Trattamento fiscale da applicare a somme oggetto di sequestro preventivo intestate al FUC

 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di sequestro preventivo intestate al Fondo Unico di Giustizia (FUG) e sulla corretta determinazione della ritenuta alla fonte da applicare alle restanti prestazioni di previdenza complementare (Agenzia delle entrate, risposta 30 ottobre 2024, n. 213).

Secondo l’articolo 1 del TUIR il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta del 28 maggio 2019, n. 167, la nozione di “possesso” va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito.

Nella fattispecie sottoposta al parere dell’Agenzia, l’istante rappresenta di aver versato al Fondo Unico di Giustizia (FUG), a seguito di verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare di due suoi aderenti.

L’articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008 nell’istituire il predetto FUG, prevede, infatti, che allo stesso affluiscono le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Nel caso di specie, l’istante, in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, ha dichiarato che l’importo destinato al FUG è stato immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo e reso indisponibile all’aderente.

Al riguardo l’Agenzia sottolinea come a seguito del suddetto verbale, l’aderente non abbia più la disponibilità delle somme destinate al FUG, fino al termine del procedimento che potrà concludersi con la definitiva confisca delle somme o, al contrario, con la restituzione delle stesse. In tale ultimo caso, sarà l’istante a restituire le somme all’aderente.

Ne consegue, pertanto, che tali somme, al momento del versamento al FUG, non costituiscono reddito per gli aderenti,  e per tale motivo l’istante non dovrà applicare alcuna ritenuta. Analogamente, l’istante non sarà tenuto ad operare alcuna ritenuta nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria emani un provvedimento di confisca delle somme in questione, con trasferimento definitivo delle stesse al FUG.

Oltre a ciò, l’Agenzia chiarisce come nel caso di specie siano applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 20 del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 2006, per le prestazioni maturate fino al 2006, e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 per le prestazioni maturate dal 2007.
In particolare, riguardo all’imputazione dei vari montanti di previdenza complementare delle predette somme, risulta corretto imputare prioritariamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l’eccedenza, gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei limiti di quello che residua dall’eventuale anticipazione.

L’irrilevanza fiscale delle somme destinate al FUG comporterà l’esclusione di tali importi dal conguaglio fiscale sulla tassazione separata dell’anticipazione erogata all’aderente.

Riguardo all’ipotesi in cui gli importi destinati al FUG interessino solo parzialmente un montante, l’Agenzia ritiene che l’imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante debba avvenire in proporzione fra le componenti esistenti.
Conseguentemente, l’istante, nel corrispondere le somme riferite ai montanti residui agli aderenti, dovrà liquidare gli importi imputandoli in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante, applicando l’aliquota della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005.

Viene, infine, chiarito che nel caso di dissequestro delle somme, il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.

 

Arrivano chiarimenti dall'Agenzia delle entrate sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di sequestro preventivo intestate al Fondo Unico di Giustizia (FUG) e sulla corretta determinazione della ritenuta alla fonte da applicare alle restanti prestazioni di previdenza complementare (Agenzia delle entrate, risposta 30 ottobre 2024, n. 213).

Secondo l'articolo 1 del TUIR il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

Come già chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta del 28 maggio 2019, n. 167, la nozione di "possesso" va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito.

Nella fattispecie sottoposta al parere dell'Agenzia, l'istante rappresenta di aver versato al Fondo Unico di Giustizia (FUG), a seguito di verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare di due suoi aderenti.

L'articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008 nell'istituire il predetto FUG, prevede, infatti, che allo stesso affluiscono le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Nel caso di specie, l'istante, in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, ha dichiarato che l'importo destinato al FUG è stato immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo e reso indisponibile all'aderente.

Al riguardo l'Agenzia sottolinea come a seguito del suddetto verbale, l'aderente non abbia più la disponibilità delle somme destinate al FUG, fino al termine del procedimento che potrà concludersi con la definitiva confisca delle somme o, al contrario, con la restituzione delle stesse. In tale ultimo caso, sarà l'istante a restituire le somme all'aderente.

Ne consegue, pertanto, che tali somme, al momento del versamento al FUG, non costituiscono reddito per gli aderenti,  e per tale motivo l'istante non dovrà applicare alcuna ritenuta. Analogamente, l'istante non sarà tenuto ad operare alcuna ritenuta nell'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria emani un provvedimento di confisca delle somme in questione, con trasferimento definitivo delle stesse al FUG.

Oltre a ciò, l'Agenzia chiarisce come nel caso di specie siano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 20 del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 2006, per le prestazioni maturate fino al 2006, e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 per le prestazioni maturate dal 2007.
In particolare, riguardo all'imputazione dei vari montanti di previdenza complementare delle predette somme, risulta corretto imputare prioritariamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l'eccedenza, gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei limiti di quello che residua dall'eventuale anticipazione.

L'irrilevanza fiscale delle somme destinate al FUG comporterà l'esclusione di tali importi dal conguaglio fiscale sulla tassazione separata dell'anticipazione erogata all'aderente.

Riguardo all'ipotesi in cui gli importi destinati al FUG interessino solo parzialmente un montante, l'Agenzia ritiene che l'imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante debba avvenire in proporzione fra le componenti esistenti.
Conseguentemente, l'istante, nel corrispondere le somme riferite ai montanti residui agli aderenti, dovrà liquidare gli importi imputandoli in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante, applicando l'aliquota della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005.

Viene, infine, chiarito che nel caso di dissequestro delle somme, il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.

CCNL Animazione Conflavoro-Confsal: con la retribuzione di novembre nuovi minimi retributivi

Minimi aggiornati con la busta paga di novembre per i dipendenti del settore

Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le aziende di animazione ed intrattenimento. Inoltre, il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2024, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.

Livello Minimo
Quadro 2.903,70
I 2.538,88
A1 2.426,40
A2 1.950,25
I1 1.836,53
A3 1.753,80
I2 1.581,60
A4 1.529,70
I3 1.389,10
A5 1.306,00
I4 1.207,01

Minimi aggiornati con la busta paga di novembre per i dipendenti del settore

Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le aziende di animazione ed intrattenimento. Inoltre, il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2024, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un'indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.

Livello Minimo
Quadro 2.903,70
I 2.538,88
A1 2.426,40
A2 1.950,25
I1 1.836,53
A3 1.753,80
I2 1.581,60
A4 1.529,70
I3 1.389,10
A5 1.306,00
I4 1.207,01

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Catania: rinnovato il contratto provinciale

Per i 27mila addetti ai lavori, aumento del salario con il nuovo contratto di settore 2024-2027

Il 23 ottobre 2024 Confagricoltura, Coldiretti e Cia con le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, al termine di una lunga trattativa, hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania. 
L’intesa, siglata in sintonia tra i sindacati e le parti datoriali, tenendo conto anche delle necessità dei lavoratori e del costo dei costi della vita, prevede un aumento complessivo del salario degli operai agricoli e florovivaisti, pari al 6,2% a giornata, con decorrenza dal 1° novembre 2024.
L’accordo, avrà durata quadriennale, con validità dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.

Per i 27mila addetti ai lavori, aumento del salario con il nuovo contratto di settore 2024-2027

Il 23 ottobre 2024 Confagricoltura, Coldiretti e Cia con le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, al termine di una lunga trattativa, hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania. 
L'intesa, siglata in sintonia tra i sindacati e le parti datoriali, tenendo conto anche delle necessità dei lavoratori e del costo dei costi della vita, prevede un aumento complessivo del salario degli operai agricoli e florovivaisti, pari al 6,2% a giornata, con decorrenza dal 1° novembre 2024.
L'accordo, avrà durata quadriennale, con validità dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.

Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, le modalità operative

Fornite le indicazioni per l’erogazione del beneficio previsto per enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS (INPS, messaggio 29 ottobre 2024, n. 3588).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 riservato a enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS (articolo 28, comma 1 del D.L. n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023).

In particolare, l’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste in un contributo economico che copre una parte del costo salariale, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e il mantenimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità.

Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, autenticandosi con la propria identità digitale. A ogni domanda sarà attribuito un codice identificativo.

Il contributo sarà erogato, nel limite delle risorse disponibili, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.

Sono previsti controlli a campione almeno sul 10% dei beneficiari, con eventuale revoca del contributo laddove siano rilevate irregolarità.

 

Fornite le indicazioni per l'erogazione del beneficio previsto per enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS (INPS, messaggio 29 ottobre 2024, n. 3588).

Con il messaggio in commento, l'INPS ha comunicato le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 riservato a enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS (articolo 28, comma 1 del D.L. n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023).

In particolare, l'incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità a tempo indeterminato. L'agevolazione consiste in un contributo economico che copre una parte del costo salariale, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e il mantenimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità.

Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, autenticandosi con la propria identità digitale. A ogni domanda sarà attribuito un codice identificativo.

Il contributo sarà erogato, nel limite delle risorse disponibili, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.

Sono previsti controlli a campione almeno sul 10% dei beneficiari, con eventuale revoca del contributo laddove siano rilevate irregolarità.

 

CdM: adeguamento normativa nazionale a norme europee su trasferimenti di fondi e cripto-attività

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri interviene sul cosiddetto Decreto Antiriciclaggio (dD.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e apporta modifiche di mero coordinamento al D.L. n. 167/1990, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

 

Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

  • vengono modificate le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;

  • vengono inseriti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.

Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, vengono previsti, tra gli altri:
– l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
– la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio.

 

Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività vengono inclusi tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio.

 

Infine, vengono fatti interventi sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri interviene sul cosiddetto Decreto Antiriciclaggio (dD.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e apporta modifiche di mero coordinamento al D.L. n. 167/1990, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

 

Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

  • vengono modificate le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;

  • vengono inseriti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.

Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, vengono previsti, tra gli altri:
- l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
- la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio.

 

Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività vengono inclusi tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio.

 

Infine, vengono fatti interventi sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

CCNL Cemento Industria: varata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

Presentata la piattaforma contrattuale con la richiesta di un aumento salariale di 220,00 euro ed altri interventi in materia economica e normativa

Le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno reso noto, tramite una nota stampa, l’approvazione della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale collettivo del settore cemento, calce e gesso industria, che riguarda circa 10mila addetti. Con l’accordo siglato il 15 ottobre 2024 si sono adeguati i salari all’aumento inflattivo dell’ultimo triennio 2022-2024, con un aumento di 239,00 euro. Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. 
Con la presentazione della piattaforma le Sigle partono dalla richiesta di un aumento salariale pari a 220,00 euro al livello 140, tenuto conto dei valori inflattivi per i prossimi anni e dell’andamento positivo dei valori di produzione. Viene richiesto anche l’innalzamento dell’elemento di garanzia retributiva a 350,00 euro annui e la previsione dell’erogazione in tutti i casi in cui nell’anno precedente non sia stato contratto un premio di risultato. Sempre in materia economica, per la mensa viene proposto che il costo del servizio sia a carico totalmente dell’azienda, con l’aumento de l’indennità sostitutiva. 
Inoltre, viene ripreso il tema della riduzione dell’orario di lavoro; della formazione professionale che deve essere obbligatoria per tutti; degli investimenti in salute e sicurezza per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, in questo senso è richiesto alle aziende il lavaggio degli indumenti da lavoro; oltre ad un punto chiave quale la difficoltà di reperire manodopera specializzata. Senza dimenticare di implementare nuove disposizioni sull’inquadramento e sulla valorizzazione delle competenze; oltre all’innalzamento dell’aspettativa non retribuita  e alla conservazione del posto di lavoro per malattie gravi, congedi, tutela della genitorialità e il benessere psicofisico dei lavoratori transgender. Previsti interventi anche su trasferta e licenziamenti. In materia di previdenza complementare viene chiesto un aumento dello 0,70% del contributo mensile a carico delle aziende per il focus pensione concreto. 
La piattaforma presentata dai sindacati sarà posta al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 

Presentata la piattaforma contrattuale con la richiesta di un aumento salariale di 220,00 euro ed altri interventi in materia economica e normativa

Le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno reso noto, tramite una nota stampa, l'approvazione della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale collettivo del settore cemento, calce e gesso industria, che riguarda circa 10mila addetti. Con l'accordo siglato il 15 ottobre 2024 si sono adeguati i salari all'aumento inflattivo dell'ultimo triennio 2022-2024, con un aumento di 239,00 euro. Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. 
Con la presentazione della piattaforma le Sigle partono dalla richiesta di un aumento salariale pari a 220,00 euro al livello 140, tenuto conto dei valori inflattivi per i prossimi anni e dell'andamento positivo dei valori di produzione. Viene richiesto anche l'innalzamento dell'elemento di garanzia retributiva a 350,00 euro annui e la previsione dell'erogazione in tutti i casi in cui nell'anno precedente non sia stato contratto un premio di risultato. Sempre in materia economica, per la mensa viene proposto che il costo del servizio sia a carico totalmente dell'azienda, con l'aumento de l'indennità sostitutiva. 
Inoltre, viene ripreso il tema della riduzione dell'orario di lavoro; della formazione professionale che deve essere obbligatoria per tutti; degli investimenti in salute e sicurezza per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, in questo senso è richiesto alle aziende il lavaggio degli indumenti da lavoro; oltre ad un punto chiave quale la difficoltà di reperire manodopera specializzata. Senza dimenticare di implementare nuove disposizioni sull'inquadramento e sulla valorizzazione delle competenze; oltre all'innalzamento dell'aspettativa non retribuita  e alla conservazione del posto di lavoro per malattie gravi, congedi, tutela della genitorialità e il benessere psicofisico dei lavoratori transgender. Previsti interventi anche su trasferta e licenziamenti. In materia di previdenza complementare viene chiesto un aumento dello 0,70% del contributo mensile a carico delle aziende per il focus pensione concreto. 
La piattaforma presentata dai sindacati sarà posta al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 

“Decreto PNRR-quinquies”, lotta al lavoro sommerso e interventi nel settore della moda

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2024 il provvedimento rifinanzia anche il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria (D.L. 28 ottobre 2024, n. 160).

Nella Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il cosiddetto “Decreto PNRR-quinquies” (D.L. n. 160/2024) che reca diverse misure nel campo del lavoro: lotta al lavoro sommerso; interventi di sostegno dei lavoratori occupati nel settore della moda; rifinanziamento del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.
In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario), l’integrazione viene riconosciuta dall’INPS per 8 settimane, fino al 31 dicembre 2024, ai lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 (articolo 2, D.L. n. 160/2024).
Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie. Il limite di spesa previsto è di 64,6 milioni di euro.
Sul versante della lotta al lavoro sommerso (articolo 1) sono previsti l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISA), delle liste di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità.
Infine, vengono stanziate risorse annualmente con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare in una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria, incluso il rifinanziamento della misura di cui all’articolo 1, comma 498 della Legge n. 160/2019.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2024 il provvedimento rifinanzia anche il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (D.L. 28 ottobre 2024, n. 160).

Nella Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il cosiddetto “Decreto PNRR-quinquies” (D.L. n. 160/2024) che reca diverse misure nel campo del lavoro: lotta al lavoro sommerso; interventi di sostegno dei lavoratori occupati nel settore della moda; rifinanziamento del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.
In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario), l’integrazione viene riconosciuta dall’INPS per 8 settimane, fino al 31 dicembre 2024, ai lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 (articolo 2, D.L. n. 160/2024).
Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie. Il limite di spesa previsto è di 64,6 milioni di euro.
Sul versante della lotta al lavoro sommerso (articolo 1) sono previsti l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISA), delle liste di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità.
Infine, vengono stanziate risorse annualmente con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare in una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498 della Legge n. 160/2019.

CIPL Agricoltura Operai Vicenza: con il rinnovo previsti premio una tantum e welfare

Previsto dal mese di ottobre un aumento economico del 6,4%

Il 15 ottobre 2024 è stato siglato tra le organizzazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti, Cia ed i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil l’accordo di rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Vicenza, con validità 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027. Il rinnovo interessa circa 800 aziende agricole vicentine e oltre 3.500 contratti di lavoro del settore agricolo.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento retributivo dal 1° ottobre del 6,4%, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattuali in vigore al 31 dicembre 2023. Le OO.SS. precisano che l’aumento in questione tiene conto del recupero del differenziale inflattivo del biennio 2022-2023, in base all’accordo sottoscritto a livello nazionale il 27 ottobre dell’anno scorso, che prevede una quota retributiva del 3,5% da applicare al rinnovo dei contratti provinciali di lavoro. 
Dal 1° gennaio 2025 è inoltre previsto un premio di continuità professionale, da riconoscere al lavoratore una tantum al raggiungimento del 15° anno di servizio continuativo prestato nella stessa azienda. Il premio sarà di:
500,00 euro per gli operai a tempo indeterminato (Oti) e per gli operai a tempo determinato (Otd) che dimostrino di aver lavorato per almeno 150 giornate all’anno ai fini Inps nella stessa azienda;
200,00 euro agli operai a tempo determinato (Otd) che dimostrino di aver lavorato per almeno 104 giornate all’anno ai fini Inps nella stessa azienda. 
Al fine di migliorare la vita privata e lavorativa le aziende potranno mettere a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie beni e servizi a titolo di welfare, usufruendo di specifici sgravi fiscali. 
Dal punto di vista normativo le Parti sindacali hanno concordato di dare l’incarico ad Ebavi, I’Ente bilaterale per l’agricoltura vicentina, di valutare le modalità di istituzione entro il 31 dicembre 2025 del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), con il compito di occuparsi di valutazione dei rischi nelle aziende, nonché della programmazione della prevenzione. 

Previsto dal mese di ottobre un aumento economico del 6,4%

Il 15 ottobre 2024 è stato siglato tra le organizzazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti, Cia ed i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil l’accordo di rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Vicenza, con validità 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027. Il rinnovo interessa circa 800 aziende agricole vicentine e oltre 3.500 contratti di lavoro del settore agricolo.
Dal punto di vista economico l'accordo prevede un aumento retributivo dal 1° ottobre del 6,4%, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattuali in vigore al 31 dicembre 2023. Le OO.SS. precisano che l'aumento in questione tiene conto del recupero del differenziale inflattivo del biennio 2022-2023, in base all’accordo sottoscritto a livello nazionale il 27 ottobre dell’anno scorso, che prevede una quota retributiva del 3,5% da applicare al rinnovo dei contratti provinciali di lavoro. 
Dal 1° gennaio 2025 è inoltre previsto un premio di continuità professionale, da riconoscere al lavoratore una tantum al raggiungimento del 15° anno di servizio continuativo prestato nella stessa azienda. Il premio sarà di:
- 500,00 euro per gli operai a tempo indeterminato (Oti) e per gli operai a tempo determinato (Otd) che dimostrino di aver lavorato per almeno 150 giornate all’anno ai fini Inps nella stessa azienda;
- 200,00 euro agli operai a tempo determinato (Otd) che dimostrino di aver lavorato per almeno 104 giornate all’anno ai fini Inps nella stessa azienda. 
Al fine di migliorare la vita privata e lavorativa le aziende potranno mettere a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie beni e servizi a titolo di welfare, usufruendo di specifici sgravi fiscali. 
Dal punto di vista normativo le Parti sindacali hanno concordato di dare l’incarico ad Ebavi, I’Ente bilaterale per l’agricoltura vicentina, di valutare le modalità di istituzione entro il 31 dicembre 2025 del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), con il compito di occuparsi di valutazione dei rischi nelle aziende, nonché della programmazione della prevenzione. 

Dogane: istituito l’albo dei punti vendita ricariche

 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito in data 25 ottobre 2024 l’albo dei punti vendita ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicato 25 ottobre 2024).

Con determinazione del Direttore n. 656848/RU, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

 

Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

 

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

 

L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale delle Dogane.

Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), ovvero CNS o CIE.

L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA.

 

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

 

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito in data 25 ottobre 2024 l’albo dei punti vendita ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicato 25 ottobre 2024).

Con determinazione del Direttore n. 656848/RU, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

 

Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

 

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

 

L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale delle Dogane.

Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), ovvero CNS o CIE.

L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo "5505" denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA.

 

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

CCNL Cooperative Sociali: aumenti dal 1° ottobre

Prevista la seconda tranche di aumenti per un importo pari a 30,00 euro al livello C1

Il 26 gennaio scorso è stata sottoscritta dall’Associazione Generale Cooperative Italiane-Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cil, Uil-Fpl, Uiltucs- Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, che ha previsto l’incremento dei minimi conglobati della retribuzione secondo le seguenti scadenze:
– 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al Livello C1;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al Livello C1;
– 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al Livello C1.
Di seguito i nuovi minimi, pubblicati con il verbale di accordo del 5 marzo.

Livello Minimo
F 2 2.455,67
F 1 2.150,18
E 2 1.947,00
D 3 1.803,62
E 1 1.803,62
D 2 1.694,41
C 3 1.605,99
D 1 1.605,99
C 2 1.560,27
C 1 1.515,21
B 1 1.408,89
A 2 1.345,95
A 1 1.333,54

 

Prevista la seconda tranche di aumenti per un importo pari a 30,00 euro al livello C1

Il 26 gennaio scorso è stata sottoscritta dall'Associazione Generale Cooperative Italiane-Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cil, Uil-Fpl, Uiltucs- Uil l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, che ha previsto l'incremento dei minimi conglobati della retribuzione secondo le seguenti scadenze:
- 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al Livello C1;
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al Livello C1;
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al Livello C1.
Di seguito i nuovi minimi, pubblicati con il verbale di accordo del 5 marzo.

Livello Minimo
F 2 2.455,67
F 1 2.150,18
E 2 1.947,00
D 3 1.803,62
E 1 1.803,62
D 2 1.694,41
C 3 1.605,99
D 1 1.605,99
C 2 1.560,27
C 1 1.515,21
B 1 1.408,89
A 2 1.345,95
A 1 1.333,54