Assunzioni  giovani disabili nel Terzo Settore: pubblicato il decreto sull’accesso al contributo

Definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione, i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 27 giugno 2024).

In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 28 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto scorso, il Decreto 27 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, il Decreto Lavoro aveva previsto un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo Settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023.

L’articolo 28 stabiliva anche l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisse le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Il contenuto del Decreto 27 giugno 2024

In particolare, il Decreto 27 giugno 2024 in commento stabilisce che il citato contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 (articolo 2, comma 2, Decreto 27 giugno 2024).

Il contributo, cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità, è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le condizioni e le modalità per presentare domanda

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti sopra citati devono presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell’INPS a cui sarà attribuito un codice identificativo.

L’INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l’elenco dei destinatari del contributo che verrà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

Definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione, i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 27 giugno 2024).

In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 28 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto scorso, il Decreto 27 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, il Decreto Lavoro aveva previsto un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo Settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023.

L’articolo 28 stabiliva anche l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisse le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Il contenuto del Decreto 27 giugno 2024

In particolare, il Decreto 27 giugno 2024 in commento stabilisce che il citato contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 (articolo 2, comma 2, Decreto 27 giugno 2024).

Il contributo, cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità, è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le condizioni e le modalità per presentare domanda

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti sopra citati devono presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell’INPS a cui sarà attribuito un codice identificativo.

L’INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l'elenco dei destinatari del contributo che verrà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

Riforma tributaria: pubblicata in G.U. la Legge che proroga il termine di adozione dei testi unici

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
– Imposte sui redditi;
– IVA;
– Imposta di registro e altri tributi indiretti;
– Tributi erariali minori;
– Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
– Adempimenti e accertamento;
– Sanzioni tributarie amministrative e penali;
– Giustizia tributaria;
– Versamenti e riscossione.

L’articolo 2, invece, stabilisce l‘entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L'articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall'articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell'Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
- Imposte sui redditi;
- IVA;
- Imposta di registro e altri tributi indiretti;
- Tributi erariali minori;
- Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
- Adempimenti e accertamento;
- Sanzioni tributarie amministrative e penali;
- Giustizia tributaria;
- Versamenti e riscossione.


L'articolo 2, invece, stabilisce l'entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.

Cadiprof: rimborso spese frequenza asilo nido

Prevista la copertura delle spese nella misura del 20%

Cadiprof rimborsa il 20% delle spese sostenute dagli iscritti per la frequenza dei propri figli, di età inferiore ai 3 anni, all’Asilo nido, nella misura massima di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico e di 800,00 euro nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della L. 104/92. La garanzia opera per un massimo di due annualità scolastiche (settembre-agosto).
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti per le spese sostenute durante il periodo di copertura si seguito riportate:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto);
– retta annuale o rette mensili relative all’anno scolastico;
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
L’istanza deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela;
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa;
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato;
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa. 

Prevista la copertura delle spese nella misura del 20%

Cadiprof rimborsa il 20% delle spese sostenute dagli iscritti per la frequenza dei propri figli, di età inferiore ai 3 anni, all'Asilo nido, nella misura massima di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico e di 800,00 euro nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della L. 104/92. La garanzia opera per un massimo di due annualità scolastiche (settembre-agosto).
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti per le spese sostenute durante il periodo di copertura si seguito riportate:
- quota di iscrizione relativa all'anno scolastico (settembre-agosto);
- retta annuale o rette mensili relative all'anno scolastico;
- quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
L'istanza deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
- autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela;
- copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa;
- copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato;
- copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa. 

Oblio oncologico, le informazioni del Garante per cittadini e datori di lavoro

Pubblicate le FAQ sull’argomento dell’Autorità per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, nota 9 agosto 2024).

Il Garante della privacy ha pubblicato sul sui sito istituzionale una serie di FAQ in materia di oblio oncologico, alcune delle quali riguardano il mondo del lavoro al fine di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Ad esempio: le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni?

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (Legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato all’Autorità per la protezione dei dati personali che in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal GDPR.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale, sia durante il rapporto lavorativo) di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di 10 anni (ridotti a 5 se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

 

Pubblicate le FAQ sull'argomento dell'Autorità per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, nota 9 agosto 2024).

Il Garante della privacy ha pubblicato sul sui sito istituzionale una serie di FAQ in materia di oblio oncologico, alcune delle quali riguardano il mondo del lavoro al fine di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Ad esempio: le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni?

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (Legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato all'Autorità per la protezione dei dati personali che in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal GDPR.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale, sia durante il rapporto lavorativo) di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso - senza episodi di recidiva – da più di 10 anni (ridotti a 5 se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

 

Transfer pricing, la documentazione nazionale va prodotta in lingua italiana

In materia di Transfer Pricing, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese (Agenzia delle entrate, 21 risposta agosto 2024, n. 174).

L’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

 

L’articolo citato prevede che il possesso di tale documentazione, nonché la comunicazione del suo possesso e la consegna durante l’eventuale attività di accesso, ispezione o verifica, costituisce un’esimente ai fini della sanzione amministrativa applicabile nei casi di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento in attività inerenti al Transfer pricing, nei casi in cui, a seguito di accesso, ispezione o verifica, emerge una maggiore imposta o una differenza del credito.

La suddetta disciplina non contempla un obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico del contribuente che scelga di aderire a tale facoltà in un’ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, un beneficio in termini di esimente sanzionatoria.

 

La documentazione rilevante ai fini della disciplina in questione è individuata con il provvedimento dell’Agenzia n. 360494/2020, il quale stabilisce che la documentazione idonea è costituita da:

  • un documento denominato Master file;

  • un documento denominato Documentazione nazionale.

In merito al requisito linguistico, il provvedimento stabilisce che il Master file e la Documentazione nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Master file può essere presentato in lingua inglese.

Tale statuizione risulta coerente con le Linee guida OCSE, le quali affermano che in materia di Transfer pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.

 

La circolare n. 15/2021, poi, ha precisato che gli allegati alla Documentazione nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall’italiano.

 

In conclusione, in risposta all’interpellante, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la Documentazione Nazionale deve essere necessariamente presentata in lingua italiana. Tale conclusione vale anche in relazione ai contribuenti, come la società istante, ammessi al regime di adempimento collaborativo in quanto il citato regime e le semplificazioni degli adempimenti tributari ad esso connesse non implicano la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente.

In materia di Transfer Pricing, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese (Agenzia delle entrate, 21 risposta agosto 2024, n. 174).

L'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

 

L'articolo citato prevede che il possesso di tale documentazione, nonché la comunicazione del suo possesso e la consegna durante l'eventuale attività di accesso, ispezione o verifica, costituisce un'esimente ai fini della sanzione amministrativa applicabile nei casi di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento in attività inerenti al Transfer pricing, nei casi in cui, a seguito di accesso, ispezione o verifica, emerge una maggiore imposta o una differenza del credito.

La suddetta disciplina non contempla un obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico del contribuente che scelga di aderire a tale facoltà in un'ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, un beneficio in termini di esimente sanzionatoria.

 

La documentazione rilevante ai fini della disciplina in questione è individuata con il provvedimento dell'Agenzia n. 360494/2020, il quale stabilisce che la documentazione idonea è costituita da:

  • un documento denominato Master file;

  • un documento denominato Documentazione nazionale.

In merito al requisito linguistico, il provvedimento stabilisce che il Master file e la Documentazione nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Master file può essere presentato in lingua inglese.

Tale statuizione risulta coerente con le Linee guida OCSE, le quali affermano che in materia di Transfer pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.

 

La circolare n. 15/2021, poi, ha precisato che gli allegati alla Documentazione nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall'italiano.

 

In conclusione, in risposta all'interpellante, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la Documentazione Nazionale deve essere necessariamente presentata in lingua italiana. Tale conclusione vale anche in relazione ai contribuenti, come la società istante, ammessi al regime di adempimento collaborativo in quanto il citato regime e le semplificazioni degli adempimenti tributari ad esso connesse non implicano la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente.

Adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali il Fondo di solidarietà della Provincia di Bolzano

Fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di prestazioni di assegno di integrazione salariale (INPS, circolare 22 agosto 2024, n. 88).

In considerazione dell’introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015), l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative relative alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol.

In proposito bisogna rammentare l’emanazione del D.M. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale, n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo a quanto disposto dai commi 1-bis dell’articolo 30 e 1-bis dell’articolo 40 del D.Lgs.  n. 148/2015, introdotti dalla Legge n. 234/2021.

Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, all’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

I beneficiari

Innanzitutto, il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento (articoli 2, commi 7 e 8, e 6, comma 1 del D.I.).

Le causali

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

Le istanze per le causali ordinarie sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016.

L’assegno di integrazione salariale

Per quanto riguarda la misura dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.I. in argomento la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

In merito alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 6, comma 3 del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.

Fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di prestazioni di assegno di integrazione salariale (INPS, circolare 22 agosto 2024, n. 88).

In considerazione dell'introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015), l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative relative alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol.

In proposito bisogna rammentare l'emanazione del D.M. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale, n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo a quanto disposto dai commi 1-bis dell’articolo 30 e 1-bis dell’articolo 40 del D.Lgs.  n. 148/2015, introdotti dalla Legge n. 234/2021.

Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, all’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

I beneficiari

Innanzitutto, il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento (articoli 2, commi 7 e 8, e 6, comma 1 del D.I.).

Le causali

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

Le istanze per le causali ordinarie sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016.

L'assegno di integrazione salariale

Per quanto riguarda la misura dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.I. in argomento la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall'articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

In merito alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 6, comma 3 del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.

CCNL Alimentari Industria: previsti aumenti a settembre

Da settembre stabilita la seconda tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il Verbale di Accordo del 1° marzo 2024 sottoscritto da Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil ha previsto per i lavoratori dell’industria alimentare la seconda tranche di aumenti a decorrere da settembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
1S 58,76 euro 2.569,39 euro
1 51,09 euro 2.234,22 euro
2 42,15 euro 1.843,27 euro
3A 37,04 euro 1.619,83 euro
3 33,21 euro 1.452,29 euro
4 30,66 euro 1.340,55 euro
5 28,10 euro 1.228,86 euro
6 25,55 euro 1.117,15 euro

VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
I 42,15 euro 1.843,27 euro
II 33,21 euro 1.452,29 euro

Da settembre stabilita la seconda tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il Verbale di Accordo del 1° marzo 2024 sottoscritto da Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil ha previsto per i lavoratori dell’industria alimentare la seconda tranche di aumenti a decorrere da settembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
1S 58,76 euro 2.569,39 euro
1 51,09 euro 2.234,22 euro
2 42,15 euro 1.843,27 euro
3A 37,04 euro 1.619,83 euro
3 33,21 euro 1.452,29 euro
4 30,66 euro 1.340,55 euro
5 28,10 euro 1.228,86 euro
6 25,55 euro 1.117,15 euro

VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
I 42,15 euro 1.843,27 euro
II 33,21 euro 1.452,29 euro

CCNL Centri Elaborazione dati: con settembre welfare e nuovi minimi retributivi

Previsti per tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro

Con l’accordo del 9 marzo 2022 Assoced, Lait e U.G.L. hanno stabilito i nuovi minimi retributivi in vigore da settembre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. 

Livello Minimo dall’1.9.2024
Quadro di direzione 2.896,81
Quadro 2.632,64
1 2.260,29
2 2.023,58
3 Super 1.940,16
3 1.816,30
4 1.690,01
5 1.609,07
6 1.358,86

Oltre agli incrementi economici, le aziende attribuiranno con il mese di settembre a tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Nell’accordo viene inoltre precisato che quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 

Previsti per tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di 150,00 euro

Con l'accordo del 9 marzo 2022 Assoced, Lait e U.G.L. hanno stabilito i nuovi minimi retributivi in vigore da settembre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. 

Livello Minimo dall'1.9.2024
Quadro di direzione 2.896,81
Quadro 2.632,64
1 2.260,29
2 2.023,58
3 Super 1.940,16
3 1.816,30
4 1.690,01
5 1.609,07
6 1.358,86

Oltre agli incrementi economici, le aziende attribuiranno con il mese di settembre a tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di 150,00 euro. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Nell'accordo viene inoltre precisato che quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 

Agricoltura: rivalutate le prestazioni malattia professionale e infortunio per il 2024

Dal 1° luglio l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro (D.M. 5 luglio 2024, n. 111).

Il D.M. n. 111/2024 ha provveduto alla rivalutazione per l’anno in corso delle prestazioni per infortunio e malattia professionale per il settore agricolo.

In particolare, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in 30.577,54 euro. Invece, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di 20.258,70 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa

Sempre dal 1° luglio 2024, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro

Assegno una tantum

Dalla medesima data, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è fissato in 12.240,02 euro.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili (articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965) sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando loro il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1° luglio 2024
dal 50 al 59% € 468,85
dal 60 al 79% € 654,26
dall’80 all’89% € 1.123,25
dal 90 al 100% € 1.591,84
100% + a.p.c. € 2.259,30

Dal 1° luglio l'assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro (D.M. 5 luglio 2024, n. 111).

Il D.M. n. 111/2024 ha provveduto alla rivalutazione per l'anno in corso delle prestazioni per infortunio e malattia professionale per il settore agricolo.

In particolare, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in 30.577,54 euro. Invece, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di 20.258,70 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa

Sempre dal 1° luglio 2024, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro

Assegno una tantum

Dalla medesima data, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è fissato in 12.240,02 euro.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili (articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965) sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando loro il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1° luglio 2024
dal 50 al 59% € 468,85
dal 60 al 79% € 654,26
dall’80 all’89% € 1.123,25
dal 90 al 100% € 1.591,84
100% + a.p.c. € 2.259,30

Corretto trattamento fiscale degli interessi passivi versati a seguito di adesione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito ad un quesito sulla deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione (Agenzia delle entrate, risposta 20 agosto 2024, n. 172).

L’Agenzia delle entrate ha contestato alla società istante alcuni rilievi in materia di transfer pricing che hanno interessato, in particolare, la misura della remunerazione riconosciuta alla stessa dalla società controllata, per il passaggio della delega di gestione di una terza società.

Attraverso la sottoscrizione di un Accordo, la società istante e la Direzione regionale hanno definito le contestazioni pendenti, identificando la remunerazione che la società controllata avrebbe dovuto corrispondere, in coerenza con la disciplina propria dei prezzi di trasferimento.

L’Accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d’imposta, tenuto conto delle maggiori imposte versate e degli interessi per ritardato versamento.

 

Il quesito posto dalla società istante, dunque, concerne il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

 

Al riguardo, l’Agenzia riconferma l’orientamento espresso nella risposta n. 541/2022, nell’ambito della quale è stato statuito che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

 

Gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.

 

Nella risposta, inoltre, si fa riferimento a un analogo principio già elaborato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 178/2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui era stato affermato che l’articolo 63 del TUIR (attuale articolo 96) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori.

 

In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

L'Agenzia delle entrate si è espressa in merito ad un quesito sulla deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione (Agenzia delle entrate, risposta 20 agosto 2024, n. 172).

L'Agenzia delle entrate ha contestato alla società istante alcuni rilievi in materia di transfer pricing che hanno interessato, in particolare, la misura della remunerazione riconosciuta alla stessa dalla società controllata, per il passaggio della delega di gestione di una terza società.

Attraverso la sottoscrizione di un Accordo, la società istante e la Direzione regionale hanno definito le contestazioni pendenti, identificando la remunerazione che la società controllata avrebbe dovuto corrispondere, in coerenza con la disciplina propria dei prezzi di trasferimento.

L'Accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d'imposta, tenuto conto delle maggiori imposte versate e degli interessi per ritardato versamento.

 

Il quesito posto dalla società istante, dunque, concerne il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

 

Al riguardo, l'Agenzia riconferma l'orientamento espresso nella risposta n. 541/2022, nell'ambito della quale è stato statuito che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

 

Gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.

 

Nella risposta, inoltre, si fa riferimento a un analogo principio già elaborato dall'Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 178/2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui era stato affermato che l'articolo 63 del TUIR (attuale articolo 96) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori.

 

In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.