CCNL Editoria e grafica – Artigianato: diffuse le tabelle retributive

Le Parti Sociali hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo del 18 novembre 2024

Il 25 novembre 2024 le associazioni datoriali CIMA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 18 novembre 2024, convenendo le seguenti tabelle retributive.

Tabelle retributive – Imprese artigiane

 

Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi
dal 1° novembre 2026
1A  2.316,86  2.415,24  2.478,48  2.541,72  2.597,94
1B  2.019,29  2.105,03  2.160,15  2.215,27  2.264,27
2  1.894,34  1.974,78  2.026,49  2.078,20  2.124,16
3  1.776,68  1.852,12  1.900,62  1.949,12  1.992,23
4  1.648,56  1.718,56  1.763,56  1.808,56  1.848,56
5 BIS  1.508,00  1.572,03  1.613,19  1.654,35  1.690,94
5  1.441,80  1.503,02  1.542,38  1.581,74  1.616,72
6  1.357,71  1.415,36  1.452,42  1.489,48  1.522,42

Tabelle retributive PMI

 

Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi dal
1° novembre 2026
1 A  2.333,72  2.432,10  2.495,34  2.558,58  2.624,63
1 B  2.033,99  2.119,73  2.174,85  2.229,97  2.287,54
2  1.908,13  1.988,57  2.040,28  2.091,99  2.146,00
3  1.789,61  1.865,05  1.913,55  1.962,05  2.012,70
4  1.660,56  1.730,56  1.775,56  1.820,56  1.867,56
5 BIS  1.518,97  1.583,00  1.624,16  1.665,32  1.708,31
5  1.452,30  1.513,52  1.552,88  1.592,24  1.633,35
6  1.367,60  1.425,25  1.462,31  1.499,37  1.538,08

 

Le Parti Sociali hanno sottoscritto un verbale integrativo dell'ipotesi di accordo del 18 novembre 2024

Il 25 novembre 2024 le associazioni datoriali CIMA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell'Area Comunicazione del 18 novembre 2024, convenendo le seguenti tabelle retributive.

Tabelle retributive - Imprese artigiane

 

Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi
dal 1° novembre 2026
1A  2.316,86  2.415,24  2.478,48  2.541,72  2.597,94
1B  2.019,29  2.105,03  2.160,15  2.215,27  2.264,27
2  1.894,34  1.974,78  2.026,49  2.078,20  2.124,16
3  1.776,68  1.852,12  1.900,62  1.949,12  1.992,23
4  1.648,56  1.718,56  1.763,56  1.808,56  1.848,56
5 BIS  1.508,00  1.572,03  1.613,19  1.654,35  1.690,94
5  1.441,80  1.503,02  1.542,38  1.581,74  1.616,72
6  1.357,71  1.415,36  1.452,42  1.489,48  1.522,42

Tabelle retributive PMI

 

Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi dal
1° novembre 2026
1 A  2.333,72  2.432,10  2.495,34  2.558,58  2.624,63
1 B  2.033,99  2.119,73  2.174,85  2.229,97  2.287,54
2  1.908,13  1.988,57  2.040,28  2.091,99  2.146,00
3  1.789,61  1.865,05  1.913,55  1.962,05  2.012,70
4  1.660,56  1.730,56  1.775,56  1.820,56  1.867,56
5 BIS  1.518,97  1.583,00  1.624,16  1.665,32  1.708,31
5  1.452,30  1.513,52  1.552,88  1.592,24  1.633,35
6  1.367,60  1.425,25  1.462,31  1.499,37  1.538,08

 

Il Testo unico dei tributi erariali minori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024,n. 279, il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il Testo unico tributi erariali minori è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Il Testo unico in commento è composto di 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo:

  • Il Titolo I – imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

  • Il Titolo II – imposta sugli intrattenimenti;

  • Il Titolo III imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati;

  • Nel Titolo IV – imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);

  • Nel Titolo V- imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax);

  • Il Titolo VI – abbonamento alle radioaudizioni (cosiddetto canone RAI);

  • Il Titolo VII – imposta sui servizi digitali;

  • Nel Titolo VIII – tasse sulle concessioni governative;

  • Il Titolo IX – tributi e diritti speciali;

  • Il Titolo X – elenco delle disposizioni da abrogare e decorrenza delle disposizioni.

Il Titolo I del testo unico, che raccoglie negli articoli da 1 a 23 la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è suddiviso in tre Capi concernenti:
– Capo I, “Disposizioni generali”;
– Capo II, “Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia”;
– Capo III, “Disposizioni finali”.

Sono qui trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (recante “Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi”) nonché le previsioni in tema di imposta sulle assicurazioni contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

L’articolo 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, in particolare, chiarisce che sono soggette alle imposte stabilite nell’annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell’allegato 1 al Testo unico: 
a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; 
b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia; 
c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; 
d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l’Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all’estero; 
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento  cui sono addette le persone assicurate.

 

Il Titolo II del Testo unico, reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti (articoli da 24 a 37) ed è suddiviso in due Capi concernenti:
– Capo I, “Disposizioni generali”;
– Capo II, “Riduzioni ed esenzioni”;

Sono trasferite in questi Titolo le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 640/1972. 

All’artico 24, nello specifico, viene stabilito che sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2 al Testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

 

Nel Titolo III del Testo unico (articoli da 38 a 40) è riportata la normativa concernente l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati contenuta nell’articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15-bis.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

 

Il Titolo IV, che si compone del solo articolo 41, raccoglie le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), contenute nell’articolo 19, commi da 13 a 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Nel Titolo V (articoli da 42 a 50) sono riportate le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), con aliquota al 0,2% sul valore della transazione, contenute nell’articolo 1, commi da 491 a 497, 499 e 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). L’articolo 42 del Testo unico specifica che l’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Inoltre, viene chiarito che l’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

 

Il Titolo VI raccoglie, poi, la normativa concernente abbonamento alle radioaudizioni negli articoli da 51 a 61, nei quali sono trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al regio D.L. n. 246/1938, convertito dalla Legge n. 880/1938, recante “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni” nonché le previsioni in tema di canone RAI contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

 

Il Titolo VIII contiene, negli articoli da 83 a 91, la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative, che raccoglie le previsioni presenti nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 641/1972, nonché le previsioni contenute nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

Il Titolo IX (articoli da 92 a 98) attiene alla normativa dei tributi e diritti speciali disciplinati dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1954, n. 869 (recante “Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato”). In tale Titolo sono inoltre raccolte le previsioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:
– l’articolo unico della Legge 15 maggio 1954, n. 228 ( “Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla Legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”);

– l’articolo 7, commi primo e secondo, della Legge 13 luglio 1984, n. 302;
– l’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425.

 

Infine, il Titolo X contiene le disposizioni finali. In particolare, il comma 1 dell’articolo 99 reca l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus del Testo unico ovvero in quanto non sono state trasfuse nel testo unico avendo esaurito la loro portata applicativa o essendo state superate dall’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
L’articolo 100, infine, prevede che le disposizioni del Testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024,n. 279, il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il Testo unico tributi erariali minori è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Il Testo unico in commento è composto di 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo:

  • Il Titolo I - imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

  • Il Titolo II - imposta sugli intrattenimenti;

  • Il Titolo III imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati;

  • Nel Titolo IV - imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);

  • Nel Titolo V- imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax);

  • Il Titolo VI - abbonamento alle radioaudizioni (cosiddetto canone RAI);

  • Il Titolo VII - imposta sui servizi digitali;

  • Nel Titolo VIII - tasse sulle concessioni governative;

  • Il Titolo IX - tributi e diritti speciali;

  • Il Titolo X - elenco delle disposizioni da abrogare e decorrenza delle disposizioni.

Il Titolo I del testo unico, che raccoglie negli articoli da 1 a 23 la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è suddiviso in tre Capi concernenti:
- Capo I, “Disposizioni generali”;
- Capo II, “Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia”;
- Capo III, “Disposizioni finali”.

Sono qui trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (recante “Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi”) nonché le previsioni in tema di imposta sulle assicurazioni contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

L'articolo 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, in particolare, chiarisce che sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 al Testo unico: 
a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; 
b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia; 
c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; 
d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero; 
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento  cui sono addette le persone assicurate.

 

Il Titolo II del Testo unico, reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti (articoli da 24 a 37) ed è suddiviso in due Capi concernenti:
- Capo I, “Disposizioni generali”;
- Capo II, “Riduzioni ed esenzioni”;

Sono trasferite in questi Titolo le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 640/1972. 

All'artico 24, nello specifico, viene stabilito che sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all'allegato 2 al Testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

 

Nel Titolo III del Testo unico (articoli da 38 a 40) è riportata la normativa concernente l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati contenuta nell’articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15-bis.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

 

Il Titolo IV, che si compone del solo articolo 41, raccoglie le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), contenute nell’articolo 19, commi da 13 a 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Nel Titolo V (articoli da 42 a 50) sono riportate le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), con aliquota al 0,2% sul valore della transazione, contenute nell’articolo 1, commi da 491 a 497, 499 e 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). L'articolo 42 del Testo unico specifica che l'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Inoltre, viene chiarito che l'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

 

Il Titolo VI raccoglie, poi, la normativa concernente abbonamento alle radioaudizioni negli articoli da 51 a 61, nei quali sono trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al regio D.L. n. 246/1938, convertito dalla Legge n. 880/1938, recante “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni” nonché le previsioni in tema di canone RAI contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

 

Il Titolo VIII contiene, negli articoli da 83 a 91, la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative, che raccoglie le previsioni presenti nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 641/1972, nonché le previsioni contenute nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

Il Titolo IX (articoli da 92 a 98) attiene alla normativa dei tributi e diritti speciali disciplinati dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1954, n. 869 (recante “Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato”). In tale Titolo sono inoltre raccolte le previsioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:
- l’articolo unico della Legge 15 maggio 1954, n. 228 ( “Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla Legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”);

- l’articolo 7, commi primo e secondo, della Legge 13 luglio 1984, n. 302;
- l’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425.

 

Infine, il Titolo X contiene le disposizioni finali. In particolare, il comma 1 dell’articolo 99 reca l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus del Testo unico ovvero in quanto non sono state trasfuse nel testo unico avendo esaurito la loro portata applicativa o essendo state superate dall’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
L’articolo 100, infine, prevede che le disposizioni del Testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026

 

Disoccupati, le modalità di iscrizione al SIISL

Illustrati gli adempimenti dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL per l’accesso alla piattaforma del Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa (INPS, messaggio 28 novembre 2024, n. 4011).

L’INPS ha illustrato le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti, alla luce delle disposizione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 174/2024. Il provvedimento, infatti, è stato emanato in attuazione dell’articolo 25 del D.L. n. 60/2024 che ha previsto l’iscrizione d’ufficio dei percettori delle citate prestazioni alla  piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. I medesimi soggetti, peraltro, sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL 

L’INPS precisa che dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la NASpI o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’Istituto, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.

All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-COLL.

L’utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto e-mail e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari.

Gli adempimenti a carico degli iscritti al SIISL

Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’impiego.

All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo sopra descritto.

In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, l’INPS segnala rammenta, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2015,  i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l’impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. 

Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2 del citato decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l’impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell’attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a) del medesimo decreto legislativo.

L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL.

Sul punto l’INPS evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di 5 anni.

Invece, se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva.

Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità.

Al riguardo, l’Istituto precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal D.Lgs. n. 150/2015.

Illustrati gli adempimenti dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL per l'accesso alla piattaforma del Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa (INPS, messaggio 28 novembre 2024, n. 4011).

L'INPS ha illustrato le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti, alla luce delle disposizione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 174/2024. Il provvedimento, infatti, è stato emanato in attuazione dell'articolo 25 del D.L. n. 60/2024 che ha previsto l'iscrizione d'ufficio dei percettori delle citate prestazioni alla  piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. I medesimi soggetti, peraltro, sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL 

L'INPS precisa che dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la NASpI o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’Istituto, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.

All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-COLL.

L'utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto e-mail e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari.

Gli adempimenti a carico degli iscritti al SIISL

Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’impiego.

All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo sopra descritto.

In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, l'INPS segnala rammenta, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2015,  i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. 

Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2 del citato decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l'impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell'attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a) del medesimo decreto legislativo.

L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL.

Sul punto l'INPS evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di 5 anni.

Invece, se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva.

Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità.

Al riguardo, l'Istituto precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal D.Lgs. n. 150/2015.

CCNL Dirigenti Imprese pubbliche locali: firmato il rinnovo contrattuale

Novità salariali e introduzione del welfare aziendale sono alcuni dei temi del rinnovo dei dirigenti dei servizi pubblici

Con un comunicato stampa del 27 novembre scorso, Federmanager e Confservizi hanno annunciato la firma del rinnovo del contratto dei Dirigenti delle imprese locali 2025-2027. L’accordo riguarda circa 2.000 dirigenti impiegati in oltre 550 aziende e punta al miglioramento dell’efficienza e della produttività dei servizi erogati, consolidando l’impegno alla formazione continua. Dal punto di vista retributivo, viene aggiornato il trattamento economico d’ingresso alla dirigenza e rafforzata la previsione di obbligatorietà della parte variabile della retribuzione, che lega il compenso economico agli indici e agli obiettivi aziendali. 
Si consolida anche la previdenza complementare e viene introdotto il welfare aziendale. Focus mirato sui temi della genitorialità, della disabilità e della parità di genere; con politiche incisive per contrastare la violenza e la molestia sul luogo di lavoro. 

Novità salariali e introduzione del welfare aziendale sono alcuni dei temi del rinnovo dei dirigenti dei servizi pubblici

Con un comunicato stampa del 27 novembre scorso, Federmanager e Confservizi hanno annunciato la firma del rinnovo del contratto dei Dirigenti delle imprese locali 2025-2027. L'accordo riguarda circa 2.000 dirigenti impiegati in oltre 550 aziende e punta al miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi erogati, consolidando l'impegno alla formazione continua. Dal punto di vista retributivo, viene aggiornato il trattamento economico d'ingresso alla dirigenza e rafforzata la previsione di obbligatorietà della parte variabile della retribuzione, che lega il compenso economico agli indici e agli obiettivi aziendali. 
Si consolida anche la previdenza complementare e viene introdotto il welfare aziendale. Focus mirato sui temi della genitorialità, della disabilità e della parità di genere; con politiche incisive per contrastare la violenza e la molestia sul luogo di lavoro. 

Borse di studio per eccellenze concesse ai figli dei dipendenti

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2024, n. 231).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto principio di onnicomprensività). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Il successivo comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera fbis), le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

 

Come già precisato dall’Agenzia nella circolare n. 28/E/2016, la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. 

 

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

 

Nel caso di specie, dunque, emerge come uno dei requisiti richiesti per l’erogazione della borsa di studio sia rappresentato dal raggiungimento dei suddetti livelli di eccellenza.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che le borse di studio erogate dall’istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, e che, essendo esse finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti, non sia necessaria la produzione da parte dei dipendenti della documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di tali somme erogate.

Nella CU 2024, l’importo delle borse di studio in oggetto dovrà essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2024, n. 231).

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto principio di onnicomprensività). Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Il successivo comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera fbis), le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

 

Come già precisato dall'Agenzia nella circolare n. 28/E/2016, la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. 

 

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l'attuale formulazione della lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

 

Nel caso di specie, dunque, emerge come uno dei requisiti richiesti per l'erogazione della borsa di studio sia rappresentato dal raggiungimento dei suddetti livelli di eccellenza.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene che le borse di studio erogate dall'istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, e che, essendo esse finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti, non sia necessaria la produzione da parte dei dipendenti della documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di tali somme erogate.

Nella CU 2024, l'importo delle borse di studio in oggetto dovrà essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.

CCNL Oreficeria – Industria: presentata l’ipotesi di piattaforma

Richiesti 280,00 euro mensili al quinto livello

Nei giorni scorsi è stata presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e del Gioiello, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
I sindacati richiedono un aumento pari a 280,00 euro mensili al quinto livello a regime.
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee dei lavoratori per la presentazione della piattaforma ed il relativo voto.
Le riunioni termineranno il prossimo 24 gennaio.

Richiesti 280,00 euro mensili al quinto livello

Nei giorni scorsi è stata presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e del Gioiello, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
I sindacati richiedono un aumento pari a 280,00 euro mensili al quinto livello a regime.
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee dei lavoratori per la presentazione della piattaforma ed il relativo voto.
Le riunioni termineranno il prossimo 24 gennaio.

CCNL Farmacie: incontro per discutere della classificazione del personale

Al centro del dibattito la ridefinizione del livello Q2 e classificazione del personale

Con una nota stampa, la Uiltucs-Uil ha fornito un resoconto del secondo incontro per il rinnovo del CCNL Farmacie private Federfarma. Nel corso del meeting si sono affrontati gli argomenti calendarizzati, ossia: professionalità, classificazione e formazione. Nella fattispecie, si è discusso circa la ridefinizione del livello Q2 e un aggiornamento della classificazione del personale sulla base dell’evoluzione delle mansioni che vengono svolte in farmacia e dell’organizzazione interna. Sul primo punto, vale a dire quello riguardante il livello Q2 si è registrata convergenza tra le Parti e la necessità di migliorare il testo che ne disciplina il livello, eliminando così le ambiguità che ne hanno impedito, ad oggi, la piena realizzazione. Mentre, una certa distanza si è avvertita sul secondo punto: la classificazione del personale sulla base delle mansioni in farmacia.
In piattaforma, si è data centralità al tema della professionalità, offrendo risposte salariali alle farmaciste e ai farmacisti, con corsi di formazione e abilitazioni professionali specifiche. Su questo punto Federfarma attribuisce la responsabilità professionale a chi controlla e gestisce in farmacia tutto il processo, nell’espletamento delle mansioni connesse ai servizi offerti all’utenza. Tuttavia, la parte datoriale si è assunta l’impegno di elaborare una proposta di discussione. 
I prossimi incontri sono previsti per il 4 dicembre, 15 gennaio e 5 febbraio. Nel prossimo incontro gli argomenti previsti sono: formazione, permessi, maggiorazioni, reperibilità e distacchi in mattinata e contrattazione decentrata, rappresentanza, salute e sicurezza. 

Al centro del dibattito la ridefinizione del livello Q2 e classificazione del personale

Con una nota stampa, la Uiltucs-Uil ha fornito un resoconto del secondo incontro per il rinnovo del CCNL Farmacie private Federfarma. Nel corso del meeting si sono affrontati gli argomenti calendarizzati, ossia: professionalità, classificazione e formazione. Nella fattispecie, si è discusso circa la ridefinizione del livello Q2 e un aggiornamento della classificazione del personale sulla base dell'evoluzione delle mansioni che vengono svolte in farmacia e dell'organizzazione interna. Sul primo punto, vale a dire quello riguardante il livello Q2 si è registrata convergenza tra le Parti e la necessità di migliorare il testo che ne disciplina il livello, eliminando così le ambiguità che ne hanno impedito, ad oggi, la piena realizzazione. Mentre, una certa distanza si è avvertita sul secondo punto: la classificazione del personale sulla base delle mansioni in farmacia.
In piattaforma, si è data centralità al tema della professionalità, offrendo risposte salariali alle farmaciste e ai farmacisti, con corsi di formazione e abilitazioni professionali specifiche. Su questo punto Federfarma attribuisce la responsabilità professionale a chi controlla e gestisce in farmacia tutto il processo, nell'espletamento delle mansioni connesse ai servizi offerti all'utenza. Tuttavia, la parte datoriale si è assunta l'impegno di elaborare una proposta di discussione. 
I prossimi incontri sono previsti per il 4 dicembre, 15 gennaio e 5 febbraio. Nel prossimo incontro gli argomenti previsti sono: formazione, permessi, maggiorazioni, reperibilità e distacchi in mattinata e contrattazione decentrata, rappresentanza, salute e sicurezza. 

Al via la terza edizione del Fondo Nuove Competenze 

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale il decreto interministeriale 10 ottobre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 novembre 2024).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024 è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Parte così la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC), finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Per raggiungere questo obiettivo sono stanziati 730 milioni di euro del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro“, cofinanziato dal FSE+, a cui potranno essere aggiunte risorse del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione“, dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ oltre che, per finalità specifiche, del fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dalla Legge Biagi (D.Lgs n. 276/2003).

Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione del FNC, dei disoccupati già preselezionati dall’azienda per la successiva assunzione.

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale il decreto interministeriale 10 ottobre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 novembre 2024).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024 è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Parte così la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC), finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Per raggiungere questo obiettivo sono stanziati 730 milioni di euro del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro", cofinanziato dal FSE+, a cui potranno essere aggiunte risorse del Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ oltre che, per finalità specifiche, del fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dalla Legge Biagi (D.Lgs n. 276/2003).

Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione del FNC, dei disoccupati già preselezionati dall'azienda per la successiva assunzione.

CIPL Agricoltura Operai Siracusa: siglato il rinnovo del contratto

Da novembre per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento del 6,2% 

Il 14 novembre 2024 Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siracusa, valido per il quadriennio 2024/2027. 
Dal punto di vista economico, con decorrenza dal 1° novembre 2024, è stato definito un aumento del 6,2% delle retribuzioni. Al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia, infortunio sul lavoro, maternità ed altre prestazioni assistenziali e formative, è stato costituito l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Siracusa. Le aziende provvederanno al finanziamento dell’Ebat con l’1% della retribuzione imponibile ai fini contributivi (escluso TFR e rimborsi chilometrici), mentre i lavoratori con lo 0,50% per ogni giornata retribuita, accertata ai fini contributivi. 
Allo scopo di prevenire e contrastare la violenza di genere in ambito lavorativo, le Parti Sociali si sono impegnate ad istituire presso l’Ebat di Siracusa un servizio di consulenza e di supporto psicologico destinato ai lavoratori vittime di molestie e violenza nei luoghi di lavoro. Il suddetto servizio sarà attivato previa approvazione di apposito regolamento da parte del Comitato di gestione dell’Ebat di Siracusa.  

Da novembre per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento del 6,2% 

Il 14 novembre 2024 Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siracusa, valido per il quadriennio 2024/2027. 
Dal punto di vista economico, con decorrenza dal 1° novembre 2024, è stato definito un aumento del 6,2% delle retribuzioni. Al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia, infortunio sul lavoro, maternità ed altre prestazioni assistenziali e formative, è stato costituito l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Siracusa. Le aziende provvederanno al finanziamento dell'Ebat con l'1% della retribuzione imponibile ai fini contributivi (escluso TFR e rimborsi chilometrici), mentre i lavoratori con lo 0,50% per ogni giornata retribuita, accertata ai fini contributivi. 
Allo scopo di prevenire e contrastare la violenza di genere in ambito lavorativo, le Parti Sociali si sono impegnate ad istituire presso l’Ebat di Siracusa un servizio di consulenza e di supporto psicologico destinato ai lavoratori vittime di molestie e violenza nei luoghi di lavoro. Il suddetto servizio sarà attivato previa approvazione di apposito regolamento da parte del Comitato di gestione dell’Ebat di Siracusa.  

Credito per investimenti nel Mezzogiorno imprese agricole e pesca: in vigore nuovo codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura  (Agenzia delle entrate, risoluzione 26 novembre 2024, n. 56/E).

L’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 63/2024 stabilisce che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015, per gli investimenti effettuati nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, il limite di spesa viene fissato a 90 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, n. 387400, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, viene istituito il seguente nuovo codice tributo:

  • 7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito.

 

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento n. 387400/2024, pena lo scarto del modello F24.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura  (Agenzia delle entrate, risoluzione 26 novembre 2024, n. 56/E).

L’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 63/2024 stabilisce che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015, per gli investimenti effettuati nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, il limite di spesa viene fissato a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, n. 387400, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, viene istituito il seguente nuovo codice tributo:

  • 7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura - Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito.

 

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento n. 387400/2024, pena lo scarto del modello F24.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.