Il Decreto per la razionalizzazione delle imposte di registro, successioni, donazioni e bollo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, contenente disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Il Decreto consta di 11 articoli e tre Allegati:

  • l’articolo 1 contiene le modifiche riguardanti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
  • l’articolo 2 contiene modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
  • l’articolo 3 contiene modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 4 contiene disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’articolo 5 concerne le tasse per i servizi ipotecari e catastali;
  • l’articolo 6 riguarda i tributi speciali;
  • l’articolo 7 riguarda l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 8 interviene modificando le disposizioni riguardanti le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali;
  • l’articolo 9 contiene le disposizioni finali e le abrogazioni;
  • l’articolo 10 le disposizioni finanziarie;
  • l’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore.

Le disposizioni avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchè alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

 

Tra le novità concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, all’articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990, il comma 1 viene sostituito dal seguente: “l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.

All’articolo 2 dello stesso Decreto, dopo il comma 2, viene inserito il comma 2-bis, ai sensi del quale per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Dopo l’articolo 4 del D.Lgs. n. 346/1990, viene introdotto il nuovo articolo 4-bis recante disposizioni su trust e altri vincoli di destinazione.

L’articolo 7, viene interamente sostituito come segue: “i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

– a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

– a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

– a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

– a favore di altri soggetti: 8%.

A seguire, in tema di liquidazione e accertamento dell’imposta, all’articolo 27 il comma 2 viene sostituito dal seguente: “l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6”.

Viene, inoltre, stabilito che la dichiarazione della successione debba essere presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione (nuova formulazione dell’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990).

Anche l’articolo 37 subisce modifiche, secondo le quali: “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione”.

Inoltre, sempre in tema di autoliquidazione, la nuova formulazione dell’articolo 38 prevede che il contribuente possa eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

 

Con il nuovo D.Lgs. n. 231/2024, vengono anche apportate numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, tra le quali spicca in particolare la disposizione contenuta all’articolo 9, secondo la quale per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto nonchè per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

 

Il Decreto n. 231/2024, a seguire, interviene in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. In particolare, viene stabilito che per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta di bollo debba essere assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico (articolo 3, comma 1-bis, D.P.R. n. 642/1972).

 

Tra le novità introdotte figurano anche modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e modifiche ai tributi speciali (articoli 5 e 6, Decreto n. 231/2024).

 

Infine, con una modifica all’articolo 1 del D.L. n. 2/2006, viene stabilito che l’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sia consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, contenente disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Il decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Il Decreto consta di 11 articoli e tre Allegati:

  • l’articolo 1 contiene le modifiche riguardanti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
  • l’articolo 2 contiene modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
  • l’articolo 3 contiene modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 4 contiene disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’articolo 5 concerne le tasse per i servizi ipotecari e catastali;
  • l’articolo 6 riguarda i tributi speciali;
  • l’articolo 7 riguarda l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 8 interviene modificando le disposizioni riguardanti le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali;
  • l’articolo 9 contiene le disposizioni finali e le abrogazioni;
  • l’articolo 10 le disposizioni finanziarie;
  • l’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore.

Le disposizioni avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchè alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

 

Tra le novità concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990, il comma 1 viene sostituito dal seguente: "l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione".

All'articolo 2 dello stesso Decreto, dopo il comma 2, viene inserito il comma 2-bis, ai sensi del quale per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Dopo l'articolo 4 del D.Lgs. n. 346/1990, viene introdotto il nuovo articolo 4-bis recante disposizioni su trust e altri vincoli di destinazione.

L'articolo 7, viene interamente sostituito come segue: "i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

- a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

- a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

- a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

- a favore di altri soggetti: 8%.

A seguire, in tema di liquidazione e accertamento dell'imposta, all'articolo 27 il comma 2 viene sostituito dal seguente: "l'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6".

Viene, inoltre, stabilito che la dichiarazione della successione debba essere presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione (nuova formulazione dell'articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990).

Anche l'articolo 37 subisce modifiche, secondo le quali: "il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione".

Inoltre, sempre in tema di autoliquidazione, la nuova formulazione dell'articolo 38 prevede che il contribuente possa eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

 

Con il nuovo D.Lgs. n. 231/2024, vengono anche apportate numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, tra le quali spicca in particolare la disposizione contenuta all'articolo 9, secondo la quale per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto nonchè per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

 

Il Decreto n. 231/2024, a seguire, interviene in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. In particolare, viene stabilito che per gli atti da registrare in termine fisso, l'imposta di bollo debba essere assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico (articolo 3, comma 1-bis, D.P.R. n. 642/1972).

 

Tra le novità introdotte figurano anche modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e modifiche ai tributi speciali (articoli 5 e 6, Decreto n. 231/2024).

 

Infine, con una modifica all'articolo 1 del D.L. n. 2/2006, viene stabilito che l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sia consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: nuovo incontro per il rinnovo

Dal punto di vista economico si è raggiunta l’intesa di un aumento di circa 120,00 euro per i lavoratori del settore 

Il 1° ottobre si è tenuto un nuovo incontro tra i sindacati Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Uil-Fpl e Uneba, successivo allo sciopero nazionale del 16 settembre, per discutere sul rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Innanzitutto, i sindacati hanno rilevato l’alta percentuale di adesione allo sciopero, sul presupposto del malcontento da parte dei lavoratori in merito all’aspetto retributivo definito nettamente inferiore rispetto agli altri lavoratori del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e comunque ritenuto che l’offerta economica di Uneba di un aumento pari a 100,00 euro risulti del tutto insoddisfacente. Durante l’incontro, Uneba si è resa disponibile ad un accordo sull’aumento pari a 120,00 euro ed alla revisione degli articoli relativi al tempo determinato, alla rivisitazione del TEP (Trattamento Economico Progressivo) ed all‘istituto della maternità.
E’ stato, inoltre, fissato un nuovo calendario di appuntamenti: 21 ottobre, 7 novembre,13 novembre, 25 novembre, 4 dicembre.

Dal punto di vista economico si è raggiunta l'intesa di un aumento di circa 120,00 euro per i lavoratori del settore 

Il 1° ottobre si è tenuto un nuovo incontro tra i sindacati Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Uil-Fpl e Uneba, successivo allo sciopero nazionale del 16 settembre, per discutere sul rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Innanzitutto, i sindacati hanno rilevato l'alta percentuale di adesione allo sciopero, sul presupposto del malcontento da parte dei lavoratori in merito all'aspetto retributivo definito nettamente inferiore rispetto agli altri lavoratori del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e comunque ritenuto che l'offerta economica di Uneba di un aumento pari a 100,00 euro risulti del tutto insoddisfacente. Durante l'incontro, Uneba si è resa disponibile ad un accordo sull'aumento pari a 120,00 euro ed alla revisione degli articoli relativi al tempo determinato, alla rivisitazione del TEP (Trattamento Economico Progressivo) ed all'istituto della maternità.
E' stato, inoltre, fissato un nuovo calendario di appuntamenti: 21 ottobre, 7 novembre,13 novembre, 25 novembre, 4 dicembre.

CCNL Istruzione e ricerca: stretta finale per la chiusura delle sequenze contrattuali

Aran e OO.SS. si avviano alla firma delle sequenze contrattuali, focus accesso sui lavoratori precari

La Flc-Cgil ha informato, mediante una nota stampa, circa l’esito del tavolo di trattativa tenutasi all’Aran il 2 ottobre 2024. La riunione, incentrata sulla coda contrattuale relativa al CCNL Istruzione e ricerca, ha fatto registrare dei passi in avanti circa la conclusione positiva dell’incontro, in vista della firma. In sede di contrattazione, infatti, la legge prevede che venga definita la retribuzione del contratto a tempo determinato; mentre, l’intento delle Parti sindacali è quello di stabilire, oltre alle retribuzioni, diritti, doveri e tutele, così come avviene per gli altri lavoratori non a tempo determinato. A tal proposito, l’esperienza acquisita mediante le varie forme di lavoro, quali: assegni di ricerca, contratto di ricerca, contratto a tempo determinato di cui all’art. 141 del CCNL vigente; indicano la strada verso il raggiungimento dei requisiti per la stabilizzazione dei precari. 
Focus importante anche sul settore degli EPR. Infatti, sebbene venga riconosciuto loro un assegno di ricerca e contratti a tempo determinato ai fini della trasformazione ad indeterminato, le OO.SS. hanno richiamato all’applicabilità delle norme specifiche sulla stabilizzazione, con la alla possibilità per le amministrazioni di estendere a questi lavoratori le norme del contratto collettivo nazionale.
I progressi fatti sono stati apprezzati dai sindacati che si sono detti pronti a firmare, facendo leva sulla possibilità di chiudere anche le altre sequenze contrattuali, relative a: tecnologo dell’università a tempo indeterminato; retribuzione dei CEL e del personale delle AOU. 
Per quanto riguarda la firma dell’ipotesi del CCNL Istruzione e ricerca e per la discussione sulle altre sequenze contrattuali, il tavolo è aggiornato al 9 ottobre 2024. 

Aran e OO.SS. si avviano alla firma delle sequenze contrattuali, focus accesso sui lavoratori precari

La Flc-Cgil ha informato, mediante una nota stampa, circa l'esito del tavolo di trattativa tenutasi all'Aran il 2 ottobre 2024. La riunione, incentrata sulla coda contrattuale relativa al CCNL Istruzione e ricerca, ha fatto registrare dei passi in avanti circa la conclusione positiva dell'incontro, in vista della firma. In sede di contrattazione, infatti, la legge prevede che venga definita la retribuzione del contratto a tempo determinato; mentre, l'intento delle Parti sindacali è quello di stabilire, oltre alle retribuzioni, diritti, doveri e tutele, così come avviene per gli altri lavoratori non a tempo determinato. A tal proposito, l'esperienza acquisita mediante le varie forme di lavoro, quali: assegni di ricerca, contratto di ricerca, contratto a tempo determinato di cui all'art. 141 del CCNL vigente; indicano la strada verso il raggiungimento dei requisiti per la stabilizzazione dei precari. 
Focus importante anche sul settore degli EPR. Infatti, sebbene venga riconosciuto loro un assegno di ricerca e contratti a tempo determinato ai fini della trasformazione ad indeterminato, le OO.SS. hanno richiamato all'applicabilità delle norme specifiche sulla stabilizzazione, con la alla possibilità per le amministrazioni di estendere a questi lavoratori le norme del contratto collettivo nazionale.
I progressi fatti sono stati apprezzati dai sindacati che si sono detti pronti a firmare, facendo leva sulla possibilità di chiudere anche le altre sequenze contrattuali, relative a: tecnologo dell'università a tempo indeterminato; retribuzione dei CEL e del personale delle AOU. 
Per quanto riguarda la firma dell'ipotesi del CCNL Istruzione e ricerca e per la discussione sulle altre sequenze contrattuali, il tavolo è aggiornato al 9 ottobre 2024. 

Flussi migratori e lavoro: le nuove disposizioni urgenti

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce tra l’altro novità normative in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri e di tutela e assistenza alle vittime di caporalato (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2024, n. 98).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento integra nella sua prima parte la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita recentemente con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Le novità nelle procedure d’ingresso

Il Governo ha deciso di intervenire con urgenza con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente significativi vi sono:

– precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
– interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
– obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
– limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività
– possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

I provvedimenti sul caporalato

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione, alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. 

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Viene esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

 

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce tra l'altro novità normative in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri e di tutela e assistenza alle vittime di caporalato (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2024, n. 98).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento integra nella sua prima parte la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita recentemente con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Le novità nelle procedure d'ingresso

Il Governo ha deciso di intervenire con urgenza con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente significativi vi sono:

- precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
- interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell'interno e del lavoro, dell'INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
- ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
- obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
- obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
- inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
- limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività
- possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
- possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
- introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
- eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
- potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell'interno e degli esteri.

I provvedimenti sul caporalato

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione, alle quali è esteso l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. 

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L'ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell'ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Viene esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all'emersione del suddetto reato e all'individuazione dei responsabili.

 

Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

Ebrat Abruzzo: contributo per acquisto testi scolastici

Per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie e contrastare il caro-libri l’Ebrart Abruzzo, Ente bilaterale regionale per l’artigianato Abruzzo, ha deciso di aumentare il contributo corrisposto a dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane.
Dall’anno 2024 il contributo massimo richiedibile è passato da 200,00 a 300,00 euro lordi per ciascun figlio. Per presentare la domanda è necessario scaricare il modulo disponibile sul sito dell’Ente, compilarlo ed inviarlo unitamente ai documenti richiesti, indicati di seguito:
– autorizzazione al trattamento dei dati;
– busta paga del mese precedente alla richiesta;
– documentazione comprovante le spese sostenute.
L’Ente precisa che per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2025.

 

Per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie e contrastare il caro-libri l’Ebrart Abruzzo, Ente bilaterale regionale per l'artigianato Abruzzo, ha deciso di aumentare il contributo corrisposto a dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane.
Dall'anno 2024 il contributo massimo richiedibile è passato da 200,00 a 300,00 euro lordi per ciascun figlio. Per presentare la domanda è necessario scaricare il modulo disponibile sul sito dell'Ente, compilarlo ed inviarlo unitamente ai documenti richiesti, indicati di seguito:
- autorizzazione al trattamento dei dati;
- busta paga del mese precedente alla richiesta;
- documentazione comprovante le spese sostenute.
L'Ente precisa che per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2025.

 

CCNL Istituti sostentamento del clero: avviata la trattativa per il rinnovo contrattuale

Presentata alle Parti datoriali la piattaforma rivendicativa che prevede incrementi retributivi, welfare contrattuale, aggiornamento della classificazione del personale e riduzione orario

È stato avviato il tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL Istituzioni sostentamento del clero e degli istituti diocesani italiani, in scadenza il 31 dicembre 2024. A renderlo noto è la Fisascat-Cisl con un comunicato del 1° ottobre 2024, affermando che insieme alle altre OO.SS. hanno presentato alle rappresentanze datoriali la piattaforma rivendicativa unitaria. 
Per le Sigle è importante attuare un incremento delle retribuzioni, al fine di contrastare gli effetti dell’inflazione, con il totale recupero del potere di acquisto dei salari del triennio 2022-2024 programmato nel triennio futuro 2025-2027 rispetto all’aumento dei prezzi al consumo (parametro Ipca). 
Sul fronte sindacale, si chiede un rafforzamento delle relazioni sindacali e il diritto di riunirsi in assemblea sindacale retribuita durante l’orario di lavoro con 12 ore annue dedicate, oltre al monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti di cui le RSA/RSU possono disporre per lo svolgimento dell’attività sindacale. 
Occorre anche aggiornare la classificazione del personale, alla luce delle nuove professionalità presenti nel settore, puntando alla valorizzazione delle competenze e della formazione on the job. Necessari interventi anche in materia di smart working e diritto alla disconnessione; come pure l’istituzione di un’indennità mensile forfettaria per le spese di trasporto; il potenziamento del diritto allo studio; l’aumento delle maggiorazioni e la presenza di indennità adeguate in materia di orario di lavoro, puntando alla riduzione sperimentale dell’orario di lavoro a parità di salario. 
Occorre, altresì, modernizzare i diritti e le tutele contrattuali per quel che riguarda la genitorialità e i soggetti fragili; mediante l’implementazione di permessi e congedi. È importante sviluppare un welfare contrattuale, oltre alla stabilizzazione dei contratti di lavoro.
Il prossimo incontro è fissato per il 30 ottobre 2024. 

Presentata alle Parti datoriali la piattaforma rivendicativa che prevede incrementi retributivi, welfare contrattuale, aggiornamento della classificazione del personale e riduzione orario

È stato avviato il tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL Istituzioni sostentamento del clero e degli istituti diocesani italiani, in scadenza il 31 dicembre 2024. A renderlo noto è la Fisascat-Cisl con un comunicato del 1° ottobre 2024, affermando che insieme alle altre OO.SS. hanno presentato alle rappresentanze datoriali la piattaforma rivendicativa unitaria. 
Per le Sigle è importante attuare un incremento delle retribuzioni, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione, con il totale recupero del potere di acquisto dei salari del triennio 2022-2024 programmato nel triennio futuro 2025-2027 rispetto all'aumento dei prezzi al consumo (parametro Ipca). 
Sul fronte sindacale, si chiede un rafforzamento delle relazioni sindacali e il diritto di riunirsi in assemblea sindacale retribuita durante l'orario di lavoro con 12 ore annue dedicate, oltre al monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti di cui le RSA/RSU possono disporre per lo svolgimento dell'attività sindacale. 
Occorre anche aggiornare la classificazione del personale, alla luce delle nuove professionalità presenti nel settore, puntando alla valorizzazione delle competenze e della formazione on the job. Necessari interventi anche in materia di smart working e diritto alla disconnessione; come pure l'istituzione di un'indennità mensile forfettaria per le spese di trasporto; il potenziamento del diritto allo studio; l'aumento delle maggiorazioni e la presenza di indennità adeguate in materia di orario di lavoro, puntando alla riduzione sperimentale dell'orario di lavoro a parità di salario. 
Occorre, altresì, modernizzare i diritti e le tutele contrattuali per quel che riguarda la genitorialità e i soggetti fragili; mediante l'implementazione di permessi e congedi. È importante sviluppare un welfare contrattuale, oltre alla stabilizzazione dei contratti di lavoro.
Il prossimo incontro è fissato per il 30 ottobre 2024. 

CCNL Funzioni Locali: resoconto del quinto incontro con l’Aran

Ulteriore confronto sulle proposte avanzate dalle Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Nella giornata del 30 settembre 2024 si è svolto il quinto incontro per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, presso la sede dell’Aran. Durante il confronto, l’Aran ha sottolineato che saranno oggetto di approfondimento le proposte avanzate dalla Uil-Fpl in materia di: turno festivo, istituzione dell’Area EQ, indennità dovute durante i periodi di ferie, patrocinio legale, possibilità di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni.
Inoltre, la stessa ha espresso parere di condivisione su alcune delle proposte, formulate dalle OO.SS., di seguito riportate:
– possibilità di ampliare in delegazione decentrata il numero delle giornate rese in modalità agile o da remoto superando il vincolo attualmente previsto della preponderanza dei giorni in presenza su quelli da remoto;
– possibilità di ampliare il numero dei buoni mensa giornalieri in presenza di particolari casistiche da individuare in delegazione trattante;
– negoziare il fondo annualmente salvo diverso accordo tra le parti. In questo modo il “possono” previsto nel testo contrattuale vigente viene sostituito con “devono”, diventando un obbligo per la Parte Pubblica. Inoltre, è stato recepito l’obbligo di avviare la C.d.I. entro e non oltre il primo quadrimestre senza possibilità di deroghe;
– il tempo di trasferimento, in merito alle assemblee sindacali tenute in una sede diversa dello stesso ente, sarà considerato nel monte ore assegnato;
– l’interruzione delle ferie potrà avvenire solo per “documentati” motivi di servizio. Accolta anche la richiesta sindacale di estendere anche ai Comuni la disciplina delle ferie ad ore ma solo per le ferie pregresse;
– con riferimento al servizio mensa, gli enti non più facoltativamente ma obbligatoriamente devono istituire il servizio mensa o in alternativa devono attribuire i buoni pasto in presenza delle condizioni previste dal vigente contratto. Per il personale impegnato in servizi turnati la pausa, da definirsi in delegazione trattante ad inizio o fine turno, non verrà più rilevata.
– possibilità di seguire corsi di studio anche in modalità telematica sincrona e asincrona, previa certificazione di frequenza, nonché la possibilità di usufruirne anche per seguire periodi di tirocinio previsti dal titolo di studio.
Durante l’incontro è stato nuovamente ribadita l’impossibilità di sottoscrivere il contratto in assenza di risorse aggiuntive da parte del Governo, essendo quelle attualmente postate insufficienti per restituire il potere d’acquisto ai dipendenti del comparto. 
Nelle prossime settimane, l’Aran renderà nota la data della successiva convocazione.

Ulteriore confronto sulle proposte avanzate dalle Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Nella giornata del 30 settembre 2024 si è svolto il quinto incontro per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, presso la sede dell'Aran. Durante il confronto, l'Aran ha sottolineato che saranno oggetto di approfondimento le proposte avanzate dalla Uil-Fpl in materia di: turno festivo, istituzione dell'Area EQ, indennità dovute durante i periodi di ferie, patrocinio legale, possibilità di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni.
Inoltre, la stessa ha espresso parere di condivisione su alcune delle proposte, formulate dalle OO.SS., di seguito riportate:
- possibilità di ampliare in delegazione decentrata il numero delle giornate rese in modalità agile o da remoto superando il vincolo attualmente previsto della preponderanza dei giorni in presenza su quelli da remoto;
- possibilità di ampliare il numero dei buoni mensa giornalieri in presenza di particolari casistiche da individuare in delegazione trattante;
- negoziare il fondo annualmente salvo diverso accordo tra le parti. In questo modo il “possono” previsto nel testo contrattuale vigente viene sostituito con “devono”, diventando un obbligo per la Parte Pubblica. Inoltre, è stato recepito l’obbligo di avviare la C.d.I. entro e non oltre il primo quadrimestre senza possibilità di deroghe;
- il tempo di trasferimento, in merito alle assemblee sindacali tenute in una sede diversa dello stesso ente, sarà considerato nel monte ore assegnato;
- l’interruzione delle ferie potrà avvenire solo per “documentati” motivi di servizio. Accolta anche la richiesta sindacale di estendere anche ai Comuni la disciplina delle ferie ad ore ma solo per le ferie pregresse;
- con riferimento al servizio mensa, gli enti non più facoltativamente ma obbligatoriamente devono istituire il servizio mensa o in alternativa devono attribuire i buoni pasto in presenza delle condizioni previste dal vigente contratto. Per il personale impegnato in servizi turnati la pausa, da definirsi in delegazione trattante ad inizio o fine turno, non verrà più rilevata.
- possibilità di seguire corsi di studio anche in modalità telematica sincrona e asincrona, previa certificazione di frequenza, nonché la possibilità di usufruirne anche per seguire periodi di tirocinio previsti dal titolo di studio.
Durante l'incontro è stato nuovamente ribadita l'impossibilità di sottoscrivere il contratto in assenza di risorse aggiuntive da parte del Governo, essendo quelle attualmente postate insufficienti per restituire il potere d'acquisto ai dipendenti del comparto. 
Nelle prossime settimane, l'Aran renderà nota la data della successiva convocazione.

Esonero autocertificato dall’assunzione disabili: nuove modalità di versamento

Entrato in vigore il 1° ottobre 2024 il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 1 ottobre 2024).

Sono state modificate le modalità di versamento del contributo per l’esonero autocertificato dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che segnala al riguardo l’entrata in vigore il 1° ottobre scorso del Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo citato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Pubblicità legale”, fin dal 5 agosto 2024.

Con il provvedimento in questione, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato infatti abrogato e sostituito il precedente Decreto interministeriale del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione in argomento.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che nelle giornate del e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del dicastero e, pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto a partire dal 3 ottobre 2024.

Informazioni più dettagliate in materia sono incluse nella nota ministeriale 15466/2024.

Entrato in vigore il 1° ottobre 2024 il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 1 ottobre 2024).

Sono state modificate le modalità di versamento del contributo per l'esonero autocertificato dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che segnala al riguardo l'entrata in vigore il 1° ottobre scorso del Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo citato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Pubblicità legale”, fin dal 5 agosto 2024.

Con il provvedimento in questione, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato infatti abrogato e sostituito il precedente Decreto interministeriale del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione in argomento.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che nelle giornate del e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del dicastero e, pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto a partire dal 3 ottobre 2024.

Informazioni più dettagliate in materia sono incluse nella nota ministeriale 15466/2024.

Istruzioni operative delle Entrate ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali

In attuazione dell’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024,  l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 settembre 2024, n. 372380).

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate dispone che i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possano essere sottoscritti con la firma digitale.

 

Il contribuente, o il suo delegato, potrà a sua volta sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. A tal fine il processo verbale deve essere inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, dovrà provvedere alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, il personale incaricato del controllo dovrà provvedere ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

 

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, dovrà essere poi protocollato dal personale dell’Agenzia incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente .

In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, potrà chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

 

Qualora il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia incaricato al controllo dovrà procedere mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica.

 

Qualora il contribuente, o il suo delegato, non fosse munito di firma digitale il processo verbale potrà essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale dovrà essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale incaricato del controllo dovrà produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità. Il documento così formato costituirà l’originale informatico.

Una volta predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, dovrà essere protocollato e consegnato al contribuente.

 

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate ne dovrà dare evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi e procedendo alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna.

 

Qualora, infine, il contribuente, o il suo delegato, rifiutasse la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzi potrà procedere all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC.

In attuazione dell’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024,  l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 settembre 2024, n. 372380).

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate dispone che i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possano essere sottoscritti con la firma digitale.

 

Il contribuente, o il suo delegato, potrà a sua volta sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. A tal fine il processo verbale deve essere inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, dovrà provvedere alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, il personale incaricato del controllo dovrà provvedere ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

 

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, dovrà essere poi protocollato dal personale dell’Agenzia incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente .

In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, potrà chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

 

Qualora il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia incaricato al controllo dovrà procedere mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica.

 

Qualora il contribuente, o il suo delegato, non fosse munito di firma digitale il processo verbale potrà essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale dovrà essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale incaricato del controllo dovrà produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità. Il documento così formato costituirà l’originale informatico.

Una volta predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, dovrà essere protocollato e consegnato al contribuente.

 

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate ne dovrà dare evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi e procedendo alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna.

 

Qualora, infine, il contribuente, o il suo delegato, rifiutasse la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzi potrà procedere all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC.