Intelligenza artificiale e SIISL, all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro

Le tecnologie adottate mostrano all’utente e alle Agenzie per il lavoro, un “indice di affinità” rispetto al curriculum vitae individuale (INPS, messaggio 5 aprile 2024, n.1358).

L’INPS ha reso noto di aver sviluppato nell’ambito della piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per favorire l’incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro.  

In particolare, il servizio è mirato, in via sperimentale, ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (SFL) e dell’Assegno di Inclusione (ADI) che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa. 

Con l’uso dell’intelligenza artificiale, il Sistema calcola, infatti, un “indice di affinità” delle offerte di lavoro presenti su SIISL rispetto a ciascun curriculum vitae.
Si tratta, infatti, di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il CV e l’offerta di lavoro selezionata e ha come obiettivo la semplificazione dell’interazione utente con la banca dati.
L’indice di affinità si basa su algoritmi di apprendimento automatico, in grado di elaborare il linguaggio naturale e valutare la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell’offerta di lavoro e quelli esposti nel curriculum vitae. 

Nella valorizzazione delle variabili non sono utilizzati dati sulla situazione anagrafica, sociale, sanitaria ed economica dell’individuo, nel rispetto dei principi guida e della normativa in materia di trattamento dati in progetti di Intelligenza Artificiale.

L’indice costituisce anche uno strumento di ausilio messo a disposizione delle Agenzie per il lavoro (APL) senza peraltro vincolare in alcun modo il processo di candidatura e selezione: non sono mai esclusi i cittadini anche se con affinità più bassa.

Le tecnologie adottate mostrano all’utente e alle Agenzie per il lavoro, un “indice di affinità” rispetto al curriculum vitae individuale (INPS, messaggio 5 aprile 2024, n.1358).

L'INPS ha reso noto di aver sviluppato nell’ambito della piattaforma SIISL - Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per favorire l’incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro.  

In particolare, il servizio è mirato, in via sperimentale, ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (SFL) e dell’Assegno di Inclusione (ADI) che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa. 

Con l’uso dell’intelligenza artificiale, il Sistema calcola, infatti, un “indice di affinità” delle offerte di lavoro presenti su SIISL rispetto a ciascun curriculum vitae.
Si tratta, infatti, di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il CV e l'offerta di lavoro selezionata e ha come obiettivo la semplificazione dell’interazione utente con la banca dati.
L’indice di affinità si basa su algoritmi di apprendimento automatico, in grado di elaborare il linguaggio naturale e valutare la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell’offerta di lavoro e quelli esposti nel curriculum vitae. 

Nella valorizzazione delle variabili non sono utilizzati dati sulla situazione anagrafica, sociale, sanitaria ed economica dell’individuo, nel rispetto dei principi guida e della normativa in materia di trattamento dati in progetti di Intelligenza Artificiale.

L’indice costituisce anche uno strumento di ausilio messo a disposizione delle Agenzie per il lavoro (APL) senza peraltro vincolare in alcun modo il processo di candidatura e selezione: non sono mai esclusi i cittadini anche se con affinità più bassa.

Cittadini extra UE e lavoro da remoto, rilascio del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno indica i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto (D.M. 29 febbraio 2024). 

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui il Ministero dell’interno fissa le modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 

Il decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto e «lavoratore da remoto», invece, lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l’attività in Italia, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell’ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

 

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

 

a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea e ai loro familiari.

 

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Lo stesso reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate.

 

Il Ministero dell'interno indica i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto (D.M. 29 febbraio 2024). 

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui il Ministero dell’interno fissa le modalità e requisiti per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 

Il decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto e «lavoratore da remoto», invece, lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l'attività in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

 

L'ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

 

a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione europea e ai loro familiari.

 

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Lo stesso reca la dicitura «nomade digitale - lavoratore da remoto», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all'esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate.

 

Rilevanza ai fini IRAP dei ristorni delle società cooperative

L’Agenzia delle entrate ha reso un parere in merito alla determinazione della base imponibile dell’IRAP per le società cooperative, soffermandosi in particolare, sulla rilevanza anche ai fini dell’IRAP dei ristorni (Agenzia delle entrate, risposta 4 aprile 2024, n. 1).

I ristorni costituiscono l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la “mutualità“, rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa. Il terzo comma dell’articolo 2521 c.c. prevede per le società cooperative e delle mutue assicuratrici che l’atto costitutivo debba indicare le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Inoltre, l’articolo 2545 sexies c.c. dispone che l’atto costitutivo determini i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. 

L’articolo 3, comma 2, lettera b), della Legge n. 142/2001 stabilisce, poi, che possono essere deliberati ed erogati dall’assemblea trattamenti economici ulteriori per socio lavoratore, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

 

Con gli emendamenti apportati all’OIC 28, nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa:

  • non prevedano un obbligo a erogare ai soci il ristorno, quest’ultimo sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera la sua attribuzione ai soci, al pari di una distribuzione di utile;

  • prevedano un obbligo a erogare il ristorno, lo stesso sarà rilevato, quale componente di conto economico, nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Nonostante, dunque, l’atto costitutivo debba indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni, non è previsto alcun obbligo di distribuzione ex lege con la conseguenza che sul piano civilistico, in linea di principio, si è in presenza di un componente “reddituale” la cui funzione è quella di attribuire al socio della cooperativa il vantaggio mutualistico, rettificando i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dal medesimo socio.

 

L’Agenzia, pertanto, chiarisce che nell’ipotesi in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non disponga alcun obbligo di distribuzione deve concludersi che la rilevazione contabile dei ristorni tra le voci dello stato patrimoniale non determini una modifica della qualificazione dell’operazione riguardante l’attribuzione del beneficio mutualistico mediante la tecnica dei ristorni. Il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la ”natura” di componente reddituale che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dai soci della cooperativa, assumendo una qualificazione diversa rispetto agli utili prodotti dalla stessa cooperativa e, sulla base delle previsioni contabili contenute nell’OIC 28 emendato, deve essere rilevato al momento in cui è adottata la relativa delibera.

 

Con la circolare n. 35/E/2008 l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, a prescindere dalla modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico, la tassazione in capo alla cooperativa dovrebbe essere identica. Ne consegue che i ristorni concretamente possono essere dedotti sia mediante imputazione diretta al conto economico dell’esercizio di competenza, sia attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi. Con la circolare n. 53/E/2002 è stato, altresì, chiarito che le somme erogate a tale titolo sono deducibili nell’esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni.

In sintesi, dunque, i ristorni concorrono alla determinazione della base imponibile IRES sia se rilevati al conto economico, sia se imputati come distribuzione di utili.

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP, invece, l’Agenzia chiarisce che nell’ipotesi in cui sussiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell’IRAP diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell’utile, non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.

In relazione a detta tipologia di ristorni, il principio di correlazione IRAP, non può trovare applicazione poiché tali  ristorni vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale.

Pertanto, occorre far riferimento alle previsioni dell’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, secondo le quali i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

Alla luce di tale previsione, dunque, i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

L'Agenzia delle entrate ha reso un parere in merito alla determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società cooperative, soffermandosi in particolare, sulla rilevanza anche ai fini dell'IRAP dei ristorni (Agenzia delle entrate, risposta 4 aprile 2024, n. 1).

I ristorni costituiscono l'istituto giuridico attraverso il quale si realizza la "mutualità", rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa. Il terzo comma dell'articolo 2521 c.c. prevede per le società cooperative e delle mutue assicuratrici che l'atto costitutivo debba indicare le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Inoltre, l'articolo 2545 sexies c.c. dispone che l'atto costitutivo determini i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. 

L'articolo 3, comma 2, lettera b), della Legge n. 142/2001 stabilisce, poi, che possono essere deliberati ed erogati dall'assemblea trattamenti economici ulteriori per socio lavoratore, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

 

Con gli emendamenti apportati all'OIC 28, nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa:

  • non prevedano un obbligo a erogare ai soci il ristorno, quest'ultimo sarà contabilizzato nell'esercizio in cui l'assemblea dei soci delibera la sua attribuzione ai soci, al pari di una distribuzione di utile;

  • prevedano un obbligo a erogare il ristorno, lo stesso sarà rilevato, quale componente di conto economico, nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Nonostante, dunque, l'atto costitutivo debba indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni, non è previsto alcun obbligo di distribuzione ex lege con la conseguenza che sul piano civilistico, in linea di principio, si è in presenza di un componente "reddituale" la cui funzione è quella di attribuire al socio della cooperativa il vantaggio mutualistico, rettificando i costi/ricavi rilevati al momento dall'apporto effettuato dal medesimo socio.

 

L'Agenzia, pertanto, chiarisce che nell'ipotesi in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non disponga alcun obbligo di distribuzione deve concludersi che la rilevazione contabile dei ristorni tra le voci dello stato patrimoniale non determini una modifica della qualificazione dell'operazione riguardante l'attribuzione del beneficio mutualistico mediante la tecnica dei ristorni. Il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la ''natura'' di componente reddituale che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dall'apporto effettuato dai soci della cooperativa, assumendo una qualificazione diversa rispetto agli utili prodotti dalla stessa cooperativa e, sulla base delle previsioni contabili contenute nell'OIC 28 emendato, deve essere rilevato al momento in cui è adottata la relativa delibera.

 

Con la circolare n. 35/E/2008 l'Agenzia ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, a prescindere dalla modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico, la tassazione in capo alla cooperativa dovrebbe essere identica. Ne consegue che i ristorni concretamente possono essere dedotti sia mediante imputazione diretta al conto economico dell'esercizio di competenza, sia attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi. Con la circolare n. 53/E/2002 è stato, altresì, chiarito che le somme erogate a tale titolo sono deducibili nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni.

In sintesi, dunque, i ristorni concorrono alla determinazione della base imponibile IRES sia se rilevati al conto economico, sia se imputati come distribuzione di utili.

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP, invece, l'Agenzia chiarisce che nell'ipotesi in cui sussiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell'IRAP diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell'utile, non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.

In relazione a detta tipologia di ristorni, il principio di correlazione IRAP, non può trovare applicazione poiché tali  ristorni vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale.

Pertanto, occorre far riferimento alle previsioni dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, secondo le quali i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

Alla luce di tale previsione, dunque, i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ''natura'', concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.

Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60

 

Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.

Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60

 

CCNL Fotolaboratori: con aprile in arrivo nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre

Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All’interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l’adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell’azienda.

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre

Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l'uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All'interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l'adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell'azienda.

Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L’INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l’Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L’INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L’INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l’armonizzazione dei flussi di processo, con l’annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L'INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l'Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L'INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione - l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L'INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l'armonizzazione dei flussi di processo, con l'annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

CIPL Edilizia Industria Ancona: prorogato il contratto e l’importo dell’EVR 2024

Stabilita la proroga del CIPL, compreso l’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024

Il 25 marzo scorso, il Collegio dei costruttori della provincia di Ancona, aderente all’Ance, con l’assistenza di Confindustria Ancona e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per determinare l’importo relativo all’EVR. Inoltre, hanno stabilito che il CIPL sottoscritto il 17 giugno 2021 è prorogato dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue clausole, compreso appunto l’art. 7 che riguarda l’istituto dell’Elemento variabile della retribuzione. Le imprese provvedono così al riconoscimento delle quote arretrate dell’EVR, erogando l’importo suddiviso nelle prime due retribuzioni utili. Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell’emolumento è il triennio 2021-2022-2023 confrontato con 2020-2021-2022. Le Parti hanno quantificato l’importo dell’EVR da liquidare nell’anno 2024 pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai – Minimi paga base orari 

Livello EVR
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili

Livello EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,75
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno anche stabilito che entro il mese di aprile 2024 si incontrano per avviare la trattativa per il rinnovo del CIPL. 

Stabilita la proroga del CIPL, compreso l'Elemento variabile della retribuzione per l'anno 2024

Il 25 marzo scorso, il Collegio dei costruttori della provincia di Ancona, aderente all'Ance, con l'assistenza di Confindustria Ancona e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per determinare l'importo relativo all'EVR. Inoltre, hanno stabilito che il CIPL sottoscritto il 17 giugno 2021 è prorogato dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue clausole, compreso appunto l'art. 7 che riguarda l'istituto dell'Elemento variabile della retribuzione. Le imprese provvedono così al riconoscimento delle quote arretrate dell'EVR, erogando l'importo suddiviso nelle prime due retribuzioni utili. Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell'emolumento è il triennio 2021-2022-2023 confrontato con 2020-2021-2022. Le Parti hanno quantificato l'importo dell'EVR da liquidare nell'anno 2024 pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai - Minimi paga base orari 

Livello EVR
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati - Stipendi minimi mensili

Livello EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,75
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno anche stabilito che entro il mese di aprile 2024 si incontrano per avviare la trattativa per il rinnovo del CIPL. 

Rimborso gasolio commerciale nel settore del trasporto consumato nel primo trimestre 2024

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito le istruzioni per ottenere il rimborso del gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporti, per i consumi effettuati tra il 1 gennaio ed il 31 marzo del 2024 (Agenzia delle dogane, nota 20 marzo 2024, n. 172030).

In riferimento ai benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, per quanto attiene ai consumi effettuati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1 al 30 aprile 2024.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

In particolare, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Spetta anche per l’attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;

  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Infine, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

Per il godimento dell’agevolazione tramite Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

 

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione al trasporto di merci o di persone;

– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione al trasporto di merci;

– veicoli della categoria M1.

 

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni è possibile:

  • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni, presente sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”;

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito le istruzioni per ottenere il rimborso del gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporti, per i consumi effettuati tra il 1 gennaio ed il 31 marzo del 2024 (Agenzia delle dogane, nota 20 marzo 2024, n. 172030).

In riferimento ai benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, per quanto attiene ai consumi effettuati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1 al 30 aprile 2024.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

In particolare, il beneficio spetta per l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Spetta anche per l'attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;

  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Infine, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

Per il godimento dell’agevolazione tramite Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

 

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

- veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione al trasporto di merci o di persone;

- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione al trasporto di merci;

- veicoli della categoria M1.

 

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni è possibile:

  • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni, presente sul sito dell'Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”;

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell'Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Progetto “INPS per tutti”, il nuovo Accordo quadro

Il 14 marzo 2024 è stato sottoscritto il nuovo Accordo quadro tra INPS, ANCI, Caritas Italiana e Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del Progetto “INPS per tutti” (INPS, messaggio 3 aprile 2024, n. 1334).

Il progetto “INPS per tutti” nasce dalla volontà di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto con particolare riguardo a quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo.

 

Avviato in via sperimentale nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Catania, l’intento è quello di estendere il progetto progressivamente all’intero territorio nazionale.

 

In tale ottica, l’INPS ha firmato il nuovo Accordo quadro con l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per promuovere specifiche iniziative di cooperazione, considerato che le persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale spesso non dispongono degli strumenti che consentono loro di accedere alle prestazioni erogate dall’Istituto.

 

Il nuovo Accordo prevede anche il coinvolgimento delle Associazioni del Terzo settore presenti sul territorio, al fine di ampliare ulteriormente le opportunità per i destinatari degli interventi.

 

Le parti firmatarie, in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a diffondere il progetto “INPS per tutti” e a realizzare le iniziative che possano favorire l’accesso di singoli o di nuclei familiari in stato di povertà o grave marginalità sociale alle prestazioni cui hanno diritto. L’Accordo ha una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per una sola volta e per la medesima durata, tramite scambio di note a mezzo PEC tra le parti. 

 

L’INPS avrà, tra l’altro, il ruolo di coordinamento dell’apposito tavolo tecnico costituito, con il compito di raccordare le Parti al fine di fornire alle persone prive di stabile dimora, o comunque in situazione di grave disagio economico e sociale, un‘informazione integrata sulle prestazioni alle quali possono accedere; per entrare in contatto con gli Uffici dell’Istituto è possibile utilizzare eventualmente anche il canale web meeting, mediante il supporto dell’operatore comunale, presso i Comuni che hanno attivato il Punto Utente Evoluto.

 

Le strutture territoriali dell’INPS già coinvolte nel progetto, e quelle che per la prima volta aderiranno al medesimo, devono sottoscrivere specifici accordi a livello locale con i Comuni e le Associazioni del Terzo settore del territorio di competenza, per disciplinare nel dettaglio le modalità di attuazione delle iniziative. 

 

Tra i suddetti accordi locali, vi sono quelli relativi alla specifica linea di azione in favore delle donne vittime di violenza di genere sottoscritti nel rispetto delle norme che disciplinano le attività del Terzo settore, ciò al fine di creare un’efficace rete di sostegno per le donne inserite in programmi di protezione dalla violenza, istituendo un canale di interlocuzione diretto tra l’INPS, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, oltre che con i Comuni, la Caritas e le altre Associazioni impegnate su tale fronte.

 

L’Istituto informa che, fino al rilascio del nuovo questionario online, anonimo e dinamico, può essere ancora utilizzato il questionario originario, quale strumento di primo indirizzo a uso degli operatori di Enti/Associazioni coinvolti, finalizzato alla concreta individuazione dei bisogni dei destinatari degli interventi e all’accertamento della sussistenza dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni erogate dall’INPS.

 

Il predetto questionario non richiede l’individuazione della persona intervistata, che resta anonima, né la partecipazione delle strutture territoriali dell’INPS, che saranno contattate eventualmente dall’operatore dell’Ente/Associazione solo in un momento successivo per le conseguenti attività di supporto e accompagnamento.

Il 14 marzo 2024 è stato sottoscritto il nuovo Accordo quadro tra INPS, ANCI, Caritas Italiana e Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del Progetto “INPS per tutti” (INPS, messaggio 3 aprile 2024, n. 1334).

Il progetto “INPS per tutti” nasce dalla volontà di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto con particolare riguardo a quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo.

 

Avviato in via sperimentale nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Catania, l’intento è quello di estendere il progetto progressivamente all’intero territorio nazionale.

 

In tale ottica, l'INPS ha firmato il nuovo Accordo quadro con l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per promuovere specifiche iniziative di cooperazione, considerato che le persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale spesso non dispongono degli strumenti che consentono loro di accedere alle prestazioni erogate dall’Istituto.

 

Il nuovo Accordo prevede anche il coinvolgimento delle Associazioni del Terzo settore presenti sul territorio, al fine di ampliare ulteriormente le opportunità per i destinatari degli interventi.

 

Le parti firmatarie, in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a diffondere il progetto “INPS per tutti” e a realizzare le iniziative che possano favorire l’accesso di singoli o di nuclei familiari in stato di povertà o grave marginalità sociale alle prestazioni cui hanno diritto. L’Accordo ha una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per una sola volta e per la medesima durata, tramite scambio di note a mezzo PEC tra le parti. 

 

L'INPS avrà, tra l'altro, il ruolo di coordinamento dell'apposito tavolo tecnico costituito, con il compito di raccordare le Parti al fine di fornire alle persone prive di stabile dimora, o comunque in situazione di grave disagio economico e sociale, un‘informazione integrata sulle prestazioni alle quali possono accedere; per entrare in contatto con gli Uffici dell’Istituto è possibile utilizzare eventualmente anche il canale web meeting, mediante il supporto dell’operatore comunale, presso i Comuni che hanno attivato il Punto Utente Evoluto.

 

Le strutture territoriali dell’INPS già coinvolte nel progetto, e quelle che per la prima volta aderiranno al medesimo, devono sottoscrivere specifici accordi a livello locale con i Comuni e le Associazioni del Terzo settore del territorio di competenza, per disciplinare nel dettaglio le modalità di attuazione delle iniziative. 

 

Tra i suddetti accordi locali, vi sono quelli relativi alla specifica linea di azione in favore delle donne vittime di violenza di genere sottoscritti nel rispetto delle norme che disciplinano le attività del Terzo settore, ciò al fine di creare un’efficace rete di sostegno per le donne inserite in programmi di protezione dalla violenza, istituendo un canale di interlocuzione diretto tra l’INPS, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, oltre che con i Comuni, la Caritas e le altre Associazioni impegnate su tale fronte.

 

L’Istituto informa che, fino al rilascio del nuovo questionario online, anonimo e dinamico, può essere ancora utilizzato il questionario originario, quale strumento di primo indirizzo a uso degli operatori di Enti/Associazioni coinvolti, finalizzato alla concreta individuazione dei bisogni dei destinatari degli interventi e all'accertamento della sussistenza dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni erogate dall’INPS.

 

Il predetto questionario non richiede l’individuazione della persona intervistata, che resta anonima, né la partecipazione delle strutture territoriali dell’INPS, che saranno contattate eventualmente dall’operatore dell’Ente/Associazione solo in un momento successivo per le conseguenti attività di supporto e accompagnamento.

CCNL Rai Impiegati e Operai: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono una riduzione dell’orario di lavoro, l’aumento dei minimi, la ridefinizione del premio di risultato e l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum

Nei giorni scorsi i sindacati  Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal hanno redatto la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 già approvata dalla delegazione contrattuale e dalle assemblee dei lavoratori e lavoratrici.
Di seguito i temi di maggior rilievo.
Clausola di Salvaguardia
Si richiede che in caso di operazioni aziendali, le lavoratrici e i lavoratori interessati possano avere la possibilità di rimanere all’interno dell’azienda, a parità di livello, anzianità e, ove possibile, mansione.
Conciliazione Vita/Lavoro
Al fine di agevolare maggiormente la vita privata con quella lavorativa, secondo i sindacati è necessario introdurre le seguenti modifiche strutturali:
– una maggiore assunzione di lavoratori a tempo determinato, in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa;
– accesso al part-time e alla aspettativa;
– più riposi consecutivi;
– riconoscimento delle ore di permesso per visite mediche senza vincoli relativi a PF, PR, ferie e permessi arretrati.
Welfare
Prevista la creazione di un CRAL per i lavoratori della RAI, al fine di favorire le relazioni e la crescita dell’azienda.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono per i lavoratori che non possono accedere al lavoro agile la riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni.
Inoltre viene prevista la riduzione del ricorso allo straordinario, ormai sistematicamente utilizzato come estensione dell’orario di lavoro.
Classificazione
Previsto il riconoscimento:
– del Livello 1 Quadro per i capi laboratorio delle sedi regionali,
– del livello 1 per i tecnici dei teleport nazionali che hanno svolto e che svolgono attività di Supporto Operativo sia Redazionale che in Studio.
– del Livello A  per i profili apicali della produzione;
– del Livello 1 per i responsabili delle segreterie di redazione, di produzione e del personale delle sedi regionali, per i responsabili delle segreterie organizzative delle direzioni di genere e di staff.
Si richiede l’istituzione di una Commissione per approfondire alcune professionalità e declaratorie professionali previste per le nuove attività.
Minimi retributivi
Al fine di fronteggiare l’andamento dell’inflazione attestata al 19,81% per il quadriennio 2022-2025, si chiede un aumento dei salari di tale percentuale.
A compensazione della vacanza contrattuale richiesto anche un importo a titolo di Una Tantum.
Premio di Risultato 
Ridefinizione del premio di risultato, con l’introduzione di un sistema che consideri il miglioramento della produttività, della qualità dei prodotti, degli ascolti e dell’andamento economico. Prevista, inoltre, la possibilità di trasformare il premio in servizi ricompresi nella piattaforma.

I sindacati chiedono una riduzione dell'orario di lavoro, l'aumento dei minimi, la ridefinizione del premio di risultato e l'erogazione di un importo a titolo di Una Tantum

Nei giorni scorsi i sindacati  Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal hanno redatto la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 già approvata dalla delegazione contrattuale e dalle assemblee dei lavoratori e lavoratrici.
Di seguito i temi di maggior rilievo.
Clausola di Salvaguardia
Si richiede che in caso di operazioni aziendali, le lavoratrici e i lavoratori interessati possano avere la possibilità di rimanere all’interno dell'azienda, a parità di livello, anzianità e, ove possibile, mansione.
Conciliazione Vita/Lavoro
Al fine di agevolare maggiormente la vita privata con quella lavorativa, secondo i sindacati è necessario introdurre le seguenti modifiche strutturali:
- una maggiore assunzione di lavoratori a tempo determinato, in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa;
- accesso al part-time e alla aspettativa;
- più riposi consecutivi;
- riconoscimento delle ore di permesso per visite mediche senza vincoli relativi a PF, PR, ferie e permessi arretrati.
Welfare
Prevista la creazione di un CRAL per i lavoratori della RAI, al fine di favorire le relazioni e la crescita dell’azienda.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono per i lavoratori che non possono accedere al lavoro agile la riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni.
Inoltre viene prevista la riduzione del ricorso allo straordinario, ormai sistematicamente utilizzato come estensione dell’orario di lavoro.
Classificazione
Previsto il riconoscimento:
- del Livello 1 Quadro per i capi laboratorio delle sedi regionali,
- del livello 1 per i tecnici dei teleport nazionali che hanno svolto e che svolgono attività di Supporto Operativo sia Redazionale che in Studio.
- del Livello A  per i profili apicali della produzione;
- del Livello 1 per i responsabili delle segreterie di redazione, di produzione e del personale delle sedi regionali, per i responsabili delle segreterie organizzative delle direzioni di genere e di staff.
Si richiede l'istituzione di una Commissione per approfondire alcune professionalità e declaratorie professionali previste per le nuove attività.
Minimi retributivi
Al fine di fronteggiare l'andamento dell'inflazione attestata al 19,81% per il quadriennio 2022-2025, si chiede un aumento dei salari di tale percentuale.
A compensazione della vacanza contrattuale richiesto anche un importo a titolo di Una Tantum.
Premio di Risultato 
Ridefinizione del premio di risultato, con l'introduzione di un sistema che consideri il miglioramento della produttività, della qualità dei prodotti, degli ascolti e dell’andamento economico. Prevista, inoltre, la possibilità di trasformare il premio in servizi ricompresi nella piattaforma.