CCNL Autoferrotranvieri: apertura formale delle procedure di raffreddamento

Le OO.SS. aprono formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione

Durante l’incontro svoltosi il 30 maggio 2024 per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023, secondo Fit-Cisl, Fiil-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, sono state registrate posizioni inaccettabili da parte di Asstra, Angens ed Anav riguardanti la massimizzazione della produttività, senza tener conto delle legittime rivendicazioni salariali e della necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
Difatti, le Organizzazioni Sindacali avevano mostrato interesse verso l’adeguamento della retribuzione al costo della vita, l’introduzione di sistemi volti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori del settore e ad interventi finalizzati a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Pertanto, preso atto delle proposte provocatorie avanzate dalle Associazioni Datoriali, che prevedono un aggravio dell’impegno lavorativo ed un peggioramento delle condizioni di lavoro, le OO.SS. hanno deciso di avviare la mobilitazione nazionale, aprendo formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione e chiedendo urgentemente un nuovo confronto.

Le OO.SS. aprono formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione

Durante l'incontro svoltosi il 30 maggio 2024 per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023, secondo Fit-Cisl, Fiil-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, sono state registrate posizioni inaccettabili da parte di Asstra, Angens ed Anav riguardanti la massimizzazione della produttività, senza tener conto delle legittime rivendicazioni salariali e della necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
Difatti, le Organizzazioni Sindacali avevano mostrato interesse verso l'adeguamento della retribuzione al costo della vita, l'introduzione di sistemi volti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori del settore e ad interventi finalizzati a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Pertanto, preso atto delle proposte provocatorie avanzate dalle Associazioni Datoriali, che prevedono un aggravio dell'impegno lavorativo ed un peggioramento delle condizioni di lavoro, le OO.SS. hanno deciso di avviare la mobilitazione nazionale, aprendo formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione e chiedendo urgentemente un nuovo confronto.

Rilasciato il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”

Sarà così possibile effettuare una simulazione di controllo alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati (INAIL, nota 6 giugno 2024, n. 5544).

La Legge n. 1602/2023 (articolo 8 comma 4) al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla norma, l’Istituto ha rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”, disponibile sul portale istituzionale, che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’INAIL.

Modalità di funzionamento

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato, disponibile nella sezione “Manuali operativi” del portale istituzionale dell’INAIL.

 

 

Sarà così possibile effettuare una simulazione di controllo alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati (INAIL, nota 6 giugno 2024, n. 5544).

La Legge n. 1602/2023 (articolo 8 comma 4) al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla norma, l'Istituto ha rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”, disponibile sul portale istituzionale, che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’INAIL.

Modalità di funzionamento

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato, disponibile nella sezione “Manuali operativi” del portale istituzionale dell'INAIL.

 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: ufficializzato il valore IPCA-NEI al 6,9%

Per i lavoratori dell’industria metalmeccanica previsti 137,52 euro di aumento per il livello C3

Con comunicato stampa diffuso nella giornata odierna, 7 giugno 2024, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno reso nota l’ufficializzazione da parte dell’ISTAT del valore percentuale dell’indice IPCA-NEI (Ipca al netto degli energetici importati) consuntivato per il 2023 pari al 6,9%
L’importo dell’adeguamento IPCA risulta superiore agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti per giugno 2024, pertanto in base a quanto previsto dal CCNL del 5 febbraio 2021, sottoscritto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, e Federmeccanica-Assistal, si procederà con un aumento dei minimi tabellari del 6,9%. 
Pertanto, con decorrenza 1° giugno 2024 l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto sarà pari a 137,52 euro per il livello C3 (ex 5° livello). Nei prossimi giorni le Parti Sociali si incontreranno per definire gli aumenti per singoli livelli, in cui saranno sottoscritte le tabelle dei minimi retributivi e le nuove indennità di trasferta e reperibilità con il valore aggiornato.
Sulla base della percentuale di cui sopra, saranno inoltre definite le rivalutazioni dei minimi e dei valori di trasferta e reperibilità per i contratti della piccola e media impresa, per le cooperative metalmeccaniche e per l’industria orafa-argentiera. 

Per i lavoratori dell’industria metalmeccanica previsti 137,52 euro di aumento per il livello C3

Con comunicato stampa diffuso nella giornata odierna, 7 giugno 2024, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno reso nota l'ufficializzazione da parte dell'ISTAT del valore percentuale dell’indice IPCA-NEI (Ipca al netto degli energetici importati) consuntivato per il 2023 pari al 6,9%
L’importo dell’adeguamento IPCA risulta superiore agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti per giugno 2024, pertanto in base a quanto previsto dal CCNL del 5 febbraio 2021, sottoscritto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, e Federmeccanica-Assistal, si procederà con un aumento dei minimi tabellari del 6,9%. 
Pertanto, con decorrenza 1° giugno 2024 l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto sarà pari a 137,52 euro per il livello C3 (ex 5° livello). Nei prossimi giorni le Parti Sociali si incontreranno per definire gli aumenti per singoli livelli, in cui saranno sottoscritte le tabelle dei minimi retributivi e le nuove indennità di trasferta e reperibilità con il valore aggiornato.
Sulla base della percentuale di cui sopra, saranno inoltre definite le rivalutazioni dei minimi e dei valori di trasferta e reperibilità per i contratti della piccola e media impresa, per le cooperative metalmeccaniche e per l’industria orafa-argentiera. 

CCNL Sanità: le OO.SS. non accettano le modifiche al testo del rinnovo

Prosegue la trattativa con l’Aran, nonostante le posizioni discordanti. Previsto il prossimo incontro  per il 25 giugno

Con un comunicato stampa, la Fp-Cgil ha reso nota la prosecuzione della trattativa con l’Aran per il rinnovo del CCNL 2022-2024 per il comparto della sanità pubblica. In seguito alle proposte di modifica inviate dall’Agenzia alle OO.SS. riguardante orario di lavoro, pronta disponibilità, prestazioni aggiuntive e attività di supporto, la valutazione della Fp-Cgil è stata negativa.
Nella fattispecie quello che i sindacati contestano è la natura errata delle modifiche che tendono, secondo quanto affermano, ad aumentare la disponibilità di ore lavorabili, oltre ad un aumento dei carichi di lavoro. Le Parti hanno chiarito che l’intervento deve essere fatto al fine di scongiurare il debito orario delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, fattore che si determina sia con la turnistica che con le assenze. Bisognerebbe puntare, invece, al diritto ad una migliore gestione delle ferie, senza ricorrere all’abbattimento indotto o forzoso da parte delle organizzazioni sindacali. In cima alla lista resta sempre la disponibilità delle risorse finanziarie che andrebbe incrementata. 
Al termine dell’incontro è stato stabilito un nuovo meeting per il 25 giugno. 

Prosegue la trattativa con l'Aran, nonostante le posizioni discordanti. Previsto il prossimo incontro  per il 25 giugno

Con un comunicato stampa, la Fp-Cgil ha reso nota la prosecuzione della trattativa con l'Aran per il rinnovo del CCNL 2022-2024 per il comparto della sanità pubblica. In seguito alle proposte di modifica inviate dall'Agenzia alle OO.SS. riguardante orario di lavoro, pronta disponibilità, prestazioni aggiuntive e attività di supporto, la valutazione della Fp-Cgil è stata negativa.
Nella fattispecie quello che i sindacati contestano è la natura errata delle modifiche che tendono, secondo quanto affermano, ad aumentare la disponibilità di ore lavorabili, oltre ad un aumento dei carichi di lavoro. Le Parti hanno chiarito che l'intervento deve essere fatto al fine di scongiurare il debito orario delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, fattore che si determina sia con la turnistica che con le assenze. Bisognerebbe puntare, invece, al diritto ad una migliore gestione delle ferie, senza ricorrere all'abbattimento indotto o forzoso da parte delle organizzazioni sindacali. In cima alla lista resta sempre la disponibilità delle risorse finanziarie che andrebbe incrementata. 
Al termine dell'incontro è stato stabilito un nuovo meeting per il 25 giugno. 

ADI, SFL e SIISL, rilasciate le nuove funzionalità

Illustrate le novità per la presentazione delle domande per le misure di sostegno e per l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (INPS, messaggio 6 giugno 2024, n. 2146).

L’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità e implementazioni procedurali per la presentazione e la gestione delle domande relative all’Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e per l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Infatti, a seguito dell’avvio delle misure in argomento, sono proseguiti gli interventi sulla procedura informatica dedicata alle prestazioni, finalizzati a migliorarne l’efficienza e a supportare l’operatività delle strutture territoriali dell’INPS, sia per la gestione delle informazioni da fornire all’utenza, sia per la gestione delle evidenze.

Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l’ADI sono state rilasciate nuove funzionalità per il Dettaglio esiti – ISEE e requisiti economici, al quale si accede dal servizio “ADI” > “Gestione della domanda” dal portale istituzionale dell’INPS, dove è possibile consultare gli esiti e i controlli effettuati. 

Nella tabella riferita al nucleo familiare, in particolare, è stata aggiunta l’informazione relativa alla “tipologia di componente“, con il dettaglio dei singoli componenti del nucleo familiare sia compresi, sia esclusi dalla scala di equivalenza. Tale funzione consente, ad esempio, di individuare anche la cosiddetta componente attratta o aggiuntiva (GNC – genitore non convivente) che è esclusa dalla scala di equivalenza.

Vi è, poi, il Dettaglio esiti – Importo disposto: nella consultazione degli esiti della domanda, cliccando sul valore dell’importo disposto, si visualizzano i dettagli del calcolo dell’importo spettante con un aggiornamento periodico mensile. È anche possibile visualizzare l’indicazione del componente del nucleo familiare (codice fiscale) a cui è attribuita la quota afferente al canone di locazione; in un’altra tabella, nel caso di richiesta di individualizzazione delle Carte di inclusione, sono indicati i rispettivi titolari.

Novità anche per Visualizzazione storico – Variazioni stato domanda, Acquisizione domanda, Gestione modello “ADI – Com esteso”, Variazione dati di cittadinanza e residenza, Recapiti per le comunicazioni, Riesame domande respinte o decadute e Funzionalità di sblocco per la condizione di svantaggio.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il rilascio delle nuove funzionalità descritte per l’Assegno di inclusione, sono disponibili anche per il Supporto per la Formazione e il Lavoro con riferimento a:

– visualizzazione dello storico della domanda: in consultazione della domanda è resa disponibile alle strutture territoriali dell’INPS, selezionando l’icona clessidra, la funzionalità che consente di visualizzare la cronologia delle variazioni dello stato delle domande di ADI e SFL;
– variazione dati cittadinanza e residenza: è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio;
– gestione dei recapiti per le comunicazioni;
– riesami.

Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

Infine, è stata resa disponibile su intranet l’applicazione che consente agli operatori di sede dell’INPS, che già accedono ai gestionali ADI e SFL (senza, quindi, necessità di ulteriori profilazioni), di visualizzare alcune informazioni relative ai beneficiari delle prestazioni dell’ADI e del SFL presenti nella piattaforma SIISL.

Illustrate le novità per la presentazione delle domande per le misure di sostegno e per l'accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (INPS, messaggio 6 giugno 2024, n. 2146).

L'INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità e implementazioni procedurali per la presentazione e la gestione delle domande relative all'Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e per l'accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Infatti, a seguito dell’avvio delle misure in argomento, sono proseguiti gli interventi sulla procedura informatica dedicata alle prestazioni, finalizzati a migliorarne l’efficienza e a supportare l’operatività delle strutture territoriali dell'INPS, sia per la gestione delle informazioni da fornire all’utenza, sia per la gestione delle evidenze.

Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l'ADI sono state rilasciate nuove funzionalità per il Dettaglio esiti – ISEE e requisiti economici, al quale si accede dal servizio “ADI” > “Gestione della domanda” dal portale istituzionale dell’INPS, dove è possibile consultare gli esiti e i controlli effettuati. 

Nella tabella riferita al nucleo familiare, in particolare, è stata aggiunta l’informazione relativa alla "tipologia di componente", con il dettaglio dei singoli componenti del nucleo familiare sia compresi, sia esclusi dalla scala di equivalenza. Tale funzione consente, ad esempio, di individuare anche la cosiddetta componente attratta o aggiuntiva (GNC - genitore non convivente) che è esclusa dalla scala di equivalenza.

Vi è, poi, il Dettaglio esiti – Importo disposto: nella consultazione degli esiti della domanda, cliccando sul valore dell’importo disposto, si visualizzano i dettagli del calcolo dell'importo spettante con un aggiornamento periodico mensile. È anche possibile visualizzare l’indicazione del componente del nucleo familiare (codice fiscale) a cui è attribuita la quota afferente al canone di locazione; in un’altra tabella, nel caso di richiesta di individualizzazione delle Carte di inclusione, sono indicati i rispettivi titolari.

Novità anche per Visualizzazione storico - Variazioni stato domanda, Acquisizione domanda, Gestione modello “ADI - Com esteso”, Variazione dati di cittadinanza e residenza, Recapiti per le comunicazioni, Riesame domande respinte o decadute e Funzionalità di sblocco per la condizione di svantaggio.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il rilascio delle nuove funzionalità descritte per l’Assegno di inclusione, sono disponibili anche per il Supporto per la Formazione e il Lavoro con riferimento a:

- visualizzazione dello storico della domanda: in consultazione della domanda è resa disponibile alle strutture territoriali dell'INPS, selezionando l’icona clessidra, la funzionalità che consente di visualizzare la cronologia delle variazioni dello stato delle domande di ADI e SFL;
- variazione dati cittadinanza e residenza: è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio;
- gestione dei recapiti per le comunicazioni;
- riesami.

Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

Infine, è stata resa disponibile su intranet l’applicazione che consente agli operatori di sede dell'INPS, che già accedono ai gestionali ADI e SFL (senza, quindi, necessità di ulteriori profilazioni), di visualizzare alcune informazioni relative ai beneficiari delle prestazioni dell’ADI e del SFL presenti nella piattaforma SIISL.

CCNL Riscossione Tributi: stabilito il premio aziendale

Prevista l’erogazione del premio a giugno 2025 sulla base degli indicatori del 2024 

Il 4 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin il verbale di accordo che definisce il premio aziendale (VAP) per il personale delle Aree professionali, i Quadri direttivi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il premio fa riferimento all’anno 2024, sulla base dell’indicatore risultante dal rapporto relativo:
– alla somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;
– alla consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2024).
In base a quanto stabilito dall’art.43 del CCNL del 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, i premi risultano parametrati in base all’inquadramento e sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti in organico al 1° gennaio 2025.

Livello Importo 
QD4 4.040 euro
QD3 3.422 euro
QD2 3.050 euro
QD1 2.870 euro
3A4L 2.520 euro
3A3L 2.345 euro
3A2L 2.215 euro
3A1L 2.100 euro
2A3L 1.970 euro
2A2L 1.895 euro
2A1L 1.845 euro
Liv. Unico 1.720 euro

 

Prevista l'erogazione del premio a giugno 2025 sulla base degli indicatori del 2024 

Il 4 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate - Riscossione e da Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin il verbale di accordo che definisce il premio aziendale (VAP) per il personale delle Aree professionali, i Quadri direttivi dipendenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il premio fa riferimento all'anno 2024, sulla base dell'indicatore risultante dal rapporto relativo:
- alla somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;
- alla consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2024).
In base a quanto stabilito dall'art.43 del CCNL del 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, i premi risultano parametrati in base all’inquadramento e sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti in organico al 1° gennaio 2025.

Livello Importo 
QD4 4.040 euro
QD3 3.422 euro
QD2 3.050 euro
QD1 2.870 euro
3A4L 2.520 euro
3A3L 2.345 euro
3A2L 2.215 euro
3A1L 2.100 euro
2A3L 1.970 euro
2A2L 1.895 euro
2A1L 1.845 euro
Liv. Unico 1.720 euro

 

Ebrau: aperto il bando per le prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane umbre 

Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024, per i lavoratori dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025

L’Ebrau, Ente Bilaterale Artigianato Umbro, ha pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento relativo alle nuove prestazioni richiedibili per l’anno 2024 dai lavoratori e dalle imprese artigiane umbre.
A disposizione per i lavoratori:
– premio per i lavoratori dipendenti per continuità di servizio;
– contributo per il diritto allo studio;
– contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido;
– contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione della  nascita/adozione dei figli;
– contributo ai lavoratori dipendenti con periodo di malattia, nell’arco dell’anno, superiore a 180 giorni;
– contributo carovita.
A disposizione per le imprese: 
– contributo per investimenti finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– coaching imprese e sostenibilità;
– sostegno alla maternità. 
Possono usufruire degli interventi le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti. Per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è fissata in 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Per i mesi non coperti da contribuzione l’impresa deve sanare le quote mensili non versate entro 60 giorni dalla richiesta. L’impresa deve essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024. La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2025; sono ammesse le spese sostenute dal 3 giugno 2024 al 31 dicembre 2024. Per il sostegno alla maternità le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2025. Il tetto massimo complessivo è pari a 3.000,00 euro fermo restando il tetto max previsto per ciascuna tipologia di prestazione.
Per i lavoratori le domande relative alle prestazioni e la relativa documentazione, potranno essere inviate all’EBRAU per raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di EBRAU dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Il limite massimo è pari a 300,00 euro, fatta eccezione per la continuità di servizio dove il contributo è pari a 400,00 euro.
Le domande incomplete dei dati richiesti e/o carenti di documentazione possono comportar l’annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto del contributo.
Nel Regolamento viene inoltre precisato che per l’ammissibilità delle domande relative al contributo per lo studio, la nascita, l’abbattimento delle rette degli asili nido, il carovita si fa riferimento all’indicatore ISEE che non dovrà superare il tetto dei 20.000,00 euro.

Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024, per i lavoratori dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025

L'Ebrau, Ente Bilaterale Artigianato Umbro, ha pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento relativo alle nuove prestazioni richiedibili per l'anno 2024 dai lavoratori e dalle imprese artigiane umbre.
A disposizione per i lavoratori:
- premio per i lavoratori dipendenti per continuità di servizio;
- contributo per il diritto allo studio;
- contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido;
- contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione della  nascita/adozione dei figli;
- contributo ai lavoratori dipendenti con periodo di malattia, nell’arco dell’anno, superiore a 180 giorni;
- contributo carovita.
A disposizione per le imprese: 
- contributo per investimenti finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- coaching imprese e sostenibilità;
- sostegno alla maternità. 
Possono usufruire degli interventi le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti. Per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è fissata in 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Per i mesi non coperti da contribuzione l’impresa deve sanare le quote mensili non versate entro 60 giorni dalla richiesta. L’impresa deve essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024. La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2025; sono ammesse le spese sostenute dal 3 giugno 2024 al 31 dicembre 2024. Per il sostegno alla maternità le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2025. Il tetto massimo complessivo è pari a 3.000,00 euro fermo restando il tetto max previsto per ciascuna tipologia di prestazione.
Per i lavoratori le domande relative alle prestazioni e la relativa documentazione, potranno essere inviate all’EBRAU per raccomandata A/R oppure in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di EBRAU dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Il limite massimo è pari a 300,00 euro, fatta eccezione per la continuità di servizio dove il contributo è pari a 400,00 euro.
Le domande incomplete dei dati richiesti e/o carenti di documentazione possono comportar l’annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto del contributo.
Nel Regolamento viene inoltre precisato che per l’ammissibilità delle domande relative al contributo per lo studio, la nascita, l’abbattimento delle rette degli asili nido, il carovita si fa riferimento all’indicatore ISEE che non dovrà superare il tetto dei 20.000,00 euro.

CCNL Pubblici Esercizi: firmato il contratto di rinnovo

Previsti aumenti salariali ed interventi sulle politiche di genere 

Il 5 giugno 2024, le Parti sociali hanno firmato l’intesa di rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2021, che interessa oltre 1 milione di lavoratori e lavoratrici del settore. Di seguito le maggiori novità stabilite dall’Accordo: 
– aumento contrattuale di 200,00 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri, erogati in 5 tranche: i primi 50,00 euro verranno corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2024 e a seguire 3 quote di valore pari a 40,00 euro e una quota da 30,00 euro;
– a partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un aumento di 3,00 euro, a carico delle aziende, del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST; 
– vengono aggiornate le figure professionali rispetto all’evoluzione dei comparti;
– si prevede un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa dai dipendenti part-time. 
Inoltre, vi sono stati significativi interventi in tema di politica di genere, inserendo per la prima volta nel testo contrattuale le misure di contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e stabilendo sia dei corsi di informazioni (come un ora di assemblea retribuita dedicata), sia ulteriori 90 giorni, oltre a quelli già previsti dalla Legge, di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza. Quest’ultime hanno la possibilità di essere trasferite in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati. Infine, sono stati aggiornati in conformità di legge, gli articoli inerenti i congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
Il CCNL, vigente dal 1° giugno 2024, scadrà il 31 dicembre 2027.

Previsti aumenti salariali ed interventi sulle politiche di genere 

Il 5 giugno 2024, le Parti sociali hanno firmato l'intesa di rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2021, che interessa oltre 1 milione di lavoratori e lavoratrici del settore. Di seguito le maggiori novità stabilite dall'Accordo: 
- aumento contrattuale di 200,00 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri, erogati in 5 tranche: i primi 50,00 euro verranno corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2024 e a seguire 3 quote di valore pari a 40,00 euro e una quota da 30,00 euro;
- a partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un aumento di 3,00 euro, a carico delle aziende, del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa Fondo EST; 
- vengono aggiornate le figure professionali rispetto all'evoluzione dei comparti;
- si prevede un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa dai dipendenti part-time. 
Inoltre, vi sono stati significativi interventi in tema di politica di genere, inserendo per la prima volta nel testo contrattuale le misure di contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e stabilendo sia dei corsi di informazioni (come un ora di assemblea retribuita dedicata), sia ulteriori 90 giorni, oltre a quelli già previsti dalla Legge, di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza. Quest'ultime hanno la possibilità di essere trasferite in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati. Infine, sono stati aggiornati in conformità di legge, gli articoli inerenti i congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
Il CCNL, vigente dal 1° giugno 2024, scadrà il 31 dicembre 2027.

Bonus psicologo: avvio istruttoria domande per elaborazione delle graduatorie

L’INPS avverte che, al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie, i richiedenti il cosiddetto Bonus psicologo in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per la regolarizzazione, pena l’improcedibilità della domanda (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2133).

L’invio delle domande per accedere al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), è terminato lo scorso 31 maggio, potendo dunque avere inizio la fase istruttoria finalizzata alla formazione delle graduatorie.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa che, in caso di ISEE che presenti omissioni e/o difformità, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo a disposizione per la regolarizzazione avvalendosi delle 3 modalità alternative previste dal D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero:

 

1) presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2) presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3) rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

L’INPS provvederà a fornire agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità.

 

Tappa successiva sarà l’elaborazione delle graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Successivamente, saranno pubblicate le suddette graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e, contestualmente, l’INPS comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale istituzionale o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

 

Inoltre, sempre a decorrere da tale pubblicazione, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento allo stesso dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.

L'INPS avverte che, al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie, i richiedenti il cosiddetto Bonus psicologo in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per la regolarizzazione, pena l'improcedibilità della domanda (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2133).

L'invio delle domande per accedere al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), è terminato lo scorso 31 maggio, potendo dunque avere inizio la fase istruttoria finalizzata alla formazione delle graduatorie.

 

Nel messaggio in commento, l'INPS precisa che, in caso di ISEE che presenti omissioni e/o difformità, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo a disposizione per la regolarizzazione avvalendosi delle 3 modalità alternative previste dal D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero:

 

1) presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2) presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3) rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

L'INPS provvederà a fornire agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità.

 

Tappa successiva sarà l'elaborazione delle graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Successivamente, saranno pubblicate le suddette graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e, contestualmente, l’INPS comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale istituzionale o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

 

Inoltre, sempre a decorrere da tale pubblicazione, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento allo stesso dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.

Indennità risarcitoria da perdita di redditi da lavoro: il trattamento fiscale applicabile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate, risposta 6 giugno 2024, n. 130).

L’articolo 6, comma 2, del TUIR, prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

 

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione

 

Nel caso di specie, da una sentenza è emerso che stante la preclusione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente l’unica conseguenza applicabile all’accertata violazione del disposto di cui all’art. 31, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 è da individuarsi nell’indennità risarcitoria di cui all’art. 39, comma 2 D.Lgs. Inoltre, tenuto conto della limitata durata del contratto e della relativa proroga, delle dimensioni dell’impresa e dei dipendenti occupati, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, il giudice ha determinato l’indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ritiene che l’indennità risarcitoria corrisposta dall’istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del TUIR.

 

Tenuto conto che l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte dall’istante alla ricorrente devono essere assoggettate a tassazione separata.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate, risposta 6 giugno 2024, n. 130).

L'articolo 6, comma 2, del TUIR, prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

 

In linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione

 

Nel caso di specie, da una sentenza è emerso che stante la preclusione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente l'unica conseguenza applicabile all'accertata violazione del disposto di cui all'art. 31, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 è da individuarsi nell'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, comma 2 D.Lgs. Inoltre, tenuto conto della limitata durata del contratto e della relativa proroga, delle dimensioni dell'impresa e dei dipendenti occupati, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, il giudice ha determinato l'indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate ritiene che l'indennità risarcitoria corrisposta dall'istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del TUIR.

 

Tenuto conto che l'imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte dall'istante alla ricorrente devono essere assoggettate a tassazione separata.