CCNL Autostrade: rinnovo polizza sanitaria fino al 30 giugno 2026

La polizza rimborso spese mediche sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026

Il 18 giugno 2024 si sono incontrate la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per definire il rinnovo della polizza sanitaria, in scadenza al 30 giugno 2024. Unisalute, a seguito del confronto avvenuto nelle scorse settimane, ha dichiarato la necessità di rivedere la copertura economica della polizza in relazione al fatto che l’andamento tecnico della stessa non consente, alle attuali condizioni economiche, di proseguire con le medesime garanzie. 
Le Parti Sociali, nell’ambito della trattativa relativa alla contrattazione di secondo livello per il triennio 2024- 2026, hanno stabilito di investire in materia di salute e prevenzione dei dipendenti e dei loro familiari anziché destinare risorse una tantum per bonus carburante e/o altre forme non strutturali. Di conseguenza, per il rinnovo della polizza sanitaria è stato destinato un importo aggiuntivo a carico dell’azienda pari a 150,00 euro pro capite per i soli dipendenti. 
Quanto previsto, oltre a garantire le attuali condizioni, consentirà di non aumentare il premio a carico dei familiari e di introdurre i seguenti interventi migliorativi:
– riduzione di 5,00 euro della franchigia in rete per visite e accertamenti, passando dagli attuali 25,00 euro a 20,00 euro per ciascuna visita specialistica o accertamento diagnostico;
– riduzione di 20,00 euro della franchigia in rete per trattamenti fisioterapici, passando dagli attuali 70,00 euro/ciclo di terapia a 50,00 euro/ciclo di terapia;
– l’aumento del massimale garanzie oncologiche da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
La polizza rimborso spese mediche come sopra definita sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026.  

La polizza rimborso spese mediche sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026

Il 18 giugno 2024 si sono incontrate la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per definire il rinnovo della polizza sanitaria, in scadenza al 30 giugno 2024. Unisalute, a seguito del confronto avvenuto nelle scorse settimane, ha dichiarato la necessità di rivedere la copertura economica della polizza in relazione al fatto che l’andamento tecnico della stessa non consente, alle attuali condizioni economiche, di proseguire con le medesime garanzie. 
Le Parti Sociali, nell’ambito della trattativa relativa alla contrattazione di secondo livello per il triennio 2024- 2026, hanno stabilito di investire in materia di salute e prevenzione dei dipendenti e dei loro familiari anziché destinare risorse una tantum per bonus carburante e/o altre forme non strutturali. Di conseguenza, per il rinnovo della polizza sanitaria è stato destinato un importo aggiuntivo a carico dell’azienda pari a 150,00 euro pro capite per i soli dipendenti. 
Quanto previsto, oltre a garantire le attuali condizioni, consentirà di non aumentare il premio a carico dei familiari e di introdurre i seguenti interventi migliorativi:
- riduzione di 5,00 euro della franchigia in rete per visite e accertamenti, passando dagli attuali 25,00 euro a 20,00 euro per ciascuna visita specialistica o accertamento diagnostico;
- riduzione di 20,00 euro della franchigia in rete per trattamenti fisioterapici, passando dagli attuali 70,00 euro/ciclo di terapia a 50,00 euro/ciclo di terapia;
- l’aumento del massimale garanzie oncologiche da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
La polizza rimborso spese mediche come sopra definita sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026.  

Agenzia delle entrate: le novità 2024 in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Pubblicati i chiarimenti del Fisco in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15).

La circolare si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Alcuni articoli del D.Lgs. n. 1/2024 hanno interessato gli ISA sotto vari aspetti:

  • l’articolo 5 ha modificato l’articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione al processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, dunque, è richiesta una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

  • l’articolo 6 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che potenzia sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 7 ha ulteriormente modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che prevede la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 14 ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti.

A seguire, l’Agenzia delle entrate propone una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il 2023.

Si tratta, in particolare:

– degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

– della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

 

Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste “istruzioni”, “parte generale” ed “istruzioni comuni”, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Al riguardo, l’Agenzia segnala la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il 2023, dell’articolo 1 comma 78 della Legge di Bilancio 2024, che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR.

Anche per gli ISA 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

I benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti che ha previsto l’incremento:

da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Poichè tale incremento delle soglie è da considerarsi in aggiunta rispetto alle soglie precedenti previste e non in sostituzione, nell’ultima parte della circolare l’Agenzia riepiloga quanto previsto dal provvedimento del 22 aprile 2024 in merito ai livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

Pubblicati i chiarimenti del Fisco in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15).

La circolare si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Alcuni articoli del D.Lgs. n. 1/2024 hanno interessato gli ISA sotto vari aspetti:

  • l’articolo 5 ha modificato l’articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione al processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, dunque, è richiesta una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

  • l’articolo 6 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che potenzia sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 7 ha ulteriormente modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che prevede la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 14 ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti.

A seguire, l'Agenzia delle entrate propone una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il 2023.

Si tratta, in particolare:

- degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

- della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

 

Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste "istruzioni", "parte generale" ed "istruzioni comuni", utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Al riguardo, l'Agenzia segnala la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il 2023, dell’articolo 1 comma 78 della Legge di Bilancio 2024, che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR.

Anche per gli ISA 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

I benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti che ha previsto l’incremento:

- da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

- da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Poichè tale incremento delle soglie è da considerarsi in aggiunta rispetto alle soglie precedenti previste e non in sostituzione, nell'ultima parte della circolare l'Agenzia riepiloga quanto previsto dal provvedimento del 22 aprile 2024 in merito ai livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

Contributi obbligatori 2024 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli

L’INPS rende noti gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 (INPS, circolare 25 giugno 2024, n. 74).

Entro i termini del 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025 dovranno essere pagati, attraverso il modello F24, i contributi obbligatori 2024 dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

 

Lo ricorda l’INPS nella circolare in oggetto in cui vengono comunicati anche gli importi della contribuzione IVS, di maternità e INAIL relativamente all’anno 2024. Nell’Allegato n. 1 alla circolare sono poi riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2024 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

 

Contributi IVS

 

La contribuzione IVS a carico dei soggetti in questione, come noto, è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito, a sua volta ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla Legge n. 233/1990 in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2024 il reddito giornaliero è fissato nella misura pari a 63,06 euro. Le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale che, relativamente all’anno 2024, è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

 

Anche nel 2024 i lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti (articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997).

 

Contributo di maternità

 

Il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contributo INAIL

 

Relativamente al contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2024, lo stesso resta fissato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

 

L'INPS rende noti gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2024 (INPS, circolare 25 giugno 2024, n. 74).

Entro i termini del 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025 dovranno essere pagati, attraverso il modello F24, i contributi obbligatori 2024 dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

 

Lo ricorda l'INPS nella circolare in oggetto in cui vengono comunicati anche gli importi della contribuzione IVS, di maternità e INAIL relativamente all'anno 2024. Nell’Allegato n. 1 alla circolare sono poi riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2024 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

 

Contributi IVS

 

La contribuzione IVS a carico dei soggetti in questione, come noto, è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito, a sua volta ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla Legge n. 233/1990 in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2024 il reddito giornaliero è fissato nella misura pari a 63,06 euro. Le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale che, relativamente all’anno 2024, è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

 

Anche nel 2024 i lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti (articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997).

 

Contributo di maternità

 

Il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contributo INAIL

 

Relativamente al contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2024, lo stesso resta fissato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

 

Ebav Veneto: Welfare contrattuale per l’apprendistato

Contributo a favore delle imprese per  l’acquisizione della qualificazione professionale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo rivolto alle imprese del settore Metalmeccanico e Odontotecnico per la trasformazione del contratto di apprendistato, per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, in contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015.
A tal fine, è necessario:
– inviare entro il 30 giugno 2024 la domanda congiuntamente alla copia della ricevuta di avvenuta comunicazione obbligatoria di trasformazione del contratto di apprendistato in apprendistato professionalizzante;
– il conseguimento del titolo di qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore. 
L’ anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. Il servizio può essere richiesto anche per i contratti di apprendistato attivati antecedentemente al 1° gennaio 2021, la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo, pari a 400,00 euro, verrà erogato qualora siano decorsi almeno 4 mesi dal momento della trasformazione, con mantenimento del rapporto di lavoro, ovvero siano state inviate a Ebav 4 denunce mensili BO1 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista. 
La mancanza di dichiarazione IBAN o l’assenza di documentazione o di altri requisisti richiesti, potrebbero impedire la erogazione del contributo nei tempi previsti.

Contributo a favore delle imprese per  l'acquisizione della qualificazione professionale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale

L'Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo rivolto alle imprese del settore Metalmeccanico e Odontotecnico per la trasformazione del contratto di apprendistato, per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, in contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.
A tal fine, è necessario:
- inviare entro il 30 giugno 2024 la domanda congiuntamente alla copia della ricevuta di avvenuta comunicazione obbligatoria di trasformazione del contratto di apprendistato in apprendistato professionalizzante;
- il conseguimento del titolo di qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore. 
L' anno di competenza è l'anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. Il servizio può essere richiesto anche per i contratti di apprendistato attivati antecedentemente al 1° gennaio 2021, la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell'anno di competenza.
Il contributo, pari a 400,00 euro, verrà erogato qualora siano decorsi almeno 4 mesi dal momento della trasformazione, con mantenimento del rapporto di lavoro, ovvero siano state inviate a Ebav 4 denunce mensili BO1 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista. 
La mancanza di dichiarazione IBAN o l'assenza di documentazione o di altri requisisti richiesti, potrebbero impedire la erogazione del contributo nei tempi previsti.

Ebinter Umbria: in arrivo aiuti per le imprese e i lavoratori

Le domande per accedere ai contributi e alla formazione gratuita possono essere presentate entro il 31 gennaio 2025

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha stanziato contributi e formazione gratuita per l’anno 2024 dedicati al sostegno delle imprese e dei lavoratori. Per accedere ai benefici occorre presentare domanda online entro il 31 gennaio 2025 tramite la piattaforma dell’Ente. Per quel che riguarda gli interventi per le imprese sono previsti corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e contributo per la stabilizzazione dell’occupazione. Mentre, per gli interventi in favore dei lavoratori sono previsti aiuti per la genitorialità; evoluzione digitale, sostegno per figli con invalidità con un contributo di 500,00 euro; sostegno per il periodo di comporto e per il congedo parentale.
Inoltre, l’Ente ha previsto per le imprese un catalogo di oltre 80 corsi gratuiti, obbligatori e di riqualificazione in varie materie quali: amministrazione, commercio alimentare, comunicazione, gestione risorse umane, igiene ambientale, informatica, lingue straniere, marketing, web marketing e sicurezza sul lavoro. È prevista una figura specializzata, il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza territoriale, messa a disposizione dei lavoratori e delle imprese che ha il compito di informare e rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e supportare i responsabili aziendali negli adempimenti previsti dalla normativa.

Le domande per accedere ai contributi e alla formazione gratuita possono essere presentate entro il 31 gennaio 2025

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha stanziato contributi e formazione gratuita per l’anno 2024 dedicati al sostegno delle imprese e dei lavoratori. Per accedere ai benefici occorre presentare domanda online entro il 31 gennaio 2025 tramite la piattaforma dell’Ente. Per quel che riguarda gli interventi per le imprese sono previsti corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e contributo per la stabilizzazione dell’occupazione. Mentre, per gli interventi in favore dei lavoratori sono previsti aiuti per la genitorialità; evoluzione digitale, sostegno per figli con invalidità con un contributo di 500,00 euro; sostegno per il periodo di comporto e per il congedo parentale.
Inoltre, l’Ente ha previsto per le imprese un catalogo di oltre 80 corsi gratuiti, obbligatori e di riqualificazione in varie materie quali: amministrazione, commercio alimentare, comunicazione, gestione risorse umane, igiene ambientale, informatica, lingue straniere, marketing, web marketing e sicurezza sul lavoro. È prevista una figura specializzata, il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza territoriale, messa a disposizione dei lavoratori e delle imprese che ha il compito di informare e rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e supportare i responsabili aziendali negli adempimenti previsti dalla normativa.

Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi

L’Agenzia delle entrate si occupano di chiarire i dubbi dell’interpellante in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 24 giugno 2024, n. 142/E).

Per la corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione non si può prescindere dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. ”Codice dell’Amministrazione Digitale” o ”CAD”) e dai relativi decreti attuativi.

Dalla normativa emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

 

Tanto premesso, in merito al caso di specie, laddove siano garantiti i suddetti requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati, per l’Agenzia delle entrate nulla osta all’adozione del processo ipotizzato dall’istante.

 

Quanto ai giustificativi che si allegano alle note spese, in generale, essi trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici , in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato con successiva possibilità di distruzione dell’originale.

 

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico va prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

Tali copie sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

 

Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta n. 740/2021 è stato già chiarito che trattasi di servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.

Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo ed è necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore.

L’Agenzia ricorda che laddove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale.

L’Agenzia delle entrate si occupano di chiarire i dubbi dell'interpellante in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 24 giugno 2024, n. 142/E).

Per la corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione non si può prescindere dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. ''Codice dell'Amministrazione Digitale'' o ''CAD'') e dai relativi decreti attuativi.

Dalla normativa emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

 

Tanto premesso, in merito al caso di specie, laddove siano garantiti i suddetti requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati, per l'Agenzia delle entrate nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante.

 

Quanto ai giustificativi che si allegano alle note spese, in generale, essi trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici , in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato con successiva possibilità di distruzione dell'originale.

 

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico va prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Tali copie sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

 

Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta n. 740/2021 è stato già chiarito che trattasi di servizi soggetti all'obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.

Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo ed è necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore.

L'Agenzia ricorda che laddove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale.

Le nuove misure in ambito di lavoratori frontalieri, sport e investimenti strategici

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti con misure relative ai lavoratori frontalieri, allo sport e agli investimenti di interesse strategico (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 24 giugno, n. 87). 

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data 24 giugno 2024, ha dato il via a diversi provvedimenti, tra cui anche un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri e un decreto legge contenente disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

 

In particolare, in merito all’Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il testo riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25%, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza.

 

Un contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri viene attribuito ai comuni frontalieri elencati nell’allegato al provvedimento. Inoltre, si introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti “vecchi frontalieri” residenti in una specifica lista di comuni.

 

Relativamente al settore sportivo, viene previsto il differimento di alcuni termini.

 

Infatti, allo scopo di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive, è stabilita la proroga di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) del termine entro cui il vincolo sportivo è abolito per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.

 

Un’ulteriore proroga per lo stesso periodo di cui sopra detto è introdotta anche relativamente al termine per l’abolizione del vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

 

Nel medesimo decreto legge, ancora, si prevedono misure volte a garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale, sia con particolare riguardo al continente africano, all’attuazione del Piano Mattei e all’internalizzazione delle imprese italiane.

 

Per l’anno 2024 il fondo rotativo 394/81 gestito dalla SIMEST S.p.a. e destinato a operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione Europea sarà incrementato di 150 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alle imprese con sede legale in Italia che, stabilmente, sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano e alle imprese fornitrici delle stesse, al fine di sostenerne le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali.

 

Le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che presentino domanda di finanziamento agevolato per le iniziative riguardanti il continente africano, potranno beneficiare di un incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo concesso.

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti con misure relative ai lavoratori frontalieri, allo sport e agli investimenti di interesse strategico (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 24 giugno, n. 87). 

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data 24 giugno 2024, ha dato il via a diversi provvedimenti, tra cui anche un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri e un decreto legge contenente disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

 

In particolare, in merito all’Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il testo riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25%, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza.

 

Un contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri viene attribuito ai comuni frontalieri elencati nell’allegato al provvedimento. Inoltre, si introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti “vecchi frontalieri” residenti in una specifica lista di comuni.

 

Relativamente al settore sportivo, viene previsto il differimento di alcuni termini.

 

Infatti, allo scopo di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive, è stabilita la proroga di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) del termine entro cui il vincolo sportivo è abolito per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.

 

Un’ulteriore proroga per lo stesso periodo di cui sopra detto è introdotta anche relativamente al termine per l’abolizione del vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

 

Nel medesimo decreto legge, ancora, si prevedono misure volte a garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale, sia con particolare riguardo al continente africano, all’attuazione del Piano Mattei e all’internalizzazione delle imprese italiane.

 

Per l'anno 2024 il fondo rotativo 394/81 gestito dalla SIMEST S.p.a. e destinato a operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione Europea sarà incrementato di 150 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alle imprese con sede legale in Italia che, stabilmente, sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano e alle imprese fornitrici delle stesse, al fine di sostenerne le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali.

 

Le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che presentino domanda di finanziamento agevolato per le iniziative riguardanti il continente africano, potranno beneficiare di un incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo concesso.

CCNL Rai: avviata la procedura di raffreddamento

Segnale forte e deciso da parte di tutto il Gruppo Rai in vista del rinnovo 

In data 24 giugno 2024, come anticipato nel comunicato unitario rilasciato l’11 giugno scorso, le Sigle sindacali Slc-Cgil e Fistel-Cisl hanno dato inizio alle procedure di raffreddamento per tutto il Gruppo Rai.
Difatti, trovandosi ancora in stallo la trattiva di rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, le OO.SS. iniziano ad avere preoccupazioni in merito sia alla svendita della quota di maggioranza di Raiway che alle dichiarazioni del Ministero dell’Economia, il quale ha negato loro i 400 milioni necessari al taglio del canone, rendendo rischiosa la sopravvivenza stessa della Azienda. 
Pertanto, secondo le Segreterie Nazionali Slc-Cgil e Fistel-Cisl, è necessario tenere alta la tensione, invitando anche le altre sigle a partecipare all’apertura delle procedure, al fine di ottenere un contratto che possa assicurare il recupero della perdita di potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori Rai e la insufficiente dotazione attuale di 25 milioni di euro. 

Segnale forte e deciso da parte di tutto il Gruppo Rai in vista del rinnovo 

In data 24 giugno 2024, come anticipato nel comunicato unitario rilasciato l'11 giugno scorso, le Sigle sindacali Slc-Cgil e Fistel-Cisl hanno dato inizio alle procedure di raffreddamento per tutto il Gruppo Rai.
Difatti, trovandosi ancora in stallo la trattiva di rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, le OO.SS. iniziano ad avere preoccupazioni in merito sia alla svendita della quota di maggioranza di Raiway che alle dichiarazioni del Ministero dell'Economia, il quale ha negato loro i 400 milioni necessari al taglio del canone, rendendo rischiosa la sopravvivenza stessa della Azienda. 
Pertanto, secondo le Segreterie Nazionali Slc-Cgil e Fistel-Cisl, è necessario tenere alta la tensione, invitando anche le altre sigle a partecipare all'apertura delle procedure, al fine di ottenere un contratto che possa assicurare il recupero della perdita di potere d'acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori Rai e la insufficiente dotazione attuale di 25 milioni di euro. 

Somministrazione, appalto e distacco illeciti: il regime intertemporale delle sanzioni

Fornite nuove indicazioni operative sulle disposizioni normative contro questa tipologia di reati (INL, nota 24 giugno 2024, n. 1133).

Dopo la recente nota n. 1091/2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) torna a occuparsi di somministrazione, appalto e distacco illeciti: in questo caso, sotto il punto di vista del regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, l’INL rileva innanzitutto che le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024. Infatti, per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 8/2016.

Invece, in riferimento ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (articolo 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, occorre chiarire anche il regime sanzionatorio per le condotte iniziate prima del 2 marzo e proseguite oltre tale data.

Il carattere permanente della somministrazione illecita

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. Più in particolare, “il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori “occupati” e quantifica la sanzione tenendo conto di “ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l’attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l’agenzia dalla quale provengono i lavoratori” (Sentenza Cassazione n. 25313/2015).

La stessa ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge. La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Premesso ciò, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo articolo 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, va chiarito anche che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito che, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento a una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

 

Fornite nuove indicazioni operative sulle disposizioni normative contro questa tipologia di reati (INL, nota 24 giugno 2024, n. 1133).

Dopo la recente nota n. 1091/2024, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) torna a occuparsi di somministrazione, appalto e distacco illeciti: in questo caso, sotto il punto di vista del regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, l'INL rileva innanzitutto che le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024. Infatti, per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 8/2016.

Invece, in riferimento ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (articolo 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, occorre chiarire anche il regime sanzionatorio per le condotte iniziate prima del 2 marzo e proseguite oltre tale data.

Il carattere permanente della somministrazione illecita

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. Più in particolare, “il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori "occupati" e quantifica la sanzione tenendo conto di "ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione"), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l'attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l'agenzia dalla quale provengono i lavoratori” (Sentenza Cassazione n. 25313/2015).

La stessa ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge. La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Premesso ciò, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo articolo 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, va chiarito anche che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito che, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento a una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

 

CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, CCNL 3.11.2005

La retribuzione di posizione minima unificata è riconosciuta ed erogata anche ai dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo

Il 12 giugno 2024 si sono incontrati l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali Snabi, Sds (per il tramite di Anaao Assomed), Aupi (per il tramite di Fassid), Confedir, Fp-Cgil, Cgil, Cisl Fps Cosiadi (per il tramite Federazione Cisl Medici), Cisl, Sinafo (per il tramite Fassid), Confedir, Cida/Sidirss (per il tramite di Fedirets), Cida, Fp-Uil, Uil, Confedir Sanita’ (per il tramite di Fedirets), Confedir, per sottoscrivere l’accordo di interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, lett. a n. 4, CCNL Area III 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003. 
Come precisato nell’accordo si tratta di un’interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro, in relazione ad una questione controversa per l’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005. La questione da chiarire è se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico
Premesso quanto sopra è stata redatta la seguente clausola di interpretazione autentica “... 1. L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo…”. 

La retribuzione di posizione minima unificata è riconosciuta ed erogata anche ai dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo

Il 12 giugno 2024 si sono incontrati l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali Snabi, Sds (per il tramite di Anaao Assomed), Aupi (per il tramite di Fassid), Confedir, Fp-Cgil, Cgil, Cisl Fps Cosiadi (per il tramite Federazione Cisl Medici), Cisl, Sinafo (per il tramite Fassid), Confedir, Cida/Sidirss (per il tramite di Fedirets), Cida, Fp-Uil, Uil, Confedir Sanita’ (per il tramite di Fedirets), Confedir, per sottoscrivere l'accordo di interpretazione autentica sull'art. 33, co. 1, lett. a n. 4, CCNL Area III 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003. 
Come precisato nell'accordo si tratta di un'interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina - Sez. Lavoro, in relazione ad una questione controversa per l'interpretazione dell'art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005. La questione da chiarire è se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico
Premesso quanto sopra è stata redatta la seguente clausola di interpretazione autentica "... 1. L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo...".