Lotta al caporalato, l’avviso per la partecipazione del Terzo Settore

Pubblicate le modalità di adesione al tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al fenomeno e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 luglio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le modalità di partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore alle attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

La partecipazione di questi organismi, infatti, è prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto di Organizzazione e funzionamento adottato il 4 luglio 2019 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno e dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2024, n. 61 di aggiornamento della composizione del medesimo Tavolo.

In particolare, gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore e gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n.394/1999, impegnati in attività dedicate al contrasto al caporalato e a forme di sfruttamento lavorativo, che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare al Tavolo, possono inviare una richiesta all’indirizzo mail della segreteria del Tavolo indicato nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero.

La richiesta può essere presentata dall’8 luglio 2024, con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione al tavolo caporalato” e con l’indicazione del codice fiscale dell’ente, entro e non oltre il 19 luglio 2024. I soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato la domanda secondo quanto indicato nell’avviso in questione saranno invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo caporalato con un preavviso di almeno 10 giorni.

Pubblicate le modalità di adesione al tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al fenomeno e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 luglio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le modalità di partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore alle attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

La partecipazione di questi organismi, infatti, è prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto di Organizzazione e funzionamento adottato il 4 luglio 2019 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno e dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2024, n. 61 di aggiornamento della composizione del medesimo Tavolo.

In particolare, gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore e gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n.394/1999, impegnati in attività dedicate al contrasto al caporalato e a forme di sfruttamento lavorativo, che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare al Tavolo, possono inviare una richiesta all’indirizzo mail della segreteria del Tavolo indicato nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero.

La richiesta può essere presentata dall’8 luglio 2024, con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione al tavolo caporalato” e con l’indicazione del codice fiscale dell’ente, entro e non oltre il 19 luglio 2024. I soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato la domanda secondo quanto indicato nell'avviso in questione saranno invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo caporalato con un preavviso di almeno 10 giorni.

Giornalisti: i contributi minimi del 2024

Entro il 31 luglio 2024 i giornalisti che abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma devono versare i contributi minimi per l’anno 2024 (INPGI, circolare 26 giugno 2024, n. 4). 

L’INPGI ricorda il termine di scadenza, gli importi e le modalità per il pagamento dei contributi minimi dei giornalisti relativi all’anno 2024.

È fissato al 31 luglio 2024 il termine entro il quale vanno versati i contributi minimi dovuti dai giornalisti iscritti all’INPGI che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

 

Il pagamento deve avvenire con la compilazione del Modello F24/Accise o mediante bonifico bancario.

 

Non sono, invece, tenuti al versamento del contributo minimo, i giornalisti che nel 2024 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il Modulo: dichiarazione di attività.

 

Anche in assenza di svolgimento dell’attività professionale è possibile versare i contributi su base volontaria: infatti, i giornalisti che, alla data del 31 luglio 2024, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgerne alcuna, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell’anno 2024 possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

 

Contributo ridotto del 50% per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, valutata alla data del 31 luglio 2024. Per l’anno 2024 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2019.

 

L’INPGI rammenta che, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta), gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili, nonché le varie indennità e prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio: APE social, Iso-pensione, ecc.), non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

 

Gli importi dovuti per l’anno 2024 sono i seguenti:

 

Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento 2.488,84 1.244,42 2.488,84
Contributo Soggettivo (12%) 298,66 149,33 149,33
Contributo Integrativo (4%) 99,55 49,78 99,55
Contributo di maternità 18,43 18,43 18,43
Totale contributo minimo 2024 416,64 217,54 267,31

 

Entro il 31 luglio 2024 i giornalisti che abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma devono versare i contributi minimi per l'anno 2024 (INPGI, circolare 26 giugno 2024, n. 4). 

L'INPGI ricorda il termine di scadenza, gli importi e le modalità per il pagamento dei contributi minimi dei giornalisti relativi all'anno 2024.

È fissato al 31 luglio 2024 il termine entro il quale vanno versati i contributi minimi dovuti dai giornalisti iscritti all'INPGI che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

 

Il pagamento deve avvenire con la compilazione del Modello F24/Accise o mediante bonifico bancario.

 

Non sono, invece, tenuti al versamento del contributo minimo, i giornalisti che nel 2024 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il Modulo: dichiarazione di attività.

 

Anche in assenza di svolgimento dell'attività professionale è possibile versare i contributi su base volontaria: infatti, i giornalisti che, alla data del 31 luglio 2024, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgerne alcuna, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

 

Contributo ridotto del 50% per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, valutata alla data del 31 luglio 2024. Per l’anno 2024 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2019.

 

L'INPGI rammenta che, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta), gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili, nonché le varie indennità e prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio: APE social, Iso-pensione, ecc.), non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

 

Gli importi dovuti per l’anno 2024 sono i seguenti:

 

Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento 2.488,84 1.244,42 2.488,84
Contributo Soggettivo (12%) 298,66 149,33 149,33
Contributo Integrativo (4%) 99,55 49,78 99,55
Contributo di maternità 18,43 18,43 18,43
Totale contributo minimo 2024 416,64 217,54 267,31

 

CCNL Acquacoltura Cooperative: stabiliti gli aumenti

Stabilito un aumento dell’8%: il 6% con efficacia retroattiva dal 1°gennaio 2024 e il 2% dal 1° gennaio 2025

Il 28 giugno è stato siglato tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilpesca il verbale di accordo per il riconoscimento di un incremento retributivo applicabile al personale non imbarcato dipendente da cooperative, sugli attuali minimi tabellari, nella misura dell’8%, tenuto conto dell’inflazione reale nel biennio di riferimento 2022-2023 come stabilito dai precedenti accordi, nella seguente modalità:
6%, con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
– un ulteriore 2% dal 1° gennaio 2025 alla scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2025.

Livelli Aumento dal 1° gennaio 2024 Minimi dal 1°gennaio 2024
7 86,31 euro 1524,89 euro
6 94,08 euro 1662,16 euro
5 98,40 euro 1738,37 euro
4 103,58 euro 1829,87 euro
3 111,35 euro 1967,11 euro
2 120,84 euro 2134,85 euro
1 131,20 euro 2317,84 euro
Quadro 139,83 euro 2470,32 euro
Livelli Aumento dal 1° gennaio 2025 Minimi dal 1°gennaio 2024
7 28,77 euro 1553,67 euro
6 31,36 euro 1693,52 euro
5 32,80 euro 1771,17 euro
4 34,53 euro 1864,40 euro
3 37,12 euro 2004,22 euro
2 40,28 euro 2175,13 euro
1 43,73 euro 2361,57 euro
Quadro 46,61 euro 2516,93 euro

Stabilito un aumento dell’8%: il 6% con efficacia retroattiva dal 1°gennaio 2024 e il 2% dal 1° gennaio 2025

Il 28 giugno è stato siglato tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilpesca il verbale di accordo per il riconoscimento di un incremento retributivo applicabile al personale non imbarcato dipendente da cooperative, sugli attuali minimi tabellari, nella misura dell'8%, tenuto conto dell'inflazione reale nel biennio di riferimento 2022-2023 come stabilito dai precedenti accordi, nella seguente modalità:
- 6%, con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
- un ulteriore 2% dal 1° gennaio 2025 alla scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2025.

Livelli Aumento dal 1° gennaio 2024 Minimi dal 1°gennaio 2024
7 86,31 euro 1524,89 euro
6 94,08 euro 1662,16 euro
5 98,40 euro 1738,37 euro
4 103,58 euro 1829,87 euro
3 111,35 euro 1967,11 euro
2 120,84 euro 2134,85 euro
1 131,20 euro 2317,84 euro
Quadro 139,83 euro 2470,32 euro
Livelli Aumento dal 1° gennaio 2025 Minimi dal 1°gennaio 2024
7 28,77 euro 1553,67 euro
6 31,36 euro 1693,52 euro
5 32,80 euro 1771,17 euro
4 34,53 euro 1864,40 euro
3 37,12 euro 2004,22 euro
2 40,28 euro 2175,13 euro
1 43,73 euro 2361,57 euro
Quadro 46,61 euro 2516,93 euro

Credito d’imposta Transizione 5.0. dopo la conversione in legge del Decreto Coesione

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), viene modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

L’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Ai sensi di tale articolo, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, viene riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta.

 

Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il comma 4-bis dell’articolo 15 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), inserito durante l’esame al Senato, modifica la suddetta disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

 

In particolare, con le modifiche introdotte viene precisato che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), viene modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

L’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Ai sensi di tale articolo, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta.

 

Tale credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il comma 4-bis dell’articolo 15 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), inserito durante l'esame al Senato, modifica la suddetta disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

 

In particolare, con le modifiche introdotte viene precisato che sono ammessi al credito d'imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza

CCNL Alberghi Confcommercio: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi e misure in tema di parità di genere e welfare contrattuale

In data 5 luglio 2024, le associazioni imprenditoriali del comparto Federalberghi e Faita con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che interessa gli oltre 400mila dipendenti del settore turistico, ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping.
L’intesa prevede un aumento retributivo pari a 200,00 euro al IV Livello, da riparametrare e che verrà corrisposto nell’arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale totale pari a 6.200,00 euro. Si prevede inoltre, in risposta alla evoluzione dei modelli organizzativi di impresa, l’inserimento di nuovi profili professionali nel sistema classificatorio del personale e l’introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Passi avanti anche sul fronte della parità di genere, della genitorialità e del welfare contrattuale:
– le Parti sociali convengono sia sulla istituzione della figura di rappresentanza “Garante della Parità” che sulla costituzione di una Commissione permanente dedicata in seno all’Ente Bilaterale di settore;
– prevista una integrazione, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di paternità (obbligatorio e facoltativo);
– stabilito un aumento del contributo di 3,00 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast, e viene rafforzata la penalità prevista per le aziende che non risultino in regola con l’iscrizione dei dipendenti al fondo, per i quali scatterebbe un ulteriore elemento distinto della retribuzione.
Infine, vengono ampliate le tutele volte al contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie, stabilendo 3 mesi ulteriori a quelli previsti di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. 

 

 

 

L’accordo, che è in vigore dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027,  verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori nei prossimi giorni

Previsti aumenti retributivi e misure in tema di parità di genere e welfare contrattuale

In data 5 luglio 2024, le associazioni imprenditoriali del comparto Federalberghi e Faita con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che interessa gli oltre 400mila dipendenti del settore turistico, ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping.
L'intesa prevede un aumento retributivo pari a 200,00 euro al IV Livello, da riparametrare e che verrà corrisposto nell'arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale totale pari a 6.200,00 euro. Si prevede inoltre, in risposta alla evoluzione dei modelli organizzativi di impresa, l'inserimento di nuovi profili professionali nel sistema classificatorio del personale e l'introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Passi avanti anche sul fronte della parità di genere, della genitorialità e del welfare contrattuale:
- le Parti sociali convengono sia sulla istituzione della figura di rappresentanza "Garante della Parità" che sulla costituzione di una Commissione permanente dedicata in seno all'Ente Bilaterale di settore;
- prevista una integrazione, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di paternità (obbligatorio e facoltativo);
- stabilito un aumento del contributo di 3,00 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast, e viene rafforzata la penalità prevista per le aziende che non risultino in regola con l'iscrizione dei dipendenti al fondo, per i quali scatterebbe un ulteriore elemento distinto della retribuzione.
Infine, vengono ampliate le tutele volte al contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie, stabilendo 3 mesi ulteriori a quelli previsti di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. 


 

 

 

L'accordo, che è in vigore dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027,  verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori nei prossimi giorni

CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All’interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

Livello Minimi dal 1° giugno 2024
Quadri 2.801,00
1° livello 2.735,50
2° livello Super 2.450,10
2° livello 2.284,00
3° livello 2.130,80
4° livello 1.989,50 
5° livello 1.948,50
6° livello 1.907,10
7° livello 1.719,90

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l'assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. L'importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All'interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

Livello Minimi dal 1° giugno 2024
Quadri 2.801,00
1° livello 2.735,50
2° livello Super 2.450,10
2° livello 2.284,00
3° livello 2.130,80
4° livello 1.989,50 
5° livello 1.948,50
6° livello 1.907,10
7° livello 1.719,90

Convertito in legge il Decreto Coesione

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell'ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L'ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Pensione iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: nuove aliquote di rendimento

L’INPS illustra le modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata (INPS, circolare 3 luglio 2024, n. 78). 

L’articolo 1, commi 157 e 159, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge. 

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della richiamata Legge di bilancio, le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 4/2019, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, dunque, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e in materia di decorrenza della pensione anticipata.

 

Per i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse pensioni sopra richiamate, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5% annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994.

 

L’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della Legge di bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2% per l’anno 1995.

 

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

 

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

 

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, come detto, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

 

Sono poi previste alcune deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024, ovvero le stesse non si applicano: ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

 

Riguardo alla decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di bilancio 2024, la stessa è determinata come segue:

  • per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028;

  • le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

L'INPS illustra le modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata (INPS, circolare 3 luglio 2024, n. 78). 

L’articolo 1, commi 157 e 159, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla medesima legge. 

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della richiamata Legge di bilancio, le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 4/2019, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, dunque, nella circolare in oggetto l'INPS fornisce istruzioni per l'applicazione delle nuove aliquote di rendimento e in materia di decorrenza della pensione anticipata.

 

Per i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse pensioni sopra richiamate, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5% annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994.

 

L’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della Legge di bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2% per l’anno 1995.

 

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

 

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

 

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, come detto, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

 

Sono poi previste alcune deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024, ovvero le stesse non si applicano: ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.

 

Riguardo alla decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di bilancio 2024, la stessa è determinata come segue:

  • per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028;

  • le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

CCNL Estetica Conflalavoro-Confsal: siglato il contratto

A livello economico previsti aumenti e l’erogazione dell’una tantum

Il 20 giugno è stato sottoscritto tra Conflavoro e Fesica-Confsal il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
A livello economico tra le novità l’erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a 50,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2024, riproporzionato nella misura del 70% per gli apprendisti.
Per quanto riguarda gli aumenti, di seguito i nuovi minimi.

Livello Minimi dal 1° giugno 2024 Minimi dal 1° gennaio 2025  Minimi dal 1° gennaio 2026 Minimi dal 1° ottobre 2026
Livello Primo  1.593,50 euro 1.651,00 euro 1.700,20 euro 1.723,80 euro
Livello Secondo 1.456,00 euro 1.508,50 euro 1.553,10 euro 1.574,80 euro
Livello Terzo 1.380,00  euro 1.430,00 euro 1.473,00 euro 1.493,00 euro
Livello Quarto 1.301,00 euro 1.348,50 euro 1.388,90 euro  1.407,80 euro

A livello economico previsti aumenti e l'erogazione dell'una tantum

Il 20 giugno è stato sottoscritto tra Conflavoro e Fesica-Confsal il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
A livello economico tra le novità l'erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a 50,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2024, riproporzionato nella misura del 70% per gli apprendisti.
Per quanto riguarda gli aumenti, di seguito i nuovi minimi.

Livello Minimi dal 1° giugno 2024 Minimi dal 1° gennaio 2025  Minimi dal 1° gennaio 2026 Minimi dal 1° ottobre 2026
Livello Primo  1.593,50 euro 1.651,00 euro 1.700,20 euro 1.723,80 euro
Livello Secondo 1.456,00 euro 1.508,50 euro 1.553,10 euro 1.574,80 euro
Livello Terzo 1.380,00  euro 1.430,00 euro 1.473,00 euro 1.493,00 euro
Livello Quarto 1.301,00 euro 1.348,50 euro 1.388,90 euro  1.407,80 euro

Contratto a favore di terzo e richiesta di agevolazione “prima casa”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione “prima casa” nel caso di Contratto a favore di terzo (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2024, n.145).

L’agevolazione ”prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Tale articolo prevede l’applicazione dell’aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Nelle ipotesi di acquisto da parte di un minore non emancipato, le dichiarazioni ai fini dell’agevolazione ”prima casa” possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio.

 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’interpello, l’Agenzia delle entrate richiama la disposizione sul “contratto a favore di terzi” (articolo 1411 c.c.), a norma della quale è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ”contratto a favore di terzo”, dunque, il terzo consegue la titolarità dell’immobile, per effetto della stipulazione.

Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ”volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del codice civile, infatti, la dichiarazione del terzo di ”volerne profittare” consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante.

Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

In altri termini, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ”prima casa”, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II-bis, anche la dichiarazione di ”voler profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

 

Nel caso di specie, dunque, non avendo il terzo reso la dichiarazione divolere profittare“, in capo allo stesso non possono sussistere i requisiti per usufruire dell’agevolazione ”prima casa” al momento della stipula dell’atto.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione "prima casa" nel caso di Contratto a favore di terzo (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2024, n.145).

L'agevolazione ''prima casa'' è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Tale articolo prevede l'applicazione dell'aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza;

  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Nelle ipotesi di acquisto da parte di un minore non emancipato, le dichiarazioni ai fini dell'agevolazione ''prima casa'' possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio.

 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'interpello, l'Agenzia delle entrate richiama la disposizione sul "contratto a favore di terzi" (articolo 1411 c.c.), a norma della quale è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ''contratto a favore di terzo'', dunque, il terzo consegue la titolarità dell'immobile, per effetto della stipulazione.

Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ''volerne profittare'' tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del codice civile, infatti, la dichiarazione del terzo di ''volerne profittare'' consolida l'acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante.

Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell'acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile l'acquisto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione.

In altri termini, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ''prima casa'', deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II-bis, anche la dichiarazione di ''voler profittare'' della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

 

Nel caso di specie, dunque, non avendo il terzo reso la dichiarazione di "volere profittare", in capo allo stesso non possono sussistere i requisiti per usufruire dell'agevolazione ''prima casa'' al momento della stipula dell'atto.