CCNL Guardie ai fuochi: sottoscritta l’ipotesi di accordo per i lavoratori dei porti

L’ipotesi stabilisce aumenti retributivi e novità normative per gli addetti ai servizi sostitutivi antincendio all’interno dei porti italiani

Il 25 luglio 2024 è stata siglata l’ipotesi di accordo del CCNL Guardie ai fuochi che riguarda i lavoratori addetti ai servizi sostitutivi antincendio all’interno dei porti italiani. Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno evidenziato come si tratti di un importante risultato dal punto di vista economico, con circa il 16% di aumento economico complessivo, tramite un aumento dei minimi contrattuali di 180,00 euro divisi in 3 tranches e un incremento dell’assistenza sanitaria. La parte normativa consta di una modifica significativa per quanto riguarda il regime dei turni minimi garantiti, mensilizzando la retribuzione e migliorando il trattamento della malattia. 
Le Sigle hanno confermato che si impegnano a lavorare per eliminare la deroga al decreto legislativo 63/03 che abbassa le ore di riposo tra un turno e l’altro a 8 ore, alla luce anche degli impatti sulla sicurezza. Ora, la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori che dovranno votare per sciogliere la riserva sull’ipotesi di rinnovo. 

L'ipotesi stabilisce aumenti retributivi e novità normative per gli addetti ai servizi sostitutivi antincendio all'interno dei porti italiani

Il 25 luglio 2024 è stata siglata l'ipotesi di accordo del CCNL Guardie ai fuochi che riguarda i lavoratori addetti ai servizi sostitutivi antincendio all'interno dei porti italiani. Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno evidenziato come si tratti di un importante risultato dal punto di vista economico, con circa il 16% di aumento economico complessivo, tramite un aumento dei minimi contrattuali di 180,00 euro divisi in 3 tranches e un incremento dell'assistenza sanitaria. La parte normativa consta di una modifica significativa per quanto riguarda il regime dei turni minimi garantiti, mensilizzando la retribuzione e migliorando il trattamento della malattia. 
Le Sigle hanno confermato che si impegnano a lavorare per eliminare la deroga al decreto legislativo 63/03 che abbassa le ore di riposo tra un turno e l'altro a 8 ore, alla luce anche degli impatti sulla sicurezza. Ora, la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori che dovranno votare per sciogliere la riserva sull'ipotesi di rinnovo. 

Emergenza climatica: le disposizioni CISOA, CIGO e trattamenti in deroga 

L’INPS ha illustrato l’accesso alle nuove misure previste dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito in Legge il 12 luglio 2024, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, facilitando l’accesso agli ammortizzatori sociali durante eventi meteorologici avversi (Inps, messaggio 26 luglio 2024, n. 2735).

La Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, ha introdotto, tra le altre novità, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, sono state reiterate due misure con cui si rende più agevole, per i datori di lavoro tutelati dalla CISOA, nonché per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi (commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis, cit.).

Inoltre, è stata prevista la possibilità di riconoscere – entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso dell’anno 2024 – i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

 

Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli 
 

Il comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

 

Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno. La disposizione di cui trattasi deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale. L’intervento  normativo stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.

 

Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

 

Domanda
 

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA in argomento, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità.

 

Le suddette domande dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del messaggio in commento, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data.

 

Le domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall’Inps. I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all’apposita Commissione provinciale prevista; anche la relativa erogazione avviene secondo le consuete modalità.

 

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri
 

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.

Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.

 

Datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
 

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del D.L.n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Sempre il comma 2 del citato articolo stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. 

I periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

 Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

 

Modalità di esposizione del conguaglio

 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L147”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.2 – bis – DL 63/24”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

L’INPS ha illustrato l’accesso alle nuove misure previste dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito in Legge il 12 luglio 2024, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, facilitando l’accesso agli ammortizzatori sociali durante eventi meteorologici avversi (Inps, messaggio 26 luglio 2024, n. 2735).

La Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, ha introdotto, tra le altre novità, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, sono state reiterate due misure con cui si rende più agevole, per i datori di lavoro tutelati dalla CISOA, nonché per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi (commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis, cit.).

Inoltre, è stata prevista la possibilità di riconoscere - entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso dell’anno 2024 - i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

 

Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli 
 

Il comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

 

Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno. La disposizione di cui trattasi deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale. L'intervento  normativo stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della Legge n. 457/1972.

 

Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

 

Domanda
 

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA in argomento, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità.

 

Le suddette domande dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del messaggio in commento, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data.

 

Le domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall’Inps. I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all’apposita Commissione provinciale prevista; anche la relativa erogazione avviene secondo le consuete modalità.

 

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri
 

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.

Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.

 

Datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
 

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del D.L.n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Sempre il comma 2 del citato articolo stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. 

I periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

 Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

 

Modalità di esposizione del conguaglio

 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L147”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.2 - bis - DL 63/24”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

Eventi alluvionali Emilia-Romagna, le modalità di fruizione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della Legge di bilancio 2024, per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 luglio 2024, n. 312076).

A seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, comma 435, della Legge di bilancio 2024 ha stabilito che i contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del D.L. n. 61/2023, venissero erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il successivo comma 436 ha, poi, previsto che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 potessero essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, il comma 439 ha disposto che in capo al beneficiario del finanziamento maturasse un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

Tale credito d’imposta potrà, dunque, essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore potrà recuperare l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sarà possibile recuperare tali somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

  • i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari dovranno presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

  • saranno istituiti dall’Agenzia uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;

  • non verrà applicato il limite previsto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

L'Agenzia delle entrate ha reso note le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della Legge di bilancio 2024, per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 luglio 2024, n. 312076).

A seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, comma 435, della Legge di bilancio 2024 ha stabilito che i contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del D.L. n. 61/2023, venissero erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il successivo comma 436 ha, poi, previsto che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 potessero essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, il comma 439 ha disposto che in capo al beneficiario del finanziamento maturasse un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

Tale credito d'imposta potrà, dunque, essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore potrà recuperare l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sarà possibile recuperare tali somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

  • i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari dovranno presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

  • saranno istituiti dall'Agenzia uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;

  • non verrà applicato il limite previsto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

CIPL Edilizia Industria Piacenza: sottoscritto il nuovo contratto provinciale

L’accordo, atteso dal 2016, è entrato in vigore il 1° luglio 2024

Il 25 giugno 2024 Ance Piacenza, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca-Cisl hanno sottoscritto il nuovo contratto provinciale dell’Industria Edile di Piacenza. Salvo le diverse decorrenze specificate, il contratto decorre dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2026. 
L’intesa, dal punto di vista economico, ha previsto l’aumento dell’indennità mensa dai 5,29 euro ai 6,50 euro e dell’indennità di trasferta di circa il 10%. Sono state inoltre incrementate le prestazioni a favore dei lavoratori, sia per quanto riguarda le spese scolastiche dei figli, con l’inserimento anche delle spese universitarie e di quelle della scuola dell’obbligo (mensa e scuolabus), che con l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari del contributo sul “mutuo prima casa”.
Per le aziende in regola con la contribuzione e con 5 anni di anzianità di iscrizione è stato definito un significativo abbassamento del contributo sull’Osservatorio cantieri. 
Le Parti Sociali hanno inoltre condiviso l’impegno alla lotta al dumping contrattuale negli appalti per garantire le stesse condizioni di dignità a tutti i lavoratori del settore, a partire da un giusto salario, nonchè ad un attento monitoraggio dei cantieri al fine di ridurre incidenti e infortuni sul lavoro.

L'accordo, atteso dal 2016, è entrato in vigore il 1° luglio 2024

Il 25 giugno 2024 Ance Piacenza, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca-Cisl hanno sottoscritto il nuovo contratto provinciale dell’Industria Edile di Piacenza. Salvo le diverse decorrenze specificate, il contratto decorre dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2026. 
L'intesa, dal punto di vista economico, ha previsto l’aumento dell’indennità mensa dai 5,29 euro ai 6,50 euro e dell'indennità di trasferta di circa il 10%. Sono state inoltre incrementate le prestazioni a favore dei lavoratori, sia per quanto riguarda le spese scolastiche dei figli, con l’inserimento anche delle spese universitarie e di quelle della scuola dell’obbligo (mensa e scuolabus), che con l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari del contributo sul “mutuo prima casa”.
Per le aziende in regola con la contribuzione e con 5 anni di anzianità di iscrizione è stato definito un significativo abbassamento del contributo sull’Osservatorio cantieri. 
Le Parti Sociali hanno inoltre condiviso l'impegno alla lotta al dumping contrattuale negli appalti per garantire le stesse condizioni di dignità a tutti i lavoratori del settore, a partire da un giusto salario, nonchè ad un attento monitoraggio dei cantieri al fine di ridurre incidenti e infortuni sul lavoro.

CCNL Edilizia: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

Illustrati i punti fondamentali della trattativa

Nella mattinata del 25 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali FenealUil, Fillea-Cgil, e Filca-Cisl, hanno presentato a Confindustria, Cooperative e Associazioni Artigiani, la piattaforma per il rinnovo dei CCNL Edili 2024-2027, che interessa più di un milione di dipendenti del settore edile. 
Al centro del confronto, molti i temi importanti, tra cui:
– un aumento retributivo dal valore di 275,00 euro a parametro 100 (operaio comune);
– formazione, sicurezza e valorizzazione del Rslt;
– la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori;
– inclusione e riconoscimento delle figure tecniche ed impiegatizie;
– maggiori controlli sugli orari di lavoro e sui conseguenti accordi locali per permetterne la riduzione;
– la predisposizione di un codice univoco di identificazione attraverso la Carta di identità professionale edile, che sarà legata al codice fiscale del lavoratore. 
Infine, si ritiene necessaria la creazione di una convenzione quadro nazionale, ed elaborazione di un protocollo di sorveglianza standard da adottare nei singoli sistemi territoriali, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore. 

Illustrati i punti fondamentali della trattativa

Nella mattinata del 25 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali FenealUil, Fillea-Cgil, e Filca-Cisl, hanno presentato a Confindustria, Cooperative e Associazioni Artigiani, la piattaforma per il rinnovo dei CCNL Edili 2024-2027, che interessa più di un milione di dipendenti del settore edile. 
Al centro del confronto, molti i temi importanti, tra cui:
- un aumento retributivo dal valore di 275,00 euro a parametro 100 (operaio comune);
- formazione, sicurezza e valorizzazione del Rslt;
- la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori;
- inclusione e riconoscimento delle figure tecniche ed impiegatizie;
- maggiori controlli sugli orari di lavoro e sui conseguenti accordi locali per permetterne la riduzione;
- la predisposizione di un codice univoco di identificazione attraverso la Carta di identità professionale edile, che sarà legata al codice fiscale del lavoratore. 
Infine, si ritiene necessaria la creazione di una convenzione quadro nazionale, ed elaborazione di un protocollo di sorveglianza standard da adottare nei singoli sistemi territoriali, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore. 

Le novità per l’Accordo di sicurezza sociale italo-australiano

Le modifiche riguardano anche un’intesa tecnico-procedurale di scambio dei dati di decesso tra i rispettivi enti previdenziali (INPS, messaggio 23 luglio 2024, n. 2702).

Sono diverse le novità riguardanti l’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, entrato in vigore il 1° ottobre 2000, fornite dall’INPS con il messaggio in argomento.  

Innanzitutto, dal 1° luglio 2024, il formularioIA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.

Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.

La campagna di eliminazione degli assegni

L’INPS comunica anche che si è conclusa a febbraio di quest’anno la campagna di eliminazione degli assegni in Australia. Il contratto che regola i rapporti con l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero, Citibank N.A., prevede che i pagamenti siano eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

 Infatti, poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno è spesso compromessa da ritardi nella consegna, dovuti essenzialmente a disservizi dei locali servizi postali oppure a evenienze quali lo smarrimento o il danneggiamento del titolo, l’INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, sta procedendo all’eliminazione graduale del pagamento delle pensioni all’estero tramite assegno. Pertanto, nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario. 

Scambio dei dati di decesso

Infine, a seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia con riferimento ai quali vengono scambiate tali informazioni, saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).

Le modifiche riguardano anche un'intesa tecnico-procedurale di scambio dei dati di decesso tra i rispettivi enti previdenziali (INPS, messaggio 23 luglio 2024, n. 2702).

Sono diverse le novità riguardanti l'Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, entrato in vigore il 1° ottobre 2000, fornite dall'INPS con il messaggio in argomento.  

Innanzitutto, dal 1° luglio 2024, il formularioIA - Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.

Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.

La campagna di eliminazione degli assegni

L'INPS comunica anche che si è conclusa a febbraio di quest’anno la campagna di eliminazione degli assegni in Australia. Il contratto che regola i rapporti con l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero, Citibank N.A., prevede che i pagamenti siano eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

 Infatti, poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno è spesso compromessa da ritardi nella consegna, dovuti essenzialmente a disservizi dei locali servizi postali oppure a evenienze quali lo smarrimento o il danneggiamento del titolo, l'INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, sta procedendo all’eliminazione graduale del pagamento delle pensioni all'estero tramite assegno. Pertanto, nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario. 

Scambio dei dati di decesso

Infine, a seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia con riferimento ai quali vengono scambiate tali informazioni, saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).

CCNL Turismo Catene Alberghiere: brusca interruzione delle trattative

Le associazioni datoriali non accettano le proposte delle OO.SS. che pensano alla mobilitazione

Le Sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno affermato, tramite nota stampa del 24 luglio scorso, l’interruzione delle trattative con Federturismo e Aica-Confindustria riguardo al rinnovo del CCNL Turismo Catene Alberghiere. Un punto di rottura che arriva dopo due anni di confronto, con una prima interruzione del dialogo lo scorso novembre che aveva portato allo sciopero del 22 dicembre. Tuttavia, il confronto, ripreso a maggio, non ha fatto registrare, ad oggi, i risultati sperati. Nell’ultimo incontro del 23 luglio con le associazioni datoriali, le OO.SS, dopo aver fatto presente la necessità di accelerare i tempi sulla chiusura del rinnovo contrattuale, hanno preso nota del fatto che non si sia entrati nel merito delle proposte sindacali. Le Sigle, infatti, hanno chiesto:
aumento salariale;
– interventi migliorativi sulla parte normativa (contrasto violenza e molestie sui luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza, genitorialità e bilateralità). 
Dal canto suo, la parte datoriale, come evidenzia il comunicato, ha avanzato proposte ritenute peggiorative sul contratto a tempo determinato, apprendistato e flessibilità dell’orario di lavoro, chiedendo l’introduzione della reperibilità per i dipendenti del settore.
Alla luce di quanto accaduto, le tre Sigle hanno ritenuto che non ci siano le condizioni per il profitto prosieguo del confronto e stanno valutando se chiedere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore di mobilitarsi. 

Le associazioni datoriali non accettano le proposte delle OO.SS. che pensano alla mobilitazione

Le Sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno affermato, tramite nota stampa del 24 luglio scorso, l'interruzione delle trattative con Federturismo e Aica-Confindustria riguardo al rinnovo del CCNL Turismo Catene Alberghiere. Un punto di rottura che arriva dopo due anni di confronto, con una prima interruzione del dialogo lo scorso novembre che aveva portato allo sciopero del 22 dicembre. Tuttavia, il confronto, ripreso a maggio, non ha fatto registrare, ad oggi, i risultati sperati. Nell'ultimo incontro del 23 luglio con le associazioni datoriali, le OO.SS, dopo aver fatto presente la necessità di accelerare i tempi sulla chiusura del rinnovo contrattuale, hanno preso nota del fatto che non si sia entrati nel merito delle proposte sindacali. Le Sigle, infatti, hanno chiesto:
- aumento salariale;
- interventi migliorativi sulla parte normativa (contrasto violenza e molestie sui luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza, genitorialità e bilateralità). 
Dal canto suo, la parte datoriale, come evidenzia il comunicato, ha avanzato proposte ritenute peggiorative sul contratto a tempo determinato, apprendistato e flessibilità dell'orario di lavoro, chiedendo l'introduzione della reperibilità per i dipendenti del settore.
Alla luce di quanto accaduto, le tre Sigle hanno ritenuto che non ci siano le condizioni per il profitto prosieguo del confronto e stanno valutando se chiedere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore di mobilitarsi. 

CCNL Poste: siglato il rinnovo per il triennio 2024-2027

Per i dipendenti del Gruppo previste novità economiche e normative

Dopo mesi di intenso confronto il 23 luglio 2024 è stato rinnovato tra Poste Italiane e le Organizzazioni sindacali il contratto collettivo per i lavoratori del Gruppo. La nuova intesa raggiunta è applicabile sia al personale non dirigente di Poste Italiane ma anche ad altre società del Gruppo, tra le quali SDA Express Courier e Poste Logistics, che in precedenza applicavano discipline contrattuali diverse. 
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un incremento retributivo di 230,00 euro lordi medi che saranno ripartiti lungo l’intero periodo di validità del contratto, con un aumento dei minimi tabellari pari a 192,00 euro lordi medi. A settembre prossimo i dipendenti di Poste Italiane riceveranno inoltre un importo una tantum di 1000,00 euro lordi medi a titolo di competenze contrattuali arretrate 2024 e di anticipazione sui futuri miglioramenti economici. Compreso altresì un aumento di 1,26 euro del buono pasto giornaliero e un aumento di 5,00 euro del contributo a carico dell’azienda per il pacchetto base del piano di assistenza sanitaria integrativa, per il quale sono anche state ampliate notevolmente le prestazioni. In materia di previdenza complementare il contributo aziendale per Fondoposte sarà aumentato dal 2,3% al 2,5% della retribuzione.
Dal punto di vista normativo, oltre alla modifica di alcuni istituti contrattuali, sono previste novità in materia di tutela della genitorialità, orario di lavoro, formazione e diritto allo studio. In particolare è prevista l’introduzione della possibilità di sperimentare modelli organizzativi a settimana corta, ossia 9 ore per 4 giorni, anche con forme di riduzione di orario di lavoro, a parità di salario. 

Per i dipendenti del Gruppo previste novità economiche e normative

Dopo mesi di intenso confronto il 23 luglio 2024 è stato rinnovato tra Poste Italiane e le Organizzazioni sindacali il contratto collettivo per i lavoratori del Gruppo. La nuova intesa raggiunta è applicabile sia al personale non dirigente di Poste Italiane ma anche ad altre società del Gruppo, tra le quali SDA Express Courier e Poste Logistics, che in precedenza applicavano discipline contrattuali diverse. 
Dal punto di vista economico l'accordo prevede un incremento retributivo di 230,00 euro lordi medi che saranno ripartiti lungo l’intero periodo di validità del contratto, con un aumento dei minimi tabellari pari a 192,00 euro lordi medi. A settembre prossimo i dipendenti di Poste Italiane riceveranno inoltre un importo una tantum di 1000,00 euro lordi medi a titolo di competenze contrattuali arretrate 2024 e di anticipazione sui futuri miglioramenti economici. Compreso altresì un aumento di 1,26 euro del buono pasto giornaliero e un aumento di 5,00 euro del contributo a carico dell’azienda per il pacchetto base del piano di assistenza sanitaria integrativa, per il quale sono anche state ampliate notevolmente le prestazioni. In materia di previdenza complementare il contributo aziendale per Fondoposte sarà aumentato dal 2,3% al 2,5% della retribuzione.
Dal punto di vista normativo, oltre alla modifica di alcuni istituti contrattuali, sono previste novità in materia di tutela della genitorialità, orario di lavoro, formazione e diritto allo studio. In particolare è prevista l'introduzione della possibilità di sperimentare modelli organizzativi a settimana corta, ossia 9 ore per 4 giorni, anche con forme di riduzione di orario di lavoro, a parità di salario. 

CCNL Istituzioni Agidae: apertura delle trattative

Le OO.SS. presentano la piattaforma all’incontro di apertura

Il 22 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno presentato la piattaforma nell’incontro di apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore.
In essa, si sottolinea l’urgenza di una sottoscrizione del contratto che riconosca aspetti economici e normativi più rispondenti alla necessità di valorizzare gli operatori del settore, anche in considerazione delle difficoltà affrontate nel periodo covid.
Inoltre, le sigle sindacali evidenziano la necessità di procedere ad una revisione degli istituti in coerenza con la piattaforma unitaria, come:
– aumento delle retribuzioni;
– classificazione del personale;
– crescita professionale;
– indennità;
– mercato del lavoro ed estensione del perimetro delle tutele.
I prossimi incontri sono previsti per il 10 e 20 settembre 2024 e il 3 ottobre 2024.

Le OO.SS. presentano la piattaforma all'incontro di apertura

Il 22 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno presentato la piattaforma nell'incontro di apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore.
In essa, si sottolinea l'urgenza di una sottoscrizione del contratto che riconosca aspetti economici e normativi più rispondenti alla necessità di valorizzare gli operatori del settore, anche in considerazione delle difficoltà affrontate nel periodo covid.
Inoltre, le sigle sindacali evidenziano la necessità di procedere ad una revisione degli istituti in coerenza con la piattaforma unitaria, come:
- aumento delle retribuzioni;
- classificazione del personale;
- crescita professionale;
- indennità;
- mercato del lavoro ed estensione del perimetro delle tutele.
I prossimi incontri sono previsti per il 10 e 20 settembre 2024 e il 3 ottobre 2024.

Nuovi chiarimenti del Fisco sul regime speciale lavoratori impatriati

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo (Agenzia delle entrate, risoluzione 23 luglio 2024, n. 40). 

L’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR prevede l’applicazione della tassazione separata anche alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché alle somme e ai valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 29/E/2001, tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

 

L’articolo 19, comma 2, primo periodo, del TUIR prevede che per tali redditi la tassazione avvenga, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta sia oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate, con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

 

Alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del ”regime speciale per i lavoratori impatriati”, è stato già chiarito dall’Agenzia che i redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tale disposizione, chiarisce l’Agenzia, deve intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

Pertanto, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente , tra cui le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

 

Nel caso di specie, dunque, le somme spettanti a titolo di ”incentivo all’esodo” e di ”importo transattivo” ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l’istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata, fino all’importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo. Pertanto, fino all’importo di euro 1.000.000,00, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione.

Riguardo, poi, alla possibilità di applicare il regime speciale alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, l’Agenzia fa presente che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo (Agenzia delle entrate, risoluzione 23 luglio 2024, n. 40). 

L'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR prevede l'applicazione della tassazione separata anche alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché alle somme e ai valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come già chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 29/E/2001, tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo.

 

L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del TUIR prevede che per tali redditi la tassazione avvenga, in via provvisoria, da parte del sostituto d'imposta e, successivamente, l'imposta dovuta sia oggetto di riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate, con l'applicazione dell'aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

 

Alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del ''regime speciale per i lavoratori impatriati'', è stato già chiarito dall'Agenzia che i redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall'articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'articolo 54 se derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tale disposizione, chiarisce l'Agenzia, deve intendersi riferita ai redditi che ''ordinariamente'' concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

Pertanto, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente , tra cui le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

 

Nel caso di specie, dunque, le somme spettanti a titolo di ''incentivo all'esodo'' e di ''importo transattivo'' ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l'istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata, fino all'importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo. Pertanto, fino all'importo di euro 1.000.000,00, l'istante, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione.

Riguardo, poi, alla possibilità di applicare il regime speciale alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, l'Agenzia fa presente che l'istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.