L’applicativo per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

A partire dal 3 giugno 2024 sarà disponibile per le aziende interessate il portale telematico per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 aprile 2024).

Le aziende in questione sono quelle pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che le stesse potranno redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile attraverso il portale telematico disponibile sul sito istituzionale a partire dal 3 giugno prossimo.

 

In un’ottica di semplificazione, saranno disponibili anche nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

 

Le suddette aziende avranno tempo fino al 15 luglio 2024 per redigere il rapporto esclusivamente tramite il predetto applicativo.

 

Entro lo stesso termine, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021) integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023.

 

Il Ministero precisa che restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il  29 marzo 2022 di concerto  con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

A partire dal 3 giugno 2024 sarà disponibile per le aziende interessate il portale telematico per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 aprile 2024).

Le aziende in questione sono quelle pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che le stesse potranno redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile attraverso il portale telematico disponibile sul sito istituzionale a partire dal 3 giugno prossimo.

 

In un’ottica di semplificazione, saranno disponibili anche nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

 

Le suddette aziende avranno tempo fino al 15 luglio 2024 per redigere il rapporto esclusivamente tramite il predetto applicativo.

 

Entro lo stesso termine, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021) integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023.

 

Il Ministero precisa che restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il  29 marzo 2022 di concerto  con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Beni offerti in omaggio ai dipendenti: il regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, riposta 11aprile 2024, n. 89).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ”vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Il medesimo articolo 51, al comma 3, prevede che:

  • il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

  • non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro;

  • se il valore supera il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 1, comma 16, della Legge di bilancio 2024, limitatamente al periodo d’imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Nella circolare del MEF n. 326/1997 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, se, invece, per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

 

In base a quanto chiarito nella circolare n. 37/E/2013, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

 

Nel caso di specie, l’istante ”omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale. L’istante rappresenta, inoltre, che potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise ed afferma che in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della caffetteria con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

L’Agenzia rileva che i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici. Oltre ciò gli omaggi in questione, per quanto ”utili” alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, riposta 11aprile 2024, n. 89).

L'articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ''vantaggi economici'' che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Il medesimo articolo 51, al comma 3, prevede che:

  • il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

  • non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro;

  • se il valore supera il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 1, comma 16, della Legge di bilancio 2024, limitatamente al periodo d'imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Nella circolare del MEF n. 326/1997 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, se, invece, per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

 

In base a quanto chiarito nella circolare n. 37/E/2013, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

 

Nel caso di specie, l'istante ''omaggia'' mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell'offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della strategia aziendale. L'istante rappresenta, inoltre, che potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise ed afferma che in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l'identità aziendale e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l'immagine aziendale al di fuori delle mura della caffetteria con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell'immagine aziendale.

L'Agenzia rileva che i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici. Oltre ciò gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

In conclusione, l'Agenzia ritiene che, qualora il valore dei beni assegnati dall'istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del TUIR.

Fondo Arco: previsto ad aprile il versamento del primo trimestre

E’ previsto il pagamento del primo trimestre 2024 entro il 22 aprile 2024 

Il Fondo Arco, il Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi, dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie, ha previsto il pagamento della contribuzione  relativa al 1° trimestre 2024 (1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024) per il 22 aprile 2024.
La distinta di contribuzione deve riportare:
– le contribuzioni relative al trimestre di tutti i dipendenti già iscritti al 31 dicembre 2023;
– le contribuzioni dovute per i nuovi iscritti in modo esplicito, dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, nei mesi compresi tra la data di adesione e il 31 marzo 2024 (il solo TFR per i nuovi iscritti del mese di marzo 2024) e le quote di iscrizione a carico dei lavoratori.
A titolo esemplificativo: 
– per il lavoratore già iscritto ad ARCO in modo esplicito al 31 dicembre 2023: previsti i versamenti relativi al 1° trim. 2024 (gennaio, febbraio, marzo);
– per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a gennaio 2024: previsti il TFR dal mese di gennaio, il contributo a carico lavoratore e azienda dal mese di febbraio, la quota iscrizione pari a 10,33 euro;
– per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a marzo 2024: previsti il TFR del mese di marzo e la quota iscrizione pari a  10,33 euro.
Sono state previste anche nuove aliquote per il CCNL dei lavoratori dei settori maniglie e accessori per mobili. Il rinnovo del settore ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, a partire dalla contribuzione del 1° trimestre 2024, l’aliquota a carico dell’azienda è pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico
del Lavoratore pari ad 1,30%.

E' previsto il pagamento del primo trimestre 2024 entro il 22 aprile 2024 

Il Fondo Arco, il Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi, dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie, ha previsto il pagamento della contribuzione  relativa al 1° trimestre 2024 (1° gennaio 2024 - 31 marzo 2024) per il 22 aprile 2024.
La distinta di contribuzione deve riportare:
- le contribuzioni relative al trimestre di tutti i dipendenti già iscritti al 31 dicembre 2023;
- le contribuzioni dovute per i nuovi iscritti in modo esplicito, dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, nei mesi compresi tra la data di adesione e il 31 marzo 2024 (il solo TFR per i nuovi iscritti del mese di marzo 2024) e le quote di iscrizione a carico dei lavoratori.
A titolo esemplificativo: 
- per il lavoratore già iscritto ad ARCO in modo esplicito al 31 dicembre 2023: previsti i versamenti relativi al 1° trim. 2024 (gennaio, febbraio, marzo);
- per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a gennaio 2024: previsti il TFR dal mese di gennaio, il contributo a carico lavoratore e azienda dal mese di febbraio, la quota iscrizione pari a 10,33 euro;
- per il lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a marzo 2024: previsti il TFR del mese di marzo e la quota iscrizione pari a  10,33 euro.
Sono state previste anche nuove aliquote per il CCNL dei lavoratori dei settori maniglie e accessori per mobili. Il rinnovo del settore ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, a partire dalla contribuzione del 1° trimestre 2024, l’aliquota a carico dell’azienda è pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico
del Lavoratore pari ad 1,30%.

Ebav Veneto: contributo impianti debitori

La scadenza del contributo è fissata per il 30 aprile 2024

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha reso noto il contributo per il consolidamento degli impianti debitori e operazioni a medio e lungo termine per le esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani che devono essere destinati al consolidamento delle passività a breve termine, alla ristrutturazione della garanzia debitoria, al riequilibrio finanziario e ai mutui chirografari, non per investimenti/acquisti. Gli importi finanziabili devono riguardare almeno un minimo di 30.000 euro per singola operazione. Come anno di competenza viene indicato l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento. Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno di competenza. Il contributo è fissato nella misura del 2% del credito/affido concesso con la garanzia Confidi, fino ad un massimo erogabile di 1.300 euro. La scadenza è fissata per il 30 aprile 2024. I contributi vengono erogati, di solito, entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul conto corrente. Il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale, l’aliquota attuale è del 4%.

La scadenza del contributo è fissata per il 30 aprile 2024

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha reso noto il contributo per il consolidamento degli impianti debitori e operazioni a medio e lungo termine per le esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani che devono essere destinati al consolidamento delle passività a breve termine, alla ristrutturazione della garanzia debitoria, al riequilibrio finanziario e ai mutui chirografari, non per investimenti/acquisti. Gli importi finanziabili devono riguardare almeno un minimo di 30.000 euro per singola operazione. Come anno di competenza viene indicato l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento. Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno di competenza. Il contributo è fissato nella misura del 2% del credito/affido concesso con la garanzia Confidi, fino ad un massimo erogabile di 1.300 euro. La scadenza è fissata per il 30 aprile 2024. I contributi vengono erogati, di solito, entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul conto corrente. Il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale, l’aliquota attuale è del 4%.

Riaperta la procedura per i fringe benefit e le stock options

 Attiva la funzione per la ricezione dei flussi telematici delle somme corrisposte al dipendente cessato con diritto a pensione nel 2023 (INPS, messaggio 10 aprile 2024, n. 1436).

L’INPS torna a occuparsi di fringe benefit e stock options conferite ai dipendenti. Infatti, con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l’Istituto, in quanto sostituto d’imposta per i soggetti percettori, cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno 2023, ha fornito le istruzioni per l’invio, da parte dei datori di lavoro, dei relativi flussi telematici.

In particolare, nel messaggio citato sono state indicate le tempistiche da rispettare nell’invio telematico dei dati relativi ai lavoratori cessati con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta 2023 percettori di fringe benefit e stock option, fissando la data del 21 febbraio 2024 quale termine per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni, ai fini della emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale da parte dell’INPS.

Tuttavia, l’Istituto, preso atto delle istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con il messaggio in commento ha comunicato la riattivazione della funzione destinata alla ricezione dei dati.

Inoltre, l’INPS segnala anche che tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con l’indicazione nelle relative annotazioni circa l’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

 Attiva la funzione per la ricezione dei flussi telematici delle somme corrisposte al dipendente cessato con diritto a pensione nel 2023 (INPS, messaggio 10 aprile 2024, n. 1436).

L'INPS torna a occuparsi di fringe benefit e stock options conferite ai dipendenti. Infatti, con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l’Istituto, in quanto sostituto d’imposta per i soggetti percettori, cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno 2023, ha fornito le istruzioni per l’invio, da parte dei datori di lavoro, dei relativi flussi telematici.

In particolare, nel messaggio citato sono state indicate le tempistiche da rispettare nell’invio telematico dei dati relativi ai lavoratori cessati con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta 2023 percettori di fringe benefit e stock option, fissando la data del 21 febbraio 2024 quale termine per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni, ai fini della emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale da parte dell’INPS.

Tuttavia, l'Istituto, preso atto delle istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con il messaggio in commento ha comunicato la riattivazione della funzione destinata alla ricezione dei dati.

Inoltre, l'INPS segnala anche che tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con l’indicazione nelle relative annotazioni circa l’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

CCNL Enel: aggiornati gli importi del premio di risultato per gli anni 2023 e 2024

Ad integrazione del verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti Sociali hanno aggiornato gli importi

Il giorno 28 marzo 2024, Enel Italia Spa e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil si sono incontrare per definire l’aggiornamento degli importi del premio di risultato relativo agli anni 2023 e 2024. Con il Protocollo sul Trattamento Economico inserito nel CCNL Elettrici 18 luglio 2022 è stato definito il trattamento economico complessivo applicabile a tutti i lavoratori del settore elettrico. Nello specifico l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 è costituito da tre componenti (incremento dei minimi, welfare e produttività). In relazione alla produttività, le Parti hanno concordato che tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, sulla base di criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale. 
Tale quota è annuale ed è stata quantificata nella misura di 210,00 euro per il 2023 e di 210,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione il CCNL elettrico e di 140,00 euro per il 2023 e di 140,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici – disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav – considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Detto importo deve essere erogato in forma di una tantum secondo le regole dei premi di risultato o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali, in linea con la legislazione vigente sui premio di risultato. 
Ad integrazione di quanto concordato con il verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti hanno stabilito che gli importi base del premio complessivo di risultato per gli anni 2023 e 2024 sono aggiornati come segue:
a) Importi lordi pro-capite per la cat. BSS valevoli per il personale cui trova applicazione CCNL elettrico:
– anno 2023: 2.630,00+195 = 2.825,00 euro
– anno 2024: 2.735,00+195 = 2.930,00 euro.
b) Importi lordi pro-capite per il terzo livello valevoli per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici -disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav elettrico:
– anno 2023: 2.329,23+140 = 2.469,23 euro
– anno 2024: 2.423,59+140 = 2.563,59 euro.
Nell’accordo viene inoltre stabilito che le suddette quote di produttività come previste dal Protocollo sul Trattamento Economico verranno destinate ad incrementare la sola quota dell’ammontare complessivo del premio collegato ad obiettivi di redditività, da corrispondersi nei confronti della generalità del personale (quadri, impiegati, operai). 

Ad integrazione del verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti Sociali hanno aggiornato gli importi

Il giorno 28 marzo 2024, Enel Italia Spa e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil si sono incontrare per definire l'aggiornamento degli importi del premio di risultato relativo agli anni 2023 e 2024. Con il Protocollo sul Trattamento Economico inserito nel CCNL Elettrici 18 luglio 2022 è stato definito il trattamento economico complessivo applicabile a tutti i lavoratori del settore elettrico. Nello specifico l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 è costituito da tre componenti (incremento dei minimi, welfare e produttività). In relazione alla produttività, le Parti hanno concordato che tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, sulla base di criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale. 
Tale quota è annuale ed è stata quantificata nella misura di 210,00 euro per il 2023 e di 210,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione il CCNL elettrico e di 140,00 euro per il 2023 e di 140,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici - disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav - considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Detto importo deve essere erogato in forma di una tantum secondo le regole dei premi di risultato o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali, in linea con la legislazione vigente sui premio di risultato. 
Ad integrazione di quanto concordato con il verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti hanno stabilito che gli importi base del premio complessivo di risultato per gli anni 2023 e 2024 sono aggiornati come segue:
a) Importi lordi pro-capite per la cat. BSS valevoli per il personale cui trova applicazione CCNL elettrico:
- anno 2023: 2.630,00+195 = 2.825,00 euro
- anno 2024: 2.735,00+195 = 2.930,00 euro.
b) Importi lordi pro-capite per il terzo livello valevoli per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici -disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav elettrico:
- anno 2023: 2.329,23+140 = 2.469,23 euro
- anno 2024: 2.423,59+140 = 2.563,59 euro.
Nell'accordo viene inoltre stabilito che le suddette quote di produttività come previste dal Protocollo sul Trattamento Economico verranno destinate ad incrementare la sola quota dell’ammontare complessivo del premio collegato ad obiettivi di redditività, da corrispondersi nei confronti della generalità del personale (quadri, impiegati, operai). 

Attivo il canale WhatsApp “INPS per tutti”

L’INPS rende noto che è diventato operativo, dopo una fase sperimentale, il canale WhatsApp “INPS per tutti” (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1406).

L’app di messaggistica più diffusa in Italia arriva in INPS con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

 

Il canale WhatsApp “INPS per tutti” rappresenta un nuovo strumento di comunicazione efficace dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini per veicolare le notizie di maggiore attualità e interesse dell’Istituto in modo chiaro e sintetico.

 

Saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, brevi news, video, link e immagini, offrendo agli stessi  la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS). 

 

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni.

 

L’iscrizione al canale può avvenire cliccando sull’apposito link di condivisione indicato anche nel messaggio in commento o inquadrando il QR code, presente sul sito istituzionale e presso le sedi territoriali.

 

Effettuata l’iscrizione, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni.

L’INPS rende noto che è diventato operativo, dopo una fase sperimentale, il canale WhatsApp “INPS per tutti” (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1406).

L’app di messaggistica più diffusa in Italia arriva in INPS con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

 

Il canale WhatsApp “INPS per tutti” rappresenta un nuovo strumento di comunicazione efficace dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini per veicolare le notizie di maggiore attualità e interesse dell'Istituto in modo chiaro e sintetico.

 

Saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, brevi news, video, link e immagini, offrendo agli stessi  la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS). 

 

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni.

 

L’iscrizione al canale può avvenire cliccando sull’apposito link di condivisione indicato anche nel messaggio in commento o inquadrando il QR code, presente sul sito istituzionale e presso le sedi territoriali.

 

Effettuata l’iscrizione, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni.

Razionalizzazione tributi indiretti diversi dall’IVA: il Governo approva in esame preliminare il Decreto

È stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, riunitosi il 9 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Consiglio dei ministri, comunicato 9 aprile 2024, n. 76).

Il Governo rende noto che le nuove norme sono volte a:

– razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;

– prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;

– semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

– ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;

– rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

 

Modifiche al Testo unico successioni e donazioni

Vengono inserite nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. 

Le norme intervengono anche in relazione ai trust, alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero. Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, viene introdotto, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte.

 

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Il Governo interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:

– per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;

– nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;

– per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;

– i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;

– per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

 

Modifiche in materia di imposta di bollo

Per gli atti da registrare in termine fisso, viene introdotta una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto.

 

Tasse ipotecarie e tributi speciali

Sono previste modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria con, tra l’altro, l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% per le richieste effettuate in via telematica, l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

 

Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale

L’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque.

Oltre ciò, si amplia il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

 

Aggiornamento delle intestazioni catastali

Viene stabilito, infine, che in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali  venga effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.

È stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, riunitosi il 9 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (Consiglio dei ministri, comunicato 9 aprile 2024, n. 76).

Il Governo rende noto che le nuove norme sono volte a:

- razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;

- prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;

- semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

- ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;

- rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

 

Modifiche al Testo unico successioni e donazioni

Vengono inserite nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. 

Le norme intervengono anche in relazione ai trust, alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero. Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, viene introdotto, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte.

 

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Il Governo interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:

- per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;

- nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;

- per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;

- i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;

- per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

 

Modifiche in materia di imposta di bollo

Per gli atti da registrare in termine fisso, viene introdotta una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto.

 

Tasse ipotecarie e tributi speciali

Sono previste modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria con, tra l’altro, l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% per le richieste effettuate in via telematica, l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

 

Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale

L’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque.

Oltre ciò, si amplia il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

 

Aggiornamento delle intestazioni catastali

Viene stabilito, infine, che in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali  venga effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.

CCNL Teatro: avviate le trattative per il rinnovo

Incontro costruttivo tra teatri e sindacati

Il 4 aprile 2024 sono iniziate le trattative, per il rinnovo dei contratti dei dipendenti e degli scritturati del comparto teatrale scaduti nel 2022, tra Federvivo/Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Durante l’incontro sono state affrontate questioni di merito, emergendo la condivisione dell’obiettivo politico strategico di costruire un contratto di filiera, volto a garantire una gestione più integrata e coesa, che sia in grado di includere gli altri comparti del settore dello spettacolo. 
Inoltre, dato il numero significativo di addetti (30.000 circa), viene condivisa dalle Parti sociali la volontà di coinvolgere l’autorità di Governo, al fine di una valutazione sulla necessità di risorse volte ad assicurare maggiori condizioni di equità alle lavoratrici e lavoratori del settore.
Le delegazioni sindacali parteciperanno ad ulteriori incontri fissati nelle giornate del 7 e 8 maggio. 

Incontro costruttivo tra teatri e sindacati

Il 4 aprile 2024 sono iniziate le trattative, per il rinnovo dei contratti dei dipendenti e degli scritturati del comparto teatrale scaduti nel 2022, tra Federvivo/Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Durante l'incontro sono state affrontate questioni di merito, emergendo la condivisione dell'obiettivo politico strategico di costruire un contratto di filiera, volto a garantire una gestione più integrata e coesa, che sia in grado di includere gli altri comparti del settore dello spettacolo. 
Inoltre, dato il numero significativo di addetti (30.000 circa), viene condivisa dalle Parti sociali la volontà di coinvolgere l'autorità di Governo, al fine di una valutazione sulla necessità di risorse volte ad assicurare maggiori condizioni di equità alle lavoratrici e lavoratori del settore.
Le delegazioni sindacali parteciperanno ad ulteriori incontri fissati nelle giornate del 7 e 8 maggio. 

NASpI e DIS-COLL, le soglie di cumulo

Illustrati i nuovi limiti di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1414).

L’INPS ha riepilogato i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 216/2023, relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (cosiddetta no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente.

In particolare:

– il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
– il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
– il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

L’INPS, infine, segnala che che le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017) sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore di queste indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.

Illustrati i nuovi limiti di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1414).

L'INPS ha riepilogato i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 216/2023, relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (cosiddetta no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente.

In particolare:

- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

L'INPS, infine, segnala che che le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017) sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore di queste indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.