CCNL Terme: nuovi minimi a partire da ottobre 2024

Con l’ipotesi di accordo, previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti sociali Federterme, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno previsto, con l’ipotesi di accordo siglato l’8 ottobre 2024, nuovi aumenti del minimo tabellare al IV livello, pari a 200,00 euro lordi da riparametrare per gli altri livelli, ripartiti come segue:
– 60,00 euro con la busta paga di ottobre 2024;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2026;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2026.
Di seguito, la tabella con i nuovi minimi retributivi.

Livelli 10/2024 01/06/2025 01/12/2025 01/06/2026 01/12/2026 A regime €/mese
1° SA 112,50 65,63 65,63 65,63 65,63 2.111,72
1° SB 105,47  61,52 61,52 61,52 61,52 1.979,64
95,63 55,78 55,78 55,78 55,78 1.794,86
78,28 45,66 45,66 45,66 45,66 1.469,32
65,63 38,28 38,28 38,28 38,28 1.231,76
4° Super 61,88 36,09 36,09 36,09 36,09 1.161,39
60,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.126,20
53,44 31,17 31,17 31,17 31,17 1.002,82
46,88 27,34 27,34 27,34 27,34  879,97

Con l'ipotesi di accordo, previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti sociali Federterme, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno previsto, con l'ipotesi di accordo siglato l'8 ottobre 2024, nuovi aumenti del minimo tabellare al IV livello, pari a 200,00 euro lordi da riparametrare per gli altri livelli, ripartiti come segue:
- 60,00 euro con la busta paga di ottobre 2024;
- 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2025;
- 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025;
- 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2026;
- 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2026.
Di seguito, la tabella con i nuovi minimi retributivi.

Livelli 10/2024 01/06/2025 01/12/2025 01/06/2026 01/12/2026 A regime €/mese
1° SA 112,50 65,63 65,63 65,63 65,63 2.111,72
1° SB 105,47  61,52 61,52 61,52 61,52 1.979,64
95,63 55,78 55,78 55,78 55,78 1.794,86
78,28 45,66 45,66 45,66 45,66 1.469,32
65,63 38,28 38,28 38,28 38,28 1.231,76
4° Super 61,88 36,09 36,09 36,09 36,09 1.161,39
60,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.126,20
53,44 31,17 31,17 31,17 31,17 1.002,82
46,88 27,34 27,34 27,34 27,34  879,97

Lavoratori stranieri: le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025

 

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730i per lavoro autonomo e 110.000 per lavoro subordinato stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 24 ottobre 2024, n. 9032).

In attuazione di quanto previsto, tra gli altri, dal D.L. n. 145/2024, i ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo hanno diramato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri.

In particolare, dal 1° al 30 novembre prossimi sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’interno. Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori. 

Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE. I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.

Inoltre, va rammentato che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all’estero, devono prima verificare presso il Centro per l’impiego (CPI) competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro 8 giorni dalla richiesta.

Alla circolare congiunta in commento sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

 

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730i per lavoro autonomo e 110.000 per lavoro subordinato stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 24 ottobre 2024, n. 9032).

In attuazione di quanto previsto, tra gli altri, dal D.L. n. 145/2024, i ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo hanno diramato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri.

In particolare, dal 1° al 30 novembre prossimi sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’interno. Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori. 

Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un'identità digitale SPID o CIE. I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.

Inoltre, va rammentato che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero, devono prima verificare presso il Centro per l'impiego (CPI) competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro 8 giorni dalla richiesta.

Alla circolare congiunta in commento sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Brevetti+ 2024, apertura sportello

Dal prossimo 29 ottobre, le micro, piccole e medie imprese potranno inviare le domande per accedere agli incentivi Brevetti+ 2024, l’intervento promosso dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti (MIMIT, comunicato 25 ottobre 2024).

Le agevolazioni, consistenti in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime de minimis, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

  • essere titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L’agevolazione potrà raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea:

  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept);
  2. Organizzazione e sviluppo;
  3. Trasferimento tecnologico.

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

– il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
– nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

– gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

 

La gestione della misura è affidata a INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Dal prossimo 29 ottobre, le micro, piccole e medie imprese potranno inviare le domande per accedere agli incentivi Brevetti+ 2024, l’intervento promosso dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti (MIMIT, comunicato 25 ottobre 2024).

Le agevolazioni, consistenti in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime de minimis, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

  • essere titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L’agevolazione potrà raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea:

  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept);
  2. Organizzazione e sviluppo;
  3. Trasferimento tecnologico.

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

- il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

 

La gestione della misura è affidata a INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

CIPL Agricoltura Operai Perugia: sottoscritto il rinnovo

Previsti aumenti del 5% dal mese di settembre

Lo scorso 30 settembre è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile agli operai del settore agricolo e florovivaista di Perugia, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Innanzitutto, è stato previsto un aumento complessivo del 6,2% delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023  in due tranche :
– dal 1° settembre 2024 (5%)
– 1° gennaio 2025 (1,2%).
Previsto, inoltre, un salario minimo di 9,00 euro per i lavori meno qualificati.
Definite maggiori tutele per i lavoratori:
– particolare attenzione alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al contrasto al lavoro irregolare, con la costituzione di uno specifico Osservatorio regionale;
– introduzione delle ferie solidali per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute.

Previsti aumenti del 5% dal mese di settembre

Lo scorso 30 settembre è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL applicabile agli operai del settore agricolo e florovivaista di Perugia, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Innanzitutto, è stato previsto un aumento complessivo del 6,2% delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023  in due tranche :
- dal 1° settembre 2024 (5%)
- 1° gennaio 2025 (1,2%).
Previsto, inoltre, un salario minimo di 9,00 euro per i lavori meno qualificati.
Definite maggiori tutele per i lavoratori:
- particolare attenzione alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al contrasto al lavoro irregolare, con la costituzione di uno specifico Osservatorio regionale;
- introduzione delle ferie solidali per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute.

 Ebac: Campania contributo per assunzioni a tempo indeterminato

Previsto un contributo di 550,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevabile a 750,00 euro

L’Ente bilaterale artigianato Campania ha stabilito l’erogazione di un contributo da destinare alle imprese che assumono e stabilizzano i dipendenti con contratti a tempo indeterminato e apprendistato, o che trasformano i contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 
La misura prevede, infatti, un contributo pari a 500,00 euro per ogni dipendente neo assunto o in caso di trasformazione da contratto di apprendistato o tempo determinato in indeterminato. Il suddetto contributo diventerà di 750,00 euro nel caso in cui il dipendente è disabile, donna o uomo over 50. Le imprese dovranno salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all’assunzione, in caso contrario si dovrà rimborsare quanto ricevuto. 
Nell’anno le aziende non possono presentare più volte per lo stesso dipendente analoghe richieste di contributo già concesse, in più le stesse aziende non devono aver effettuato riduzione di personale nell’arco dei dodici mesi. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti: modello Unilav comprovante l’avvenuta assunzione corredata; modello Uniemens del periodo interessato con relativa ricevuta di presentazione; autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (modello Ebac) e fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

Previsto un contributo di 550,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevabile a 750,00 euro

L'Ente bilaterale artigianato Campania ha stabilito l'erogazione di un contributo da destinare alle imprese che assumono e stabilizzano i dipendenti con contratti a tempo indeterminato e apprendistato, o che trasformano i contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 
La misura prevede, infatti, un contributo pari a 500,00 euro per ogni dipendente neo assunto o in caso di trasformazione da contratto di apprendistato o tempo determinato in indeterminato. Il suddetto contributo diventerà di 750,00 euro nel caso in cui il dipendente è disabile, donna o uomo over 50. Le imprese dovranno salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all'assunzione, in caso contrario si dovrà rimborsare quanto ricevuto. 
Nell'anno le aziende non possono presentare più volte per lo stesso dipendente analoghe richieste di contributo già concesse, in più le stesse aziende non devono aver effettuato riduzione di personale nell'arco dei dodici mesi. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti: modello Unilav comprovante l'avvenuta assunzione corredata; modello Uniemens del periodo interessato con relativa ricevuta di presentazione; autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (modello Ebac) e fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

Codice della crisi d’impresa: le competenze dell’INPS

Illustrate le disposizioni normative che regolano la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (INPS, messaggio 25 ottobre 2024, n. 3553).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. Infatti, il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (CCII).

In particolare, l’articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in argomento, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo, in sostanza, ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle entrate.

Transazione su crediti tributari e contributivi

L’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. n. 136/2024 ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel nuovo articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

 

Illustrate le disposizioni normative che regolano la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (INPS, messaggio 25 ottobre 2024, n. 3553).

L'INPS ha riepilogato le disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. Infatti, il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (CCII).

In particolare, l’articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in argomento, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo, in sostanza, ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle entrate.

Transazione su crediti tributari e contributivi

L’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. n. 136/2024 ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel nuovo articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che per i contributi previdenziali amministrati dall'INPS l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: per i contributi previdenziali amministrati dall'INPS il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

 

Split payment: nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo

Con la risposta n. 210/2024 l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni dubbi avanzati da una società sulla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dall’articolo 26, comma 3, del Decreto IVA, in considerazione del mancato incasso del corrispettivo.

L’articolo 26 del Decreto IVA, ai commi 2 e 3, disciplina le rettifiche in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto, ­venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo 26 dispone che, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio avrà diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

 

Nel caso di specie, chiarisce l’Agenzia, le suddette disposizioni devono essere coordinate con le norme che disciplinano il meccanismo della ”scissione dei pagamenti” (cosiddetto split payment), di cui all’articolo 17­ter, del decreto IVA.
In tale evenienza i cessionari/committenti destinatari di una fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ­pur non assumendo la qualifica di debitori d’imposta­ devono versare l’IVA, loro addebitata nelle relative fatture, direttamente all’erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta.

 

Ai fini dell’emissione della nota di variazione in ipotesi di operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, tornano applicabili i chiarimenti già resi dall’Agenzia con i precedenti documenti di prassi nn. 436/2019 e 482/2023, nonché la risoluzione n. 75/E/2002.

In particolare, con i citati documenti di prassi è stato chiarito che l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l’imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l’operazione sia stata fatturata.

In tale ipotesi occorre effettuare nei registri IVA opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione.

Poiché, dunque, nell’ipotesi di scissione dei pagamenti, l’esigibilità dell’IVA è collegata al pagamento del corrispettivo salva spontanea anticipazione da parte del 
cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in  parte, l’imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l’operazione sia stata fatturata.

La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l’anno dall’emissione della fattura.

Tali indicazioni presuppongono che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima. Diversamente, infatti, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3 dell’articolo 26 
del decreto IVA.

 

Nel caso di specie, quindi, l’istante potrà procedere con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall’emissione della fattura originaria.

Con la risposta n. 210/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni dubbi avanzati da una società sulla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, del Decreto IVA, in considerazione del mancato incasso del corrispettivo.

L'articolo 26 del Decreto IVA, ai commi 2 e 3, disciplina le rettifiche in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto, ­venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l'ammontare imponibile.

 

In particolare, il comma 2 dell'articolo 26 dispone che, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio avrà diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

 

Nel caso di specie, chiarisce l'Agenzia, le suddette disposizioni devono essere coordinate con le norme che disciplinano il meccanismo della ''scissione dei pagamenti'' (cosiddetto split payment), di cui all'articolo 17­ter, del decreto IVA.
In tale evenienza i cessionari/committenti destinatari di una fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ­pur non assumendo la qualifica di debitori d'imposta­ devono versare l'IVA, loro addebitata nelle relative fatture, direttamente all'erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta.

 

Ai fini dell'emissione della nota di variazione in ipotesi di operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, tornano applicabili i chiarimenti già resi dall'Agenzia con i precedenti documenti di prassi nn. 436/2019 e 482/2023, nonché la risoluzione n. 75/E/2002.

In particolare, con i citati documenti di prassi è stato chiarito che l'esigibilità differita dell'imposta collegata al pagamento comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l'imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l'operazione sia stata fatturata.

In tale ipotesi occorre effettuare nei registri IVA opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione.


Poiché, dunque, nell'ipotesi di scissione dei pagamenti, l'esigibilità dell'IVA è collegata al pagamento del corrispettivo salva spontanea anticipazione da parte del 
cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in  parte, l'imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l'operazione sia stata fatturata.

La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l'anno dall'emissione della fattura.

Tali indicazioni presuppongono che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima. Diversamente, infatti, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3 dell'articolo 26 
del decreto IVA.

 

Nel caso di specie, quindi, l'istante potrà procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria.

CIPL Agricoltura Operai Foggia: siglato l’accordo per il periodo 2024-2027

Per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento economico del 6,50% 

Il 26 settembre 2024 le Organizzazioni Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Foggia, insieme alle Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti Foggia e Cia, hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, valido per il periodo 2024-2027. L’accordo coinvolge l’intera provincia di Foggia ed i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. 
Dal punto di vista economico il nuovo contratto ha previsto un aumento delle retribuzioni del:
5% con decorrenza 1° ottobre 2024;
– ulteriore 1,50% con decorrenza 1° aprile 2025. 
Dal punto di vista normativo sono stati invece previsti meccanismi rafforzati di bilateralità e misure di welfare aziendale, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Per rispondere alle esigenze di chi opera in ambienti spesso esposti a condizioni climatiche difficili è prevista l’introduzione di forniture gratuite e giornaliere di acqua potabile adeguata per i lavoratori e le lavoratrici.

Per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento economico del 6,50% 

Il 26 settembre 2024 le Organizzazioni Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Foggia, insieme alle Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti Foggia e Cia, hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, valido per il periodo 2024-2027. L'accordo coinvolge l'intera provincia di Foggia ed i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. 
Dal punto di vista economico il nuovo contratto ha previsto un aumento delle retribuzioni del:
- 5% con decorrenza 1° ottobre 2024;
- ulteriore 1,50% con decorrenza 1° aprile 2025. 
Dal punto di vista normativo sono stati invece previsti meccanismi rafforzati di bilateralità e misure di welfare aziendale, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Per rispondere alle esigenze di chi opera in ambienti spesso esposti a condizioni climatiche difficili è prevista l'introduzione di forniture gratuite e giornaliere di acqua potabile adeguata per i lavoratori e le lavoratrici.

Gestione eventi lesivi: l’accesso per gli intermediari dei datori di lavoro e loro delegati

Dal 23 ottobre 2024 queste figure professionali possono accedere al servizio online e ai relativi dispositivi (INAIL, comunicato 23 ottobre 2024).

L’INAIL comunica che il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi a esso associati dal 23 ottobre 2024 sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e ai loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

Attraverso il servizio “Gestione eventi lesivi” è possibile adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce di infortunio/malattia professionale, visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e inviare le ulteriori informazioni utili al prosieguo dell’istruttoria e alla definizione della pratica di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale.

Gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede INAIL, ai seguenti servizi dispositivi:

– dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
– dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
– informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

Dal 23 ottobre 2024 queste figure professionali possono accedere al servizio online e ai relativi dispositivi (INAIL, comunicato 23 ottobre 2024).

L'INAIL comunica che il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi a esso associati dal 23 ottobre 2024 sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e ai loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

Attraverso il servizio “Gestione eventi lesivi” è possibile adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce di infortunio/malattia professionale, visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e inviare le ulteriori informazioni utili al prosieguo dell’istruttoria e alla definizione della pratica di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale.

Gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede INAIL, ai seguenti servizi dispositivi:

- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
- informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: resoconto dell’incontro sulla trattativa

Punti di incontro tra OO.SS. e parte datoriale, approfondimenti rimandati all’incontro del 7 novembre 2024

Nei giorni scorsi è proseguito l’incontro tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l’associazione datoriale per il rinnovo del CCNL delle istituzioni socio assistenziali Uneba. La parte datoriale ha illustrato alle Sigle una serie di proposte di modifiche agli articoli oggetto di confronto, nella fattispecie: tempo determinato e causali; maternità e paternità; tempi di vestizione. Per quanto concerne l’individuazioni della causali, i sindacati si sono detti favorevoli ad individuare sul 1° livello di contrattazione le causali relative all’utilizzo di contratti a tempo determinato; bocciando la proposta della controparte di rimandare al 2° livello l’individuazione di ulteriori ipotesi. 
Per quanto riguarda, invece, la tutela della maternità e paternità le proposte delle OO.SS. sono state accolte, vale a dire riconoscere il 100% della retribuzione alle lavoratrici in maternità obbligatoria; salvo esprimersi in seguito circa i congedi parentali. 
Infine, su “Divise e indumenti di servizio” è stato inserito, sul 1° livello di servizio, il tempo di vestizione/svestizione. Ulteriori dettagli circa la sovrapposizione dei tempi verranno approfonditi in seguito. Il prossimo incontro è calendarizzato per il 7 novembre 2024

Punti di incontro tra OO.SS. e parte datoriale, approfondimenti rimandati all'incontro del 7 novembre 2024

Nei giorni scorsi è proseguito l'incontro tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l'associazione datoriale per il rinnovo del CCNL delle istituzioni socio assistenziali Uneba. La parte datoriale ha illustrato alle Sigle una serie di proposte di modifiche agli articoli oggetto di confronto, nella fattispecie: tempo determinato e causali; maternità e paternità; tempi di vestizione. Per quanto concerne l'individuazioni della causali, i sindacati si sono detti favorevoli ad individuare sul 1° livello di contrattazione le causali relative all'utilizzo di contratti a tempo determinato; bocciando la proposta della controparte di rimandare al 2° livello l'individuazione di ulteriori ipotesi. 
Per quanto riguarda, invece, la tutela della maternità e paternità le proposte delle OO.SS. sono state accolte, vale a dire riconoscere il 100% della retribuzione alle lavoratrici in maternità obbligatoria; salvo esprimersi in seguito circa i congedi parentali. 
Infine, su "Divise e indumenti di servizio" è stato inserito, sul 1° livello di servizio, il tempo di vestizione/svestizione. Ulteriori dettagli circa la sovrapposizione dei tempi verranno approfonditi in seguito. Il prossimo incontro è calendarizzato per il 7 novembre 2024