CIRL Chimica Artigianato Veneto: siglato il contratto per il settore Concia

Armonizzato il settore della concia e previsti nuovi minimi retributivi

In data 29 luglio 2024, la Confartigianato imprese Veneto con la Cna Veneto e la Casartigiani Veneto e la Filctem-Cgil, Femca-Cisl e la Uiltec-Uil ha stipulato il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della concia. Il contratto decorre dal 1° agosto 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Tra le principali novità inserite vi è la classificazione unica del personale. Infatti, il personale assunto assunto al 31 luglio 2024 ed in forza al 1° agosto 2024 viene riclassificato secondo i nuovi livelli. 

CIRL 7 marzo 2016 CCNL 16 luglio 2024
Q 7
A 6
B 6
C 5
D 4
E 3 Super
F 3
G bis 2
G 1

Per quel che concerne l’aspetto retributivo, alle lavoratrici ed ai lavoratori delle imprese artigiane del settore della concia viene applicata la retribuzione prevista per il settore concia dall’art. 32 del CCNL. Inoltre, al fine di consentire l’applicazione dei minimi riportati dal contratto collettivo e riallineare la retribuzione definita dal CIRL 7 marzo 2016 viene istituito l’Elemento regionale di confluenza (ERC) che verrà erogato in 4 tranches, come riportate di seguito. 

Livello CIRL Livello CCNL 1° tranche luglio 2024 2° tranche gennaio 2025 3° tranche ottobre 2025 4° tranche ottobre 2026 Totale ERC
Q 7 72,60 90,75 90,75 108,88 362,98
A 6 62,07 77,59 77,59 93,10 310,35
B 6 82,95 103,69 103,69 124,44 414,77
C 5 59,36 74,21 74,21 89,04 296,82
D 4 54,19 67,74 67,74 81,30 270,97
E 3 Super 57,30 71,63 71,63 85,96 286,52
F 3 60,13 75,16 75,16 90,18 300,63
G bis 2 57,88 72,35 72,35 86,80 289,38
G 1 47,14 58,92 58,92 70,71 235,69

 Con il cedolino paga di agosto 2024 viene recuperata anche la tranche di aumento di luglio 2024 sotto la voce “arretrato“. Dal 1° gennaio 2027 l’ERC viene conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data. Continua ad essere corrisposto l’elemento retributivo regionale pari a 0,44 euro mensili. 
Per quanto concerne l‘apprendistato professionalizzante, le parti hanno stabilito che per gli apprendistati stipulati prima del 1° agosto 2024 continuerà ad essere applicato la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Inoltre, resta ferma l’applicazione di quanto indicato all’art. 68 del CCNL in tema di retribuzione e scatti di anzianità per il settore concia. 

Armonizzato il settore della concia e previsti nuovi minimi retributivi

In data 29 luglio 2024, la Confartigianato imprese Veneto con la Cna Veneto e la Casartigiani Veneto e la Filctem-Cgil, Femca-Cisl e la Uiltec-Uil ha stipulato il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della concia. Il contratto decorre dal 1° agosto 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Tra le principali novità inserite vi è la classificazione unica del personale. Infatti, il personale assunto assunto al 31 luglio 2024 ed in forza al 1° agosto 2024 viene riclassificato secondo i nuovi livelli. 

CIRL 7 marzo 2016 CCNL 16 luglio 2024
Q 7
A 6
B 6
C 5
D 4
E 3 Super
F 3
G bis 2
G 1

Per quel che concerne l'aspetto retributivo, alle lavoratrici ed ai lavoratori delle imprese artigiane del settore della concia viene applicata la retribuzione prevista per il settore concia dall'art. 32 del CCNL. Inoltre, al fine di consentire l'applicazione dei minimi riportati dal contratto collettivo e riallineare la retribuzione definita dal CIRL 7 marzo 2016 viene istituito l'Elemento regionale di confluenza (ERC) che verrà erogato in 4 tranches, come riportate di seguito. 

Livello CIRL Livello CCNL 1° tranche luglio 2024 2° tranche gennaio 2025 3° tranche ottobre 2025 4° tranche ottobre 2026 Totale ERC
Q 7 72,60 90,75 90,75 108,88 362,98
A 6 62,07 77,59 77,59 93,10 310,35
B 6 82,95 103,69 103,69 124,44 414,77
C 5 59,36 74,21 74,21 89,04 296,82
D 4 54,19 67,74 67,74 81,30 270,97
E 3 Super 57,30 71,63 71,63 85,96 286,52
F 3 60,13 75,16 75,16 90,18 300,63
G bis 2 57,88 72,35 72,35 86,80 289,38
G 1 47,14 58,92 58,92 70,71 235,69

 Con il cedolino paga di agosto 2024 viene recuperata anche la tranche di aumento di luglio 2024 sotto la voce "arretrato". Dal 1° gennaio 2027 l'ERC viene conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data. Continua ad essere corrisposto l'elemento retributivo regionale pari a 0,44 euro mensili. 
Per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante, le parti hanno stabilito che per gli apprendistati stipulati prima del 1° agosto 2024 continuerà ad essere applicato la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Inoltre, resta ferma l'applicazione di quanto indicato all'art. 68 del CCNL in tema di retribuzione e scatti di anzianità per il settore concia. 

CIRL Legno-Lapidei Abruzzo: siglato il contratto integrativo regionale

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
–  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
– indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
– la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
-  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
- indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
- la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.

Malattia dei marittimi: nuove indicazioni per l’indennità

Forniti chiarimenti sul calcolo e l’applicazione della prestazione (INPS, messaggio 9 agosto 2024, n. 2829).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo dell’Indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tema peraltro già affrontato con la circolare n. 55/2024 e con il successivo messaggio n. 2022/2024.

Infatti, con i documenti citati, l’Istituto si era occupato delle modifiche apportate alla misura dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) agli gli articoli 6 e 10 del Regio D.L.  n. 1918/1937 che disciplinano le modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.  

In particolare, l’INPS aveva chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione l’Istituto rinvia alle istruzioni contenute nel Documento tecnico Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens le strutture territoriali dell’INPS devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.

Le segnalazioni sui flussi Uniemens

L’INPS è ritornata sul tema dell’Indennità di malattia per i marittimi, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Infatti, data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella cosiddetta retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.

In particolare, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo.

Costituiscono eccezione al principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Premesso ciò, l’INPS precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

Forniti chiarimenti sul calcolo e l'applicazione della prestazione (INPS, messaggio 9 agosto 2024, n. 2829).

L'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo dell'Indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tema peraltro già affrontato con la circolare n. 55/2024 e con il successivo messaggio n. 2022/2024.

Infatti, con i documenti citati, l'Istituto si era occupato delle modifiche apportate alla misura dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) agli gli articoli 6 e 10 del Regio D.L.  n. 1918/1937 che disciplinano le modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.  

In particolare, l'INPS aveva chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione l'Istituto rinvia alle istruzioni contenute nel Documento tecnico Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens le strutture territoriali dell'INPS devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.

Le segnalazioni sui flussi Uniemens

L'INPS è ritornata sul tema dell'Indennità di malattia per i marittimi, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Infatti, data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella cosiddetta retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.

In particolare, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi - al lordo - maturati nel medesimo periodo.

Costituiscono eccezione al principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Premesso ciò, l'INPS precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

Riforma fiscale: il Decreto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, introduce importanti disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo è suddiviso in 19 articoli distribuiti in due Capi:

  • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10);

  • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19).

Si riportano di seguito alcune tra le novità introdotte dal Decreto.

 

L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolga le proprie attività, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

– la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

– il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;

– la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;

– la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonchè le riscossioni effettuate nel mese precedente.

 

Si introduce (articolo 3) l’istituto del “discarico automatico” delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento. 

 

L’articolo 6 prevede, poi, specifiche disposizioni sulla verifica, il controllo e la responsabilità dell’agente della riscossione.

 

In materia di impugnazione, l’articolo 12 del Decreto n. 110/2024 interviene sull’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 chiarendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″.

 

Novità anche in materia di dilazione. Viene, infatti, previsto (articolo 13) che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro.

 

Infine, gli ultimi articoli del decreto si soffermano rispettivamente:

– sull’adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento;
– sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
– in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo;
– in materia di resa del conto.

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, introduce importanti disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo è suddiviso in 19 articoli distribuiti in due Capi:

  • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10);

  • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19).

Si riportano di seguito alcune tra le novità introdotte dal Decreto.

 

L'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolga le proprie attività, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

- la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

- il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;

- la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;

- la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonchè le riscossioni effettuate nel mese precedente.

 

Si introduce (articolo 3) l’istituto del “discarico automatico” delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento. 

 

L’articolo 6 prevede, poi, specifiche disposizioni sulla verifica, il controllo e la responsabilità dell’agente della riscossione.

 

In materia di impugnazione, l'articolo 12 del Decreto n. 110/2024 interviene sull'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 chiarendo che "l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

 

Novità anche in materia di dilazione. Viene, infatti, previsto (articolo 13) che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro.

 

Infine, gli ultimi articoli del decreto si soffermano rispettivamente:

- sull'adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento;
- sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
- in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo;
- in materia di resa del conto.

CCNL Federcasa: resoconto trattativa rinnovo contrattuale 2022/2024

I Sindacati premono per aumenti economici, arretrati e altre indennità, in più occorre sistemare la questione edilizia residenziale pubblica

Le OO.SS. Fp-Cgil, FP-Cisl e Uil-Fpl hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso noto il resoconto del tavolo della trattativa, tenutosi il 6 agosto 2024, per il rinnovo del CCNL 2022/2024, insieme al rappresentante della parte datoriale. L’obiettivo dei membri seduti al tavolo è stato quello di procedere nel dialogo, dopo la battuta d’arresto, con l’intento, da parte di tutti, di chiudere il contratto in autunno.
Le Parti premono affinché venga sciolto il nodo relativo alla parte economica, in particolar modo aumenti, arretrati e altri istituti economici. Per quanto riguarda, invece, la parte normativa a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, la parte datoriale ha chiesto di riconvocare il tavolo dopo nella seconda metà di settembre. 

I Sindacati premono per aumenti economici, arretrati e altre indennità, in più occorre sistemare la questione edilizia residenziale pubblica

Le OO.SS. Fp-Cgil, FP-Cisl e Uil-Fpl hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso noto il resoconto del tavolo della trattativa, tenutosi il 6 agosto 2024, per il rinnovo del CCNL 2022/2024, insieme al rappresentante della parte datoriale. L'obiettivo dei membri seduti al tavolo è stato quello di procedere nel dialogo, dopo la battuta d'arresto, con l'intento, da parte di tutti, di chiudere il contratto in autunno.
Le Parti premono affinché venga sciolto il nodo relativo alla parte economica, in particolar modo aumenti, arretrati e altri istituti economici. Per quanto riguarda, invece, la parte normativa a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica, la parte datoriale ha chiesto di riconvocare il tavolo dopo nella seconda metà di settembre. 

Edilcassa Veneto: siglato l’accordo modificativo delle assistenze ai lavoratori artigiani

Aggiornate le prestazioni ed indicate le condizioni e i termini per la presentazione delle domande

Il 19 luglio 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil regionali del Veneto, hanno firmato l’accordo inerente le assistenze in favore dei lavoratori del settore.
Di seguito, alcune delle modifiche apportate:
– elevata a 400,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di ingresso nel settore;
– elevata a 650,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di permanenza nel settore;
– modificate le misure del contributo per figli studenti dall’asilo nido all’università – ed elevato il premio matrimoniale/unione civile fino a 650,00 euro;
– elevate le misure dei contributi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa e per la nascita o adozione di figli;
– modificate le indennità di morte e invalidità permanente del lavoratore per infortunio extraprofessionale;
– aumentato il contributo per le spese funerarie per la morte del dipendente o familiare di 1° grado e la diaria giornaliera per ricoveri in caso di malattia;
– aumentata la misura del premio fedeltà per la permanenza del settore.
Inoltre, con tale accordo, le Parti provvedono all’inserimento di nuove assistenze, come il contributo per soggiorni estivi, per visite specialistiche e per corsi di recupero studenti.
Le assistenze modificate ed integrate entrano in vigore con riferimento agli eventi accaduti a partire dal 1° settembre 2024.
Infine, viene introdotta una nuova prestazione a favore delle imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa Veneto, per ogni nuova assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori con età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024.
Le domande per avere il contributo, pari a 300,00 euro ed elevato a 400,00 euro nel caso in cui il titolare o il socio collaboratore risulti iscritto all’elenco nazionale del Mastro Formatore Artigiano, devono essere presentate entro il 31 gennaio 2025.

Aggiornate le prestazioni ed indicate le condizioni e i termini per la presentazione delle domande

Il 19 luglio 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil regionali del Veneto, hanno firmato l'accordo inerente le assistenze in favore dei lavoratori del settore.
Di seguito, alcune delle modifiche apportate:
- elevata a 400,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di ingresso nel settore;
- elevata a 650,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di permanenza nel settore;
- modificate le misure del contributo per figli studenti dall'asilo nido all'università - ed elevato il premio matrimoniale/unione civile fino a 650,00 euro;
- elevate le misure dei contributi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa e per la nascita o adozione di figli;
- modificate le indennità di morte e invalidità permanente del lavoratore per infortunio extraprofessionale;
- aumentato il contributo per le spese funerarie per la morte del dipendente o familiare di 1° grado e la diaria giornaliera per ricoveri in caso di malattia;
- aumentata la misura del premio fedeltà per la permanenza del settore.
Inoltre, con tale accordo, le Parti provvedono all'inserimento di nuove assistenze, come il contributo per soggiorni estivi, per visite specialistiche e per corsi di recupero studenti.
Le assistenze modificate ed integrate entrano in vigore con riferimento agli eventi accaduti a partire dal 1° settembre 2024.
Infine, viene introdotta una nuova prestazione a favore delle imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa Veneto, per ogni nuova assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori con età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024.
Le domande per avere il contributo, pari a 300,00 euro ed elevato a 400,00 euro nel caso in cui il titolare o il socio collaboratore risulti iscritto all'elenco nazionale del Mastro Formatore Artigiano, devono essere presentate entro il 31 gennaio 2025.

Decreto Omnibus: alcuni aspetti sul lavoro 

Prorogata l’assicurazione INAIL per la scuola, introdotti nuovi contratti nell’ambito della ricerca (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 7 agosto 2024, n. 91).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (cosiddetto Decreto Omnibus) che dispone un ampio raggio di misure fiscali ed economiche. In particolare, alcune tra queste assumono un carattere maggiormente lavoristico, ad esempio la conferma dell’assicurazione per studenti e personale della scuola.

Inoltre, il Governo ha anche dato l’ok a un disegno di legge con disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Tale provvedimento introduce, tra l’altro, nuove tipologie di contratti per il personale della ricerca.

La tutela assicurativa nella scuola

Viene estesa anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale scopo vengono messi a disposizione 48 milioni di euro.

I provvedimenti sul mondo della ricerca

In questo caso gli interventi si pongono l’obiettivo di riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

Inoltre, il provvedimento mira a superare l’imbuto che si è determinato, in base alla legislazione vigente, all’accesso ai canali del pre-ruolo per la carriera accademica e della ricerca e a valorizzare i giovani. A questo scopo, si introducono 3 nuove e distinte tipologie contrattuali: contratti post-doc; borse di assistenti all’attività di ricerca; contratti di professore aggiunto, attivabili nel settore della ricerca universitaria, dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle Scuole universitarie superiori e degli enti pubblici di ricerca.

Infine, viene previsto che gli studenti universitari, nell’ambito delle attività per il diritto allo studio erogate da università, AFAM ed enti regionali, possano collaborare anche alle attività connesse all’assistenza alla ricerca.

Prorogata l'assicurazione INAIL per la scuola, introdotti nuovi contratti nell'ambito della ricerca (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 7 agosto 2024, n. 91).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (cosiddetto Decreto Omnibus) che dispone un ampio raggio di misure fiscali ed economiche. In particolare, alcune tra queste assumono un carattere maggiormente lavoristico, ad esempio la conferma dell'assicurazione per studenti e personale della scuola.

Inoltre, il Governo ha anche dato l'ok a un disegno di legge con disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Tale provvedimento introduce, tra l'altro, nuove tipologie di contratti per il personale della ricerca.

La tutela assicurativa nella scuola

Viene estesa anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale scopo vengono messi a disposizione 48 milioni di euro.

I provvedimenti sul mondo della ricerca

In questo caso gli interventi si pongono l'obiettivo di riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

Inoltre, il provvedimento mira a superare l’imbuto che si è determinato, in base alla legislazione vigente, all’accesso ai canali del pre-ruolo per la carriera accademica e della ricerca e a valorizzare i giovani. A questo scopo, si introducono 3 nuove e distinte tipologie contrattuali: contratti post-doc; borse di assistenti all’attività di ricerca; contratti di professore aggiunto, attivabili nel settore della ricerca universitaria, dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle Scuole universitarie superiori e degli enti pubblici di ricerca.

Infine, viene previsto che gli studenti universitari, nell’ambito delle attività per il diritto allo studio erogate da università, AFAM ed enti regionali, possano collaborare anche alle attività connesse all’assistenza alla ricerca.

CIRL Allevatori Piemonte e Liguria: sottoscritto accordo integrativo

Stipulata l’intesa per i dipendenti dell’Associazione regionale allevatori del Piemonte e della Liguria

Nella giornata del 31 luglio 2024 è stata raggiunta l’intesa per la sottoscrizione del Contratto integrativo per i 150 dipendenti del settore, che avrà decorrenza dall’1 gennaio 2024.
Attraverso questo accordo, si intende migliorare il welfare aziendale per tutto il personale, riconoscendo:
– un buono pasto dal valore di 5,25 euro per le prestazioni lavorative superiori alle 4 ore giornaliere;
– un premio di risultato dal valore di 250,00 euro a titolo di Una Tantum per l’anno 2023.
Inoltre, le Parti si impegnano a concordare, entro la fine del 2024, il premio di risultato da erogare per gli anni 2025-2026.
Infine, il contratto è volto a disciplinare attività specifiche dell’Associazione e ad istituire una commissione bilaterale per la verifica dell’attività lavorativa a turni dei tecnici, armonizzare l’attività dei tecnici stessi introducendo un riposo aggiuntivo nel caso in cui ci sia un superamento dell’orario nell’arco delle 24 ore in applicazione all’articolo 7 del D.L. n. 66 del 8/04/2003.

Stipulata l'intesa per i dipendenti dell’Associazione regionale allevatori del Piemonte e della Liguria

Nella giornata del 31 luglio 2024 è stata raggiunta l'intesa per la sottoscrizione del Contratto integrativo per i 150 dipendenti del settore, che avrà decorrenza dall'1 gennaio 2024.
Attraverso questo accordo, si intende migliorare il welfare aziendale per tutto il personale, riconoscendo:
- un buono pasto dal valore di 5,25 euro per le prestazioni lavorative superiori alle 4 ore giornaliere;
- un premio di risultato dal valore di 250,00 euro a titolo di Una Tantum per l'anno 2023.
Inoltre, le Parti si impegnano a concordare, entro la fine del 2024, il premio di risultato da erogare per gli anni 2025-2026.
Infine, il contratto è volto a disciplinare attività specifiche dell’Associazione e ad istituire una commissione bilaterale per la verifica dell’attività lavorativa a turni dei tecnici, armonizzare l’attività dei tecnici stessi introducendo un riposo aggiuntivo nel caso in cui ci sia un superamento dell’orario nell’arco delle 24 ore in applicazione all’articolo 7 del D.L. n. 66 del 8/04/2003.

Gestione dipendenti pubblici: le prerogative dell’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione

Forniti chiarimenti per una omogenea applicazione dei criteri in materia di domande di riscatto, ricongiunzione, computo (INPS, messaggio 2 agosto 2024, n. 2802).

L’INPS ha fornito indicazioni relative domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati scritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.

Infatti, l’articolo 12, comma 12-undecies, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, la Legge 2 aprile n. 322/1958, l’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 40 della Legge n. 1646/1962, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati. Per effetto di tale disposizione, dunque, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.
Conseguentemente all’abrogazione di questo istituto, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56/2010, aveva stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, potessero presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore.

 

Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010

In particolare, per gli assicurati alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della Legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.

La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile.

A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120/2013, l’INPS precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere – essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta – la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati nella premessa del messaggio in commento.

L’Istituto precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei 20 anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni.

Per le Casse come CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo è attivabile solo su richiesta dell’interessato. Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali.

Laddove gli iscritti a queste Casse non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
Infine, nel messaggio in commento vengono descritti i casi degli assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 29/1979, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge n. 45/1990.

Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato (nota operativa INPDAP n. 56/2010), all’annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO e alla competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS.

Forniti chiarimenti per una omogenea applicazione dei criteri in materia di domande di riscatto, ricongiunzione, computo (INPS, messaggio 2 agosto 2024, n. 2802).

L'INPS ha fornito indicazioni relative domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati scritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.

Infatti, l’articolo 12, comma 12-undecies, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, la Legge 2 aprile n. 322/1958, l’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 40 della Legge n. 1646/1962, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati. Per effetto di tale disposizione, dunque, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.
Conseguentemente all’abrogazione di questo istituto, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56/2010, aveva stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, potessero presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore.

 

Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010


In particolare, per gli assicurati alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della Legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.

La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile.

A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120/2013, l'INPS precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere - essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta - la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati nella premessa del messaggio in commento.

L'Istituto precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei 20 anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni.

Per le Casse come CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo è attivabile solo su richiesta dell'interessato. Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali.

Laddove gli iscritti a queste Casse non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
Infine, nel messaggio in commento vengono descritti i casi degli assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 29/1979, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge n. 45/1990.

Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato (nota operativa INPDAP n. 56/2010), all'annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO e alla competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS.

CCNL Vigilanza privata: chiesto il confronto sui temi contrattuali

Le OO.SS. hanno chiesto un incontro al ministero per sistemare alcuni punti contrattuali, tra cui l’Una Tantum

Il 31 luglio 2024 si è tenuto l’incontro per discutere di alcuni temi contrattuali inseriti all’interno del CCNL Vigilanza privata e Servizi di sicurezza. In seguito alla sottoscrizione degli accordo del 30 maggio 2023 e del 16 febbraio 2024, e dopo la mancata risposta da parte del governo sul dumping contrattuale, generato dai contratti siglati da Sigle sindacali non comparativamente rappresentative sul piano nazionale e sugli impegni presi lo scorso marzo 2024 dal dicastero, la Uiltucs-Uil, mediante una nota stampa, ha fatto sapere che desiderano inviare un sollecito al ministero del lavoro. 
Inoltre, le Parti hanno richiesto anche che venga ripresa la discussione sull’Una Tantum per la vigilanza privata, dal momento che l’erogazione della seconda tranche dell’emolumento è prevista per settembre 2024. 

Le OO.SS. hanno chiesto un incontro al ministero per sistemare alcuni punti contrattuali, tra cui l'Una Tantum

Il 31 luglio 2024 si è tenuto l'incontro per discutere di alcuni temi contrattuali inseriti all'interno del CCNL Vigilanza privata e Servizi di sicurezza. In seguito alla sottoscrizione degli accordo del 30 maggio 2023 e del 16 febbraio 2024, e dopo la mancata risposta da parte del governo sul dumping contrattuale, generato dai contratti siglati da Sigle sindacali non comparativamente rappresentative sul piano nazionale e sugli impegni presi lo scorso marzo 2024 dal dicastero, la Uiltucs-Uil, mediante una nota stampa, ha fatto sapere che desiderano inviare un sollecito al ministero del lavoro. 
Inoltre, le Parti hanno richiesto anche che venga ripresa la discussione sull'Una Tantum per la vigilanza privata, dal momento che l'erogazione della seconda tranche dell'emolumento è prevista per settembre 2024.