L’INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).
L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
L’INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Nel messaggio in oggetto l’Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.
Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.
In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.
L’INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.
L'INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).
L'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
L'INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Nel messaggio in oggetto l'Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.
Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.
In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.
L'INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.