CCNL Ortofrutticoli ed agrumari (Conflavoro-Confsal): firmato il rinnovo contrattuale per il settore

Stabiliti nuovi minimi retribuitivi, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

Il 12 settembre 2024 Conflavoro e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore ortofrutticoli ed agrumari, scaduto il 29 febbraio 2024. Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 agosto 2027. Dal punto di vista retributivo vengono stabiliti nuovi minimi con le relative decorrenze al 1° settembre 2024, 1° giugno 2025, 1° giugno 2026 e 1° agosto 2027. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati. 

Livello Minimi al 1° settembre 2024 Minimi al 1° giugno 2025 Minimi al 1° giugno 2026 Minimi al 1° agosto 2027
Quadro* 2.337,00 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1° livello 2.230,00 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2° livello 1.970,50 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3° livello 1.884,15 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4° livello 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5° livello 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6° S livello 1.598,30  1.618,70 1.639,20 1.700,80
6° livello 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7° livello 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* Per il Quadro è prevista l’aggiunta di un’indennità di funzione pari a 160,00 euro. 
In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo sono state indicate le seguenti maggiorazioni. Inoltre, viene precisato che il lavoro notturno è quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 e le ore prestate a tale titolo sono retribuite con la maggiorazione del 15%. 

Lavoro straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro domenicale o straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%

Per l’apprendistato professionalizzante viene precisato che può essere instaurato per i livello dal 2° al 5° (36 mesi) e per il 6° (24 mesi) con relativo inquadramento.

Livello 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Dal 2° al 5° 2 livelli sotto quello di destinazione finale 1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione
1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione

Introdotte novità anche per il lavoro stagionale; il periodo di prova; orario di lavoro; Banca Ore; malattia; infortunio; Fondo Sani ed Ebiasp. Vengono inserite le indennità per il lavoratori che operano nelle celle frigorifere, disagio freddo (10%) e disagio caldo (10%) e per i lavoratori operanti a distanza inferiore a 3 metri rispetto agli impianti di fiamme vive (10%). Inserita anche un’appendice con l’accordo sul tempo determinato. 

Stabiliti nuovi minimi retribuitivi, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

Il 12 settembre 2024 Conflavoro e Fesica-Confsal, con l'assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore ortofrutticoli ed agrumari, scaduto il 29 febbraio 2024. Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 agosto 2027. Dal punto di vista retributivo vengono stabiliti nuovi minimi con le relative decorrenze al 1° settembre 2024, 1° giugno 2025, 1° giugno 2026 e 1° agosto 2027. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati. 

Livello Minimi al 1° settembre 2024 Minimi al 1° giugno 2025 Minimi al 1° giugno 2026 Minimi al 1° agosto 2027
Quadro* 2.337,00 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1° livello 2.230,00 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2° livello 1.970,50 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3° livello 1.884,15 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4° livello 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5° livello 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6° S livello 1.598,30  1.618,70 1.639,20 1.700,80
6° livello 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7° livello 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* Per il Quadro è prevista l'aggiunta di un'indennità di funzione pari a 160,00 euro. 
In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo sono state indicate le seguenti maggiorazioni. Inoltre, viene precisato che il lavoro notturno è quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 e le ore prestate a tale titolo sono retribuite con la maggiorazione del 15%. 

Lavoro straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro domenicale o straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%

Per l'apprendistato professionalizzante viene precisato che può essere instaurato per i livello dal 2° al 5° (36 mesi) e per il 6° (24 mesi) con relativo inquadramento.

Livello 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Dal 2° al 5° 2 livelli sotto quello di destinazione finale 1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione
1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione -

Introdotte novità anche per il lavoro stagionale; il periodo di prova; orario di lavoro; Banca Ore; malattia; infortunio; Fondo Sani ed Ebiasp. Vengono inserite le indennità per il lavoratori che operano nelle celle frigorifere, disagio freddo (10%) e disagio caldo (10%) e per i lavoratori operanti a distanza inferiore a 3 metri rispetto agli impianti di fiamme vive (10%). Inserita anche un'appendice con l'accordo sul tempo determinato. 

Agevolazione prima casa e riacquisto diritto di usufrutto: la risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 4 ottobre 2024, n. 192, ha fornito chiarimenti riguardo all’agevolazione ”prima casa” nel caso di riacquisto, entro un anno, del diritto di abitazione/usufrutto su un nuovo immobile.

La Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al ”TUR” prevede, al comma 1, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione ”prima casa”.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che il trasferimento dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ”prima casa”, prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell’atto di acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.

La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale condizione, però, si realizza soltanto con l’acquisto del diritto di piena proprietà dell’immobile e non con l’acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo.

Come già chiarito con la risoluzione n. 49/E/2015, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

 

Per ”acquisto” deve intendersi l’acquisizione del diritto di proprietà dell’abitazione, pertanto l’acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/usufrutto), di cui al caso di specie, non integra la fattispecie giuridica di “acquisto di altro immobile” e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall’agevolazione fruita.

 

Tale decadenza comporta anche il mancato riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998, determinando sia il recupero delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento sia il recupero del credito eventualmente utilizzato.

 

Comunque, conclude l’Agenzia, l’istante potrà richiedere nuovamente l’agevolazione ”prima casa” per lo stipulando atto di acquisto del diritto di abitazione/usufrutto di altra abitazione, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 4 ottobre 2024, n. 192, ha fornito chiarimenti riguardo all'agevolazione ''prima casa'' nel caso di riacquisto, entro un anno, del diritto di abitazione/usufrutto su un nuovo immobile.

La Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al ''TUR'' prevede, al comma 1, che ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione ''prima casa''.

Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che il trasferimento dell'immobile acquistato fruendo dell'agevolazione ''prima casa'', prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell'atto di acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.

La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale condizione, però, si realizza soltanto con l'acquisto del diritto di piena proprietà dell'immobile e non con l'acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo.

Come già chiarito con la risoluzione n. 49/E/2015, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall'alienazione è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

 

Per ''acquisto'' deve intendersi l'acquisizione del diritto di proprietà dell'abitazione, pertanto l'acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/usufrutto), di cui al caso di specie, non integra la fattispecie giuridica di "acquisto di altro immobile" e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall'agevolazione fruita.

 

Tale decadenza comporta anche il mancato riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998, determinando sia il recupero delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento sia il recupero del credito eventualmente utilizzato.

 

Comunque, conclude l'Agenzia, l'istante potrà richiedere nuovamente l'agevolazione ''prima casa'' per lo stipulando atto di acquisto del diritto di abitazione/usufrutto di altra abitazione, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste.

CCNL Agenzie marittime ed aeree: siglata l’ipotesi di accordo

Vengono introdotti aumenti retributivi, welfare comprensivo di Una Tantum e disposizioni in materia normativa

Il 13 settembre 2024 Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo relativa al CCNL Agenzie marittime ed aree, scaduto il 31 dicembre 2023. All’interno del documento vengono introdotte novità sia dal punto di vista economico che normativo.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, le Parti concordano un aumento retributivo riferito al 4° livello pari a 200,00 euro da erogare in 4 tranches:
– 75,00 euro dal 1° settembre 2024;
45,00 euro dal 1° settembre 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° settembre 2026
Inoltre, viene stabilita l’erogazione del welfare pari a 300,00 euro, complessivi di Una Tantum, da erogarsi in 2 tranches:
150,00 euro dal 1° gennaio 2025;
150,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’importo di 60,00 euro annui a titolo di welfare, previsto dal precedente rinnovo contrattuale, viene cristallizzato e l’erogazione viene anticipata al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2025. Per le società che non dispongono di una piattaforma welfare, l’erogazione sarà corrisposta tramite ticket compliments. Inoltre, dal 4° trimestre del 2024 (ottobre-dicembre), l’importo versato alla Cassa mutua aumenta di 5,00 euro mensili. 
Per quanto concerne l’aspetto normativo, le Parti si impegnano, entro il 30 settembre 2024, ad istituire una Commissione bilaterale nazionale paritetica per occuparsi della classificazione del personale, inserendo nuove figure professionali e contratto a tempo determinato, con l’individuazione delle causali che consentono la proroga del contratto fino a 24 mesi. La fine dei lavori della commissione è prevista per il 20 dicembre 2024.
Per i permessi riguardanti la formazione professionale, vengono stabilite ulteriori 20 ore nel corso dell’anno per partecipare ai corsi erogati dall’Ente bilaterale nazionale. I lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente possono utilizzare il monte ore indicato per frequentare corsi di formazione in materie attinenti il proprio ambito professionale. Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 500,00 euro. 
Introdotte anche novità per i lavoratori tossicodipendenti, disabili, alcolisti, malati di Aids, affetti da virus HIV e donne vittime di violenza di genere. Introdotti anche una serie di provvedimenti disciplinari e la normativa relativa allo smart working. Viene precisato, inoltre, che l’ipotesi sarà oggetto di consultazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.  

Vengono introdotti aumenti retributivi, welfare comprensivo di Una Tantum e disposizioni in materia normativa

Il 13 settembre 2024 Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo relativa al CCNL Agenzie marittime ed aree, scaduto il 31 dicembre 2023. All'interno del documento vengono introdotte novità sia dal punto di vista economico che normativo.
Per quanto riguarda l'aspetto economico, le Parti concordano un aumento retributivo riferito al 4° livello pari a 200,00 euro da erogare in 4 tranches:
- 75,00 euro dal 1° settembre 2024;
- 45,00 euro dal 1° settembre 2025;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2026;
- 40,00 euro dal 1° settembre 2026
Inoltre, viene stabilita l'erogazione del welfare pari a 300,00 euro, complessivi di Una Tantum, da erogarsi in 2 tranches:
- 150,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 150,00 euro dal 1° gennaio 2026
L'importo di 60,00 euro annui a titolo di welfare, previsto dal precedente rinnovo contrattuale, viene cristallizzato e l'erogazione viene anticipata al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2025. Per le società che non dispongono di una piattaforma welfare, l'erogazione sarà corrisposta tramite ticket compliments. Inoltre, dal 4° trimestre del 2024 (ottobre-dicembre), l'importo versato alla Cassa mutua aumenta di 5,00 euro mensili. 
Per quanto concerne l'aspetto normativo, le Parti si impegnano, entro il 30 settembre 2024, ad istituire una Commissione bilaterale nazionale paritetica per occuparsi della classificazione del personale, inserendo nuove figure professionali e contratto a tempo determinato, con l'individuazione delle causali che consentono la proroga del contratto fino a 24 mesi. La fine dei lavori della commissione è prevista per il 20 dicembre 2024.
Per i permessi riguardanti la formazione professionale, vengono stabilite ulteriori 20 ore nel corso dell'anno per partecipare ai corsi erogati dall'Ente bilaterale nazionale. I lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all'Ente possono utilizzare il monte ore indicato per frequentare corsi di formazione in materie attinenti il proprio ambito professionale. Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 500,00 euro. 
Introdotte anche novità per i lavoratori tossicodipendenti, disabili, alcolisti, malati di Aids, affetti da virus HIV e donne vittime di violenza di genere. Introdotti anche una serie di provvedimenti disciplinari e la normativa relativa allo smart working. Viene precisato, inoltre, che l'ipotesi sarà oggetto di consultazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.  

CCNL Farmacie Private: iniziate le trattative per il rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale unitaria che interessa gli oltre 60mila dipendenti del settore

Il 3 ottobre 2024 le Parti sociali si sono riunite al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2024/2027.
Le Organizzazioni sindacali, nel presentare la propria piattaforma unitaria, alla luce delle nuove realtà operative, hanno ribadito l’urgenza di fornire strumenti aggiornati ed efficaci per la regolazione dei rapporti di lavoro a seguito della emergenza sanitaria relativa alla pandemia.
Tra i punti cardine della trattativa, vi sono sicuramente:
– l’insufficienza dei salari rispetto alla professionalità richiesta;
– orari di lavoro impegnativi;
– difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale;
– l’ingresso di grandi catene di farmacie;
– l’implementazione delle risorse di welfare;
– l’incremento del monte ore Rol al fine di premiare l’anzianità di servizio;
– aumento delle maggiorazioni per i turni notturni, il lavoro domenicale e le festività.
Inoltre, le OO.SS. richiedono anche il rafforzamento della dichiaratoria sulla classificazione del personale, con riferimento all’applicazione del livello Q2, al fine di offrire uno stimolo all’impegno professionale; una integrazione della retribuzione al 100% durante il congedo di maternità e il miglioramento delle indennità oltre all’estensione del periodo di aspettativa.
Sul fronte delle malattie ed infortuni, le sigle sindacali propongono un incremento della integrazione a carico del datore di lavoro, insieme all’ampliamento del periodo di aspettativa non retribuita in caso di malattie gravi. 
Infine, viene sollevata la necessità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali relative al part-time, lavoro supplementare e clausole elastiche.
La trattativa proseguirà il 13 novembre e il 4 dicembre. 

Presentata la piattaforma sindacale unitaria che interessa gli oltre 60mila dipendenti del settore

Il 3 ottobre 2024 le Parti sociali si sono riunite al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2024/2027.
Le Organizzazioni sindacali, nel presentare la propria piattaforma unitaria, alla luce delle nuove realtà operative, hanno ribadito l'urgenza di fornire strumenti aggiornati ed efficaci per la regolazione dei rapporti di lavoro a seguito della emergenza sanitaria relativa alla pandemia.
Tra i punti cardine della trattativa, vi sono sicuramente:
- l'insufficienza dei salari rispetto alla professionalità richiesta;
- orari di lavoro impegnativi;
- difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale;
- l'ingresso di grandi catene di farmacie;
- l'implementazione delle risorse di welfare;
- l'incremento del monte ore Rol al fine di premiare l'anzianità di servizio;
- aumento delle maggiorazioni per i turni notturni, il lavoro domenicale e le festività.
Inoltre, le OO.SS. richiedono anche il rafforzamento della dichiaratoria sulla classificazione del personale, con riferimento all'applicazione del livello Q2, al fine di offrire uno stimolo all'impegno professionale; una integrazione della retribuzione al 100% durante il congedo di maternità e il miglioramento delle indennità oltre all'estensione del periodo di aspettativa.
Sul fronte delle malattie ed infortuni, le sigle sindacali propongono un incremento della integrazione a carico del datore di lavoro, insieme all'ampliamento del periodo di aspettativa non retribuita in caso di malattie gravi. 
Infine, viene sollevata la necessità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali relative al part-time, lavoro supplementare e clausole elastiche.
La trattativa proseguirà il 13 novembre e il 4 dicembre. 

Sanzioni per omissioni e per evasioni contributive: le novità

Fornite indicazioni sulle modificazioni del regime introdotte dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 a partire dal 1° settembre 2024 (INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90).

L’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, la Legge n. 388/2000, in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva, in attuazione della linea II della Missione 5, Componente 1 del PNRR. In particolare, rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.

Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c) viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge n. 388/2000).

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge 388/2000[3], connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che qualora il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trovi applicazione.

L’intento del legislatore è stato quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della Legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

La norma, quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

L’INPS evidenzia al riguardo che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni citati dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. 

Sanzioni civili per evasione contributiva

In merito alle sanzioni civili applicabili all’evasione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera b), Legge n. 388/2000), nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della citata Legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Infine, nella circolare in commento vengono anche illustrati i casi relativi alle sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori, alle sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, alle attività di compliance, alle attività di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS e le disposizioni comuni.

 

Fornite indicazioni sulle modificazioni del regime introdotte dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 a partire dal 1° settembre 2024 (INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90).

L’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, la Legge n. 388/2000, in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva, in attuazione della linea II della Missione 5, Componente 1 del PNRR. In particolare, rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.

Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c) viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge n. 388/2000).

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge 388/2000[3], connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che qualora il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trovi applicazione.

L’intento del legislatore è stato quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della Legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

La norma, quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

L'INPS evidenzia al riguardo che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni citati dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. 

Sanzioni civili per evasione contributiva

In merito alle sanzioni civili applicabili all'evasione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera b), Legge n. 388/2000), nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della citata Legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Infine, nella circolare in commento vengono anche illustrati i casi relativi alle sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori, alle sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, alle attività di compliance, alle attività di accertamento d’ufficio da parte dell'INPS e le disposizioni comuni.

 

Ebiart: contributo centri ricreativi estivi richiedibile fino al 31 dicembre 2024

Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido, che abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti

L’Ebiart, Ente Bilaterale Artigiano, ha messo a disposizione per i titolari di impresa (e assimilati) e lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’Ente, con anzianità contributiva all’atto della presentazione della domanda non inferiore a 12 mesi, un contributo per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.). 
Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido che, durante il periodo di frequenza, abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti. Verrà riconosciuto per i soli mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, presso strutture con frequenza non inferiore a 2 settimane (10 giorni), per l’intera giornata o parte di essa, sino ad un massimo di 2 mesi (anche non consecutivi). Il contributo è pari a:
50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 400,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
75% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), qualora il minore sia in possesso della certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/92);
– “una tantum” di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), nel caso in cui il minore con il riconoscimento della disabilità non frequenti, nei mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, alcun centro estivo (o strutture assimilabili).
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro all’anno. La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, con l’apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente. Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
– copia ricevuta/e di spesa che ne dimostri la durata e il soggetto frequentante;
– autocertificazione dello Stato di famiglia e carico fiscale;
– in caso di figli adottivi o in affido copia del documento attestante l’adozione o l’affido;
– copia ultima busta paga ricevuta (per i soli lavoratori dipendenti);
– copia modello ISEE in corso di validità;
– per i minori in stato di handicap e disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche copia della certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall’INPS, ai sensi della L. 104/92;
– per i minori con disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche l’autocertificazione sottoscritta da un genitore attestante la non frequenza del proprio figlio a centri estivi. 
Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato dall’Ente attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile, assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido, che abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti

L'Ebiart, Ente Bilaterale Artigiano, ha messo a disposizione per i titolari di impresa (e assimilati) e lavoratori dipendenti di aziende aderenti all'Ente, con anzianità contributiva all’atto della presentazione della domanda non inferiore a 12 mesi, un contributo per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.). 
Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido che, durante il periodo di frequenza, abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti. Verrà riconosciuto per i soli mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, presso strutture con frequenza non inferiore a 2 settimane (10 giorni), per l’intera giornata o parte di essa, sino ad un massimo di 2 mesi (anche non consecutivi). Il contributo è pari a:
- 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 400,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
- 75% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), qualora il minore sia in possesso della certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/92);
- “una tantum” di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), nel caso in cui il minore con il riconoscimento della disabilità non frequenti, nei mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, alcun centro estivo (o strutture assimilabili).
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro all'anno. La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, con l'apposito modulo online disponibile sul sito dell'Ente. Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
- copia ricevuta/e di spesa che ne dimostri la durata e il soggetto frequentante;
- autocertificazione dello Stato di famiglia e carico fiscale;
- in caso di figli adottivi o in affido copia del documento attestante l’adozione o l’affido;
- copia ultima busta paga ricevuta (per i soli lavoratori dipendenti);
- copia modello ISEE in corso di validità;
- per i minori in stato di handicap e disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche copia della certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall’INPS, ai sensi della L. 104/92;
- per i minori con disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche l'autocertificazione sottoscritta da un genitore attestante la non frequenza del proprio figlio a centri estivi. 
Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato dall'Ente attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile, assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

Pubblicato il D.Lgs. contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione

È entrato in vigore il 4 ottobre 2024 il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024, n. 232.

Il nuovo D.Lgs. n.141/2024 dà attuazione in primo luogo all’articolo 11 della Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale nonché alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, della stessa Legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal Testo unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995, e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.
Il Decreto è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (di 122 articoli).

 

L’articolo 1 contiene l’approvazione delle disposizioni di cui all’allegato 1, che rappresentano disposizioni complementari concernenti specifici aspetti delle disposizioni unionali rispetto ai quali è necessario o opportuno un intervento di coordinamento o di integrazione.

 

L’articolo 2 modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale. In particolare:

  • si subordina l’esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

  • si chiarisce che gli spedizionieri sono iscritti al relativo albo professionale quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali;

  • sono disciplinati i requisiti per l’ottenimento della patente e le relative esclusioni;

  • vengono dettagliatamente disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l’oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice;

  • in presenza di specifiche condizioni, legate al possesso di titoli di studio, si prevedono forme semplificate di svolgimento dell’esame;

  • si ridisciplinano le attribuzioni e le competenze dei Centri di Assistenza Doganale – CAD.

L’articolo 3 del nuovo Decreto apporta, poi, una serie di modifiche al D.Lgs. n. 504/1995, recante disposizioni legislative sulle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e al D.Lgs. n. 6/2016.

Nello specifico, la lettera a), dell’articolo 3 modifica l’articolo 40 del TUA, che sanziona la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. La lettera b), invece, introduce cinque nuovi articoli (dall’articolo 40-bis all’articolo 40 sexies) nel TUA che riguardano rispettivamente: la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati; le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi; le circostanze attenuanti; la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita; ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati.

A seguire, l’articolo 4 del D.Lgs. n.141/2024 reca alcune modifiche all’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando

 

L’articolo 5 apporta una modifica di coordinamento all’articolo 51, comma 3-bis c.p.p., sostituendo il rinvio ai reati di cui all’art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. n. 43/1973 (abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera f), con il rinvio ai reati di cui all’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1.

 

L’articolo 6 introduce, invece, modifiche in materia di IVA all’importazione. In particolare la disposizione aggiorna il riferimento alla normativa prevista per le manipolazioni usuali sui beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro che possono eventualmente intervenire durante la sospensione del pagamento
dell’IVA nonché disciplina la costituzione e l’incameramento e della cauzione durante l’esame della documentazione necessaria per fruire della sospensione medesima.

 

L’articolo 7 reca delle disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell’allegato 1 e nell’articolo 3 del Decreto in commento.

 

Infine, l’articolo 8 del Decreto n. 141/2024 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate, a decorrere dal 4 ottobre 2024.

In particolare, si segnalano:
– il Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi doganali;
– gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della Legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e relative sanzioni;
– gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, in tema di procuratori doganali, merci abbandonate e controversie doganali;
– il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
– il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;
– l’articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali;
– gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213, sulle attività degli spedizionieri doganali;

– l’articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sull’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana.

È entrato in vigore il 4 ottobre 2024 il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024, n. 232.

Il nuovo D.Lgs. n.141/2024 dà attuazione in primo luogo all’articolo 11 della Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale nonché alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, della stessa Legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal Testo unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995, e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.
Il Decreto è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (di 122 articoli).

 

L’articolo 1 contiene l’approvazione delle disposizioni di cui all’allegato 1, che rappresentano disposizioni complementari concernenti specifici aspetti delle disposizioni unionali rispetto ai quali è necessario o opportuno un intervento di coordinamento o di integrazione.

 

L’articolo 2 modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale. In particolare:

  • si subordina l’esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

  • si chiarisce che gli spedizionieri sono iscritti al relativo albo professionale quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali;

  • sono disciplinati i requisiti per l’ottenimento della patente e le relative esclusioni;

  • vengono dettagliatamente disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l’oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice;

  • in presenza di specifiche condizioni, legate al possesso di titoli di studio, si prevedono forme semplificate di svolgimento dell’esame;

  • si ridisciplinano le attribuzioni e le competenze dei Centri di Assistenza Doganale – CAD.

L’articolo 3 del nuovo Decreto apporta, poi, una serie di modifiche al D.Lgs. n. 504/1995, recante disposizioni legislative sulle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e al D.Lgs. n. 6/2016.

Nello specifico, la lettera a), dell’articolo 3 modifica l’articolo 40 del TUA, che sanziona la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. La lettera b), invece, introduce cinque nuovi articoli (dall’articolo 40-bis all’articolo 40 sexies) nel TUA che riguardano rispettivamente: la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati; le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi; le circostanze attenuanti; la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita; ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati.


A seguire, l'articolo 4 del D.Lgs. n.141/2024 reca alcune modifiche all’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando

 

L’articolo 5 apporta una modifica di coordinamento all’articolo 51, comma 3-bis c.p.p., sostituendo il rinvio ai reati di cui all’art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. n. 43/1973 (abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera f), con il rinvio ai reati di cui all’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1.

 

L’articolo 6 introduce, invece, modifiche in materia di IVA all'importazione. In particolare la disposizione aggiorna il riferimento alla normativa prevista per le manipolazioni usuali sui beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro che possono eventualmente intervenire durante la sospensione del pagamento
dell’IVA nonché disciplina la costituzione e l’incameramento e della cauzione durante l’esame della documentazione necessaria per fruire della sospensione medesima.

 

L’articolo 7 reca delle disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell’allegato 1 e nell’articolo 3 del Decreto in commento.

 

Infine, l’articolo 8 del Decreto n. 141/2024 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate, a decorrere dal 4 ottobre 2024.

In particolare, si segnalano:
- il Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi doganali;
- gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della Legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e relative sanzioni;
- gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, in tema di procuratori doganali, merci abbandonate e controversie doganali;
- il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;
- l’articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali;
- gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213, sulle attività degli spedizionieri doganali;

- l’articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sull’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana.

Parità di genere: rettifica esonero entro il 15 ottobre

Il termine riguarda i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 (INPS, comunicato stampa, 2 ottobre 2024).

L’INPS rammenta che i datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS 137/2022.

L’Istituto segnala anche che nel caso in cui il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre prossimo, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo
determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Infine, l’INPS ricorda che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico
modulo telematico denominato “PAR_GEN“. 

Il termine riguarda i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 (INPS, comunicato stampa, 2 ottobre 2024).

L'INPS rammenta che i datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS 137/2022.

L'Istituto segnala anche che nel caso in cui il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre prossimo, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo
determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Infine, l'INPS ricorda che, per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'INPS attraverso lo specifico
modulo telematico denominato "PAR_GEN". 

CCNL Riscossione Tributi: stabilito il welfare per il 2024

Definito il valore ponderale del welfare sulla base della fascia di età 

Il 2 ottobre è stato siglato tra Agenzia delle Entrate e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il Verbale di Accordo che stabilisce gli importi a titolo di “contributo welfare“, definiti utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. “simulatore welfare”) già utilizzanti fino al 2023.
Il contributo verrà erogato a tutti i lavoratori interessati che abbiano presentato le istanze relative al 2024 sulla base del requisito, status di figlio “a carico” fino al 25° anno di età, esistente all’atto dell’erogazione.
Di seguito i valori ponderali in funzione della fascia d’età.

Fascia di età Valori ponderali
Da 0 a 5 anni  2.8
Da 6 a 10 anni 1.3
Da 11 a 13 anni 2.0
Da 14 a 18 anni 3.0
Da 19 a 25 anni 5.0

Le Parti hanno, inoltre, preso atto che il montante di premio è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle spettanti nel 2024, ai dipendenti che abbiano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative al 2023.

Definito il valore ponderale del welfare sulla base della fascia di età 

Il 2 ottobre è stato siglato tra Agenzia delle Entrate e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il Verbale di Accordo che stabilisce gli importi a titolo di "contributo welfare", definiti utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. "simulatore welfare") già utilizzanti fino al 2023.
Il contributo verrà erogato a tutti i lavoratori interessati che abbiano presentato le istanze relative al 2024 sulla base del requisito, status di figlio "a carico" fino al 25° anno di età, esistente all'atto dell'erogazione.
Di seguito i valori ponderali in funzione della fascia d'età.

Fascia di età Valori ponderali
Da 0 a 5 anni  2.8
Da 6 a 10 anni 1.3
Da 11 a 13 anni 2.0
Da 14 a 18 anni 3.0
Da 19 a 25 anni 5.0

Le Parti hanno, inoltre, preso atto che il montante di premio è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle spettanti nel 2024, ai dipendenti che abbiano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative al 2023.

Metasalute: attivata la procedura per l’attribuzione dei piani sanitari 2025

Dal 1° ottobre 2024 è attiva la procedura per la scelta dei Piani per l’anno 2025

Il Fondo Metasalute ha comunicato che dal 1° ottobre 2024 è possibile effettuare la scelta dei Piani sanitari per il 2025. Tale procedura rimarrà attiva fino al 4 novembre 2024
Prima di effettuare la scelta, si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento “Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve”, disponibile sul sito ufficiale del Fondo, alla sezione “Piani Sanitari”. 
Ogni azienda può selezionare un massimo di 3 piani sanitari e attribuirli ai propri lavoratori secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Fondo. 
Se alla data del 4 novembre 2024 la procedura è stata completata parzialmente ovvero manca alcuna delle sezioni, il piano Base per l’intero anno 2025 verrà applicato senza possibilità di modifica. 

Dal 1° ottobre 2024 è attiva la procedura per la scelta dei Piani per l'anno 2025

Il Fondo Metasalute ha comunicato che dal 1° ottobre 2024 è possibile effettuare la scelta dei Piani sanitari per il 2025. Tale procedura rimarrà attiva fino al 4 novembre 2024
Prima di effettuare la scelta, si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento "Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 - Confronto breve", disponibile sul sito ufficiale del Fondo, alla sezione "Piani Sanitari". 
Ogni azienda può selezionare un massimo di 3 piani sanitari e attribuirli ai propri lavoratori secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Fondo. 
Se alla data del 4 novembre 2024 la procedura è stata completata parzialmente ovvero manca alcuna delle sezioni, il piano Base per l'intero anno 2025 verrà applicato senza possibilità di modifica.