261/2024 ed entrerà in vigore il 22 novembre 2024.

L’articolo 2 della Legge n. 162/2024 stabilisce che per gli investimenti effettuati in Start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tali disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, l’articolo 3 della nuova legge inserisce, all’articolo 27 del D.L. n. 34/2020, il comma 5-bis che prevede quanto segue: “Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

  2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

  3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

  4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;

  5. l’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato”.

A seguire, l’articolo 4 della Legge n. 162/2024 introduce modifiche all’articolo 14 del D.L. n. 73/2021 in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

Infine, all’articolo 5, sono previste modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, elevando da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – SIS.

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261/2024 ed entrerà in vigore il 22 novembre 2024.

L'articolo 2 della Legge n. 162/2024 stabilisce che per gli investimenti effettuati in Start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza viene riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tali disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, l'articolo 3 della nuova legge inserisce, all'articolo 27 del D.L. n. 34/2020, il comma 5-bis che prevede quanto segue: "Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

  2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

  3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

  4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;

  5. l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato".

A seguire, l'articolo 4 della Legge n. 162/2024 introduce modifiche all'articolo 14 del D.L. n. 73/2021 in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

Infine, all'articolo 5, sono previste modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, elevando da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice - SIS.

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: nuovi minimi con la retribuzione di novembre

Nella busta paga di novembre nuovi importi dei minimi per i dipendenti del settore

Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno riconosciuto ai lavoratori nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° novembre 2024. All’importo della paga base si aggiunge quello dell’elemento distinto della retribuzione. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Edr Totale
Quadro S 3.239,01 10,33 3.249,34
Quadro 2.894,65 10,33 2.904,98
A1 2.555,68 10,33 2.566,01
A2 2.323,37 10,33 2.333,70
B1 2.148,39 10,33 2.158,72
B2 2.010,08 10,33 2.020,41
C1 1.871,83 10,33 1.882,16
C2 1.772,01 10,33 1.782,34
C3 1.718,30 10,33 1.728,63
D1 1.664,59 10,33 1.674,92
D2 1.572,43 10,33 1.582,76
D3 1.322,88 10,33 1.333,21

Nella busta paga di novembre nuovi importi dei minimi per i dipendenti del settore

Con l'ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno riconosciuto ai lavoratori nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° novembre 2024. All'importo della paga base si aggiunge quello dell'elemento distinto della retribuzione. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Edr Totale
Quadro S 3.239,01 10,33 3.249,34
Quadro 2.894,65 10,33 2.904,98
A1 2.555,68 10,33 2.566,01
A2 2.323,37 10,33 2.333,70
B1 2.148,39 10,33 2.158,72
B2 2.010,08 10,33 2.020,41
C1 1.871,83 10,33 1.882,16
C2 1.772,01 10,33 1.782,34
C3 1.718,30 10,33 1.728,63
D1 1.664,59 10,33 1.674,92
D2 1.572,43 10,33 1.582,76
D3 1.322,88 10,33 1.333,21

EBM Salute: avviata la campagna di adesione 2025 ai familiari non a carico

La domanda di estensione del Piano Sanitario può essere presentata fino al 31 dicembre 2024

L’EBM Salute, il Fondo Sanitario integrativo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto anche per il 2025 la Campagna di Adesione per l’estensione della copertura sanitaria al proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico.
Sono considerati familiari non fiscalmente a carico i seguenti soggetti che non superano il reddito annuale stabilito per legge:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 (Art.1, commi 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-65);
– i figli e le figlie.
I premi sono stati determinati in:
230,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente;
– 230,00 euro per ogni figlio/a.
La copertura decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
Le domande possono essere presentate telematicamente entro il 31 dicembre 2024.

La domanda di estensione del Piano Sanitario può essere presentata fino al 31 dicembre 2024

L'EBM Salute, il Fondo Sanitario integrativo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto anche per il 2025 la Campagna di Adesione per l’estensione della copertura sanitaria al proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico.
Sono considerati familiari non fiscalmente a carico i seguenti soggetti che non superano il reddito annuale stabilito per legge:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 (Art.1, commi 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-65);
– i figli e le figlie.
I premi sono stati determinati in:
- 230,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente;
- 230,00 euro per ogni figlio/a.
La copertura decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
Le domande possono essere presentate telematicamente entro il 31 dicembre 2024.

APE Sociale, il 30 novembre è il termine per la presentazione della domanda

L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato (INPS, comunicato 8 novembre 2024).

L’INPS rammenta che il prossimo 30 novembre 2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale (anticipo pensionistico). 

L’indennità spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata che si ritrovano in determinate condizioni lavorative, personali e familiari.

In particolare, per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

– almeno 63 anni e 5 mesi di età;
– almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie di gravosi illustrate nella pagina APE Sociale). Ai fini del  riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;
– non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione, nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

 

L'accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato (INPS, comunicato 8 novembre 2024).

L'INPS rammenta che il prossimo 30 novembre 2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale (anticipo pensionistico). 

L’indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata che si ritrovano in determinate condizioni lavorative, personali e familiari.

In particolare, per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni e 5 mesi di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie di gravosi illustrate nella pagina APE Sociale). Ai fini del  riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione, nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

 

Le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 (Agenzia delle entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E).

In attuazione della Legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, l’articolo 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 219/2023 ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);

  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Più precisamente, l’articolo 10-quater, rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”, al primo comma, stabilisce che l’amministrazione finanziaria proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, espressamente elencate dalla richiamata disposizione.

L’articolo 10-quinquies, rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”, prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 219/2023, con riferimento all’articolo 10-quater, chiarisce che l’introduzione di una disciplina che prevede come obbligatoria l’autotutela in taluni specifici casi è stata ritenuta opportuna non solo per ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso.

L’amministrazione finanziaria, dunque, procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;

  2. b) errore di calcolo;

  3. c) errore sull’individuazione del tributo;

  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

  5. e) errore sul presupposto d’imposta;

  6. f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

 

Tali ipotesi devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

 

Con riguardo all’articolo 10-quinquies, viene stabilito che l’amministrazione finanziaria possa comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

In virtù della suddetta disposizione, il potere di autotutela può, pertanto, essere esercitato dall’amministrazione finanziaria nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal comma 1 dell’articolo 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;

  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione previsto dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. 

La competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad
eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.

 

L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

 

Quando l’Ufficio, al termine della fase istruttoria, conclude il relativo iter con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, adeguatamente motivato, lo notifica al contribuente. Qualora, invece, l’Ufficio ritenga di accogliere solo parzialmente la richiesta di annullamento, lo stesso notifica al contribuente un provvedimento di autotutela parziale contenente la rideterminazione delle somme dovute.

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 (Agenzia delle entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E).

In attuazione della Legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, l’articolo 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 219/2023 ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);

  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Più precisamente, l’articolo 10-quater, rubricato "Esercizio del potere di autotutela obbligatoria", al primo comma, stabilisce che l’amministrazione finanziaria proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, espressamente elencate dalla richiamata disposizione.

L’articolo 10-quinquies, rubricato "Esercizio del potere di autotutela facoltativa", prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 219/2023, con riferimento all’articolo 10-quater, chiarisce che l’introduzione di una disciplina che prevede come obbligatoria l’autotutela in taluni specifici casi è stata ritenuta opportuna non solo per ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso.

L’amministrazione finanziaria, dunque, procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;

  2. b) errore di calcolo;

  3. c) errore sull’individuazione del tributo;

  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

  5. e) errore sul presupposto d’imposta;

  6. f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

 

Tali ipotesi devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

 

Con riguardo all’articolo 10-quinquies, viene stabilito che l’amministrazione finanziaria possa comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

In virtù della suddetta disposizione, il potere di autotutela può, pertanto, essere esercitato dall’amministrazione finanziaria nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal comma 1 dell’articolo 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;

  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione previsto dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. 

La competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad
eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.

 

L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

 

Quando l’Ufficio, al termine della fase istruttoria, conclude il relativo iter con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, adeguatamente motivato, lo notifica al contribuente. Qualora, invece, l’Ufficio ritenga di accogliere solo parzialmente la richiesta di annullamento, lo stesso notifica al contribuente un provvedimento di autotutela parziale contenente la rideterminazione delle somme dovute.

CCNL Federcasa: siglato il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti salariali, maggiori tutele e nuove regole sul lavoro agile

Il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl, Fesica-Confsal hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024. 
Dal punto di vista economico, il nuovo testo contrattuale prevede:
– un incremento del 7,5%, della retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1, pari a 145,42 euro lordi mensili, da riparametrare sugli altri livelli, con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024;
– il 7% Una Tantum che copre dal 1° gennaio 2024 fino al 30 novembre 2024;
– il 3% Una Tantum del 2022 e 3% Una Tantum del 2023 complessivamente pari a circa a 1200,00 euro lordi sul biennio con i pagamenti spalmati sull’anno 2025. 
Vengono inoltre riviste le declaratorie professionali, viene riconosciuta una indennità per coloro che svolgono incarichi pericolosi (operai, manutentori, sportellisti e custodi) e rivista la classificazione, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei vari profili professionali.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024. 

Previsti aumenti salariali, maggiori tutele e nuove regole sul lavoro agile

Il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl, Fesica-Confsal hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024. 
Dal punto di vista economico, il nuovo testo contrattuale prevede:
- un incremento del 7,5%, della retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1, pari a 145,42 euro lordi mensili, da riparametrare sugli altri livelli, con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024;
- il 7% Una Tantum che copre dal 1° gennaio 2024 fino al 30 novembre 2024;
- il 3% Una Tantum del 2022 e 3% Una Tantum del 2023 complessivamente pari a circa a 1200,00 euro lordi sul biennio con i pagamenti spalmati sull’anno 2025. 
Vengono inoltre riviste le declaratorie professionali, viene riconosciuta una indennità per coloro che svolgono incarichi pericolosi (operai, manutentori, sportellisti e custodi) e rivista la classificazione, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei vari profili professionali.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024. 

Patente a crediti necessaria per gli archeologi nei cantieri

L’Ispettorato nazionale del lavoro cambia una FAQ in materia, ma conferma l’obbligo di dotazione del documento (INL, FAQ 6 novembre 2024).

Gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati della patente a crediti. A confermarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, pur cambiando una FAQ in materia fornita in precedenza, ha ribadito l’obbligo. 

Nella domanda pervenuta all’INL si chiedeva se l’attività di questa categoria di professionisti si configurasse come prestazione di natura intellettuale ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto esonerata dal possesso della citata patente. Inoltre, nel caso invece si ritenesse obbligatorio il possesso del documento in argomento, si domandava anche come poter ottenere la patente, dato che per la sua acquisizione è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA) che non è obbligatoria per gli archeologi.

Da parte sua, l’INL pur premettendo che i nuovi chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, ha evidenziato che gli archeologi operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’articolo  89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente devono essere dotati della patente a crediti. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla CCIA, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla Legge n. 4/2013, normata dalla Legge. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione.

Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.

 

L'Ispettorato nazionale del lavoro cambia una FAQ in materia, ma conferma l'obbligo di dotazione del documento (INL, FAQ 6 novembre 2024).

Gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati della patente a crediti. A confermarlo è l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, pur cambiando una FAQ in materia fornita in precedenza, ha ribadito l'obbligo. 

Nella domanda pervenuta all'INL si chiedeva se l'attività di questa categoria di professionisti si configurasse come prestazione di natura intellettuale ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto esonerata dal possesso della citata patente. Inoltre, nel caso invece si ritenesse obbligatorio il possesso del documento in argomento, si domandava anche come poter ottenere la patente, dato che per la sua acquisizione è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA) che non è obbligatoria per gli archeologi.

Da parte sua, l'INL pur premettendo che i nuovi chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, ha evidenziato che gli archeologi operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’articolo  89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente devono essere dotati della patente a crediti. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla CCIA, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla Legge n. 4/2013, normata dalla Legge. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l'istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l'iscrizione per poter esercitare la professione.

Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.

 

Fondo Sanilog: scadenza versamento entro il 16 novembre

Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione - Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Investimenti nella ZES unica, aggiornato il modello di comunicazione integrativa

È stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 novembre 2024, n. 406943).

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, debbano inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

L’articolo 8 del D.L. n. 155/2024, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 9 settembre 2024, n. 350036, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

È stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 novembre 2024, n. 406943).

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, debbano inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

L’articolo 8 del D.L. n. 155/2024, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, l'Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 9 settembre 2024, n. 350036, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

CCNL Funzioni Centrali: siglato il rinnovo

Previsti nuovi minimi, la settimana di quattro giorni e buoni pasto in smart working

Il 6 novembre è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo da Aran e Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp e Confintesa-Fp (hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa preliminare la Fp-Cgil, la Uil-Pa e Usb-Pi) per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 ed applicabile al Comparto Funzioni
Centrali.
Innanzitutto, sono previsti nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024:
– elevate professionalità: 193,90 euro;
– funzionari: 155,10 euro;
– assistenti: 127,70 euro;
– operatori: 121,40 euro.
Definita, anche, l’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni lavorativi con riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le assenze giornaliere previste dalla legge.
Inoltre, si prevede l’erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza e la possibilità di aumentare  le giornate di smart working per coloro che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità o genitori con bambini piccoli.
Previsto un capitolo sull’age management al fine di adottare strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.

Previsti nuovi minimi, la settimana di quattro giorni e buoni pasto in smart working

Il 6 novembre è stata sottoscritta l'ipotesi di rinnovo da Aran e Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp e Confintesa-Fp (hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa preliminare la Fp-Cgil, la Uil-Pa e Usb-Pi) per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 ed applicabile al Comparto Funzioni
Centrali.
Innanzitutto, sono previsti nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024:
- elevate professionalità: 193,90 euro;
- funzionari: 155,10 euro;
- assistenti: 127,70 euro;
- operatori: 121,40 euro.
Definita, anche, l'articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni lavorativi con riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le assenze giornaliere previste dalla legge.
Inoltre, si prevede l'erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza e la possibilità di aumentare  le giornate di smart working per coloro che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità o genitori con bambini piccoli.
Previsto un capitolo sull'age management al fine di adottare strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.