CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto con le Organizzazioni Sindacali

Il prossimo incontro è stato fissato per le giornate del 4 e 5 dicembre

Nella giornata del 25 novembre 2024, le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale nell’ambito della trattativa di rinnovo del CCNL di settore. 
Il confronto si è incentrato sulla tutela della maternità e paternità, raggiungendo un punto di sintesi rispetto all’integrazione, fino al 100% della retribuzione per i 5 mesi di congedo obbligatorio, da parte del datore di lavoro. 
Inoltre, è stato sottoposto all’attenzione delle Organizzazioni sindacali, il testo relativo al sistema di gradualità, emergendo ancora delle evidenti distanze rispetto sia alla formulazione proposta da Uneba, sia rispetto all’analisi più complessiva rappresentata dalle OO.SS.
Invero, secondo le stesse, la questione della gradualità si ricollega direttamente alla proposta di abolizione del TEP, nonchè agli aumenti economici sul tabellare che tengono conto dell’aumento del costo della vita sopportato dai lavoratori in questi anni. 
Il 4 e 5 dicembre continuerà il confronto tra le Parti sociali, ripartendo dall’analisi del testo sulla gradualità, del Trattamento Economico Progressivo e sulla parte economica. 

Il prossimo incontro è stato fissato per le giornate del 4 e 5 dicembre

Nella giornata del 25 novembre 2024, le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno incontrato l'associazione datoriale nell'ambito della trattativa di rinnovo del CCNL di settore. 
Il confronto si è incentrato sulla tutela della maternità e paternità, raggiungendo un punto di sintesi rispetto all'integrazione, fino al 100% della retribuzione per i 5 mesi di congedo obbligatorio, da parte del datore di lavoro. 
Inoltre, è stato sottoposto all'attenzione delle Organizzazioni sindacali, il testo relativo al sistema di gradualità, emergendo ancora delle evidenti distanze rispetto sia alla formulazione proposta da Uneba, sia rispetto all'analisi più complessiva rappresentata dalle OO.SS.
Invero, secondo le stesse, la questione della gradualità si ricollega direttamente alla proposta di abolizione del TEP, nonchè agli aumenti economici sul tabellare che tengono conto dell'aumento del costo della vita sopportato dai lavoratori in questi anni. 
Il 4 e 5 dicembre continuerà il confronto tra le Parti sociali, ripartendo dall'analisi del testo sulla gradualità, del Trattamento Economico Progressivo e sulla parte economica. 

Sostegno al reddito per il settore moda: arrivano le istruzioni operative

Fornite le indicazioni procedurali per richiedere la misura in favore di datori di lavoro e lavoratori del settore (INPS, circolare 26 novembre 2024, n. 99).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti e di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, per fronteggiare la crisi del settore moda, fornendo le relative istruzioni procedurali.

In sostanza, la novella normativa intende assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.

Le modalità di presentazione delle domande

I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del D.L: n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno al reddito in trattazione, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.

A tal fine, l’INPS ha reso noto che le domande devono essere trasmesse entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”. Alla piattaforma in questione si accede dal sito istituzionale dell’INPS, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 – Settore Moda”.

Infine, la circolare in commento riporta la tipologia di documenti da allegare alla richiesta di sostegno, le modalità di pagamento, informazioni relative alla contribuzione figurativa, le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens indicazioni in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’Istituto. 

 

Fornite le indicazioni procedurali per richiedere la misura in favore di datori di lavoro e lavoratori del settore (INPS, circolare 26 novembre 2024, n. 99).

L'INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti e di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, per fronteggiare la crisi del settore moda, fornendo le relative istruzioni procedurali.

In sostanza, la novella normativa intende assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.

Le modalità di presentazione delle domande

I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del D.L: n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno al reddito in trattazione, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.

A tal fine, l'INPS ha reso noto che le domande devono essere trasmesse entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”. Alla piattaforma in questione si accede dal sito istituzionale dell'INPS, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda”.

Infine, la circolare in commento riporta la tipologia di documenti da allegare alla richiesta di sostegno, le modalità di pagamento, informazioni relative alla contribuzione figurativa, le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens indicazioni in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'Istituto. 

 

CCNL Gas: presentata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

All’interno della piattaforma sono state indicate le novità economiche e normative da implementare

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cgil e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale del CCNL Gas/Acqua per il triennio 2025-2027. Nel corso dell’incontro, è stata fatta una panoramica sulla situazione del settore gas e acqua in Italia e le Sigle ne hanno approfittato per ribadire che bisogna proseguire nel solco tracciato dai precedenti rinnovi, portando avanti il discorso della doppia articolazione contrattuale: contratto nazionale e integrativo aziendale. Tra le novità si segnala il miglioramento e la modifica dell’attuale sistema classificatorio. Dal punto di vista della riformulazione dell’orario di lavoro, occorre ammortizzare a 38 ore settimanali e recuperare quel differenziale introdotto nel 2002. È necessario rivedere gli istituti della trasferta e dei trasferimenti; introdurre modifiche anche in tema di salute, sicurezza e ambiente.
Per quel che concerne la reperibilità, vanno inserite le giornate di riposo aggiuntivo retribuito al superamento della suddetta soglia mediante verifiche trimestrali. Inoltre, va aumentata l’indennità per le prestazioni svolte da remoto e vanno concessi riposi compensativi per le attività svolte e per quelle tra le zero e le sei ore. Riconoscimento anche dell’indennità di turno per le prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale che coincidono con un giorno festivo superando lo scambio di lettere avvenuto il 22 maggio 2017. Per quanto concerne la tematica relativa all’occupazione e al mercato del lavoro, deve essere data priorità all’assunzione, in particolar modo a quella giovanile. Inoltre, i livelli occupazionali devono essere incrementati in ragione dello sviluppo delle attività, della modifica e dell’implementazione dei modelli organizzativi. La formazione deve essere continua e mirata, con particolare attenzione ai dipendenti che rientrano dai periodi di congedo parentale oltre per il lavoro di cura per i familiari. 
All’interno della piattaforma si conferma la durata triennale della vigenza contrattuale e la sua decorrenza che ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Avviato il percorso assembleare che terminerà il 15 gennaio con la definizione della piattaforma rivendicativa del rinnovo. 

All'interno della piattaforma sono state indicate le novità economiche e normative da implementare

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cgil e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale del CCNL Gas/Acqua per il triennio 2025-2027. Nel corso dell'incontro, è stata fatta una panoramica sulla situazione del settore gas e acqua in Italia e le Sigle ne hanno approfittato per ribadire che bisogna proseguire nel solco tracciato dai precedenti rinnovi, portando avanti il discorso della doppia articolazione contrattuale: contratto nazionale e integrativo aziendale. Tra le novità si segnala il miglioramento e la modifica dell'attuale sistema classificatorio. Dal punto di vista della riformulazione dell'orario di lavoro, occorre ammortizzare a 38 ore settimanali e recuperare quel differenziale introdotto nel 2002. È necessario rivedere gli istituti della trasferta e dei trasferimenti; introdurre modifiche anche in tema di salute, sicurezza e ambiente.
Per quel che concerne la reperibilità, vanno inserite le giornate di riposo aggiuntivo retribuito al superamento della suddetta soglia mediante verifiche trimestrali. Inoltre, va aumentata l'indennità per le prestazioni svolte da remoto e vanno concessi riposi compensativi per le attività svolte e per quelle tra le zero e le sei ore. Riconoscimento anche dell'indennità di turno per le prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale che coincidono con un giorno festivo superando lo scambio di lettere avvenuto il 22 maggio 2017. Per quanto concerne la tematica relativa all'occupazione e al mercato del lavoro, deve essere data priorità all'assunzione, in particolar modo a quella giovanile. Inoltre, i livelli occupazionali devono essere incrementati in ragione dello sviluppo delle attività, della modifica e dell'implementazione dei modelli organizzativi. La formazione deve essere continua e mirata, con particolare attenzione ai dipendenti che rientrano dai periodi di congedo parentale oltre per il lavoro di cura per i familiari. 
All'interno della piattaforma si conferma la durata triennale della vigenza contrattuale e la sua decorrenza che ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Avviato il percorso assembleare che terminerà il 15 gennaio con la definizione della piattaforma rivendicativa del rinnovo. 

Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: non applicabilità dell’aliquota ridotta

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l’Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l’Agenzia ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività. 

L'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall'articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l'Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ''rinnovo'' dell'attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell'aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l'Agenzia ritiene che nei suoi confronti l'aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ''entrano'' nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell'aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota agevolata sia per il periodo d'imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall'inizio dell'attività. 

CCNL Bancari: avviato il confronto con Federcasse

Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024

Il 20 novembre 2024 le OO.SS. di settore hanno incontrato Federcasse per avviare il confronto sui temi di primaria importanza ed urgenza per il settore come:
– la sottoscrizione di un documento congiunto per ribadire l’impegno comune nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di una cultura aziendale basata su rispetto e inclusione;
– è stata concordata una proroga biennale dell’accordo sulle agibilità sindacali (in scadenza il 31 dicembre 2023 e già prorogato fino al 31 dicembre 2024) che scadrà il 31 dicembre 2026;
– è stata firmata la lettera che dispone, per il biennio 2025-2026 la sospensione del versamento dello 0,36% destinato al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. 
Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024 e verterà sull’adeguamento opportuno del Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito tra qui la necessaria equiparazione del trattamento di calcolo dell’assegno di esodo come già adottato nel settore del credito ordinario; sulla definizione del Regolamento Istitutivo del FOCC e dello Statuto dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo; sull’avvio di un percorso di sviluppo e prospettiva su Cassa Mutua Nazionale e sulle scadenze e proroghe dei contratti di lavoro a termine. 

Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024

Il 20 novembre 2024 le OO.SS. di settore hanno incontrato Federcasse per avviare il confronto sui temi di primaria importanza ed urgenza per il settore come:
- la sottoscrizione di un documento congiunto per ribadire l’impegno comune nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di una cultura aziendale basata su rispetto e inclusione;
- è stata concordata una proroga biennale dell'accordo sulle agibilità sindacali (in scadenza il 31 dicembre 2023 e già prorogato fino al 31 dicembre 2024) che scadrà il 31 dicembre 2026;
- è stata firmata la lettera che dispone, per il biennio 2025-2026 la sospensione del versamento dello 0,36% destinato al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. 
Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024 e verterà sull'adeguamento opportuno del Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito tra qui la necessaria equiparazione del trattamento di calcolo dell’assegno di esodo come già adottato nel settore del credito ordinario; sulla definizione del Regolamento Istitutivo del FOCC e dello Statuto dell'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo; sull'avvio di un percorso di sviluppo e prospettiva su Cassa Mutua Nazionale e sulle scadenze e proroghe dei contratti di lavoro a termine. 

Il Garante privacy sanziona il trattamento illecito dei dati dei rider

Fino ad agosto 2023 i lavoratori sono stati geolocalizzati anche fuori dall’orario di servizio (Garante per la protezione dei dati personali, comunicato 22 novembre 2024).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società del settore del trasporto di cibo a domicilio per 5 milioni di euro a causa del trattamento illecito dei dati personali di oltre 35.000 rider attraverso la piattaforma digitale. L’Autorità ha inoltre impartito specifiche prescrizioni e ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati biometrici (riconoscimento facciale) utilizzati per la verifica dell’identità.

Dalla complessa istruttoria – avviata d’ufficio a seguito delle notizie di stampa relative alla disattivazione dell’account di un rider morto in un incidente stradale nel 2022 durante una consegna e dalla segnalazione di un gruppo di esperti informatici – sono emerse numerose e gravi violazioni del Regolamento (GDPR), nonostante la società fosse già stata sanzionata dal Garante nel 2021.

L’Autorità, anche a seguito delle ispezioni effettuate con il Nucleo speciale della Guardia di finanza ha accertato che la piattaforma utilizzata dalla società, quando disattiva o blocca l’account, invia automaticamente un unico messaggio standard, che però non informa della possibilità di contestare la decisione e chiedere il ripristino dell’account.

Attraverso l’accesso diretto ai sistemi, il Garante ha poi verificato che la società effettua anche altri trattamenti automatizzati dei dati dei rider, ad esempio, attraverso il cosiddetto sistema di eccellenza (punteggio che consente di prenotare con priorità il turno di lavoro) e il sistema di assegnazione degli ordini all’interno del turno. Tutto ciò senza aver adottato le misure previste dal GDPR per l’utilizzo di sistemi automatizzati, in particolare il diritto dei rider di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta attraverso il sistema.

Dagli accertamenti è anche emerso che l’azienda in questione, senza informare gli interessati, invia i dati personali dei rider, compresa la posizione geografica, a società terze. I dati sulla geolocalizzazione, in particolare, sono inviati anche quando il rider non lavora, l’app è in background e, fino ad agosto 2023, anche quando l’app non era attiva.

La società dovrà, in particolare, riformulare i messaggi inviati ai rider in caso di disattivazione o blocco dell’account e assicurare che le decisioni adottate dall’algoritmo siano verificate da operatori adeguatamente formati. Inoltre, dovrà attivare sul dispositivo dei rider una icona che indichi che il Gps è attivo e disattivarlo quando l’app è in background.

L’azienda, infine, dovrà adottare misure appropriate per evitare usi impropri e discriminatori dei meccanismi reputazionali basati sui feedback dei clienti e adempiere a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza.

Peraltro, l’adozione del provvedimento del Garante coincide con la pubblicazione sulla GUCE (l’11/11/2024) della Direttiva UE 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali.

Fino ad agosto 2023 i lavoratori sono stati geolocalizzati anche fuori dall’orario di servizio (Garante per la protezione dei dati personali, comunicato 22 novembre 2024).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società del settore del trasporto di cibo a domicilio per 5 milioni di euro a causa del trattamento illecito dei dati personali di oltre 35.000 rider attraverso la piattaforma digitale. L’Autorità ha inoltre impartito specifiche prescrizioni e ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati biometrici (riconoscimento facciale) utilizzati per la verifica dell’identità.

Dalla complessa istruttoria - avviata d’ufficio a seguito delle notizie di stampa relative alla disattivazione dell’account di un rider morto in un incidente stradale nel 2022 durante una consegna e dalla segnalazione di un gruppo di esperti informatici - sono emerse numerose e gravi violazioni del Regolamento (GDPR), nonostante la società fosse già stata sanzionata dal Garante nel 2021.

L’Autorità, anche a seguito delle ispezioni effettuate con il Nucleo speciale della Guardia di finanza ha accertato che la piattaforma utilizzata dalla società, quando disattiva o blocca l’account, invia automaticamente un unico messaggio standard, che però non informa della possibilità di contestare la decisione e chiedere il ripristino dell’account.

Attraverso l’accesso diretto ai sistemi, il Garante ha poi verificato che la società effettua anche altri trattamenti automatizzati dei dati dei rider, ad esempio, attraverso il cosiddetto sistema di eccellenza (punteggio che consente di prenotare con priorità il turno di lavoro) e il sistema di assegnazione degli ordini all’interno del turno. Tutto ciò senza aver adottato le misure previste dal GDPR per l’utilizzo di sistemi automatizzati, in particolare il diritto dei rider di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta attraverso il sistema.

Dagli accertamenti è anche emerso che l'azienda in questione, senza informare gli interessati, invia i dati personali dei rider, compresa la posizione geografica, a società terze. I dati sulla geolocalizzazione, in particolare, sono inviati anche quando il rider non lavora, l’app è in background e, fino ad agosto 2023, anche quando l’app non era attiva.

La società dovrà, in particolare, riformulare i messaggi inviati ai rider in caso di disattivazione o blocco dell’account e assicurare che le decisioni adottate dall’algoritmo siano verificate da operatori adeguatamente formati. Inoltre, dovrà attivare sul dispositivo dei rider una icona che indichi che il Gps è attivo e disattivarlo quando l’app è in background.

L'azienda, infine, dovrà adottare misure appropriate per evitare usi impropri e discriminatori dei meccanismi reputazionali basati sui feedback dei clienti e adempiere a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza.

Peraltro, l'adozione del provvedimento del Garante coincide con la pubblicazione sulla GUCE (l’11/11/2024) della Direttiva UE 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali.

CIRL Sistemazione Idraulico Forestale Veneto: rinnovato il contratto per i dipendenti del settore

Previsto un incremento del salario integrativo regionale di 40,00 euro 

La scorsa settimana, presso gli uffici della Regione del Veneto, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) per gli Addetti alle sistemazioni idraulico-forestali del Veneto per il periodo 2024-2027. Il settore occupa complessivamente circa 600 addetti tra operai ed impiegati. 
Sul fronte economico il Salario Integrativo Regionale è stato incrementato di 40,00 euro (+15.6%) a regime al livello dell’operaio qualificato, da riparametrare per tutti gli altri livelli professionali. Al fine di riconoscere dal punto di vista economico le maggiori professionalità espresse dagli addetti del comparto, viene elevata dai 35,00 euro attuali ai 70,00 euro l’indennità di alta professionalità. 
Le OO.SS., nell’esprimere soddisfazione per l’accordo raggiunto, hanno comunicato altresì la sottoscrizione del Testo Unico contrattuale, frutto della storia del lavoro sindacale degli ultimi anni. La parola ora passa ai lavoratori e alle lavoratrici che, nel corso delle assemblee sui luoghi di lavoro, esprimeranno il proprio parere sull’accordo. 

Previsto un incremento del salario integrativo regionale di 40,00 euro 

La scorsa settimana, presso gli uffici della Regione del Veneto, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) per gli Addetti alle sistemazioni idraulico-forestali del Veneto per il periodo 2024-2027. Il settore occupa complessivamente circa 600 addetti tra operai ed impiegati. 
Sul fronte economico il Salario Integrativo Regionale è stato incrementato di 40,00 euro (+15.6%) a regime al livello dell’operaio qualificato, da riparametrare per tutti gli altri livelli professionali. Al fine di riconoscere dal punto di vista economico le maggiori professionalità espresse dagli addetti del comparto, viene elevata dai 35,00 euro attuali ai 70,00 euro l’indennità di alta professionalità. 
Le OO.SS., nell'esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto, hanno comunicato altresì la sottoscrizione del Testo Unico contrattuale, frutto della storia del lavoro sindacale degli ultimi anni. La parola ora passa ai lavoratori e alle lavoratrici che, nel corso delle assemblee sui luoghi di lavoro, esprimeranno il proprio parere sull'accordo. 

CCNL Sanità: la trattativa continua

Le proposte dell’Aran sono incrementi sulle indennità di specificità infermieristica e di di tutela del malato

Lo scorso 21 novembre si è svolto un nuovo incontro di trattativa sul rinnovo CCNL 22/24 del Comparto sanità pubblica. L’Aran propone, dal 1° gennaio 2024,  un incremento di 5,22 euro mensili lordi per l’indennità di specificità infermieristica e di 2,95 euro per quella di tutela del malato da riparametrare per aree professionali; mentre dal 1° gennaio 2025 l’incremento sarebbe, rispettivamente, di 12,28 euro mensili lordi e di 9,34 euro, sempre mensili lordi.
Tra le proposte di Aran c’è quella di prevedere la non cumulabilità tra l’indennità di pronto soccorso e quella per particolari condizioni di lavoro ex art.107. 
In tema di welfare aziendale, l’Aran propone un vincolo percentuale da destinare al welfare in contrattazione integrativa aziendale. I sindacati, invece, hanno chiesto di prolungare fino al 31 dicembre 2026 la possibilità delle progressioni tra le aree e di rivisionare la riscrittura sulla pausa obbligatoria di 10 minuti per turni superiori a 6 ore in continuità assistenziale, in quanto ritenuta peggiorativa dell’attuale formulazione contrattuale in tema di diritto alla fruizione della mensa.
A tal proposito, i sindacati ritengono sussistenti le ragioni dello sciopero generale per il prossimo venerdì 29 novembre, volto a richiedere l’aumento dei salari e valorizzare la valorizzazione dei professionisti della sanità.

Le proposte dell'Aran sono incrementi sulle indennità di specificità infermieristica e di di tutela del malato

Lo scorso 21 novembre si è svolto un nuovo incontro di trattativa sul rinnovo CCNL 22/24 del Comparto sanità pubblica. L'Aran propone, dal 1° gennaio 2024,  un incremento di 5,22 euro mensili lordi per l’indennità di specificità infermieristica e di 2,95 euro per quella di tutela del malato da riparametrare per aree professionali; mentre dal 1° gennaio 2025 l’incremento sarebbe, rispettivamente, di 12,28 euro mensili lordi e di 9,34 euro, sempre mensili lordi.
Tra le proposte di Aran c’è quella di prevedere la non cumulabilità tra l’indennità di pronto soccorso e quella per particolari condizioni di lavoro ex art.107. 
In tema di welfare aziendale, l'Aran propone un vincolo percentuale da destinare al welfare in contrattazione integrativa aziendale. I sindacati, invece, hanno chiesto di prolungare fino al 31 dicembre 2026 la possibilità delle progressioni tra le aree e di rivisionare la riscrittura sulla pausa obbligatoria di 10 minuti per turni superiori a 6 ore in continuità assistenziale, in quanto ritenuta peggiorativa dell’attuale formulazione contrattuale in tema di diritto alla fruizione della mensa.
A tal proposito, i sindacati ritengono sussistenti le ragioni dello sciopero generale per il prossimo venerdì 29 novembre, volto a richiedere l'aumento dei salari e valorizzare la valorizzazione dei professionisti della sanità.

 Misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” rifinanziata dalla Legge Made in Italy 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge n. 206/2023 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 novembre 2024).

L’articolo  5 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” ha disposto un rifinanziamento della misura per 15 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

 

L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

 

Le iniziative ammesse devono riguardare:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;

  • commercio di beni e servizi;

    turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

 

Le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge n. 206/2023 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 novembre 2024).

L’articolo  5 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” ha disposto un rifinanziamento della misura per 15 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

 

L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

 

Le iniziative ammesse devono riguardare:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;

  • commercio di beni e servizi;

    turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

 

Le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

 

CCNL Telecomunicazioni: aggiornamento trattativa per il rinnovo contrattuale

Calendarizzati incontri per il 10 e il 18 dicembre per avviarsi al rinnovo in tempi brevi 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno comunicato l’esito della riunione tenutasi con Asstel al fine di proseguire il negoziato per il rinnovo contrattuale del CCNL Telecomunicazioni. Dal punto di vista economico, sono ormai maturi i tempi per implementare miglioramenti economici, alla luce degli aumenti inflattivi. Tra le altre novità messe in atto, in ambito Crm/Bpo è prevista, per le lavoratrici ed i lavoratori che operano nelle aziende di call center in outsourcing, la possibilità di inserire un sistema di flessibilità per la gestione dei picchi di traffico, legato al consolidamento del lavoro da remoto. 
Per quanto concerne la flessibilità tempestiva, è stato chiesto dai sindacati di aumentare la percentuale di pagamento delle giornate in cui i dipendenti operano in regime di flessibilità tempestiva. Nessun punto di contatto ancora tra la parte datoriale e le OO.SS. sul tema della malattia. Infatti, Asstel vorrebbe ridurre gradualmente il pagamento della malattia, fino all’azzeramento del riconoscimento economico per i primi 3 giorni; mentre, le Sigle sono per rivedere il sistema di pagamento per i primi 3 giorni. 
Le Parti hanno calendarizzato degli incontri per il 10 e il 18 dicembre, per fare il punto sulla situazione e avviarsi al rinnovo in tempi brevi. 

 

Calendarizzati incontri per il 10 e il 18 dicembre per avviarsi al rinnovo in tempi brevi 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno comunicato l'esito della riunione tenutasi con Asstel al fine di proseguire il negoziato per il rinnovo contrattuale del CCNL Telecomunicazioni. Dal punto di vista economico, sono ormai maturi i tempi per implementare miglioramenti economici, alla luce degli aumenti inflattivi. Tra le altre novità messe in atto, in ambito Crm/Bpo è prevista, per le lavoratrici ed i lavoratori che operano nelle aziende di call center in outsourcing, la possibilità di inserire un sistema di flessibilità per la gestione dei picchi di traffico, legato al consolidamento del lavoro da remoto. 
Per quanto concerne la flessibilità tempestiva, è stato chiesto dai sindacati di aumentare la percentuale di pagamento delle giornate in cui i dipendenti operano in regime di flessibilità tempestiva. Nessun punto di contatto ancora tra la parte datoriale e le OO.SS. sul tema della malattia. Infatti, Asstel vorrebbe ridurre gradualmente il pagamento della malattia, fino all'azzeramento del riconoscimento economico per i primi 3 giorni; mentre, le Sigle sono per rivedere il sistema di pagamento per i primi 3 giorni. 
Le Parti hanno calendarizzato degli incontri per il 10 e il 18 dicembre, per fare il punto sulla situazione e avviarsi al rinnovo in tempi brevi.