Giornalisti autonomi: la scadenza della comunicazione dei redditi

Entro il 30 settembre 2024 sono tenuti all’obbligo tutti i soggetti che nel 2023 abbiano percepito emolumenti per questa tipologia di attività (INPGI, circolare 5 settembre 2024, n. 7).

I giornalisti iscritti all’INPGI che nel 2023 abbiano percepito redditi svolgendo attività autonoma giornalistica sono tenuti alla comunicazione obbligatoria all’Istituto entro il 30 settembre 2024.

In particolare, tale comunicazione deve essere trasmessa all’INPGI da parte dei soggetti che abbiano svolto attività:

– libero-professionale con partita IVA;
– come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.  

L’INPGI rammenta anche che  l’articolo 3 del vigente Regolamento dell’Istituto dispone che il versamento del
contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari a un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3 della Legge n. 233/1990 (per l’anno 2023 pari a 17.504,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.  

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale e facoltativo contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi

Inoltre, l’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in 3 rate mensili, a partire sempre dal 31 ottobre 2024. 

Nella circolare in commento sono inclusi il riepilogo delle sanzioni per ritardata comunicazione reddituale e le modalità di compilazione della stessa.

Le modalità di comunicazione

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito indicato nella circolare in argomento, già attivo dal 29 luglio 2024, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi tramite SPID o CIE.

Altre categorie di soggetti interessati all’obbligo

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2023. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita al 2023, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2023.

Coloro i quali hanno cessato lo svolgimento dell’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2022 possono sospendere gli adempimenti contributivi INPGI per il 2023 e seguenti, compilando e inoltrando all’Istituto l’apposito modulo di cessazione. In tal caso, l’inoltro di tale comunicazione entro il 30 settembre 2024 esonera il giornalista dall’invio della comunicazione reddituale in questione. 

Infine, non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal
caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il modulo Dichiarazione di attività.  

I pagamenti

Dopo aver inserito i dati reddituali il sistema consentirà di stampare un resoconto che include il dettaglio degli importi dovuti, le scadenze dei pagamenti ed il fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che devono essere riportati per la corretta compilazione e il pagamento.
Tale resoconto ha valore di attestato di avvenuta presentazione: pertanto l’INPGI suggerisce di stamparlo e conservarlo.
Il pagamento, sia in unica soluzione, sia a rate mensili, potrà essere effettuato mediante modello F24 accise o mediante bonifico bancario, motivo per il quale nella circolare in commento sono anche gli opportuni recapiti bancari.

Entro il 30 settembre 2024 sono tenuti all'obbligo tutti i soggetti che nel 2023 abbiano percepito emolumenti per questa tipologia di attività (INPGI, circolare 5 settembre 2024, n. 7).

I giornalisti iscritti all'INPGI che nel 2023 abbiano percepito redditi svolgendo attività autonoma giornalistica sono tenuti alla comunicazione obbligatoria all'Istituto entro il 30 settembre 2024.

In particolare, tale comunicazione deve essere trasmessa all'INPGI da parte dei soggetti che abbiano svolto attività:

- libero-professionale con partita IVA;
- come attività “occasionale”;
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- mediante cessione di diritto d’autore.  

L'INPGI rammenta anche che  l’articolo 3 del vigente Regolamento dell'Istituto dispone che il versamento del
contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari a un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3 della Legge n. 233/1990 (per l’anno 2023 pari a 17.504,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.  

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale e facoltativo contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi

Inoltre, l’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in 3 rate mensili, a partire sempre dal 31 ottobre 2024. 

Nella circolare in commento sono inclusi il riepilogo delle sanzioni per ritardata comunicazione reddituale e le modalità di compilazione della stessa.

Le modalità di comunicazione

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito indicato nella circolare in argomento, già attivo dal 29 luglio 2024, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi tramite SPID o CIE.

Altre categorie di soggetti interessati all'obbligo

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2023. In tal caso, il giornalista interessato - pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo - può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita al 2023, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2023.

Coloro i quali hanno cessato lo svolgimento dell’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2022 possono sospendere gli adempimenti contributivi INPGI per il 2023 e seguenti, compilando e inoltrando all’Istituto l’apposito modulo di cessazione. In tal caso, l’inoltro di tale comunicazione entro il 30 settembre 2024 esonera il giornalista dall’invio della comunicazione reddituale in questione. 

Infine, non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal
caso, tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il modulo Dichiarazione di attività.  

I pagamenti

Dopo aver inserito i dati reddituali il sistema consentirà di stampare un resoconto che include il dettaglio degli importi dovuti, le scadenze dei pagamenti ed il fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che devono essere riportati per la corretta compilazione e il pagamento.
Tale resoconto ha valore di attestato di avvenuta presentazione: pertanto l'INPGI suggerisce di stamparlo e conservarlo.
Il pagamento, sia in unica soluzione, sia a rate mensili, potrà essere effettuato mediante modello F24 accise o mediante bonifico bancario, motivo per il quale nella circolare in commento sono anche gli opportuni recapiti bancari.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: contributi per studi universitari

Previsti contributi fino a 1.500,00 euro per gli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti

L’Ebiart – Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia – ha previsto dei contributi per studi universitari a favore degli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti. In particolare sono previsti: 
– contributo di 850,00 euro al conseguimento della laurea triennale da verificarsi entro 4 anni dalla prima iscrizione;
– contributo di 650,00 euro al conseguimento della laurea magistrale/specialistica da verificarsi entro 3 anni dalla prima iscrizione;
– contributo fino a un massimo di 1.500,00 euro al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico se avvenuta rispettivamente entro 6, 7 o 8 anni dalla prima iscrizione.
Il percorso di istruzione universitaria deve svolgersi nell’ambito del sistema d’istruzione italiano ed il relativo titolo di studio deve essere ricompreso nella classificazione Istat dei titoli di studio italiani. I limiti temporali sopra definiti sono in questo caso accresciuti di 2 anni per la laurea triennale se conseguita entro 6 anni dalla prima iscrizione, entro 5 per la laurea magistrale/specialistica, sino al massimo di 10 anni per la laurea magistrale a ciclo unico.
Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conseguimento del titolo accademico deve essere inoltrata la domanda all’EBIART, compilando la richiesta sul modulo W3A o modulo W3B corredata dai seguenti documenti:
– certificato attestante il conseguimento del titolo accademico (con data del conseguimento) e indicazione degli anni accademici di iscrizione all’Università (non si accettano autocertificazioni);
– certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).
L’Ente precisa che dal certificato rilasciato dalla segreteria dell’ateneo dovrà inoltre risultare chiaramente se trattasi di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica magistrale del nuovo ordinamento, laurea di primo livello del nuovo ordinamento. Gli importi erogati devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge. I beneficiari del contributo sono pertanto tenuti all’obbligo dichiarativo.
Per i soli lavoratori dipendenti il contributo sarà erogato dall’EBIART attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

Previsti contributi fino a 1.500,00 euro per gli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti

L’Ebiart - Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia - ha previsto dei contributi per studi universitari a favore degli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti. In particolare sono previsti: 
- contributo di 850,00 euro al conseguimento della laurea triennale da verificarsi entro 4 anni dalla prima iscrizione;
- contributo di 650,00 euro al conseguimento della laurea magistrale/specialistica da verificarsi entro 3 anni dalla prima iscrizione;
- contributo fino a un massimo di 1.500,00 euro al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico se avvenuta rispettivamente entro 6, 7 o 8 anni dalla prima iscrizione.
Il percorso di istruzione universitaria deve svolgersi nell’ambito del sistema d’istruzione italiano ed il relativo titolo di studio deve essere ricompreso nella classificazione Istat dei titoli di studio italiani. I limiti temporali sopra definiti sono in questo caso accresciuti di 2 anni per la laurea triennale se conseguita entro 6 anni dalla prima iscrizione, entro 5 per la laurea magistrale/specialistica, sino al massimo di 10 anni per la laurea magistrale a ciclo unico.
Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conseguimento del titolo accademico deve essere inoltrata la domanda all’EBIART, compilando la richiesta sul modulo W3A o modulo W3B corredata dai seguenti documenti:
- certificato attestante il conseguimento del titolo accademico (con data del conseguimento) e indicazione degli anni accademici di iscrizione all’Università (non si accettano autocertificazioni);
- certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).
L'Ente precisa che dal certificato rilasciato dalla segreteria dell’ateneo dovrà inoltre risultare chiaramente se trattasi di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica magistrale del nuovo ordinamento, laurea di primo livello del nuovo ordinamento. Gli importi erogati devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge. I beneficiari del contributo sono pertanto tenuti all’obbligo dichiarativo.
Per i soli lavoratori dipendenti il contributo sarà erogato dall'EBIART attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Trentino: siglato il rinnovo

Previsti aumenti retributivi a partire dal 1° settembre 2024

In una nota stampa congiunta del 2 settembre 2024, la Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto con Confagricoltura il rinnovo del contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti per il Trentino.
I sindacati plaudono al risultato ottenuto che consiste in un aumento provinciale al 3% a cui si somma un ulteriore aumento dello 0,9% quale elemento di garanzia inflattivo, che va a sommarsi al 3,5%, proveniente dall’accordo nazionale, che va ad aiutare le famiglie in difficoltà per via degli aumenti legati ai costi di energia, fitofarmaci e concimi, oltre che all’innalzamento del costo della vita.
Gli effetti sono visibili fin dal 1° settembre 2024 quando è scattato l’aumento del 3,5%. L’incremento provinciale viene erogato in 3 tranche. 

Previsti aumenti retributivi a partire dal 1° settembre 2024

In una nota stampa congiunta del 2 settembre 2024, la Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto con Confagricoltura il rinnovo del contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti per il Trentino.
I sindacati plaudono al risultato ottenuto che consiste in un aumento provinciale al 3% a cui si somma un ulteriore aumento dello 0,9% quale elemento di garanzia inflattivo, che va a sommarsi al 3,5%, proveniente dall'accordo nazionale, che va ad aiutare le famiglie in difficoltà per via degli aumenti legati ai costi di energia, fitofarmaci e concimi, oltre che all'innalzamento del costo della vita.
Gli effetti sono visibili fin dal 1° settembre 2024 quando è scattato l'aumento del 3,5%. L'incremento provinciale viene erogato in 3 tranche. 

Riforma delle concessioni balneari, l’ok del Governo

Estesa la validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, con l’obbligo di avviare le gare entro il giugno dello stesso anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2024, n. 93).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 settembre è stata data approvazione a un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Sul versante del lavoro assume particolare importanza la procedura riguardante le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono: l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027; la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati; l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante che deve essere pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. 

Tra i criteri di valutazione delle offerte, verrà preso in considerazione anche l’essere stato titolare, nei 5 anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Estesa la validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, con l’obbligo di avviare le gare entro il giugno dello stesso anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2024, n. 93).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 settembre è stata data approvazione a un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Sul versante del lavoro assume particolare importanza la procedura riguardante le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono: l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027; la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati; l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante che deve essere pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. 

Tra i criteri di valutazione delle offerte, verrà preso in considerazione anche l’essere stato titolare, nei 5 anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Sequestro preventivo e adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziale

 

 

Con risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate ripercorre gli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale nell’ipotesi di sequestro preventivo.

Nell’ipotesi di sequestro preventivo, come è stato già chiarito con precidenti provvedimenti (risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020, risposte nn. 276 e 496/2021), tornano applicabili le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice leggi antimafia).
Con particolare riferimento al comma 1-bis dell’articolo 104-bis, disp. att. c.p.p., la sua mutata formulazione che non prevede più un rinvio generale alle norme di cui al libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, bensì alle sole norme che, al loro interno recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, ha spinto ad interrogarsi sull’attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento del D.Lgs. n. 159/2011 a tutte le forme di sequestro penale.

Secondo l’Agenzia, i predetti obblighi dichiarativi e di versamento – disciplinati, nel contesto del richiamato libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, dall’articolo 51, D.Lgs. n. 159/2011 – rientrano tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario, con la conseguenza che la richiamata disposizione di cui all’articolo 51 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale.

In particolare, con riferimento alla determinazione del reddito dei beni immobili, l’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 159/2011, concernente il ”regime fiscale e oneri economici”, prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono:

– è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;

– è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;

– ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’articolo 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Nondimeno lo stesso deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.

Sotto il profilo dichiarativo, invece, si ritiene corretto che l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta, intestando le dichiarazioni al de cuius con l’indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.

 

 

Con risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate ripercorre gli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale nell'ipotesi di sequestro preventivo.

Nell'ipotesi di sequestro preventivo, come è stato già chiarito con precidenti provvedimenti (risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020, risposte nn. 276 e 496/2021), tornano applicabili le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice leggi antimafia).
Con particolare riferimento al comma 1-bis dell'articolo 104-bis, disp. att. c.p.p., la sua mutata formulazione che non prevede più un rinvio generale alle norme di cui al libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, bensì alle sole norme che, al loro interno recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, ha spinto ad interrogarsi sull'attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento del D.Lgs. n. 159/2011 a tutte le forme di sequestro penale.

Secondo l'Agenzia, i predetti obblighi dichiarativi e di versamento - disciplinati, nel contesto del richiamato libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, dall'articolo 51, D.Lgs. n. 159/2011 - rientrano tra gli obblighi dell'amministratore giudiziario, con la conseguenza che la richiamata disposizione di cui all'articolo 51 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale.

In particolare, con riferimento alla determinazione del reddito dei beni immobili, l'articolo 51 del citato D.Lgs. n. 159/2011, concernente il ''regime fiscale e oneri economici'', prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono:

- è disposta la ''sospensione del versamento'' da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;

- è disposta l'esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;

- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (''Redditi fondiari'') e dell'articolo 70 (''Redditi di natura fondiaria'') del TUIR; non rilevano anche nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (''Proventi immobiliari'') del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Nondimeno lo stesso deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria la liquidazione dell'imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.

Sotto il profilo dichiarativo, invece, si ritiene corretto che l'amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d'imposta, intestando le dichiarazioni al de cuius con l'indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.

Calcolo dei premi assicurativi 2024, la rivalutazione del minimale del massimale di rendita

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile con decorrenza 1° luglio dell’anno in corso (INAIL, circolare 3 settembre 2024, n. 3).

L’INAIL, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella precedente circolare n. 12/2024. L’Istituto ha effettuato tale operazione sulla base del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 114/2024 che  rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.258,70 euro e di 37.623,30 euro.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune delle tipologie di lavoratori interessati riportate nella circolare in commento.

Dirigenti

Dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale giornaliera è 125,41 euro, la retribuzione convenzionale mensile è  3.135,28 euro.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria è 15,68 euro.

Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati il minimo e massimo mensile sono rispettivamente 1.688,23
euro e 3.135,28 euro

Lavoratori sportivi

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva per un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

Dal 1° luglio 2024, per questa categoria, il minimo e massimo annuale corrispondono a  20.258,70 euro e 37.623,30 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Infine, in questo caso, la retribuzione convenzionale giornaliera è 67,53 euro, mentre la retribuzione convenzionale mensile è 1.688,23 euro.

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile con decorrenza 1° luglio dell'anno in corso (INAIL, circolare 3 settembre 2024, n. 3).

L'INAIL, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella precedente circolare n. 12/2024. L'Istituto ha effettuato tale operazione sulla base del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 114/2024 che  rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.258,70 euro e di 37.623,30 euro.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune delle tipologie di lavoratori interessati riportate nella circolare in commento.

Dirigenti

Dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale giornaliera è 125,41 euro, la retribuzione convenzionale mensile è  3.135,28 euro.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria è 15,68 euro.

Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati il minimo e massimo mensile sono rispettivamente 1.688,23
euro e 3.135,28 euro

Lavoratori sportivi

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva per un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

Dal 1° luglio 2024, per questa categoria, il minimo e massimo annuale corrispondono a  20.258,70 euro e 37.623,30 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Infine, in questo caso, la retribuzione convenzionale giornaliera è 67,53 euro, mentre la retribuzione convenzionale mensile è 1.688,23 euro.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Verona: rinnovata la parte economica

Previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

In data 8 agosto 2024 è stata rinnovata la parte economia relativa al CIPL degli operai agricoli e florovivaisti di Verona. Tra le novità previste vi sono presenti aumenti retributivi a decorrere dal 1° agosto 2024 con una maggiorazione del 6,5%. Per quel che concerne, invece, gli importi del Salario Variabile detassato, questi sono incrementati del 10%. Infatti, a decorrere da settembre 2024 gli importi del salario variabile sono così determinati nelle misure sotto indicate:
– MOL/VA > 0,30 ≤ 0,40: 220,00 euro;
– MOL/VA > 0.40 ≤ 0,50: 291,50 euro;
– MOL/VA > 0,50: 363,00 euro
Per i lavoratori in forza alla data del 8 agosto 2024 che rientrano in una delle casistiche sotto individuate, viene erogata dai datori di lavoro una somma Una Tantum nelle seguenti modalità:
200,00 euro lordi agli OTI in occasione dell’erogazione della tredicesima 2024 o dei ratei della stessa per cessazione; 
200,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto 100 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024; 
100,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto tra le 52 e le 99 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024. 
Gli emolumenti devono essere proporzionalmente ridotti in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro e non sono utili al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR. In alternativa il datore di lavoro può erogare le somme sopra indicate quale premio, in beni o servizi, ai sensi del l’art. 51 terzo comma Tuir. 

Previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

In data 8 agosto 2024 è stata rinnovata la parte economia relativa al CIPL degli operai agricoli e florovivaisti di Verona. Tra le novità previste vi sono presenti aumenti retributivi a decorrere dal 1° agosto 2024 con una maggiorazione del 6,5%. Per quel che concerne, invece, gli importi del Salario Variabile detassato, questi sono incrementati del 10%. Infatti, a decorrere da settembre 2024 gli importi del salario variabile sono così determinati nelle misure sotto indicate:
- MOL/VA > 0,30 ≤ 0,40: 220,00 euro;
- MOL/VA > 0.40 ≤ 0,50: 291,50 euro;
- MOL/VA > 0,50: 363,00 euro
Per i lavoratori in forza alla data del 8 agosto 2024 che rientrano in una delle casistiche sotto individuate, viene erogata dai datori di lavoro una somma Una Tantum nelle seguenti modalità:
- 200,00 euro lordi agli OTI in occasione dell’erogazione della tredicesima 2024 o dei ratei della stessa per cessazione; 
- 200,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto 100 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024; 
- 100,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto tra le 52 e le 99 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024. 
Gli emolumenti devono essere proporzionalmente ridotti in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro e non sono utili al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR. In alternativa il datore di lavoro può erogare le somme sopra indicate quale premio, in beni o servizi, ai sensi del l’art. 51 terzo comma Tuir. 

CIPL Cooperative Sociali Pavia: siglato il contratto integrativo

Previste, rispetto al CCNL, maggiori tutele per i lavoratori con figli, oltre all’istituto delle ferie solidali e 30 giorni di congedo retribuito per le cure di malattie gravi 

Il 26 luglio scorso è stato sottoscritto da Legacoop Lombardia, Confcooperative-Federsolidarietà Pavia e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl il contratto integrativo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo della provincia di Pavia.
A livello normativo, sono previste maggiori tutele a favore del lavoratore con la previsione di uno specifico articolo denominato “Conciliazione vita-lavoro“, che stabilisce maggiore flessibilità degli orari, il reinserimento del lavoratore dopo un periodo di congedo, la possibilità di richiedere un esonero dallo svolgimento del lavoro notturno fino al compimento del 4° anno del figlio, il divieto di assegnazione al medesimo turno fino al compimento del 15° anno del figlio per i genitori lavoratori congiunti e la possibilità di richiedere in via prioritaria la trasformazione del contratto da full-time a part-time per i lavoratori su cui grava l’onere dell’accudimento.
Viene anche definita la disciplina delle ferie solidali per i lavoratori che, su base volontaria e a titolo gratuito, possono cedere ore o giorni di ferie al collega in situazioni di difficoltà ed il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione con l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di tre anni e diritto alla retribuzione totale.
Previsti ulteriori 30 giorni aggiuntivi di congedo retribuito all’anno per le cure connesse a: invalidità, patologie gravi, cure salva vita oltre al normale trattamento di malattia.
Per i lavoratori genitori è estesa dai 3 sino ai 12 anni di età del figlio la possibilità di utilizzare sino a 10 giorni all’anno di permessi non retribuiti e l’utilizzo sino ad un massimo di cinque ore all’anno di permesso non retribuito, per ogni figlio, per i colloqui con gli insegnanti.

Previste, rispetto al CCNL, maggiori tutele per i lavoratori con figli, oltre all'istituto delle ferie solidali e 30 giorni di congedo retribuito per le cure di malattie gravi 

Il 26 luglio scorso è stato sottoscritto da Legacoop Lombardia, Confcooperative-Federsolidarietà Pavia e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl il contratto integrativo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo della provincia di Pavia.
A livello normativo, sono previste maggiori tutele a favore del lavoratore con la previsione di uno specifico articolo denominato "Conciliazione vita-lavoro", che stabilisce maggiore flessibilità degli orari, il reinserimento del lavoratore dopo un periodo di congedo, la possibilità di richiedere un esonero dallo svolgimento del lavoro notturno fino al compimento del 4° anno del figlio, il divieto di assegnazione al medesimo turno fino al compimento del 15° anno del figlio per i genitori lavoratori congiunti e la possibilità di richiedere in via prioritaria la trasformazione del contratto da full-time a part-time per i lavoratori su cui grava l'onere dell'accudimento.
Viene anche definita la disciplina delle ferie solidali per i lavoratori che, su base volontaria e a titolo gratuito, possono cedere ore o giorni di ferie al collega in situazioni di difficoltà ed il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione con l'astensione dal lavoro per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di tre anni e diritto alla retribuzione totale.
Previsti ulteriori 30 giorni aggiuntivi di congedo retribuito all’anno per le cure connesse a: invalidità, patologie gravi, cure salva vita oltre al normale trattamento di malattia.
Per i lavoratori genitori è estesa dai 3 sino ai 12 anni di età del figlio la possibilità di utilizzare sino a 10 giorni all’anno di permessi non retribuiti e l'utilizzo sino ad un massimo di cinque ore all’anno di permesso non retribuito, per ogni figlio, per i colloqui con gli insegnanti.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: previsto il contributo per studi scolastici

Previsto per i dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane un contributo fino a 340,00 euro per l’iscrizione dei figli alle scuole superiori 

L’Ebiart Friuli Venezia Giulia ha stabilito un contributo, a fronte dell’iscrizione dei figli ad istituti scolastici statali e paritari, a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato.
Il contributo è pari a:
130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
340,00 euro a fronte dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).
La domanda può essere inviata, a partire dall’11 settembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina Welfare Bilaterale presentando la seguente documentazione:
– copia della certificazione attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
– autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito di EBIART);
– copia documento di identità del richiedente
– copia dell’ultima busta paga.

Previsto per i dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane un contributo fino a 340,00 euro per l'iscrizione dei figli alle scuole superiori 

L'Ebiart Friuli Venezia Giulia ha stabilito un contributo, a fronte dell'iscrizione dei figli ad istituti scolastici statali e paritari, a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato.
Il contributo è pari a:
- 130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
- 200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
- 340,00 euro a fronte dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).
La domanda può essere inviata, a partire dall'11 settembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina Welfare Bilaterale presentando la seguente documentazione:
- copia della certificazione attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell'Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
- autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito di EBIART);
- copia documento di identità del richiedente
- copia dell’ultima busta paga.

Salute dei lavoratori: il decreto legislativo sugli agenti cancerogeni o mutageni

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.